Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan)"

Transcript

1 Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan) del 2 ottobre 2000 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale 1, ordina: Art. 1 2 Divieto di fornire armamenti e materiale affine 1 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione a destinazione dell Afghanistan di armamenti di ogni genere, compresi armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio. 2 La fornitura di materiale militare non letale destinato unicamente a scopi umanitari o di protezione, nonché l esportazione di indumenti di protezione (ad es. giubbotti antiproiettile) da parte del personale delle Nazioni Unite, di rappresentanti dei media e di personale umanitario per il proprio uso possono essere autorizzate a titolo eccezionale dal Segretariato di Stato dell economia (Seco) d intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri. 3 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alle attività militari delle persone armate poste sotto il controllo dei Taliban. 4 I capoversi 1 e 3 si applicano soltanto per quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge del 13 dicembre sul materiale bellico con le relative ordinanze d esecuzione. Art. 1a 5 Divieto di fornire anidride acetica 1 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di anidride acetica (tariffa doganale , CAS n ) a destinazione dell Afghanistan. 2 Il Seco può, in conformità con le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, autorizzare a titolo eccezionale la fornitura, la vendita e la mediazione di anidride acetica a destinazione dei territori dell Afghanistan che non sono posti sotto il controllo dei Taliban. RU RS Nuovo testo giusta il n. I dell O dell 11 apr (RU ). 3 RS RS Introdotto dal n. I dell O dell 11 apr (RU ). 6 RS allegato 1

2 Commercio con l estero Art. 2 Provvedimenti concernenti il traffico aereo 1 L accesso allo spazio aereo svizzero è vietato agli aeromobili appartenenti ai Taliban, noleggiati dai Taliban o gestiti per conto dei Taliban. Le compagnie aeree colpite da questo divieto sono menzionate nell allegato 1. 1bis Gli aeromobili decollati o in rotta verso un luogo situato sul territorio dell Afghanistan designato nell allegato 3 non sono autorizzati a decollare o ad atterrare in Svizzera né a utilizzare lo spazio aereo svizzero. 7 2 Sono eccettuati i voli autorizzati per motivi umanitari dal Comitato per le sanzioni istituito dalle Nazioni Unite. Art. 2a 8 Attività commerciale della compagnia aerea Ariana Afghan Airlines È vietato alla compagnia aerea Ariana Afghan Airlines, conosciuta anche come Bakhtar Afghan Airlines, gestire uffici e svolgere qualsiasi attività in Svizzera. Art. 2b 9 Rappresentanze dei Taliban I Taliban non sono autorizzati a mantenere rappresentanze in Svizzera. Art. 3 Blocco degli averi e del traffico dei pagamenti 1 Gli averi appartenenti al Taliban o controllati dai Taliban sono bloccati. Le persone fisiche e giuridiche colpite da questo blocco sono menzionate nell allegato 2. 2 È vietato trasferire fondi alle persone fisiche e giuridiche menzionate nell allegato 2 o metterne, direttamente o indirettamente, a loro disposizione. 3 Il Seco può esentare i pagamenti per progetti di democratizzazione o attività umanitarie dai divieti di cui ai capoversi 1 e 2. 4 Prelievi da conti bloccati e trasferimenti di valori patrimoniali bloccati possono essere eccezionalmente autorizzati se servono a tutelare interessi svizzeri. Il Seco si pronuncia su queste eccezioni dopo aver consultato la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri e l Amministrazione federale delle finanze. Art. 4 Dichiarazione obbligatoria 1 Le persone e le istituzioni che detengono o gestiscono averi che si deve presumere siano soggetti al blocco di cui all articolo 3 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio al Seco. 2 Nella dichiarazione devono figurare i nomi dei beneficiari, l oggetto a l importo degli averi bloccati. 7 Introdotto dal n. I dell O dell 11 apr (RU ). 8 Introdotto dal n. I dell O dell 11 apr (RU ). 9 Introdotto dal n. I dell O dell 11 apr (RU ). 2

