Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Brindisi ORDINANZA N. /2018

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1 Firmato Digitalmente da/signed by: MINERVINO SALVATORE In Data/On Date: giovedì 2 agosto :07:09 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Brindisi ORDINANZA N. /2018 Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo del Tonno Rosso (Thunnus Thynnus), del Pesce Spada (Xiphias Gladius) e del Tonno Alalunga (Thunnus Alalunga) nel Compartimento marittimo di Brindisi (BR) Il sottoscritto Capo del compartimento e del Circondario marittimo nonché Comandante del porto di Brindisi: il Reg. (CEE) n. 2807/83 del 22 settembre 1983 che stabilisce la modalità di registrazione delle informazioni fornite sulla cattura di pesci degli Stati membri; Il Reg. (CE) n. 1984/2003 del 8 aprile 2003 del Consiglio, che istituisce nella comunità Europea un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso; la Raccomandazione ICCAT n. 16- ricostituzione per il pesce spada nel Mediterraneo; il Reg. (CE) n. 1967/2006 del consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo; il Reg. (CE) n. 520/2007 del 7 maggio 2007 che stabilisce misure minime tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il Reg. (CE) n. 973/2001; il Reg. (CE) n.1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Reg.ti (CE) n.847/96, n.2371/2002, n.811/2004, n.768/2005, n.2115/2005, n.2166/2005, n.388/2006, n.509/2007, n.676/2007, n.1098/2007, n.1300/2008, n.1342/2008 e che abroga i Reg.ti (CE) n.2847/93, n.1627/94 e n.1966/2006 ed il relativo Reg.to di esecuzione n.404/2011; il Reg.(CE) n.640/2010 del programma di documentazione delle catture di tonno rosso (thunnus - thynnus) e modifica del Reg.(CE) n.1984/2003 del Consiglio; il D.M il D.lgs , n.4 rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;.28 della L. n.96/10 da L , n.154; le circolari n del 26 marzo 2012 e n. 423 del 28 febbraio 2013, recanti la disciplina del, emanate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito MIPAAF);.1213, n.1380, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Reg.ti (CE) nn.1954/2003 e 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Reg.ti (CE) n.2371/2002 e n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n.2004/585/ce del Consiglio; il D.M liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale ; il D.M , recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «piano di azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo; VISTA: la Circ. serie controllo pesca n.001 SCIP ed.2016, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera;

2 il Decr.Dir. n.3992 del , recante l'istituzione (ai sensi dell'art.3, co.1) dell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo; VISTA: la circ.n del , recante le modalità attuative del richiamato D.M ; il D.M. 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; il Reg. (UE) n. 2016/1627 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo ad un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell' Atlantico Orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del Reg. (CE) n. 320/2009; il D.M. 16 febbraio 2017 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 53 del 4 marzo 2017, recante misure di gestione delle catture bersaglio del tonno alalunga nel mediterraneo; il Decreto Direttoriale 17 febbraio 2017, n.3820 della Direzione Generale della Pesca Marittima e de cquacoltura del MIPAAF, recante i periodi di divieto di pesca, detenzione sbarco e trasbordo del pesce spada; l'elenco allegato al Decreto Direttoriale 8447 in data 7 aprile 2017 del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Direzione Generale della pesca e della acquacoltura che indica quale rto designato quello di Brindisi (BR); Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio del 23 gennaio 2018 che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'unione e, per i pescherecci dell'unione, in determinate acque non dell'unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127; il Decreto Direttoriale n del 31 luglio 2017 del MIPAAF, recante l' elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo; il Decreto Direttoriale n.8876 del 20 aprile 2018 del Dipartimento delle politiche competittive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca direzione generale della pesca marittima del MIPAAF, recante Ripartizione dei contingenti nazionali di cattura del tonno rosso per il triennio ; il Regolamento Delegato (UE) 2018/191 della commissione del , il quale modifica il Reg.(UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'unione, di cui all'art.15, paragrafo 2, del Reg. (UE) n.1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del mediterraneo; il D.M , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.70 del 24 marzo 2018, recante misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo; RITENUTO NECESSARIO disciplinare le attività di sbarco del tonno rosso, pesce spada e tonno alalunga ne ambito del porto designato di Brindisi, ai sensi delle richiamate disposizioni, anche al fine di consentire il controllo delle catture, attraverso il tempestivo riscontro con la prescritta documentazione del prodotto sbarcato; VISTI: art.62 c.n. e gli artt.59 e 524 del relativo Reg.to per la navigazione marittima, nonché il D.lgs. 4/12 ed il D.P.R.1639/1968 e s.m.i., nonché la propria ordinanza n.09/2018, obbligo di comunicazione dei comandanti di motopesca ; AVUTO riguardo alla propedeutica partecipazione della bozza della presente emananda ordinanza al locale ceto interessato, con successiva conferenza illustrativa qui tenuta alla data del , giusta proprio foglio di convocazione prot. n del ORDINA Art. 1 (campo di applicazione e finalità) 1. La presente ordinanza disciplina ne ambito del Comparimento/ Circondario marittimo di Brindisi le procedure di sbarco o di trasbordo delle catture, anche se accessorie o accidentali, di specie pelagiche quali il tonno rosso (thunnus thynnus), il pesce spada (xiphias gladius) ed il tonno alalunga (thunnus alalunga), provenienti da pesca professionale, sportiva e ricreativa nonché dalle altre accomunabili ulteriori definizioni.

