ALLEGATO: REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE INDICE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

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1 ALLEGATO: REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE INDICE DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 1 Disciplina della polizia locale Art. 2 Vigilanza Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concession previste dal presente regolamento COMMERCIO E ALTRE ATTIVITA' Art. 4 Esercizi di vicinato Art. 5 Medie strutture di vendita Art. 6 Grandi strutture di vendita Art. 7 Orari degli esercizi Art. 8 Pubblicita' dei prezzi e vendite straordinarie Art. 9 Vendite straordinarie - Disposizioni generali Art. 10 Vendite di liquidazione Art. 11 Vendite di fine stagione Art. 12 Vendite promozionali Art. 13 Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri Art. 14 Vendita e scorta delle merci Art. 15 Vendita del pane Art. 16 Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili Art. 17 Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati Art. 18 Esalazioni di merce Art. 19 Tabella per la vendita di combustibile Art. 20 Requisiti dei locali di vendita Art. 21

2 Costruzione di nuove strutture di vendita e parcheggi Art. 22 Apertura o trasferimenti, concentrazione, accorpamenti e subingressi di esercizi commerciali Art. 23 Commercio su aree pubbliche Art. 24 Preavviso di cessazione di servizio Art. 25 Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita Art. 26 Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche Art. 27 Esercizio di mestieri girovaghi Art. 28 Esercizio di guide pubbliche Art. 29 Venditori di giornali Art. 30 Addetti al trasporto bagagli Art. 31 Baracche per pubblici spettacoli Art. 32 Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti Art. 33 Cortei funebri Art. 34 Processioni e manifestazioni DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SU SUOLO PUBBLICO Art. 35 Occupazione di suolo pubblico Art. 36 Modalita' per il carico e lo scarico delle merci Art. 37 Scarico di rottami e di detriti Art. 38 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica Art. 39 Installazione di tende solari Art. 40 Installazione di vetrine Art. 41 Esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi Art. 42 Mercati di gente d'affari Art. 43

3 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche Art. 44 Installazione di chioschi ed edicole Art. 45 Divieto di giochi sul suolo pubblico Art. 46 Collocamento di condutture Art. 47 Igiene dei luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitu' di pubblico passaggio Art. 48 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche Art. 49 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi IGIENE, SICUREZZA E DECORO DEI LUOGHI E DELLE ATTIVIT+' Art. 50 Inquinamento atmosferico e delle acque Art. 51 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale Art. 52 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe Art. 53 Trasporto di materiale di facile dispersione Art. 54 Sgombro della neve Art. 55 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche Art. 56 Divieto dell'esercizio di attivita' artigiana ed industrie su aree pubbliche Art. 57 Divieto di getto di opuscoli e foglietti Art. 58 Divieto di segatura e spaccatura della legna Art. 59 Manutenzione degli edifici Art. 60 Collocamento di cartelli ed iscrizioni Art. 61 Collocamento di targhe e lapidi commemorative Art. 62 Ornamento esterno ai fabbricati Art. 63 Depositi in proprieta' privata Art. 64 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni Art. 65

4 Spolveramento di panni e tappeti Art. 66 Bagni Art. 67 Bestie macellate e trasporto carni Art. 68 Pattumiere e recipienti con rifiuti Art. 69 Viali e giardini pubblici Art. 70 Vasche e fontane Art. 71 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralita' Art. 72 Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico Art. 73 Esercizio di mestieri, arti ed industrie Art. 74 Impianto di macchinari Art. 75 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti Art. 76 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni Art. 77 Rumori nei locali pubblici e privati Art. 78 Uso di strumenti sonori Art. 79 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori Art. 80 Venditori e suonatori ambulanti Art. 81 Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie Art. 82 Disposizioni riguardanti cani e altri animali Art. 83 Suono delle campane Art. 84 Sale da ballo, cinema e ritrovi Art. 85 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, stereo e simili Art. 86 Carovane di nomadi Art. 87 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili Art. 88 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili Art. 89

