Il Regolamento sui Controlli nella pesca (Reg. 1224/09; Reg.404/11)

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1 Il Regolamento sui Controlli nella pesca (Reg. 1224/09; Reg.404/11)

2 Obiettivi La PCP ha l obiettivo di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale Il regime di controllo attuato fino al 2009: non più sufficiente a garantire il rispetto delle norme molti testi giuridici spesso sovrapposti attuazione differente e spesso inadeguata da parte degli SM complessità nell applicazione Per il successo della PCP è necessario attuare un regime di controllo efficace, razionalizzando e semplificando il sistema esistente

3 Principi generali Se gli Stati membri non garantiscono l osservanza dell esecuzione delle norme della PCP connesse alle misure finanziate o aventi un impatto sull efficacia delle medesime, e se non creano e mantengono a tal fine un regime efficace di controllo, ispezione ed esecuzione, la Commissione può sospendere o sopprimere la totalità degli aiuti di cui: Al Reg. 1198/2006 (Fondo europeo della pesca) Al Reg. 861/2006 (azione finanziaria per l attuazione della PCP)

4 Condizioni generali di accesso alle acque e alle risorse

5 LICENZA DI PESCA Un peschereccio comunitario può essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità. Gli SM devono far sì che le informazioni contenute nella licenza di pesca siano corrette e coerenti con quelle contenute nel registro della flotta peschereccia comunitaria (Fleet Register art. 15 Reg.(CE) 2371/2002). AUTORIZZAZIONE DI PESCA quando il tipo di pesca o le zone di pesca rientrano: in un regime di gestione dello sforzo di pesca; in un piano pluriennale; in una zona di restrizione della pesca; nella pesca a fini scientifici; in altri casi previsti dalla normativa comunitaria, per lo svolgimento dell attività di pesca (specifica) è necessario avere, in aggiunta alla licenza, un autorizzazione di pesca in corso di validità. L autorizzazione di pesca è subordinata al possesso della licenza di pesca in corso di validità.

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7 AIS: SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICO: OBBLIGATORIO per tutti i pescherecci >15 m LFT per LFT 15 metri e < 18 obbligo dal 31 maggio 2014 per LFT 18 metri e < 24 obbligo dal 31 maggio 2013 Per LFT 24 metri e < 45 obbligo dal 31 maggio 2012 Sistema di identificazione e di controllo autonomo e continuo delle navi che consente a queste ultime lo scambio elettronico, con altre navi che si trovano in prossimità e con le autorità a terra, dei dati relativi alle navi stesse, incluse l identificazione, la posizione, la rotta e la velocità. I dati possono essere incrociati con quelli provenienti dall SCP Altro sistema possibile: VDS (vessels detection system)

8 LOGBOOK I comandanti dei pescherecci comunitari di LFT 10 metri sono obbligati alla tenuta di un giornale di pesca delle loro attività, riportandovi in particolare tutti i quantitativi stimati di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo superiori a 50 kg in equivalente peso vivo. OBBLIGATORIO per tutti i pescherecci 10 m LFT (cartaceo) OBBLIGATORIO in forma elettronica 12 m LFT per LFT 12 metri e < 15 obbligo dal 1 gennaio 2012 per LFT 15 metri e < 24 obbligo dal 1 luglio 2011 Per LFT > 24 metri obbligo dal 1 gennaio 2010

9 DICHIARAZIONE DI SBARCO I comandante di pescherecci comunitari di LFT 10 metri o il suo rappresentante compilano una dichiarazione di sbarco, indicando in particolare tutti i quantitativi di ciascuna specie sbarcata. Il comandante e responsabile della correttezza dei dati riportati nella dichiarazione di sbarco. Vanno indicate tutte le specie sbarcate Non si tratta di stime, ma di pesi effettivi riscontrati alla pesatura Può servire anche più di un foglio, qualora vi siano più di 11 specie sbarcate

10 IL D.M. 1 marzo 2012 ESENZIONI (G.U. 107/2012) ESENZIONE Blue Box (art.2) ESENZIONE Giornale di pesca in formato elettronico (art.3) ESENZIONE Dichiarazione di trasbordo in formato elettronico (art.4) ESENZIONE Dichiarazione di sbarco in formato elettronico (art.5)

11 Requisiti per il beneficio esenzioni: Pescherecci di LFT (UE Reg. 2930/86) pari o superiore ai 12 metri ed inferiori a 15 Abilitazione ad operare esclusivamente nelle acque territoriali (12mn) Non trascorrere mai più di 24 ore tra la partenza ed il rientro in porto Nel caso C) va presentata apposita dichiarazione all Ufficio di iscrizione dell imbarcazione con il modello allegato al DM

12 Cosa fare in pratica per le esenzioni Le imbarcazioni di LFT tra 12 e 14,99 metri con abilitazione alla pesca costiera locale sono esentate d ufficio, senza necessità di comunicare alcunché all Ufficio marittimo di iscrizione Tutte le altre imbarcazioni con abilitazione diversa dalla pesca costiera locale con LFT compresa tra 12 e 14,99 metri sono esentate se e solo se effettuano bordate giornaliere di durata massima di 24 ore tra la partenza ed il rientro in porto. Tale circostanza va comunicata all ufficio di iscrizione attraverso il modello allegato. Il comandante (in caso di richiesta di esenzione dal giornale di pesca, dichiarazione di trasbordo o di sbarco) o l armatore (in caso di richiesta di esenzione dalla blue box) si obbliga a non trascorrere con l unità da pesca in oggetto un tempo superiore alle 24 ore in mare, dalla partenza al rientro in porto.

