Capitolato Speciale d' Appalto INDICE

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1 Allegato CAPAPERFOR STAZIONE APPALTANTEASL RM/F V.O.c. PROVVEDITORATO Capitolato Speciale d' Appalto INDICE ART. n. 1: Oggetto, periodo e importo presunto del servizio. ART. n. 2: Condizioni di prestazione del servizio. ART. n. 3: Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ART. n. 4 : Raggruppamento di imprese. ART. n. 5: Sanzioni per eventuali inadempimenti e penali. ART. n. 6: Direttore dell'esecuzione del contratto ART. n. 7 : Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile Gestione del Contratto (R.U.P. e D.E.C.) ART. n. 8: Risoluzione del contratto, Recesso del contratto. ART. n. 9: Responsabilità civile. ART. n. 10: Osservanza di leggi e disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro ART. n. 11: Subappalto e cessione del contratto ART. n. 12: revisione prezzi ART. n. 13: Garanzie di esecuzione, tasse, imposte, spese, documenti. ART. n. 14: Presentazione fatture e modalità pagamenti. ART. n. 15: Brevetti industriali e diritti d'autore ART. n. 16: Obbligo di informazione ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ART. n. 17: Variazioni assetto strutturale dell'azienda. ART. n. 18: Arbitrato e foro competente. ART. n. 19: Spese contrattuali ART. n. 20 : Trattamento dei dati personali ART. n. 21: Durata della concessione ART. n. 22: Canone per la concessione ART. n. 23: Descrizione della concessione ART. n. 24: Utenze ART. n. 25: Oneri a carico del concessionario ART. n. 26: Modalità di effettuazione del servizio ART. n. 27: Orario di apertura e chiusura ART. n. 28: Attrezzature, arredi e stoviglie ART. n. 29: Prezzi ART. n. 30: Igiene alimentare e conservazione degli alimenti ART. n. 31: Manutenzione ordinaria e straordinaria ART. n. 32: Personale ART. n. 33 Tutela della salute nei luoghi di lavoro ART. n. 34: Responsabilità del concessionario - Assicurazioni ART. n. 35: Controlli e vigilanza sulla gestione dei servizi ART. n. 36: Norma di rinvio ART. n. 37: Disposizioni finali e allegati

2 ASLRM/F Via Terme di Traiano, 39/ A Civitavecchia (RM) CAPITOLATO SPECIALE PER LA PROCEDURA APERTA PER LA CONSESSIONE DEL SERVIZIO BAR DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL ROMA F PER LA DURATA DI 6 ANNI. CIG Codice Identificativo Gara: Lotto 1 : n Lotto 2: n ART. 1 - Oggetto, periodo e importo presunto del servizio. Procedura aperta per la concessione del servizio di gestione dei Bar presso i Presidi Ospedalieri San Paolo di Civitavecchia e Padre Pio di Bracciano. Periodo contrattuale: Importo a base d'asta a rialzo annuale: Importo ~ base d'asta a rialzo complessivo: Importo eventuale rinnovo: Importo complessivo 6 anni + eventuale rinnovo di 3 anni a base d'asta a rialzo + eventuale rinnovo: ,00 + I.V.A ,00 + I.V.A ,00 + I.V.A ,00 + I.V.A. La ASL RMF di Civitavecchia dà corso alla presente procedura volta alla individuazione dei concorrenti cui affidare il servizio di gestione dei servizi di Bar ubicati presso gli Ospedali di Civitavecchia e Bracciano. L'affidamento attiene ad una concessione di servizio di cui all'art. 30 del D.Lgs. 'n.163/2006 e s.m.i. in cui la controprestazione a favore dei concessionari consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio affidato, comprendendo in esso, anche la possibilità di vendita verso il pubblico esterno ai Presidi Ospedalieri. La scelta dei concessionari awerrà nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e delle specifiche norme del D.Lgs. n.163/06, solo in quanto espressamente richiamate. Il presente Capitolato disciplina la concessione del servizio di gestione dei Bar, in 2 lotti indivisibili al 100%, più precisamente: Lotto n. 1 - gestione del bar presso 1'9spedale di Civitavecchia sito in L.go Donatori di Sangue, 1 - IMPORTO CANONE A BASA D'ASTA A RIALZO ,00 ANNUO; IMPORTO CANONE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA A RIALZO ,00 (6 anni); IMPORTO CANONE EVENTUALE RINNOVO ,00 (3 anni); Lotto n. 2- gestione del bar presso l'ospedale di Bracciano sito n Via S. Lucia snc. IMPORTO CANONE A BASE D'ASTA A RIALZO ,00 ANNUO; IMPORTO CANONE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA A RIALZO ,00 (6 anni); IMPORTO CANONE EVENTUALE RINNOVO ,00 (3 anni); Il corrispettivo per la ditta consisterà nei ricavi provenienti dalla gestione dei Bar sopra indicati, che, vista la particolare ubicazione con ulteriore apertura su strada pubblica, potranno essere aperti incondizionatamente al pubblico. Si precisa che l'utilizzo del Bar da parte dell'utenza interna ed esterna ai Presidi, è facoltativo e, pertanto,_ il gestore non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, anche di natura economica, per la mancata frequentazione del Bar da parte degli utenti. La concessione per l'apertura incondizionata al pubblico, inoltre, pone la condizione che il gestore riconosce nella sua interezza, dandone atto senza riserva alcuna, che per tale concessione non ricorrono estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto awiamento commerciale, impegnandosi, quindi, a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo e dichiarando che l'entità dell'importo da corrispondere alla ASL RMF è tale che, in ogni caso 2

3 ed in qualsiasi ipotesi, egli si dichiara sin d'ora soddisfatto e tacitato di ogni eventuale diritto elo pretesa che potesse far valere in ogni sede e per qualsiasi ragione. Con la sottoscrizione del contratto, pertanto, l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi indennità, compenso, diritto elo rivalsa di qualsiasi natura per l'interruzione del contratto alla naturale scadenza o in via anticipata per le motivazioni di cui al presente capitolato. Tutti i crediti e debiti sorti nel corso del servizio, ancorché non scaduti alla data di cessazione o interruzione del contratto saranno, rispettivamente, a vantaggio e a carico dell'aggiudicatario. Sarà facoltà di quest'amministrazione: al termine della concessione di servizio richiedere la proroga tecnica del rapporto contrattuale per ulteriori 6 mesi, alle condizioni tutte degli atti di gara ed al prezzo stabilito nel verbale d'aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa pretendere compensi di sorta; rinnovare il contratto per altri 3 anni, sulla base di una proposta economica elo gestionale da parte della Ditta aggiudicataria vantaggiosa per l'azienda Sanitaria. L'Aggiudicatario non potrà cedere a terzi, o comunque dare in subappalto, l'intero servizio, owero parte dello stesso, senza 1 la preventiva autorizzazione scritta dell'azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causate all'azienda appaltante. Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l'impresa Appaltatrice risponderà verso l'ente appaltante ed eventualmente verso terzi di qualsiasi infrazione delle norme del presente Capitolato Speciale e del Disciplinare di gara, compiuta dalla Ditta subappaltatrice. ART. 2 Condizioni di prestazione del servizio. Le Ditte offerenti dovranno considerare, a tutti gli effetti, l'ubicazione e le caratteristiche dei luoghi ove dovranno essere eseguite le prestazioni, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di teneme conto nella previsione del servizio e per procedere alla perfetta esecuzione dello stesso. Per assumere tutti gli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa, le Ditte dovranno anche prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito o influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio. Quanto sopra premesso: a) L'Aggiudicatario dovrà eseguire, a propria cura, rischio e spese, le prestazioni nei tempi, nelle quantità e secondo le modalità che saranno man mano indicate. b) L'Aggiudicatario assumerà, a proprio carico, la responsabilità della puntuale esecuzione del servizio anche nei casi di scioperi o vertenze sindacali, sia del personale dipendente sia del personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione o ritardi nell'espletamento del contratto. c) Per l'esecuzione della prestazione, il fomitore non potrà awalersi di personale dell'azienda Sanitaria. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fomitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali e degli orari lavorativi del ricevente. d) I tempi di esecuzione della prestazione devono essere quelli espressamente previsti nel Progetto Tecnico presentato in gara. e) Le prestazioni diverse o in quantità superiori da quelle indicate nell'ordine non autorizzate formalmente dall'azienda Sanitaria saranno a totale rischio del fornitore. f) L'Azienda Sanitaria potrà, a sua esclusiva discrezione, chiedere all'aggiudicatario la ripetizione del servizio in sostituzione del servizio non reso in modo conforme a quanto previsto nel Progetto Tecnico presentato in gara, oppure prowedervi direttamente sul libero mercato. Nel primo caso, l'aggiudicatario dovrà prowedere nei tempi e modi indicati, reintegrando l'amministrazione di ogni spesa o danno derivanti dalla male eseguita prestazione. Nel secondo caso, l'aggiudicatario dovrà reintegrare l'amministrazione tanto dell'eventuale maggior spesa quanto dell'eventuale danno. g) Qualora fosse riscontrata, in qualsiasi momento del servizio, la non rispondenza delle prestazioni alle caratteristiche degli atti di gara, owero in caso di continuato ritardo o di mancata esecuzione del servizio senza giustificato motivo (es. chiusura senza giustificato motivo), owero l'aggiudicatario non fosse in grado per qualsiasi motivo di tenere fede ai propri impegni contrattuali, il contratto si intenderà risolto ipso iure e l'azienda Sanitaria potrà affidare ad altra Ditta il servizio utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara. 3

