Operazioni inventariali negli Istituti Scolastici

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1 Operazioni inventariali negli Istituti Scolastici Indice 1. Premessa I beni delle Istituzioni Scolastiche L inventario Variazioni inventariali Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Adempimenti e responsabilità del DSGA consegnatario Giurisprudenza Sub-consegnatari Il passaggio di consegne Ricognizione, rinnovo e rivalutazione...18 La ricognizione...18 Il rinnovo La rivalutazione Registro dei beni durevoli Soppressione del modello denominato Prospetto A...22 NORMATIVA...24 MODELLI

2 1. Premessa A decorrere dal 1 settembre 2000 tutte le Istituzioni Scolastiche che hanno raggiunto i requisiti dimensionali previsti dall art. 2 del DPR 18 giugno 1998 n. 233, hanno acquisito la personalità giuridica e l autonomia, di cui all art. 21, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59. Quindi le suddette istituzioni hanno un proprio patrimonio costituito dai beni di proprietà, con la conseguente applicazione delle norme di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 28 del Decreto n. 44 del 2001 per quanto concerne le operazioni inventariali. Pertanto, gli Istituti Scolastici dotati di personalità giuridica, che si configurano enti autonomi nella loro veste di persone giuridiche, non risultano consegnatari dei beni mobili dello Stato ma titolari della proprietà con i conseguenti diritti sui beni amministrati. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato e degli Enti locali che sono concessi in uso alle Istituzioni Scolastiche ed iscritti in distinti inventari si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi. Con il DPR 4 settembre 2002 n. 254 è stato pubblicato il Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato. Tuttavia è da precisare che le norme del suddetto regolamento si applicano ai consegnatari ed ai cassieri delle amministrazioni dello Stato con esclusione di quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile, quali sono appunto gli istituti scolastici. Il Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato Generale di Finanza-Ufficio XI, ha emanato in data 26 gennaio 2010 la circolare n. 4, con la quale, nel dettare Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato - articolo 17, comma 5, del regolamento emanato con il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, espressamente prevede, al punto 5. NOTAZIONI CONCLUSIVE. che per le Istituzioni scolastiche, in quanto soggetti dotati di personalità giuridica, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, e, dunque, le medesime Istituzioni non rientrano nell ambito disciplinato dal D.P.R. n. 254/2002 né tra i destinatari della presente circolare. 2. I beni delle Istituzioni Scolastiche I beni degli Istituti Scolastici si suddividono in: - beni mobili fruttiferi - beni mobili infruttiferi - beni immobili I beni mobili fruttiferi, normalmente rappresentati da titoli di Stato, devono essere affidati in custodia all istituto bancario cassiere. I beni mobili infruttiferi sono rappresentati da tutti i beni che la Scuola ha acquistato o costruito direttamente con i fondi dello Stato, con i contributi ricevuti, o per avere avuto in dono da terzi, in eredità o legati. 2

3 Rientrano in suddetta categoria e devono essere inventariati le macchine, gli automezzi, il materiale didattico e scientifico, i libri, le pubblicazioni non ufficiali, purché di interesse non effimero, i mobili delle biblioteche, dei laboratori, delle officine, dei centri meccanografici e la modalità d uso. Devono anche assumersi con separati numeri di inventario gli oggetti o le pubblicazioni costituenti un unico bene (es. i libri costituenti una collana). Per contro gli altri beni mobili infruttiferi non devono essere inventariati bensì devono essere iscritti nel registro generale di magazzino. I beni immobili sono rappresentati dagli edifici di proprietà della scuola, alla quale spetta la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, e vengono assunti in carico in apposito registro, che ne rilevi tutte le caratteristiche catastali. Le Istituzioni Scolastiche possono acquistare beni immobili esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie, da legati, eredità e donazioni. Inoltre è da precisare che le Istituzioni Scolastiche nel proprio patrimonio annoverano anche beni concessi in uso dagli Enti locali (comuni e province) per i quali si osservano le disposizioni impartite dagli Enti medesimi (cfr. art. 23 comma 2 D.I. n. 44 del 2001). 3. L inventario L inventario è l insieme delle operazioni con cui si determina il patrimonio di un ente in un dato momento. L inventario si compone delle seguenti operazioni: - l individuazione delle cose che hanno le caratteristiche di bene; - la descrizione delle cose; - la classificazione delle stesse; - la valutazione; - la rappresentazione. L inventario è tenuto e curato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che assume la responsabilità del consegnatario. Le operazioni inventariali negli Istituti Scolastici consistono nel tenere separati e distinti gli inventari: Inventario dei beni immobili, con le indicazioni, per ciascun bene, relative al luogo, agli estremi catastali, al valore, etc. Inventario dei beni mobili fruttiferi, affidati in custodia alla banca cassiera, indicante tutti i titoli pubblici e privati posseduti dalla scuola, il loro valore nominale, e, per ciascuno di essi, la rendita annuale e semestrale, nonché la data di scadenza per il rimborso. Inventario generale del materiale mobile, in cui cronologicamente, con numerazione progressiva, vengono iscritti, descritti e valutati i beni mobili, suddivisi nelle seguenti categorie: 3