3 Provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan) Art. 4a 10 Entrata in Svizzera e transito 1 L entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati: a. agli alti funzionari dei Taliban almeno con il rango di viceministro; b. ai membri delle forze armate sotto il controllo dei Taliban con rango equivalente; e c. ad altri consiglieri e dignitari di alto rango dei Taliban. 2 L Ufficio federale degli stranieri può, in conformità con le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o per tutelare interessi svizzeri, accordare deroghe. Art. 5 Definizioni Nella presente ordinanza si intendono per: a. Taliban: i «Taliban», «Talibani» o «Islamic Movement of Taliban», compresi società, imprese, stabilimenti, enti e sottogruppi di loro proprietà o sotto il loro controllo; b. averi: tutti gli averi finanziari e gli utili economici di qualsiasi natura, comprese le risorse finanziarie derivanti in particolare da beni appartenenti ai Taliban o controllati direttamente o indirettamente da essi, segnatamente valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; c. blocco degli averi: l impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari. Art. 6 Disposizioni penali 1 Chiunque viola intenzionalmente una disposizione della presente ordinanza è punito con l arresto o con la multa fino a franchi. 2 In caso di infrazione colposa il massimo della multa è di franchi. 3 Il tentativo è punibile. 4 L azione penale si prescrive in cinque anni. 5 La legge federale del 22 marzo sul diritto penale amministrativo è applicabile. Il Seco è incaricato di perseguire e giudicare le infrazioni. 10 Introdotto dal n. I dell O dell 11 apr (RU ). 11 RS

4 Commercio con l estero 6 Il Seco può sequestrare o confiscare le merci di cui all articolo 1 nonché i veicoli o gli altri mezzi impiegati per il trasporto delle stesse. 7 Se vi è violazione simultanea delle disposizioni della presente ordinanza e di quelle della legge federale del 1 ottobre sulle dogane, della legge federale del 13 dicembre sul materiale bellico o della legge federale del 13 dicembre sul controllo dei beni a duplice impiego, si applicano esclusivamente le disposizioni penali della legge in questione, fatte salve le infrazioni alle dichiarazioni obbligatorie di cui all articolo 4 della presente ordinanza. Art. 7 Collaborazione con autorità estere e con le Nazioni Unite 1 Le autorità preposte all esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti e con le Nazioni Unite. 2 Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere e alle Nazioni Unite la messa a disposizione dei dati necessari per l esecuzione della presente ordinanza. A tale scopo possono fornire loro informazioni concernenti averi e conti bloccati, la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo dell utilizzazione, i destinatari delle merci, degli elementi costitutivi e delle tecnologie, nonché indicazioni concernenti le persone che hanno preso parte alla loro fabbricazione, fornitura o mediazione, se l autorità estera o le Nazioni Unite: a. sono vincolate dal segreto d ufficio; b. garantiscono che i dati sono utilizzati esclusivamente per ottenere le informazioni desiderate. Art. 8 Assistenza amministrativa a favore di autorità estere e delle Nazioni Unite 1 Le autorità preposte all esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono parimenti fornire informazioni alle autorità estere competenti o alle Nazioni Unite, conformemente all articolo 7 capoverso 2, se il servizio richiedente: a. necessita di tali informazioni in relazione alla prevenzione o al perseguimento di reati nel proprio Paese; b. è vincolato dal segreto d ufficio; c. conferma che i dati ottenuti saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se l assistenza giudiziaria internazionale non è esclusa per il genere di reato in questione; il Seco decide d intesa con l Ufficio federale di giustizia; d. garantisce che i dati ottenuti saranno utilizzati esclusivamente per provvedimenti conformemente alla presente ordinanza e non saranno trasmessi a terzi; e e. garantisce la reciprocità. 12 RS RS RS

5 Provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan) La legge del 20 marzo sull assistenza in materia penale (AIMP) rimane salva. Le violazioni dell embargo non costituiscono infrazioni a provvedimenti monetari, economici o commerciali ai sensi dell articolo 3 capoverso 3 AIMP. Art. 9 Utilizzazione delle informazioni 1 Le autorità svizzere possono utilizzare i dati ottenuti soltanto ai fini dell esecuzione della presente ordinanza. 2 È fatta salva l utilizzazione di tali dati nell ambito di un altro procedimento penale, purché elementi concreti permettano di presumere che essi apportino chiarimenti in questo procedimento. Art Aggiornamento degli allegati e proroga della durata di validità Il Dipartimento federale dell economia, dopo aver consultato il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale delle finanze, può aggiornare gli allegati e prorogare la validità dell ordinanza per un periodo limitato. Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 3 ottobre 2000 e ha effetto sino al 3 ottobre RS Nuovo testo giusta il n. I dell O dell 11 apr (RU ). 5