5 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici Art. 90 Accatastamento di legno ed altro materiale infiammabile nei cortil e scantinati Art. 91 Fucine, forni ed uso di fiamme libere Art. 92 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali Art. 93 Strumenti da taglio Art. 94 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi Art. 95 Trasporto di seltz e bibite in contenitori sotto pressione Art. 96 Scalpellamento di vie o piazze Art. 97 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negl edifici Art. 98 Manutenzione di aree di pubblico transito Art. 99 Segnalazione e riparazione di opere in costruzione Art. 100 Materiale di demolizione Art. 101 Insegne, persiane, vetrate di finestre Art. 102 Pozzi, cisterne, piscine e simili Art. 103 Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi DISPOSIZIONI FINALI Art. 104 Accertame Accertamento delle violazioni e sanzioni Art. 105 Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio Art. 106 Sequestro e custodia di cose Art. 107 Sospensione delle licenze Art. 108 Disposizioni transitorie Art. 109 Entrata in vigore DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 1 Disciplina della polizia locale

6 1. La polizia locale e' disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti, secondo il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n Essa attende alla vigilanza e tutela dell'integrita' del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la liberta' dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovraintendendo al buon andamento della comunita', disciplinando l'attivita' e il comportamento dei cittadini. 3. Le norme del regolamento di polizia locale per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitu' di pubblico uso ed aperti al pubblico. 4. Le disposizioni del presente regolamento devono essere osservate in correlazione con la vigente legislazione statale, regionale, nonche' con gli altri regolamenti comunali in vigore. Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia locale 1. Al servizio di polizia locale sovrintende il Responsabile dell'area di Vigilanza ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni. 2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attivita' sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorita' giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa. Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento 1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate a) personalmente al titolare o soggetto espressamente da lui delegato; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi; c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data; d) con riserva all'amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove e) condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico inte f) sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i be g) concessi;

7 h) e) con facolta' di revoca o sospensione in qualsiasi momen i) caso di abuso. j) 2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cu k) articoli del presente regolamento, dovranno essere redat l) competente bollo ed inoltrate al Comune. m) n) COMMERCIO E ALTRE ATTIVIT+' o) p) Art. 4 q) Esercizi di vicinato r) 1. L'apertura, il trasferimento di sede e' l'ampliamento della s) superficie di vendita fino al limite di mq. 150 sono soggetti a previa t) comunicazione al comune secondo quanto previsto dall'art. 7 del d. u) Lgs , n Il trasferimento della gestione o di v) proprieta' e' sottoposto all'art. 26 comma 5 D. Lgs. 114/98. w) x) Art. 5 y) Medie strutture di vendita z) aa) 1. L'apertura, il trasferimento di sede e' l'ampliamento della bb) superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino al limite di mq. cc) 1.500, media struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione dd) rilasciata dal comune secondo quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. ee) , n ff) 2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra e' gg) verificato il rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalle hh) direttive per la programmazione urbanistica commerciale approvate con ii) deliberazione del C. R , n. 137 e successive modificazioni. jj) 3. Fatto salvo il rispetto dei criteri e dei parametri previsti kk) dalle direttive per la programmazione urbanistica commerciale ll) approvate con deliberazione del C. R , n. 137 e successive modificazioni, l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di medie strutture di vendita e' dovuta, purche' l'intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'art. 24 della legge 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati sul territorio comunale. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati. 4. A seguito dell'operativita' dei programmi di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento Regionale n. 4 del , le disposizioni di cui al precedente comma 3, si applicano esclusivamente agli esercizi localizzati nelle aree interessate dai suddetti programmi. 5. Il soggetto interessato all'apertura, trasferimento o ampliamento di una media struttura di vendita, presenta domanda al comune contestualmente alla domanda di concessione edilizia. 6. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 114\1998 e ad essa deve essere allegata: a) planimetria, in scala adeguata, dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella che si intende realizzare;

