TLT STO Territorio Libero Svobodno Ozemlje Slobodni teritorij Free Territory

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1 TLT STO La nazione internazionale di Trieste Territorio Libero di Trieste Svobodno Tržaško Ozemlje Slobodni teritorij Trsta Free Territory of Trieste 1

2 Realizzato e pubblicato da: Associazione culturale CIttadini del Territorio Libero di Trieste Kulturno združenje Svobodnega Tržaškega Ozemlja info@cittadinitlt.org / Committee for the Free Port of Trieste Comitato Porto Libero di Trieste Odbor Prosta Luka Trst PLT comitatoplt@gmail.com / Porto Libero di Trieste Prosta Luka Trst Free Port Triest Indice 5 Alcuni Dati 6 16^ Risoluzione ONU 7 Trattato di Pace con l Italia 17 Statuto Permanente del Territorio Libero 29 Strumento per il Regime Provvisorio 33 Strumento per il Porto Libero di Trieste 2

3 Un popolo senza passato non può essere un popolo del futuro. La nazione internazionale di Trieste é formata dal Territorio Libero che incorpora il Porto Libero di Trieste. Questo Stato sovrano venne istituito nel 1947 e posto statutariamente e permanentemente sotto la protezione del Consiglio di Sicurezza dell ONU. Nel 1954, a causa del svilupparsi della Guerra Fredda terminata nel 1989, il Governo di protezione militare internazionale venne provvisoriamente ritirato ed inizia l occupazione militare degli Stati confinanti. L attuazione definitiva dello Statuto permanente del Territorio Libero di Trieste dipende tutt oggi dalla decisione del Consiglio di Sicurezza dell ONU. Lo Strumento per il Porto Libero di Trieste é definitivamente attuato sin dalla ratifica del Trattato di Pace con l Italia, avvenuta il 15 settembre

4 La mappa del Territorio Libero di Trieste 4

5 Alcuni dati Denominazione: Territorio Libero di Trieste / Svobodno Tržaško Ozemlje Slobodni Teritorij Trsta / Free Territory of Trieste Lingue Ufficiali: italiano, sloveno e croato Territorio: in totale 738 km 2 Amministrazione Provvisoria: dal 1954 la zona A è sotto amministrazione dell Italia e la zona B sotto amministrazione della Jugoslavia, succeduta dal 1991 in poi dall amministrazione della Slovenia e Croazia. Popolazione (con cittadinanza del TLT o il diritto a richiederla): 1949 ca cittadini residenti 2011 ca cittadini residenti 2011 ca cittadini non residenti sparsi nel mondo Demografia: i cittadini del Territorio Libero sono multietnici e multiculturali, misti tra italiani, sloveni, croati, greci, ebrei, serbi, austriaci, slovacchi, cechi, ungheresi, russi, tedeschi, inglesi, francesi, cinesi, svizzeri, africani ecc.. Porto: Il Porto Libero di Trieste è territorio internazionale sancito nel 1719 e rimarrà tale per sempre in quanto di proprietà di tutte le nazioni del mondo. La gestione del porto é affidata statutariamente ai cittadini del Territorio Libero di Trieste. 5

6 RISOLUZIONI ADOTTATE e decisioni prese dal Consiglio di Sicurezza dell ONU nel 1947 PARTE 1. ASPETTI CONSIDERATI DAL CONSIGLIO DI SICUREZZA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA PER IL MANTENIMENTO DELLA PACE E SICUREZZA INTERNAZIONALE IL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE A. APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE 16^ Risoluzione del 10 gennaio 1947 Il Consiglio di Sicurezza, Dopo aver ricevuto ed esaminato gli allegati al proposto Trattato di Pace con l Italia relativi alla creazione e al governo del Territorio Libero di Trieste (tra i quali un accordo per il Porto Libero), ** Si dichiara la propria approvazione dei tre documenti seguenti: 1. Lo strumento per il regime provvisorio del Territorio Libero di Trieste, 2. Lo Statuto Permanente per il Territorio Libero di Trieste 3. Lo strumento per il Porto Libero di Trieste; e l accettazione delle responsabilità attribuite dagli stessi. Adottato nella 91 riunione con 10 voti favorevoli e 1 astensione (Australia) ** Vedi la Registrazione Ufficiale del Consiglio di Sicurezza, Secondo Anno, Supplemento n. 1, allegato 2. 6

7 Trattato di Pace con l Italia Traduzione in forma ridotta con la sola parte riguardante il Territorio e il Porto Libero di Trieste (TLT/PLT), ovvero la NAZIONE INTERNAZIONALE di Trieste. Il testo integrale ed altri documenti sono visibili sul sito Le note sono a cura del Comitato Porto Libero di Trieste Parigi, 10 febbraio 1947 Trattato di Pace con l Italia L Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d America, la Cina, la Francia, l Australia, il Belgio, la Repubblica Sovietica Socialista di Bielorussia, il Brasile, il Canada, la Cecoslovacchia, l Etiopia, la Grecia, l India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica Sovietica Socialista d Ucraina, l Unione del Sud Africa, la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, in appresso designate Le Potenze Alleate ed Associate da una parte e l Italia dall altra parte: Nota: Ad oggi gli Stati sono divenuti da venti a trentotto, in quanto l Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia e la Cecoslovacchia si sono divise in piú nazioni. Premesso che l Italia sotto il regime fascista ha partecipato al Patto tripartito con la Germania ed il Giappone, ha intrapreso una guerra di aggressione ed ha in tal modo provocato uno stato di guerra con tutte le Potenze Alleate ed Associate e con altre fra le Nazioni Unite e che ad essa spetta la sua parte di responsabilità della guerra; e Premesso che a seguito delle vittorie delle Forze alleate e con l aiuto degli elementi democratici del popolo italiano, il regime fascista venne rovesciato il 25 luglio 1943 e l Italia, essendosi arresa senza condizioni, firmò i patti d armistizio del 3 e del 29 settembre del medesimo anno; e Premesso che dopo l armistizio suddetto Forze Armate italiane, sia quelle governative che quelle appartenenti al Movimento della Resistenza, presero parte attiva alla guerra contro la Germania, l Italia dichiarò guerra alla Germania alla 7

