Regolamento per il rilascio del provvedimento di concessione di conformità metrologica

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1 Regolamento per il rilascio del provvedimento di concessione di conformità metrologica Rev. 0 Anno 2008 Preparato: Ufficio Metrico Revisionato da: Segretario Generale Approvato: Determinazione Commissariale n. 57 del 30/09/2008 Rev. 1 Anno 2012 Preparato: Ufficio Metrico Revisionato da Segretario Generale Approvato: Delibera Giunta Camerale n. 22 del 05/11/2012 Rev. 2 Anno 2015 Preparato: Ufficio Metrico Revisionato da Segretario Generale f.f. Approvato: Delibera Giunta Camerale n. 39 del 15/06/2015

2 INDICE ART. 1 OGGETTO... 3 ART. 2 DEFINIZIONI... 3 ART. 3 NORME DI RIFERIMENTO... 3 ART. 4 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)... 4 ART. 5 VALUTAZIONE DEI REQUISITI... 5 ART. 6 RICHIESTA DI ESTENSIONE DEL RICONOSCIMENTO... 5 ART. 7 RINNOVO - VIGILANZA PRESSO LA SEDE DEL FABBRICANTE... 5 ART. 8 TARIFFE ART. 9 SOSPENSIONE E REVOCA... 6 ART. 10 SISTEMA INFORMATIVO... 6 ART. 11 ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI... 6 ART. 12 REGISTRO PUBBLICO DEI LABORATORI... 6 ART. 13 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI... 7

3 ART. 1 OGGETTO Il presente regolamento disciplina le condizioni di riconoscimento dei Fabbricanti di strumenti metrici, aventi sede operativa principale nella provincia di Vibo Valentia, per il rilascio del provvedimento di concessione di conformità metrologica di cui all art. 7 del D. M. 28 marzo 2000, n Ai fini del riconoscimento del provvedimento di concessione di conformità metrologica il laboratorio procede mediante la presentazione alla Camera di Commercio della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le modalità previste al successivo art. 4, secondo quanto disposto dall art. 19 della legge 241/1990 s.m.i. ART. 2 DEFINIZIONI Agli effetti del presente Regolamento si definiscono: a) decreto, il D. M. 28 marzo 2000, n. 179 regolamento recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure; b) Testo unico il testo unico delle leggi e delle misure, approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed integrazioni; c) regolamento tecnico il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con R.D. 12 giungo 1902, n. 226, e successive modificazioni ed integrazioni; d) strumenti gli strumenti metrici contemplati dal testo unico e dal regolamento tecnico, fatta esclusione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico; e) verificazione prima, la verificazione cui gli strumenti metrici devono essere sottoposti prima dell immissione in commercio; f) Camera di Commercio, la Camera di Commercio di Vibo Valentia; g) legalizzazione l apposizione dei bolli metrologici a seguito dell esito positivo della verificazione prima; h) sigilli, le etichette, i punzoni ed altri elementi di protezione anche elettronici apposti: - dagli ispettori ed assistenti metrici camerali; - dai fabbricanti metrici, inclusi quelli che operano in regime di conformità metrologica secondo quanto previsto dal D.M. n. 179/2000 e di riconoscimento di garanzia della qualità della produzione previsto dal D.Lgs. 29/12/1992 n. 517; - dai fabbricanti metrici che si avvalgono della delega all'esecuzione della verifica prima CEE in osservanza alla direttiva del Ministero dell'industria 4 maggio 2001; - dai riparatori abilitati di cui al R.D. 12/06/1902 n. 226 ed alla successiva circolare ministeriale del 12/08/1954 n /63; i) concessione di conformità metrologica l attribuzione al fabbricante della facoltà di autocertificare gli strumenti in sostituzione della verifica prima; j) errori massimi tollerati di uno strumento di misura i valori estremi degli errori tollerati dalle norme regolamentari nella verificazione dello strumento; k) SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; ART. 3 NORME DI RIFERIMENTO - R.D. 23 agosto 1890, n Approvazione del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'italia del 20 luglio 1890, n D.M. 28 marzo 2000, n. 179 regolamento recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991,