3 2. Ai fini de applicazione della presente Ordinanza, si fa espresso rinvio a definizioni e norme del Reg. (CE) n.1627/2017 nonché, per la presentazione e validazione del documento di cattura del tonno rosso (E-BCD), al regolamento 640/2010 e s.m.i., già citati in premessa. 3. Si rimanda espressamente a quanto già disciplinato compiutamente dalla specifica normativa di settore, richiamata nelle premesse anche agli eventuali fini sanzionatori, significando che con il presente provvedimento vengono ad essere dettate solo le modalità di dettaglio in ambito locale di cui alle conseguenti previsioni punitive in caso di inosservanza. Art. 2 (attuali periodi in cui è consentita la pesca di tonno rosso ed ulteriori richiami, per come già disciplinato dalle vigneti norme di settore citate in premessa) 1. La pesca del tonno rosso con il sistema denominato palangaro per le navi da cattura di l.f.t. non superiore a 24 m è consentita dal 1 gennaio al 31 dicembre. 2. La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è consentita dal 26 maggio al 24 giugno, rimanendo, altresì, confermata possibilità di prolungare tale periodo qualora nel corso del medesimo vengano perse giornate di pesca a causa di condizioni meteo marine particolarmente avverse. 3. La pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è consentita dal 16 giugno al 14 ottobre. 4. La pesca con tonnara fissa è a m m e s s a dal 1 gennaio al 31 dicembre. 5. Al di fuori dei suddetti periodi, la pesca del tonno rosso è vietata e può essere, altresì, interrotta, anche nei periodi in cui sarebbe consentita, qualora si raggiungono prima le quote assegnate per ciascuna tipologia di pesca e/o per ciascuna imbarcazione da pesca autorizzata alla cattura (detta comunicazione è, di massima, evincibile dalla debita consultazione del sito web istituzionale del MIPAAF o dagli albi delle AA.MM. ). 6. È assolutamente vietato utilizzo di aeromobili per la ricerca e localizzazione dei banchi di tonno la cui taglia minima è di 30 (trenta) Kg di peso o 115 cm di lunghezza alla forca (misurata da estremità della mascella superiore a estremità di raggio più corto della coda con le deroghe ed eccezioni previste da art.3.3 del D.M. del richiamato in epigrafe). Sono tassativamente vietate le catture di tonno rosso mediante mpiego di reti da posta fisse e/o derivanti. 7. Si ribadisce che, ovviamente, qualora fossero raggiunti anche anzitempo i quantitativi massimi di prodotto catturato, in base alle soglie di volta in volta assegnate alla nazione, per come evincibile dalla consultazione degli albi presso le AA.MM. nonché dal sito web istituzionale del MIPAAF, non è più consentito il prelievo di ulteriori esemplari. Art. 3 (orari e punti di sbarco e di trasbordo del tonno rosso nel solo porto di Brindisi) 1. Ne ambito di questo Compartimento/Circondario Marittimo le operazioni di sbarco in banchina, di trasbordo o di primo trasporto del tonno rosso catturato in attività di pesca professionale, anche se a seguito di cattura accidentale, possono essere effettuate esclusivamente presso il porto designato di Brindisi (BR) presso le banchine appositamente destinate al ceto peschereccio, giusta relativa ordinanza a parte di massima, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 dal lunedì al sabato (estremi inclusi, esclusi giorni festivi nazionali e locali). 2. Le suddette indicazioni potranno essere temporaneamente modificate, anche verbalmente, da questa Autorità Marittima (A.M.), in caso di sopravvenuta necessità e/o per opportunità, mediante assegnazione di altra banchina e/o punto di sbarco e/o fascia oraria, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate. Art. 4 (adempimenti preventivi allo sbarco del tonno rosso) 1. Il comandante di una nave da pesca straniera (o suo rappresentante) che abbia catturato uno o più esemplari di tonno rosso in quanto assegnataria di propria quota tonno oppure quale cattura accessoria e che intenda sbarcare tali tonni nel porto di Brindisi, antecedentemente al previsto arrivo deve trasmettere a questa A.M. (art.3 lett. a,b,c e d) almeno 4 (quattro) ore se nave da pesca comunitaria ovvero se extracomunitaria almeno

