SOMMARIO MODIFICHE AL REGOLAMENTO PARTE I PARTE II SANZIONI

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1 REGOLAMENTO INTERNO DI ACCESSO E DI UTILIZZO DELLO STABULARIO, DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE IN ESSO ESISTENTI (emanato con decreto rettorale n. 118 del 23 aprile 2008) SOMMARIO PARTE I LO STABULARIO DI ATENEO LOCALIZZAZIONE DELLO STABULARIO TITOLARE RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLO STABULARIO RESPONSABILE DELL ASSISTENZA DEGLI ANIMALI E DEL FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE DELLO STABULARIO (RAS) MEDICO VETERINARIO RESPONSABILE DEI CONTROLLI DI CUI ALL ART. 6 DEL D.Lgs. 116/92 RESPONSABILE DEL PROGETTO DI RICERCA PARTE II NORMATIVA E ISTANZE AUTORIZZATIVE MODALITA DI ACCESSO ALLO STABULARIO ANIMALI ATTREZZATURE E MATERIALI VARI NORME DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE ALL INTERNO DELLO STABULARIO PROCEDURE SPERIMENTALI SMALTIMENTO RIFIUTI ORARIO DI DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE TECNICO ACCESSO ALLO STABULARIO DA PARTE DI UTENTI ESTERNI SERVIZI OFFERTI DALLO STABULARIO TARIFFARIO SANZIONI MODIFICHE AL REGOLAMENTO

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3 PARTE I 1. LO STABULARIO DI ATENEO Lo Stabulario di Ateneo della Università degli Studi di Camerino (in seguito indicato come Stabulario ) si configura come Stabilimento di allevamento di animali da laboratorio ai sensi del D.Lgs. 116/92, art.10, a seguito di autorizzazione n.1/s.a.p del 12 ottobre 2007 rilasciata dal Sindaco del Comune di Camerino. Lo Stabulario si configura inoltre come Stabilimento utilizzatore a fini sperimentali o a altri fini scientifici a norma dell art. 12 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n 116, su autorizzazione del Ministero della Salute con Decreto n 85/2007-A, rilasciato in data 13/09/2007, delle seguenti specie animali: 1. Topi (Mus musculus) 2. Ratti (Rattus norvegicus) 3. Cavie (Cavia porcellus) 4. Conigli (Oryctolagus cuniculus) Nello Stabulario possono essere svolti specifici programmi di ricerca comunicati in regime di autocertificazione o esplicitamente autorizzati dal Ministero della Salute. Per essere autorizzati ad operare nello Stabulario si devono: 1. Conoscere le disposizioni di legge sull uso sperimentale degli animali. 2. Possedere i requisiti e le competenze professionali richieste dalla normativa. 3. Rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente. 4. Conoscere ed impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nel presente regolamento. La sperimentazione animale nell ambito dell Università si effettua nel rispetto della normativa vigente sulla materia D.Lgs. 116/92 e s.m.i. - ed in ottemperanza alla disciplina europea recepita dal citato Decreto. 2. LOCALIZZAZIONE DELLO STABULARIO c/o Dipartimento di Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica Via Madonna delle Carceri Camerino (MC).