4 mobilio musei gabinetti e laboratori scientifici materiale didattico e scientifico macchine e attrezzi dei laboratori e offi-cine industriali suppellettili ed arredi dei convitti Inventario generale dei libri e del materiale bibliografico, sul quale vengono cronologicamente iscritte tutte le pubblicazioni in dotazione alla biblioteca dell istituto, ad esclusione dei libri e delle pubblicazioni in dotazione alle biblioteche degli alunni e quelli distribuiti agli impiegati perché strumenti di lavoro. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario, in ordine cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita; ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo con il quale è stato scritto in inventario. Come già detto non sono soggetti ad inventario gli oggetti fragili e di facile consumo cioè, tutti quei materiali che per l uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente, e i beni di modico valore. Si riportano di seguito alcune tipologie di beni soggetti a tale disciplina ex art. 99 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato: impianti elettrici per illuminazione, qualunque sia il prezzo, eccettuati i lampadari, i diffusori, i lumi da tavola; interruttori, commutatori, prese di corrente, portalampade, bracci a muro per lampadine elettriche, qualunque sia il prezzo; buste di archivio, zerbini, cestini di vimini per carta straccia, cuscini per poltrona, purché il prezzo unitario sia di modico valore; cariche di scorta per estintori, qualunque sia il prezzo; oggetti di vetro, di terracotta e di porcellana qualunque sia il prezzo, fatta eccezione per gli oggetti di pregio e di valore artistico e per gli specchi e servizi completi di vasellame e di cristalleria; timbri di gomma e cuscinetti, qualunque sia il prezzo; tendine piccole per finestre e balconi, qua-lunque sia il prezzo; impianti di campanelli elettrici, qualunque sia il prezzo, eccettuati i quadri indicatori e le suonerie. 4

5 Più generalmente i beni per i quali l immissione in uso corrisponde a consumo, sono da considerarsi anche: oggetti di cancelleria e stampati, legnami, compensati, colle di vario tipo e specie, derrate varie, chiodi, viti, stoffe, inchiostri, caratteri da stampa, soluzioni e acidi utilizzati da laboratori, vetri e specchi da utilizzare nel tempo dai laboratori, medicinali destinati alla distribuzione, piombini, spago, carta da imballo, etc. Non si inventariano, altresì, pur dovendo essere conservati nei modi d uso, o con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, i bollettini ufficiali, le riviste e altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere (cfr. art. 24 comma 5 D.I. n. 44 del 2001). Nemmeno sono da inventariare, perché considerati di normale deperimento, i seguenti beni: materiale tecnico, scientifico e didattico destinato all insegnamento e quindi soggetto ad usura quali libri della biblioteca degli alunni, carte geografiche, lastre fotografiche, diapositive, dischi, filmini, utensili e attrezzi dei laboratori, oggetti per l educazione fisica come funicelle, appoggi, palloni, modelli ed altri oggetti per l educazione artistica, giocattoli ed altro materiale in uso presso le scuole elementari e materne. Anche per il materiale non oggetto di rilevazione inventariale è prevista la registrazione a mezzo del registro generale di magazzino, nel quale vengono registrate tutte le operazioni di movimento in entrata ed in uscita dei beni e delle forniture operate dalle Istituzioni scolastiche. Ai sensi dell art. 25 comma 1 D.I. n. 44 del 2001 ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall istituzione scolastica al temine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell istituto; al prezzo di stima per quelli ricevuti in dono. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati, si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione dell inventario (se il prezzo è inferiore al valore nominale) o al loro valore nominale (qualora il prezzo sia superore) con l indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza. Ci preme sottolineare al riguardo l equivoco che si è creato a seguito delle istruzioni emanate con la circolare 42 del 30 dicembre 2002 dell ispettorato di finanza. In questa circolare, oltre alle aliquote, viene riportato il limite di 500 euro come valore del bene per essere iscritto nell'inventario, mentre per i beni con valore inferiore è necessario istituire il registro dei cosiddetti "beni durevoli". Ricordiamo, ancora una volta, che le istruzioni della circolare non si applicano alle Amministrazioni dello Stato dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonché degli organismi appartenenti alle forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i quali vigono appositi regolamenti e nei limiti di quanto disciplinato dai regolamenti stessi (articolo 2, comma 1 del DPR 254/2002). Pertanto, per gli Istituti scolastici che hanno acquisito la personalità giuridica e l autonomia amministrativa, in virtù delle previsioni dell articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell articolo 2 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, vigono le specifiche disposizioni contenute nel regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche adottato con decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, il quale, ai fini dell inventariazione dei beni mobili, non prevede alcun limite minimo di valore. 5

6 4. Variazioni inventariali Ai sensi dell art. 24 comma 6 del D.I. n. 44 del 2001, qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell inventario di riferimento. 4.1 Variazioni in aumento Acquisto di nuovi beni; Beni ricevuti in donazione, eredità, legati. Si ricorda che ai sensi dell art. 55 del D.I. n. 44 del 2001, le Istituzioni Scolastiche possano accettare donazioni, eredità o legati anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius non contrastino con le finalità istituzionali. Inoltre, è da rilevare che tutte le liberalità acquisite, entrando a far parte del patrimonio scolastico, sono sottoposte alle norme sulle scritture contabili e inventariali. Beni prodotti direttamente dai laboratori e officine annesse alle Scuole. 4.2 Variazioni in diminuzione 1. Eliminazione dei beni dall inventario. I beni delle Istituzioni Scolastiche possono essere eliminati dall inventario nei seguenti casi: a) beni assolutamente inservibili all uso Sono quei beni deteriorati e consumati per naturale deperimento. L eliminazione dall inventario è disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico, tenuto conto della seguente documentazione: dichiarazione del consegnatario che non vi è stata negligenza da parte di alcuno nella conservazione dei beni; elenco dei beni destinati al discarico distinti per categoria con tutti gli estremi desunti dall inventario; verbale della Commissione tecnica interna (di cui all art. 52 comma 1 D.I. n. 44 del 2001) che accerta lo stato dei beni. b) beni obsoleti Sono quei beni non più idonei che però non vengono considerati assolutamente inservibili. Per questi beni non vi è nessuna proposta di scarico se non dopo l eventuale vendita o permuta di cui all art. 52 del D.I. n. 44 del

