Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia"

Transcript

1 Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia Ordinanza n. 18/2005 Protocollo n. 562/2005 Venezia, lì 17 giugno 2005 Oggetto: Nuova istituzione e disciplina delle zone a traffico lagunare limitato nella città di Venezia e nelle sue isole di Giudecca, Lido, Murano, Burano, Mazzorbo e Torcello. IL COMMISSARIO DELEGATO Sindaco di Venezia VISTA l ordinanza n del Ministro dell Interno, delegato alla Protezione Civile, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del , modificata dall ordinanza di Protezione Civile , n. 3196, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale , n. 92, con la quale è stata conferita al Sindaco di Venezia la delega, ai sensi dell art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la tutela della laguna di Venezia, con attribuzione di tutte le competenze connesse al traffico acqueo e relative alla disciplina ed alla sicurezza della navigazione, compresi i canali marittimi, esercitate in via ordinaria dalla Capitaneria di Porto, dall Ispettorato di Porto, dal Magistrato alle Acque, dai Comuni interessati, dalla Provincia di Venezia e dalla Regione Veneto ; VISTO l art. 2 comma 1 della predetta ordinanza, nella parte in cui dispone che Il Commissario delegato, sentito il comitato consultivo di cui al comma 3 del precedente articolo, al fine del superamento dell emergenza provvede ad individuare specifiche misure di disciplina del traffico pubblico e privato. E altresì autorizzato a stabilire fasce orarie e zone a traffico limitato per la circolazione,... nonché ad interdire l accesso a Unità che per dimensioni e/o potenza non siano compatibili con i singoli rivi o canali. ; VISTI I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 29 novembre 2002; 16 gennaio 2004 e 21 gennaio 2005, che hanno prorogato lo stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare, rispettivamente: il primo fino al 31 dicembre 2003; il secondo fino al 31 dicembre 2004 e il terzo fino al 30 giugno 2005; VISTE le proprie ordinanze n. 09/2002, protocollo n.38/2002 e n.17/2002, protocollo n.102/2002; VISTE le proposte della Commissione di verifica e studio per l attuazione dell ordinanza commissariale n. 79/2004, del , istituita con provvedimento Commissariale protocollo n.212/2005 del , integrato con provvedimento protocollo n.299/2005 del ; 1

2 RICHIAMATE le proprie ordinanze: n. 25/2002, protocollo n. 286/2002 del , e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto Istituzione delle Zone a Traffico Lagunare Limitato e n.79/2004 protocollo n.779/04 del 28/12/2004 (come integrata dalle ordinanze commissariali n.1/2005 del ; n.9/2005 del ; n.10/2005 dell e n.13/2005 del ), che hanno istituito le zone a traffico lagunare limitato nella città di Venezia centro storico e in alcune sue isole maggiori, dove la navigazione delle Unità a motore maggiormente incide sul fenomeno del moto ondoso e sul deterioramento del patrimonio storico, artistico, edilizio e ambientale, ed interferisce con la sicurezza della navigazione in particolare con la navigazione delle Unità a remi; CONSIDERATO che dette Zone, in prospettiva dell assoggettamento ad una disciplina diversificata, anche con riferimento alle categorie di utenti o di Unità e alla tutela del patrimonio, possono essere così individuate: A) Zona a Traffico Lagunare Limitato Interna al Centro Storico (Z.T.L.L. I.C.S.) - comprendente tutti i Rii e i Canali siti all interno del Centro storico di Venezia esclusi i canali Scomenzera e Santa Chiara - e delle isole di: Giudecca, Lido, Murano, Burano, Mazzorbo e Torcello; B) Zona a Traffico Lagunare Limitato Esterna al Centro Storico (Z.T.L.L. E.C.S.) - comprendente, fatte salve le competenze ordinarie della capitaneria di porto per la disciplina e la sicurezza della navigazione delle navi maggiori, tutti i Rii e i Canali adiacenti al Centro storico di Venezia, per uno spazio acqueo di trenta metri dalla riva nei seguenti tratti: dal Canale di San Sebastiano a Punta della Dogana (Canale della Giudecca); da Calle Vallaresso a Rio dell