8 b) planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio; c) relazione circa l'infrastrutturazione viaria e le conseguenze occupazionali. 7. La completezza formale della domanda e dei suoi allegati sono verificate dal responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro il termine di 10 giorni ne e' data comunicazione al soggetto interessato, invitandolo a presentare le necessarie integrazioni entro 30 giorni. Contestualmente l'interessato e' informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione resta sospeso fino all'integrazione della documentazione e che la mancata integrazione della medesima entro i limiti stabiliti comporta la decadenza della domanda. 8. Il Comune, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda regolare, provvede al completamento dell'istruttoria. 9. La concessione o l'autorizzazione edilizia eventualmente necessaria e' rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale. 10. Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, senza che venga comunicato alcun provvedimento di diniego, la stessa e' da ritenersi accolta. 11. In aggiunta a quelle previste dall'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 114\1998, tra piu' domande di autorizzazione per medie strutture di vendita concorrenti nelle aree interessate dai programmi di cui agli artt. 7 e 8 del citato regolamento regionale, il Comune tiene conto, in ordine di priorita' decrescente, delle seguenti caratteristiche degli interventi: a) quantita' volumetriche di patrimoni edilizio esistente oggetto del recupero; b) numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standards e non riservati alla clientela; c) numero di occupati; d) impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale; e) impegno al rispetto dei patti sindacali territoriali eventualmente stipulati. 12. All'interno di ciascuna delle caratteristiche di cui sopra e' data priorita' ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L. R , n. 25. Art. 6 Grandi strutture di vendita 1. L'apertura, il trasferimento di sede e' l'ampliamento della superficie di esercizi con superficie di vendita superiore a mq di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs , n Al fine del rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita, sono verificate le seguenti condizioni: a) Rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalle direttive per

9 la programmazione urbanistica e commerciale approvati con deliberazione del C. R. del , n. 137 e successive modificazioni; b) Compatibilita' con la superficie di vendita autorizzabile di cui c) al comma 1, calcolata sulla base dell'indice di equilibrio commerciale d) definito secondo le procedure di cui all'allegato c) del Regolamento e) Regionale n. 4 del f) 3. Nel caso di trasferimento ed ampliamento di grandi strutture di g) vendita, anche per concentrazione o accorpamento, nell'ambito dello h) stesso bacino omogeneo di utenza, la verifica della superficie di i) vendita autorizzabile, di cui al comma 2, lett. b), viene effettuata j) per la sola quota di superficie ulteriore rispetto a quella delle k) strutture gia' autorizzate. l) 4. Nel caso l'area dove e' proposta la localizzazione della m) struttura non disponga gia' delle infrastrutture comunque previste per n) lo strumento urbanistico, deve essere oggetto di valutazione lo schema o) di convenzione tra comune e titolare della struttura per la p) realizzazione delle infrastrutture stesse; tale convenzione deve q) prevedere l'accettazione da parte del titolare della condizione r) dell'apertura dell'esercizio contestualmente alla piena funzionalita' s) delle infrastrutture. t) 5. Nell'ambito dello stesso comune e' dovuta l'autorizzazione u) all'ampliamento di grandi strutture di vendita in caso di v) concentrazione o accorpamento degli esercizi gia' autorizzati, ai w) sensi dell'art. 24 della legge 426\1971, per la vendita di generi di x) largo e generale consumo e pertanto si prescinde dalla verifica di cui y) al comma 2 lett. b). z) 6. In aggiunta a quelli stabiliti dall'art. 10, comma 2 del D. Lgs. aa) 114\1998, tra piu' domande di autorizzazione per grandi strutture di bb) vendita concorrenti all'interno dello stesso bacino omogeneo di cc) utenza, costituiscono criteri di priorita' nell'ordine: dd) a) Il numero degli occupati riassorbiti, intesi come dipendenti del ee) settore del commercio gia' inquadrati, residenti e occupati nei comuni ff) del sistema territoriale locale di riferimento, nonche' i titolari di gg) esercizi commerciali (localizzati nello stesso sistema territoriale) hh) e\o loro coadiuvanti; ii) b) Il numero tale di occupati; jj) c) Il numero di esercizi di vicinato trasferiti all'interno della kk) struttura; ll) d) La quantita' volumetrica di patrimonio edilizio esistente oggetto mm) di recupero; nn) e) Il numero dei posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti oo) dagli standards e non riservati alla clientela; pp) f) Impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro; qq) g) Impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali rr) eventualmente siglati. ss) 7. All'interno di ciascuna delle caratteristiche di cui sopra e' tt) data priorita' ai sensi dell'art. 4 della L. R , n. 25. uu) 8. Nel periodo di operativita' dei programmi comunali di cui vv) all'art. 9, comma 2 del Reg. Reg. n. 4\1999, non possono essere ww) rilasciate autorizzazioni nelle aree oggetto dei piani stessi e in