4 ART. 3 - Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. L'esecuzione del servizio deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente Articolo. In tal caso il contratto si intenderà risolto ipso iure con ogni conseguenza di legge. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese coinvolte nell'esecuzione della fornitura, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di Associazione Temporanea o di Consorzio di Imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. ART. 4 - Raggruppamento di Imprese. Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/06, sono ammesse a partecipare alla gara di cui trattasi, raggruppamenti temporanei di Imprese. L'impresa che partecipi ad un raggruppamento non può far parte di altri raggruppamenti partecipanti alla gara, né può presentare offerta a titolo individuale per la medesima; in caso di raggruppamenti di Imprese la documentazione richiesta nel bando di gara deve essere presentata da ogni Impresa, laddove specificato. ART. 5 - Sanzioni per eventuali inadempimenti e penali. Il servizio bar deve svolgersi secondo le norme del presente Capitolato Speciale di gara. L'ASL RMF, tramite il DEC. (Direttore Esecuzione Contratti), verifica periodicamente la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste nel Capitolato e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. La ASL RM/F prowederà a contestare al gestore, per iscritto, eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto elo inadempienze che potrebbero pregiudicare lo svolgimento corretto e puntuale del servizio. Il gestore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'azienda nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla ricezione della contestazione. Qualora l'azienda ritenga non accoglibili le controdeduzioni formulate, saranno applicate al gestore, sino alla completa eliminazione delle inadempienze elo violazione riscontrate, le penali come di seguito riportate, fatta comunque salva la risoluzione del contratto in caso di mancato adempimento, con ogni conseguenza di legge. Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'asl RMF non coperto dall'importo delle penali. In particolare l'asl RMF applicherà le seguenti penali: 1) Esecuzione del servizio dopo la data prestabilita per l'inizio dello stesso, senza la necessaria autorizzazione dell'asl: 100,00 = per ogni giorno di ritardo 2) Accertata violazione delle norme che disciplinano l'attività in oggetto, con particolare riferimento a:. qualità degli alimenti distribuiti;. qualità delle preparazioni;. qualità del confezionamento dei cibi;. rispetto dei prezzi contenuti nel listino prezzi;. rispetto degli orari di apertura e di chiusura dell'esercizio,. qualità e stato di conservazione delle merci immagazzinate;. igiene generale dei locali, delle attrezzature e del personale addetto;. corretto stato ed uso dei locali, impianti ed attrezzature;. rispetto delle norme di sicurezza;. cambiamento dei prezzi senza autorizzazione dell'asl RMF. mancato rispetto dello sconto previsto al personale della ASL RMF : 200,00 per ogni Contestazione; 3) Mancato aggiornamento dell'elenco del personale: 200,00 per ogni contestazione; 4) Comportamento non corretto da parte dei dipendenti, divisa non conforme o igienicamente non consona all'ambiente nel quale si svolge il servizio: 200,00 per ogni contestazione; 5) Non conformità riscontrate nell'ambito dei controlli a campione documentate dai verbali congiunti : 200,00 per ogni contestazione; 7) Grave e negligente comportamento tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio ed a secondo della gravità delle conseguenze: da un minimo di 100,00 ad un massimo di 500,00; L'aggiudicatario non può opporre eccezioni ex art c.c. al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e dal contratto. Tutte le riserve che lo stesso intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'aslmf U.O.C. Proweditorato e devono essere adeguatamente motivate. Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati saranno prese in esame dall'asl RMF che emanerà gli opportuni prowedimenti. In caso di reiterate inadempienze sarà facoltà dell'amministrazione procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto successivamente specificato. Le somme di cui sopra potranno essere trattenute dal deposito cauzionale definitivo. La violazione degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d), e) f) g) h) del successivo art. 25, comporterà l'applicazione di una penale a partire da 51,00= e fino a 516,00=, a seconda della gravità dell'inadempienza. 1 Dalla presente clausola resta escluso l'affidamento a Corrieri della consegna delle merci. In tal caso, tuttavia, anche i Corrieri dovranno rispettare le clausole relative a tempi e modalità di consegna. 4