Arsenale (Bacino di San Marco); da Rio di Sant Isepo a Rio di Sant Elena, Collegio Navale Morosini, diporto velico e deposito A.C.T.V., imbocco rio di Quintavalle, isola San Pietro di Castello (da Rio di Quintavalle a Rio di San Pietro compreso), ingresso Arsenale, Bacini di Carenaggio (fino all angolo Nord); da Canale delle Fondamente Nuove (angolo Nord dei Bacini di carenaggio) - per l intera larghezza del Canale, fino al Casin dei Spiriti prospiciente la Sacca della Misericordia e da qui, per uno spazio acqueo di trenta metri dalla riva, fino all imbocco del Canal Grande, lungo il Canale delle Sacche e sotto il Ponte Translagunare, Scalo fluviale, Mercato ittico, Moli della Marittima (fino al Canale di San Sebastiano); perimetro Isola del Tronchetto, canali Scomenzera e Santa Chiara per tutta la loro larghezza - e, per uno spazio acqueo di dieci metri dalla riva, tutti i Canali perimetrali delle isole di: Giudecca, Murano, Burano, Mazzorbo e Torcello, nonché, per tutta la sua larghezza, il Canale delle Scoasse, nell Isola di Lido, tra via Pisani e la congiungente col Canale di Malamocco, fatta eccezione per il tratto compreso tra Canale delle Quattro Fontane (ex Casinò) e Canale dell Excelsior; VISTI: - l art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; - l art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; - il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell Interno le funzioni di coordinamento della protezione civile; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza del territorio della città di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare; - le ordinanza del Ministero dell Interno, delegato al coordinamento della Protezione Civile: n del 27 dicembre 2001 e n del 12 aprile 2002; - I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, del 16 gennaio 2004 e del 21 gennaio 2005; - il codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n. 327; 2

3 - il D.P.R , n.631, approvazione del regolamento per l esecuzione del Codice della navigazione (navigazione interna); - la legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modifiche e integrazioni; - il Regolamento comunale della città di Venezia in attuazione della citata legge regionale n. 63 del 1993; - il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna Veneta, approvato dalla Provincia di Venezia con deliberazione consiliare protocollo n del ; - il Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia; SENTITO il Comitato Consultivo di cui all art. 1 comma 3 dell ordinanza del Ministro dell Interno, delegato al coordinamento della Protezione Civile, , n e successive modifiche e integrazioni, nella seduta del 16 giugno 2005, ORDINA La nuova istituzione e disciplina delle zone a traffico lagunare limitato (ZTLL) nella città di Venezia centro storico e in alcune sue isole di maggiore pregio ambientale, dalle ore alle ore di tutti i giorni feriali e festivi con le modalità di seguito indicate: A - ZONA A TRAFFICO LAGUNARE LIMITATO INTERNA AL CENTRO STORICO (Z.T.L.L. I.C.S.): Comprendente tutti i Rii e i Canali siti all interno del Centro storico di Venezia esclusi i canali Scomenzera e Santa Chiara - e delle isole di: Giudecca, Lido, Murano, Burano, Mazzorbo e Torcello; B - ZONA A TRAFFICO LAGUNARE LIMITATO ESTERNA AL CENTRO STORICO (Z.T.L.L. E.C.S.): Comprendente, fatte salve le competenze ordinarie della capitaneria di porto per la disciplina e la sicurezza della navigazione delle navi maggiori, tutti i Rii e i Canali adiacenti al Centro storico di Venezia, per uno spazio acqueo di trenta metri dalla riva nei seguenti tratti: dal Canale di San Sebastiano a Punta della Dogana (Canale della Giudecca); da Calle Vallaresso a Rio dell Arsenale (Bacino di San Marco); da Rio di Sant Isepo a Rio di Sant Elena, Collegio Navale Morosini, diporto velico e deposito A.C.T.V., imbocco rio di Quintavalle, isola San Pietro di Castello (da Rio di Quintavalle a Rio di San Pietro compreso), ingresso Arsenale, Bacini di Carenaggio (fino all angolo Nord); da Canale delle Fondamente Nuove (angolo Nord dei Bacini di carenaggio) - per l