REGOLAMENTO UE 404/2011
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1 REGOLAMENTO UE 404/2011 RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1224/2009 CHE ISTITUISCE UN REGIME DI CONTROLLO COMUNITARIO PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA
2 Considerazioni generali I regolamenti prevedono un appesantimento generale degli obblighi burocratici sia per i pescatori che per i commercianti e le Amministrazioni competenti. Si definiscono procedure che valgono per tutti gli Stati Membri (SM) a prescindere dalle caratteristiche della pesca nei diversi bacini. Sono incaricati dei controlli le Autorità Competenti (AC) ed i Centri di Controllo della Pesca (CCP).
3 Motivazioni Nei considerando iniziali si motiva il regolamento: - un nuovo approccio comune per il controllo e quello attuale non più sufficiente - una cultura del rispetto delle norme per la salvaguardia delle risorse - applicazione delle norme della PCP anche attraverso il monitoraggio completo, dalle catture alla commercializzazione finale - con quanto previsto nel reg. (CE) 1005/2008 per eliminare la pesca illegale (IUU)
4 Articoli 7 e 8 Art. 7: Autorizzazione di pesca Rilasciata dallo Stato Membro sulla base dei piani pluriennali di gestione dello sforzo di pesca. legata alla validità della licenza di pesca. Art. 8: Marcatura degli attrezzi da pesca obbligatoria la marcatura e dei pescherecci e dei loro attrezzi (dal 1 gennaio 2012).
5 Marcatura di pescherecci ed attrezzi Dal 1 gennaio 2012 tutti i pescherecci dovranno essere contrassegnati secondo le disposizioni del regolamento. Dalla stessa data tutti gli attrezzi fissi (reti, nasse, palangari etc) dovranno essere marcati conformemente a quanto stabilito dal regolamento con i numeri identificativi del peschereccio che li utilizza. Per i pescherecci operanti fuori dalle 12 miglia dovranno essere marcate anche le boe segnaletiche.
6 Articoli 9 e 10 Art. 9: Sistema di controllo satellitare Applicazione della blu-box anche sulle barche fra 12 e 15 metri dal 1 gennaio 2012 Esentabili dagli SM se < 15 metri a condizione che: - operino esclusivamente nelle acque territoriali o - non trascorrano mai oltre le 24 ore in mare Art.10: Sistema di identificazione automatica Sistema AIS obbligatorio per barche superiori ai 15 metri con 3 scaglioni annuali (2012/2013/2014)
7 Sistema di controllo satellitare Tutte le imbarcazioni superiori ai 15 metri, e quelle fra i 12 ed i 15 metri dal 1 gennaio 2012, devono avere installata a bordo una blue-box funzionante, e non potranno uscire dal porto se non funziona. I CCP dovranno ricevere un segnale ogni 2 ore. In caso di rottura il peschereccio dovrà darne immediata comunicazione al CCP, comunicando la posizione al massimo ogni 4 ore. Se le rotture si ripresentano più di 3 volte dovrà essere controllata dalle AC dello SM.
8 Articoli 14 e 15 Art. 14: Giornale di pesca Pescherecci comunitari > 10 metri FT tengono un giornale di pesca con indicati: quantitativi per specie > 50 kg (+- 10%), identificativo barca, data, ora, zona ed attrezzo, entrata ed uscita dal porto Rigetti per specie > 50 kg Trasmessa alle CC.PP. entro 48 ore dallo sbarco Art 15: Registrazione elettronica e trasmissione dati del giornale di pesca Obbligatorio dal 1 luglio 2011 per barche >15 < 24 metri Obbligatorio dal 1 gennaio 2012 per barche > 12 < 15 metri Esentabili dagli SM se < 15 metri a condizione che: - operino esclusivamente nelle acque territoriali o - non trascorrano mai oltre le 24 ore in mare 5
9 Giornale di pesca e note di sbarco Tutte le imbarcazioni superiori ai 10 metri fuori tutto sono obbligate a redigere un giornale di pesca e le note di sbarco: elettroniche se sono dotate di sistema di trasmissione o cartacee negli altri casi. Il giornale/nota cartaceo deve essere redatto giornalmente e consegnato entro 48 ore dallo sbarco, quello elettronico deve essere redatto giornalmente e trasmesso competente entro le ore di ogni giorno di pesca e comunque prima in porto anche in caso di assenza di catture. deve inviare un messaggio di conferma di ricezione.