6 Commercio con l estero Compagnie aeree controllate dai Taliban i cui aeromobili sottostanno all embargo aereo Allegato 1 (art. 2 cpv. 1) 1. ARIANA AFGHAN AIRLINES, compreso un apparecchio Tupolev T 154, registrato sotto EP-CPG 748, proprietà di ARIANA AFGHAN AIRLINES e utilizzato da CASPIAN AIRLINES. 2. AFGHAN AIR FORCE. 6

7 Provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan) Allegato 2 17 (art. 3 cpv. 1 e 2 nonché art. 4) Persone fisiche e giuridiche contro le quali sono dirette le sanzioni finanziarie 17 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell O dell 11 apr (RU ). Il testo del presente allegato non è pubblicato nella RU. L estratto è ottenibile presso il Seco, settore Politica di controllo delle esportazioni e sanzioni, Effingerstrasse 1, 3003 Berna. L allegato può essere consultato anche su Internet: Fa fede soltanto la versione stampata. 7

8 Commercio con l estero Posti di frontiera e aree d atterraggio in Afghanistan Allegato 3 18 (art. 2 cpv. 1 bis ) Città/Aeroporto Coordinate/Situazione * ANDKHVOY/ Andkhvoy BAMYAN/ Bamyan BOST/ Bost CHAKHCHARAN/ Chakhcharan FARAH/ Farah * GHAZNI/ Ghazni * GORDEZ/ Gordez HERAT/ Herat JALALABAD/ Jalalabad KABUL/ Kabul KANDAHAR/ Kandahar KHOST/ Khost KUNDUZ/ Kunduz MAIMAMA/ Maimama MAZAR-I-SHARIF/ Mazar QALA-I-NAW/ Qala-I-naw 36º 56' 00" N 65º 05' 00" E 34º 49' N 67º 49' E 31º 33' N 64º 22' E 34º 32' N 65º 16' E 32º 20' N 62º 06' E 33º 32' 00" N 68º 25' 00" E 33º 36' 00" N 69º 06' 00" E 34º 12' 58" N 62º 13' 35" E 34º 23' 50" N 70º 29' 42" E 34º 34' 08" N 69º 12' 54" E 31º 30' 16" N 65º 50' 41" E 33º 21' N 69º 57' E 36º 39' 45" N 68º 54' 40" E 35º 56' N 64º 45' E 36º 42' 15" N 67º 12' 30" E 35º 00' N 63º 10' E 18 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell O dell 11 apr (RU ). 8

9 Provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan) Città/Aeroporto Coordinate/Situazione SHEBERGHAN/ Sheberghan * SHINDAND Shindand * TALOQAN/ Taloqan TEREEN/ Tereen ZARANJ/ Zaranj 36º 40' N 65º 55' E 33º 23' 24" N 62º 15' 21" E 36º 50' 00" N 69º 30' 00" E 32º 37' N 65º 52' E 31º 06' N 61º 56' E Nota: * Queste coordinate si riferiscono alla città più vicina, non all aeroporto. 9

10 Commercio con l estero 10

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan)

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan) Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan) Modifica dell 11 aprile 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 ottobre 2000 1 che istituisce provvedimenti

Dettagli

Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell UNITA

Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell UNITA Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell UNITA del 25 novembre 1998 (Stato 28 dicembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 102 numero 8 della Costituzione federale 1, 2 ordina:

Dettagli

del 2 ottobre 2000 (Stato 4 marzo 2016)

del 2 ottobre 2000 (Stato 4 marzo 2016) Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban 1 del 2 ottobre 2000 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan del 25 maggio 2005 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell Eritrea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell Eritrea Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell Eritrea del 3 febbraio 2010 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen del 5 dicembre 2014 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

