STATUTO ASSOCIAZIONE NO PROFIT GIUSTIZIA MEDICA

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STATUTO ASSOCIAZIONE NO PROFIT GIUSTIZIA MEDICA TITOLO I Articolo 1 Denominazione E costituita l Associazione, democratica e senza fini di lucro, denominata Giustizia Medica, con sede in Roma, Via Boezio 2/a. L Associazione sarà regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di cui al Titolo II, Capo II, Libro I del Codice Civile, nonché dal D.lvo n 460 del 4 dicembre 1997, recante il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali. L Associazione potrà istituire in qualsiasi parte del territorio nazionale sedi secondarie, filiali e/o altre sedi operative, quest ultime anche all estero. Potrà inoltre consentire l istituzione di Filiazioni dotate di autonomia giuridica e patrimoniale, purché le stesse siano conformi a tutte le previsioni comportamentali in vigore ed adottino il medesimo statuto dell Associazione madre ed ad essa facciano riferimento per il concreto svolgimento delle finalità previste dall art. 2 dello statuto. Articolo 2 Finalità L Associazione Giustizia Medica, associazione senza scopo di lucro, si propone di perseguire esclusivamente fini di solidarietà sociale, in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale al fine di fornire, in sintonia con i principi di cui agli artt. 2 e 18 della costituzione, un contributo fattivo a tutti coloro che hanno, direttamente od indirettamente, patito un danno da una qualsivoglia prestazione medica, fornendo loro la più ampia assistenza sia morale che materiale. L attività dell Associazione Giustizia Medica si articola essenzialmente in due direzioni, tese, da un lato grazie all ausilio ed alla competenza delle professionalità mediche di cui dispone ad indirizzare coloro che ne hanno bisogno verso soluzioni mediche e/o terapeutiche appropriate, dall altro grazie all ausilio ed alla 1

competenza di uno staff costituito da avvocati e medicolegali specializzati nel settore della malpractice medica a garantire la più ampia tutela sia morale che legale a quelle persone che, sia direttamente che indirettamente, hanno subito un danno a causa di un errata e/o omessa prestazione sanitaria fornita da strutture sanitarie, siano esse pubbliche o private. L Associazione Giustizia Medica, associazione senza scopo di lucro, non potrà in alcun modo svolgere attività diverse da quelle previste nel presente statuto ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse e, comunque, non esercita attività commerciale prevalente. Articolo 3 Il Fondo di Dotazione Il Fondo di Dotazione dell Associazione Giustizia Medica è costituito dalle somme di denaro, nonché dal complesso di beni mobili ed immobili ad esso intestati formatosi dai contributi erogati dai soci, nonché da Enti Pubblici e/o Privati che, condividendone gli scopi, ne promuovono le attività con contribuzione volontaria costituita principalmente dalla quota di iscrizione dei soci, ovvero con atti di liberalità. L Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi, nonché alla promozione ed alla divulgazione di tutte le attività tese al perseguimento degli stessi mediante il fondo di dotazione. Il Fondo di Dotazione potrà essere inoltre integrato da: 1. Contribuzioni volontarie degli aderenti, anche in aggiunta alle quote di iscrizione; 2. Qualsivoglia altra forma di donazione ricevuta da persone fisiche o giuridiche nonché da Enti Pubblici e Privati, sia italiani che esteri; 3. Tutti gli altri beni acquistati a titolo oneroso o pervenuti a titolo gratuito Articolo 4 Utilizzo del patrimonio ed intangibilità Il patrimonio dell Associazione può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell Associazione, indicati nell Art. 2. In caso di recesso, esclusione o morte, i Soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall Associazione, né hanno diritto alcuno sul Fondo comune dell Associazione. Articolo 5 Divieti Durante la vita dell Associazione è fatto divieto a chiunque di distribuire, in modo diretto o 2

indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. TITOLO II Articolo 6 Soci Fondatori Sono Soci Fondatori le persone fisiche e le entità giuridiche che partecipano alla costituzione dell Associazione, o ne sono ammessi a farne parte con tale qualifica entro il termine massimo di sei mesi dalla sua costituzione. I Soci Fondatori si impegnano a versare annualmente dalla data di costituzione il contributo annuo determinato in sede di costituzione. Articolo 7 Soci Sostenitori Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e le entità giuridiche che, condividendo gli scopi dell Associazione, sostengono le attività della stessa con contribuzioni di qualsiasi genere, sia in forma specifica sia mediante la dazione di somme di denaro. Articolo 8 Soci Ordinari Sono Soci Ordinari dell Associazione le persone fisiche e le entità giuridiche che intendono aderire all Associazione in modo non temporaneo partecipando costantemente alla vita associativa, con riconoscimento agli stessi, in caso di maggiore eta, del diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione. All atto dell ammissione gli stessi si impegnano a versare almeno per un biennio la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo. Articolo 9 Soci Onorari Sono Soci Onorari coloro i quali, per particolari attività svolte nell ambito delle finalità perseguite dall Associazione, si sono distinti per il loro pregevole operato, ovvero hanno contribuito fattivamente allo sviluppo e/o al sostentamento dell Associazione. I Soci Onorari sono designati dal Consiglio Direttivo, ovvero dal Presidente e si impegnano a sostenere moralmente l Associazione. Articolo 10 Ammissione dei Soci Lo status di Socio si acquista mediante accettazione della relativa domanda da parte del Consiglio Direttivo, il quale ha facoltà di svolgere, ai fini dell accettazione, tutte le indagini che riterrà più opportune in ordine all aspirante Socio. Ai fini della 3

partecipazione da parte di ciascun Socio alla vita associativa, allo stesso viene consegnata la tessera di adesione riportante i dati anagrafici del Socio ed il numero cronologico della tessera. Con riguardo alle persone giuridiche ammesse come Soci, le stesse parteciperanno alla vita associativa per il tramite del proprio rappresentante legale, ovvero mediante un proprio delegato designato dall entità giuridica. I soci non potranno in alcun caso e per nessuna ragione vantare e/o rivendicare diritti soggettivi di nessun genere sul patrimonio dell Associazione, nemmeno nel caso in cui la stessa dovesse sciogliersi o essere messa in liquidazione. Articolo 11 Perdita della qualità di Socio e risoluzione delle controversie La qualifica di Socio può venir meno nei seguenti casi e per le seguenti ragioni: o recesso: ciascun Socio può recedere liberamente dall Associazione dandone comunicazione per iscritto al Presidente. Il recesso ha effetto dal momento della comunicazione all Associazione, ma il Socio recedente è comunque tenuto al pagamento della quota associativa relativa all intero anno sociale in corso al momento della comunicazione. o esclusione: il Consiglio Direttivo, con maggioranza semplice, delibera la esclusione del Socio allorquando lo stesso versi in situazioni soggettive incompatibili con gli scopi perseguiti dall Associazione, ovvero assuma una condotta contraria ai predetti scopi. o Ritardato o mancato pagamento della quota: il Consiglio Direttivo, constatato il ritardato pagamento per oltre sei mesi, ovvero il mancato pagamento della quota associativa, delibera l esclusione del socio. Tale delibera è adottata con maggioranza semplice. Nel caso in cui dovessero sorgere controversie o questioni di ogni genere, anche di carattere patrimoniale, fra i soci, ovvero fra ciascun socio e gli organi sociali, i soci si impegnano a tentare di risolvere bonariamente la vertenza sottoponendola al Presidente o, nel caso in cui sia interessato nella controversia quest ultimo, al Consiglio Direttivo, che delibereranno con atto motivato dopo aver sentito, in contraddittorio, le parti interessate. Articolo 12 Contributi all Associazione I soci e ciascuna persona esterna, fisica e/o giuridica, possono eseguire atti di liberalità in favore dell associazione e/o devolvere contributi espressamente destinati alle attività utili al perseguimento degli scopi dell associazione. I contributi e le donazioni ricevuti dai soci e/o da terzi saranno parte integrante del patrimonio dell associazione, il quale dovrà essere gestito con la diligenza del buon padre di famiglia e secondo le regole della buona fede e, in ogni caso, tenuto conto delle finalità perseguite dall associazione. 4

