CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI IMPERIA

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1 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI IMPERIA REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL IDONEITA DEI LABORATORI ALL ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA ( Attuativo del D.M. 10 dic Ministero A.P. ) DEFINIZIONI Articolo 1 Agli effetti del presente Regolamento si definiscono: a) «decreto», il decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001, recante condizioni e modalità di riconoscimento dell idoneità dei laboratori all esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura; b) «strumenti», gli strumenti elencati al punto b dell art. 1 del decreto e cioè; 1) masse ; 2) misure campione ; 3) misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterne ; 4) strumenti per pesare ; 5) complessi di misura per carburanti ; 6) misuratori di liquidi diversi da carburante e dall acqua ; 7) misuratori massicci di gas metano per autotrazione ; 8) strumenti per la misura di lunghezze comprese i misuratori di livello dei serbatoi c) «verificazione periodica», la procedura, finalizzata alla tutela della fede pubblica, che consiste nell accertare il mantenimento nel tempo dell affidabilità metrologica degli strumenti, nonché l integrità dei sigilli di protezione previsti dalle vigenti normative; d) «Camera di Commercio», la Camera di Commercio di IMPERIA; e) «organismo» l'impresa, il ramo d'impresa o altri soggetti che gestiscono un laboratorio di cui al decreto.

2 Articolo 2 OGGETTO Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento, da parte della Camera di Commercio, dell idoneità dei laboratori, aventi sede operativa principale nella provincia di Imperia, all esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura previsti dal decreto. Articolo 3 CONDIZIONI GIURIDICHE-AMMINISTRATIVE 1. L'organismo che gestisce il laboratorio e tutto il personale in esso impiegato deve essere indipendente da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici; 2. se un laboratorio fa parte di un'organizzazione più ampia, avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, dalla documentazione comprovante la sussistenza delle garanzie di indipendenza di cui al punto 1, la sua struttura deve risultare, sia sotto il profilo giuridico che operativo, come una entità autonoma e distinta. CONDIZIONI TECNICO-OPERATIVE Articolo 4 1. Il laboratorio deve operare, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica, sulla base di un sistema di garanzia della qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali ed internazionali per i laboratori di prova. 2. Si intende soddisfatta la condizione di cui al punto 1 se il laboratorio risulta accreditato da un ente aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento e che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003, ovvero, se il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia della qualità certificati da un ente accreditato a livello nazionale o comunitario, in base alla norma UNI CEN EN La Camera di Commercio deve accertare che l attività di verificazione periodica sia contemplata nella scheda tecnica della certificazione del sistema qualità, e che le procedure operative del laboratorio siano conformi alle norme di verificazione periodica. 4. Il laboratorio deve essere dotato di strumentazioni ed apparecchiature idonei alla categoria di strumenti da sottoporre a verificazione periodica. 5. I campioni di riferimento e di lavoro che il laboratorio è tenuto a possedere devono: - essere tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all EA; - essere adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare. 6. Le procedure per l esecuzione delle prove metrologiche che il laboratorio espleta sono quelle previste dalle vigenti normative di carattere generale e da quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verifica degli strumenti di misura. 7. Il personale incaricato della verificazione periodica deve possedere un'adeguata formazione tecnica e professionale ed una soddisfacente conoscenza delle normative vigenti in materia di

3 metrologia legale, nonché dei piani di legalizzazione relativi alle categorie di strumenti di misura per i quali si chiede il riconoscimento. 8. Il laboratorio deve comunicare a ciascuna Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicati gli strumenti verificati, entro la prima decade del mese successivo alla data di verificazione, utilizzando il modello in Allegato I, anche per via telematica o su supporto informatico, quanto di seguito specificato: - i dati identificativi degli utenti interessati; - i dati dei relativi strumenti verificati: categoria, marca, modello, numero di serie e caratteristiche metrologiche; - la data della richiesta di verificazione e quella della sua esecuzione, specificando se trattasi di verificazione periodica conseguente ad ordine di aggiustamento o modifica o riparazione effettuata su iniziativa dell'utente; - l'esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate. L'organismo deve comunicare alla Camera di Commercio accreditante, con la medesima frequenza, i dati di cui sopra, suddivisi per provincia e disposti in tabelle che evidenzino le accettazioni ed i rifiuti. Qualora l'esito della verificazione non sia positivo, le comunicazioni di cui sopra devono essere inviate entro ventiquattro ore alla Camera di Commercio territorialmente competente, specificando le motivazioni del rifiuto. DOMANDA DI RICONOSCIMENTO Articolo 5 La richiesta per il riconoscimento dell idoneità deve essere presentata dall'organismo interessato alla Camera di Commercio di Imperia. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve contenere: a) l indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell idoneità; b) l'elenco, per ogni categoria di cui al punto a), degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei per l esecuzione della verificazione, corredato delle loro caratteristiche tecniche ed operative nonché dei relativi manuali; c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica, in cui risulti indicata la disposizione delle attrezzature principali; d) l elenco del personale incaricato della verificazione con relative qualifiche e titoli professionali e l indicazione del responsabile della verificazione; e) la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all art. 3 del presente Regolamento; f) la documentazione comprovante il possesso di un sistema di garanzia della qualità, rispondente alle finalità delle operazioni di verificazione periodica da effettuare, e comprendente le istruzioni operative atte ad assicurare corrette e regolamentari valutazioni nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4, commi 1, 4, 5 e 6; g) qualora ne ricorrano le condizioni, in sostituzione della documentazione di cui alla lettera f), il certificato di accreditamento o di validazione rilasciato da un ente rispondente alle caratteristiche contemplate all'art. 4, comma 2; h) l'impegno ad informare la Camera di Commercio circa qualsiasi aggiornamento del proprio sistema di garanzia della qualità intervenuto;