10 xx) aree situate a meno di 3 km. In linea d'area di queste, ancorche' yy) localizzate in altro comune. zz) 9. Il soggetto interessato all'apertura, trasferimento o ampliamento aaa) di una grande struttura di vendita, presenta domanda al comune bbb) contestualmente alla domanda di concessione edilizia. Nel caso di un ccc) centro commerciale la domanda puo' essere presentata da un unico ddd) soggetto promotore. eee) 10. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 114\1998 e ad essa deve essere allegata: a) Planimetria in scala adeguata dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzino, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare; b) Planimetria in scala adeguata indicante gli spazi destinati a parcheggio; c) Relazione circa l'infrastrutturazione viaria e le conseguenze occupazionali. 11. La completezza formale della domanda e dei suoi allegati sono verificate dal responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla sua presentazione. Qualora la domanda risulti incompleta, entro lo stesso termine ne e' data comunicazione al soggetto interessato, invitandolo a presentare le necessarie integrazioni entro 30 giorni. Contestualmente l'interessato e' informato che il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione resta sospeso fino all'integrazione della documentazione e che la mancata integrazione della medesima entro i limiti stabiliti comporta la decadenza della domanda. 12. Il Comune, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda regolare, provvede al completamento dell'istruttoria. Entro lo stesso termine il Comune indice una conferenza di servizi fissandone lo svolgimento entro 90 giorni dalla data di indizione. Salve particolari esigenze, la conferenza di servizi viene convocata dal Comune presso la sede della Regione Toscana. 13. Alla Conferenza partecipano tre membri rappresentanti rispettivamente di Regione, Provincia e Comune, legittimati ad esprimere definitivamente ed in modo vincolate la volonta' dell'ente rappresentato. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del rappresentate della Regione. 14. La convocazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, competente ad emanare l'atto autorizzativo, viene effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione e contenente anche una scheda istruttoria sintetica, ai fini di una valutazione sommaria e preventiva da parte delle amministrazioni convocate. 15. Della data di convocazione della conferenza e' data notizia, a mezzo di lettera raccomandata spedita almeno 10 giorni prima, al richiedente, ai comuni contermini e alle organizzazioni dei

11 consumatori, dei lavoratori dipendenti e delle associazioni di categoria piu' rappresentative in relazione al bacino omogeneo di utenza in cui si intende realizzare l'insediamento, per l'esercizio delle facolta' di cui all'art. 9 comma 4 del D. Lgs. 114\1998; la comunicazione reca l'indicazione del responsabile del procedimento, della sede dove e' possibile prendere visione degli atti e delle modalita' e dei tempi per l'eventuale consultazione degli stessi. 16. Le domande si intendono accolte qualora entro 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza dei servizi non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego. 17. Della riunione della Conferenza viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti, che deve essere menzionato nell'atto con cui viene rilasciata l'autorizzazione dando atto degli esiti della conferenza stessa. 18. La concessione o l'autorizzazione edilizia eventualmente necessaria viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale, fatta salva l'eccezione di cui al comma 15; in tal caso il Comune rilascia la concessione o l'autorizzazione secondo le norme vigenti in materia. Art. 7 Orari degli esercizi 1. Gli esercizi di vendita al dettaglio possono rimanere aperti al pubblico tutti i giorni della settimana ad eccezione della domenica, altre festivita' e nella eventuale mezza giornata di riposo infrasettimanale, dalle ore sette alle ore ventidue. 2. Entro tali limiti, l'esercente puo' determinare liberamente l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, con l'obbligo di non superare, comunque, il limite di tredici ore giornaliere. 3. L'orario di apertura dell'esercizio deve essere reso noto al pubblico mediante l'uso di cartelli od altri idonei mezzi di comunicazione, ben visibili e leggibili anche dall'esterno dell'esercizio. 4. E' obbligatoria la chiusura domenicale e festiva: l'eventuale mezza giornata di chiusura e' determinata dal Sindaco, con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria, dei consumatori e dei lavoratori. 5. Eventuali deroghe alle chiusure festive saranno consentite nei limiti previsti dalla normativa regionale con affidamento della relativa competenza al Sindaco. 6. La mezza giornata di chiusura non e' comunque obbligatoria se nella settimana si verifica una festivita' che comporti la chiusura dell'esercizio. 7. Qualora nel corso dell'anno ricorrano piu' di due festivita' consecutive, gli esercizi del settore alimentare devono osservare l'apertura nelle ore antimeridiane nel giorno festivo determinato con provvedimento del Sindaco. 8. Sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 7 del D. Lgs. 267/2000, in concomitanza di periodi di festivita' o in particolari occasioni il Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria, le

