REGOLAMENTO (linee guida) PER IL RICONOSCIMENTO DELL IDONEITA DEI LABORATORI ALL ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA

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1 REGOLAMENTO (linee guida) PER IL RICONOSCIMENTO DELL IDONEITA DEI LABORATORI ALL ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA Sommario art. 1 Premessa pag. 2 art. 2 Definizioni pag. 2 art. 3 Condizioni giuridico amministrative pag. 3 art. 4 Condizioni tecnico operative pag. 4 art. 5 Modalità di riconoscimento dell idoneità dei laboratori pag. 7 art. 6 Provvedimento di riconoscimento dell idoneità pag. 11 art. 7 Vigilanza pag. 12 art. 8 Rinnovo del provvedimento pag. 13 art. 9 Sospensione del provvedimento pag. 13 art. 10- Revoca del provvedimento pag. 15 allegato A. fac-simile di domanda per il riconoscimento dell idoneità pag. 16 allegato B. fac-simile dell attestazione di avvenuta verifica pag. 20 allegato C. fac-simile targhette e sigilli pag. 22 1

2 Articolo 1 Premessa 1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento dell idoneità dei laboratori all esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura previsto dal Decreto del Ministro per le Attività Produttive del 10 dicembre 2001 recante Condizioni e modalità per il riconoscimento dell idoneità dei laboratori all esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura (pubbl. su G.U. del ), in attuazione del Decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato n. 182 del Articolo 2 Definizioni 1. Agli effetti del presente Regolamento si definiscono: a)- decreto, il decreto in data di cui al superiore art. 1 b)- strumenti, gli strumenti elencati nell art. 1, lettera b) del predetto decreto e, in particolare, quelli rientranti nelle seguenti categorie: I. masse e misure campione; II. misure di capacità comprese quelle montate su autocisterna; III. strumenti per pesare; IV. complessi di misura per carburanti; V. misuratori di volumi di liquidi diversi da carburante e dall acqua; VI. misuratori massici di gas metano per autotrazione; VII. strumenti di misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi c)- verificazione periodica, la procedura finalizzata alla tutela della fede pubblica, che consiste nell accertare il mantenimento nel tempo dell affidabilità metrologica degli strumenti e l integrità dei sigilli di protezione prevista dalle vigenti normative 2

3 d)- Camera di Commercio, è la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Caltanissetta, salvo ove diversamente specificato e)- accreditamento, ai sensi della UNI-CEI EN 45020,...il procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo o persona a svolgere funzioni specifiche... - f)- certificazione, con riferimento alla citata norma UNI-CEI EN 45020:...la procedura con cui una terza parte dà assicurazione scritta che un prodotto, processo o servizio, è conforme ai requisiti specificati... g)- elementi di protezione, sigilli, etichette, altri elementi di protezione, anche elettronici: quelli apposti dagli Ispettori Metrici quelli apposti dai fabbricanti metrici, inclusi quelli che operano in regime di conformità metrologica secondo quanto disposto dal D.M , n. 179, e di riconoscimento di garanzia della qualità della produzione previsto dal D.Lgs , n.517 quelli apposti dai fabbricanti metrici che si avvalgono della delega all esecuzione della verifica prima CEE in osservanza della direttiva del Ministero dell Industria del quelli apposti dai riparatori abilitati di cui al R.D , n.226 ed alla successiva circolare ministeriale del , n /63 quelli apposti dai laboratori riconosciuti idonei dal già citato decreto ministeriale Articolo 3 Condizioni giuridico - amministrative 1. Il laboratorio e tutto il relativo personale debbono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con ditte che esercitino l attività di vendita, manutenzione o riparazione di strumenti appartenenti alle medesime categorie per cui viene richiesto l accreditamento. 3

