FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

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1 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA VIA Nicola Pende, BARI TEL. 080/ FAX 080/ NUMERO VERDE SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/ SITO INTERNET : Stagione Sportiva 2013/2014 Comunicato Ufficiale N 15 del 30 Agosto COMUNICAZIONI F.I.G.C. COMUNICAZIONI 1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 183/A) Per opportuna conoscenza delle società interessate si riporta nuovamente lo Stralcio del Comunicato Ufficiale n. 183/A del 4 Giugno 2013 della F.I.G.C.: TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2013/ Variazioni di tesseramento Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati: a) Calciatori giovani dilettanti Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all art delle N.O.I.F., fino al 30 maggio 2014.

2 Comunicato Ufficiale n. 15 pag. 2 di 15 La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. b) Calciatori non professionisti Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato: - da lunedì 1 luglio 2013 a lunedì 31 marzo 2014 (ore 19.00) La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori non professionisti -art. 113 N.O.I.F. I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione e richiedere il conseguente tesseramento: - da lunedì 1 luglio a mercoledì 31 luglio 2013 (ore 23.00) - autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F. - da giovedì 1 agosto a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00) con consenso della società dilettantistica - da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00) con consenso della società dilettantistica La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini. 2. Trasferimento di calciatori giovani dilettanti e non professionisti tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi: a) da lunedì 1 luglio a martedì 17 settembre 2013 (ore 19.00) b) da martedì 3 dicembre a martedì 17 dicembre 2013 (ore 19.00) Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3 Comunicato Ufficiale n. 15 pag. 3 di Trasferimenti di calciatori Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi: a) da lunedì 1 luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00) b) da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00) Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.. Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini. 4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie da Società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi: a) - da lunedì 1 luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 19.00) b) - da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 19.00) Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all art. 39 delle N.O.I.F.. Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti. Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria. 5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo art.103bis NOIF La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori non professionisti e giovani dilettanti deve avvenire nel rispetto dell art.103bis, comma 2, delle NOIF

4 Comunicato Ufficiale n. 15 pag. 4 di Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire: - da lunedì 1 luglio a venerdì 31 dicembre 2013 (ore 12.00) Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro il 10 gennaio Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista. 7. Calciatori stranieri provenienti o provenuti da Federazione estera La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 Dicembre 2013, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F. In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche. Fatto salvo quanto previsto all art. 40 quinquies, i calciatori di cittadinanza extracomunitaria e comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati a tutti gli effetti, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani, purchè sia documentato quanto previsto dalle relative norme. La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. 8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali: a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia) Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi: - da lunedì 1 luglio a martedì 16 luglio 2013 (ore 19.00) (vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

5 Comunicato Ufficiale n. 15 pag. 5 di 15 Liste di svincolo suppletive - da lunedì 2 dicembre a martedì 17 dicembre 2013 (ore 19.00) (vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura) Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5) Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^ Divisione al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto: - da lunedì 1 luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00) autonoma sottoscrizione - da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00) con consenso della società dilettantistica c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo) Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2014 (ore 19.00). Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1 luglio TERMINI E MODALITA PER L INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI GIOVANI Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia) I calciatori Giovani tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi: - da lunedì 2 dicembre a martedì 17 dicembre 2013 (ore 19.00). Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre TERMINI E MODALITA PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA Art.118 delle Norme Organizzative Interne Per la Stagione Sportiva 2013/2014, il termine fissato per l invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell art.118 delle NOIF è da lunedì 1 luglio a martedì 1 ottobre 2013.

6 Comunicato Ufficiale n. 15 pag. 6 di (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A DEL 28 AGOSTO 2013) Oggetto: modifica artt. 85, lett. C) e 90 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;. In allegato si riporta il Comunicato Ufficiale n. 61/A della F.I.G.C. inerente l oggetto (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 62/A DEL 28 AGOSTO 2013) Il Consiglio Federale - preso atto della proposta da parte del Presidente Federale, d intesa con il Presidente della Associazione Italiana Allenatori Calcio, di nomina del Sig. Giovanni Rivera, quale Presidente del Settore Tecnico della F.I.G.C.; - visti gli artt. 14 e 27 dello Statuto Federale d e l i b e r a di nominare il Sig. GIOVANNI RIVERA Presidente del Settore Tecnico della F.I.G.C (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 63/A DEL 28 AGOSTO 2013) Il Consiglio Federale - preso atto della proposta da parte del Presidente Federale di nomina del dott. Luca Pancalli, quale Presidente del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.; - visti gli artt. 15 e 27 dello Statuto Federale d e l i b e r a di nominare il dott. LUCA PANCALLI Presidente del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C..