intera larghezza del Canale, fino al Casin dei Spiriti prospiciente la Sacca della Misericordia e da qui, per uno spazio acqueo di trenta metri dalla riva, fino all imbocco del Canal Grande, lungo il Canale delle Sacche e sotto il Ponte Translagunare, Scalo fluviale, Mercato ittico, Moli della Marittima (fino al Canale di San Sebastiano); perimetro Isola del Tronchetto, canali Scomenzera e Santa Chiara per tutta la loro larghezza - e, per uno spazio acqueo di dieci metri dalla riva, tutti i Canali perimetrali delle isole di: Giudecca, Murano, Burano, Mazzorbo e Torcello, nonché, per tutta la sua larghezza, il Canale delle Scoasse, nell Isola di Lido, tra via Pisani e la congiungente col Canale di Malamocco, fatta eccezione per il tratto compreso tra Canale delle Quattro Fontane (ex Casinò) e Canale dell Excelsior; 3

4 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Disciplina della navigazione e principi generali La navigazione all interno delle zone a traffico lagunare limitato è assoggettata a disciplina differenziata nelle due zone, interna ed esterna, in ragione delle caratteristiche dei canali, del patrimonio edilizio ed ambientale da tutelare e delle esigenze di mobilità delle persone e delle merci, nel rispetto delle priorità, a tutela dell interesse pubblico, fra le diverse tipologie di trasporto acqueo e delle finalità e dei principi enunciati dall articolo 1 del Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna Veneta (approvato dalla Provincia di Venezia con deliberazione consiliare protocollo n del ) e dell articolo 1 del Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia - approvato con deliberazioni consiliari n 216 del 07/10/1996 e n 205 del 28/07/1997, e con i parere favorevoli della Capitaneria di Porto di Venezia (ai sensi dell'articolo 517 del decreto del Presidente della Repubblica , n.631, approvazione del regolamento per l esecuzione del Codice della navigazione), del Magistrato alle Acque e dell Ispettorato di Porto. Al fine di razionalizzare i flussi di traffico acqueo e contenere il fenomeno del moto ondoso le presenti norme mirano ad adeguare gli orari di distribuzione delle merci alle attività economiche, ubicate all interno delle zone a traffico lagunare limitato, in funzione delle esigenze di mobilità acquea. Art. 2 Classificazione delle Unità a motore Ai fini della circolazione nelle zone a traffico lagunare limitato, interne ed esterne al centro storico, le unità a motore si distinguono in: a) unità adibite a trasporto di cose in conto terzi; b) unità adibite a trasporto di cose in conto proprio; c) unità adibite a servizio di taxi e noleggio con conducente per trasporto di persone; d) unità adibite a trasporto di persone in conto proprio; e) unità adibite a trasporto cose o persone in conto proprio di istituzioni, enti e aziende di pubblico servizio; f) unità da diporto; g) unità adibite ad uso privato; h) unità adibite a noleggio senza conducente; i) unità adibite a servizio pubblico di linea. Art. 3 Unità a remi Le Unità a remi possono circolare nelle zone a traffico lagunare limitato dalle ore alle ore 24.00, senza limitazioni nei sensi di circolazione, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di navigazione. Art. 4 Accesso ai distributori di carburanti situati all interno della zona a traffico lagunare limitato Alle unità a motore, alle quali è vietata la circolazione nella zona a traffico lagunare limitato, è comunque consentito l accesso alle aree di servizio per la distribuzione di carburante, situati all interno della zona a traffico lagunare limitato, secondo il tragitto più breve tra il limite esterno della predetta zona e l area di servizio interessata, esclusivamente per le operazioni di rifornimento e per il tempo strettamente necessario allo scopo, con divieto di sbarcare e/o imbarcare persone e/o cose. 4