12 associazioni dei consumatori e dei lavoratori, puo', con proprio provvedimento, consentire l'apertura di esercizi di vicinato in orario notturno e in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo. 9. Sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 7 del D. Lgs. 267/2000, qualora il Comune venga riconosciuto, in tutto o in parte del proprio territorio, per tutto l'anno o per parte di esso, ad economia prevalentemente turistica, il Sindaco potra' adottare un proprio provvedimento relativo a chiusure obbligatorie ed orario degli esercizi, in deroga a quanto previsto dai commi precedenti, sentite le organizzazioni di categoria, le associazioni dei consumatori e dei lavoratori. 10. Per i pubblici esercizi l'orario e' definito con ordinanza del Sindaco. 11. L'orario per effettuare il commercio su aree pubbliche e' stabilito con ordinanza del Sindaco. Art. 8 Pubblicita' dei prezzi 1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nei luoghi indicati dall'art. 14, comma 1, dal D. Lgs. 114\1998 debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico. 2. La pubblicizzazione del prezzo puo' avvenire con l'uso del mezzo ritenuto piu' idoneo, a condizione, peraltro, che il sistema utilizzato permetta all'utente di leggere sempre, in maniera chiara ed inequivocabile, l'effettivo prezzo di vendita al pubblico della merce esposta. Art. 9 Attivita' di vendita temporanee 1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune puo' concedere autorizzazioni temporanee alla vendita. 2. Tale possibilita' puo' essere concessa previa deliberazione della Giunta comunale con la quale si individuano la localita', il periodo e altre eventuali condizioni o prescrizioni. 3. Le autorizzazioni temporanee sono valide soltanto per i giorni delle predette occasioni e sono rilasciate esclusivamente a chi e' in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 114\1998 e di cui alla legge n. 675\65 e successive modificazioni ed integrazioni. Il possesso di tali requisiti deve essere auto certificato. 4. Nell'autorizzazione devono essere precisati i giorni e l'orario di validita', il luogo di esercizio ed il soggetto autorizzato. 5. Tenuto conto della temporaneita' e l'occasionalita' del rilascio si possono rilasciare autorizzazioni alla vendita anche per siti o luoghi non a destinazione commerciale, fatte salve, comunque, le condizioni di sicurezza e di igienicita' dei luoghi, secondo la vigente normativa. 6. L'istanza deve pervenire al comune, di norma, entro e non oltre i trenta giorni precedenti la data di svolgimento della manifestazione o

13 evento per il quale si richiede l'autorizzazione per la vendita. 7. Il Comune entro i successivi venti giorni fornisce la risposta. 8. Qualora la risposta non venga fornita l'autorizzazione si intende concessa. Art. 10 Vendite di liquidazione 1. Le vendite di liquidazione sono definite dall'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 114\1998 e dall'art. 15, comma del Regolamento della Regione Toscana n. 4\ L'operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione scritta, in carta semplice, al comune, almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita stessa. 3. La comunicazione puo' essere presentata direttamente al comune, oppure inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di consegna diretta la data di presentazione coincide con quella di registrazione della comunicazione al protocollo generale del Comune. In caso di invio a mezzo del servizio postale, con il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. 4. La comunicazione deve contenere: a) In caso di liquidazione per cessazione di attivita' : atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita; dichiarazione di cessazione di attivita' per gli esercizi di vicinato. b) In caso di liquidazione per cessione di azienda: copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata. c) In caso di liquidazione per trasferimento dell'attivita' in altri locali: copia della comunicazione di trasferimento, se si tratta di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente alla prova legale della disponibilita' dei nuovi locali. d) In caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali: * Copia della concessione o dell'autorizzazione edilizia se necessaria; * Qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizia, relazione sottoscritta da tecnico professionalmente abilitato che illustri, anche con allegati cartografici, lo stato dell'esercizio antecedente e successivo all'attuazione del programma di intervento che deve necessariamente interessare almeno l'80% degli arredi, nonche' la descrizione dettagliata delle iniziative programmate e dei preventivi di spesa relativi a ciascuna di esse. 5. Nel caso di trasformazione o rinnovo non assoggettato a concessione od autorizzazione edilizia, entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, devono essere prodotte al Comune le copie delle fatture comprovanti l'avvenuta realizzazione dell'intervento. 6. La vendita di liquidazione puo' essere effettuata in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a 10 settimane in caso di cessione o cessazione dell'attivita' commerciale e per una durata non superiore a 4 settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale, di trasformazione o rinnovo dei locali.