4 3. TITOLARE Il Rettore pro tempore, quale legale rappresentante dell Università degli Studi di Camerino, è gestore dello Stabulario e garante della sua corretta gestione. Allo stesso compete di richiedere e/o aggiornare sia le autorizzazioni quale Stabilimento utilizzatore che quale Stabilimento di allevamento - ex art. 12 del D.Lgs. 116/92, su documentazione predisposta dagli Uffici competenti. Al Rettore competono anche le comunicazioni e le richieste di autorizzazione agli organi di competenza circa lo svolgimento delle attività di ricerca (artt. 7 e 9 del D.Lgs. 116/92). 4. RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLO STABULARIO Il Direttore pro-tempore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica è responsabile della gestione dello Stabulario, deve vigilare sulla corretta applicazione sia delle vigenti norme (D.Lgs. 116/92 e s.m.i.), sia del presente regolamento e delle procedure previste per operare nello Stabulario. Inoltre deve vigilare sulla programmazione e sul corretto utilizzo dello Stabulario, nominare il Responsabile dell assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature, coordinarsi con il Medico Veterinario e con i Responsabili dei progetti di ricerca. In particolare ha la responsabilità di: 1. Vigilare sulla sicurezza dei locali, delle attrezzature, degli operatori e degli animali. 2. Vigilare sull operato del Responsabile dell assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature. 3. Elaborare e far conoscere le procedure per il lavoro nello Stabulario. 4. Rapportarsi con il Medico Veterinario sulla conduzione degli esperimenti dei vari operatori scientifici. 5. Autorizzare i ricercatori e chiunque altro chieda di utilizzare lo Stabulario, vigilando poi sul loro operato. 6. Visionare i progetti di ricerca che contemplano l utilizzo sperimentale di animali e discuterne, al caso, i vari aspetti con i Responsabili del progetto prestando consulenza scientifica dove necessario. 7. Valutare eventuali segnalazioni di situazioni o comportamenti pregiudizievoli per lo stato di benessere degli animali o comunque lesivi della tutela ad essi dovuta e proporre le eventuali conseguenti misure correttive. 8. Fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi connessi con i lavori nello Stabulario e per le eventuali revisioni ed aggiornamenti.

5 5. RESPONSABILE DELL ASSISTENZA DEGLI ANIMALI E DELFUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE DELLO STABULARIO (RAS) È persona qualificata, individuata e designata dal Responsabile delle Gestione dello Stabulario tra il personale tecnico afferente allo stabulario ed ha l incarico di: 1. Vigilare sull operato del personale cui sono affidate le operazioni di pulizia e stabulazione degli animali entro lo Stabulario. 2. Provvedere affinché siano rispettate e salvaguardate le condizioni igieniche e la salute del personale che attende alla conduzione dello Stabulario e che opera la sperimentazione animale nello stabilimento. 3. Redigere delle Procedure Operative Standard (POS) per le varie attività di pulizia e stabulazione, di cura degli animali e di ricerca. 4. Provvedere alla vidimazione ed alla corretta compilazione dei seguenti registri: di utilizzo (da parte del Ministero competente o organo a ciò preposto, ai sensi dell'art. 12, comma 4, D.Lgs. 116/92). di allevamento (da parte del Comune o organo a ciò preposto, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 116/92). 5. Curare che tali registri siano conservati per almeno tre anni e che siano resi disponibili per le autorità competenti che ne facciano richiesta. 6. Fornire consulenza nel redigere e nel trasmettere al Responsabile della gestione dello Stabulario ed agli Organi competenti la documentazione predisposta dai Responsabili del progetto di ricerca, relativa alla comunicazione di cui all'articolo 7 e alle richieste di autorizzazione in deroga di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 116/ Redigere e trasmettere al Ministero della Salute Direzione Generale dei Servizi Veterinari, tramite gli uffici competenti ed entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale contenente i dati statistici di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 116/92. Nella relazione saranno indicati i dati relativi all'impiego degli animali ai fini sperimentali, secondo le modalità stabilite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 8 del 22/4/94, al capitolo "Relazione". 8. Collaborare con gli uffici competenti di UNICAM nell istruzione delle pratiche per eventuali aggiornamenti delle autorizzazioni a Stabilimento di allevamento ed utilizzatore secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 116/92.

