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1 Deliberazione n. 88/PAR/2014 REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia Nella camera di consiglio del 2 aprile 2014 composta da: Presidente di Sezione Raffaele Del Grosso Presidente Consigliere Stefania Petrucci Referendario Rossana De Corato Referendario Cosmo Sciancalepore Referendario Carmelina Addesso Relatore ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Statte (TA) trasmessa con prot. n del e assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Puglia il prot /02/2014-SC-PUG-T75-A; Vista l ordinanza n. 17/2014 del 7 marzo con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 20 marzo 2014; udito il relatore Referendario Carmelina Addesso; Ritenuto in FATTO Il Sindaco del Comune di Statte chiede a questa Sezione un parere in merito all ambito applicativo del nuovo art 239 comma 1 lett. b) n. 6 TUEL, come mod dal d.l. 174/2012, che prevede che l organo di revisione dell ente locale esprima un parere sulle proposte di transazione Per una migliore comprensione del quesito, il Sindaco precisa che: -il revisore unico dei conti in attività presso l ente assolve i compiti di cui al d lgs 267/00 art 239; - il dettato di quest ultimo articolo è stato novellato dal DL n. 174/2012 che prevede per quel che qui interessa, al comma 1 lett. b) n. 6, il compito di 1

2 formulare, con le modalità stabilite dal regolamento relativo, proposte di transazione ; - l ente intende avvalersi dell intervento del revisore anche nelle proposte di transazione alla Giunta Comunale e nelle determinazioni dirigenziali, poiché, a parere del richiedente l innovazione ampia de jure, in ragione della genericità della sua lettera, lo spettro operativo dell organo di revisione, in quanto rimanda al regolamento solo la definizione delle modalità. Ciò posto, il Sindaco chiede: 1) se la lettura che l ente propone della novella in questione sia corretta; 2) se il compenso che attualmente si riconosce al Revisore unico dei conti includa questa nuova funzione, poiché derivante da una norma di legge e non da una scelta discrezionale dell ente. Considerato in DIRITTO Preliminarmente, occorre valutare i profili di ammissibilità, sia soggettiva che oggettiva, della richiesta di parere alla luce dell art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica. In relazione al profilo di ammissibilità soggettiva, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Statte, per cui non vi è dubbio in merito alla sussistenza del requisito predetto. Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali. Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo. Invero, l art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze. Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione ritiene soggettivamente ammissibile la richiesta di parere. 2

3 Sul piano dell ammissibilità oggettiva, si rammenta che la Corte dei Conti, secondo il disposto dell art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di contabilità pubblica. Il Collegio evidenzia che, le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo l orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici. Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati, non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità, e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte. Sulla base di quanto sopra, si osserva che i quesiti avanzati sono ammissibili, in quanto afferenti all interpretazione della normativa che delimita e disciplina l ambito dell attività dell Organo di revisione, ossia dell organo cui spetta, accanto alla attività di collaborazione con il Consiglio, anche la vigilanza sull andamento economico finanziario della gestione dell ente. Passando al merito della richiesta, il quesito n. 1 attiene all ampiezza delle materie in cui l organo di revisione è tenuto a rendere il parere obbligatorio sulle transazioni ai sensi dell art 239 comma 1 lett. b n. 6 TUEL mod 174/2012. Sul punto questa Sezione si è già pronunciata con deliberazioni n. 181 del e n. 35 del , osservando: Con specifico riferimento al parere in merito alle proposte di transazione, l elemento da considerare al fine di individuare i casi nei quali l Organo di revisione deve esprimere il proprio avviso è la competenza consiliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione, e non la natura di quest ultima. In altri termini, non è rilevante se 3

4 l Ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, quanto se, in ordine all atto conclusivo del procedimento, debba pronunciarsi o meno il Consiglio, considerato che, come si è visto sopra, il parere deve essere reso all Organo consiliare, il quale è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall organo di revisione. La natura del parere, funzionale allo svolgimento delle competenze consiliari, evidenzia che l obbligo riguarda principalmente le proposte di transazione riferite a: passività in relazione alle quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, vale a dire quelle che possono generare un debito fuori bilancio nei casi previsti dalle lettere a, d ed e dell art. 194, comma 1 del TUEL; accordi che comportano variazioni di bilancio; accordi che comportano l assunzione di impegni per gli esercizi successivi (art. 42, comma 2, lett. i del TUEL); accordi che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute (art. 42, comma 2, lett. l del TUEL). Da ultimo occorre osservare che il TUEL all art. 239, comma 6, prevede la possibilità che lo Statuto dell Ente possa prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai Revisori. Ferma restando la specifica funzione di ausilio al Consiglio che si estrinseca con la resa dei pareri nelle materie indicate sopra, l Ente può ampliare le competenze dell Organo di revisione, anche prevedendo attività ulteriori, ivi compresa la resa di pareri in altre materie. In conclusione, i pareri dell Organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio e devono essere resi a quest ultimo nelle materie indicate nell art. 239, comma 1, lett. b del TUEL, fra le quali è compresa quella riferita alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni (n. 6). Al fine di individuare, in concreto, se l atto debba essere preceduto dal parere dell Organo di revisione, non è rilevante la natura della transazione (giudiziale o stragiudiziale) ma se si tratti di atto di procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio, rientrando fra le sue attribuzioni funzionali (deliberazione n. 181/2013/PAR). Alle medesime conclusioni sono pervenute la Sezione controllo per il Piemonte, nella delibera citata dal richiedente (delibera n. 345/2013/SRCPE/PAR), e la Sezione controllo per la Liguria nella delibera n. 5/2014 (SRCLIG/4/2014/PAR). Entrambe le Sezioni regionali hanno condiviso l interpretazione che, con specifico riferimento alle transazioni di cui all art 239 comma 1 lett. b) n. 6 TUEL, circoscrive l ambito nel quale l Organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri alle sole transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale. La delimitazione, ad opera del legislatore, dell esplicazione dell attività consultiva di ausilio al Consiglio nelle materie di cui alla lett. b) dell art 239 TUEL non esclude, tuttavia, che l ente possa ampliare le competenze dell Organo di 4

5 revisione, anche prevedendo attività ulteriori, ivi compresa la resa di pareri in altre materie (tra cui le proposte di transazioni nelle materie di competenza della Giunta e nelle determinazioni dirigenziali), atteso che il comma 6 dell art 239 prevede la possibilità che lo Statuto dell ente possa prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai Revisori. Passando al quesito n. 2, relativo all inclusione nel compenso spettante al revisore anche della nuova funzione in materia di pareri su transazioni, si osserva che il compenso dei revisori deve essere determinato entro i limiti massimi indicati dall art 241 comma 1 d lgs 267/2000 e che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, può essere aumentato dall ente locale fino al limite massimo del 20 per cento solo in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell articolo 239 TUEL. PQM Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa sezione. Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Statte (TA) Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 2 aprile Il Relatore Il Presidente F.to Carmelina Addesso F.to Raffaele Del Grosso Depositata in Segreteria il 17 aprile 2014 Il Direttore della Segreteria F.to Marialuce Sciannameo 5

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