8 data del 13 ottobre 1943 e così divenne cobelligerante nella guerra contro la Germania stessa; e Premesso che le Potenze Alleate ed Associate e l Italia desiderano concludere un trattato di pace che, conformandosi ai principi di giustizia, regoli le questioni che ancora sono pendenti a seguito degli avvenimenti di cui nelle premesse che precedono, e che costituisca la base di amichevoli relazioni fra di esse, permettendo così alle Potenze Alleate ed Associate di appoggiare le domande che l Italia presenterà per entrare a far parte delle Nazioni Unite ed anche per aderire a qualsiasi convenzione stipulata sotto gli auspici delle predette Nazioni Unite; Hanno pertanto convenuto di dichiarare la cessazione dello stato di guerra e di concludere a tal fine il presente Trattato di Pace ed hanno di conseguenza nominato i plenipotenziari sottoscritti, i quali dopo aver presentato i loro pieni poteri, che vennero trovati in buona e debita forma, hanno concordato le condizioni seguenti: 8 CONFINI Nota: La descrizione della linea di confine tra il Territorio Libero, Italia e Jugoslavia di questo Trattato è stata fatta con carte geografiche del Regime Fascista, in quanto a causa delle leggi razziali, all epoca, praticamente non esistevano più mappe in lingua slovena o croata, perciò tutti i villaggi, monti e fiumi sono descritti solo con la denominazione italiana (vedi anche mappa esposta sul sito). Tale fatto non pregiudica che le mappe geografiche dell era prefascista erano composte sia in lingua slovena, italiana, croata, tedesca e ungherese. Articolo 1 I confini dell Italia, salvo le modifiche indicate agli articoli 2, 3, 4, 11 e 22, rimarranno quelli in esistenza il 1º gennaio Tali confini sono tracciati nelle carte allegate al presente trattato (Allegato I). In caso di discrepanza fra la descrizione dei confini fatta nel testo e le carte, sarà il testo che farà fede. Articolo 4 La frontiera fra l Italia ed il Territorio Libero di Trieste sarà fissata come segue: (i) La frontiera parte da un punto situato sul limite amministrativo fra le Province di Gorizia e Trieste a ca. 2 km a nord est del villaggio di San Giovanni ed a ca. 0,5 km del punto 208, che costituisce il punto comune delle frontiere della Jugoslavia, dell Italia e del Territorio Libero di Trieste, e si dirige verso sudovest fino ad un punto comune adiacente alla strada statale n 14 e approssimativamente a 1 km a nord-ovest della giunzione delle strade statali n 55 e n

9 14 che rispettivamente da Gorizia e da Monfalcone vanno a Trieste. (ii) da questo punto la linea si dirige verso sud fino ad un punto situato sul golfo di Panzano, equidistante da Punta Sdobba, alle foci del Isonzo (Soca), e dal Castello Vecchio a Duino, circa 3.3 km a sud del punto ove essa abbandona la costa, punto situato approssimativamente a 2 km a nord-ovest del villaggio di Duino; (iii) da questo punto la linea raggiunge l alto mare passando ad eguale distanza dalla costa italiana e del Territorio Libero di Trieste; La mappa a cui si riferisce questa descrizione figura nel Allegato I. Articolo L Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Jugoslavia il territorio situato fra i nuovi confini della Jugoslavia, come sono definiti dagli articoli 3 e 22 ed i confini italo-jugoslavi, quali esistevano il 1º gennaio 1938, come pure il comune di Zara e tutte le isole e isolette adiacenti, che sono comprese nelle zone seguenti: (a) La zona delimitata: al nord dal parallelo 42º50 N; al sud dal parallelo 42º42 N; all est dal meridiano 17º10 E; all ovest dal meridiano 16º25 E; (b) La zona delimitata: al nord da una linea che passa attraverso il Porto del Quieto, equidistante dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia, e di là raggiunge il punto 45º15 N - 13º24 E; al sud dal parallelo 44º23 N; all ovest da una linea che congiunge i punti seguenti: (1) 45º15 N - 13º24 E (2) 44º51 N - 13º37 E (3) 44º23 N - 14º18 30 E; ad oriente dalla costa occidentale dell Istria, le isole ed il territorio continentale della Jugoslavia. Una carta di queste zone figura nell Allegato I. 2. L Italia cede alla Jugoslavia in piena sovranità l Isola di Pelagosa e le isolette adiacenti. L Isola di Pelagosa rimarrà smilitarizzata. I pescatori italiani godranno a Pelagosa e nelle acque circostanti degli stessi diritti di cui godevano i pescatori jugoslavi prima del 6 aprile

10 10 TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE Nota: Nella versione online russa del Trattato di Pace con l Italia è stata trovata la seguente nota: Il 5 ottobre 1954 è stato firmato a Londra un accordo sulla partizione del Territorio Libero di Trieste tra Italia e Jugoslavia. La lettera del 13 ottobre del 1954 indirizzata al Presidente del Consiglio di Sicurezza dal rappresentante permanente dell URSS e delle Nazioni Unite riferisce che il governo sovietico prende atto di tale accordo come un aiuto per raggiungere normali relazioni tra Jugoslavia e l Italia e per indebolire la situazione di tensione presente in Europa. Fonte: Nel 2011 la tensione fra Slovenia/Croazia (exjugoslavia) e Italia non esiste più. Articolo In virtù del presente articolo viene costituito il Territorio Libero di Trieste, la cui estensione e delimitata dal Mare adriatico e dalle frontiere definite agli articoli 4 e 22 del presente Trattato. Il Territorio Libero è riconosciuto dalle Potenze alleate ed associate e dall Italia, le quali convengono che la sua integrità e la sua indipendenza verranno assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 2. La sovranità dell Italia sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste, come definito più sopra, avrà termine a partire dal momento dell entrata in vigore del presente Trattato. Note: Le mappe presenti nell Allegato I del Trattato di Pace con l Italia sono state approvate nel dicembre Gli Allegati VI, VII e VIII, ovvero lo Statuto Permanente per il TLT, il Regime Provvisorio per il TLT e lo Strumento per il PLT sono stati votati ed approvati dal Consiglio di Sicurezza dell Organizzazione delle Nazioni Unite a New York il 10 gennaio Il Trattato di Pace con l Italia é stato firmato a Parigi in data 10 Febbraio 1947 ed é entrato in vigore il 15 Settembre Perciò il TLT e PLT erano, un mese prima della firma e sette mesi prima dell entrata in vigore del Trattato di Pace, già dichiarate NAZIONI assestanti. 3. Dal momento in cui la sovranità italiana e terminata, il Territorio Libero di Trieste sarà governato in conformità alle disposizioni di uno Strumento di regime provvisorio, stabilito dal Consiglio dei Ministri degli Esteri e approvato dal Consiglio di Sicurezza. Questo Strumento resterà in vigore sino alla data che verrà fissata dal Consiglio di Sicurezza per l entrata in vigore dello Statuto Permanente, che sarà approvato dallo stesso Consiglio di Sicurezza. A decorrere