6 6. MEDICO VETERINARIO RESPONSABILE DEI CONTROLLI DI CUI ALL ART. 6 DEL D.Lgs. 116/92 È persona qualificata incaricata dal Rettore. Vigila in generale sulle condizioni di salute degli animali, fornendo l'assistenza sanitaria veterinaria e svolgendo funzioni di consulenza sul benessere e sullo stato sanitario degli animali, in base ad un programma di interventi concordato con il Responsabile della Gestione dello Stabulario e con il Responsabile dell assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature Il Veterinario deve in particolare: 1. Controllare il benessere e le condizioni di salute degli animali in allevamento e inseriti nei programmi sperimentali, allo scopo di evitar loro danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia. 2. Controllare la buona esecuzione delle procedure di esperimento, al termine delle quali dovrà decidere se l'animale debba essere mantenuto in vita o soppresso. 3. Provvedere, unitamente al Responsabile del progetto di ricerca, alla verifica generale del protocollo di sperimentazione sottoscrivendolo per quanto di competenza. 4. Comunicare al Responsabile della Gestione dello Stabulario eventuali gravi inconvenienti riscontrati nella gestione dello Stabulario. 5. Fornire al Responsabile dell assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature la propria assistenza veterinaria, nonché la propria consulenza per garantire il benessere degli animali sia eseguendo regolari ispezioni bisettimanali sia su chiamata, registrate su apposito registro, verificando le condizioni in cui sono alloggiati e curati gli animali comunque, in base alle necessità sperimentali. Il professionista segnalerà allo stesso Responsabile ed al Responsabile della Gestione dello Stabulario eventuali inconvenienti riscontrati. 7. RESPONSABILE DEL PROGETTO DI RICERCA È persona qualificata, a capo di un progetto di ricerca che contempla l utilizzo di animali da laboratorio, a cui compete quanto previsto dalla normativa vigente ed in specie: 1. La redazione e la sottoscrizione della documentazione relativa alla comunicazione dei progetti di ricerca di cui all'art. 7 del D.Lgs. 116/92, corrispondente all'all. 4 della Circolare del Ministero della Sanità n. 8 del 22/4/94, che dovrà essere sottoscritta, per quanto di competenza, dal Responsabile della Gestione dello Stabulario, dal Responsabile dell assistenza degli animali e del

7 funzionamento delle attrezzature e dal Medico Veterinario. 2. La redazione e la sottoscrizione della documentazione relativa alle autorizzazioni in deroga, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 116/92 quando il Medico Veterinario ne ravvisi la necessità e/o qualora le circostanze lo richiedano. 3. La corretta esecuzione di quanto indicato nei protocolli sperimentali, in stretto coordinamento con il Responsabile della Gestione dello Stabulario, con il Responsabile dell assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature e con il Medico Veterinario. 4. La collaborazione con il Responsabile dell assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature affinché questi possa predisporre l'organizzazione delle strutture. 5. L adeguata istruzione dei partecipanti al progetto di ricerca, qualora necessitino di particolari cognizioni, vigilando sulla corretta esecuzione degli esperimenti. PARTE II 8. NORMATIVA E ISTANZE AUTORIZZATIVE Gli esperimenti su animali sono consentiti solo quando non sia possibile utilizzare altri metodi di ricerca scientificamente validi e praticamente applicabili per ottenere il risultato desiderato, nel rispetto delle condizioni dettate dal D.Lgs. 116/92. Gli esperimenti possono essere eseguiti soltanto sugli animali citati nella autorizzazione comunale e ministeriale per cui lo Stabulario è abilitato, dopo soddisfazione dei requisiti di legge. Il D.Lgs. 116/92 prevede che qualsiasi operatore che utilizzi animali da laboratorio sia a conoscenza della normativa che disciplina la sperimentazione animale. Pertanto è richiesto agli utenti di prendere visione presso lo Stabulario delle norme legislative in oggetto. Gli esperimenti devono essere eseguiti direttamente da o sotto la diretta responsabilità di: laureati in Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Farmacia e CTF, Scienze Biologiche e Scienze Naturali e delle altre figure espressamente autorizzate dal Ministro della Salute. Essendo possibili modifiche di tali titoli, questi vanno controllati da parte del responsabile del progetto di ricerca di volta in volta. In particolare, chiunque intenda effettuare esperimenti su animali deve preventivamente compilare la modulistica predisposta conformemente all'art. 4 del D.Lgs. 116/92 e secondo lo schema contenuto nella Circolare del Ministero della Sanità n. 8 del 22/04/1994, seguendone le indicazioni. Il tutto andrà inviato per via telematica allo Stabulario all indirizzo stabulario@unicam.it per le valutazioni di merito da parte del responsabile della struttura e del medico veterinario. Questi hanno il diritto di chiedere precisazioni sui protocolli di sperimentazione animale nonché di suggerire, al caso, modifiche od alternative. A tal proposito si sottolinea che il ricorso al modello animale è consentito solo laddove non esistano praticabili alternative ex vivo o in vitro.