Divieto di fornire materiale d armamento e materiale affine

Divieto di fornire materiale d armamento e materiale affine Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d Avorio del 19 gennaio 2005 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo del 22 giugno 2005 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo del 22 giugno 2005 (Stato 24 aprile 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana del 14 marzo 2014 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002

Dettagli

Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell UNITA

Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell UNITA Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell UNITA del 25 novembre 1998 (Stato 24 dicembre 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge federale del 22 marzo 2002 1 sull applicazione

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Mali

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Mali Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Mali del 22 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb);

Dettagli

Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell Iraq 1

Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell Iraq 1 Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell Iraq 1 del 7 agosto 1990 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge federale del

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d Avorio del 19 gennaio 2005 (Stato 20 giugno 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia del 13 maggio 2009 (Stato 21 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea del 25 ottobre 2006 (Stato 5 febbraio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia del 21 febbraio 2011 (Stato 24 febbraio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 184 capoverso

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) del 22 marzo 2002 (Stato 26 novembre 2002) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia del 13 maggio 2009 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Termine di referendum: 18 luglio 2002 Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) del 22 marzo 2002 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea del 25 ottobre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie dell Ucraina

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie dell Ucraina Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie dell Ucraina del 26 febbraio 2014 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe del 19 marzo 2002 (Stato 12 marzo 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge federale del 22 marzo 2002 1 sull

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta: I La legge

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe del 19 marzo 2002 (Stato 27 febbraio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge federale del 22 marzo 2002

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d Egitto

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d Egitto Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d Egitto del 2 febbraio 2011 (Stato 6 settembre 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea del 24 febbraio 2010 (Stato 1 febbraio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea del 25 ottobre 2006 (Stato 2 luglio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia del 21 febbraio 2011 (Stato 11 marzo 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 184 capoverso 3

Dettagli

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta:

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta: Legge federale concernente l ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari Disegno del L Assemblea federale

Dettagli

Divieto di fornire materiale d armamento e materiale affine

Divieto di fornire materiale d armamento e materiale affine Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d Avorio 946.231.13 del 19 gennaio 2005 (Stato 11 marzo 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia del 30 marzo 2011 (Stato 18 giugno 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar del 28 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

del 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

del 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta: Legge federale concernente il coordinamento della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari del 22 giugno 2001 L Assemblea

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea del 24 febbraio 2010 (Stato 29 maggio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea Modifica del 22 febbraio 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 maggio 2016

Dettagli

Ordinanza sull esportazione e l intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili

Ordinanza sull esportazione e l intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili Ordinanza sull esportazione e l intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili del 13 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 184 capoverso 3

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea del 25 ottobre 2006 (Stato 12 agosto 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge

Dettagli

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero 221.218.2 del 10 novembre 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane del 18 ottobre 2006 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 93 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 1

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar del 17 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb), ordina: Sezione

Dettagli

Approvato dal Consiglio nazionale il

Approvato dal Consiglio nazionale il Approvato dal Consiglio nazionale il 16.9.2015 Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa

Dettagli

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA ALTA RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA Bruxelles, 15.5.2013 JOIN(2013) 16 final 2013/0154 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL

Dettagli

Ordinanza sull esportazione e il transito di prodotti

Ordinanza sull esportazione e il transito di prodotti Ordinanza sull esportazione e il transito di prodotti del 22 dicembre 1993 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge federale del 25 giugno 1982 1 sulle

Dettagli

Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi

Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi (Ordinanza sui diamanti) del 29 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi;

Dettagli

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa Avamprogetto Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del... L Assemblea

Dettagli

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine Ordinanza sull approntamento delle prove d origine del 28 maggio 1997 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4, 5 e 7 capoverso 5 della legge federale del 25 giugno 1982

Dettagli

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 maggio 2016

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell Uzbekistan

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell Uzbekistan Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell Uzbekistan del 18 gennaio 2006 (Stato 13 novembre 2007) 1 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge federale del 22 marzo

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea del 25 ottobre 2006 (Stato 4 marzo 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge

Dettagli

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine Ordinanza sull approntamento delle prove d origine del 28 maggio 1997 (Stato 4 aprile 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 capoverso 2 della legge federale del 1 ottobre 1992 1 sulle

Dettagli

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS) del 23 marzo 2005 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 1, 21 capoverso 1

Dettagli

946.231.127.6 Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

946.231.127.6 Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea del 25 ottobre 2006 (Stato 31 ottobre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri del 24 marzo 2000 (Stato 1 gennaio 2019) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS) del 23 marzo 2005 (Stato 1 aprile 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 1, 21 capoverso 1

Dettagli

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015 Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza

Dettagli

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008) Ordinanza concernente l entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS) del 23 marzo 2005 (Stato 19 aprile 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 1, 21 capoverso 1

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri 235.2 del 24 marzo 2000 (Stato 1 novembre 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari Ordinanza concernente la protezione delle opere militari del 2 maggio 1990 (Stato 1 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 6 e 10 della legge federale del 23 giugno 1950 1 concernente

Dettagli

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici del 19 marzo 1976 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi

Dettagli

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione (OMSA) 748.122 del 20 luglio 2009 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni

Dettagli

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada Fa fede soltanto la versione che sarà pubblicata ufficialmente Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del... Il Consiglio federale

Dettagli

del 21 dicembre 1995 (Stato 22 luglio 2003)

del 21 dicembre 1995 (Stato 22 luglio 2003) Decreto federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario 351.20 del 21 dicembre 1995

Dettagli

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) 935.412 del 12 agosto 2015 (Stato 1 settembre 2015) Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea del 16 dicembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge federale del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb),

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri del 24 marzo 2000 (Stato 1 agosto 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2003E0495 IT 23.07.2014 008.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B POSIZIONE COMUNE 2003/495/PESC DEL CONSIGLIO del 7 luglio

Dettagli

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Venezuela

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Venezuela Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Venezuela del 28 marzo 2018 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb); ordina: Sezione

Dettagli

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del 15 agosto 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 11 agosto 1999 1 concernente

Dettagli

Legge federale sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali

Legge federale sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali Legge federale sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (LCRC) del 20 dicembre 1985 (Stato 1 luglio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Dettagli

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 15 giugno 2015) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni

Dettagli

Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo

Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA) del 29 giugno 2011 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale

Dettagli

1. Legge federale del 21 marzo sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. del 12 dicembre 2008

1. Legge federale del 21 marzo sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. del 12 dicembre 2008 Ordinanza sull adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS del 12 dicembre 2008 Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo (LSISA) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 121 capoverso 1 della Costituzione

Dettagli

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria del 3 ottobre 2008 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001) Ordinanza sull approntamento delle prove d origine 632.411.3 del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 capoverso 2 della legge federale sulle dogane 1

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Termine di referendum: 20 luglio 2000 Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Appendice (n. II) del 24 marzo 2000 L Assemblea federale della

Dettagli

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987) Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987) 7.4.6.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamate le

Dettagli

Legge federale sul trasporto pubblico

Legge federale sul trasporto pubblico Legge federale sul trasporto pubblico (LTP) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2005 1, decreta: I La legge

Dettagli

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) del 17 dicembre 2004 (Stato 20 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l

Dettagli

del 21 dicembre 1995 (Stato 13 giugno 2006)

del 21 dicembre 1995 (Stato 13 giugno 2006) Decreto federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario del 21 dicembre 1995 (Stato

Dettagli

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013) Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) 942.20 del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 septies e 64 bis della Costituzione

Dettagli

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri del 24 marzo 2000 (Stato 12 luglio 2005) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale

Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale [Signature] [QR Code] Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia Ordinanza sul Registro nazionale di polizia del 15 ottobre 2008 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso 8 lettera a e 19 della legge federale del 13 giugno 2008 1 sui sistemi di

Dettagli

Legge federale sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali

Legge federale sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali Legge federale sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (LCRC) del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria del 18 maggio 2011 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb), ordina: Sezione

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) del 7 maggio 1986 (Stato 1 giugno 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 39 capoverso 3 e 57 capoverso

Dettagli