5 ART. 6 - Direttore dell'esecuzione del Contratto. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato nel successivo art. 7, è persona nominata dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 300 D.P.R. 207/2010 per assumere la responsabilità tecnica ed economica dell'esecuzione delle prestazioni indicate nell'offerta di gara, a norma delle vigenti disposizioni di Legge. Il Direttore dell'esecuzione del contratto assicura l'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione di servizio e vigila sull'osservanza contrattuale, segnalando al Responsabile Unico del procedimento, di cui al successivo art. 7, le eventuali inadempienze contrattuali della Ditta aggiudicataria al fine dell'applicazione delle penali di cui all'art. 5. " Direttore dell'esecuzione del contratto, inoltre, tramite un suo delegato, vigila sulla regolare consegna della fomitura ed eventualmente, al relativo compimento, propone che si proceda al collaudo a norma di capitolato e di Legge. ART. 7 - Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile Gestione del Contratto (R.U.P. e D.E.C.). Il Responsabile Unico del procedimento Dr. Duilio lacobucci, Direttore U.O.C. Proweditorato, è persona nominata dall'amministrazione aggiudicatrice per assumere la responsabilità amministrativa della procedura di evidenza pubblica a norma delle vigenti disposizioni di Legge. Il Responsabile amministrativo del procedimento opera in stretta correlazione con il Direttore dell'esecuzione del contratto, che viene individuato nella figura del Collaboratore Amministrativo deil'u.o.c. Tecnico Patrimoniale Sig. Settimio Paciotti, il quale d'ufficio dovrà comunicargli tutte le necessarie informazioni sulla corretta esecuzione del contratto e sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di gara. ART. 8. Risoluzione CLAUSOLA DI RISOLUZIONE del contratto, Recesso del contratto. Il contratto si intenderà risolto ipso iure, con ogni conseguenza di legge nei seguenti casi: 1) grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida scritta da parte dell'azienda Sanitaria; 2) impossibilità per qualsiasi motivo a tenere fede ai propri impegni contrattuali; 3) nel caso in cui la Ditta fornitrice non fosse disponibile all'adeguamento a ribasso dei prezzi offerti, nei casi previsti nel Disciplinare di gara; 4) in caso di ripetuti ritardi nell'esecuzione della prestazione o di continuata non rispondenza delle prestazioni alle caratteristiche degli atti di gara; 5) nel caso in cui l'azienda sia stata costretta a richiedere la ripetizione della prestazione non correttamente eseguita e la Ditta aggiudicataria non vi abbia proweduto; 6) in caso di sospensione o mancata effettuazione della prestazione, anche parziale, da parte della Ditta; 7) in caso di cessione in subappalto, dell'intero servizio o di parte dello stesso, senza l'autorizzazione scritta dell'azienda appaltante; 4) inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza. In caso di risoluzione, l'azienda Sanitaria affiderà ad altra Ditta il servizio, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, l'azienda Sanitaria avrà la facoltà di chiedere agli eredi di subentrare solidalmente alle obbligazioni contrattuali, owero di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso. Qualora l'azienda Sanitaria intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti gli atti e documenti ritenuti necessari dall'azienda Sanitaria stessa per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale. In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, owero di cambiamento di ragione sociale, l'azienda Sanitaria potrà pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, così come parrà opportuno all'amministrazione sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese. In caso di rammento della Ditta aggludlcata'a, il contratto si intenderà senz'altro 'solto fin dal giorno prec;dental

6 . pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'azienda Sanitaria verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale e sulle fatture in attesa di liquidazione. Qualora la Ditta aggiudicataria receda dal contratto prima della scadenza convenuta, l'azienda Sanitaria tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione. In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla Ditta per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto. CLAUSOLA DI RECESSO ART C.C. L'Azienda Sanitaria ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preawiso da notificarsi al fomitore con raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura e nel caso in cui nel corso del servizio aggiudicato dall' ASL RM/F, la Regione Lazio dovesse aggiudicare una gara centralizzata per la medesima tipologia di prestazioni, così come previsto nel disciplinare di gara. ART. 9 - Responsabilità Civile. L'Aggiudicatario sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali, anche se questa dovesse derivare dall'attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolte. Sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare all'azienda Sanitaria ed a terzi nell'espletamento del servizio, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori elo di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. La Ditta aggiudicataria elo le imprese a diverso titolo coinvolte per l'esecuzione del contratto dovranno awalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia fiscale, previdenziale, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. L'Azienda Sanitaria sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si awarrà la Ditta nell'esecuzione del contratto stesso. L'aggiudicatario è obbligato (ove necessario) a prendere visione presso il competente Servizio aziendale del documento di informazione sui rischi esistenti ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. N. 81/08. Egli è altresì obbligato ad attuare tutte le misure necessarie ai fini di un adeguato coordinamento. Con la sottoscrizione del contratto o con la firma per accettazione delle condizioni del servizio egli dichiara di aver ottemperato a tali obblighi. 2 ART Osservanza di leggi e disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro. Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente Appalto, la Ditta si obbliga ad: a) applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Nel caso fosse riscontrata l'inosservanza di quanto sopra indicato, l'amministrazione Appaltante si riserva di adottare, in accordo con le organizzazioni sindacali, tutti i prowedimenti che saranno ritenuti necessari. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati alle lettere a) e b), accertata dall'amministrazione Appaltante o a essa segnalata dall'ispettorato del Lavoro, l'amministrazione Appaltante comunicherà all'impresa e, se del caso all'ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata, e procederà all'incameramento del deposito cauzionale; ART Subappalto e cessione del contratto. A norma dell'art. 118, D. Lgs. 163/06, che regola gli affidamenti in subappalto o in cottimo, si precisa che non può essere subappaltato più del 30%, IVAesclusa, della fornitura oggetto del presente appalto. 2 A puro titolo esemplificativo, si citano i casi dei corrieri incaricati della consegna. 6

7 L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: che i concorrenti all'atto dell'offerta ovvero l'affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato le parti di fomiture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; l'impresa aggiudicataria provveda a depositare il contratto di subappalto presso l'amministrazione Appaltante al Responsabile Unico del Procedimento, prima della stipula del contratto o almeno 15 (quindici) giorni prima della data di effettivo inizio del servizio; che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certi"ficazione attestante il possesso da parte della subappaltatrice dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 163/06, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisili generali di cui all'art. 38, D. Lgs. 163/06; chl3 non sussista nei confronti del subappaltatore o del cottimista alcuno dei divieti previsti dall'art. 10, L. 575/65. Il subappalto si considera operativo quindi solo dopo aver acquisito detta documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. L'Impresa aggiudicataria è responsabile, nei confronti dell'appaltante, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza delle clausole contrattuali poste alla base della presente gara. In caso di inottemperanza, l'appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto. L'Amministrazione Appaltante riceverà i pagamenti direttamente ed esclusivamente l'appaltatore. È assolutamente vietata, a pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore e del risarcimento di ogni danno, la cessione totale o parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto nell'art. 118, D. Lgs. 163/06. ART nevisione prezzi. Per quanto concerne la disciplina dei prezzi, le parti si atterranno alle seguenti disposizioni: A) I canoni rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. I prezzi saranno ancorati all'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato nel Bollettino mensile dell'istituto Centrale di Statistica (ISTAT); B) la porcentuale iniziale sarà quella del mese nel quale comincerà effettivamente il servizio. Dal primo mese successivo alla scadenza del 1 0 anno, se si sarà verificata una variazione in più od in meno rispetto all'indicl3 iniziale, nell'anno successivo, su comunicazione della Stazione Appaltante, i prezzi saranno aumentati o ridotti di un importo pari alla percentuale di variazione, secondo le tabelle indicate nella G.U. a cura dell'istat. ART Garanzie di esecuzione, tasse, imposte, spese, documenti. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006 (Garanzie di esecuzione e coperture assicurative). La garanzia deve essere costituita da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui art. 1957, comma 2,. del Codice Civile, nonchè l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Vista la Determinazione n. 7/07 dell'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, qualora l'impresa sia in possesso di certificazione di qualità, riferita all'attività oggetto della gara, la cauzione può essere presentata nell'importo ridotto del 50%, così come previsto dall'art. 40, comma 7, D. Lgs. 163/06. Il beneficio suddetto è subordinato alla produzione della certificazionl3 oppure di copia della stessa autenticata, ai sensi del D.P.R. 445/00, mediante dichiarazione di conformità della copia all'ori~linale depositato a norma di Legge, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegazione di fotocopia del documento di identità del dichiarante, Non sarà autorizzato lo svincolo ed il ritiro della garanzia definitiva se non quando tutte le pattuizioni contrattuali saranno state integralmente osservate con piena soddisfazione dell'azienda Sanitaria. L'eventuale cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e non prima della consegna della cauzione definitiva. Nell'attesa della cauzione definitiva, l'azienda Sanitaria potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'aggiudicatario, anche sull'eventuale cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione. La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla Ditta stessa ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti.. Tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario dovranno essere versati, con le modalità indicate in seguito, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. 7