7 Comunicato Ufficiale n. 15 pag. 7 di (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 65/A DEL 29 AGOSTO 2013) Il Presidente Federale ritenuto di procedere alla nomina dei Vice Presidenti e dei Componenti il Consiglio Direttivo del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica; preso atto delle indicazioni pervenute dalle Componenti Federali e dall A.I.A., in ordine alla composizione del Consiglio Direttivo; visto l art. 5 del Regolamento del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica; d intesa con il Presidente del Settore e sentito il Consiglio Federale n o m i n a i Vice Presidenti ed i componenti del Consiglio Direttivo del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica come di seguito riportato: Vice Presidenti Simone PERROTTA Luigi REPACE Roberto SAMADEN Consiglio Direttivo Roberto SAMADEN LNP SERIE A Giorgio MOLON LNP SERIE B Pietro VAVASSORI LEGA PRO Luigi REPACE LND Simone PERROTTA AIC Paolo ANSELMO AIAC Camillo ACRI AIA Ottavio BONINCONTRO FIGC Fabio BRESCI FIGC Franco CAUSIO FIGC Ermanno CORTIS FIGC Piero DI CRISTINZI FIGC Ottorino GIUGNI FIGC Antonio LOMBARDO FIGC Aldo RABINO FIGC

8 Comunicato Ufficiale n. 15 pag. 8 di (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 66/A DEL 29 AGOSTO 2013) - visto gli artt. 14 e 27 dello Statuto Federale; Il Presidente Federale - visto l art. 3 del Regolamento del Settore Tecnico; - preso atto delle indicazioni pervenute dalle Componenti Federali, dalle associazioni di categoria, e dall AIA; - d intesa con il Presidente del Settore Tecnico, sentito il Presidente dell AIAC; d e l i b e r a di nominare componenti del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico: Giuseppe MAROTTA Alessio SECCO Salvatore LOMBARDO Ermelindo BACCHETTA Luca MARCHEGIANI Giuliano RAGONESI Claudio GARZELLI Enrico CASTELLACCI Stefano FIORINI Alfredo TRENTALANGE Enrico DEMARCHI Cesare PRANDELLI LNP Serie A LNP Serie B LEGA PRO LND AIC AIAC ADISE LAMICA AIPAC AIA FIGC C.T. NAZIONALE 1.7. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 67/A DEL 29 AGOSTO 2013) Il Presidente Federale - visto l art. 3 del Regolamento del Settore Tecnico; - vista la composizione del Consiglio Direttivo; - sentito il Presidente dell Associazione Italiana Allenatori di Calcio; di nominare Vice Presidenti del Settore Tecnico: Giuseppe MAROTTA Enrico DEMARCHI Ermelindo BACCHETTA d e l i b e r a

9 Comunicato Ufficiale n. 15 pag. 9 di (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A DEL 29 AGOSTO 2013) Il Presidente Federale - visto l art. 3 del Regolamento del Settore Tecnico, il quale prevede che il Comitato Esecutivo sia composto dal Presidente del Settore Tecnico, dai tre Vice Presidenti e da altri tre componenti; - sentito il Presidente del Settore Tecnico; d e l i b e r a di nominare i seguenti tre ulteriori componenti del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico: Salvatore LOMBARDO Luca MARCHEGIANI Giuliano RAGONESI Il Comitato Esecutivo è pertanto così composto: Giovanni RIVERA Ermelindo BACCHETTA Enrico DEMARCHI Giuseppe MAROTTA Salvatore LOMBARDO Luca MARCHEGIANI Giuliano RAGONESI Presidente del Settore Tecnico Vice Presidente del Settore Tecnico Vice Presidente del Settore Tecnico Vice Presidente del Settore Tecnico Componente Componente Componente 1.9. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 69/A DEL 29 AGOSTO 2013) COMUNICATO UFFICIALE N. 69/A Il Presidente Federale - Vista la delega conferita dal Consiglio Federale il 28 agosto 2013; - Vista la istanza avanzata dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B in data 29 agosto 2013, - vista la Regola 3 del Regolamento del giuoco del calcio approvato dall IFAB; - d intesa con il Presidente della Lega Nazionale Professionisti di Serie B d e l i b e r a di modificare le decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del giuoco del calcio secondo il testo riportato nell allegato A) alla presente delibera.