14 7. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto. 8. Dall'inizio della vendita di liquidazione e fino al suo termine, e' vietato introdurre nei locali dell'esercizio interessato e relative pertinenze ulteriori merci, anche in conto deposito, appartenenti allo stesso genere di quelle poste in liquidazione. 9. Al termine della liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario per l'effettuazione dei lavori, che, in ogni caso non puo' essere inferiore a giorni tre. 10. In occasione della vendita e' vietato ogni riferimento a procedure fallimentari o simili, anche come semplice termine di paragone. 11. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del loro prezzo normale, dello sconto che viene praticato, espresso in percentuale sul prezzo normale e del nuovo prezzo di vendita, quale risulta a seguito dello sconto o ribasso- tutti i dati relativi devono essere espressi con lo stesso simbolo grafico, in maniera leggibile, in modo da non ingenerare alcuna confusione nel cliente. 12. Le merci in vendita devono essere separate da quelle poste in vendita alle condizioni ordinarie. 13. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita devono essere presentate, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore e devono contenere gli estremi della comunicazione inviata al Comune, nonche' l'indicazione della durata della vendita. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti di tessera di riconoscimento, hanno facolta' di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli. 14. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo della vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili e leggibili anche dall'esterno del locale di vendita. 15. E' fatto obbligo di praticare, nei confronti del consumatore, i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantita' e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte. 16. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicita' di qualsiasi pubblicita' relativa sia alla composizione merceologica che alla qualita' delle merci, nonche' agli sconti o ribassi praticati. 17. Qualora, per una stessa voce merceologica, vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi, a seconda della varieta' degli articoli che vi rientrano, e' obbligatorio indicare sui prodotti esposti tutti i prezzi con lo stesso rilievo grafico. Qualora venga indicato un solo prezzo, e' fatto obbligo di vendere, a quel prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata. Art. 11 Vendite di fine stagione 1. Le vendite di fine stagione, come definite dall'art. 15, comma 3, del D. Lgs. N. 114\1998 e dall'art. 16 del Regolamento della Regione Toscana n. 4\1999, possono essere effettuate nei periodi stabiliti

15 dalla Regione Toscana, e precisamente solo dal terzo lunedi' di gennaio al terzo sabato di marzo e dal terzo lunedi' di luglio al terzo sabato di settembre. 2. Il comune, d'intesa con la camera di commercio, sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, puo' individuare, entro il mese di novembre di ogni anno e a valere per l'anno successivo, periodi diversi da quelli indicati al comma 1 per l'effettuazione delle vendite di fine stagione. 3. L'individuazione di periodi diversi rispetto a quelli indicati al comma 1 del presente articolo, e' effettuata dalla Giunta Comunale. 4. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un determinato periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono: a) I generi di vestiario e di abbigliamento in genere; b) Gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima; c) Le calzature, pelletterie, articoli di valigeria e da viaggio; d) Gli articoli sportivi; e) Le confezioni ed i prodotti legati a particolari festivita', al termine delle stesse. 5. Il comune puo' estendere l'elenco dei prodotti di cui al precedente comma sulla base di valutazione delle consuetudini locali, sentite le associazioni di categoria degli operatori commerciali e dei consumatori maggiormente rappresentative. Il relativo provvedimento e' adottato dalla Giunta Comunale. 6. L'operatore che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima indicando: a) Data di inizio e durata della vendita; b) I prodotti oggetto della vendita; c) La sede dell'esercizio; d) Le modalita' di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione, dagli altri prodotti. 5. La comunicazione puo' essere presentata direttamente al comune, oppure inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di consegna diretta la data di presentazione coincide con quella di registrazione della comunicazione al protocollo generale del Comune. In caso di invio a mezzo del servizio postale, con il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. 7. In occasione della vendita e' vietato ogni riferimento a procedure fallimentari o simili, anche come semplice termine di paragone. 8. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del loro prezzo normale, dello sconto che viene praticato, espresso in percentuale sul prezzo normale e del nuovo prezzo di vendita, quale risulta a seguito dello sconto o ribasso- tutti i dati relativi devono essere espressi con lo stesso simbolo grafico, in maniera leggibile, in modo da non ingenerare alcuna confusione nel cliente. 9. Le merci in vendita devono essere separate da quelle poste in vendita alle condizioni ordinarie. 10. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita devono essere presentate, anche graficamente, in modo non ingannevole per il