4 72 (settantadue) ore prima), una notifica preventiva, utilizzando il modello in allegato 1 alla presente ordinanza (c.d. formulario di pre-notifica), fornendo almeno i seguenti dati: a. Orario di Previsto Arrivo (ETA); b. Quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo; c. Informazioni relative alla zona in cui sono state effettuate le catture; 2. La suddetta pre-notifica a questa A.M., che non sostituisce l prevista domanda d approdo, può essere effettuata mediante telefonata allo 0831/ (linee registrate), ovvero sul canale 10 vhf/fm banda marina (corrispondenze registrate), fax 0831/568113, e- mail so.cpbrindisi@mit.gov.it. 3. Le medesime informazioni, con gli stessi mezzi suddetti, dovranno essere rese a questa A.M. con i pari tempi di preavviso dai comandanti/conduttori di unità da diporto ed extra UE che hanno catturato detti esemplari, ai fini del possibile controllo sempre esercitabile dal personale incaricato, a mente del D.lgs. n.4/12. Art. 5 (documentazione da produrre per lo sbarco di tonno rosso e relativi controlli) 1. Al momento de arrivo, e successivamente a avvenuto sbarco del prodotto, il comandante de unità da pesca o suo rappresentante, dovrà produrre a Autorità Marittima la documentazione prevista dal Reg. UE 2016/ In particolare, il comandante o suo rappresentante, prima de nizio delle operazioni di sbarco, dovrà presentare al personale de utorità Marittima incaricato dei controlli e presente in banchina la seguente documentazione: a. E-BCD (Blue fin Tuna Catch Document), con il quale viene garantita e ricostruita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione, debitamente compilato e validato da parte del personale designato; b. Copia dei modelli T2M, previsti in caso di sbarco di prodotto da parte di peschereccio extracomunitario o comunitario battente bandiera diversa da quella italiana; c. Logbook modello de unione europea (allegato 2), correttamente compilato; 3. In ogni caso, le operazioni di sbarco e pesatura preliminari al carico su vettori stradali non potranno iniziare sino a quando non sia presente in banchina il personale di questa A.M. incaricato dei controlli e, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo formale nulla osta da parte. 4. Entro le 48 ore successive allo sbarco, il comandante o suo rappresentante, e operatore responsabile della prima vendita dovranno, rispettivamente, produrre la seguente documentazione: a. Logbook modello de unione europea, correttamente compilato e comprensivo dei dati relativi allo sbarco, con indicazione del peso effettivo (e non stimato) delle catture sbarcate; b. Copia della nota di vendita o dichiarazione di assunzione in carico con indicazione del deposito autorizzato, utilizzando i modelli approvati e attenendosi alle procedure previste dal D.M e D.D. n. 155 del , in premessa indicati; 5. Nel caso di operazioni di sbarco da iniziare oltre orario consentito (ore 20,00), sebbene si sia ottemperato alla pre-notifica entro le 4 (o 72)ore precedenti, le stesse verranno posticipate alle ore 08,00 del giorno successivo, previa verifica da parte del personale dipendente circa la presenza di tonno rosso sopra coperta (di cui sarà consentito lo sbarco). Il prodotto ittico, invece, presente nelle stive sarà sbarcato il giorno successivo e gli accessi a detti locali verranno temporaneamente chiusi per evitare qualunque sbarco illegittimo, rilasciando apposito documento di responsabilità e custodia per armatore/comandante de unità da pesca interessata. L eventuale effrazione dei sigilli costituirà violazione sanzionata a termine di legge oltre alla contestazione per operazione illegale di sbarco del tonno rosso. Art. 6 (adempimenti relativi ai trasbordi del tonno rosso) 1. Il comandante, o suo rappresentante, di una nave da pesca nazionale o comunitaria che intenda fare scalo nel porto di Brindisi per ricevere da altro peschereccio quantitativi di tonni rossi, deve trasmettere a questa Autorità Marittima, almeno 48 ore prima del previsto arrivo in