10 MODELLO DI GIORNALE DI PESCA E DI DICHIARAZIONE DI SBARCO/ TRASBORDO DELL'UNIONE EUROPEA (MAR MEDITERRANEO) A L L E G A T O V II M O D E L L O DI G I O RN A L E DI PESC A E DI DI C H I A R A Z I O N E DI SB A R C O/ T R ASB O RD O D E L L'UNI O N E E UR OPE A (M A R M E DI T E RR A N E O) N. N. interno dello schedario della flotta N. giornale di pesca Anno : N. della bordata Nome del o dei pescherecci (1) (7) Indicativo di chiamata (1) (7) Identificazione esterna (2) (7) Nome del comandante (3) Giorno (4) (5) (6) (7) (11) Mese (4) (5) (6) (7) (11) Ora (4) (5) (6) (7) (11) Porto (4)(5)(6) Peschereccio trainante a coppia Indirizzo Partenza (4) Arrivo (5)(6)(7) Trasbordo (7) Sbarco (5)(6)(7) 15
11 MODELLO DI GIORNALE DI PESCA E DI DICHIARAZIONE DI SBARCO/ TRASBORDO DELL'UNIONE EUROPEA (MAR MEDITERRANEO) Catture per specie detenute a bordo e sbarcate/trasbordate in chilogrammi di equivalente peso vivo (15) Specie in chilogrammi (17) Attrezzo (8) Dimensioni (10) Numero Dimensioni di maglia (9) N. di operazioni di pesca (12) Tempo di traino/immersione (13) Zona di pesca (14) (22) Rigetti (16) Presentazione del pescato Osservazioni Firma Il sottoscritto certifica che tutti i dati riportati sono completi, esatti e veritieri. Data: Firma (20)(21) 13
12 Articolo 17 Art 17: Notifica preventiva Imbarcazioni impegnate in pesca di specie oggetto di piani pluriennali devono dare comunicazione alle CC. PP. almeno 4 ore prima di arrivo in porto, salvo autorizzazione anticipata: - identificazione, autorizzazione, ora di arrivo - data e zona della bordata - quantitativi di ciascuna specie a bordo e da sbarcare La Commissione può concedere deroghe temporali rinnovabili dipendenti dalle specie pescate, dalle zone di pesca e dalle distanze dei pescherecci dalle zone di registrazione e di sbarco. 6
13 Articoli 23 e 24 Art. 23: Dichiarazione di sbarco I pescherecci comunitari > 10 metri FT redigono una dichiarazione di sbarco con indicazione dei quantitativi pescati e sbarcati per specie, luogo di cattura e porto di sbarco. La dichiarazione è trasmessa entro 48 ore alle CCP. Art. 24: Dichiarazione elettronica di sbarco Comunicata per via elettronica entro 24 ore dallo sbarco: Obbligatorio dal 1 luglio 2011 per barche >15 < 24 metri Obbligatorio dal 1 gennaio 2012 per barche >12< 5 metri Esentati dagli SM se < 15 metri a condizione che: - operino esclusivamente nelle acque territoriali o - non trascorrano mai oltre le 24 ore in mare 7
14 Articoli 38 e 40 Art. 38: Capacità di pesca Gli SM sono responsabili della verifica della capacità totale (GT o kw) attraverso: - registrazione pescherecci - controllo stazza - controllo potenza - tipo numero e caratteristiche attrezzi Art. 40: Certificazione della potenza Gli SM sono responsabili per la certificazione della potenza dei motori superiori a 120 KW (dal 1 gennaio 2013) 10
15 Articolo 41 Art. 41: Verifica potenza del motore Motori solo con potenza massima continua corrispondente a quella indicata nella licenza di pesca e riportata nel certificato del motore Verranno effettuate verifiche incrociate sulla base di un piano di campionamento. Dal 1 gennaio 2012 nei casi dubbi si procederà al controllo fisico della potenza. 11
16 Potenza dei motori A partire dal 1 gennaio 2013 tutte le imbarcazioni che sostituiranno o modificheranno il motore dovranno possedere una certificazione della potenza motrice continua massima. Su imbarcazioni con motori superiori a 120KW gli SM sono obbligati ad effettuare delle verifiche a campione su gruppi di barche, divisi per stazza, lunghezza tipo di attrezzo o specie bersaglio, per controllare potenza massima continua dei motori. I valori debbono essere corrispondenti a quelli riportati in licenza.