7 c) beni mancanti per furto o per forza maggiore In caso di furto il DSGA consegnatario, all atto dell accertamento dell ammanco, deve adottare i seguenti comportamenti: sporgere denuncia all Autorità di Pubblica Sicurezza. Nella denuncia dovranno essere analiticamente elencati i beni trafugati. Pertanto dovrà essere effettuata una ricognizione dei beni per stabilire l effettiva consistenza e la relativa perdita patrimoniale; dare comunicazione al Dirigente Scolastico dell avvenuto ammanco e dei nominativi degli eventuali responsabili dell ammanco; interessare le Amministrazioni competenti, perché prendano adeguati provvedimenti al fine di evitare ulteriori ammanchi. Il dispositivo di discarico è emesso dal Dirigente Scolastico. Nel suddetto provvedimento deve essere indicato l obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili. Inoltre deve essere allegata copia della denuncia presentata all Autorità di Pubblica Sicurezza per il furto subito. È da precisare che il provvedimento di discarico pone in regola la gestione del DSGA consegnatario dal punto di vista amministrativo - contabile, ma non è di ostacolo ad un eventuale giudizio della Corte dei Conti sulla responsabilità contabile del DSGA. 7

8 IL PARERE DELLA RAGIONERIA Il DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA UFFICIO XI-IV, con Parere N del 15 aprile 2009 ha fornito chiarimenti in merito all eliminazione dei beni mobili dall inventario, a seguito di apposita richiesta formulata da una istituzione scolastica tesa a conoscere se il disposto dell art. 14, comma 2, del Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato emanato con D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, si applica anche alle Istituzioni scolastiche. Viene preliminarmente affermato nel parere l ambito di applicazione del citato decreto è delineato dall art. 2 dello stesso che recita le norme del presente regolamento si applicano ai consegnatari ed ai cassieri delle Amministrazioni dello Stato con esclusione di quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile Pertanto, per gli Istituti scolastici che hanno acquisito la personalità giuridica e l autonomia amministrativa, in virtù delle previsioni dell art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell art. 2 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, vigono le specifiche disposizioni contenute nel regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche adottato con decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44. In proposito, si rimanda anche alle indicazioni fornite in tal senso nella FAQ n. 1 della circolare 7 dicembre 2005, n. 39, sopra riportata. Ad ogni buon conto, fermo restando quanto sopra rappresentato, dalla lettura dell art. 52, comma 3, del D.I. n. 44/2001, nonché in osservanza dei principi generali dell attività amministrativa dettati dall art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è agevole desumere secondo la Ragioneria che il Dirigente Scolastico, anche a mente dell art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possa provvedere, dopo l infruttuosa vendita all asta dei beni mobili dismessi, alla cessione gratuita a favore, oltre che della Croce Rossa Italiana - CRI, di enti no profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, etc. Tale soluzione è senz altro da privilegiare rispetto alla diretta destinazione alle discariche pubbliche. Va da sé che l avvenuta cessione, ai fini del discarico inventariale, deve essere idoneamente documentata, ad esempio a mezzo specifico verbale o dichiarazione pervenuta dal cessionario. Quanto sopra esposto vale limitatamente ai materiali dichiarati fuori uso, poiché per i beni non più funzionali alle esigenze dell Istituzione scolastica, ma ancora utilizzabili, l art. 52, comma 4, del D.I. n. 44/2001 prescrive che possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche od altri enti pubblici. Conclude la Ragioneria nel parere citato che il ricorso alla dismissione di materiali potenzialmente dannosi all ambiente o alla salute (c.d. rifiuti speciali) mediante l invio alle discariche pubbliche, o alla distruzione, deve avvenire nel rispetto delle norme in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti, come d altro canto specificato dall art. 51 del citato decreto interministeriale. 8

9 2. Le rettifiche per errori Per rettificare le errate assunzioni in carico, per beni inventariati due volte o perché di proprietà di altri Enti, ovvero per beni non inventariabili etc., non occorre disporre alcun provvedimento formale, bensì eseguire il discarico nelle variazioni annuali con le consuete operazioni contabili. I beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati possono essere posti in vendita previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti oppure sulla base del valore dell usato per beni simili. Il suddetto valore viene individuato da una apposita commissione istituita all interno della Istituzione Scolastica. 3. La vendita dei beni La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi nell albo della scuola e comunicato agli alunni. Il bando deve contenere: a) gli oggetti da vendere e la loro condizione; b) il valore minimo di cessione del bene; c) le modalità di presentazione delle offerte. Le offerte pervenute entro il termine assegnato vengono aperte e, dopo comparazione, l aggiudicazione viene fatta al miglior offerente. Qualora la gara sia andata deserta i materiali fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, essere distrutti. Inoltre i soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre Istituzioni Scolastiche o ad altri Enti pubblici. Qualora l Istituzione Scolastica debba procedere all acquisto di beni mobili da sostituire ad altri non più in uso, può ricorrere alla permuta, ossia nella stipula del contratto il Dirigente può cedere a titolo di parziale pagamento dei beni da acquistare alcuni beni di proprietà dell Istituzione stessa. Ai sensi dell art. 6 del DPR n. 189/2001 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all alienazione di beni mobili dello Stato), il valore dei beni permutati è calcolato in detrazione del prezzo finale concordato con l impresa fornitrice oppure, nel caso in cui detti beni siano alienati ad impresa diversa, viene contabilizzato come eventuale entrata. 9