8 L'I.VA sarà a carico della Ditta aggiudicataria e l'azienda Sanitaria la dovrà addebitarla in fattura ai sensi della normativa vigente Oltre alla garanzia definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentare i documenti che saranno precisati nella lettera d'aggiudicazione, in particolare: 1. La documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia. 2. Ogni altro documento ritenuto necessario dall'amministrazione..ove previsto dalla normativa, la documentazione potrà essere sostituita da autocertificazione resa nei termini di legge. Qualora l'aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione richiesta, owero non fosse in grado di tenere fede ai propri impegni contrattuali, owero risultassero false le dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, sarà revocata l'aggiudicazione e l'azienda Sanitaria affiderà ad altra Ditta il servizio, utilizzando se possibile la graduatoria della presente gara. Provvederà inoltre ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti. di ART. - 14: Presentazione fatture e modalità pagamenti. Il canone dovuto per l'affidamento in concessione del servizio dei Bar Aziendali, calcolato sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara, dovrà essere versato in rate trimestrali presso l'istituto Tesoriere dell'asl Roma F. Sarà cura dell'u.o.c. Bilancio dell'asl Roma F, trasmettere alla ditta aggiudicataria la fattura trimestrale relativa al canone di concessione del servizio in questione. In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs 231/2002, il saggio d'eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284, 1 comma, del Codice Civile. ART Brevetti industriali e diritti d'autore. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'azienda USL azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'impresa esonererà e terrà indenne l'azienda USL, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'azienda USL. ART Obbligo di informazione ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. AI fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all'adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi presenti presso le sedi interessate al servizio o introdotti dalla Ditta appaltatrice, all'atto della formalizzazione dell'incarico l'azienda Appaltante comunica tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale della ditta aggiudicataria a fattori di rischio propri della realtà dell'azienda USL ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione da adottare; nel contempo la Ditta deve comunicare per iscritto all'azienda Appaltante quali siano i rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene svolto il servizio e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione. ART. n. 17 Variazioni assetto strutturale dell'azienda. Le parti danno atto che l'asl RM/F attualmente comprende i Presidi Ospedalieri di Civitavecchia altre strutture territoriali. e di Bracciano e Qualora, in relazione ad eventuali nuovi prowedimenti delle competenti autorità regionali, l'assetto strutturale dell'azienda Sanitaria dovesse subire modificazioni, l'aggiudicatario si obbliga sin d'ora: 1. nell'ipotesi d'afferimento all'asl RM/F di altre strutture: a eseguire prestazioni, ai sensi delle norme vigenti, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, le maggiori quantità di prestazioni necessarie, salva in ogni caso la facoltà delle parti di convenire un minor prezzo in funzione dell'incremento quantitativo del servizio; 2. nell'ipotesi d'afferimento ad altri Enti di strutture oggi appartenenti all'asl RM/F: a proseguire il servizio, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara, a favore dell'ente nuovo assegnatario delle strutture, salvo il diritto di quest'ultimo di recedere dal contratto, mediante raccomandata AfR, da comunicarsi entro sei mesi dalla data d'efficacia del prowedimento che ha disposto la variazione strutturale. L'esercizio di recesso (Art c.c.) determinerà lo scioglimento del vincolo contrattuale senza effetto retroattivo sulle prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione. 8

9 ART. n. 18: Arbitrato e foro competente. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione del Contratto saranno decise da un Collegio di tre arbitri, i cui componenti saranno nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia. Le parti sono obbligate a nominare il componente di propria competenza entro 20 giomi solari dal momento in cui la controparte comunica all'altra l'intenzione di ricorrere all'arbitrato. In caso di mancata nomina dell'arbitro da parte di una delle parti entro il termine di cui sopra (20gg.), quella diligente potrà chiedere al Presidente del Tribunale di Civitavecchia di nominare l'arbitro dell'altra parte. Il giudizio espresso dal Collegio Arbitrale sarà accettato dalle parti come inappellabile. Nel caso il Collegio non esprima il proprio giudizio entro un anno dalla nomina, le parti potranno ricorrere alla Magistratura ordinaria. In tal caso il Foro competente sarà quello di Civitavecchia. Nelle more dell'arbitrato o del giudizio, la Ditta fomitrice non potrà sospendere od interrompere il servizio. In caso contrario l'azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata. Art Silese contrattuali. Fanno carico al fornitore le tasse di bollo e di registrazione del contratto, le spese di scritturazione, copia, ecc., nonché ove si sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili. A carico dhi fornitore sono altresì le spese comunque connesse alla fomitura e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni. ART. 20 Trattamento dei dati personali. Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato alla scelta del contraente, all'instaurazione del rapporto contrattuale e alla gestione del medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara, pena l'esclusione, nonché ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. Il trattamento dei dati verrà effettuato solo da personale appositamente incaricato del trattamento nell'ambito dei procedimenti di scelta del contraente, di instaurazione del rapporto contrattuale e di gestione del medesimo. La ASL RM/F garantisce il pieno rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso D.Lgs. 196/03 in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta salva comunque la necessaria pubblicità della procedura concorsuale ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca awerrà garantendo l'anonimato. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che ne abbiano diritto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s. m. i.; i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti, ai fini dell'adhmpimento degli obblighi di legge in materia di appalti di beni e servizi e per lo svolgimento delle ulteriori funzioni istituzionali dell'appaltante, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e dalle ulteriori disposizioni integrative. La diffusione dei dati verrà effettuata integralmente ove richiesto in base alla normativa vigente (per finalità di trasparenza degli atti) El, negli altri casi, in forma anonima ai sensi del D. Lgs Il responsabile del trattamento è il Direttore U.O.C. Proweditorato, Dott. Duilio lacobucci In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. CAPITOLA TO TECNICO Art Durata della concessione. Il contratto di concessione avrà la durata di anni 6 (solari consecutivi) a partire dalla data di consegna dei locali, da sottoscrivere con apposito verbale. La consegna è subordinata al rilascio dei locali da parte del gestore uscente e, ove quest'ultimo non proweda nei termini previsti, il nuovo affidatario non potrà vantare richieste risarcitorie nei confronti della ASL RMF. AI termine del periodo contrattuale, la ASL RMF verificherà l'opportunità di riaffidare il servizio alla ditta contraente per ulteriori 36 mesi, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso la rinegoziazione del rinnovo si concluda con esito sfavorevole o per intervenute modifiche legislative, la ASL Roma F ha comunque facoltà di prorogare il contratto per ulteriori mesi sei, alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto, non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudica~:ione.e' escluso il rinnovo tacito. Art Canone per la concessione. La Ditta aggiudicataria, oltre ai costi necessari per le eventuali migliorie che apporterà ai locali elo alle attrezzature per la gestione diell'attività, che saranno totalmente a suo carico, dovrà corrispondere un canone di concessione annuo alla ASL 9