5 porto, una notifica preventiva, utilizzando il modello in allegato 1 alla presente Ordinanza (formulario di pre-notifica), fornendo almeno le seguenti informazioni: a. data e orario di previsto arrivo (ETA); b. quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo (in tonnellate); c. area geografica in cui sono state effettuate le catture; d. il proprio nome e numero di iscrizione ICCAT nonché quelli de unità da pesca che consegna il tonno rosso; e. il quantitativo di tonno rosso (in tonnellate) da trasbordare. 2. La suddetta pre-notifica che non sostituisce la consueta richiesta di approdo, può essere effettuata con le medesime modalità indicate nel precedente art.4, co Nel caso di analoga circostanza afferente però ad un peschereccio extra UE la pre-notifica dovrà essere effettuata almeno 72 ore prima del previsto arrivo alle stesse condizioni. 4. Il trasbordo potrà poi avere luogo solo previa esibizione a questa A.M. della seguente documentazione, probante assolvimento delle condizioni di cui all art.23 Reg.(CE) n.302/2009: a. autorizzazione del proprio stato di bandiera (nel caso di peschereccio nazionale rilasciata dalla c ompet ent e D ir ez i one Ge nera l e del MIPAAF); b. trasmissione alla debita autorità competente, da parte della nave da pesca cedente, di tutte le informazioni di cui al paragrafo 4 del su citato art Entro e non oltre le 48 ore s u c c e s s i v e a l trasbordo, alle d e b i t e autorità indicate al precedente co.4, dovrà essere rimessa la relativa dichiarazione di trasbordo (in calce alla relativa pagina del log-book), unitamente alla dichiarazione di trasbordo ICCAT. 6. Il trasbordo di tonno rosso potrà avvenire nelle banchine indicate al precedente articolo 3 o presso i punti di volta in volta indicati da questa A.M., per motivi di necessità e/o opportunità. Art. 7 (compilazione e presentazione del log-book per il tonno rosso) 1. Fermi rimanendo gli obblighi europei in materia di registrazione e trasmissione elettronica del giornale di pesca, il pertinente regime cartaceo continuerà ad applicarsi anche per la campagna di pesca del tonno rosso 2018 e, comunque, sino ad eventuale nuovo ordine. 2. I comandanti delle unità da pesca autorizzate alla cattura del tonno rosso continueranno ad effettuare la compilazione cartacea del log-book utilizzando il previsto modello di cui al citato specifico Decreto (cfr allegato 2). 3. Tale documento deve essere ben compilato quotidianamente, prima della mezzanotte, riempiendo ogni riga per giorno anche se in navigazione nonché in caso di catture zero. Entro e non oltre 48 ore da arrivo in porto (a prescindere da effettuazione di trasbordo/trasporto), detto documento dovrà essere recapitato compilato a questa A.M.. 4. I com.ti delle unità da pesca autorizzate alle catture del tonno rosso con qualunque attrezzo devono p o i trasmettere alla Direzione Generale della Pesca d e l M I P A A F una comunicazione giornaliera di cattura, secondo il formattato già allegato al Decreto in parola. Art. 8 (taglie minime del tonno rosso) 1. In ottemperanza alle disposizioni dalla Circolare MIPAAF n.8746 del citata in premessa, la taglia minima di un esemplare di tonno rosso catturabile nel Mediterraneo è di 30 Kg. o di 115 cm. di lunghezza alla forca, con le seguenti deroghe e/o eccezioni: a. almeno 8 Kg di peso o 75 cm di lunghezza, per gli esemplari catturati nel Mar adriatico ai fini de allevamento; b. Tra 8 e 30 Kg di peso oppure tra 75 e 115 cm di lunghezza, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unità e dalle tonnare fisse espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso. Le catture accidentali di cui al punto b. sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in numeri di esemplari. E comunque vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle suddette catture accidentali.