4 i) l'indicazione dei marchi e dei sigilli di protezione, provvisti di numerazione progressiva, che il laboratorio intende utilizzare in fase di verificazione; j) l'impegno a trasmettere alle Camere di Commercio competenti i dati di cui all'art. 4, punto 8. Alla domanda deve essere altresì allegata una dichiarazione da parte del titolare o del legale rappresentante dell'organismo, diretta ad assicurare: I. che la sede operativa principale del laboratorio è sita nella provincia; II. che il laboratorio ed il suo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici; III. che il personale incaricato della verificazione è in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che esso si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale; IV. che il laboratorio opera, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica, sulla base di un sistema di garanzia della qualità e con riferimento alla norma UNI CEI EN 17025; V. oppure, ove ne ricorrano le condizioni, che il laboratorio è accreditato da un ente aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento ed operante secondo la norma UNI CEI EN 45003, ovvero, che il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un ente accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEN EN L'organismo deve depositare con la domanda: 1. i facsimile e/o le impronte dei sigilli di garanzia relativi a garantire l inalterabilità degli strumenti sottoposti a riparazione o modifica, realizzati secondo quanto contenuto nella direttiva del Ministero delle Attività Produttive 30 luglio 2004; 2. la copia del contrassegno di cui all'allegato II al D.M. 28 marzo 2000, n. 182, contenente il marchio di cui al punto 1 precedente; 3. il manuale delle procedure del sistema di qualità adottato. La domanda deve essere accompagnata dall'attestazione del versamento a favore della Camera di Commercio di Imperia della somma di ( millecinquecento ) più IVA. Se la domanda viene presentata nel secondo semestre dell anno l importo da versare sarà di ( mille ) più IVA. Articolo 6 PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL IDONEITA La Camera di Commercio, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verificato il possesso dei requisiti da parte dell'organismo richiedente, anche attraverso l effettuazione di sopralluoghi e colloqui col personale del laboratorio, riconosce l'idoneità a svolgere la verificazione periodica con determinazione del Segretario Generale o di un dirigente delegato. Il provvedimento di riconoscimento, che ha validità su tutto il territorio nazionale, deve contenere: a) l indicazione delle categorie degli strumenti di misura e le caratteristiche metrologiche per le quali il laboratorio viene abilitato; b) l indicazione dell ente che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità;

5 c) la prescrizione per cui il laboratorio è tenuto a trasmettere alla Camera di Commercio i rapporti rilasciati dall ente di certificazione di garanzia della qualità in occasione delle visite ispettive periodiche; d) la durata del provvedimento di riconoscimento d idoneità; e) La sigla identificativa del laboratorio accreditato, costituita dal marchio depositato e dalla scritta laboratorio seguita dalla sigla IM con il numero identificativo assegnato, inserito nel contrassegno di verificazione stabilito dal D.M. 182/2000. f) La stessa sigla sarà riportata nei sigilli di protezione che l organismo applicherà sugli strumenti di misura che hanno superato la verificazione periodica, così come previsto dalla direttiva del Ministero A.P. del 30/07/2004 e dal D. L.vo 517/1992. L eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato; avverso lo stesso può essere presentato ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio, entro trenta giorni dalla notifica, ovvero, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica. SOSPENSIONE Articolo 7 La Camera di Commercio, sentito il legale rappresentante dell'organismo, con determinazione motivata del dirigente responsabile dell area della tutela del consumatore e della fede pubblica, sospende il riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica, qualora il laboratorio non rispetti le disposizioni del presente Regolamento ed in particolare: l'organismo non ottemperi a quanto prescritto, in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità, dall ente di certificazione o dalla Camera di Commercio; il laboratorio ed il relativo personale non rispettino più le condizioni di garanzia di indipendenza richieste dal decreto; nell espletamento delle funzioni di vigilanza da parte della Camera di Commercio, si accertino irregolarità nelle operazioni di verifica effettuate dal laboratorio, a fronte di dichiarazioni mendaci riguardo al mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti di misura verificati, nonché all integrità dei sigilli anche elettronici e di etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti; il laboratorio non effettui le dovute comunicazioni alle Camere di Commercio competenti, secondo le modalità di cui all'art. 4, punto 8; il numero delle accettazioni o dei rifiuti, che risultino indebiti a seguito della sorveglianza, superi il 5 % degli strumenti di misura complessivamente riverificati. Il provvedimento di sospensione esaurisce i suoi effetti quando viene rimossa la causa che lo ha determinato o a conclusione di eventuali procedimenti penali a carico del laboratorio stesso. Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio, entro trenta giorni dalla notifica, ovvero, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica.