11 da quella data il Territorio Libero sarà governato dallo Statuto Permanente. I testi dello Statuto Permanente e lo Strumento per il Regime Provvisorio sono contenuti negli Allegati VI e VII. 4. Il Territorio Libero di Trieste non sarà considerato come territorio ceduto ai sensi dell articolo 19 e dell Allegato XIV del presente Trattato. Note: L articolo 19 e l Allegato XIV, sopra menzionati, si riferiscono al fatto che i territori ceduti dall Italia passano sotto le giurisdizioni degli Stati vincitori già esistenti, invece il TLT e PLT vengono considerati come nuovi Stati. 5. L Italia e la Jugoslavia si impegnano di dare al Territorio Libero di Trieste tutte le garanzie indicate nell Allegato IX. Article 22 La frontiera tra la Jugoslavia ed il Territorio Libero di Trieste sarà stabilita come segue: (i) La frontiera parte da un punto situato sul confine amministrativo che separa le Province di Gorizia e Trieste a ca. 2 km nord-est del villaggio di San Giovanni e a circa 0.5 km nord-ovest del punto 208, che costituisce il punto d incontro delle frontiere della Jugoslavia, dell Italia e del Territorio Libero di Trieste e segue questo confine amministrativo sino al Monte Lanaro (punto 546), e di là, in direzione sud-est, sino a Monte Cocusso (punto 672) passando punto 461, Meducia (punto 475), Monte dei Pini (punto 476), ed il punto 407, che attraversa la grande strada n 58 da Trieste a Sesana, a circa 3.3 km a sudovest di detta città lasciando ad est i villaggi do Vogliano e di Orie e approssimativamente a 0.4 km ad ovest il villaggio di Zolla. (ii) Dal Monte Cocusso, la linea continua in direzione sud-est, lasciando ad ovest il villaggio di Grozzana, raggiunge il Monte Goli (punto 621) e di là, prendendo la direzione sud-ovest, taglia la strada di Trieste a Cosina a punto 455 e la ferrovia a punto 485, passa per i punti 416 e 326, lasciando in Jugoslavia i villaggi di Beca e di Castel, taglia la strada da Ospo a Gabrovizza d Istria a circa 100 metri sud-est di Ospo, di lá la linea attraversa il fiume Risano e taglia la strada da Villa Decani a Risano in un punto situato a circa 350 metri ad ovest di Risano, lasciando in Jugoslavia il villaggio di Rosario e la strada da Risano a San Sergio, di là, la linea raggiunge l incrocio stradale situato a circa 1 km, a nord-est di punto 362 passando per i punti 285 e 354. (iii) Di là la linea raggiunge un punto situato approssimativamente a 0.5 km ad est del villaggio Cernova, attraversa il fiume Dragogna a circa 1 km a nord di detto villaggio, lasciando ad ovest i villaggi di Bucciai e di Truscolo e ad est il villaggio di Tersecco, e di là si dirige verso sud-ovest, a sud-est della strada che raccorda i villaggi di Cernova e Cervoi, abbandonando questa strada a

12 km, ad est del villaggio di Cucciani, e di là in direzione generale sud-sud-ovest, passando a circa 0.4 km, ad est di Monte Braico ed approssimativamente a 0.4 km, ad ovest del villaggio di Sterna Filaria, lasciando ad est la strada che raccorda questo villaggio a Piemonte, passando a circa 0.4 km, ad ovest della città di Piemonte e a circa 0.5 km ad est della città Castagna, e raggiungendo il fiume Quieto in un punto situato approssimativamente a 1.6 km, a sud-ovest della città di Castagna. (iv) di là la linea segue il corso del canale principale del Quieto sino alla foce di detto fiume e attraverso Porto di Quieto raggiunge l alto mare restando ad eguale distanza dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia. BENI DELLE NAZIONI UNITE IN ITALIA Articolo In quanto non l abbia già fatto, l Italia ristabilirà tutti i legittimi diritti ed interessi delle Nazioni Unite e dei loro cittadini in Italia, quali esistevano alla data del 10 giugno 1940 e restituirà ad esse e ai loro cittadini, tutti i beni ad essi appartenenti, nello stato in cui attualmente si trovano. 2. Il Governo italiano restituirà tutti i beni, diritti ed interessi di cui al presente articolo, liberi da ogni vincolo o gravame di qualsiasi natura, a cui possano essere stati assoggettati per effetto della guerra e senza che la restituzione dia luogo alla percezione di qualsiasi somma da parte del Governo italiano. Il Governo italiano annullerà tutti i provvedimenti, compresi quelli di requisizione, di sequestro o di controllo, che siano stati adottati nei riguardi dei beni delle Nazioni Unite tra il 10 giugno 1940 e la data di entrata in vigore del presente Trattato. Nel caso in cui i beni non siano restituiti entro 6 mesi dall entrata in vigore del presente Trattato, dovrà essere presentata istanza alle autorità italiane nel termine di 12 mesi dall entrata in vigore del presente Trattato, salvo il caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che gli era impossibile di presentare la propria istanza entro il termine suddetto. 3. Il Governo italiano annullerà i trasferimenti riguardanti beni, diritti e interessi di qualsiasi natura appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite, quando tali trasferimenti siano stati effettuati con violenza o costrizione da parte di Governi dell Asse o di loro organi, durante la guerra. 4. (a) Il Governo italiano sarà responsabile della rimessa in ottimo stato dei beni restituiti a cittadini delle Nazioni Unite, ai sensi del paragrafo 1 del pre- 12