4 n. 236, in materia di pesi e misure ; - Legge 29 luglio 1991, n. 236, recante modifica alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R.D. 23 agosto 1890, n e successive modificazioni ed integrazioni; - Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare gli artt. 20 e 50 che prevedono il conferimento delle funzioni e compiti degli uffici provinciali metrici alle Camere di Commercio; - D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; - Norma UNI EN ISO 9000:2005. Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e terminologie - Norma UNI EN ISO 9001:2008. Sistemi di gestione per la qualità Requisiti; - Norma UNI CEI EN 45012, criteri generali per gli organismi di certificazione dei sistemi di qualità; ART. 4 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) Il Fabbricante può avviare le attività dalla data di ricezione della SCIA corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici necessari a consentire le verifiche di competenza della Camera di Commercio di Vibo Valentia, purché la segnalazione sia stata trasmessa con le seguenti modalità: 1) Mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Vibo Valentia Ufficio Metrico Piazza S. Leoluca Complesso Valentianum VIBO VALENTIA oppure 2) Mediante PEC al seguente indirizzo: cciaa@vv.legalmail.camcom.it con la seguente indicazione obbligatoria sul plico o nell'oggetto della comunicazione via posta certificata: SCIA riconoscimento concessione di conformità metrologica di cui al DM 179/2000. La segnalazione certificata di inizio attività - SCIA - deve contenere i seguenti elementi: a) l indicazione delle categorie di strumenti per i quali si intende utilizzare la procedura della dichiarazione di conformità; b) il Decreto Ministeriale con il quale è stato approvato il complesso di misura; c) L indicazione dei marchi e dei sigilli di protezione che il fabbricante intende utilizzare; d) le modalità che si intendono seguire nella legalizzazione degli strumenti; e) l impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità, nonché quello di mantenerlo in efficienza; f) l impegno di adempiere agli obblighi derivanti dalla concessione; g) l impegno a conservare copia dei certificati di conformità metrologica degli strumenti legalizzati; h) l indicazione dei responsabili delle procedure di qualità e degli aspetti metrologici legali; i) l indicazione dell Organismo che, su incarico del fabbricante, ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità alle norme armonizzate e comunitarie o equivalenti; j) dichiarazione dell Organismo di certificazione di soddisfare le condizione previste dalle lettera a) e b) dell articolo 9 del decreto e l impegno di cui alla successiva lettera c) del medesimo articolo;

5 k) l indicazione della natura e delle modalità del rapporto intercorrente tra il fabbricante e l organismo di certificazione, il cui contenuto non alteri le funzioni di garanzia di quest ultimo; l) la dichiarazione di impegno del rispetto delle modalità, dei requisiti e delle condizioni previste dall art. 7 del decreto. m) Dichiarazione dell organismo di certificazione di essere istituzionalmente rivolto al settore produttivo, comprendente gli strumenti oggetto della richiesta di concessione, di essere accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN o equivalente e di impegnarsi ad inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti alla Camera di Commercio di Vibo Valentia (in caso di variazione dell organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità deve essere richiesta una nuova concessione. n) dichiarazione, resa dal titolare/legale rappresentante ovvero, in alternativa, da ciascuno dei soggetti interessati, sull insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Alla presentazione della SCIA il fabbricante è tenuto al pagamento, a favore della Camera di Commercio di Vibo Valentia, dell importo previsto dal successivo articolo 9. Decorsi i 60 giorni previsti dall art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., il Fabbricante è tenuto a comunicare, entro 5 giorni lavorativi, ogni eventuale variazione intervenga rispetto a quanto comunicato, documentato e trasmesso a corredo della SCIA. ART. 5 CONCESSIONE - VALUTAZIONE DEI REQUISITI La Camera di Commercio, entro i 60 giorni dal ricevimento della SCIA, effettua le seguenti attività: a) valutazione della documentazione e cioè della SCIA e della documentazione allegata; b) verifica presso il Fabbricante per la valutazione della rispondenza tra documentazione e realtà operativa e del possesso dei requisiti gestionali e tecnici, nonché il sistema di garanzia della qualità di produzione; c) emissione del provvedimento di concessione, a firma del Segretario Generale o di un dirigente delegato, contenente: 1) l indicazione delle categorie degli strumenti; 2) le iscrizioni e le caratteristiche dei marchi e dei sigilli di protezione sostitutivi dei bolli della Camera di Commercio che il fabbricante deve apporre sugli strumenti; 3) le modalità che il fabbricante deve seguire nella legalizzazione degli strumenti; 4) l indicazione dell Organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità. La Camera di Commercio comunica al Fabbricante il nome del responsabile della verifica, insieme con il piano di verifica, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi dalla data fissata per la visita. Il Fabbricante, nel giorno comunicato, riceve il verificatore nella sua sede, mette a disposizione la documentazione necessaria e presta la massima cooperazione. La Camera di Commercio, nei 60 giorni successivi alla data di presentazione della SCIA, effettua le verifiche e i controlli della segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, ovvero in caso di irregolarità, notifica all interessato l ordine motivato di sospendere l attività intrapresa ovvero di non iniziare la predetta attività richiesta con la SCIA, disponendo, se del caso, l eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi, salva possibilità di richiedere al Fabbricante di rendere l attività conforme alla normativa vigente entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

