DELIBERAZIONE N. 54/PAR/2010

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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati: Dott. Vittorio Lomazzi Presidente Dott. Michele Grasso Consigliere Dott. Luca Fazio Primo Referendario Dott. Stefania Petrucci Primo Referendario rel. Dott. Marcello Iacubino Referendario Dott. Marco Dimarco Referendario nella Camera di Consiglio del 7 e 8 luglio 2010 ha assunto la seguente DELIBERAZIONE N. 54/PAR/2010 sulla richiesta di parere formulata dal Presidente della Provincia di Bari e dal Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani pervenuta in data 31/05/2010 prot. n. 1752; Vista l ordinanza n. 17 del 17/06/2010 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 07/07/2010; udito il relatore Primo Referendario Dott. Stefania Petrucci; Ritenuto in FATTO Il Presidente della Provincia di Bari ed il Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani richiedono il parere della Sezione in merito alla corretta interpretazione dell art. 2, comma 1, della L. 11/06/2004 n. 148 recante l istituzione della nuova provincia BAT e che prevede che le Province di Bari e Foggia procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni da effettuare

2 in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia. I Presidenti delle Province di Bari e Bat specificano che nel rispetto del principio di proporzionalità richiamato dalla norma citata, con apposita conferenza di servizi tra le Province madri di Bari e Foggia, sono state individuate le percentuali di scorporo nella misura rispettivamente del 23,71% e del 4,56%. Si evidenzia, inoltre, che alla chiusura dell esercizio finanziario 2009 la Provincia di Bari presentava un avanzo di amministrazione riferito anche ai territori compresi nella BAT, di 65 milioni di euro di cui 24,7 vincolati per pretese creditorie. Pertanto, i Presidenti della Provincia di Bari e Bat sottopongono alla Sezione i seguenti quesiti inerenti il significato del termine patrimonio netto richiamato dall art. 2, comma 1, della L. n. 148/2004 e la determinazione della consistenza ai fini della percentuale di scorporo concordata dalle due Province nonché come deve rapportarsi tale patrimonio netto con gli omologhi istituti del patrimonio indisponibile e disponibile delle Province disciplinato dal codice civile e quali criteri devono essere seguiti nel rispettivo trasferimento dalla Provincia di Bari alla Provincia BAT. Infine, si richiede alla Sezione come provvedere alla ripartizione dell avanzo di amministrazione conseguito nell esercizio 2009 dalla Provincia di Bari specificando la sorte della quota di avanzo vincolato. Considerato in DIRITTO Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell art. 7, comma 8,

3 della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica. In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta da entrambi i Presidenti della Provincia di Bari e della Provincia Bat in qualità di organi rappresentativi dell Ente e pertanto legittimati a promuovere l attività consultiva della Corte dei Conti. Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell art. 123 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali. Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo. Invero, già l art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze. Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non risulta operante nella Regione Puglia, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere. Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

4 Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di contabilità pubblica. Il Collegio evidenzia che per contabilità pubblica deve intendersi la disciplina inerente la gestione dei bilanci e dei rendiconti, l acquisizione delle entrate, la gestione delle spese, la disciplina sulla gestione del patrimonio dell ente, l indebitamento ed i controlli su tali attività. La funzione consultiva deve, inoltre, esercitarsi in via prodromica rispetto alle scelte discrezionali degli Enti poiché è diretta ad illuminare gli organi di amministrazione attiva. Le richieste di parere, per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, devono, inoltre, trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici e devono concentrarsi su atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria o su soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione di bilanci o rendiconti. (Sezione Abruzzo n. 324/2008, Sezione Basilicata n. 10/2008, Sezione Calabria n. 73/2008, Sezione Emilia Romagna n. 32/2007, Sezione Puglia n. 2/2005, n. 14/2007 e n. 16/2007). Il Collegio ritiene che la richiesta di parere inerente il patrimonio della istituita nuova Provincia Bat e la destinazione dell avanzo di amministrazione rientri nell alveo della contabilità pubblica e che tuttavia, i quesiti sottoposti dal Presidente della Provincia di Bari e dal Presidente della Provincia Bat debbano essere ricondotti a generalità ed astrattezza mediante l esame della normativa di riferimento poiché la concreta determinazione della effettiva consistenza del patrimonio ai

5 fini dell applicazione della percentuale di scorporo costituisce questione specifica rimessa alle esclusive valutazioni degli Enti. Ad avviso della Sezione, il termine patrimonio adoperato dall art. 2, comma 1, della L. n. 148/2004 istitutiva della nuova provincia non può non coincidere con la definizione fornita dal D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante il Testo Unico degli Enti locali che, all art. 230, comma 2, espressamente prevede che il patrimonio degli Enti locali è costituito dal complesso dei beni, dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun Ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Il patrimonio netto, come chiarito, al punto 130, del nuovo principio contabile n. 3 redatto dall Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti locali del Ministero degli Interni ed emanato in data 18/11/2008 è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Il patrimonio netto rappresenta, in via fondamentale, l'entità monetaria dei mezzi netti a disposizione dell ente locale, indistintamente investita, insieme ai mezzi di terzi, nelle attività patrimoniali. L art. 230 del Tuel prevede che il conto del patrimonio degli Enti locali evidenzi i risultati della gestione patrimoniale ed il Decreto del Presidente della Repubblica 31/01/1996 n. 194, recante il regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all art. 114 del D. Lgs. 25/02/1995 n. 77 concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nell apposito modello n. 20 fornisce l elencazione completa dei beni da includere nel conto del patrimonio di un Ente locale. Il su richiamato DPR n. 194/1996, come precisato dal punto 105 del principio contabile n. 3, prescrive lo schema ed il contenuto obbligatori