13 sente articolo. Nei casi in cui i beni non possano essere restituiti o in cui, per effetto della guerra, un cittadino delle Nazioni Unite abbia subito una perdita, a seguito di lesioni o danno arrecato ad un bene in Italia, egli riceverà dal Governo italiano, a titolo d indennità, una somma di lire, fino alla concorrenza di due terzi della somma necessaria, alla data del pagamento, per l acquisto di un bene equivalente o per compensare la perdita subita. In nessun caso i cittadini delle Nazioni Unite potranno avere, in materia d indennità, un trattamento meno favorevole di quello accordato ai cittadini italiani. (b) I cittadini delle Nazioni Unite, che posseggono direttamente o indirettamente partecipazioni in società o associazioni che non abbiano la nazionalità di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione data al paragrafo 9 a) del presente articolo, ma che abbiano subito una perdita, a seguito di lesione o danno arrecato a beni in Italia, saranno indennizzati ai sensi della linea a) di cui sopra. Tale indennità sarà calcolata in funzione della perdita totale o del danno subito dalla società o associazione e il suo ammontare, rispetto alla perdita o al danno subito, sarà nella medesima proporzione intercorrente tra la quota di partecipazione posseduta da detti cittadini nella società o associazione od associazione stessa. (c) L indennità sarà versata, al netto da ogni imposta, tassa o altra forma d imposizione fiscale. Tale indennità potrà essere liberamente spesa in Italia, ma sarà sottoposta alle disposizioni, che siano in vigore in Italia in materia di controllo dei cambi. (d) Il Governo italiano accorderà ai cittadini delle Nazioni Unite un indennità in lire, nella stessa misura prevista alla linea a), per compensare le perdite o i danni risultanti dall applicazione di speciali provvedimenti, adottati durante la guerra nei confronti dei loro beni, che non si applicavano invece ai beni italiani. Il presente alinea non si applica ai casi di lucro cessante. 5. Tutte le spese ragionevoli a cui darà luogo in Italia la procedura di esame delle domande, compresa la determinazione dell ammontare delle perdite e dei danni, saranno a carico del Governo italiano. 6. I cittadini delle Nazioni Unite ed i loro beni saranno esentati da ogni imposta, tassa, o contributo di carattere straordinario a cui il Governo italiano o altra autorità italiana abbia sottoposto i loro capitali in Italia nel periodo compreso tra il 3 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del presente Trattato, allo scopo specifico di coprire spese risultanti dalla guerra o per far fronte al costo delle forze di occupazione e delle riparazioni da pagarsi ad una qualsiasi delle Nazioni Unite. Tutte le somme, che siano state a detto titolo percepite, dovranno essere restituite. 7. Nonostante i trasferimenti territoriali, a cui si provvede con il presente Trattato, l Italia continuerà ad essere responsabile per le perdite o i danni subiti du- 13

14 rante la guerra dai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste. Gli obblighi contenuti nei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo saranno egualmente a carico del Governo italiano, rispetto ai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, ma soltanto nella misura in cui ciò non sia in contrasto con le disposizioni del paragrafo 14 dell Allegato X e del paragrafo 14 dell Allegato XIV del presente Trattato. 8. Il proprietario dei beni di cui trattasi e il Governo italiano potranno concludere tra loro accordi in sostituzione delle disposizioni del presente articolo. 9. Ai fini del presente articolo: (a) L espressione «cittadini delle Nazioni Unite» si applica alle persone fisiche, che siano cittadini di una qualsiasi delle Nazioni Unite ed alle società o associazioni costituite secondo le leggi di una delle Nazioni Unite alla data dell entrata in vigore del presente Trattato, a condizione ch esse già possedessero tale qualità il 3 settembre 1943, alla data cioè dell Armistizio con l Italia. L espressione «cittadini delle Nazioni Unite» si applica anche a tutte le persone fisiche e alle società o associazioni, che, ai sensi della legislazione in vigore in Italia durante la guerra, siano state considerate come nemiche. Nota: Il termine cittadini delle Nazioni Unite ovvero United Nation nationals definisce tutti i cittadini che facevano parte dei paesi alleati ed associati nella oppure subito dopo la II Guerra Mondiale ovvero l embrione dell Organizzazione delle Nazioni Unite del Inoltre sono considerati cittadini delle Nazioni Unite anche tutte le persone che erano residenti nei territori ceduti dall Italia e cittadini, società oppure associazioni originari del TLT in quanto lo stesso con la 16 Risoluzione del Consiglio di Sicurezza del 10 gennaio 1947 ovvero un mese prima della firma del Trattato di Pace era divenuto (o meglio ritornato) uno Stato assestante facente parte dell ONU. (b) Il termine «proprietario» serve a designare il cittadino di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione data alla linea a) di cui sopra, che abbia un titolo legittimo di proprietà sul bene di cui trattasi e si applica anche al successore del proprietario, a condizione che tale successore sia anch egli cittadino delle Nazioni Unite, ai sensi della linea a). Se il successore ha acquistato il bene, quando questo era già danneggiato, il venditore conserverà i suoi diritti all indennità prevista dal presente articolo senza pregiudizio delle obbligazioni esistenti tra il venditore e l acquirente, ai sensi della legislazione locale. (c) Il termine «beni» serve a designare tutti i beni mobili e immobili, materiali 14

15 ed incorporei, compresi i diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica e tutti i diritti od interessi in beni di qualsiasi natura. Senza pregiudizio delle disposizioni generali precedenti, l espressione «beni delle Nazioni Unite e dei loro cittadini» comprende tutti i mezzi galleggianti destinati alla navigazione marittima e fluviale, compresi gli strumenti e l armamento di bordo, che hanno appartenuto alle Nazioni Unite o ai loro cittadini o che sono stati iscritti nel territorio di una delle Nazioni Unite o hanno navigato battendo la bandiera di una delle Nazioni Unite e che, posteriormente al 10 giugno 1940, sia che si trovassero in acque italiane o che vi fossero state portate a forza, sono state poste sotto il controllo delle autorità italiane come beni nemici o hanno cessato di essere a libera disposizione in Italia delle Nazioni Unite o dei loro cittadini, a seguito delle misure di controllo adottate dalle autorità italiane in relazione all esistenza di uno stato di guerra tra membri delle Nazioni Unite e la Germania. Articolo Qualsiasi membro delle Nazioni Unite, non firmatario del presente Trattato, che è in guerra con l Italia, e Albania, può aderire al Trattato e sarà considerato, subito dopo la sua adesione, come potenza Associata per l applicazione del Trattato. Note: il Territorio Libero ed il Porto Libero di Trieste, che compongono la Nazione Internazionale di Trieste, sono riconosciuti dall Organizzazione delle Nazioni Unite perché approvate con la 16 Risoluzione del Consiglio di Sicurezza e perché lo stesso Consiglio di Sicurezza è garante dell integritá territoriale, neutralitá e demilitarizzazione di questi due Stati (vedi Statuto Permanente del TLT, Allegato VI, artt. 1-3). Tale riconoscimento e dovuto al fatto storico riconducibile all epoca dell Impero Austro-Ungarico nel quale il Kronland di Triest era riconosciuto come Città-Stato incorporato nello stesso Impero in egual maniera come tutte le altre nazioni che ne facevano parte. Con l annullamento del Trattato di Rapallo (1920) per mezzo del presente Trattato di Pace (vedi Articolo 1) si pose fine alle pretese territoriali da parte italiana e jugoslava scaturite dall allora annessione di Trieste al Regno d Italia e poi all Italia Fascista (come anche l annessione alla Germania Nazista ) per restituire questa nazione multietnica alla popolazione autoctona triestina. 2. Gli strumenti di adesione possono essere depositati al Governo della Repubblica francese ed entrano in effetto subito dopo. 15