6 Art. 9 (catture accessorie del tonno rosso) 1. Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture, calcolato in base al peso e/o al numero di esemplari, con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT ed in base al solo peso con riguardo a tutte le altre specie ittiche. Il limite annuale di catture accessorie è, al momento, pari a 900 Kg. 2. Tali catture accessorie devono imputarsi al contingente nazionale e per esse si applicano integralmente le disposizioni di cui ai precedenti articoli (da art.1 a art.9) per lo sbarco del tonno rosso esclusivamente in uno dei porti espressamente designati. 3. Al raggiungimento e/o esaurimento del contingente indiviso normalmente destinato alle catture accessorie, avverrà nterruzione immediata di tale pesca con a p p o s i t o provvedimento pubblicato anche sul sito web istituzionale del MIPAAF, consentendo così esclusivamente il rigetto in mare degli esemplari vivi, mentre quelli morti dovranno essere obbligatoriamente sbarcati secondo le procedure g i à previste, con conseguente azione sanzionatoria. Art. 10 (pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso) 1. Il proprietario o utilizzatore de unità da diporto che intende effettuare la pesca sportiva o ricreativa del tonno rosso, già in possesso de apposita registrazione di cui al D.M , recante Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare, deve presentare a Circondariale Marittimo territorialmente competente una comunicazione in carta semplice ed in duplice copia, come da modello in allegato deve provvedere poi a ben custodire detta comunicazione, munita del nulla osta apposto dalla competente A.M., tra i documenti di bordo richiesta dei soggetti titolati, mentre lo sbarco del pescato in parola dovrà avvenire con le stesse modalità di cui agli articoli 3 e 4 della presente ordinanza. 3. Entro 24 ore dallo sbarco n e l p o r t o d i B r i n d i s i, v a p o i presentata la dichiarazione di cattura (allegato 4), a questa A.M. in caso di pesca ricreativa o a quella del luogo ove si è svolta l manifestazione autorizzata, se trattasi di pesca sportiva. 4. La pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è vietata nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 giugno (estremi compresi). Tuttavia un eventuale provvedimento d nterruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa, per cui è necessario consultare periodicamente il sito web del MIPAAF e/o gli albi delle AA.MM.. 5. Per ogni uscita in mare, anche se di durata superiore alle 24 ore, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno. L esemplare catturato deve inoltre rispettare la taglia minima di 30 Kg. o 115 cm, così come disposto dal Reg. CE n.302/09 e deve essere sbarcato integro. È sempre vietata la commercializzazione del tonno rosso catturato ne ambito della pesca sportiva/ricreativa. 6. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato anno tonno rosso per il triennio catch-release Ripartizione dei contingenti nazionali di cattura" del 7. parola, il tratto di banchina centrale del locale porto interno (a monte del c.d. varco 7 di ai fini del possibile controllo sempre esercitabile dal personale incaricato, ex art.22 del D.lgs. n.4/ In caso di cattura di tonno rosso dalla terra ferma oppure ad opera di subacquei durante le precedenti condizioni, ad eccezione di quanto disciplinato per la comunicazione preventiva

7 e connesso Art. 11 (periodi in cui è consentita la pesca del pesce spada) 1. Il periodo per la pesca professionale, sportiva e ricreativa del pesce spada nel Mar Mediterraneo è individuato dal 1 aprile al 31 dicembre. Art. 12 (orari e punti di sbarco e di trasbordo del pesce spada) 1. Ne ambito del Compartimento/Circondario Marittimo di Brindisi, le operazioni di sbarco in banchina, di trasbordo o di primo trasporto del pesce spada catturato in attività di pesca professionale, anche se a seguito di cattura accidentale, possono essere effettuate esclusivamente presso il porto designato di Brindisi (BR) presso le banchine appositamente destinate al ceto peschereccio, giusta relativa ordinanza a parte di massima, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 dal lunedì al sabato (estremi inclusi ed esclusi giorni festivi nazionali e locali). 2. Le suddette assegnazioni non sono da intendersi a carattere permanente e potranno essere modificate da questa A.M. in caso di sopravvenuta necessità e/o opportunità, mediante assegnazione di altra banchina e/o punto di sbarco, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate. Art. 13 (adempimenti preventivi allo sbarco del pesce spada) 1. Prima del rientro in porto o almeno 4 (quattro) ora prima d, il comandante (o suo rappresentante da pesca autorizzata alla cattura bersaglio, alla cattura bycatch o alla pesca sportiva/ricreativa, che abbia catturato uno o più esemplari di pesce spada, deve comunicare a questa A.M., le informazioni minime di pre-notifica di sbarco/trasbordo. 