4 2. Il laboratorio e tutto il relativo personale debbono essere altresì indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici. 3. Il personale incaricato della verificazione deve rispettare il vincolo del segreto professionale. 4. Ove un laboratorio facesse parte di un organizzazione più ampia avente interessi diretti o indiretti nella categoria di strumenti per cui è richiesto l accreditamento, la documentazione comprovante la sussistenza delle garanzie di indipendenza di cui ai precedenti commi deve essere atta a dimostrare che il laboratorio medesimo sia effettivamente autonomo e dal punto di vista giuridico e da quello operativo evidenziando, in particolare: a) la separazione sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile dell area di attività propria del laboratorio da quella o quelle inerenti la vendita, la manutenzione e la riparazione di strumenti metrici, in modo da dimostrare che esso e il personale siano liberi da vincoli e interessi di sorta,commerciali, finanziari o di altra natura b) l autonomia, sulla base di poteri conferiti al direttore responsabile del laboratorio il quale dovrà essere dotato di completa indipendenza operativa e dipendere direttamente ed esclusivamente dal vertice dell azienda c) la distinzione del personale direttivo e tecnico del laboratorio da quello impiegato nelle altre attività dell organizzazione d) la separazione dei locali e delle attrezzature del laboratorio da quelli impiegati nelle altre attività dell organizzazione. Condizioni tecnico operative Articolo 4 1. Il laboratorio deve operare, per la parte inerente la verificazione periodica, sulla base di un sistema di garanzia della qualità e con riferimento alla norma UNI- CEI EN/ISO IEC Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura. 4

5 2. Si intende soddisfatta la condizione di cui al precedente comma 1 se il laboratorio risulta accreditato da un organismo aderente all EA (European Cooperation for Accreditation), che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento e che operi secondo la norma UNI-CEI EN 45003, ovvero se il laboratorio operi secondo sistemi di garanzia della qualità certificati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI- CEI EN La Camera di Commercio deve accertare che l attività di verificazione periodica, per una o più categorie di strumenti, sia definita e documentata in procedure e/o in istruzioni operative del sistema di qualità del laboratorio. 4. I laboratori debbono essere dotati di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alla categoria di strumenti da sottoporre a verificazione periodica. 5. I laboratori debbono possedere campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti da sottoporre a verificazione. 6. Le prove metrologiche che i laboratori effettueranno nell esecuzione delle verificazioni debbono essere quelle stabilite dalle norme di carattere generale vigenti per le categorie di strumenti di competenza e conformi a quelle di carattere particolare specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verificazione degli strumenti medesimi e/o dagli omologhi certificati di approvazione del tipo. 7. I campioni di lavoro oltre che alle operazioni di conferma metrologica, a cui potrà attendere direttamente il laboratorio secondo una procedura inserita nell elenco delle procedure del Sistema di Garanzia della Qualità e di cui al precedente comma 2, potranno essere sottoposti, a seguito di visita ispettiva, a verificazione dal Servizio Metrico della Camera di Commercio. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di chiedere al laboratorio di munire di nuova certificazione quei campioni di riferimento che nel corso di visite ispettive fossero ritenuti non più affidabili. Le eventuali spese occorrenti per le suddette operazioni sono a totale carico del laboratorio. 8. Le procedure utilizzate per l esecuzione delle prove metrologiche condotte dai laboratori, sono da ritenersi accettate se riconducibili alle norme di carattere generale ed ai provvedimenti di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 5 e 6. 5

6 Tale aspetto dovrà essere documentato, unitamente alle modalità che saranno praticate per seguire l evoluzione dei provvedimenti che saranno emessi nel settore di competenza durante il periodo di validità del riconoscimento. 9. In particolare, se le prove metrologiche hanno esito positivo, il laboratorio applica, preferibilmente in prossimità della targhetta indicante i dati metrologici, il contrassegno verde di cui all allegato 2 del citato D.M. 182/2000 meglio definito nell allegato C al presente Regolamento e applica, ove necessario, i propri sigilli in luogo di quelli apposti provvisoriamente dai riparatori di cui al precedente art. 2, lettera g); rilascia all utente metrico che ha presentato lo strumento una dichiarazione, contenente almeno i dati di cui all allegato B, attestante la regolarità dello stesso e, infine, procede alle comunicazioni previste dall art. 5, comma 2, lettera f). 10. Ove, invece, gli strumenti risultassero fuori del campo degli errori massimi tollerati o presentassero difetti tali da pregiudicarne l affidabilità metrologica, ovvero non avessero tutti i sigilli di protezione integri, il laboratorio, fermo restando quanto prescritto col successivo art. 5, comma 2, lettera g), non applica alcun contrassegno ovvero applica un contrassegno provvisorio riportante la scritta strumento non conforme, e provvede a: a) invitare l utente metrico a richiedere la verifica periodica dopo aver fatto aggiustare i propri strumenti da un riparatore abilitato b) comunicare, entro i due successivi giorni lavorativi, alla Camera di Commercio nella cui giurisdizione si trovi lo strumento presentato a verificazione, l esito negativo dell operazione (V. allegato B). 11. In nessun caso e per nessuna ragione il laboratorio può procedere direttamente all aggiustamento di strumenti metrici ed alla rimozione di sigilli; l infrazione del presente divieto costituisce motivo di revoca del provvedimento di concessione. 12. Il personale incaricato della verificazione periodica deve possedere una adeguata formazione tecnica e professionale ed una soddisfacente conoscenza delle normative vigenti in materia di metrologia legale e dei piani di legalizzazione relativi alle categorie di strumenti di misura per i quali si richiede il riconoscimento. 6