16 Articolo 90 Il presente Trattato, di cui il testo francese, inglese e russo fanno fede, dovrà essere ratificato dalle Potenze Alleate ed Associate. Esso dovrà anche essere ratificato dall Italia. Esso entrerà in vigore immediatamente dopo il deposito delle ratifiche da parte della Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord, degli stati Uniti d America e della Francia. Gli strumenti di ratifica saranno, nel più breve tempo possibile, depositati presso il Governo della Repubblica francese. Per quanto concerne ciascuna delle Potenze Alleate od Associate, i cui strumenti di ratifica saranno depositati in epoca successiva, il Trattato entrerà in vigore alla data del deposito. Il presente Trattato sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, che rimetterà copie autentiche a ciascuno degli Stati firmatari. IN FAITH WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Treaty and have affixed thereto their seals. Note: Il Trattato di Pace è stato ratificato il 15 settembre 1947 e di conseguenza è in vigore tutt oggi. ALLEGATO I Mappe che accompagnano il Trattato di Pace consultabili su: A. Frontiers of Italy (Article 1). B. Franco-Italian Frontier (Article 2). C. Yugoslav-Italian Frontier (Article 3). D. Frontiers of the Free Territory of Trieste (Articles 4 and 22). E. Sea Areas defined in Article 11 of the present Treaty. 16

17 ALLEGATO VI Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste (v. Articolo 21 del trattato) Articolo 1 Area del Territorio Libero L area del Territorio Libero di Trieste sarà il territorio entro il confine descritto nei articoli 4 e 22 del presente Trattato come delimitato in accordo con l articolo 5 del Trattato. Articolo 2 Integrità ed indipendenza L integrità e indipendenza del Territorio Libero sarà assicurata da Consiglio di Sicurezza del Organizzazione delle Nazioni Unite. Questa responsabilità implica che il Consiglio deve: (a) assicurare l osservanza del presente Statuto e in particolare la protezione dei diritti umani basilari dei suoi abitanti. (b) assicurare il mantenimento del ordine pubblico e sicurezza nel Territorio Libero. Articolo 3 Demilitarizzazione e neutralità 1. Il Territorio sarà demilitarizzato e dichiarato neutrale 2. Nessuna forza armata, eccetto sotto direzione del Consiglio di Sicurezza, sarà permessa nel Territorio Libero 3. Nessuna formazione paramilitare, esercizio o attività sarà permessa nel Territorio Libero. 4. Il Governo del Territorio Libero non farà o discuterà qualsiasi accordo militare o lo imprende con qualsiasi Stato. Articolo 4 Diritti umani e libertà fondamentali La Costituzione del Territorio Libero garantisce a tutte le persone sotto la giurisdizione del Territorio Libero, senza distinzione come origine etnica, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, 17

18 incluso la liberta di culto religioso, lingua, parola e pubblicazione, educazione, assemblee e associazioni. Ai Cittadini del Territorio Libero sarà assicurato l uguaglianza di eleggibilità per l esercizio pubblico. 18 Articolo 5 Diritti civili e politici Nessuna persona che ha acquisito la cittadinanza del Territorio Libero può essere privato dei suoi diritti civili e politici eccetto per pene giudiziali per infrazioni della legge penale del Territorio Libero. Articolo 6 Cittadinanza 1. Cittadini italiani che erano residenti il 10 giugno 1940 nel area compresa nei confini del Territorio Libero, e i loro figli nati dopo questa data, saranno cittadini originali del Territorio Libero con tutti i diritti civili e politici. Dopo essere diventati cittadini del Territorio Libero perderanno la loro cittadinanza italiana. Note: sono considerati come cittadini del Territorio Libero anche tutti coloro che sono nati dopo questa data nei confini del territorio (vedi articolo 4 più sopra, e l articolo 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre Il governo del Territorio Libero potrà comunque provvedere che le persone indicate nel paragrafo 1 con l età superiore di diciotto anni (o persone sposate sia sotto o sopra quest età) la quale lingua consuetudinaria è l italiano queste hanno il diritto di scegliere la cittadinanza italiana entro 6 mesi dal entrare in vigore della Costituzione sotto le condizioni di aver rinunciato. Qualsiasi persona che ha scelto così, sarà considerata, di aver riacquistato la cittadinanza italiana. La scelta del marito non influisce sulla scelta della moglie. La scelta del padre, o se il padre non e vivo, da parte della madre, non influisce che comunque saranno automaticamente inclusi tutti i figli non sposati inferiori all età di 18 anni. 3. Il Territorio Libero può obbligare coloro che hanno vantaggio nell opzione di andare in Italia che essi trasferiscano la loro residenza entro un anno dalla data nella quale la scelta é stata fatta. 4. Le condizioni per l acquisizione della cittadinanza da persone non qualificate come cittadini originali può essere determinata dall Assemblea Costituente del Territorio Libero ed inserito nella Costituzione.Tali condizioni dovranno escludere l acquisizione della cittadinanza di membri dell ex Polizia Fascista (OVRA) che non e stata ancora esonorata dalle autorità competenti, incluso l Autorità Militare Alleata che era responsabile per l amministrazione dell area.