10 Comunicato Ufficiale n. 15 pag. 10 di 15 All. A) REGOLA 3 IL NUMERO DEI CALCIATORI Decisioni Ufficiali F.I.G.C. VECCHIO TESTO SOSTITUZIONI DI CALCIATORI 7) Per le competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A nell elenco che viene consegnato all arbitro prima dell inizio della gara possono essere indicati un massimo di dodici calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Per le competizioni ufficiali organizzate dalle altre Leghe e dal Settore Giovanile e Scolastico, limitatamente ai campionati regionali e provinciali Allievi e Giovanissimi, nel predetto elenco possono essere indicati sino ad un massimo di sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale e per i soli campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi, nell elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. NUOVO TESTO SOSTITUZIONI DI CALCIATORI 7) Per le competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A nell elenco che viene consegnato all arbitro prima dell inizio della gara possono essere indicati un massimo di dodici calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Per le competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B nell elenco che viene consegnato all arbitro prima dell inizio della gara possono essere indicati un massimo di nove calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Per le competizioni ufficiali organizzate dalle altre Leghe e dal Settore Giovanile e Scolastico, limitatamente ai campionati regionali e provinciali Allievi e Giovanissimi, nel predetto elenco possono essere indicati sino ad un massimo di sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale e per i soli campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi, nell elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 70/A DEL 29 AGOSTO 2013) Il Presidente Federale - attesa la necessità di provvedere alla nomina del Segretario del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica; - visto l art. 14 del Regolamento del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica; d e l i b e r a di nominare l Arch. PATRIZIA RECANDIO Segretario Settore per l Attività Giovanile e Scolastica.

11 Comunicato Ufficiale n. 15 pag. 11 di COMUNICAZIONI C.R CONSIGLIO DIRETTIVO DEROGA CAMPI SPORTIVI FUORI COMUNE DI RESIDENZA DELLA SOCIETÀ CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE S.S Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 9 agosto 2013, vista la problematica relativa all impiantistica Sportiva Regionale, considerato le numerose difficoltà rappresentate dalle Società, preso atto delle istanze presentate dalle sotto indicate Società tese ad ottenere l autorizzazione del Comitato Regionale a svolgere le proprie attività ufficiali su campi diversi da quelli insiti sul territorio del Comune ove le Società richiedenti hanno la propria sede sociale; - visto l art. 19 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.; - accolte le motivazioni presentate dalle Società istanti a supporto delle specifiche richieste; delibera in via eccezionale ed all unanimità, di autorizzare le Società partecipanti ai sotto notati Campionati Regionali, stagione sportiva a svolgere la propria attività ufficiale sul campo sportivo a fianco di esse evidenziato, salvo revoca da parte del Comitato Regionale Puglia L.N.D. o successiva e diversa disponibilità di campo inoltrata: SOCIETÀ RESIDENZA CAMPIONATO DEROGA U.S.D. GIOVINAZZO CALCIO GIOVINAZZO PROMOZIONE BARI - SAN PIO Si invitano le Società ad utilizzare sia in ambito Federale che all esterno, in modo particolare presso gli Organi di Stampa, l esatta denominazione sociale affiliata alla F.I.G.C. evitando di fare uso improprio di altre denominazioni non ratificate. In caso di inadempienza e recidività da parte della Società, il Comitato Regionale Puglia L.N.D. si potrà avvalere della facoltà di revocare la deroga concessa e provvederà a trasmettere gli atti alla Procura Federale.