10 RMF, da versare in quattro rate trimestrali anticipate di pari importo, entro i primi dieci giorni del primo mese cui si riferisce il trimestre. La relativa fattura, essendo il corrispettivo, secondo la legislazione vigente, soggetto ad Iva, verrà emessa dalla U.O.C. Bilancio della ASL RMF su richiesta della U.O.S. Patrimonio e Amministrazione. Sono posti a base di gara al rialzo gli importi del canone annuo. Gli importi sono così articolati: lotto n.1 - Bar presso Ospedale di Civitavecchia canone annuale a base d'asta al rialzo ,00 Iva esclusa; lotto n.2 - Bar presso Ospedale di Bracciano canone annuale. a base d'asta al rialzo ,00 Iva esclusa; Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo e, in caso di ritardato o rnancato pagamento, anche solo parziale, l'azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con effetto immediato, con conseguente diritto al risarcimento del danno, oltre a farsi corrispondere su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi legali. Il canone sarà assoggettato al regime fiscale vigente all'atto dell'aggiudicazione. La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Art Descrizione della concessione. Per l'espletamento del servizio, l'asl RMF mette a disposizione del gestore appositi locali ubicati presso gli Ospedali di Civitavecchia e Bracciano, così come indicato nelle planimetrie allegate al presente atto. I locali sono concessi in comodato d'uso gratuito per il solo uso di gestione dei Bar, con divieto di mutamento di destinazione ed il canone deve intendersi quale corrispettivo per il conferimento della gestione del servizio, escludendosi esplicitamente che lo stesso possa essere configurato come canone di locazione. E' vietata la concessione a terzi dell'uso, anche saltuario, della struttura oggetto della presente procedura di gara o di parte di essa. La messa a disposizione dei predetti locali non configurerà in alcun modo locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e pertanto non sarà sottoposta alla disciplina delle locazioni urbane. I locali da adibirsi all'esercizio del bar si intendono consegnati nello stato in cui si trovano. Eventuali lavori che si rendessero necessari per rendere a norma di legge i suddetti locali dovranno essere tempestivamente eseguiti a proprie spese dalla ditta aggiudicataria, previa autorizzazione dell'asl RMF. Il locale destinato all'uso del bar sarà tenuto dalla ditta aggiudicataria costantemente e per tutta la durata del contratto in ottimo stato di conservazione e di manutenzione, salvo l'inevitabile deperimento determinato dall'uso. Gli eventuali danni al locale e relativi impianti, che venissero rilevati in corso di contratto o alla sua scadenza o in caso di risoluzione dovranno essere immediatamente risarciti, da parte dell'aggiudicataria all'asl RMF. Le riparazioni del locale destinato all'uso del bar sono a carico della ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria non potrà apportare alcuna modifica senza il consenso scritto dell'azienda RMF. In caso di temporanea chiusura dell'esercizio per effetto di modifiche strutturali ai locali o trasferimento degli stessi in altro loco, non viene sospesa la corresponsione del canone, relativamente al periodo di chiusura. In ogni caso la durata del contratto, comprende anche gli eventuali periodi di sospensione dell'attività previsti dal presente articolo. Qualora tali modifiche siano state autorizzate, l'azienda RMF avrà facoltà di richiedere, al termine del servizio, la rimessione in pristino, senza dovere alcun indennizzo o compenso. La ditta aggiudicataria dovrà tenere il locale, nonché i mobili e tutto il materiale destinato alle attività dell'esercizio, in stato decoroso ed in perfetta pulizia. La pulizia e sanificazione, a carico dell'aggiudicatario, dovrà essere effettuata almeno 2 (due) volte al giorno ed, estemporaneamente, in tutti casi in cui se ne rawisi la necessità, con utilizzo di idonei detergenti e disinfettanti La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'applicazione di una penale come descritto all'art. 5, fatta salva in ogni caso la risoluzione ipso iure del contratto in caso di inadempimento. I locali concessi in comodato d'uso gratuito, dovranno essere restituiti all'asl AL nello stesso stato della consegna. Tutte le attrezzature, gli arredi e i macchinari, dovranno essere rimossi a cura e spese del gestore entro i termini intimati dall'amministrazione. Saranno a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario eventuali modifiche strutturali dei locali oggetto del servizio, che fossero dallo stesso ritenute necessarie per il buon andamento del servizio, fermo restando in ogni caso la necessaria e preventiva autorizzazione da parte dell'asl RMF. Art Utenze. Le spese per i flussi tecnologici necessari per illuminazione, macchinari, acqua, riscaldamento e rinfrescamento, saranno totalmente sostenute dal gestore aggiudicatario. Le volture dei relativi contratti di fornitura dovranno essere effettuate dal concessionario entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione dei contratti. I consumi, verificati al momento della redazione del verbale di consegna dei locali, saranno quindi a carico del concessionario, dalla stessa data di sottoscrizione del verbale. Il concessionario si impegna inoltre ad assumersi le spese di fornitura dei flussi tecnologici (acqua, elettricità,gas) fino alla scadenza contrattuale, comprendendo in tale impegno eventuali proroghe di 6 mesi e rinnovo contrattuale di 3 anni, e comunque fino alla data del verbale di rilascio dei locali per termine concessione. Nel caso di eventuali interruzioni dei servizi di fornitura, il concessionario non potrà esigere nessun risarcimento dalla ASL RMF per danni eventualmente subiti. lo

11 Art Oneri a carico del concessionario. Rimangono ad esclusivo carico del gestore i seguenti oneri: la fornitura delle attrezzature necessarie alla produzione, somministrazione, conservazione e gestione dei prodotti alimentari e delle bevande; la fornitura e lo stoccaggio delle derrate alimentari; la fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti per l'espletamento del servizio; la pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazioni ordinarie e straordinarie dei locali bar e dei locali adiacenti utilizzati dal gestore, nonché di tutti gli impianti, apparecchiature, arredi e di tutte le attrezzature fisse e mobili, comprese le stoviglie utilizzate per la preparazione e la distribuzione degli alimenti e delle bevande; la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti fissi presenti nell'ambiente in cui è effettuato il servizio; la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli arredi e di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio; la raccolta e lo smalti mento dei rifiuti negli appositi contenitori presenti all'interno del presidio ospedaliero nel rispetto della vigente normativa in materia, derivanti dall'attività espletata; il trasporto, l'installazione, il collaudo e la messa in funzione delle apparecchiature ed attrezzature fornite; la retribuzione, completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale alle proprie dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali; tutte le procedure di controllo di qualità del servizio previste dal Decreto Legislativo n. 155; in generale, il rispetto di tutte le normative vigenti in materia e l'ottemperanza a eventuali prescrizioni, contestazioni, multe, altre sanzioni ecc. che saranno eventualmente stabilite da parte dei servizi del Dipartimento di Prevenzione, N.a.s. elo altri servizi di vigilanza. In particolare il gestore dovrà essere munito dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Civitavecchia e Bracciano per l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, prevista dalla normativa vigente, nonché delle altre autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività. Tutte le spese necessarie per l'ottenimento delle predette autorizzazioni restano a carico esclusivo del gestore; la corresponsione all'asl RMF del compenso pattuito nei termini previsti dal presente capitolato e dall'offerta economica; il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio; il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; il pagamento del premio di assicurazione per la stipula di polizza antincendio; il pagamento del premio di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile per danni a cose, persone elo terzi, derivanti dall'utilizzo del fabbricato e dalla gestione dei pubblici servizi; in generale ogni onere diretto e indiretto derivante dall'assunzione della gestione del bar ai sensi del presente Capitolato Speciale d'oneri. L'aggiudicazione della presente gara determina, inoltre, in capo all'aggiudicatario, l'assunzione dei seguenti obblighi: a) effettuare la progettazione e direzione dei lavori necessari per l'attivazione del servizio bar; b) provvedere alla nomina di uno o più Referenti responsabili della gestione del servizio, cui l'asl dovrà fare riferimento; c) rispettare e far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme di diritto sanitario vigenti, nonché i regolamenti igienici ed organizzativi disposti dall'asl RMF; d) consentire al personale dell'asl RMF, all'uopo incaricato, il libero accesso, senza preavviso, in tutti i locali della struttura, onde svolgere attività di vigilanza sul funzionamento dei servizi; e) sottoporsi alla vigilanza dell'autorità Sanitaria, dell'autorità di Pubblica Sicurezza, dei Vigili del Fuoco e di ogni altra Pubblica Autorità competente, adeguandosi alle prescrizioni da essi emanate; f) usare i beni ed i locali messi a disposizione con la massima diligenza, evitando di arrecare danni alle cose, manufatti, impianti ed attrezzature e rispondendo anche dei danni imputabili a terzi; g) dare inizio ai servizi oggetto del presente appalto entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei locali; h) mantenere con la diligenza del buon padre di famiglia la struttura e gli arredi; i) restituire al termine del presente contratto di appalto la struttura in stato di perfetta efficienza. La ditta aggiudicataria è inoltre tenuta: a segnalare per iscritto all'asl RMF la necessità di eventuale manutenzione straordinaria. L'ASL RMF non risponde di danni derivanti da difetti di manutenzione straordinaria qualora il gestore non abbia segnalato tempestivamente alla stessa gli interventi manutentivi necessari. Il gestore non potrà richiedere alcun risarcimento per la mancata disponibilità del bene soggetto a manutenzione straordinaria; a non installare insegne pubblicitarie, manifesti ed adesivi di qualsiasi tipo nelle aree e nei locali avuti in comodato d'uso senza la preventiva autorizzazione da parte dell'asl; a far rispettare all'interno dei locali del bar l'assoluto divieto di fumo, individuando un responsabile preposto all'osservanza del divieto, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Il nominativo del responsabile dovrà essere apposto sui cartelli, a norma di legge, che dovranno essere esposti in maniera ben visibile; a non costituire depositi di recipienti vuoti, di contenitori in cartone o quanto altro, nemmeno in via provvisoria, al di fuori dei locali assegnati, a provvedere che gli approvvigionamenti per la gestione del bar non ostacolino la normale attività ospedaliera; a provvedere, in caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'asl RMF per Il