16 consumatore e devono contenere gli estremi della comunicazione inviata al Comune, nonche' l'indicazione della durata della vendita. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti di tessera di riconoscimento, hanno facolta' di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli. 11. Durante il periodo nel quale vengono effettuate le vendite di fine stagione e' possibile porre in vendita soltanto le merci presenti nell'esercizio e relative pertinenze. E' vietato introdurre nuove merci, anche in conto deposito. 12. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo della vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili e leggibili anche dall'esterno del locale di vendita. 13. E' fatto obbligo di praticare, nei confronti del consumatore, i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantita' e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte. 14. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicita' di qualsiasi pubblicita' relativa sia alla composizione merceologica che alla qualita' delle merci, nonche' agli sconti o ribassi praticati. 15. Qualora, per una stessa voce merceologica, vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi, a seconda della varieta' degli articoli che vi rientrano, e' obbligatorio indicare sui prodotti esposti tutti i prezzi con lo stesso rilievo grafico. Qualora venga indicato un solo prezzo, e' fatto obbligo di vendere, a quel prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata. Art. 12 Vendite promozionali 1. Le vendite promozionali, come definite dall'art. 15, commi 1 e 4 del D. Lgs. 114\1998, possono essere effettuate dall'esercente per tutti oppure per una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato nell'arco dell'anno. 2. Le vendite promozionali di prodotti di carattere stagionale, come individuati dal precedente articolo 11, appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi. 3. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno senza necessita' di preventiva comunicazione al Comune. 4. Chi intende effettuare una vendita promozionale deve darne comunicazione scritta al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio, precisando nella stessa la durata della vendita ed il genere di prodotti oggetto di promozione. La comunicazione puo' essere presentata direttamente al Comune, oppure inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le comunicazioni pubblicitarie devono contenere gli estremi della comunicazione al Comune. 5. In occasione della vendita e' vietato ogni riferimento a procedure fallimentari o simili, anche come semplice termine di paragone.

17 6. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del loro prezzo normale, dello sconto che viene praticato, espresso in percentuale sul prezzo normale e del nuovo prezzo di vendita, quale risulta a seguito dello sconto o ribasso- tutti i dati relativi devono essere espressi con lo stesso simbolo grafico, in maniera leggibile, in modo da non ingenerare alcuna confusione nel cliente. 7. Le merci in vendita devono essere separate da quelle poste in vendita alle condizioni ordinarie. 8. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita devono essere presentate, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore e devono contenere gli estremi della comunicazione inviata al Comune, nonche' l'indicazione della durata della vendita. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti di tessera di riconoscimento, hanno facolta' di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli. 9. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo della vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili e leggibili anche dall'esterno del locale di vendita. 10. E' fatto obbligo di praticare, nei confronti del consumatore, i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantita' e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte. 11. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicita' di qualsiasi pubblicita' relativa sia alla composizione merceologica che alla qualita' delle merci, nonche' agli sconti o ribassi praticati. 12. Qualora, per una stessa voce merceologica, vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi, a seconda della varieta' degli articoli che vi rientrano, e' obbligatorio indicare sui prodotti esposti tutti i prezzi con lo stesso rilievo grafico. Qualora venga indicato un solo prezzo, e' fatto obbligo di vendere, a quel prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata. Art. 13 Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri 1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore. 2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, ai sensi delle vigenti disposizione normative. Art. 14 Vendita e scorta delle merci 1. In nessun caso puo' essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, ne' rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. Art. 15

18 Vendita del pane 1. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi da mosche ed insetti e deve essere collocato in maniera da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti. 2. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantita' richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo. 3. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualita' e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio. 4. Le vendite del pane all'interno dei mercati scoperti e' consentito, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Art. 16 Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili 1. Senza la prescritta autorizzazione comunale, e' vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonche' di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita ecc. Art. 17. Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati 1. Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualita', il nome commerciale e il prezzo. 2. I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta. Art. 18 Esalazioni di merce 1. I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perche' vengano attenuate, nonche' l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori. Art. 19 Tabella per la vendita del combustibile 1. I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varieta' di combustibili messi in vendita. Art. 20