6 del conto del patrimonio. Lo schema è a sezioni contrapposte, l Attivo ed il Passivo. La classificazione dei valori attivi si fonda su una logica di destinazione, mentre quella del Passivo rispetta la natura delle fonti di finanziamento. L art. 230, commi 3 e 4, del citato D. Lgs. n. 267/2000 prevedono che gli Enti locali debbano includere nel conto del patrimonio i beni del demanio con specifica distinzione in relazione alle disposizioni del codice civile e fissano i criteri di valutazione dei beni demaniali e patrimoniali ai quali gli Enti devono conformarsi. Il predetto principio contabile n. 3 specifica, inoltre, in via dettagliata la natura e le voci da ricomprendere nelle macro classi delle immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni finanziarie, dell attivo circolante, dei conti d ordine, dei conferimenti, dei debiti, e dei ratei e risconti. Il Collegio evidenzia, peraltro, che l intera materia del patrimonio degli Enti locali appare in fase di evoluzione rilevato che il recente D. Lgs. 28/05/2010 n. 85 ha introdotto il federalismo demaniale mediante l attribuzione a titolo non oneroso di beni dello Stato a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e che l art. 58 del D. L. 25/06/2008 n. 112 convertito nella L. 06/08/2008 n. 133 prevede che gli Enti locali, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare debbano individuare i singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio di competenza non strumentali all esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione e dismissione redigendo, quindi, il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione.

7 La Sezione ritiene che grava preliminarmente sulle Province di Bari e Foggia l obbligo di deliberare lo stato di consistenza del proprio patrimonio demaniale, indisponibile e disponibile sulla base di inventari annualmente aggiornati, ai sensi dell art. 230, comma 7, del Tuel; una volta accertata l esatta consistenza del patrimonio deve procedersi alla ripartizione dei beni ed alla assegnazione di essi alla nuova provincia che dovrà dotarsi di un inventario e del conto del patrimonio conformemente alla normativa vigente. Il Collegio precisa, pertanto, che ogni operazione inerente la ripartizione del patrimonio tra la Provincia di Bari e la Provincia Bat deve essere, quindi, compiuta nella rigorosa osservanza della legislazione vigente e secondo principi di ragionevolezza e sana gestione finanziaria. Tuttavia, le concrete attività di individuazione e ripartizione dei beni, nonché le attività di classificazione, destinazione e valutazione dei beni da assegnare alla nuova provincia e la conseguente iscrizione di tali beni nell inventario della nuova provincia che, peraltro deve dotarsi di apposito regolamento di contabilità, rientrano tra le funzioni di amministrazione attiva degli Enti locali e pertanto appaiono estranee alla funzione consultiva della Corte dei conti. All uopo, la Sezione Regionale di Controllo per le Marche, con deliberazione n. 1/2010/PAR depositata in data 08/01/2010 inerente proprio questioni attinenti al patrimonio di una nuova provincia, ha chiarito che la funzione consultiva della Corte dei conti non si può trasformare in una modalità di co-amministrazione incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte medesima.

8 Il Collegio osserva, inoltre, che l utilizzo dell avanzo di amministrazione da parte degli Enti locali deve avvenire nell osservanza della disciplina dettata dall art. 187 del Tuel che prevede quattro destinazioni contabili: reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento; copertura dei debiti fuori bilancio ed estinzione anticipata dei prestiti; salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari e finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive e per altre spese correnti solo in sede di assestamento ed infine il finanziamento delle spese di investimento. Il principio contabile n. 3, al punto 67, precisa che l avanzo d amministrazione non vincolato è opportuno sia utilizzato secondo le seguenti priorità: per finanziamento debiti fuori bilancio; per il riequilibrio della gestione corrente; per accantonamenti per passività potenziali e per il finanziamento di maggiori spese del titolo II e/o estinzione anticipata di prestiti. La Sezione ritiene, pertanto, che spetti alle autonome valutazioni dell Ente determinare la destinazione dell avanzo di amministrazione nel rispetto degli scopi previsti dalla norma su richiamata tenendo conto della natura cogente della disciplina che indirizza la destinazione dell avanzo tra quattro allocazioni contabili secondo una modulazione esaustiva degli impieghi alternativi. (Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 61/PAR/2009 del 25/03/2009). P Q M Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione. Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente della Provincia di Bari ed al Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

9 Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 7 e 8 luglio Il relatore f.to S. Petrucci Il Presidente f.to V. Lomazzi Depositata in Segreteria il 8 luglio 2010 Il Direttore della Segreteria f.to C. Doronzo

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