2. La suddetta pre-notifica a questa A.M., che non sostituisce l prevista domanda d'approdo, deve contenere almeno le informazioni di cui Allegato 5 e può essere effettuata mediante telefonata allo 0831/ (linee registrate), ovvero sul canale 10 vhf/fm banda marina (corrispondenze registrate), fax 0831/568113, so.cpbrindisi@mit.gov.it. Art. 14 (registrazione e trasmissione delle catture e delle dichiarazioni di sbarco del pesce spada) 1. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada e soggette ai vigenti obblighi unionali in materia di registrazione e comunicazione delle catture e conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, sono tenuti a registrare e comunicare anche i quantitativi catturati di pesce spada inferiori a 50 Kg; 2. I comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, incluse quelle che, in virtù delle vigenti normative nazionali e unioniali, sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonché di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, compilano il modello in Allegato 6, per qualsiasi quantitativo di pesce spada. I suddetti modelli dovranno essere consegnati a questa A.M., con cadenza settimanale, per le imbarcazioni di l.f.t. > ai 15 m, ovvero con cadenza mensile, per tutte le altre imbarcazioni. 3. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma, si rammenta che tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, a prescindere dalle rispettive dimensioni di l.f.t., risultano obbligate, entro e non oltre il 1 gennaio 2019, ad adeguarsi alle vigenti disposizioni in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo. Art. 15 (documentazione da produrre per lo sbarco del pesce spada e relativi controlli) Al momento de arrivo e successivamente a avvenuto sbarco del prodotto, il comandante de unità da pesca o suo rappresentante, dovrà produrre a questa A.M., la documentazione prevista dalle norme comunitarie e nazionali citate in premessa.

8 Art. 16 (taglie minime del pesce spada) 1. Nel mar mediterraneo non è consentito catturare, detenere, trasportare, commercializzare, trasbordare, sbarcare, esemplari di pesce spada aventi una lunghezza alla forca inferiore a 100 cm o di peso vivo inferiore a 11,4 Kg. o 10,2 Kg. di peso eviscerato e senza branchie; 2. Non è consentito lo sbarco, il trasbordo ed il primo trasporto di esemplari non interi di pesce spada; 3. Si rammenta che le imbarcazioni che praticano la pesca attiva del pesce spada possono sbarcare un quantitativo, pari al 5% in peso o numero di esemplari delle catture totali, di esemplari di pesce spada sottomisura. Art. 17 (catture accessorie del pesce spada (by-catch)) 1. I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari; 2. Ferma restando la percentuale di cui a precedente co.1, il limite annuale delle catture accessorie (by-catch) di pesce spada è fissato in 250 Kg; 3. Per le catture accessorie (by-catch), si applicano le stesse disposizioni, impartite per le imbarcazioni autorizzate alla pesca attiva del pesce spada. Art. 18 (pesca sportiva e ricreativa del pesce spada) 1. I pescatori sportivi/ricreativi che intendano esercitare la pesca del pesce spada, mediante l'utilizzo di unità da diporto, dovranno presentare nella cui giurisdizione ricade il porto di stanza della medesima unità, apposita dichiarazione (vds circ. n.423 del cfr. annesso A), essere ben tenuta tra i documenti di bordo ed esibita a semplice richiesta dei soggetti titolati; 2. La pesca sportiva/ricreativa del pesce spada è consentita dal 1 aprile al 31 dicembre; 3. È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare al mese per singola imbarcazione; 4. È consentito esclusivamente lo sbarco di esemplare intero (completo di spada) presso il porto designato di Brindisi; 5. Prima dell'accesso in porto è obbligatorio comunicare con qualsiasi mezzo disponibile l'eventuale cattura a questa A.M., con le stesse modalità di cui al precedente art.4, co.2; 6. Entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnato o trasmesso alla locale A.M. una copia della dichiarazione di cattura (vds circolare n.423 del e s.m.i. cfr. annesso B); 7. È sempre vietata qualsiasi forma di commercializzazione degli esemplari catturati in tal modo; 8. È obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi; 9. È consentito catturare esemplari di pesce spada esclusivamente con i seguenti attrezzi: a. lenze; b. canne. 