Delibera n. 434/2013/SRCPIE/PAR CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
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1 CORTE DEI CONTI Delibera n. 434/2013/SRCPIE/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 18 dicembre 2013, così composta: Dott. Enrica LATERZA Dott. Mario PISCHEDDA Dott. Giancarlo ASTEGIANO Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Dott. Walter BERRUTI Dott. Alessandra OLESSINA Dott. Massimo VALERO Presidente Primo Referendario relatore Primo Referendario Primo Referendario Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n e successive modificazioni; Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l art. 7, comma 8; Visto l atto d indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010; Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Canelli n del 2 settembre 2013, pervenuta, tramite il C.A.L., il giorno 16 settembre seguente, in merito alla legittimità di una modifica del regolamento comunale relativo alla 1
2 erogazione del fondo incentivante della progettazione interna di cui agli artt. 90 e ss. Del D.lgs. n. 163/2006, nel caso in cui la progettazione venga affidata all esterno; Vista l Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Walter Berruti; Udito il relatore; Ritenuto in FATTO Il Comune intende procedere alla modifica del regolamento nella parte relativa alle modalità di erogazione del fondo incentivante della progettazione interna di cui agli artt. 90 e ss. Del D.lgs. n. 163/2006 nel caso in cui la progettazione venga affidata all esterno, non essendo tale parte del regolamento sufficientemente chiara. In particolare, l Ente riconoscerebbe al solo r.u.p. una percentuale del fondo in parola variabile dal 15 al 25 per cento, in relazione alla complessità dell opera, dando facoltà al medesimo di riconoscere ad eventuali collaboratori (tecnici o amministrativi) una percentuale fino al 5% da prelevarsi sulla quota già destinata al r.u.p. Si chiede se tale modifica del regolamento sia in linea con le norme e la giurisprudenza in materia. DIRITTO La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall art. 7, comma 8 della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l ambito oggettivo della funzione. Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l ammissibilità della richiesta in esame. 1. La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dalla L. n. 131/2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all ordinaria sfera di competenze della Corte. La richiesta di parere in esame proviene, tramite il C.A.L., dal Comune di Canelli ed è stata formalizzata dal suo Sindaco, è dunque ammissibile sotto il profilo soggettivo. 2. I pareri sono previsti, dalla ridetta L. n. 131/2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica. L ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto d indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006, deve ritenersi riferito alla attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziaria - 2
3 contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Da ultimo, le Sezioni riunite in sede di controllo, nell esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno evidenziato che, in una visione dinamica della contabilità pubblica - che sposta l angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri - talune materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica, possono ritenersi ad essa riconducibili per effetto della particolare considerazione loro riservata dal legislatore nell ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica (delibera n. 54 del 2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Come precisato da consolidata giurisprudenza contabile, la funzione consultiva non deve essere finalizzata ad indicazioni relative all attività gestionale concreta, la quale è rimessa alla valutazione discrezionale dell Amministrazione. La Sezione è dunque chiamata a pronunciarsi solo su questioni di principio, attinenti, con carattere generale, i profili di contabilità pubblica coinvolti dai quesiti posti e dirette a fornire un ausilio all Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell esercizio delle proprie funzioni. La funzione consultiva, poi, non può rivolgersi a quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto d iniziative giudiziarie, anche eventuali, proprie della Procura della stessa Corte dei conti, ne può avere ad oggetto condotte suscettibili di essere sottoposte all esame di organi della giurisdizione ordinaria, contabile o tributaria, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali. In particolare, l attività consultiva non può avere ad oggetto attività già svolte, dal momento che i pareri non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati. Nella specie, la richiesta di parere attiene alle spese per il personale sotto il determinato profilo degli incentivi per le progettazioni, in relazione al quale la Sezione ha già dato indicazioni di carattere generale, che pare opportuno qui di seguito richiamare. 3. Per la ripartizione degli incentivi alla progettazione spettanti ai dipendenti delle stazioni appaltanti, l art. 92, comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 dispone che una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico 3
4 dell'amministrazione è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché' tra i loro collaboratori. Il fondo incentivante, dunque, è ripartito tra i vari aventi diritto secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e recepiti in un regolamento adottato dall'amministrazione. Le modalità di ripartizione del fondo, pertanto, oltre ad attenere alle scelte discrezionali dell amministrazione, ovviamente nei limiti tracciati dal dettato legislativo, devono essere oggetto di contrattazione collettiva e solo successivamente confluiscono nel regolamento. La richiesta di parere pone lo specifico quesito se sia possibile corrispondere l incentivo ivi disciplinato al responsabile del procedimento, e, quindi, ai vari collaboratori, in caso in cui la progettazione venga affidata all esterno. Come ricordato, la Sezione si è già pronunciata sulla questione con specifico riguardo all attività di pianificazione (art. 92, comma 6), esprimendo principi che possono valere anche per l attività di progettazione (art. 92, comma 5) (cfr. parere n. 290 del 30 agosto 2012). La norma àncora chiaramente il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante alla circostanza che la redazione dell atto sia avvenuta all interno dell ente. Qualora sia avvenuta all esterno non è idonea a far sorgere il diritto di alcun compenso in capo ai dipendenti degli uffici tecnici dell ente. Con specifico riferimento alla figura del responsabile del procedimento (r.u.p.), occorre rilevare che questi normalmente, in base alle previsioni contenute nei singoli regolamenti predisposti dalle amministrazioni ai sensi del citato comma 5 dell art. 92 del D.lgs. n. 163/2006, partecipa alla ripartizione dell incentivo, ovviamente sempre in relazione ad atti di progettazione collegati alla realizzazione di opere pubbliche. Occorre sottolineare, però, che la sua partecipazione alla ripartizione degli emolumenti, ai sensi del ridetto comma 5 dell art. 92 del Codice dei contratti, non avviene in ragione della sua qualifica, ma in relazione al complessivo svolgimento interno dell attività di progettazione. In sostanza, qualora l attività venga svolta internamente tutti i soggetti che, a qualsivoglia titolo, collaborano hanno diritto, in base alle previsioni del regolamento dell ente, a partecipare alla distribuzione dell incentivo. Qualora, al contrario, l attività sopra specificata venga svolta all esterno, non sorgendo il presupposto per la ripartizione di un incentivo fra i vari dipendenti dell ufficio non vi è neppure un autonomo diritto del responsabile del procedimento ad ottenere un compenso per un attività che, al contrario, rientra fra i suoi compiti e doveri d ufficio. P.Q.M. nei termini sopra esposti è il parere di questa Sezione. 4
5 Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Comune richiedente. Così deliberato in Torino, nell adunanza del 18 dicembre Il Primo Referendario Relatore F.to Dott. Walter BERRUTI Il Presidente F.to Dott.ssa Enrica LATERZA Depositato in Segreteria il 19/12/2013 Il Direttore F.to Dott. Federico SOLA 5
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