7 Articolo 5 Modalità di riconoscimento dell idoneità dei laboratori 1. I soggetti interessati al riconoscimento della propria idoneità ad effettuare le verificazioni di una o più delle categorie di strumenti di cui all art. 2, lettera b), del presente Regolamento, se hanno la sede operativa principale nella provincia di Caltanissetta, debbono presentare domanda alla Camera di Commercio utilizzando, preferibilmente, lo schema riportato nell allegato A. 2. La domanda, in regola con l imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere: a) l indicazione delle categorie degli strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche atte ad identificarli (categoria, portata, classe di precisione, ecc.), per le quali si richiede il riconoscimento dell idoneità b) l elenco degli strumenti e delle apparecchiature posseduti per l esecuzione delle verificazioni, corredato da apposita relazione tecnico-descrittiva e dei necessari elementi di identificazione, nonché copia dei relativi certificati di taratura o di verificazione, con chiara elencazione dei campioni di prima linea e di quelli di lavoro. Dovrà, inoltre, essere data evidenza delle attività di conferma metrologica dei campioni di lavoro, a mezzo istruzione operativa, che descriva le modalità di esecuzione, i criteri di accettazione, le norme di riferimento, i risultati conseguenti e la necessaria periodicità con la quale verrà condotta la predetta attività di conferma, allegando adeguata documentazione (procedure ed istruzioni tecniche inerenti l esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura) c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la posizione delle principali attrezzature d) l elenco del personale incaricato della verificazione con relative qualifiche e titoli professionali con l indicazione del responsabile tecnico preposto alla firma degli attestati e/o dei rapporti di verificazione, nonché quelli dell eventuale sostituto - e) la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento e dichiarazione di non essere sottoposto a procedure concorsuali 7

8 f) l impegno a trasmettere, anche per via telematica, entro la prima decade del mese successivo alla data di esecuzione della verificazione, a ciascuna Camera di Commercio nel cui territorio provinciale sono state eseguite le operazioni di verificazione periodica, i dati di ogni verificazione effettuata e, in particolare, gli elementi seguenti: i dati identificativi dell utente, lo strumento verificato (marca, modello, matricola ed ogni ulteriore elemento identificativo), data della verificazione, esito della stessa con l indicazione delle eventuali anomalie riscontrate in caso di strumento non conforme (V.allegato B) - g) l impegno a comunicare immediatamente alla Camera di Commercio competente per territorio ogni eventuale illecito, riconducibile all uso di strumenti non conformi, riscontrato durante le operazioni di verificazione periodica h) l impegno a comunicare alla Camera di Commercio, entro i due successivi giorni lavorativi, ogni eventuale variazione intervenuta rispetto alla documentazione prodotte ed alle dichiarazioni formulate all atto della richiesta di riconoscimento i) l impegno a comunicare, entro i due successivi giorni lavorativi, alla Camera di Commercio nella cui giurisdizione si trovi lo strumento presentato a verificazione, l esito negativo dell operazione, di cui al precedente art. 4, comma 10, lettera b). l) copia di tutta la modulistica che il laboratorio intenderà adottare per l esercizio della propria attività, ove non compresa nel manuale della qualità; la Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere variazioni a tale modulistica qualora si verificassero esigenze di carattere legale o amministrativo o connesse all uso di particolari software o strumentazioni quali lettori ottici e simili m) copia dei fac-simile dei sigilli identificativi che saranno apposti a protezione delle parti componenti la catena metrologica, nonché il fac-simile delle targhette di verificazione previste dall art. 3 del D.M. 182/2000 con le quali saranno contrassegnati gli strumenti verificati e delle eventuali impronte di riferimento (V. allegato C). 3. Alla domanda deve essere unita, da parte del legale rappresentante del laboratorio, tutta la documentazione prescritta con il precedente comma e, in particolare, anche contestualmente, le seguenti certificazioni, ovvero dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi della vigente normativa, dirette ad assicurare: 8

