PROPOSTA DI ACCORDO PERSONALE COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO (C.E.L.)
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- Tommasina Parisi
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1 PROPOSTA di MODIFICHE alla Proposta Presentata dall Amm.ne per il Personale Collaboratore Esperto Linguistico (C.E.L.) BOZZA n.1/2006 (tenuto conto delle precedenti proposte presentate gia dalle OO.SS.) PIATTAFORMA SINDACALE del 26 marzo 2006 Nota di richiamo della Delegazione sindacale: Il testo che segue viene proposto per la ripresa della trattativa specifica per i CEL e tiene conto : - del mandato di cui all Art.22 CCNL 13/05/2003 (competenza della contrattazione integrativa rispetto alla sentenza della CGE 26/6/2001); nonche - della necessità di riconoscere ruolo e funzioni didattiche che fanno dei CEL una figura professionale cui applicare una distinta disciplina contrattuale che nell ambito della retribuzione complessiva tenga conto dell orientamento ormai chiaramente e stabilmente espresso dalla Magistratura italiana, oltre che europea; ***** inoltre il trattamento economico fondamentale complessivo viene rapportato, con effetto esclusivamente economico e a partire dall acquisizione della 3a classe economica stipendiale, a quello del ricercatore confermato a tempo pieno con 3 anni di anzianita lavorativa nella qualifica PROPOSTA DI ACCORDO PERSONALE COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO (C.E.L.) La Delegazione Pubblica e la Delegazione Sindacale che il CCNL del comparto Università, stipulato in data , all art. 22 ha rinviato alla "contrattazione integrativa di Ateneo l'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del nella causa C-212/99, relativa agli ex lettori di lingua straniera rientranti in tale sentenza, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l'esperienza acquisita"; che lo stesso CCNL del comparto Università stipulato in data , relativo al II biennio economico del quadriennio , ha definito i miglioramenti economici minimi nazionali per i CEL a partire dal : che il CCNL , sottoscritto definitivamente il 27 gennaio 2005, modifica solo il trattamento economico fondamentale; e che il CCNL integrativo-biennale introduce ulteriori benefici economici a favore dei CEL ; considerato che il fondo previsto per il trattamento accessorio relativo all anno 2004, pari ad ,92 (al lordo degli oneri a carico Ente) comprendeva anche la parte relativa alla «esperienza acquisita» per un importo pari ad ,00; e che ; concordano quanto segue.
2 ACCORDO DI CONTRATTAZIONE N. Padova, PERSONALE COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO (C.E.L.) ART. 1 - Trasferimento fondi La parte relativa all'esperienza acquisita dell'ex fondo per il trattamento accessorio del personale CEL, pari a ,00, adeguatamente incrementata in applicazione del presente regolamento, viene trasferita, con decorrenza dal 1 gennaio 2005, al fondo per il trattamento fondamentale (retribuzione fissa) del personale CEL, così come previsto dall'art. 22, comma 3, del CCNL ART. 2 - Struttura retributiva La struttura retributiva del personale CEL si compone delle seguenti voci: A) - trattamento fondamentale : 1. Stipendio tabellare iniziale (art. 32, comma 2, CCNL ) ,15 per 500 ore annue 2. Assegno integrativo di Ateneo (art. 51, comma 11, CCNL ) 1.549,37 per 500 ore annue 3. Le Progressioni Economiche sono previste su 13 classi triennali, di valore economico pari a ciascuna sino alla 2a classe e di valore superiore dalla 3a classe in poi, annualmente determinato in sede di negoziazione decentrata integrativa. Tale progressione economica orizzontale (PEO) viene realizzata tramite Selezioni di Mobilita orizzontale bandite con periodicita biennale. 4. Per un monte ore annuo pari a 500 ore il trattamento fondamentale iniziale risulta di ,52 (pari a una base oraria di 30,71) cui si aggiunge la somma dei valori economici delle classi stipendiali acquisite. B) - trattamento accessorio: Compensi relativi a valutazioni attinenti alla produttività (art. 51, comma 5, CCNL ) che dipendono dal fondo stanziato ogni anno dall ateneo. C) Il trattamento economico fondamentale complessivo, compreso l Assegno Integrativo di Ateneo ed il valore della base oraria di cui ai commi precedenti, verra rivalutato in corrispondenza con il diverso trattamento economico accessorio che si acquisisce a partire dalla 3 classe stipendiale (CEL3), conteggiando nel calcolo di tale trattamento oltre alla somma delle classi stipendiali successivamente acquisite anche l eventuale parte fissa del trattamento accessorio e/o incentivante.