6 Ove la conformazione non intervenga nei termini stabiliti, prorogabili su richiesta motivata da parte del Fabbricante, la Camera di Commercio procederà a comunicare il divieto di prosecuzione dell attività e a rimuovere gli effetti dannosi. E comunque salva la facoltà per il fabbricante di presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l attività conforme alla normativa di riferimento. Fermi restando comunque gli eventuali profili di rilevanza penale, si precisa che la conformazione non è consentita nel caso di dichiarazioni e asseverazioni false o mendaci. Decorso il termine dei 60 giorni la Camera di Commercio può comunque procedere mediante i provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 octies della legge 241/1990 e s.m.i., ovvero mediante provvedimento di divieto di prosecuzione dell attività, sentito il laboratorio previo invio della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i. ART. 6 RICHIESTA DI ESTENSIONE DEL RICONOSCIMENTO Ove al termine dei 60 giorni di cui all art. 5 la Camera di Commercio abbia accertato il possesso dei requisiti e presupposti di legge per la concessione della conformità metrologica di cui alla SCIA presentata dal Fabbricante, è facoltà di quest ultimo presentare in ogni tempo un apposita richiesta di estensione del riconoscimento. Per le modalità di valutazione della richiesta e la tempistica di conclusione del procedimento si fa riferimento a quanto previsto all articolo 5 del presente Regolamento. ART. 7 RINNOVO - VIGILANZA PRESSO LA SEDE DEL FABBRICANTE Con lo scopo di accertare nel tempo che il Fabbricante operi secondo quanto stabilito dal decreto, la Camera di Commercio ha la facoltà di esercitare, con una frequenza di norma annuale, la vigilanza sul Fabbricante. Ove dagli atti redatti in sede di verifica non emergano irregolarità e/o non conformità, l attività richiesta con la SCIA si intende rinnovata tacitamente fino al 31 dicembre effettuando il pagamento dell importo previsto nel successivo art. 9. La Camera di Commercio, rilascia al Fabbricante, in occasione delle visite ispettive, un rapporto della sorveglianza effettuata. ART. 8 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE 1. La concessione di conformità metrologica è sospesa qualora siano accertate una o più delle seguenti violazioni: a) Il fabbricante non abbia ottemperato a quanto prescritto dall organismo di certificazione, o dalla Camera di Commercio, in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità; b) Il fabbricante non rispetti le condizioni alle quali è stata rilasciata la concessione ovvero il provvedimento di ammissione alla verifica prima o ai requisiti metrologici regolamentari; c) Le iscrizioni, i marchi e i sigilli di protezione prescritti risultano apposti dal fabbricante su strumenti che non presentano la conformità o la rispondenza dichiarata d) non rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento e delle norme vigenti in materia di metrologia legale. La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l ha determinata, e comunque non oltre sei mesi, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa, è revocata la concessione.