19 Note: Oggigiorno è naturale pensare che una volta che sarà attuato il Territorio Libero come Stato indipendente i cittadini originali, aventi diritto al voto, che formano l Assemblea Popolare ovvero Parlamento (Articolo 12) promulgheranno una legge per l acquisizione della cittadinanza triestina ai cittadini non avente diritto, vedi paragrafo 1. La possibilità di avere la doppia cittadinanza sarà definita tramite accordi con i rispettivi Stati interessati. Articolo 7 Lingue ufficiali Le lingue ufficiali del Territorio Libero sono l italiano e lo sloveno. La Costituzione determinerà in quale circostanza il croato potrebbe essere usato come terza lingua ufficiale. Articolo 8 Bandiera e Stemma Il TLT ha la sua propria bandiera e stemma. La bandiera sarà la bandiera tradizionale della Città di Trieste ed il stemma sarà quello storico. Articolo 9 Organi del governo Per il governo del TLT ci sarà un Governatore, un Consiglio di Governo, un Assemblea Popolare eletta dal popolo del TLT ed una Magistratura, i quali poteri rispettivi saranno esercitati in accordo con le condizioni del presente Statuto e con la Costituzione del TLT. Articolo 10 Costituzione 1. La Costituzione del Territorio Libero sarà stabilita conformemente ai principi democratici ed adottata da un Assemblea Costituente con la maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi. La Costituzione dovrà essere conforme alle disposizioni del presente Statuto. Essa non entrerà in vigore prima dell applicazione dello Statuto. 2. Se il Governatore ritiene che una qualunque disposizione della Costituzione proposta dall Assemblea Costituente, od un emendamento che venissi successivamente apportato alla Costituzione, siano in contrasto con lo Statuto, potrà opporsì alla loro entrata in vigore sotto riserva di riferirne al Consiglio di Sicurezza se l Assemblea non condivide le sue vedute e raccomandazioni. 19

20 Articolo 11 Nomina del Governatore 1. Il Governatore sarà incaricato dal Consiglio di Sicurezza dopo una consultazione con i Governi di Jugoslavia e Italia. Esso non dovrà essere ne un cittadino della Jugoslavia, ne dell Italia, ne del Territorio Libero. Esso sarà incaricato per cinque anni e può essere reincaricato. Il suoi emolumenti e le sue indennità saranno a carico dalle Nazioni Unite. 2. Il Governatore potrà autorizzare una persona di sua scelta ad esercitare le sue funzioni quando dovrà assentarsi momentaneamente o quando non si trova in grado, temporaneamente di adempiere alle sue funzioni. 3. Se il Consiglio di Sicurezza considera che il Governatore è venuto meno ai doveri della sua carica, potrà sospenderlo e, sotto riserva delle appropriate garanzie d inchiesta e della facoltà del Governatore di essere ascoltato, potrà revocarlo. In caso di sospensione, di revocazione, di incapacità o di decesso del Governatore, il Consiglio di Sicurezza potrà designare o nominare un altra persona che adempierà alle funzioni di Governatore Provvisorio fino a che il Governatore non sia più nell impossibilità di adempiere le sue funzioni o fino a quando un nuovo Governatore non sia stato nominato. Articolo 12 Potere Legislativo Il potere legislativo sarà esercitato da un Assemblea popolare composta da una singola camera eletta sulla base di rappresentanza proporzionale, dai cittadini di entrambi i sessi del TLT. L elezione per l Assemblea sarà condotta sulla base di suffragio universale, equo, diretto e segreto. Articolo 13 Consiglio di Governo 1. Con riserva alle responsabilità assegnate al Governatore nei termini del presente Statuto, il Consiglio di Governo formato dall Assemblea popolare è responsabile davanti ad essa. 2. Il Governatore avrà il diritto di assistere a tutte le sedute del Consiglio di Governo. Esso potrà esprimere le sue vedute su qualunque questione che implichi le sue responsabilità. 3. Quando delle questioni relative alle reponsabilità delle loro cariche verranno esaminate dal Consiglio di Governo, il Direttore della Sicurezza ed il Direttore del Porto Libero saranno invitati ad assistere alle sedute del Consiglio e ad esporvi i loro punti di vista. 20

21 Articolo 14 Esercizio del Potere Giudiziario Il Potere Giudiziario nel Territorio Libero sarà esercitato da Tribunali istituiti conformemente alla Costituzione ed alle Leggi del Territorio Libero. Articolo 15 Libertà ed indipendenza del Potere Giudiziario La Costituzione del Territorio libero dovrà garantire la libertà e l indipendenza completa del potere Giudiziario e prevede una istanza d appello. Articolo 16 Nomina dei Magistrati 1. Il Governatore nominerà i Magistrati scegliendoli fra I candidati proposti dal Consiglio di Governo o fra altre persone, dopo consultazione del Consiglio di Governo, a meno che la Costituzione non preveda un altro sistema di nomina alle funzioni giudiziarie; sotto riserva delle garanzie che saranno date dalla Costituzione, il governatore potrà revocare I Magistrati se la loro condotta è incompatibile con le loro funzioni giudiziarie. 2. L Assemblea popolare, con un voto a maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi, potrà invitare il Governatore a procedere ad un inchiesta su qualsiasi accusa sporta contro un membro della magistratura. Tale accusa, se si rivela fondata, potrà comportare la sospensione o la revoca dell interessato. Articolo 17 Responsabilità del Governatore davanti al Consiglio di Sicurezza 1. Il Governatore, nella sua qualità di Rappresentante del Consiglio di Sicurezza, avrà la responsabilità di sorvegliare l applicazione del presente Statuto, specie per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali dell uomo, e di assicurare il mantenimento dell ordine pubblico e della sicurezza da parte del Governo del Territorio Libero, conformemente al presente Statuto, alla Costituzione ed alle leggi del Territorio Libero. 2. Il governatore presenterà al Consiglio di Sicurezza dei rapporti annuali sull applicazione dello Statuto e sull esercizio delle sue funzioni. Articolo 18 Diritti dell Assemblea L assemblea popolare ha il diritto di considerare e discutere ogni argumento riguardante gli interessi del TLT. 21