12 inadempienze o per responsabilità del gestore, all'immediato e totale rimborso a favore della stessa che, in caso contrario si rifarà sul deposito cauzionale richiedendone la ricostituzione nella misura prevista. Saranno a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative agli arredamenti, alle attrezzature, agli accessori vari e a tutto quant'altro possa occorrere per consentire lo svolgimento dell'attività in oggetto. Licenze, Autorizzazioni e Dichiarazione di Inizio Attività dovranno essere richieste e ottenute a cura e spese del concessionario ai sensi delle disposizioni sui pubblici esercizi e delle disposizioni normative in vigore. Art Modalità di effettuazione del servizio. I beni oggetto della vendita sono quelli normalmente rientranti nelle categorie riferite all'esercizio commerciale di un bar di tipologia 3 come previsto dalla normativa vigente in materia. L'aggiudicatario deve assicurare il servizio bar, con gestione a proprio esclusivo rischio e responsabilità, in forma organizzata autonoma di mezzi, attrezzature e personale secondo quanto prescritto dal presente capitolato e della vigente normativa in materia. Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e dovrà essere eseguito a regola d'arte sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste, delle garanzie igienico - sanitarie nonché delle garanzie sulla continuità del servizio. La tutela del consumatore dovrà essere assicurata in applicazione del D.lgs , n. 114 così come modificato dal D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, e della restante normativa in materia, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla visibilità dei prezzi. Per tutti i prodotti somministrati dovranno essere chiaramente indicati gli ingredienti utilizzati. I prezzi di vendita di tutti i prodotti somministrati, dovranno essere ben visibili da apposito listino esposto al pubblico; gli stessi prezzi, ridotti in misura non inferiore al 20% per il personale di tutta l'azienda ASL RMF (come previsto al successivo art. 29), dovranno essere visibili da ulteriore listino con!'indicazione "Prezzi riferiti al personale ASL RMF", esposto come il precedente all'interno dei Bar e pubblicizzato nella maniera più ampia possibile all'intemo dei Presidi di Civitavecchia e Bracciano. La vendita di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o, comunque, non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità, darà luogo alla risoluzione ipso iure del contratto, con ogni conseguenza di legge. Il bar dovrà essere fomito di generi di consumo in quantità sufficiente per soddisfare le esigenze del pubblico, sempre di ottima qualità, variamente assortiti, di recente produzione presso stabilimenti elo laboratori prowisti di autorizzazioni sanitarie e corrispondere, per caratteristiche e requisiti, alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita. Il personale impiegato dovrà essere adeguato in modo da garantire la perfetta continuità e la regolarità del servizio e dovrà essere in regola con le norme igienico - sanitarie ed assicurative - previdenziali. In ogni caso il gestore del bar dovrà garantire nell'esercizio dell'attività un adeguato livello di decoro permettendo all'asl RMF di accertare in qualsiasi momento la regolarità della conduzione del servizio e il rispetto dell'immagine dell'amministrazione. Per lo scarico delle merci, è vietato l'utilizzo dell'entrata principale dei Presidi Ospedalieri. Art Orario di apertura e chiusura. Il concessionario dovrà erogare il servizio Bar dal lunedì alla domenica, per tutti i giorni dell'anno, con il seguente orario continuativo: apertura alle ore 6.00 e chiusura alle ore 20.00, secondo le seguenti modalità: o giorni feriali e prefestivi: orario completo e continuativo o giorni festivi: mezza giornata dalle ore 6.00 alle ore L'orario potrà essere modificato, in accordo tra le parti e in vigenza di contratto, sulla base di motivate esigenze di servizio. Il servizio bar dovrà essere effettuato con continuità e perciò, in caso di interruzioni imputabili al gestore, questi sarà tenuto al pagamento della penale come successivamente specificato. Art Attrezzature, arredi e stoviglie. Il gestore dovrà prowedere alla fornitura, installazione e messa in funzione di tutte le attrezzature e delle stoviglie occorrenti per la gestione del servizio bar, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria. La Ditta subentrante, qualora non dovesse essere quella che attualmente ha in concessione il servizio Bar, potrà intraprendere una trattativa con l'attuale gestore per accollarsi il mobilio e le stoviglie esistenti o ogni altra attrezzatura, comprese le varie concessioni per la vendita di prodotti, escludendo da ogni responsabilità l'azienda appaltante. Nel corso della vigenza contrattuale del servizio, il gestore dovrà altresì integrare elo sostituire a proprie spese le apparecchiature, attrezzature, arredi e stoviglie non più funzionanti con altri. Alla scadenza del contratto, tutte le attrezzature, gli arredi e i macchinari, che rimarranno di proprietà della ditta aggiudicataria, dovranno essere rimossi a cura e spese del gestore, entro i termini intimati dalla ASL RMF, salvo diverso e successivo accordo tra le parti. L'ASL RMF è espressamente esonerata da ogni responsabilità per l'uso improprio, danneggiamenti, furti delle attrezzature, arredi e delle stoviglie in dotazione al bar. 12