8 Le comunicazioni di cui all art. 7 comma 1 del D.Lgs. 116/92 e le richieste di autorizzazione in deroga - previste nel caso di esperimenti eseguiti sull animale in assenza di anestesia -, saranno inviate a cura della Segreteria del Servizio Prevenzione e Protezione UNICAM a: Ministero della Salute (in duplice copia, esclusivamente nel caso si richieda l autorizzazione in deroga) Regione Prefettura Comune ASL locale Ogni variazione significativa comporterà lo stesso iter comunicativo/autorizzativo sopra descritto. Tutti i progetti di sperimentazione devono essere depositati in copia presso lo Stabulario. Gli utenti che utilizzino gli animali esclusivamente quali donatori d organi o tessuti, cosa che ai sensi di legge non costituisce sperimentazione, sono comunque tenuti a preventivarne il numero, tipo e/o durata del protocollo di utilizzo di concerto con il Responsabile dello Stabulario. 9. MODALITA DI ACCESSO ALLO STABULARIO Considerata la delicatezza delle operazioni che vi si conducono, l accesso allo Stabulario è consentito esclusivamente a personale autorizzato che dovrà operare a norma di legge. L autorizzazione è prevista per tutti coloro che abbiano interesse alla sperimentazione animale ed è rilasciata dal Responsabile della gestione dello Stabulario. L accesso è strettamente regolamentato sia per garantire un buon livello di igiene e pulizia dello Stabulario sia per la diminuzione dei rischi derivante da operazioni svolte da personale adeguatamente informato ed istruito. La riduzione dei rischi suddetti ricade positivamente sui ricercatori e sulla struttura intera. L autorizzazione, soddisfatti i requisiti di legge, viene quindi subordinata alla conoscenza ed all accettazione esplicita delle norme comportamentali previste. I ricercatori non strutturati ed i laureandi accedono allo Stabulario su richiesta e sotto la responsabilità diretta del Responsabile del progetto di ricerca, previo consenso del Responsabile dell assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature. 10.ANIMALI Gli animali usualmente introdotti nello Stabulario provengono da allevamenti barrierati ed accreditati che ne garantiscano le condizioni sanitarie richieste. Gli animali provenienti da allevamenti che non garantiscono tali condizioni dovranno essere preceduti da relative e recenti certificazioni sanitarie riguardanti lo stato microbiologico della