22 Articolo 19 Legislazione 1. L iniziativa in materia legislativa appartiene ai membri dell Assemblea popolare, al Consiglio di Governo e così pure al Governatore, per le questioni che a suo avviso concernono le responsabilità del Consiglio di Sicurezza, quali sono definite all articolo 2 del presente Statuto. 2. Nessuna legge potrà entrare in vigore prima di essere promulgata. La promulgazione delle leggi avrà luogo conformemente alle disposizioni della Costituzione del Territorio Libero. 3. Prima di essere promulgata, qualsiasi legge adottata dall Assemblea dovrà essere presentata al Governatore. 4. Se il Governatore ritiene che tale legge è contraria al presente Statuto, potrà, entro I dieci giorni che seguiranno alla presentazione della legge, ritornarla all Assemblea con I suoi commenti e raccomandazioni. Se il Governatore non rinvia detta legge entro i dieci giorni fissati, o se egli informa l Assemblea entro lo stesso termine che la legge non richiama da parte sua alcuna osservazione o raccomandazione, la legge sarà promulgata immediatamente. 5. Se l Assemblea si rifiuta di ritirare la legge che le è stata restituita dal Governatore, o di emendarla conforme ai suoi commenti e raccomandazioni, il Governatore, a meno che non sia pronto a ritirare le sue osservazioni o raccomandazioni, ed in tal caso la legge sarà promulgata senza ritardo, sottoporrà immediatamente la questione al Consiglio di Sicurezza. Il Governatore trasmetterà egualmente senza ritardo al Consiglio di Sicurezza qualsiasi comunicazione che l Assemblea potesse desiderare far pervenire al Consiglio a tale riguardo. 6. Le leggi che saranno state sottoposte al Consiglio di Sicurezza in virtù delle disposizioni del paragrafo precedente non saranno promulgate che su istruzioni del Consiglio di Sicurezza. Articolo 20 Diritti del Governatore in materia di misure amministrative 1. Il Governatore può domandare al Consiglio di Governo di sospendere l applicazione delle misure amministrative che, a suo avviso, sono incompatibili con le sue proprie responsabilità, quali sono definite dal presente Statuto (controllo dell applicazione dello Statuto; mantenimento del ordine pubblico e della sicurezza; rispetto dei diritti umani). In caso di obbiezione da parte del Consiglio di Governo il Governatore può sospendere l applicazione di queste misure amministrative ed il Governatore o il Consiglio di Governo possono sottoporre al Consiglio di Sicurezza l insieme della questione perché prenda una decisione in proposito. 22

23 Note: il Governatore può essere considerato come il Presidente della nazione con delle funzioni al di sopra delle parti. 2. Quando le sue responsabilità, quali sono definite dallo Statuto, sono in giuoco, il Governatore può proporre al Consiglio di Governo di adottare qualsiasi misura di ordine amministrativo. Se il Consiglio di Governo non accetta tali proposte, il Governatore può, senza pregiudizio delle disposizioni del articolo 22 del presente Statuto, sottoporre la questione al Consiglio di Sicurezza per una decisione. Articolo 21 Bilancio 1. Il Consiglio di Governo sarà incaricato di preparare il progetto di bilancio del Territorio Libero, che comprenderà le previsioni di entrate e di spese, e di sottoporre tale progetto all Assemblea popolare. 2. Nel caso in cui un esercizio finanziario incominciasse senza che il bilancio sia stato approvato dall Assemblea, le disposizioni relative all esercizio precedente saranno applicate al nuovo esercizio finanziario, fino a che il nuovo bilancio sia stato votato. Articolo 22 Poteri speciali del Governatore 1. Al fine di essere in grado di fare fronte alle sue responsabilità verso il Consiglio di Sicurezza, conformemente al presente Statuto, il Governatore può nei casi che a suo giudizio presentino un carattere di estrema urgenza che minacciano l indipendenza o l integrità del Territorio Libero, l ordine pubblico od il rispetto dei diritti del uomo, ordinare direttamente e far eseguire misure appropriate, sotto riserva di indirizzare immediatamente al Consiglio di Sicurezza un rapporto a tale riguardo. In tal caso, il Governatore può, se lo ritiene necessario, assumere la direzione dei servizi di sicurezza. 2. l Assemblea popolare può indirizzare una petizione al Consiglio di Sicurezza nei riguardi di qualsiasi atto compiuto dal Governatore nell esercizio dei suoi poteri sotto paragrafo 1 di questo articolo. Articolo 23 Diritto di grazia e di commutazione di pena Il diritto di grazia e di commutazione di pena apparterrà al Governatore e sarà esercitato da lui conformemente alle disposizioni che saranno iscritte nella Costituzione. 23

24 Articolo 24 Relazioni estere 1. Il Governatore veglierà a che la condotta dei rapporti con l estero del Territorio Libero sia conforme alle disposizioni dello Statuto, della Costituzione e delle leggi del Territorio Libero. A tal fine, il Governatore avrà il potere di opporsi all entrata in vigore di Trattati o di Accordi interessanti rapporti con l estero che a suo avviso sono in contradizione con lo Statuto, la Costituzione o con le leggi del Territorio Libero. 2. I Trattati e gli Accordi, cosi come gli exequaturs e gli incarichi consolari saranno firmati congiuntamente dal Governatore e da un rappresentante del Consiglio di Governo. 3. Il Territorio Libero può o potrà essere parte contraente nelle convenzioni internazionali, o diventare membro di organizzazioni internazionali a condizione che lo scopo di tali convenzioni o di tali organizzazioni sia di regolare questioni economiche, tecniche, culturali, sociali, o relative alla sanità pubblica. Note: il Territorio Libero può teoricamente far parte del accordo di Schengen (confine aperto al transito di persone e merci) 4. Qualsiasi unione economica o associazione di carattere esclusivo con qualsiasi Stato è incompatibile con lo Statuto del Territorio Libero. Note: il Territorio Libero non può far parte del Unione Europea. 5. Il Territorio Libero riconoscerà il pieno valore del Trattato di Pace con l Italia, e darà effetto alle disposizioni di tale Trattato che gli sono applicabili. Il Territorio Libero riconoscerà inoltre il pieno valore degli altri accordi o convenzioni che sono stati o che saranno conclusi dalle Potenze Alleate od Associate per il ristabilimento della pace. Note: Il Territorio Libero riconoscerà, per esempio, i Stati sovrani di Slovenia e Croazia in quanto eredi della Potenza Alleata ex Jugoslavia. Articolo 25 Indipendenza del Governatore e del suo personale Nel compimento dei loro doveri il Governatore ed il suo personale non solleciteranno e non accetteranno istruzioni da alcun Governo ne da alcuna altra autorità, ad eccezione del Consiglio di Sicurezza. Essi si asteranno da qualsiasi atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali dipendenti unicamente dal Consiglio di Sicurezza. 24