17 Articoli 47, 48 e 49 Art. 47: Attrezzi da pesca Se un peschereccio è autorizzato a detenere a bordo più attrezzi, quello che non viene utilizzato deve essere staccato dagli eventuali pannelli o cavi di traino, le reti assicurate sul ponte ed i palangari sotto coperta. Devono essere registrati sul giornale di bordo quantitativi catturati con attrezzi diversi (Art. 49) e vanno segnalati eventuali attrezzi perduti (Art. 48). 12
18 Articolo 58 Art. 58: Tracciabilità (dal 1 gennaio 2012) Per ogni partita di prodotti di una specie catturati/allevati dalla stessa barca/impianto, nella stessa zona e con lo stesso devono essere fornite indicazioni : -numero di identificazione della partita -nome commerciale e scientifico -peso vivo in kg -data della cattura / raccolta -unità produttiva (peschereccio / acquacoltura) -nome ed indirizzo fornitori -zona geografica, metodo di produzione, se fresco/surgelato Sono esonerati quantitativi di prodotti venduti direttamente al consumatore purché non superino i 50 /giorno/acquirente. 14
19 Tracciabilità Ogni deve essere contrassegnata con un sistema di identificazione (codice a barre, chip elettronico o sistemi corrispondenti). deve rimanere la stessa dalla produzione alla trasformazione ed alla distribuzione. Entreranno in vigore dal 1 gennaio 2015 i sistemi non cartacei. Il sistema identificativo dovrà contenere: numero della partita, numero e nome della barca, codice FAO alfa3 di ogni specie, data della cattura/produzione, quantità in Kg o numero di individui oltre alle informazioni obbligatorie per i consumatori già attualmente in vigore (reg CE 2065/2001).
20 Articoli 60 e 61 Artt. 60 e 61: Pesatura dei prodotti Sistemi di pesatura approvati dallo SM. La pesatura è effettuata allo sbarco o, su autorizzazione, a bordo del peschereccio Gli acquirenti registrati, i centri o gli altri organismi autorizzati sono responsabili della pesatura Gli SM possono autorizzare la pesatura dopo il trasporto in un centro o acquirente autorizzato purché sul territorio nazionale 13
21 Pesatura La pesatura deve avvenire comunque sempre prima della prima vendita. I risultati della pesatura devono corrispondere a quelli della nota di sbarco e del documento di trasporto ed essere riportati in appositi registri da conservare per 3 anni. In caso di presenza di acqua e ghiaccio, questi andranno rimossi prima della pesatura. Per le specie pelagiche è prevista una detrazione massima del 2% per acqua/ghiaccio.
22 Attività successive allo sbarco Note di vendita trasmesse per via elettronica alle AC dagli acquirenti registrati o da centri registrati. Contengono tutti i dati delle note di sbarco. Dichiarazione di assunzione in carico per vendite successive. Documento di trasporto se viene commercializzato altrove. Tutti documenti vanno notificati alle AC. La Commissione può esentare dalla nota di vendita quantitativi <50 kg per specie sbarcati da pescherecci <10 metri purché gli SM abbiano un piano di campionamento per il loro controllo. Sono esentati gli acquirenti per quantitativi < 30 kg per consumo privato. 15
23 Sorveglianza Avvistamenti mediante unità navali ed aeromobili Sistema VMS (blue-box) Osservatori (rapporto di sorveglianza trasmesso allo SM) La sorveglianza può essere effettuata anche su barche di un altro SM che opera nelle acque territoriali 16
24 Articoli 74 e 75 Art. 74: Ispezioni I funzionari incaricati controllano in particolare: - legalità delle catture - legalità degli attrezzi - informazioni sul motore Art. 75: Obblighi agevola ai funzionari in condizioni di sicurezza alla nave, al veicolo di trasporto o al locale di conservazione/vendita del prodotto e non ostacola o interferisce col controllo 17
25 Articolo 79 Art. 79: Ispettori comunitari Gli ispettori comunitari sono funzionari di uno Stato Membro, della Commissione o ed effettuano ispezioni sul territorio degli SM e nelle acque comunitarie. Hanno le stesse competenze degli ispettori nazionali ed applicano le norme nazionali e comunitarie. I provvedimenti conseguenti ad eventuali infrazioni contestate, sono a carico degli SM. 18
26 Articolo 90 Art. 90: Sanzioni Per infrazioni gravi gli SM impongono sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, anche calcolate in base al valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo. Gli SM possono imporre sanzioni penali effettive. La sanzione è stabilita dagli SM tenendo conto del danno arrecato alle risorse della pesca ed marino interessati. 19
27 Articolo 92 Art. 92: SISTEMA DEI PUNTI per infrazioni gravi Assegnazione di un numero adeguato di punti di penalità al titolare di pesca che ha commesso infrazione, su una base stabilita dallo SM. Se i punti di penalità superano il numero di punti assegnato al titolare, è sospesa per 2 mesi. Se è per la seconda volta è sospesa per 4 mesi, per 8 mesi se per la terza, e 1 anno se per la quarta volta. revocata definitivamente se per la quinta volta. I punti di penalità seguono la barca anche in caso di vendita o cambio di proprietà. 20