19 Requisiti dei locali di vendita 1. Il commercio negli esercizi di vicinato, nelle medie e grandi strutture di vendita, deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei e nel rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia. Art. 21 Costruzione di nuove strutture di vendita e parcheggi 1. La costruzione di nuove strutture di vendita deve rispettare quanto previsto in termini di parcheggi per la sosta stanziale e parcheggi per la sosta di relazione dai vigenti strumenti urbanistici a cui si rinvia. Art. 22 Apertura o trasferimenti, concentrazione, accorpamenti e subingressi di esercizi commerciali 1. L'apertura, il trasferimento, la concentrazione, gli accorpamenti ed i subingressi di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e in base ai criteri dettati dalle disposizioni contenute nella L.R.T. n.28/99, nel Regolamento Regionale n.4/99 e successive modificazioni. Art. 23 Commercio su aree pubbliche 1. Il commercio su aree pubbliche e' disciplinato dal Piano di commercio su aree pubbliche e dal relativo regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.... del Art. 24 Preavviso di cessazione di servizio 1. Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attivita' dovra' darne partecipazione all'autorita' comunale almeno 30 gg. prima. Art. 25 Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita 1. I venditori in forma itinerante nel trasportare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui e' vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita. 2. Le zone in cui e' vietato il commercio in forma itinerante sono individuate dal Regolamento per il commercio su aree pubbliche a cui si rinvia. 3. Presso l'ufficio di Polizia Municipale e' visionabile la relativa cartografia. Art. 26

20 Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche 1. La vendita e la somministrazione di generi alimentari, prodotti dolciari (gelati compresi) e bevande e' soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica e alla relativa disciplina legislativa e regolamentare Art. 27 Esercizio di mestieri girovaghi 1. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia gia' munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dall'autorita' comunale. 2. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati. 3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati e' vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. Art. 28 Esercizio di guide pubbliche 1. L'esercizio del mestiere di guida e' subordinato a dichiarazione di inizio attivita' da presentarsi al Comune nelle forme e termini previsti dalla legge. 2. Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno rendersi riconoscibili. Art. 29 Venditori di giornali 1. I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco. 2. Nelle localita', ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potra' consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro. Art. 30 Addetti al trasporto bagagli 1. Gli addetti al servizio del trasporto bagagli dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione "portabagagli". 2. Gli addetti al trasporto bagagli al servizio dell'interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando prestino servizio anche all'esterno della ferrovia. Art. 31 Baracche per pubblici spettacoli

21 1. Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprieta' privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica. 2. Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dall'amministrazione Comunale. 3. Il suolo pubblico dovra', inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 dallo spazio occupato. 4. Ai concessionari e' vietato: a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi; b) svolgere attivita' oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso. Art. 32 Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti 1. Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione. 2. Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sara' di un anno e potra' essere riconfermata di anno in anno. 3. Il competente organo comunale con l'accordo, se del caso, dell'autorita' di P.S., revochera' la licenza a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti, o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere, o non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso e' stato subordinato, o non paghino i dovuti diritti. 4. Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che cio' derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'ufficio di Polizia Municipale. 5. Per il rilascio di ognuna delle autorizzazioni previste dal presente regolamento l'ufficio competente, se diverso, provvedera' arichiedere il preventivo parere del Comando di Polizia Municipale. Art. 33 Cortei funebri 1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario piu' breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'autorita', i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve esseresciolto. Art. 34

22 Processioni - Manifestazioni 1. Le processioni, i raduni e tutte le altre manifestazioni, religiose e non, che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e comunque, di norma, non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune. 2. La comunicazione deve essere presentata al Comando di Polizia Municipale almeno tre giorni prima dell'evento. 3. Il percorso deve essere concordato con il comando di Polizia Municipale. DISCIPLINA DELLE ATTIVIT+' SU SUOLO PUBBLICO Art. 35 Occupazione di suolo pubblico 1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico e' disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche Art. 36 Modalita' per il carico e lo scarico delle merci 1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessita' che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessita' e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'autorita' Comunale, la quale puo' subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalita' ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale 2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno al suolo pubblico ed in condizioni di assoluta sicurezza per l'incolumita' pubblica. 3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette. 4. In caso di inosservanza, l'autorita' Comunale potra' provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilita' di questi ultimi per eventuali danni a terzi. 5. In caso di inadempienza o recidiva l'autorizzazione puo' essere revocata. Art. 37 Scarico di rottami e di detriti 1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non

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