12 Comunicato Ufficiale n. 15 pag. 12 di 15 PRONTO A.I.A. MANCATO ARRIVO DELL ARBITRO CAMPIONATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO Si porta a conoscenza di tutte le Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia L.N.D. che ill Consiglio Direttivo del Comitato, nella riunione del 9 agosto 2013, ha confermato l'attivazione - d'intesa con il Comitato Regionale A.I.A. - del servizio " Pronto A.I.A. ". Tale decisione e' stata adottata all'evidente scopo di evitare alle Società i disagi ed i costi che dovrebbero affrontare per il recupero delle gare da effettuare - con tutta probabilità - in giornate infrasettimanali, a causa del mancato arrivo dell'arbitro designato. Il " Pronto A.I.A. " è utilizzabile per i soli campionati regionali della L.N.D. e del S.G. e S. e precisamente: Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria,Campionato Regionale Juniores, Campionati di Calcio a Cinque Serie C/1 e C/2, Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile, Campionato Femminile Serie " C " e Campionati Regionali Giovanili Allievi e Giovanissimi. La Società ospitante è invitata, nel caso l'arbitro non si fosse ancora presentato 30 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio della gara, a chiamare il " Pronto A.I.A. " che provvederà ad inviare un Arbitro di riserva, e segnalare il numero telefonico da dove chiama per eventuali successivi contatti con l'organo Tecnico Regionale. Si comunica che il numero di telefono è il seguente: 336/ Si precisa che il numero telefonico indicato (336/823713) deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per il servizio " Pronto A.I.A." e non per motivazioni differenti.

13 Comunicato Ufficiale n. 15 pag. 13 di SEGRETERIA SQUALIFICHE RESIDUE DEI CALCIATORI Si invitano tutte le Società Dipendenti iscritte ai Campionati Regionali a verificare attentamente la posizione dei propri calciatori tesserati in relazione alle squalifiche residue, da scontare con l inizio dell attività agonistica relativa alla stagione sportiva La presente nota viene pubblicata nell interesse delle Società Dipendenti, al fine di evitare ulteriori ripercussioni con la giustizia sportiva. STRALCIO ART. 22 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA [ ] Esecuzione delle sanzioni 1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'organo della giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. 2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice. 3. II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato è precluso l accesso all interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall art Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo. 5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

14 Comunicato Ufficiale n. 15 pag. 14 di Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all art. 19, comma 11.1 e La distinzione prevista dall art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell art. 118 delle N.O.I.F., la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività. 7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi. 8. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all art. 1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l aggravamento della sanzione. 9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa. 10. La decisione di preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della FIGC, adottata da un Organo della giustizia sportiva ai sensi dell art. 19, comma 3, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice. 11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale. 12. Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.

15 Comunicato Ufficiale n. 15 pag. 15 di 15 RICONOSCIMENTO DEI DIRIGENTI UFFICIALI In considerazione dell avvio delle procedure di tesseramento on-line che ha coinvolto anche le Società Dilettantistiche, oltre a quelle affiliate al Settore Giovanile e Scolastico, in occasione dell inizio dell attività agonistica per la stagione sportiva , il Comitato Regionale Puglia LND, d intesa con il Comitato Regionale Arbitri Puglia, comunica alle Società interessate che solo temporaneamente per le prime giornate di Coppa Italia, Coppa Puglia e dei Campionati Regionali il riconoscimento dei Dirigenti Ufficiali da parte degli arbitri sarà effettuato con un documento d identità valido solo per chi risulti correttamente inserito nell organigramma on-line della Società e fosse sprovvisto della relativa Tessera Personale (o Documento Provvisorio equipollente). Tanto viene stabilito per consentire alle Società Dipendenti di ottemperare alla richiesta di Tessera Personale per i propri Dirigenti Ufficiali in tempi più elastici. CALEDARI CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano i calendari del Campionato Regionale di Promozione Stagione Sportiva ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO AUTORIZZAZIONE TORNEO Torneo Regionale: 21 TORNEO NIKE PREMIER CUP Organizzato dalla Società: A.S.D. CALIMERA Categoria di partecipazione: Giovanissimi Periodo di svolgimento: 07-08/09/2013 Pubblicato in Bari ed affisso all albo del C.R. Puglia il 30/8/2013. IL SEGRETARIO Diletta Mancini IL PRESIDENTE Vito Tisci

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