9 a) che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale e finanziaria o da rapporti societari con gli utenti metrici b) che il personale incaricato della verificazione periodica è in possesso di adeguata formazione tecnica e professionale e di soddisfacente conoscenza delle prescrizioni relative ai controlli metrici allegando altresì apposito curriculum professionale di ciascuno c) che si impegna, in uno al personale incaricato, al rispetto del vincolo del segreto professionale d) che il laboratorio è accreditato da un organismo aderente all EA, firmatario di accordo di mutuo riconoscimento e che opera secondo la norma UNI-CEI EN 45012, allegando probante documentazione in tal senso (manuale della qualità del laboratorio), e che dispone di un sistema di garanzia della qualità, descritto nell apposito certificato di qualità allegato agli atti dell istanza. 4. La domanda deve essere accompagnata dall attestazione del versamento, in favore della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, della somma di 100,00 (euro cento/00), da versarsi per l istruttoria e l esame e non rimborsabile in caso di rigetto, sul conto corrente postale n Qualora le comunicazioni di cui al precedente comma 2, lettera h), dovessero comportare variazioni di rilievo nell assetto del laboratorio e, di conseguenza, variazioni nel provvedimento di concessione (ad esempio l assegnazione della qualifica di responsabile ad altro soggetto, variazioni nella planimetria o nella sede o altro), allora tali comunicazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti richieste di modifica e dovrà essere allegata la necessaria documentazione. La Camera di Commercio valuterà, di volta in volta, il caso prospettato ed emetterà, entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione dell istanza, un motivato provvedimento, a firma del Segretario Generale, di accoglimento o rifiuto della modifica e senza il quale il laboratorio non potrà in nessun caso ulteriormente procedere. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente comma costituisce motivo di sospensione del provvedimento di concessione. In tali casi alla domanda dovrà essere allegata l attestazione del versamento, in favore della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, della somma di 50,00 (euro cinquanta/00), da versarsi per l istruttoria e l esame e non rimborsabile in caso di rigetto, sul conto corrente postale n

10 6. Ove, infine, l accoglimento della richiesta di modifica comporti spese per notificazioni, comunicazioni e pubblicità, occorrerà procedere all ulteriore versamento previsto dal comma 4 del successivo art. 6. Il regime delle opposizioni, in tali casi, è analogo a quello previsto per i provvedimenti di sospensione e di revoca del provvedimento. Articolo 6 Provvedimento di riconoscimento dell idoneità 1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, salvo atti interruttivi, la Camera di Commercio, esaminata la documentazione prodotta e verificato il possesso dei requisiti tecnico-amministrativi da parte del laboratorio richiedente, esperiti gli accertamenti sulla sussistenza delle cause di divieto di cui all art. 10 della l. 575/ 65, disposti i necessari sopralluoghi tendenti ad accertare l effettiva esistenza e disponibilità delle attrezzature e di tutti gli altri materiali e condizioni dichiarati nonché la corrispondenza dei locali alle planimetrie, effettuati gli eventuali colloqui con il personale incaricato dal laboratorio richiedente di effettuare le verificazioni, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante da parte del Servizio Metrico camerale, emana il provvedimento di riconoscimento dell idoneità del laboratorio a svolgere la verificazione periodica a firma del Segretario Generale. 2. Nello svolgimento delle predette attività e fermo restando il parere del Servizio Metrico, la Camera di Commercio può valersi dell opera e della consulenza di apposita agenzia o organismo di valutazione purché questo dia ampia e probante dimostrazione della propria esperienza e capacità tecnico-amministrativa nello specifico settore. In tali casi le eventuali ulteriori spese di istruttoria graveranno per il cinquanta per cento sull interessato e, per la parte restante, sulla Camera di Commercio. 3. Il provvedimento di riconoscimento, di durata annuale coincidente con l anno solare, valido su tutto il territorio nazionale, deve contenere: a) le categorie degli strumenti di misura e le caratteristiche metrologiche per cui il laboratorio viene abilitato b) l indicazione dell organismo che ha certificato la conformità del Sistema di Garanzia della Qualità e la durata di validità della stessa 10