Articolo 13 Esercizio Finanziario e durata della attività dell Associazione L esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno e coincide con l anno solare. Il Consiglio Direttivo procede entro e non oltre il terzo mese successivo alla chiusura dell esercizio finanziario sociale alla redazione del Rendiconto economico e finanziario, relativo agli aspetti economici e patrimoniali dell attività svolta. Il Rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall Assemblea degli Associati ed è affisso nella sede dell Associazione per 7 giorni dalla data di approvazione dello stesso. La durata dell Associazione Giustizia Medica, associazione senza scopo di lucro, è illimitata. TITOLO III ORGANI Articolo 14 Gli Organi dell Associazione L associazione Giustizia Medica è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, dal Consiglio Direttivo, dall Assemblea degli Associati e dal Comitato Scientifico. Articolo 15 Il Presidente ed il Vice Presidente Il Presidente ed il Vice Presidente dell Associazione sono nominati dal Consiglio Direttivo e la loro carica non è soggetta ad alcun termine di scadenza. Al Presidente sono conferiti i più ampi poteri di rappresentanza nell ambito dei rapporti che l associazione intrattiene con soggetti esterni. Il Vice Presidente ha funzioni vicarie in caso di assenza del Presidente.Il Presidente insieme al Consiglio Direttivo nomina i membri del Comitato Scientifico.Al Presidente è inoltre espressamente attribuita la capacità processuale, per agire e resistere in giudizio in nome e per conto dell Associazione. Il Presidente, nell ambito della gestione ordinaria dell associazione, può disporre dei beni facenti parte del fondo di dotazione, previa comunicazione scritta da inviare al consiglio direttivo. In ogni caso, gli atti dispositivi di gestione ordinaria dell associazione sui beni del fondo di dotazione compiuti dal Presidente non possono superare il limite di spesa di 500,00.Per ogni spesa e/o atto dispositivo dei beni facenti parte del fondo di dotazione di valore superiore ad 500,00 è necessaria l autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha inoltre la facoltà di convocare e presiedere le riunioni dell Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Cura l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a quest ultimo a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza, impedimento e/o di cessazione le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente e, in caso di assenza di quest ultimo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano d età. 5

Articolo 16 Il Consiglio Direttivo ed il Custode Il Consiglio Direttivo si compone di almeno tre soci fondatori ed è eletto dalla Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo può essere integrato da altri membri nominati dal Consiglio Direttivo in concerto con il Presidente ed eletti dall assemblea dei soci. L incarico di membro del Consiglio Direttivo è senza scadenza, ma lo stesso può cessare su dimissioni del singolo socio, ovvero a seguito di espulsione del socio adottata dal Presidente e ratificata dai membri del Consiglio Direttivo non coinvolti nel procedimento di espulsione, allorquando sussistano gravi motivi che giustifichino l espulsione. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze e poteri: o Elegge il Presidente ed il Vice Presidente; o Assume il personale; o Ha il potere di modificare le norme statuarie; o Accoglie e rigetta le domande degli aspiranti associati; o Determina le linee guida dell associazione, promuovendo e coordinando tutte le attività tese al perseguimento degli scopi dell Associazione; o Redige il Rendiconto economico e finanziario, relativo agli aspetti economici e patrimoniali dell attività svolta; o Delibera sugli atti di straordinaria amministrazione necessari al perseguimento dell attività sociale; o Ratifica nella prima assemblea utile gli atti compiuti dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza; o Esercita funzione di controllo sugli atti compiuti dal Presidente; o Provvede, tra i suoi membri, alla nomina di un Tesoriere a cui è conferita la custodia nonché la responsabilità del fondo di dotazione ; o provvede, in concerto con il Presidente e su individuazione di quest ultimo ovvero su individuazione di ciascun membro del Consiglio Direttivo, alla nomina dei membri del Comitato Scientifico; o Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sulla gestione del fondo di dotazione per tutti gli atti dispositivi comportanti una spesa superiore ad 500,00. In ogni caso, gli atti dispositivi del fondo di dotazione devono essere approvati in concerto con il Presidente dell Associazione. Al Tesoriere è riconosciuto un compenso stabilito preventivamente nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo in concerto con il Presidente. Il Tesoriere ha, inoltre, la responsabilità del fondo di dotazione e su di lui incombono gli obblighi di custodia secondo i principi previsti dall art. 1768 c.c. Articolo 17 Assemblea degli Associati 6