10 5. Adempimenti e responsabilità del DSGA consegnatario L art. 24 comma 7 del decreto n. 44 del 2001, Nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, stabilisce che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi assume la responsabilità di consegnatario dei beni oggetto del patrimonio della scuola. Il consegnatario è il dipendente pubblico al quale sono assegnati i compiti di: conservazione, gestione, manutenzione dei beni mobili per le esigenze di funzionamento degli uffici, nonché gli adempimenti connessi con la conservazione e la distribuzione dei materiali di consumo. In relazione alla competenza di consegnatario dei beni il DSGA dovrà occuparsi della distribuzione e conservazione di tutta la dotazione di materiale di facile consumo per gli uffici ed i vari laboratori; distribuzione, conservazione e manutenzione delle attrezzature ed arredi degli uffici, laboratori ed aule speciali; controllo sui servizi e forniture perché sia regolare la loro esecuzione ed avvenga secondo quanto stabilito. Ai Direttori, in quanto consegnatari, è affidata: La conservazione, la distribuzione e la manutenzione dei beni mobili e arredi d ufficio, delle collezioni ufficiali di leggi e decreti, di pubblicazioni ufficiali e non ufficiali, di utensili, di macchine e attrezzature d ufficio e di ogni altra cosa costituisca la dotazione degli uffici, delle aule, dei magazzini, laboratori, officine e centri meccanografici ed elettronici, con eccezione delle competenze e delle responsabilità specifiche del sub-consegnatario. La conservazione e la distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, registri e carta di qualunque specie. La vigilanza, la verifica ed il controllo sui servizi e sulle forniture, intesi ad assicurare che la loro esecuzione avvenga secondo le prescrizioni stabilite. Inoltre, ogni bene collocato negli ambienti della Scuola deve essere contrassegnato col numero progressivo con il quale è stato iscritto in inventario. La dislocazione di mobili, può essere cambiata solo su autorizzazione del Consegnatario che deve provvedere ad apportare le necessarie variazioni nelle note sui registri degli inventari. Inoltre, in ogni ufficio o aula sarà necessario elencare i mobili in dotazione su apposita scheda o fogli da conservare a cura dell impiegato di quell ufficio. I consegnatari sono responsabili dei beni loro affidati per debito di custodia e vigilanza; trattasi della responsabilità contabile che insorge quando si maneggiano valori o beni dell Amministrazione. La responsabilità contabile è quella responsabilità patrimoniale nella quale incorrono tutti gli agenti contabili, sia di fatto che di diritto, che hanno maneggio di denaro, di oggetti o di materie di proprietà dello Stato e che sono conseguentemente tenuti alla presentazione del conto giudiziale. Per i casi di responsabilità amministrativa e contabile i dipendenti sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti. L art. 1 della Legge n. 20 del 1994, modificato dalla Legge n. 639 del 1996, ha stabilito che la responsabilità amministrativa è personale e il relativo debito si estende agli eredi solo nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. 10

11 Differenze tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile: a) la responsabilità contabile si fonda sul maneggio, di diritto o di fatto, del denaro della P.A. mentre la responsabilità amministrativa trova il suo fondamento in un danno patrimoniale, doloso o colposo, cagionato alla P.A. b) la responsabilità contabile attiene all obbligo di restituire cose già appartenenti alla P.A. mentre la responsabilità amministrativa deriva da un comportamento, doloso o colposo, conseguente ad una omessa o negligente prestazione, dalla quale sia derivato un danno patrimoniale alla amministrazione. c) la responsabilità amministrativa presuppone un rapporto di servizio mentre la responsabilità contabile grava anche sui contabili di fatto. Infatti la Corte dei Conti ha chiarito che le somme di denaro versate a qualsiasi titolo nelle mani di un pubblico dipendente nell esercizio delle funzioni divengono ipso facto denaro pubblico in conseguenza dell immedesimazione del dipendente con la pubblica amministrazione. d) Nella responsabilità contabile si ritiene escluso il c.d. potere riduttivo, per cui il giudice, una volta accertato il danno, può solo condannare o assolvere (tuttavia un recente orientamento giurisprudenziale afferma l ammissibilità, in alcune fattispecie, di tale potere); per quanto concerne la responsabilità amministrativa la legge attribuisce alla Corte dei Conti la facoltà di porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, proporzionando quindi l entità del risarcimento al grado di colpevolezza. e) Il giudizio di responsabilità contabile è instaurato all atto della presentazione del conto giudiziale, a prescindere dall eventuale denuncia di irregolarità; il giudizio di responsabilità amministrativa è invece promosso dal procuratore generale presso la Corte dei Conti, d ufficio o su denuncia dei funzionari che vengano a conoscenza dei fatti che possono essere fonte di responsabilità. Infatti i capi-ufficio e altri soggetti individuabili secondo legge o assetti organizzativi interni a ciascuna amministrazione sono obbligati a denunciare alla procura regionale della corte dei conti i fatti causativi del danno erariale. Come già detto in precedenza il decreto di discarico di beni mancanti durante la ricognizione inventariale sistema la partita contabile ai fini della esatta corrispondenza patrimoniale con i beni esistenti ed allinea la gestione del consegnatario nei suoi rapporti amministrativo - contabili. Tuttavia, il suddetto decreto non esclude le eventuali responsabilità del consegnatario contestategli dalla Procura della Corte dei Conti. Infatti l art. 194 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato prevede che le mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. Il decreto di discarico vale a porre in regola la gestione del contabile nei rapporti amministrativi, ma non produce alcun effetto di legale liberazione, rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei Conti sulla responsabilità dell agente. Per quanto afferisce alle procedure che il Direttore dei servizi generali ed amministrativi deve adottare al fine di garantire la salvaguardia dei beni di proprietà dell Istituto, si sottolinea come gli 11