11 c) la prescrizione per cui il laboratorio è tenuto a trasmettere alla Camera di Commercio i rapporti rilasciati dall organismo di certificazione di Garanzia della Qualità in occasione delle visite ispettive periodiche d) la prescrizione d attenersi strettamente alle previsioni del presente Regolamento in particolare per quanto riguarda la necessità del mantenimento dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e le comunicazioni obbligatorie di cui all art. 5, comma 2, lettere f), g), h), i) e) l indicazione dei contrassegni e dei sigilli che il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura che hanno superato la verificazione periodica (V.allegato C) e l assegnazione del numero progressivo identificativo del laboratorio nella forma CL/XX - f) la scadenza della durata del provvedimento di riconoscimento dell idoneità e le indicazioni, con i relativi termini, degli organi competenti a ricevere l eventuale opposizione o l eventuale ricorso. 4. Quando il provvedimento sia favorevole, il legale rappresentante del laboratorio dovrà produrre, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della relativa notificazione, l attestazione comprovante il versamento in favore della Camera di Commercio, sul conto corrente postale n , della somma di 500,00 (euro cinquecento/00) per ciascuna categoria di strumenti, quale diritto annuale coincidente con l anno solare, non frazionabile in dodicesimi, di concessione per l esercizio dell attività richiesta, più l ulteriore somma di 100,00 (euro cento/00) per le spese necessarie alle notificazioni e comunicazioni che saranno inviate a tutte le Camere di Commercio ed ai soggetti interessati al provvedimento. 5. La Camera di Commercio, oltre alle comunicazioni di cui al comma precedente, cura la redazione di un apposito elenco, consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica, nel quale sono inclusi i laboratori riconosciuti idonei con gli estremi del relativo provvedimento. 6. Avverso l eventuale provvedimento motivato di rifiuto del riconoscimento, può essere presentata istanza di revisione al Segretario Generale entro trenta giorni dal ricevimento della relativa notificazione. 7. Contro l eventuale conferma del rifiuto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla ricezione della sua notificazione. 11

12 Articolo 7 Vigilanza 1. Il laboratorio riconosciuto idoneo è sottoposto a periodiche ispezioni annuali, ad intervalli casuali e senza preavviso e comunque almeno una volta all anno, da parte della Camera di Commercio che si vale dell opera del personale del Servizio Metrico o, se lo riterrà opportuno, anche di quella di agenzie o organismi specializzati nel settore ed operanti in tal senso. Le ispezioni sono finalizzate ad accertare che il laboratorio operi secondo quanto stabilito con il presente Regolamento. 2. In particolare, nel corso di tali visite ispettive, oltre all eventuale applicazione di quanto previsto dal precedente art. 4, comma 7, dovrà verificarsi che: a) il laboratorio sia dotato di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alle categorie di strumenti per i quali si è ottenuta la concessione b) il laboratorio sia in possesso dei campioni di riferimento, tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche delle categorie di strumenti di misura per i quali si è ottenuta la concessione 3. La Camera di Commercio rilascia, a seguito di dette visite ispettive, un rapporto sulla vigilanza effettuata. 4. La vigilanza sugli strumenti sottoposti a verificazione dal laboratorio viene effettuata dalla Camera di Commercio di Caltanissetta su almeno il 5% (cinque per cento), su base annuale, degli strumenti medesimi, con criteri di assoluta casualità secondo le norme vigenti, ovvero, per gli strumenti che si trovino nel territorio di competenza di altre Camere, su campioni significativi individuati secondo i criteri di cui ai Regolamenti deliberati da ciascuna Camera di Commercio. 5. Sino ad un massimo del 5% (cinque per cento) degli strumenti verificati su base annuale, i mezzi e le risorse necessari alla vigilanza sono messi a disposizione della Camera di Commercio dal laboratorio che ha eseguito le relative verificazioni. 6. I risultati della vigilanza di cui al precedente comma 4 debbono essere trasmessi da ciascuna Camera nel cui territorio sono stati verificati gli strumenti, alla Camera di Commercio accreditante. 12