9 colonia o meglio del gruppo di animali spediti. Gli animali saranno comunque sottoposti a quarantena ed eventuale verifica sierologica e batteriologica da effettuare sugli stessi o sulle sentinelle, con costi a carico dei ricercatori richiedenti la stabulazione. In caso di positività, gli animali non potranno essere mantenuti nella struttura se non previa procedura che garantisca l'eliminazione dei patogeni. Il Responsabile della gestione dello Stabulario non accetterà nella struttura animali che arrivino senza la conferma di disponibilità o con uno status sanitario tale da compromettere la salute degli altri animali stabulati. 11. ATTREZZATURE E MATERIALI VARI Le attrezzature e i materiali usati nelle sperimentazioni non devono provenire da laboratori esterni in cui siano utilizzati animali, se non previa sterilizzazione. Deve essere evitata l introduzione nello Stabulario di materiale biologico proveniente da animali non mantenuti presso lo Stabulario o di origine non controllata. Deve inoltre essere sempre e anticipatamente segnalato al Responsabile dello Stabulario e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell Ateneo l uso, nel trattamento sperimentale degli animali, di materiale biologico umano, materiale patogeno, sostanze chimiche e altri materiali o sostanze a pericolose. 12. NORME DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE ALL INTERNO DELLO STABULARIO Tutti coloro che operano all interno dello Stabulario sono tenuti a conoscere ed osservare le procedure stabilite, comprese quelle di emergenza. Benché trattasi di Stabulario a qualità microbiologica convenzionale, la stabulazione degli animali va scrupolosamente curata da parte del personale, onde limitare possibili contagi degli animali stessi con organismi patogeni. Gli utenti sono pertanto tenuti ad osservare e ad attuare le disposizioni igienico-sanitarie che di volta in volta possono essere previste sia nell allevamento e nel mantenimento degli animali che durante la sperimentazione. Tutti gli operatori (personale tecnico, ricercatori, personale ospite della struttura) sono obbligatoriamente tenuti ad indossare camice, calzari, cuffia e guanti monouso forniti dal Responsabile dell assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature ogni volta che entrano nello Stabulario. Tali dispositivi di protezione dovranno essere utilizzati solamente all interno dello Stabulario. All ingresso è obbligatorio il cambio del camice bianco di laboratorio con quello riservato allo stabulario.

10 Non è permesso introdurre nello Stabulario camici che non siano quelli appositamente predisposti. E vietato portare fuori dallo Stabulario camici, calzature e cuffie impiegati sia all interno dello stabilimento utilizzatore che in quello di allevamento. A tal fine sono disponibili armadietti all interno della struttura. Tutte le procedure sperimentali dovranno essere eseguite utilizzando guanti monouso. 13.PROCEDURE SPERIMENTALI Il personale dello stabulario esegue controlli giornalieri dello stato di salute degli animali stabulati e, su richiesta del responsabile della sperimentazione, potrà eseguire osservazioni e controlli sugli animali sottoposti a trattamenti sperimentali. Nel caso si ravvisino situazioni anomale, verrà informato il responsabile della sperimentazione. II personale dello Stabulario è istituzionalmente chiamato a vigilare sulle procedure sperimentali, ad assistere e ad istruire, nei limiti delle proprie competenze, i ricercatori che lo richiedano. Con cadenza mensile il Responsabile dell assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello stabulario terrà incontri volti ad istruire i nuovi utilizzatori dello stabulario (tesisti, borsisti, assegnisti, ricercatori ospiti, ecc.) sulle norme che regolamentano l utilizzo degli animali da esperimento, sulle procedure sperimentali e sul regolamento interno dello stabulario. Inoltre il Referente di struttura del Servizio Prevenzione e Protezione istruirà i nuovi utilizzatori dello stabulario sulle norme da osservare in materia di antinfortunistica, sicurezza e salvaguardia della salute nonché sui comportamenti in caso di emergenze. L esecuzione, anche parziale, di protocolli sperimentali da parte del personale dello Stabulario va concordato in anticipo con il Responsabile della Gestione dello Stabulario. Gli animali dovranno essere utilizzati solo dai ricercatori autorizzati e specificati nei progetti di ricerca. L avvio di qualunque sperimentazione animale richiede un preavviso di almeno 30 giorni da parte del Responsabile del progetto di ricerca. Per le sperimentazioni in deroga l autorizzazione all utilizzo della struttura è subordinata all ottenimento dell autorizzazione ministeriale. Per le sperimentazioni che non necessitano di deroga l autorizzazione all utilizzo della struttura verrà concessa su presentazione della fotocopia della ricevuta di ritorno della documentazione inviata. Ai sensi della normativa vigente la data di ricevimento della documentazione dovrà essere di almeno 30 giorni antecedente alla data dell effettivo inizio della sperimentazione. I ricercatori, prima di procedere all acquisto degli animali da mantenere e/o da utilizzare nello Stabulario, dovranno ottenere l assenso del Responsabile dell assistenza degli animali e del