28 Sistema a punti per infrazioni gravi Le AC istituiscono il sistema di assegnazione dei punti per ogni infrazione grave secondo quanto stabilito nell'allegato XXX. Il sistema entrerà in vigore dal 1 gennaio Il sistema di punti è assegnato al titolare della licenza e rimangono comunque in capo anche in caso di vendita. La somma dei punti per infrazioni gravi contemporanee non potrà superare i 12 punti. Se si raggiungono 18 punti scatta la sospensione della licenza per 2 mesi. Se si raggiungono 36, 54 o 72 punti scattano rispettivamente la seconda (4 mesi), terza (8 mesi) e quarta (12 mesi) sospensione. Se si raggiunge la quinta sospensione (90 punti o più) scatta la revoca della licenza. Gli SM possono istituire un sistema di penalità per i comandanti
29 Sistema a punti per infrazioni gravi Le AC comunicano immediatamente la sospensione della licenza e controllano che rientri in porto immediatamente. Le stesse devono comunicare con 2 settimane di anticipo la fine del periodo di sospensione. Se un peschereccio opera durante il periodo di sospensione o con la licenza cancellata, questo viene inserito nella lista delle navi IUU. Se non si commettono infrazioni gravi per 3 anni dall'ultima, tutti i punti sono annullati. I punti di penalità possono essere cancellati anche in ragione di 2 per volta per situazioni particolarmente virtuose (partecipazione a ricerche, autoriduzione delle quote, etichettatura ecologica, etc.). Di tutto questo i proprietari/armatori debbono essere informati dalle Autorità competenti.
30 Allegato XXX PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI N. Infrazione grave Punti 1 Inosservanza degli obblighi in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture o dei dati connessi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008) 2 Uso di attrezzi da pesca vietati o non conformi alla normativa dell'unione (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in grafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008) 3 Falsificazione o occultamento di marcature, identità o immatricolazione (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1005/2008) 4 Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1005/2008) 5 Imbarco, trasbordo o sbarco di pesci di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008) 6 Esercizio, nella zona di competenza regionale per la pesca, di attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 1005/2008)
31 Allegato XXX PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI 7 di un permesso in corso di validità, rilasciato dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008) 8 Pesca in una zona di divieto o durante un periodo di divieto, senza disporre di un contingente o dopo aver esaurito il contingente o al di là della profondità consentita (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in o 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008) 9 Pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in ticolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008) 10 delle loro funzioni di controllo del rispetto delle vigenti misure di conservazione e di gestione o a quella degli (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in agrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1005/2008) 11 Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (C E) n. 1005/2008, in regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi (Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1005/2008)
32 Valutazione e controllo da parte della Commissione La Commissione può realizzare audit dei sistemi di controllo degli SM. Misure nei confronti degli SM Sospensione e soppressione finanziario della Comunità (es. fondi FEP). (art. 103) Chiusura della pesca per inadempimento degli obiettivi della PCP. (art. 104) Detrazione dei contingenti proporzionale ai livelli di superamento (se soggetti a quote). (art. 105) 22
33 Misure per assicurare il rispetto dei controlli In caso di mancato rispetto delle norme previste nei regolamenti sui controlli da parte di uno SM, la Commissione può decidere di interrompere, sospendere o cancellare un contributo finanziario (il FEP). Le tre misure verranno attivate a seconda della gravità del non funzionamento del sistema dei controlli e della mancata risposta alle richieste della Commissione di mettere in atto misure correttive.
QUADRO DELLE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI (Artt.7-13 Titolo II D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4)
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