25 Articolo 26 Nomina e revoca di funzionari amministrativi 1. Le nomine alle funzioni pubbliche nel Territorio Libero saranno fatte tenendo conto esclusivamente delle capacità professionali, della competenza e dell integrità dei candidati. 2. I funzionari degli organi amministrativi non saranno revocati che per incompetenza o colpa grave e la revoca non sarà pronunciata che sotto riserva delle appropriate garanzie d inchiesta e della facoltà per l interessato di essere sentito. Tali garanzie saranno fissate dalla legge. Articolo 27 Direttore della Sicurezza 1. Il Consiglio di Governo sottopone al Governatore una lista di candidati per il posto di Direttore della Sicurezza. La nomina del Direttore è fatta dal Governatore che lo sceglie fra I candidati che gli sono stati presentati o anche da altre persone, dopo aver consultato il Consiglio di Governo. Esso può anche revocare il Direttore della Sicurezza dopo consultazione col Consiglio di Governo. 2. Il Direttore della pubblica Sicurezza non dovrà essere ne cittadino jugoslavo ne cittadino italiano. Note: Il Direttore della Sicurezza può essere cittadino originale del Territorio Libero (vedi Articolo 6). 3. Il Direttore della Sicurezza dipenderà normalmente dall immediata autorità del Consiglio del Governo dal quale riceverà le istruzioni sulle questioni di sua competenza. 4. Il Governatore deve: (a) ricevere regolarmente dei rapporti del Direttore della Sicurezza e conferire con esso su tutte le questioni che sono di sua competenza. (b) essere messo al corrente dal Consiglio di Governo delle istruzioni che questo dà al Direttore della Sicurezza e può esprimere il suo parere al loro riguardo. Articolo 28 Forza di Polizia 1. Per mantenere l ordine pubblico e la sicurezza conformemente allo Statuto, alla Costituzione ed alle leggi del Territorio Libero, il Governo del Territorio Libero avrà il diritto di mantenere una forza di polizia e dei servizi di sicurezza. 2. I membri della polizia e dei servizi di sicurezza saranno reclutati dal Direttore della Sicurezza e possono essere da lui revocati. 25

26 26 Articolo 29 Governo locale La Costituzione del Territorio Libero dovrà prevedere la creazione di Organi di Governo locale sulla base della rappresentanza proporzionale e secondo principi democratici, in particolar modo quello del suffragio universale, uguale per tutti, diretto e segreto. Articolo 30 Sistema monetario Il Territorio Libero avrà un proprio sistema monetario. Articolo 31 Ferrovie Senza pregiudizio dei suoi diritti di proprietà sulle ferrovie all interno delle sue frontiere e del suo controllo sulla loro amministrazione, il Territorio Libero potrà negoziare con la Jugoslavia e con l Italia degli accordi allo scopo di assicurare l esercizio efficiente ed economico delle sue ferrovie. Tali accordi stabiliranno la responsabilità dell esercizio delle ferrovie rispettivamente in direzione della Jugoslavia e dell Italia, cosi come l esercizio del capolinea di Trieste e delle sezioni comuni a tutte le linee. In quest ultimo caso l esercizio potrà essere assicurato da una commissione speciale composta di rappresentanti del Territorio Libero, della Jugoslavia e dell Italia sotto la presidenza del rappresentante del Territorio Libero. Articolo 32 Aviazione commerciale 1. Saranno accordati gli diritti all aviazione commerciale internazionale, agli aeromobili commerciali immatricolati nel territorio di una qualunque nazione facente parte delle Nazioni Unite che garantisce gli stessi diritti sul proprio territorio a aeromobili registrati nel Territorio Libero, specie nel diritto di atteraggio per rifornimento e di riparazioni, di poter sorvolare il Territorio Libero senza scalo e di utilizzare per scopi di traffico gli aeroporti che saranno designati dalle autorità competenti del Territorio Libero. 2. Tali diritti non saranno sottoposti a restrizioni diverse da quelle che sono imposte sulla base della non discriminazione dalle leggi e dai regolamenti in vigore nel Territorio Libero e nei paesi interessati o che risultano dal carattere speciale del Territorio Libero, nella sua qualità di territorio neutrale e demilitarizzato.

27 Articolo 33 Registrazione di navi 1. Il Territorio Libero è autorizzato ad aprire registri per la immatricolazzione di navi e galleggianti appartenenti sia al Governo del Territorio Libero sia a persone fisiche o ad organizzazioni domiciliate nel Territorio Libero. 2. Su domanda della Cecoslovacchia e della Confederazione Elvetica il Territorio Libero aprirà dei registri speciali per le navi e gallegianti cecoslovacchi ed elvetici. Dopo la conclusione del Trattato di Pace con l Ungheria e del Trattato ristabilente l indipendenza dell Austria rispettivamente il Territorio Libero aprirà nelle stesse condizioni, dei registri marittimi speciali per le navi e galleggianti ungheresi ed austriaci. Navi e galleggianti iscritti in tali registri batteranno la bandiera dei rispettivi paesi. 3. Dando effetto alle disposizioni di cui sopra, e sotto riserva di qualsiasi convenzione internazionale che a tale riguardo venisse ad essere conclusa con la partecipazione del Governo del Territorio Libero, questo potrà stabilire le condizioni concernenti l immatricolazione, il mantenimento o la radiazione dai registri atte ad impedire tutti gli abusi cui dessero luogo le facilitazioni cosi concesse. In particolar modo per quanto per quanto riguarda le navi e galleggianti immatricolati conformemente al paragrafo 1 di cui sopra, l immatricolazione sarà limitata alle navi e galleggianti gestiti dal Territorio Libero che servono regolarmente ai bisogni ed agli interessi del Territorio Libero. Nel caso delle navi e galleggianti immatricolati in conformità al paragrafo 2 di cui sopra, l immatricolazione sarà limitata alle navi e galleggianti aventi Trieste come base e che servano in maniera regolare e permanente ai bisogni dei loro rispettivi paesi attraverso il porto di Trieste. Articolo 34 Porto Libero Sarà creato un Porto Libero nel Territorio Libero che sarà amministrato sulla base di uno Strumento internazionale stabilito dal Consiglio dei Ministri degli Esteri, approvato dal Consiglio di Sicurezza, ed è allegato al presente Trattato (Allegato VIII). Il Governo del Territorio Libero metterà in vigore la legislazione necessaria e prenderà tutte le misure utili per dare effetto alle disposizioni di tale Strumento. Articolo 35 Libertà di transito La libertà di transito sarà assicurata in conformità alle usuali convenzioni internazionali dal Territorio Libero e dagli stati attraverso il cui territorio si effettua 27

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