13 Art Prezzi. I prezzi dei generi e delle merci poste in vendita dovranno essere affissi nel locale e non potranno essere superiori a quelli degli esercizi pubblici di pari categoria. I prezzi fissati all'inizio della gestione debbono rimanere fissi per un anno, mentre le successive eventuali variazioni, andranno tassativamente approvate dall'asl RMF. La ditta aggiudicataria dovrà applicare uno sconto non inferiore al 20% (sui prodotti da banco) al personale dell'asl Roma F individuato attraverso l'esposizione da parte del dipendente del cartellino di riconoscimento. Dovrà essere previsto nel locale e ampiamente pubblicizzato nei Presidi Ospedalieri, un listino agevolato, riferito a tutti i prodotti somministrati, per i dipendenti dell'asl RMF. Art. 30 -Igiene alimentare e conservazione degli alimenti. Il gestore dovrà prowedere alla conservazione di tutti i prodotti alimentari confezionati e non, rispettando scrupolosamente le disposizioni vigenti in materia. I prodotti deteriorabili dovranno essere conservati in frigo secondo le temperature previste dalla vigente normativa in materia. I residui alimentari e gli altri scarti della produzione alimentare dovranno essere gestiti e trattati secondo il disposto di cui al capitolo VI dell'allegato al Decreto Legislativo n.155 e s.m.i., e dovranno sostare negli ambienti del bar non oltre il tempo necessario alla lavorazione, preparazione, somministrazione quotidiana degli alimenti. Art Manutenzione ordinaria e straordinaria. Sarà esclusivo onere del concessionario prowedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali e delle attrezzature in uso, assicurando la manutenzione ordinaria totale (beni mobili, arredi, attrezzature, immobili e impianti). Parimenti, il concessionario dovrà prowedere alla pulizia quotidiana dei locali e delle macchine, ed alla loro periodica disinfezione, nonché al lavaggio e pulitura delle attrezzature mobili utilizzate. Il concessionario dovrà altresì assicurare la manutenzione ordinaria corrente, intendendosi per manutenzione ordinaria quella necessaria a mantenere i locali, le attrezzature ed i beni mobili utilizzati in perfetto stato d'uso. In particolare, nell'ambito delle prestazioni di manutenzione ordinaria sono richiesti anche interventi periodici e continuativi durante i quali dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie ad evitare l'insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo di apparecchiature, beni mobili, infissi o comunque finalizzate ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo. La fornitura e l'impiego dei prodotti occorrenti per la pulizia e manutenzione di cui sopra è a carico dell'appaltatore, il quale avrà pure la responsabilità degli interventi effettuati. A titolo meramente esemplificativo e non esclusivo, le prestazioni di manutenzione ordinaria a carico del gestore dovranno riguardare quelle da farsi agli impianti di acqua, luce e sanitari, alle serrature e alle chiavi, ai cardini degli infissi, alle piastrelle di pavimentazione e di rivestimento; tutte le attività dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal servizio preposto dell'asl RMF. Qualora il gestore non prowedesse all'ordinaria manutenzione dei locali concessi in comodato d'uso sarà facoltà dell'amministrazione eseguire in via sostitutiva le prestazioni addebitandone il relativo costo al soggetto contraente. Le somme di cui sopra potranno essere trattenute dal deposito cauzionale definitivo. La manutenzione straordinaria dei locali resta a carico dell'asl RMF, che vi prowederà direttamente con proprio personale o a mezzo terzi. Restano esclusi dagli oneri dell'asl RMF e posti a carico del concessionario tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza owero per uso improprio da parte del personale dipendente dell'appaltatore. Il concessionario dovrà tenere il locale, nonché i mobili, le apparecchiature e tutto il materiale destinato alle attività dell'esercizio, in stato decoroso ed in perfetta pulizia. La pulizia e sanificazione, con l'utilizzo di idonei detergenti e disinfettanti dovrà essere effettuata almeno 2 (due) volte al giorno ed estemporaneamente in tutti i casi se ne rawisi la necessità. La violazione degli obblighi di cui la presente articolo, comporterà l'applicazione di una penale, conformemente a quanto previsto all'art. 5 del presente Capitolato Speciale, fatta salva in ogni caso la risoluzione ipso iure del contratto in caso di inadempimento. La ditta aggiudicataria del servizio, dovrà eseguire tutte le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione dei locali in orari di chiusura al pubblico. I prodotti utilizzati a tale scopo dovranno riportare l'autorizzazione del Ministero della Sanità ed essere corredati dalle rispettive schede tecniche. Copia di quest'ultime dovrà essere trasmessa alla U.O.C. Manutenzione prima della esecuzione del contratto. AI termine dell'attività giornaliera dovranno essere pulite le attrezzature utilizzate per la lavorazione degli alimenti, gli arredi e i locali. Il materiale utilizzato per le pulizie e disinfezione dovrà essere riposto in modo ordinato e separato dalle aree di lavorazione e somministrazione degli alimenti e bevande. Tale materiale utilizzato per l'igiene personale ed ambientale dovrà essere sempre contenuto nelle confezioni originali fomite di etichetta identificativa e custodito in uno spazio dedicato non aperto al pubblico. I rifiuti assimilabili agli urbani, provenienti dalle attività esercitate, dovranno essere raccolti in appositi contenitori forniti di sacchi trasparenti e convogliati a cura e spese dell'aggiudicatario al punto di raccolta predisposto dal concessionario, fuori dal Presidio Ospedaliero, in accordo con le Autorità locali per lo smalti mento dei rifiuti. Il concessionario del servizio dovrà uniformarsi a qualsiasi disposizione comunale in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed alle indicazioni fomite dall'azienda, in materia di raccolta differenziata. Gli interventi di disinfestazione generale dei locali dovranno essere effettuati con cadenza semestrale (primavera e autunno); gli altri interventi di disinfestazione di portata medio/leggera, mirati alle zone ritenute maggiormente a rischio per il controllo dei parassiti, dovranno essere eseguiti con più breve periodicità. Tali interventi dovranno essere concordati con i 13 ~

14 competenti uffici dell'asl RMF che potranno modificare trattamenti e tempistica se lo ritenessero necessario. Saranno a carico dell'aggiudicatario gli oneri derivanti da tale attività compresa la rimozione di mobili, suppellettili e materie prime da effettuare prima dell'intervento e tutte le successive operazioni di pulizia. Art Personale. Il concessionario deve impiegare proprio personale qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali, e che sia in possesso dei requisiti di accesso all'attività previsti all'art. 5 del Decreto Legislativo n La ditta aggiudicataria è ritenuta responsabile unica dell'operato del personale utilizzato. Il personale addetto al servizio in concessione deve essere regolarmente assunto dalla ditta aggiudicataria, owero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente. La ditta aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. In particolare la ditta aggiudicataria si impegna ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali di categoria, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità alle leggi, regolamenti e norme in vigore. A richiesta dell'amministrazione, il gestore dovrà inoltre esibire i libri paga e matricola del personale addetto e le ricevute dei versamenti contributivi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Tutto il personale in servizio dovrà essere munito delle autorizzazioni sanitarie previste e dovrà tenere nei confronti di tutti coloro che frequentano l'esercizio un contegno irreprensibile. La ditta aggiudicataria assume integralmente su di sé il rischio di malattia e infortunio degli addetti al servizio di gestione del bar, assicurando in ogni caso la continuità ed efficienza del servizio. Le unità che si assentino dal lavoro per malattia per più di dieci giorni dovranno presentare, al rientro in servizio, una dichiarazione, rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria, che attesti che l'assenza per malattia non è connessa a patologie infettive e trasmissibili. Nel caso in cui l'assenza fosse dovuta a patologie infettive e trasmissibili, al rientro in servizio dovrà essere presentato certificato medico attestante il cessato pericolo di contagio e trasmissione. In particolare il personale in servizio presso il bar dovrà essere munito di apposita divisa di lavoro (la fornitura delle divise è a carico del gestore) e di cartellino di riconoscimento, secondo la normativa in vigore. Nei rapporti economici e di lavoro tra il concessionario ed il suddetto personale, resta in ogni caso estranea l'asl RMF. L'ASL RMF si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere al gestore l'allontanamento immediato di coloro che, a suo giudizio, non tenessero una condotta consona alla natura del luogo all'interno del quale prestano la loro opera. Ogni addetto dovrà mantenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale indossando indumenti sempre puliti. Il cambio degli indumenti dovrà awenire in un locale apposito diverso dai locali adibiti al bar. Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra l'asl RMF e il personale addetto all'espletamento del servizio bar che lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del concessionario. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'azienda, mantenendolo sempre aggiornato, l'elenco nominativo del personale impiegato per l'effettuazione del servizio, con l'indicazione della qualifica e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto, recante gli estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi, con impegno a segnalare entro tre giorni ogni eventuale variazione. La ditta aggiudicataria dovrà nominare, entro la data di inizio del servizio, un proprio "responsabile operativo" disponibile in loco, rintracciabile nelle ore di apertura, che sia munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione delle prestazioni. La funzione del "responsabile operativo" è quella di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di comunicare tempestivamente e per iscritto, qualsiasi interruzione elo non esecuzione del servizio indicandone anche la causa, al Responsabile della gestione del contratto dell'asl Roma F. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto responsabile, che deve essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, si intendono fatte direttamente alla Ditta stessa. Il personale addetto al servizio di gestione del bar sarà tenuto a consegnare al proprio "responsabile operativo" ogni oggetto rinvenuto nell'espletamento del servizio. Dovrà, inoltre, segnalare per iscritto, tramite il proprio "responsabile operativo" alla u.o.e. Manutenzioni ogni guasto o rottura degli impianti elettrici, idraulici o di infissi vari, rilevato nelle zone oggetto del servizio. Art Tutela della salute nei luoghi di lavoro. Il concessionario è responsabile nei confronti sia dell'amministrazione che dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. La ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente. La ditta aggiudicataria è tenuta, senza oneri a carico dell'asl RMF, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in 14 l