7 2. La concessione viene altresì revocata per ripetute violazioni. 3. Il provvedimento di sospensione o di revoca è adottato dalla Camera di Commercio, sentito il fabbricante, e contiene le motivazioni della decisione adottata nonché l indicazione del termine e dell organo cui deve essere presentato l eventuale ricorso. 4. La revoca viene comunicata a tutte le camere di commercio e all Ufficio Centrale Metrico nonché pubblicata sul sito istituzionale della stessa Camera di Commercio. 5. Gli strumenti recanti iscrizioni, marchi e sigilli di protezione applicati dal fabbricante la cui concessione è sospesa o revocata, prima di essere immessi sul mercato, devono essere sottoposti alla verificazione prima da parte della Camera di Commercio. ART. 9 TARIFFE La somma dovuta per le spese di istruttoria, accertamenti, registrazioni, vigilanza e pubblicità in occasione dell avvio dell attività è di 1.000,00 (IVA esclusa). Lla ricevuta del predetto pagamento deve essere allegata alla documentazione a corredo della SCIA. Nel caso in cui il Fabbricante richiede l estensione del riconoscimento di cui al precedente art. 6 la somma dovuta per le spese di istruttoria, accertamenti, registrazioni ecc.. è di 750,00 (IVA esclusa). Entro il 31 gennaio dell anno successivo, il Fabbricante, per le motivazioni di cui al precedente art. 7, effettua il pagamento annuale di un importo pari ad 500,00 (IVA esclusa) ART. 10 SISTEMA INFORMATIVO Il Fabbricante comunica alla Camera di Commercio i dati delle dichiarazioni di conformità metrologica rilasciate entro sette giorni lavorativi dalla verifica. La comunicazione dovrà avvenire solo in modalità telematica. In caso di mancata comunicazione il Fabbricante sarà sanzionato secondo quanto previsto all art. 8 del presente Regolamento. ART. 11 ELEZIONE DI DOMICILIO La Camera di Commercio elegge domicilio presso la propria sede legale come segue: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Sede: VIBO VALENTIA - Piazza S. Leoluca Complesso Valentianum PEC: cciaa@vv.legalmail.camcom.it Qualsiasi avviso o comunicazione richiesti dal presente regolamento avverranno in forma scritta e saranno indirizzati alla sede legale della Camera di Commercio. ART. 12 REGISTRO PUBBLICO DEI FABBRICANTI La Camera di Commercio inserisce il Fabbricante nell apposito registro pubblico nel sito istituzionale, consultabile al seguente indirizzo Internet: Tale registro pubblico contiene i seguenti dati: a) nome, denominazione o ragione sociale del Fabbricante; b) indirizzo completo della sede operativa del Fabbricante; c) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli legali utilizzati;

8 d) tipi di strumenti metrici per i quali il Fabbricante è stato riconosciuto idoneo al rilascio della concessione di conformità metrologica; e) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica. Il Fabbricante che intenda cessare l attività deve comunicarlo per iscritto alla Camera di Commercio Ufficio Metrico - che provvederà alla cancellazione dal Registro pubblico in caso contrario il Fabbricante sarà comunque tenuto ad effettuare un versamento per la copertura dei costi di vigilanza. La cancellazione è altresì prevista a seguito di provvedimento di divieto di prosecuzione dell attività o di adozione di determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/90 e s.m.i. L adozione dei succitati provvedimenti comporta idonea annotazione sul registro pubblico dei Fabbricanti pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio. ART. 13 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine di consentire alla Camera di Commercio l espletamento delle attività necessarie all accertamento dei requisiti e presupposti richiesti al laboratorio per l esecuzione della verificazione periodica ai sensi di quanto stabilito dal decreto 10 dicembre Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito all articolo 11 del Codice sulla privacy, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza. In particolare, i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi. Si fa presente che, nell ambito dei dati personali forniti per le finalità sopra elencate, non vengono raccolti e trattati dati aventi natura sensibile ai sensi dell articolo 4, comma 1, lettera d, del Codice sulla privacy. I dati saranno conservati in una forma che consenta l identificazione dell interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati non consente l avvio dell attività richiesta con la Scia. I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti e/o soggetti pubblici e privati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità indicate dalla normativa vigente in materia. I dati personali che saranno comunicati a cura della Camera di Commercio ai soggetti sopra elencati riguarderanno esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui gli stessi o la comunicazione sono destinati. I dati personali non sono soggetti a diffusione. In relazione al trattamento dei dati, l interessato potrà esercitare i diritti di cui all articolo 7 del Codice sulla Privacy. Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio.

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