3 ART. 3 - Criteri per l' accesso alle progressioni economiche : Mobilita Orizzontale. I criteri per l' accesso alle progressioni economiche (P.E.O.) sono i seguenti : a) Il passaggio alla classe economica immediatamente superiore avviene attraverso meccanismi selettivi per titoli, per valutazione della qualita dell esperienza lavorativa e in base all anzianita di servizio, al compimento di tre anni di servizio effettivo nella classe stipendiale immediatamente inferiore, con esclusione dei periodi di aspettativa senza assegni, a seguito di valutazione positiva del servizio prestato nei tre anni precedenti. Tale valutazione, che comprende anche la verifica di cui all Art.4 della L.236/95, è effettuata «dall Organo competente» (CLA) sulla base delle relazioni annuali dei CEL sulla propria attività e dei pareri espressi dai Responsabili delle strutture che utilizzano i CEL tenendo conto dei seguenti fattori : b) I meccanismi selettivi saranno attivati con cadenza biennale, tenendo conto dei seguenti indicatori e del loro relativo peso : 1. titoli culturali e professionali pertinenti e qualita dell esperienza lavorativa : in particolare titoli di studio, formazione specialistica conseguita, presentazione di relazioni a seminari e convegni, insegnamento in corsi di aggiornamento, pubblicazioni pertinenti anche non cartacee, incarichi, collaborazione o coordinamento in progetti di innovazione dei metodi di lavoro e/o di miglioramento della qualita del servizio reso : 50%; Ai fini delle valutazioni relative a questo criterio verranno tenuti in considerazione il curriculum, le relazioni annuali sull' attivita' svolta e l' eventuale altra documentazione pertinente presentati dal candidato, nonché la valutazione espressa sull' attività del candidato dal Centro Linguistico di Ateneo di cui al comma a). 2. anzianità di servizio ed esperienza lavorativa : 50%. c) I passaggi alle progressioni economiche immediatamente superiori sono disposti come minimo nel numero consentito dalla disponibilità delle risorse prodotte dal differenziale tra le progressioni economiche rivestite e il valore tabellare iniziale di coloro che cessano definitivamente dal servizio, eventualmente incrementate da ulteriori risorse a carico del B.U. a ciò finalizzate dalla contrattazione integrativa non inferiori comunque ad un 3% annuo del Fondo Accessorio complessivamente stanziato per i CEL per l' anno d) L' applicazione delle progressioni economiche (PEO) agli aventi titolo e diritto a partecipare alle selezioni periodiche biennali avverrà a regime in misura proporzionale rispetto al numero totale degli interessati aventi titolo, non inferiore in ogni caso a quella eventualmente piu favorevole realizzata a beneficio del Personale Tecnico e Amministrativo dell Ateneo di Padova nel corso dei primi 4 anni di attuazione dell istituto normativo contrattuale della Mobilita Orizzontale. ART. 4 - Fase transitoria e fase a regime delle progressioni economiche per Mobilita Orizzontale. In prima applicazione, per i CEL in servizio il collocamento nelle classi economiche avviene sulla base del riconoscimento dell' esperienza acquisita : pertanto tutto il personale CEL in servizio a tempo indeterminato alla data del viene inserito nella struttura retributiva di cui all' art. 2 c.a.3) del presente accordo, con decorrenza , in base all'anzianità maturata alla data del , ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del CCNL , con completo riconoscimento dei periodi di servizio svolti presso gli istituti universitari, secondo la seguente tabella : -- trattamento iniziale e di inserimento : anzianità da 1 a 3 anni I progressione economica (CEL01)