12 obblighi in discorso attengono alla figura del consegnatario per debito di vigilanza, non già di quello per debito di custodia. Ciò precisato, si reputa utile richiamare in proposito la circolare 18 settembre 2008, n. 26/RGS, ove è evidenziato che il consegnatario dei beni, individuato nel Direttore dei servizi generali ed amministrativi, dovrà provvedere ad eseguire periodicamente il riscontro tra le risultanze dell inventario e la situazione effettiva, procedendo, a tal fine, ad un sopralluogo fisico nei locali dell Istituzione scolastica. Di tale attività dovrà essere redatto un apposito verbale nel quale dovranno essere descritte le operazioni svolte nonché la situazione accertata opportunamente riassunta in una tabella di sintesi. In secondo luogo, il cennato verbale va sottoposto al visto del Dirigente Scolastico, il quale, attestata l effettività delle operazioni svolte e sulla base delle risultanze emerse, è in condizione di poter adottare gli eventuali provvedimenti necessari alla tutela dei beni ovvero, se del caso, al loro reintegro. Infine, di tutto quanto sopra deve essere fornita informazione al Consiglio d Istituto. 5.1 Giurisprudenza Sull agente consegnatario grava non soltanto l obbligazione di restituzione dei beni oggetto di consegna ma anche un complesso di doveri di servizio, derivanti da espresse previsioni normative e dalle comuni regole di prudenza volte a garantire la retta utilizzazione dei mezzi appartenenti alla P.A., la loro custodia e vigilanza ed il dovere di rendere all amministrazione quanto residuato dopo il corretto impiego, essendo coerente al sistema l applicazione in caso di inadempimento delle regole sostanziali e processuali relative alla responsabilità contrattuale (Corte dei Conti, Trentino Alto Adige, sez. giurisd., 20 maggio 1999 n. 174). Il consegnatario che accetta senza verifiche i beni consegnatigli non può eccepire la mancanza dei beni stessi, la cui esistenza, invece, risulti dagli inventari, assumendosi, pertanto, la responsabilità delle deficienze che si dovessero riscontrare ove non possa dimostrare che la perdita dei materiali è ricollegabile ad eventi eccezionali ed anomali (Corte dei Conti, Umbria, sez. giurisd., 29 giugno 1998 n. 626). Sussiste la responsabilità del consegnatario per ammanchi dei beni avuti in consegna, accertati al momento del passaggio di consegne con il consegnatario subentrante, qualora non riesca a provare a suo discarico che l inadempimento all obbligo di custodia e restituzione dei beni cui era consegnatario o la perdita degli stessi è conseguente a causa di forza maggiore o a caso fortuito o comunque non è a lui imputabile (Corte dei Conti, Piemonte, sez. giurisd., 26 maggio 1998, n. 324). Il consegnatario contabile che abbia omesso di custodire con le dovute cautele le chiavi del magazzino risponde, a titolo di colpa grave, dei furti verificatisi, senza effrazione, ad opera di ignoti (Corte dei Conti, sez. I, 17 ottobre 2001 n. 300/A). In fattispecie di dolosa sottrazione di beni pubblici risponde del danno all erario il solo autore dell illecito e non anche il consegnatario del materiale, per omessa vigilanza, laddove l espropriazione è perpetrata attraverso sofisticati mezzi fraudolenti che avrebbero reso nullo qualsiasi controllo (Corte dei Conti, I sez, 1 aprile 1996 n. 27). 12

13 SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI SULLA RESPONSABILITÀ PER FURTI È affermata la responsabilità, in parti uguali, per colpa grave del DSGA (per insufficiente cautela nella conservazione della chiave dell armadio blindato e per mancato versamento delle somme ivi custodite) e del DS (per aver omesso di adottare un sistema legale e prudente nella gestione dei fondi) per il danno subito dall Amministrazione di appartenenza a seguito del furto di denaro ad opera di ignoti (Corte dei Conti Appello 28 gennaio 2005 n. 56). Il segretario di una scuola che abbia custodito somme notevoli, di spettanza dell Istituto, in una cassaforte, lasciando le relative chiavi in un cassetto aperto, è responsabile, in caso di furto, di danno erariale per leggerezza e colpa grave (Corte dei Conti I sez. 28 marzo 1994 n. 73). Sussiste la responsabilità per danno erariale a carico del segretario di una scuola che, omettendo la vigilanza cui era tenuto quale consegnatario dei valori, ha consentito la sottrazione di marche da bollo e di somme introitate per la vendita di gettoni telefonici a studenti e personale (Corte dei Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 08 gennaio 1998, n. 48). La giurisprudenza contabile è pacifica nel ritenere che il concetto di colpa grave presuppone un comportamento caratterizzato da mancanza di diligenza, violazione delle disposizioni di legge, sprezzante trascuratezza dei propri doveri, che si traduce in una situazione di macroscopica contraddizione tra la condotta tenuta nello specifico dal pubblico dipendente ed il minimum di diligenza imposto dal rapporto di servizio, in relazione alle mansioni, agli obblighi ed ai doveri di servizio (cfr. Sez. Ia 4 agosto 1999 n. 246 e Sez. I.IIa 14 luglio 1999 n. 162). In tale contesto, pertanto, ai fini dell individuazione della colpa grave, il giudice contabile non può e non deve valutare il rapporto in contestazione alla stregua di immutabili norme prefissate, non rinvenibili, peraltro, in alcuna normazione al riguardo (cfr. in tal senso Sez. IIIa, 21 dicembre 1999 n. 315): egli deve, invece, prefigurare nel concreto l insieme dei doveri connessi all esercizio delle funzioni cui l agente è preposto, attraverso un indagine che deve tener conto dell organizzazione amministrativa nel suo complesso e delle finalità da perseguire, alla luce di parametri di riferimento da porsi come limite negativo di tollerabilità, dovendosi ritenere realizzata un ipotesi di colpa grave ove la condotta posta in essere se ne discosti notevolmente (Sez. I.IIa, 19 maggio 1997 n. 154 e 10 novembre 2004 n. 601). 5.2 Sub-consegnatari L art. 27 del Decreto n. 44 del 2001 afferma che la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, dal direttore, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente interessato, che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L operazione dovrà risultare da apposito verbale. 13