15 merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all'appalto, che saranno impartite dalle competenti strutture dell'asl RMF. Art Responsabilità del concessionario - Assicurazioni. La ditta aggiudicataria assume a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dal buon funzionamento del servizio. L'ASL RMF è esonerata da ogni responsabilità per tutti i danni, sia diretti che indiretti, compresi gli infortuni o altro, che dovessero derivare a cose elo persone, incluso il personale della ditta aggiudicataria, dall'espletamento delle attività di cui al presente capitolato od a cause ad esso connesse. La Ditta aggiudicataria, pertanto, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita ex lege, in favore del proprio personale, si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, mantenendola per tutta la durata del contratto d'appalto, una polizza RCT/RCO, che dovrà prevedere: a) l'espressa inclusione della ASL RMF nel novero dei terzi a tutti gli effetti; b) l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti elo collaboratori) al servizio nell'esercizio delle attività svolte per conto della Ditta aggiudicataria. Il predetto contratto assicurativo dovrà includere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare, elo awelenamenti, subiti dai fruitori del servizio di ristorazione, nonché per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato. La copertura assicurativa, totalmente esente da franchigia, dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali, non inferiori a ,00 (euro tremilioni/oo) per sinistro, con i limiti di ,00 (euro tremilioni/oo) per persona lesa e di ,00 (euro tremilioniloo) per danni a cose o animali. L'ASL RMF è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere, durante l'esecuzione del servizio, al personale dipendente della Ditta aggiudicataria, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Nella garanzia di RCO, si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e con contratto di somministrazione lavoro, eventualmente utilizzati dalla Ditta aggiudicataria. La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali ed al danno biologico. Tutti i massimali vanno rideterminati, in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, qualora subiscano un aumento superiore al 20% del dato iniziale. La validità temporale della polizza RCT/RCO, dovrà estendersi ai danni denunciati nei sei mesi successivi alla scadenza del contratto, purché verificatisi durante la vigenza dello stesso. L'esistenza di tale polizza, non esime la Ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'asl RMF prima della firma del contratto. Art Controlli e vigilanza sulla gestione dei servizi. L'ASL RMF si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualilquantitativi sulle prestazioni contrattuali aventi per oggetto: - condizioni di pulizia dei locali e delle attrezzature utilizzate; - verifica di particolari situazioni relative alla carenza elo mancanza di prodotti; - qualità dei prodotti fomiti; - modalità di svolgimento del servizio; - rispetto delle norme in materia di igiene degli alimenti previste dal Decreto Legislativo n.155/1997; - sicurezza dei dipendenti della ditta in materia di tutela della salute degli ambienti di lavoro nelle strutture sanitarie; - rispetto di tutte le norme previste dal presente Capitolato Speciale di gara; L'Amministrazione dell'asl si riserva il più ampio diritto di accesso ai locali adibiti a bar, onde effettuare i necessari controlli tecnici relativi alla qualità ed alla quantità dei prodotti somministrati e commercializzati, nonché alla pulizia dei locali. Il sistema di controllo si realizzerà, mediante verifiche a campione, ad opera del D.E.C.. La verifica da parte del D.E.C., awerrà sempre alla presenza di un addetto della ditta aggiudicataria, attenendosi alle seguenti modalità: verifica di eventuali inadempienze e contestazione in loco, con risoluzione della problematica da parte del gestore del servizio; verifica di eventuali inadempienze e ove non risolvibili in loco, contestazione scritta da parte del D.E.C., che assegnerà alla ditta aggiudicataria n. 5 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per la risoluzione dell'inadempienza. Ove non vi sia riscontro, il D.E.C. invierà all'u.o.c. Proweditorato i verbali per l'applicazione delle eventuali penali, come previste dall'art. 5 del Capitolato Speciale. Alla verifica seguirà un verbale del sopralluogo inviato per conoscenza alla Ditta. Il Referente della ditta aggiudicataria rilevata la mancanza elo carenza del servizio, dovrà prowedere immediatamente a farlo eseguire nuovamente, senza nulla pretendere. Espletate le verifiche del caso, l'u.o.c. Proweditorato applicherà le penali di cui sarà data notifica a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla ditta aggiudicataria. L'ASL, attraverso propri incaricati sanitari, potrà disporre, in qualsiasi momento, controlli di tipo igienico-sanitario nei locali 15 f

16 oggetto del presente appalto, nonché prelevare campioni di generi alimentari da sottoporre ad analisi bromatologiche. AI di fuori degli incaricati dell'asl sopraddetti, la ditta dovrà interdire l'accesso negli spazi non aperti al pubblico a tutte le persone estranee al servizio. La ditta aggiudicataria dovrà individuare, nello svolgimento dell'attività, ogni fase che potrebbe rilevarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire le opportune misure di sicurezza, awalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP. Devono pertanto essere adottate misure adeguate per garantire le migliori condizioni igieniche dei prodotti finali, analizzando ed individuando i punti critici, ed adottando tutte le procedure di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema. L'ASL non riconoscerà, né assumerà responsabilità alcuna per gli impegni assunti dall'aggiudicatario verso i propri fomitori. Art Norma di rinvio. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente oltre che nel Codice Civile. ART Disposizioni finali e allegati. Il presente Capitolato Speciale d'appalto è costituito da n. 37 articoli e da n. 16 pagine e che l'impresa concorrente approva e accetta integralmente con la sottoscrizione del presente documento. Ai sensi degli artt e ss. del Codice Civile, la ditta esplicitamente dichiara di accettare specificamente ed integralmente il presente Capitolato Speciale e il Disciplinare per la presentazione dell'offerta, ferma restando )'inderogabilità anche delle altre norme contrattuali. LETIO E APPROVATO SI SOTIOSCRIVE PER ACCETIAZIONE INCONDIZIONATA IL LEGALE RAPPRESENTANTE LA DITIA (timbro della ditta e firma leggibile del sottoscritto re) (Luogo) (Data) DICHIARAZIONE DI AUTENTICIT AI Il sottoscritto, Direttore della U.O.C. Provveditorato, Dr. Duilio lacobucci., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 'tiere richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara che il r e e ocumento è conforme all'originale depositato a 'atti del procedimento e on i. 16fogli compresi gli allegati. 16 l

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