13 La dichiarazione è effettuata ai sensi del DPR 445/2000 e pertanto vi sono sanzioni penali in caso di false dichiarazioni. Necessario provvedere quanto prima possibile a presentare la suddetta dichiarazione all ufficio marittimo, per evitare le conseguenti sanzioni q penali e/o amministrative q assegnazione di punti all armatore ed al comandante (cfr. decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, Allegato I, Infrazione grave n. 1 Punti 3), da parte dell Autorità preposta al controllo. La dichiarazione va allegata alla licenza di pesca Dove reperire i codici ALFA-3 della Fao: ftp://ftp.fao.org/fi/stat/data/asfis_sp.zip

14 Licenza a punti

15 ESECUZIONE DELLE NORME Licenza a punti 1 gennaio 2012 SM applicano un sistema di punti per infrazioni gravi, (art.3 Reg.IUU) Data di applicazione: dal 1 gennaio 2012 L infrazione alle norme della PCP dà luogo all assegnazione di un numero adeguato di punti al titolare della licenza di pesca. Se una persona fisica ha commesso un infrazione grave o una persona giuridica è dichiarata responsabile di un infrazione grave alle norme della PCP, al titolare della licenza di pesca è assegnato un numero adeguato di punti di penalità. I punti assegnati sono trasferiti a qualsiasi futuro detentore della licenza di pesca per il peschereccio in questione qualora questo sia venduto, ceduto o cambi altrimenti proprietà dopo la data dell infrazione.

16 Numero di punti per infrazioni gravi Infrazione grave Inosservanza degli obblighi in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture o dei dati connessi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008) Punti 3 Uso di attrezzi da pesca vietati o non conformi alla normativa dell'unione (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008) 4 Falsificazione o occultamento di marcature, identità o immatricolazione (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1005/2008) Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un indagine (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1005/2008) 5 5

17 Infrazione grave Imbarco, trasbordo o sbarco di pesci di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008) Punti 5 Esercizio, nella zona di competenza di un organizzazione regionale per la pesca, di attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 1005/2008) Pesca senza possesso di una licenza, di un autorizzazione o di un permesso in corso di validità, rilasciato dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008) Pesca in una zona di divieto o durante un periodo di divieto, senza disporre di un contingente o dopo aver esaurito il contingente o al di là della profondità consentita (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008) 5 7 6

18 Infrazione grave Pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008) Intralcio all attività degli ispettori della pesca nell esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle vigenti misure di conservazione e di gestione o a quella degli osservatori nell esercizio delle loro funzioni di sorveglianza del rispetto delle norme applicabili dell Unione (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1005/2008) Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell elenco dell Unione delle navi INN o nell elenco delle navi INN di un organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1005/2008) Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto internazionale (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1005/2008) Punti

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20 ESECUZIONE DELLE NORME Licenza a punti 2 Annullamento totale punti Se non viene commessa alcuna nuova infrazione grave nei tre anni successivi all ultima infrazione grave, tutti i punti figuranti sulla licenza di pesca sono annullati. La C.M. 26 marzo 2013 ha previsto la compilazione da parte dell armatore di un apposito modello (All.1) per la richiesta dell annullamento totale dei punti sulla licenza da presentare all ufficio di iscrizione del peschereccio nel quale dichiara: la data dell accertamento dell ultima infrazione grave che ha comportato l assegnazione di punti la data ed il numero del provvedimento che l ha resa esecutiva di non aver commesso nuove infrazioni gravi dalla data dell accertamento

21 Condizione base: il numero totale di punti assegnati al titolare della licenza di pesca per il peschereccio interessato deve essere superiore a due

22 Casistica a) Se il peschereccio sanzionato si impegna ad utilizzare in seguito il VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie (<12m LFT o esentati DM 1 marzo 2012); b) Se il titolare della licenza di pesca si offre volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca; Campagna di pesca scientifica è esclusivamente quella volta al miglioramento della selettività degli attrezzi e deve essere promossa dai soggetti riconosciuti a norma del titolo III del DPR 1639/68

23 c) Se il titolare della licenza di pesca è membro di un OP e accetta un piano di pesca adottato dalla medesima OP nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 % delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca; d) Se il titolare della licenza di pesca partecipa ad una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca.

24 E previsto un sistema a punti anche per sanzionare il comandante che abbia gravemente violato le norme della politica comune della pesca. Gli SM possono decidere liberamente su come applicare tale norma (ITA:D.lgs.4/11). 18 punti à sospensione titolo 15 giorni 54 punti à sospensione titolo 30 giorni 90 punti à sospensione titolo due mesi Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di punti in base al quale gli SM registrano in un apposito registro nazionale tutte le infrazioni commesse dai propri pescherecci con l indicazione dell infrazione commessa e dei punti assegnati

25 Il Regolamento sui Controlli nella pesca (Reg.1224/09;Reg.404/11)

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