6 Articolo 8 REVOCA La Camera di Commercio, sentito il legale rappresentante dell'organismo, con determinazione motivata del dirigente responsabile dell area della tutela del consumatore e della fede pubblica, revoca il riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica qualora: - l'organismo non rimuova, entro il termine di sessanta giorni dall emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato; - l'organismo incorra in ripetute violazioni alle norme del decreto e del presente regolamento. Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio, entro trenta giorni dalla notifica, ovvero, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica. L'organismo al quale sia stato revocato il riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica, non può presentare richiesta di nuovo riconoscimento, prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data della revoca. PUBBLICITA Articolo 9 La Camera di Commercio inserisce gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica in un apposito elenco consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica. La Camera di Commercio comunica il provvedimento di sospensione o di revoca da essa adottato a tutte le altre Camere di Commercio e a tutti gli interessati, anche mediante l inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell elenco di cui al comma precedente. RINNOVO Articolo 10 Il provvedimento di riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica ha validità annuale, corrispondente all anno solare. Esso viene rinnovato ogni anno, previa istanza da presentare entro il 31 gennaio, allegando l'attestazione del versamento a favore della Camera di Commercio dell importo di 750 più IVA. La Camera di Commercio emana il provvedimento di rinnovo con le stesse modalità previste dall'art. 6.

7 Articolo 11 VIGILANZA Ai sensi dell art. 6 del decreto, la Camera di Commercio si riserva di svolgere vigilanza sulle condizioni di idoneità dei laboratori riconosciuti e sugli strumenti da essi verificati. La vigilanza presso l'organismo riconosciuto è esercitata dalla Camera di Commercio con una frequenza annuale, ed è finalizzata a verificare nel tempo che esso conservi i requisiti originari del riconoscimento. La vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori, consiste nella loro riverifica effettuata dalla Camera di Commercio attraverso il proprio Ufficio Metrico, almeno sul 5% di essi, ovvero su un campione minimo di 25 esemplari, qualora il loro numero complessivo sia inferiore a 500 nell'arco dell'anno. A richiesta delle Camere di Commercio competenti, i mezzi e le risorse necessari alle operazioni di vigilanza sono messi a disposizione dal laboratorio che ha eseguito la verifica. I risultati della vigilanza devono essere trasmessi alla Camera di Commercio qualora essa sia stata effettuata in provincia diversa da Imperia.

8 Allegato I RAPPORTO DI VERIFICAZIONE PERIODICA L'organismo riconosciuto idoneo allo svolgimento delle operazioni di verificazione periodica sulle seguenti tipologie di strumenti metrici..., con provvedimento n.. del. della C.C.I.A.A. di.., COMUNICA CHE In data.... alle ore.. il proprio dipendente Sig. ha effettuato la verificazione periodica presso la Ditta. con attività di sita in via., n., n. REA.. P.I. ; Le prove effettuate hanno dato esito positivo per i sottoindicati strumenti sui quali è stato apposto il contrassegno previsto dall art. 3 del D.M n. 182 completo delle sigle identificative del laboratorio marca modello matricola portata procedura utilizzata sigilli apposti La verificazione non ha dato esito positivo per i seguenti strumenti: marca matricola procedura utilizzata note Tali strumenti non dovranno essere utilizzati nei rapporti con terzi prima che siano ricondotti ai parametri di legge e venga richiesta una nuova verificazione periodica (artt. 6 e 7 del D.M. 28 marzo 2000 n. 182); L utente dovrà dotarsi di strumenti idonei all attività svolta. FIRMA EVENTUALI DICHIARAZIONI DELL UTENTE

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