14 Quindi l individuazione del docente sub-consegnatario è effettuata dal Dirigente Scolastico, mentre la consegna del materiale da custodire è effettuata dal Direttore al medesimo docente. I docenti individuati assumono la funzione di sub-consegnatari e poiché tale incarico rientra nelle loro competenze non possono sottrarsi dall esecuzione di tale funzione. È inoltre previsto che qualora più docenti debbano valersi delle stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione è attribuita ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa dall incarico, provvede alla riconsegna, al direttore, del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia. Il docente sub-consegnatario individuato dovrà provvedere alla riconsegna del materiale al direttore anche se cesserà dall incarico per trasferimento, per quiescenza o per qualsiasi altra causa diversa dall avvicendamento naturale dell incarico. La riconsegna dovrà avvenire tramite verbale. a) Affidamento in custodia ai docenti anche di taluni beni non ubicati nei laboratori Il DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA UFFICIO XI-IV, con Parere N del 1 LUGLIO 2009 ha fornito chiarimenti, al fine di fugare talune incertezze interpretative concernenti la disciplina che regola la gestione patrimoniale delle Istituzioni scolastiche. Al riguardo, viene chiarito, preliminarmente, come la gestione dei beni di proprietà dello Stato e la gestione dei beni di proprietà delle Istituzioni scolastiche sono disciplinate in modo distinto: per i beni statali la normativa di riferimento si incentra nel D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, il cui ambito di applicazione è delineato dall articolo 2, per cui le norme del presente regolamento si applicano ai consegnatari ed ai cassieri delle Amministrazioni dello Stato con esclusione di quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile, mentre per le Istituzioni scolastiche valgono le prescrizioni recate dalle disposizioni di settore. In particolare, si ricorda che per gli Istituti scolastici - i quali hanno acquisito la personalità giuridica e l autonomia amministrativa, in virtù delle previsioni dell articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell articolo 2 del D.P.R. 18 giugno 1998, n vigono le specifiche disposizioni contenute nel regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile adottato con decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 (cfr. anche le indicazioni fornite in tal senso dalla FAQ n. 1 della circolare 7 dicembre 2005, n. 39/RGS). Inoltre, per i beni mobili di proprietà delle Istituzioni scolastiche - erroneamente ritenuti di proprietà statale - si rinvia pure a quanto indicato dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 10 novembre 2000, n. 253, la quale, chiarisce che i predetti beni devono essere assunti nel patrimonio delle istituzioni scolastiche che hanno acquisito la personalità giuridica con la classificazione di seguito schematizzata, con riferimento alle tre categorie dei beni del precedente inventario, secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato n. 6 del 26 gennaio Ciò premesso, in ordine alle problematiche avanzate, nel Parere viene rappresentato quanto segue. Con riguardo al prospettato affidamento in custodia ai docenti anche di taluni beni non ubicati nei gabinetti, nei laboratori e nelle officine nonché alla possibilità di assimilare, ai fini della 14

15 disciplina di cui all articolo 27 del D.I. n. 44/2001, la biblioteca al laboratorio, si ritiene che le prescrizioni recate dalla disposizione testè richiamata, a ben vedere, non lasciano adito, relativamente a tali problematiche, a significativi dubbi interpretativi. Difatti, da un analisi letterale della norma recata dall articolo 27 del D.I. n. 44/2001, si evince che l oggetto della stessa attiene alla custodia dei materiali dei gabinetti, dei laboratori e delle officine, trattandosi di beni che hanno una natura prevalentemente tecnica e di uso specifico, tale da giustificare una peculiare disciplina. b) assimilazione della biblioteca al laboratorio Per quanto riguarda la possibile assimilazione della biblioteca al laboratorio - fondata anche su una lettura della lettera-circolare 9 marzo 2009, n. 2291, del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca - si è dell avviso, da parte dell ispettorato, che detta prospettazione non sia giuridicamente sostenibile, sia per la differenza sostanziale e funzionale degli ambienti didattici in discorso, sia per le argomentazioni, rese solo in via incidentale, tratte dalla cennata lettera circolare. I beni di II categoria (libri e pubblicazioni sia ufficiali che non ufficiali costituenti la dotazione dell ufficio), invece, rientrano nella disciplina ordinaria, non sussistendo le peculiarità tipiche dei beni utilizzati nei gabinetti, nei laboratori e nelle officine. c) contrasto tra la rubrica e il testo dell articolo 27 del D.I. n. 44/2001 Per quanto concerne l evidenziato contrasto tra la rubrica e il testo del più volte richiamato articolo 27 del D.I. n. 44/2001, è appena il caso di ricordare come, in tale fattispecie, è del tutto pacifica la preminenza del testo. Per la giurisprudenza l intitolazione delle leggi non possiede valore normativo proprio, ma rappresenta soltanto un elemento interpretativo che, intanto può valere ad attribuire un certo senso alla legge, in quanto coincida col suo contenuto, o quanto meno non sia contraddetto da esso (Consiglio di Stato, sent. n. 163/1972), mentre le partizioni sistematiche di una legge (titoli, capi, rubriche, etc.) non integrano né fanno parte del testo legislativo e quindi non vincolano l interprete ma hanno un mero valore interpretativo di per sé non limitativo del significato del testo (Corte di Cassazione, sent. n. 1614/1982). Pertanto, non appare fondata la tesi secondo cui l articolo 27 in questione legittimerebbe la necessità dell affidamento in custodia ai docenti del materiale didattico, tecnico e scientifico ovunque ubicato e non soltanto quello dei gabinetti, dei laboratori e delle officine. d) nomina di un sostituto nonché di sub-consegnatari in sezioni staccate In ordine alla possibilità di ricorrere alla disciplina dell articolo 7 del D.P.R. n. 254/ relativamente alla nomina di un sostituto nonché di sub-consegnatari in sezioni staccate - occorre ricordare, come esposto in premessa, che il suddetto Regolamento non si riferisce alle Istituzioni scolastiche, per cui non può trovare applicazione. In proposito, fermi restando gli adempimenti e gli obblighi esposti nel D.I. n. 44/2001, si ritiene, comunque, che nulla vieti l adozione di specifiche prassi organizzative a livello di Istituto, 15