5 TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LA ZONA A TRAFFICO LAGUNARE LIMITATO INTERNA AL CENTRO STORICO (ZTLL ICS) art. 5 Unità a remi in servizio pubblico Alle gondole e ai sandoli in servizio pubblico non di linea, di cui ai rispettivi Regolamenti del Comune di Venezia in attuazione della legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993 n. 63, è vietata la circolazione dalle ore 04,00 alle ore 09,00 dal 1 ottobre al 31 maggio e dalle alle dal 1 giugno al 30 settembre, ad esclusione dei servizi per matrimoni e funerali. Le gondole adibite al servizio di traghetto parada - possono circolare dalle ore alle ore 24.00, senza limitazioni nei sensi di circolazione, fatte salve le disposizioni emanate dall Ente per la Conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza della navigazione. Art. 6 Tipologie di servizi delle unità a motore Alle Unità a motore è vietata la circolazione dalle ore alle ore 04.00, di tutti i giorni feriali e festivi, fatte salve le situazioni di emergenza e di grave pericolo per le persone o le cose e le diverse disposizioni stabilite dal presente articolo e dagli articoli successivi. Alle Unità a motore adibite a trasporto di persone in servizio pubblico di linea o munite di autorizzazione o licenza rilasciate dal Comune di Venezia ai sensi della legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, è consentita la circolazione dalle ore alle ore Alle altre unità a motore adibite a trasporto persone, anche se iscritte negli appositi registri per trasporto di persone, comprese quelle adibite a servizi di linea commerciali e turistiche e a servizi atipici, con esclusione di quelle riferite alle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, è vietata la circolazione in tutti i rii e canali delle zone a traffico lagunare limitato interne al centro storico (ZTLL ICS). Alle Unità a motore adibite a trasporto di persone, aventi stazza lorda superiore a cinque tonnellate e/o portata superiore a venti persone, compreso il conducente, è vietato circolare, dalle ore alle ore 24.00, in tutti i rii e canali della zona a traffico lagunare limitato interna al centro storico (ZTLL ICS). Alle stesse unità aventi stazza lorda superiore a dieci tonnellate, ma non superiore a venticinque tonnellate, munite di autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia, è consentito il transito dalle ore alle ore nel Canal Grande di Venezia, tratto compreso tra il Ponte Translagunare e il Ponte degli Scalzi. La stessa disciplina si applica alle unità aventi stazza lorda superiore a cinque tonnellate, ma non superiore a dieci tonnellate, munite di autorizzazione gran turismo rilasciata dal Comune di Venezia entro il Alle Unità a motore adibite a trasporto cose aventi stazza lorda superiore a quindici tonnellate è vietato circolare, dalle ore alle ore 24.00, in tutti i rii e canali della zona a traffico lagunare limitato interna al centro storico (ZTLL ICS). Nel Canal Grande di Murano (Angeli - Pontelungo o Vivarini - San Giovanni dei Battuti) alle Unità adibite a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, munite di autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia, aventi stazza lorda superiore a dieci tonnellate, ma non superiore a venticinque tonnellate, è consentito il transito dalle ore alle ore La stessa disciplina si applica alle unità aventi stazza lorda superiore a cinque tonnellate, ma non superiore a dieci tonnellate, munite di autorizzazione gran turismo rilasciata dal Comune di Venezia entro il

6 Tenendo conto della classificazione prevista dall art. 2, la circolazione delle unità a motore è così ulteriormente disciplinata in ragione delle tipologie dei servizi individuate dal presente articolo. a) Unità adibite a trasporto cose in conto terzi Alle Unità adibite a trasporto cose in conto terzi è vietata la circolazione dalle ore 18,00 (dalle ore 19,00 nel periodo di vigenza dell ora legale) alle ore 04,00 del giorno successivo, e nei giorni festivi dalle ore 00,00 alle ore 24,00, salvo quanto diversamente previsto in seguito ed in particolare dall articolo 8. Nel Canal Grande di Murano è vietata la circolazione alle Unità adibite a trasporto cose in conto terzi aventi stazza lorda superiore a venticinque tonnellate. Alle stesse Unità aventi stazza lorda fino a venticinque tonnellate il divieto si applica nei giorni feriali dalle ore alle ore del giorno successivo. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 9, 10 e 11, alle Unità adibite a trasporto cose in conto terzi, nell effettuazione del trasporto esclusivo di bagagli, è consentita la circolazione dalle ore alle di tutti i giorni feriali e festivi. b) Trasporto cose in conto proprio Alle Unità adibite a trasporto di cose in conto proprio è vietata la circolazione dalle ore 19,00 alle ore 04,00 del giorno successivo, e nei giorni festivi dalle ore 00,00 alle ore 24,00, salvo quanto diversamente previsto in seguito ed in particolare dall articolo 8. Nel Canal Grande di Murano è vietata la circolazione alle unità adibite a trasporto cose in conto proprio aventi stazza lorda superiore a venticinque tonnellate. Alle stesse Unità aventi stazza lorda fino a venticinque tonnellate il divieto si applica nei giorni feriali dalle ore alle ore del giorno successivo. Nella zona a traffico lagunare limitato interna al Centro Storico di Venezia, la circolazione è vietata con le modalità e le fasce orarie sotto indicate: 1. Alle unità adibite a trasporto cose in conto proprio delle imprese edili, nell esercizio della specifica attività, purché condotte dal proprietario, armatore o dipendente dell impresa medesima, dalle ore 18,00 (dalle ore 19,00 nel periodo estivo) alle ore 04,00 del giorno successivo, e nel Canal Grande di Venezia, nel tratto compreso tra Rio di Noale e Rio di San Polo, anche dalle ore 11,00 alle ore 13,00. Alle stesse unità è consentita la sosta, nel rispetto della disciplina vigente e purché con personale a bordo, limitatamente al tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. 2. Alle Unità adibite a trasporto cose in conto proprio di imprese artigiane con un massimo di tre addetti e di imprese commerciali che prestano servizio a domicilio del cliente, nell esercizio dello specifico servizio, e purché condotte dal proprietario, armatore o dipendente dell impresa medesima, il divieto di transito si applica limitatamente alle località e alle fasce orarie previste per le unità adibite a trasporto di cose in conto proprio delle imprese edili. Analogamente alle stesse unità si applicano le modalità e le limitazioni di orario previste per la sosta. Fatte salve le limitazioni di cui ai punti precedenti, le unità adibite a trasporto cose in conto proprio possono circolare, solo se munite di autocertificazione dell attività svolta e della corrispondente codifica delle cose trasportate, di cui all ordinanza n. 40/2002, protocollo n. 674/2002 del , avente ad oggetto Disciplina del trasporto di cose in conto proprio per via d acqua, allegato A, presentata all Ufficio del Commissario Delegato o al soggetto che vi subentrerà alla cessazione dello stato di emergenza, redatta sull apposito 6

7 modello di cui all allegato A). Copia in originale dell autocertificazione dovrà essere tenuta a bordo dell imbarcazione ed esibita a richiesta agli organi di vigilanza. c) Servizio Taxi e Noleggio con conducente per trasporto di persone Alle Unità in servizio taxi e noleggio con conducente per trasporto di persone, munite di licenza o autorizzazione rilasciate dal Comune di Venezia, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, aventi stazza lorda non superiore a cinque tonnellate e portata non superiore a venti persone, compreso il conducente, è consentita la circolazione nella zona a traffico lagunare limitato interna al centro storico, tutti i giorni feriali e festivi dalle ore alle ore 24.00, fatto salvo quanto previsto in particolare dalle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11. Alle predette Unità, nei Rii dei Sestieri di San Marco, Cannaregio, Castello, Santa Croce e San Polo, di cui all articolo 8, la circolazione è consentita esclusivamente per l espletamento dei servizi rivolti a residenti, domiciliati o attività ricettive site in prossimità dei rii medesimi. d) Trasporto persone in conto proprio Alle Unità adibite a trasporto di persone in conto proprio, escluse quelle richiamate dalla successiva lettera e) Istituzioni -, è vietata la