13 Articolo 8 Rinnovo del provvedimento 1. Il provvedimento di riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica ha validità annuale corrispondente all anno solare. 2. Il provvedimento di riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica è rinnovato annualmente su istanza da proporsi entro il 31 dicembre di ogni anno, accompagnata dalla ricevuta del versamento della somma di 500,00 (euro cinquecento/00), per ciascuna categoria di strumenti metrici, effettuata sul conto corrente postale n in favore della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, quale diritto annuale di concessione. 3. La Giunta Camerale può, entro il mese di novembre di ogni anno, dando avviso agli interessati delle eventuali variazioni, rivalutare l importo delle somme previste dal presente Regolamento in relazione a mutate esigenze tecnico operative dell Ente o sulla base di indici ISTAT o a seguito di aumenti delle spese postali o di altri servizi. 4. All istanza di rinnovo, di cui al precedente comma 1, deve essere allegato apposito documento del legale rappresentante del laboratorio con il quale dichiara il permanere di tutte le condizioni tecnico-amministrative in virtù delle quali ha ottenuto il provvedimento di concessione. 5. La Camera di Commercio rilascia il provvedimento di rinnovo, a firma del Segretario Generale, entro trenta giorni dal ricevimento dell istanza. 6. Il mancato rispetto del termine di proposizione dell istanza, indicato col superiore art. 2, comporta, salvo gravi e giustificati motivi, la decadenza del provvedimento di concessione. Sospensione del provvedimento Articolo 9 1. La Camera di Commercio, sentito il legale rappresentante del laboratorio, con provvedimento motivato a firma del Segretario Generale, sospende il riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica, per un periodo che sarà valutato caso per caso, quando: 13

14 a) il laboratorio o il relativo personale non abbia ottemperato, in sede di sorveglianza da parte della Camera di Commercio o dell organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità, a quanto rispettivamente prescritto col presente Regolamento o dalle norme relative al sistema di garanzia della qualità b) il laboratorio o il relativo personale non siano più nelle condizioni di garanzia di indipendenza richieste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento c) il laboratorio non abbia inviato, nel termine prescritto, i rapporti e le comunicazioni di cui ai precedenti art. 4, commi 9 e 10 e art. 5, comma 2, lettere f), g), h), i) d) il laboratorio non abbia inviato, nel termine prescritto (art. 5, comma 2, lettera h), i rapporti delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza dall organismo di certificazione del sistema di garanzia della qualità e) venissero accertate, in sede di sorveglianza da parte della Camera di Commercio o sulla base di specifiche e controllate segnalazioni, indebite verificazioni di strumenti metrici da parte del laboratorio o immotivati rifiuti di verificazione di strumenti metrici f) venisse accertato, in sede di sorveglianza da parte della Camera di Commercio, che il laboratorio non sia più in possesso dei certificati, in corso di validità, rilasciati dall organismo di certificazione competente e per i campioni e gli strumenti utilizzati e per il sistema di garanzia della qualità - g) il laboratorio dovesse utilizzare, per le verificazioni, soggetto diverso dal responsabile tecnico (o eventuale sostituto), prima delle necessarie valutazioni che la Camera di Commercio effettuerà ai sensi dell art. 5, comma 5, del presente Regolamento h) il laboratorio non dovesse produrre l istanza di rinnovo entro il termine stabilito con il comma 2 dell art. 8; il provvedimento di concessione viene revocato qualora l istanza di rinnovo non venga prodotta entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza. 2. La sospensione viene revocata quando viene rimossa la causa che l ha determinata. A tale scopo il legale rappresentante del laboratorio dovrà inoltrare apposita comunicazione scritta alla Camera di Commercio, allegando tutta la 14