L Assemblea degli Associati è l organo sovrano dell associazione, costituita da tutti i soci. Possono essere ammesse a partecipare in qualità di associati tutte le persone fisiche e giuridiche od enti che condividano gli scopi e le finalità per le quali l Associazione si è costituita, senza distinzione per cittadinanza, religione, gruppo etnico e origine culturale. L adesione all Associazione ha carattere volontario e aperto, ma impegna comunque gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze e le attribuzioni previste nel presente statuto. L adesione all associazione avviene attraverso domanda indirizzata al consiglio direttivo. I soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Sostenitori, Soci ordinari e Soci Onorari. Gli associati ordinari, onorari, sostenitori e juniores sono convocati in assemblea dal Presidente mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, oppure mediante affissione nella sede dell associazione, oppure a mezzo telefono o telefax o E- mail, in fine, mediante pubblicazione sul bollettino o sul sito dell Associazione almeno 5 giorni prima di quello fissato per l adunanza, dell avviso di convocazione contenente l ordine del giorno, la data e l ora dell adunanza. L assemblea deve essere convocata dal Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati ordinari. L assemblea deve essere convocata negli uffici dell associazione o comunque nel comune di Roma in altra sede indicata nell avviso di convocazione. In ogni caso l assemblea deve essere convocata almeno una volta all anno entro il 31 marzo. L Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E straordinaria l Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell Associazione. E ordinaria in tutti gli altri casi. L Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti: o sugli indirizzi e direttive generali dell associazione; o sul regolamento interno che disciplina la vita dell associazione; o approvazione del programma annuale dell Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo; o sull approvazione dei rendiconti economici e finanziari e sui bilanci preventivi, predisposti dal Consiglio Direttivo; o sulla nomina del Presidente, del tesoriere e dei membri del consiglio direttivo ed eventualmente del collegio sindacale; o su ogni altra questione che il Presidente ritenga sottoporre ad essa. Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega. Tutti gli associati hanno diritto di intervenire all assemblea e, se hanno raggiunto la maggiore età, di voto. L esercizio del diritto di voto è inibito all associato non in regola col pagamento della quota annua di associazione o che non abbia partecipato all ultima adunanza dell Assemblea. L inibizione cessa con la 7

regolarizzazione della quota associativa e con la partecipazione all assemblea successiva. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati. Lo stesso associato non può rappresentare più di cinque associati in prima convocazione e due in seconda. Il voto è espresso senza formalità salvo che uno o più associati richiedano, per specifiche delibere, il voto a scrutinio segreto. La nomina del Presidente, del tesoriere e dei membri del consiglio direttivo deve avvenire fra gli associati sulla base di candidature sottoscritte da almeno un decimo degli associati in prima convocazione e da un dodicesimo degli associati in seconda convocazione da tenersi non prima di dieci giorni dalla prima convocazione. L assemblea ha facoltà di revocare il Presidente, il tesoriere ed i membri del consiglio direttivo per giustificato motivo. L Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti: o approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale; o scioglimento dell Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. L assemblea è presieduta dal Presidente. Il Presidente dell assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, due scrutatori. Spetta al Presidente dell assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto. Il Presidente dirige i lavori assembleari, concede e toglie la parola, mantiene l ordine e può espellere coloro che turbino il regolare andamento della riunione. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Articolo 18 Segretario Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente. Articolo 19 Il Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico è formato da almeno tre membri nominati, a maggioranza dal Consiglio Direttivo e dal Presidente ed è presieduto da un Presidente nominato al momento della costituzione dell associazione. I membri del Comitato scientifico sono scelti da una lista di professionisti, per lo più medici ed avvocati, stilata ogni anno dal Consiglio Direttivo e dal Presidente. La funzione svolta dal Comitato Scientifico è costituita principalmente dall attività professionale svolta dai suoi membri, solo su richiesta del Consiglio Direttivo e/o del Presidente, per il perseguimento esclusivo delle finalità poste dall associazione in favore. 8

Articolo 17 Il Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale è composto di 3 membri eletti dall Assemblea dei soci. I membri del Collegio Sindacale restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Il Collegio Sindacale agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione sottoscritta anche da un solo socio. Il Collegio Sindacale riferisce annualmente all Assemblea attraverso relazione scritta, sottoscritta da tutti i membri e distribuita a tutti i soci. TITOLO IV NORME COMPORTAMENTALI, MODIFICHE STATUTO, SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE, RINVIO A NORME Articolo 20 Diritti e doveri dei soci Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell Associazione. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l attività prestata, avvalendosi l Associazione prevalentemente dell attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. L Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l esterno dell Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche fissate dall associazione. Articolo 21 Modifiche allo statuto Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Presidente o da almeno 7 soci effettivi. Esse vanno inserite all ordine del giorno della prima assemblea successiva. Le modifiche allo Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 (trequarti) dei soci effettivi intervenuti all Assemblea. Articolo 22 Scioglimento dell Associazione Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell Associazione, l Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri. 9

Articolo 23 Devoluzione del patrimonio In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell Associazione ad altra associazione perseguente finalità analoghe ovvero con fini di pubblica utilità. Articolo 24 Norme di Rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia. Il presente statuto, approvato dall Assemblea straordinaria dei soci in data 15 dicembre 2014 f.to Il Presidente dell Associazione f.to Il Segretario 10