Decreto legge n. 90/2014 sulla pubblica amministrazione

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TESTO Decreto legge n. 90/2014 sulla pubblica amministrazione NOTE CAPO I - PERSONALE Art.1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni) 1. Sono abrogati l articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno Viene eliminata la possibilità, per la P.A., di concedere ulteriori 2 anni di servizio oltre i limiti di età per il pensionamento. 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l articolo 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi Le autorizzazioni in corso cessano al 31 ottobre 2014 (per il personale della scuola sarebbe in corso d anno scolastico) fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro sca- denza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati. 3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e Per i magistrati cesseranno il 31 dicembre 2015 militari nonché degli avvocati dello Stato, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. 4. Al fine di garantire l efficienza e l operatività del sistema di difesa e sicurezza nazionale,le Così come per i richiamati in servizio delle forze armate disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31 dicembre 2015. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo Si estende la platea di quanti possono essere licenziati al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione con un preavviso di 6 mesi 2001, n. 165, e successive modificazioni, inclusi il personale delle autorità indipendenti, i professori universitari e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre Vengono indicate le coperture finanziarie 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni. nell ambito della spending review 6. all onere. (omissis) Art.2 (Incarichi direttivi ai magistrati) (omissis) Art.3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over) (omissis: la scuola viene esplicitamente esclusa)

Art.4 (Mobilità obbligatoria e volontaria) 1. I commi 1 e 2 dell articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti; 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale ed in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, i trasferimenti tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l assenso dell amministrazione di provenienza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all incontro tra la domanda e l offerta di mobilità. 2. Nell ambito dei rapporti di lavoro di cui all articolo 2, comma 2, le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell articolo 2103 del codice civile. Parimenti costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra nell ambito dell unità produttiva come definita nel presente comma. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, con la conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati i criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. 2.1. nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole Si dà avvio alla mobilità intercompartimentale volontaria (non riguarda la mobilità all interno di una stessa amministrazione, come la scuola): - il trasferimento diretto è subordinato al consenso dell amministrazione di provenienza; - le amministrazioni pubblicano i bandi sui posti da coprire, i criteri di scelta e i requisiti richiesti; - vengono introdotte norme sperimentali per i trasferimenti tra sedi centrali dei ministeri senza necessità di assenso preventivo dell amministrazione di provenienza E istituito presso la Funzione Pubblica un portale per agevolare l incontro tra la domanda e l offerta di mobilità. Tutti gli uffici pubblici di uno stesso comune sono considerati come unica unità produttiva, per cui in ambito comunale non si applica l art. 2103 del Codice civile ( il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. ) Allo stesso modo sono considerati tutti gli uffici pubblici collocati fino a 50 KM dalla propria sede di servizio La mobilità da volontaria può divenire obbligatoria entro questi limiti - per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico secondo modalità stabilite con decreto della Funzione Pubblica. Sono dichiarate nulle le clausole dei Contratti di Lavoro in contrasto con queste nuove norme sulla mobilità Viene costituito un fondo per favorire i nuovi processi di mobilità, finanziato con 15 MLN di euro nel 2014 e con 30 MLN di euro dal 2015,

dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 2.3. Ai fini di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell allocazione del personale presso le amministrazioni pubbliche, con una dotazione di 15 milioni di euro per l anno 2014 e di 30 milioni a decorrere dall anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all entrata dello Stato da parte dell amministrazione cedente e corrispondente rassegnazione al fondo mediate contestuale riduzione dei trasferimenti statali all amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 3. E abrogato l articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 4. Il decreto di cui all articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dall entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista è adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis. oltre che col corrispettivo del 50% delle retribuzioni del personale trasferito In prima applicazione si finanzieranno prioritariamente le mobilità verso gli uffici giudiziari con rilevanti carenze di personale E abrogata la disposizione che prevedeva la mobilità, su richiesta del datore di lavoro, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto Entro 60 giorni dall entrata in vigore della legge di conversione è approvata con una complessa procedura - la tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. Se non si rispetta il termine, provvede con proprio decreto la Funzione Pubblica Art.5 (Assegnazione di nuove mansioni) 1. All articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni; a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 3- bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. b) alla fine del comma 4 è inserito il seguente periodo: Entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8 il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in via subordinata, in deroga all articolo 2103 del codice civile, nell ambito dei posti vacanti in organico, in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore

della stessa o di inferiore area o categoria al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all articolo 33 comma 8.. c) il comma 6 è così sostituito 6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, l avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o previa ricognizione della disponibilità effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell articolo 23-bis il termine di cui all articolo 33 comma 8 resta sospeso e l onere retributivo è a carico dall amministrazione o dell ente che utilizza il dipendente.. 2. All articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 568-ter è inserito il seguente; 567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.. Art.6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza) 1. All articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche; a) le parole a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il presente comma non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali. 2. Le disposizioni dell art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi confe- Tutti i pensionati, pubblici e privati, non potranno essere più utilizzati per incarichi di consulenza o di studio e nemmeno potranno essere nominati dirigenti o in organi di governo delle amministrazioni, se non a titolo gratuito. La norma non si applica agli organi costituzionali Sono fatti salvi gli incarichi attualmente in corso

riti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art.7 (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni) 1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1 settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale. 2. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi di cui al comma 1 è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco. 3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi del comma 1 tra le associazioni sindacali. Distacchi, aspettative e permessi sindacali sono ridotti del 50% a partire dal 1 settembre 2014 L eventuale arrotondamento è operato all unità superiore ed è garantito almeno un distacco E prevista la possibilità di modificare contrattualmente la ripartizione delle prerogative sindacali tra le associazioni sindacali IL RESTO DEL DECRETO LEGGE NON RIGUARDA IL PERSONALE SCOLASTICO A cura di Lello Macro - Ufficio Studi e Ricerche Uil Scuola