16 ovviamente con efficacia meramente interna e, quindi, non opponibile, ad esempio, ai revisori dei conti. e) l uso di propri beni a soggetti terzi In merito alla possibilità da parte dell Istituzione scolastica di concedere l uso di propri beni a soggetti terzi, si rinvia alla disciplina di cui all articolo 33 del D.I. n. 44/2001, laddove è attribuito al Consiglio d Istituto il potere di deliberare, tra l altro, relativamente alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell attività negoziale che attiene all utilizzazione di locali, beni o siti informatici, con riguardo a soggetti terzi. Pertanto, ne discende che, fermo restando il rispetto degli ordinari principi che regolano l azione amministrativa, non è riconosciuta una attività valutativa in capo al Direttore dei servizi generali ed amministrativi, mentre allo stesso dovranno essere fornite tutte le notizie e gli atti necessari alla corretta tenuta delle scritture contabili. 6. Il passaggio di consegne Il passaggio di consegne fra i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi è un atto formale obbligatorio da effettuare ogni volta che avviene un cambio di gestione in seno all Istituzione Scolastica. Infatti è necessario rendicontare la situazione economico-patrimoniale al fine di consentire la corretta continuità delle operazioni patrimoniali e contabili. In particolare finalità della suddetta procedura sono: - certificare gli atti amministrativi e contabili della vecchia gestione; - consegnare i beni e gli atti amministrativi e contabili alla nuova gestione; - verificare la concordanza o meno della situazione di fatto con quella di diritto dei beni, conoscere l effettiva consistenza patrimoniale. L art. 24 comma 8 del D.I. n. 44 del 2001 stabilisce che quando il Direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne deve avvenire mediante ricognizione generale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. Effettuata la ricognizione, si provvede alla stesura del processo verbale che riporta sinteticamente e per tipologia le quantità e i valori complessivi dei beni inventariati esistenti alla data del passaggio di consegne. Detto verbale va compilato in più esemplari e le risultanze dovranno concordare con i dati delle scritture contabili provvisoriamente chiuse. Il documento deve essere sottoscritto da parte di tutti gli interessati e consegnato a ciascuno dei presenti all operazione, i quali hanno, inoltre, la facoltà di mettere in calce al verbale tutte le osservazioni ritenute necessarie. 16

17 Qualora in sede di passaggio delle consegne, o in qualsiasi altro momento, dovessero verificarsi discordanze tra la situazione di fatto e quella di diritto, dovranno apportarsi le dovute giustificazioni. Se in sede di ricognizione inventariale dovessero rinvenirsi dei beni erroneamente non registrati, sarà necessario procedere immediatamente alla loro assunzione in carico tra le sopravvenienze, nella categoria di appartenenza, annotando ogni utile notizia. Le operazioni di cui si parla dovranno avvenire e concludersi entro termini molto brevi. Il consegnatario subentrante, d accordo col Dirigente, potrebbe eccezionalmente prendere in carico i beni mobili con la clausola della riserva che, in ogni caso, deve essere sciolta subito dopo aver effettuato la materiale ricognizione dei beni stessi entro breve tempo e comunque non oltre i tre mesi dal giorno della sua immissione in carica. Si sottolinea, al riguardo, che la mancata formalizzazione del passaggio delle consegne può dar luogo, tra l altro, nell immediato o in epoca successiva, alla individuazione e formulazione di precise responsabilità da parte della Procura Regionale della Corte dei Conti. Inoltre la mancata realizzazione dell atto ai sensi di legge può dare luogo a responsabilità penale per falso in atto pubblico e falso ideologico. Inoltre nella eventualità che il DSGA uscente non provveda sollecitamente alla formalizzazione della consegna dei beni inventariati, il DSGA subentrante deve provvedere, dopo la rituale messa in mora, alla ricognizione di tutti i beni alla presenza di due testimoni, dando tempestiva comunicazione di tale atto al DS, al DSGA uscente e, per conoscenza, all USR competente. In caso di decesso del consegnatario, le consegne debbono essere effettuate dagli eredi; in caso di non ottemperanza da parte di questi ultimi o, addirittura, in mancanza di eredi, le consegne saranno effettuate d ufficio in presenza, di una persona che verrà designata dal competente Ufficio Scolastico Regionale. Si dovrà, in ultimo, effettuare la ricognizione e conseguente consegna del materiale di facile consumo la cui consistenza, non essendo prevista alcuna procedura, dovrà risultare dall apposito registro che andrà firmato dalle parti interessate. VERBALIZZAZIONE DEL PASSAGGIO DI CONSEGNE Considerato che le Istituzioni scolastiche hanno acquisito la personalità giuridica e l autonomia amministrativa di cui al combinato disposto dell art. 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell art. 2 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, si richiama l attenzione sull esigenza di una corretta applicazione dell art. 24, comma 8, del D.I. n. 44/2001 che recita: Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del Consiglio di Istituto. L operazione deve risultare da apposito verbale. Al riguardo, si sottolinea che la mancata formalizzazione del passaggio di consegne tra il consegnatario uscente e quello subentrante può dar luogo, tra l altro, ad ipotesi di responsabilità amministrativa e contabile. 17

18 7. Ricognizione, rinnovo e rivalutazione La ricognizione L articolo 24, comma 9, del D.I. n. 44/2001, prevede che almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni. Da quanto sopra, è del tutto chiaro che per la salvaguardia dei beni, tanto mobili quanto immobili, di proprietà delle Istituzioni scolastiche, necessita espletare, almeno ogni cinque anni, un attività ricognitiva degli stessi e, a cadenza non superiore al decennio, un accertamento delle risultanze e delle scritture inventariali. Riguardo alla ricognizione dei beni, si ritiene che la prescrizione normativa possa reputarsi sufficientemente soddisfatta al ricorrere delle seguenti circostanze che contemperano le finalità di legge con le esigenze di semplificazione ed economicità dell azione amministrativa. In primo luogo, il consegnatario dei beni, individuato nel Direttore dei servizi generali e amministrativi, dovrà provvedere ad eseguire periodicamente il riscontro tra le risultanze dell inventario e la situazione effettiva, procedendo, a tal fine, ad un sopralluogo fisico nei locali dell Istituzione scolastica. Di tale attività dovrà essere redatto un apposito verbale nel quale dovranno essere descritte le operazioni svolte nonché la situazione accertata opportunamente riassunta in una tabella di sintesi. In secondo luogo, il cennato verbale va sottoposto al visto del Dirigente scolastico, il quale, attestata l effettività delle operazioni svolte e sulla base delle risultanze emerse, è in condizione di poter adottare gli eventuali provvedimenti necessari alla tutela dei beni ovvero, se del caso, al loro reintegro. Infine, di tutto quanto sopra deve essere fornita informazione al Consiglio di Istituto. Con la ricognizione inventariale si rileva l esatta presenza dei beni nella scuola, in modo tale da verificare la reale consistenza patrimoniale in relazione alle scritture inventariali. È tuttavia da precisare che, indipendentemente dalla cadenza quinquennale prevista dal regolamento n. 44, la ricognizione va effettuata: ad ogni passaggio di consegne; su iniziativa del DSGA consegnatario quando lo ritenga necessario; su richiesta degli organi di controllo. 18