15 necessaria documentazione. La Camera di Commercio, prima d adottare una decisione nel merito, disporrà apposito sopralluogo ispettivo. 3. Al provvedimento di sospensione e di revoca della sospensione medesima viene data la stessa pubblicità prevista dall art. 6, comma 5, del presente Regolamento. 4. Avverso il provvedimento di sospensione può essere proposta istanza di revisione al Segretario Generale entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa notificazione, ovvero ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla ricezione della detta notifica. 5. La Camera di Commercio si riserva in ogni caso l adozione di ogni atto necessario qualora venissero ravvisate ipotesi di reato. Revoca del provvedimento Articolo La Camera di Commercio, sentito il legale rappresentante del laboratorio, con provvedimento motivato del Segretario Generale, revoca il riconoscimento dell idoneità a svolgere la verificazione periodica quando: a) il legale rappresentante del laboratorio abbia prodotto domanda in tal senso b) il laboratorio non rimuova, salvo gravi e giustificati motivi, entro il termine di sessanta giorni dall emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato c) il laboratorio abbia effettuato più di due violazioni per ciascuna delle quali sia già intervenuto il provvedimento di sospensione d) se, per qualsiasi motivo o ragione, il laboratorio abbia direttamente proceduto all aggiustamento o alla manutenzione di strumenti metrici o alla rimozione di sigilli e) nell ipotesi prevista dall art. 9, comma 1, lettera h). 2. Avverso il provvedimento di revoca può essere proposta istanza di revisione al Segretario Generale entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa notificazione, ovvero ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla ricezione della detta notifica. 3. La Camera di Commercio si riserva in ogni caso l adozione di ogni atto necessario qualora venissero ravvisate ipotesi di reato. 15

16 4. Al provvedimento di revoca viene data la medesima pubblicità prevista dall art. 6, commi 4 e 5, del presente Regolamento. Le relative spese sono a carico della Camera di Commercio. 16

17 allegato A / fac - simile alla Camera di Commercio I.A.A. - Servizio Metrico CALTANISSETTA oggetto: domanda per il riconoscimento dell idoneità all esecuzione di verificazioni periodiche Il sottoscritto nato a prov.di il residente in via e n. in qualità di titolare/legale rappresentante dell impresa con sede legale nel Comune di prov. di via e n. codice fiscale o partita IVA con sede operativa principale nel Comune di prov. via e n. presa visione del decreto del Ministro delle Attività Produttive in data e del relativo Regolamento adottato dalla Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, === C H I E D E - il riconoscimento dell idoneità all esecuzione della verificazione periodica per gli strumenti seguenti: ================================================ categorie degli strumenti strumenti di misura: classe di precisione: campo di misura (minimo/massimo): risoluzione: - a tal fine, ai sensi dell art. 47 del D.P.R , n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall art. 76 della medesima legge e dall art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa legge (art. 75 del D.P.R. 445/2000), === DICHIARA - di possedere i seguenti strumenti e apparecchiature idonee all esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura sopra indicati: ================= - campioni di riferimento (numero tipo matricole ecc. ): campo di misura (minimo/massimo): dotati di certificato di taratura emesso da: (SIT o altri organismi aderenti all EA) n. del - campioni di lavoro (numero tipo matricole ecc. ): campo di misura (minimo/massimo): riferiti ai campioni di riferimento secondo la procedura indicata nell apposito capitolo del manuale della qualità dedicato alla riferibilità metrologica: oppure dotati di certificato di taratura emesso da: (SIT o altri organismi aderenti all EA) n. del - altri strumenti ed apparecchiature (indicare per ciascuno i dati identificativi e le caratteristiche tecniche ed operative): - che il laboratorio opera, per la parte inerente la verificazione periodica, sulla base di un sistema di garanzia della qualità e con riferimento alla norma UNI-CEI EN/ISO IEC Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura e che ha ottenuto la seguente certificazione: 17