11 funzionamento delle attrezzature che accerterà la disponibilità degli spazi per il mantenimento degli stessi. A tale scopo verrà fatto loro compilare l apposito modulo. Tale modulo verrà restituito al richiedente opportunamente compilato e firmato dal Responsabile dell assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature con l indicazione del numero di animali che dovranno essere stabulati e della data a partire dalla quale gli animali potranno essere accettati nello stabilimento. Gli animali che arriveranno senza la conferma di disponibilità non saranno accettati. I ricercatori, una volta autorizzati, avranno sempre libero accesso alla Struttura, limitatamente alle stanze di mantenimento in cui sono tenuti i propri animali, previa adeguata vestizione e osservanza delle norme di comportamento concordate. Coloro che accedono allo stabulario non devono aver avuto contatti con animali stabulati in altri stabilimenti nelle 48 ore precedenti. Ad ogni utente è assegnato un locale dotato di attrezzature idonee per il mantenimento dei propri animali. Nel locale affidato possono essere introdotte altre attrezzature necessarie alla sperimentazione solo dietro autorizzazione del Responsabile dell assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello stabulario. Gli operatori possono accedere solamente alle stanze loro assegnate ed eventualmente, in caso di necessità ai locali di servizio. È vietato loro l ingresso negli altri locali di stabulazione e in tutti gli altri locali dello stabilimento. Per motivi di sicurezza, non è consentito accedere agli animali di altri ricercatori. L'eventuale donazione di animali ad altri deve essere autorizzata, segnalata ed annotata. L uso della sala operatoria, della sala prelievi e delle sale di registrazione strumentale è possibile dietro prenotazione effettuata con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi. Dovranno essere indicati il giorno e il periodo d impegno del locale. Dopo l uso giornaliero delle stanze e al termine della sperimentazione tutto il materiale utilizzato deve essere rimosso, le sale e le attrezzature devono essere lasciate pulite, anche se in modo sommario. Tutti gli animali sacrificati e le lettiere devono essere consegnati alla struttura al fine di consentirne lo smaltimento secondo le normative vigenti. 14. SMALTIMENTO RIFIUTI Lo smaltimento degli animali morti, delle lettiere e di tutti i rifiuti connessi alla sperimentazione animale dovrà avvenire nel rispetto della legislazione vigente (D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni).

12 15. ORARIO DI DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE TECNICO Per esigenze di servizio, la disponibilità del personale tecnico nei confronti degli utenti è totale nel normale orario di lavoro (lunedì sabato 8,00-14,00). Al di fuori di tale orario, gli utenti devono concordare la disponibilità di personale tecnico con il Responsabile dell assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature. I ricercatori che prevedono l utilizzazione della struttura per esigenze sperimentali al di fuori dell orario di servizio per gli utenti, dovranno far pervenire formale richiesta al Responsabile dell assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario, in modo da permettere la valutazione e l eventuale organizzazione dei turni per il personale interno, se necessario. Per gli orari straordinari può essere prevista, da parte dei titolari della sperimentazione, una attribuzione di incarico per il personale dello Stabulario che dovrà gravare sui propri fondi di ricerca. Ogni gruppo di ricerca dovrà fornire il nominativo di una persona competente, inserita nel protocollo ufficiale, che dovrà occuparsi degli animali in caso di assenza del personale dello stabulario. 16. ACCESSO ALLO STABULARIO DA PARTE DI UTENTI ESTERNI In caso di disponibilità la Struttura potrà ospitare utilizzatori esterni all Università di Camerino. L utilizzo dello Stabulario da parte di soggetti esterni autorizzati sarà regolato da apposite convenzioni sottoscritte dalla Struttura con tali soggetti, fermo restando il preventivo accertamento dei requisiti necessari per il rilascio dell autorizzazione alla sperimentazione animale. L'autorizzazione a effettuare sperimentazione animale consegue alla soddisfazione dei requisiti di legge di cui sopra. L erogazione di prestazioni e servizi è prevista dal regolamento conto terzi vigente e specificata nel tariffario. 17.SERVIZI OFFERTI DALLO STABULARIO Il servizio di stabulazione di base per le specie animale roditori comprende: - servizio di ordinazione degli animali alle aziende del settore, loro ricezione e stabulazione nelle condizioni più idonee per la specie e/o secondo le esigenze sperimentali richieste.