4 anzianità da 4 a 6 anni II progressione economica (CEL02) -- trattamento definitivo : anzianità da 7 a 9 anni III progressione economica (CEL03) anzianità da 10 a 12 anni IV progressione economica (CEL04) anzianità da 13 a 15 anni V progressione economica (CEL05) anzianità da 16 a 18 anni VI progressione economica (CEL06) anzianità da 19 a 21 anni VII progressione economica (CEL07) anzianità da 22 a 24 anni VIII progressione economica (CEL08) anzianità da 25 a 27 anni IX progressione economica (CEL09) anzianità da 28 a 30 anni X progressione economica (CEL10) anzianità da 31 a 33 anni XI progressione economica (CEL11) anzianità da 34 a 36 anni XII progressione economica (CEL12) anzianità da 37 a 39 anni XIII progressione economica (CEL13). In fase a regime l attuazione della mobilita orizzontale avra inizio, con possibilita di partecipazione alle relative selezioni a domanda da parte di tutti i dipendenti interessati, a partire dal I CEL che avranno preso servizio a tempo indeterminato dopo la data dell , vengono collocati nella classe economica corrispondente agli anni di servizio effettivamente prestati, in qualità di CEL, o ex lettori o come personale tecnico-linguistico, presso l Università di Padova o presso altri atenei. ART. 5 - Rapporti di lavoro a tempo determinato I CEL con rapporto di lavoro a tempo determinato vengono collocati, al compimento del primo anno, nella classe economica CEL1. Gli anni di servizio prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato verranno riconosciuti, come servizio prestato, al momento dell eventuale reclutamento a tempo indeterminato ai fini della collocazione nella corrispondente classe economica, ai sensi del precedente Art.4.. L Amministrazione si impegna al rispetto delle condizioni minime previste dall Art. 3 («Costituzione del rapporto di lavoro») del Contratto Collettivo di Ateneo per i CEL, sottoscritto il 17 aprile ART. 6 - Costo orario e lavoro straordinario. La tariffa oraria per prestazioni al di fuori del monte ore contrattuale individuale è superiore al costo orario definito dal trattamento fondamentale di cui al precedente art. 2 e ad essa vengono applicate le maggiorazioni previste per le tipologie e le condizioni delle prestazioni lavorative di cui alla tabella A allegata (predisposta e tenuta aggiornata dall Amm.ne). ART. 7 Monte ore annuo I CEL che normalmente, con particolare riferimento agli ultimi 2 anni di attivita', hanno superato o e' previsto che per insuperabili esigenze debbano superare le 500 ore annue di attivita' istituzionali di base hanno la facoltà e il diritto, previa certificazione del CLA di Ateneo, di chiedere la trasformazione del loro contratto in contratto a 750 ore annue, previo accordo tra Amm.ne e CEL interessati relativamente alla durata del nuovo rapporto di lavoro, alle finalita d uso delle 250 ore/anno aggiuntive e alle relative incombenze, funzioni e responsabilita.
5 ART. 8 - Trattamento accessorio. Il fondo per il trattamento accessorio del personale CEL per gli anni 2005 e 2006 viene destinato per compensi relativi a valutazioni attinenti alla produttivita. Per quanto riguarda la quota relativa alla produttività, le parti rinviano all Organo tecnico collegiale del C.L.A. la definizione delle iniziative progettuali per il 2005, con l indicazione dei seguenti criteri: ogni CEL potrà presentare un solo progetto individuale, in linea con gli obiettivi stabiliti dal C.L.A., che deve essere stato realizzato entro il ; una commissione interna valuterà i contenuti delle proposte presentate e approverà i progetti ritenuti adeguati; a seguito di valutazione del lavoro svolto, si procederà alla corresponsione, entro il mese di febbraio di ogni anno, del compenso incentivante individuale. ART. 9 Clausola di garanzia I contenuti del presente accordo si intendono validi salvo eventuali future modifiche migliorative del CCNL o del CCIL di Ateneo, interventi legislativi e/o pronunciamenti dell autorita giurisdizionale adita dal personale interessato Il presente accordo è subordinato all'approvazione formale degli Organi di Ateneo, per quanto riguarda la Delegazione Pubblica e all' approvazione formale della Delegazione Sindacale, per quanto riguarda la Rappresentanza Sindacale. Tale comunicazione dovrà avvenire entro il LA DELEGAZIONE PUBBLICA LA DELEGAZIONE SINDACALE
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