10. scato in parola, il tratto di banchina centrale del porto interno di Brindisi (a monte del c.d. varco 7 di ai fini del possibile controllo sempre esercitabile dal personale incaricato, a mente delle previsioni del D.lgs. n.4/ In caso di cattura di pesce spada dalla terra ferma oppure ad opera di subacquei durante le precedenti condizioni, ad eccezione di quanto disciplinato per la comunicazione preventiva Art. 19 (periodi in cui è consentita la pesca del tonno alalunga) 1. È fatto divieto di pescare, detenere, commercializzare, trasbordare, sbarcare, anche in via accidentale, esemplari di tonno alalunga nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre (estremi inclusi);

9 2. Durante detto periodo di divieto è consentita la sola commercializzazione di esemplari, in qualunque stato di presentazione, di cui ne sia debitamente comprovata la provenienza da zona FAO diversa dal Mediterraneo ovvero, qualora di origine mediterranea, la cui cattura sia avvenuta prima dell'inizio del relativo periodo di divieto. Art. 20 (adempimenti preventivi allo sbarco del tonno alalunga, registrazione e trasmissione delle catture e delle dichiarazioni di sbarco) 1. I motopesca autorizzati alla pesca attiva del tonno alalunga, sono soggetti ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione, comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco, registrando e comunicando anche quantità di prodotto inferiori a 50 Kg; 2. Le unità da pesca, autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga che, in virtù delle vigenti normative nazionali e unionali, sono esentati dagli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, devono compilare il modello riportato nel D.M (G.U. n.53 del ), per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di tonno alalunga. I suddetti modelli compilati, dovranno essere consegnati all'a.m. del porto di sbarco, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento; 3. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla pesca attiva del tonno alalunga, devono notificare preventivamente, all'a.m. del porto di sbarco (o a quella viciniora in caso di impossibilità tecnica e/o fuori orario), le operazioni di sbarco/trasbordo degli esemplari; 4. Al momento de arrivo e successivamente a avvenuto sbarco del prodotto, il comandante de unità da pesca, o il suo rappresentante, dovrà produrre a.m. del porto di sbarco, la documentazione prevista dalle norme comunitarie e nazionali citate in premessa. Art. 21 (taglie minime del tonno alalunga) 1. La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione è fissata in 40 cm., misurata dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi (vds All.5 del citato D.M. 16 febbraio 2017). Art. 22 (catture accessorie del tonno alalunga (by-catch)) 1. I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del tonno alalunga non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di tonno alalunga superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari; Art. 23 (sanzioni) 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi di legge, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie ed eventuali ulteriori sanzioni accessorie. Art. 24 (disposizioni transitorie e finali) 1. Durante le operazioni di sbarco/trasbordo, i comandanti/conduttori delle unità interessate dovranno adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi contaminazione del prodotto e/o qualsiasi inquinamento dei luoghi e delle acque portuali. fatto assoluto divieto di eseguire operazioni di lavorazione del prodotto ittico in banchina. Al termine dello sbarco/trasbordo/ispezione, a cura dei comandanti/conduttori delle unità /punto di ormeggio utilizzata per dette operazioni, garantendo il debito conferimento dei rifiuti come prescritto dalla vigente specifica disciplina. 2. Sono c o n t e s t u a l m e n t e abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate dalla scrivente A.M., in contrasto con la presente e/o con la specifica vigente normativa nazionale e comunitaria;

10 3. Per tutto quello non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si applica quanto contenuto nelle vigenti normative nazionali, unioniali e locali; 4. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione a albo dell Ufficio ed ulteriore pubblicazione sulla pagina Ordinanz del sito web istituzionale ( Brindisi li, IL COMANDANTE C.V. (CP) Salvatore MINERVINO Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs , n.82

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