18 DICHIARA ALTRESI - che il personale incaricato delle operazioni di verificazione sarà costituito dai seguenti dipendenti: ====================================================== COGNOME E NOME QUALIFICA AZIENDALE TITOLO PROFESSIONALE - che il responsabile della verificazione sarà: ============================== COGNOME E NOME QUALIFICA AZIENDALE TITOLO PROFESSIONALE - che il sostituto di detto responsabile sarà: ================================ COGNOME E NOME QUALIFICA AZIENDALE TITOLO PROFESSIONALE - che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con ditte che esercitino l attività di vendita, manutenzione o riparazione di strumenti appartenenti alle medesime categorie per cui viene richiesto l accreditamento - - che il laboratorio e tutto il relativo personale sono altresì indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici - - che il personale incaricato della verificazione, compreso il responsabile, sono tenuti al rispetto del vincolo del segreto professionale - - che il personale incaricato della verificazione periodica possiede adeguata formazione tecnica e professionale e soddisfacente conoscenza delle normative vigenti in materia di metrologia legale e dei piani di legalizzazione relativi alle categorie di strumenti di misura per i quali si richiede il riconoscimento - =========================== Con la presente domanda il sottoscritto si impegna, in caso di accoglimento, a rispettare esattamente tutte le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle Attività Produttive in data e del relativo Regolamento adottato dalla Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, e, in particolare: ================================== a trasmettere, anche per via telematica, entro la prima decade del mese successivo alla data di esecuzione della verificazione, a ciascuna Camera di Commercio nel cui territorio provinciale sono state eseguite le operazioni di verificazione periodica, i dati di ogni verificazione effettuata e, in particolare, gli elementi seguenti: i dati identificativi dell utente, lo strumento verificato (marca, modello, matricola ed ogni ulteriore elemento identificativo), data della verificazione, esito della stessa con l indicazione delle eventuali anomalie riscontrate in caso di strumento non conforme - a comunicare immediatamente alla Camera di Commercio competente per territorio ogni eventuale illecito, riconducibile all uso di strumenti non conformi, riscontrato durante le operazioni di verificazione periodica a comunicare alla Camera di Commercio, entro i due successivi giorni lavorativi, ogni eventuale variazione intervenuta rispetto alla documentazione prodotte ed alle dichiarazioni formulate all atto della richiesta di riconoscimento a comunicare, entro i due successivi giorni lavorativi, alla Camera di Commercio nella cui giurisdizione si trovi lo strumento presentato a verificazione, l esito negativo dell operazione a non procedere mai direttamente, in nessun caso e per nessuna ragione, all aggiustamento o alla manutenzione di strumenti metrici o alla rimozione di sigilli ===================================================== In relazione al decreto del Ministro delle Attività Produttive in data ed al relativo Regolamento adottato dalla Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, = 18

19 ALLEGA 1. copia del manuale della qualità del laboratorio in forma controllata, corredato dalle procedure e istruzioni tecniche inerenti l esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura, nonché copia di tutte le relative certificazioni 2. copia di tutte le certificazioni possedute e relative ai campioni di riferimento, alle attrezzature ed, eventualmente, ai campioni di lavoro 3. la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verificazione e dalla quale risulti la disposizione delle principali attrezzature 4. curriculum tecnico-professionale del responsabile del laboratorio, del sostituto e di tutto il personale adibito alle operazioni di verificazione - 5. copia di tutta la modulistica che il laboratorio intenderà adottare per l esercizio della propria attività - 6. copia dei fac-simile dei sigilli identificativi che saranno apposti a protezione delle parti componenti la catena metrologica, nonché il fac-simile delle targhette di verificazione previste dall art. 3 del D.M. 182/2000 con le quali sono stati contrassegnati gli strumenti verificati e fac-simile dell eventuale targhetta adesiva riportante la scritta strumento non conforme - 7. ove un laboratorio facesse parte di un organizzazione più ampia avente interessi diretti o indiretti nella categoria di strumenti per cui è richiesto l accreditamento, una certificazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, diretta ad assicurare che il laboratorio medesimo sia effettivamente autonomo e dal punto di vista giuridico e da quello operativo evidenziando, in particolare: a) la separazione sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile dell area di attività propria del laboratorio da quella o quelle inerenti la vendita, la manutenzione e la riparazione di strumenti metrici, in modo da dimostrare che esso e il personale siano liberi da pressioni indebite, commerciali, finanziarie o di altra natura b) l autonomia, sulla base di poteri conferiti al direttore responsabile del laboratorio il quale dovrà essere dotato di completa indipendenza operativa e dipendere direttamente ed esclusivamente dal vertice dell azienda c) la distinzione del personale direttivo e tecnico del laboratorio da quello impiegato nelle altre attività dell organizzazione d) la separazione dei locali e delle attrezzature del laboratorio da quelli impiegati nelle altre attività dell organizzazione 10. l attestazione dell avvenuto versamento sul conto corrente postale n intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, della somma di 100,00 (euro cento/00) Data firma consenso, ai sensi della L. 675/ 96, sulla tutela delle persone ed altri soggetti al trattamento dei dati personali Il/La sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati e quelli del personale del laboratorio alla Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, acconsente al trattamento, da parte della stessa, limitatamente a quanto necessario per l espletamento della presente procedura. Il/La sottoscritto/a si dichiara, inoltre, all atto del conferimento dei dati, debitamente informato di quanto previsto dall art. 10 della L. 675/ 96, ivi compresi i diritti che in relazione al trattamento, al quale espressamente acconsente, gli derivano ai sensi dell art. 13 della medesima legge. Data firma 19

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