19 Le risultanze della ricognizione inventariale potranno evidenziare le seguenti situazioni: beni presenti e non inventariati che dovranno essere presi prontamente in carico tra le sopravvenienze nella categoria relativa, al valore desumibile dalla documentazione in possesso della scuola o al valore di stima; mancanza di beni previsti in inventario che dovranno essere alienati con le diverse procedure legate alla motivazione della mancanza (furto, obsolescenza, inservibilità). Quindi se per essi esiste una regolare autorizzazione al discarico da parte del Dirigente Scolastico, si procederà alla eliminazione dall inventario, mentre se tale autorizzazione non sussiste sarà necessario avviare tutte le procedure previste dalla normativa: accertamento delle responsabilità e dei conseguenti addebiti. L accertamento deve in primo luogo appurare le eventuali responsabilità del consegnatario. Successivamente potrà essere emesso il decreto di autorizzazione al discarico. Il rinnovo Il rinnovo dell inventario è una operazione contabile necessaria affinché la consistenza patrimoniale corrisponda alla consistenza reale di beni di proprietà della Istituzione Scolastica. Il rinnovo consiste in una operazione complessa che prevede in via preventiva la costituzione di una commissione interna composta da almeno tre membri: il consegnatario, (nel caso delle scuola il D.S.G.A) il Dirigente o suo delegato, ed un altra persona, solitamente il docente o il personale ATA che abbia avuto l incarico all interno della Istituzione Scolastica di ricoprire il ruolo di Ufficio Tecnico. La commissione, che dovrà operare a seguito di un atto formale di costituzione emesso dal Dirigente Scolastico, registrerà opportunamente gli interventi di rilevazione patrimoniale a mezzo della verbalizzazione del proprio operato; l azione di rinnovo inventariale "in definitiva" si concretizza in quella di ricognizione dei beni patrimoniali presenti nella Istituzione Scolastica e che la commissione dovrà operare direttamente al fine di verificare l effettiva consistenza patrimoniale sia dal punto di vista della quantità, sia dal punto di vista del valore dei beni, siano essi già inseriti o non nell inventario della scuola. Il processo verbale dovrà prevedere: - i beni esistenti in uso, compresi quelli rinvenuti e non registrati nell inventario, e quelli registrati per errore; - i beni mancanti; - i beni non più utilizzabili. A conclusione dei lavori di rinnovo e di ricognizione, la verbalizzazione della commissione in merito alle risultanze patrimoniali costituirà la base di avvio del nuovo inventario. 19

20 É utile sottolineare che nel caso in cui la commissione rinvenga beni non inseriti nell inventario e non ancora trascritti nello stesso, l operazione da compiere è quella della sua assunzione in carico nella categoria di appartenenza, annotando ogni notizia utile ai fini della collocazione e identificazione del bene. Per quanto riguarda il valore da attribuire, laddove non fosse possibile desumerlo dalla documentazione presente a scuola, esso dovrà essere attribuito dalla Commissione che ha operato il rinnovo, tenuto conto degli indici contenuti nelle tabelle di rivalutazione patrimoniale. Nel caso di riscontro di un errore materiale di registrazione del bene, sia rispetto la quantità, sia rispetto al valore ad esso assegnato, deve essere rettificato regolarizzando con le variazioni in aumento o in diminuzione le diverse situazioni riscontrate. Il Ministero dell Economia e delle Finanze, tramite le Circolari n. 42 del 30 dicembre 2004, n. 39 del 7 dicembre 2005 e n. 43 del 12 febbraio 2006 ha diramato istruzioni e chiarimenti per il rinnovo degli inventari dei beni mobili. In particolare, la Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare n. 39 del 7 dicembre prot , ha fornito chiarimenti in merito all applicazione della circolare della medesima Ragioneria n. 42/2004 concernente il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato. Detta circolare, come già detto, non riguarda le istituzioni scolastiche; si riporta, al riguardo, la risposta della Ragioneria alla faq n. 1 n. F.A.Q. Risposta 1 Le Istruzioni di cui alla Circolare n. No. Le Istituzioni Scolastiche sono dotate di 42/2004 in materia di rinnovo degli autonomia amministrativa e contabile. Come inventari dei beni di proprietà dello Stato si tali, sono escluse dall ambito applicativo delle applicano anche alle istituzioni disposizioni emanate con il D.P.R. n. scolastiche? 254/2002, e, quindi, anche dall applicazione delle istruzioni di cui alla Circolare n. 42/2004. La Circolare n. 43 del 2006, recante istruzioni sulla gestione dei beni mobili di proprietà dello Stato, della Ragioneria generale dello Stato è stata inviata dal Ministero della Pubblica Istruzione alle scuole. Tuttavia, anche la suddetta circolare non riguarda le istituzioni scolastiche ma le amministrazioni statali prive di personalità giuridica. La stessa Ragioneria Generale ha chiarito che le disposizioni della Circolare n. 43 del 2006 non sono rivolte alla istituzioni scolastiche. La rivalutazione La rivalutazione del valore dei beni patrimoniali è anch essa una operazione contabile che serve ad avvicinare la consistenza economico - patrimoniale del bene di proprietà delle Istituzioni Scolastiche alla realtà del mercato economico corrispondente al periodo d uso del bene stesso. Non essendo presenti disposizioni particolari per le Istituzioni Scolastiche impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione, la rivalutazione dei beni può essere effettuata tenendo conto di quanto stabilito dalle diverse circolari emesse dal Ministero del Tesoro, le cui istruzioni possono essere assunte dalle scuole per analogia. 20

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