13 - fornitura e somministrazione mangime standard (l acquisto ed i costi della somministrazione di mangimi di tipo particolare in relazione a specifici protocolli sperimentali saranno sostenuti direttamente dagli utenti); - somministrazione acqua, pulizia e controllo dei sistemi di abbeveraggio; - lavaggio gabbie; - eventuale fornitura e sostituzione lettiera; - pulizia all interno del locale di stabulazione; - controllo quotidiano sullo stato di benessere degli animali; - smaltimento rifiuti e carcasse; - manutenzione locali e sistemi di allarme; - tenuta registri; - assistenza nella richiesta agli organi competenti delle autorizzazioni triennali per l utilizzo degli animali da esperimento. Al di fuori del normale servizio di stabulazione di base, ove possibile, lo stabulario può offrire altri servizi quali: - Accoppiamento, allevamento, controllo nidiate, svezzamento, sessaggio ratti e topi, allevamento e selezione, a fini interni UNICAM, di ratti di Ceppo Wistar e di topi di ceppo Swiss e, su richiesta, anche di ratti e topi di altri ceppi. - Esecuzione di trattamenti farmacologici tossicologici, acuti e cronici, con somministrazioni per via orale, e.v. i.p. inalatoria, cutanea, di farmaci o tossici o di sostanze in studio. - Preparazione chirurgica, in anestesia gassosa o di altro tipo, per posizionamento di cateteri vascolari, di cannule endocerebrali, di impianto ortotopico di cellule tumorali, ecc.. - Prelievo di campioni di sangue, urine e altri fluidi fisiologici, espianto di tessuti, organi, ecc. 18. TARIFFARIO Il costo giornaliero della stabulazione degli animali, per tutti i ricercatori UNICAM, è calcolato sulla base di consumi/impegno di lavoro, considerando l unità ratto come costo unitario. Per le altre specie sono fissati i seguenti rapporti ratto: 5 topi = una unità ratto, una cavia = 5 unità ratto, un coniglio = 10 unità ratto, una nidiata = 1 unità ratto fino allo svezzamento. Le tariffe dei diversi servizi sono riportate nel tariffario.

14 Il Responsabile della gestione dello stabulario, sentito il Responsabile dell assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature, fisserà l importo del costo unitario, calcolato sempre sulla base del rapporto consumi/impegno di lavoro e della tipologia dei servizi richiesti al di fuori della normale stabulazione di base. Per gli utenti esterni il Responsabile della gestione dello stabulario, sentito il responsabile dell assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature, fisserà l importo del costo unitario, calcolato sempre sulla base del rapporto consumi/impegno di lavoro e della tipologia del servizio richiesto. Il costo di mantenimento degli animali sarà addebitato trimestralmente al Ricercatore che risulta aver ordinato gli animali stessi. Le rispettive note dovranno essere rimborsate allo Stabulario entro 3 mesi dalla data di emissione. Ritardi nei pagamenti comporteranno la sospensione del servizio, non saranno quindi accettati animali in mantenimento, fino al saldo delle note arretrate. Il tariffario applicato potrà essere rivisto annualmente. 19. SANZIONI Il Responsabile della Gestione dello Stabulario dietro indicazione del Responsabile dell assistenza e del funzionamento delle attrezzature potrà vietare l ingresso allo Stabulario stesso agli utenti non ottemperanti il presente regolamento. 20. MODIFICHE AL REGOLAMENTO Il presente regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni nel caso in cui l'evolversi della legislazione vigente o altri cambiamenti lo rendessero opportuno.

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