circolazione dalle ore 00,00 alle ore 24,00, salvo quanto previsto nei commi successivi. Alle stesse Unità, purché condotte dal proprietario, armatore o dipendente dell impresa, è consentito il transito, nel rispetto delle fasce orarie previste per le unità adibite a trasporto cose in conto proprio, di cui all articolo 6 lettera b), e con le limitazioni previste all articolo 8, attraverso il tragitto più breve tra la sede dell ente, impresa o azienda ed il limite esterno della zona a traffico lagunare limitato interessata. Resta confermato il divieto di transito nella restante zona a traffico lagunare limitato. e) Istituzioni, enti e aziende di pubblico servizio Alle Unità adibite a trasporto di cose o persone degli enti e delle istituzioni sotto elencate, stabilmente adibite all espletamento dei servizi pubblici di linea, dei servizi pubblici o di pubblica utilità oppure impiegati come mezzi di assistenza tecnica a detti servizi, è consentito circolare nelle zone a traffico lagunare limitato, nel rispetto dei sensi di circolazione, dei limiti dimensionali previsti nella presente ordinanza e delle altre prescrizioni previste dalla normativa vigente, dalle ore alle ore Elenco dei servizi e degli enti cui si applica la disciplina di cui al punto precedente: 1. servizi di trasporto pubblico locale nello svolgimento del servizio di linea e per il rientro a vuoto; 2. Prefettura di Venezia, Magistrato alle Acque, Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, Polizia Lagunare ed altri organi pubblici competenti in materia di vigilanza e controllo, Forze Armate, Autorità Marittima, Autorità Portuale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Uffici Giudiziari, Rappresentanze diplomatiche di Venezia; 3. Servizi di manutenzione delle reti idriche, elettriche, telefoniche e di distribuzione del gas, servizi di assistenza sanitaria e socio sanitaria; servizio pubblico radio - televisivo. Alle Unità impiegate in servizi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani è vietata la circolazione dalle ore 19,00 alle ore del giorno successivo. 7

8 Alle Unità impiegate in servizi di emergenza, pronto intervento o pronto soccorso, circolanti con i dispositivi supplementari in funzione, è consentita la circolazione in deroga agli obblighi, divieti e limitazioni previsti dalla presente Ordinanza, compatibilmente con quanto previsto dalla legislazione vigente. I limiti dimensionali previsti dalla presente non si applicano alle Unità impiegate in servizio pubblico di linea, alle Unità impiegate per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani ed ai mezzi di assistenza tecnica ai predetti servizi. f) Unità da diporto Alle Unità da diporto è vietata la circolazione dalle ore alle ore 24.00, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo. Alle Unità da diporto dei residenti e/o dei concessionari di spazi acquei nel Centro Storico di Venezia e nelle sue Isole, aventi stazza lorda non superiore a cinque tonnellate e motore di potenza massima non superiore a 25 HP, è consentita la circolazione, nel rispetto dei limiti e delle altre prescrizioni previsti nella presente ordinanza e dalla legislazione vigente, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni feriali e festivi. Alle stesse unità aventi motore di potenza massima superiore a 25 HP, la circolazione è consentita, con le modalità e nel rispetto degli orari di seguito indicati: 1. nel Canal Grande di Venezia, dalla confluenza con il Rio di Cannaregio fino alla congiungente tra punta della Dogana e Calle Vallaresso, dalle ore alle ore 24,00 nei giorni feriali e dalle alle nei giorni festivi; 2. nel Canal Grande di Venezia, dal bacino Santa Chiara alla confluenza con il Rio di Cannaregio, nel rio di Cannaregio e nel Canal Grande di Murano, dalle alle di tutti i giorni feriali e festivi; 3. in tutti gli altri rii e canali delle zone a traffico lagunare limitato, interne al centro storico, dalle alle ore di tutti i giorni feriali e festivi; 4. dalle alle ore 24.00, secondo il tragitto più breve tra il limite esterno della zona a traffico lagunare limitato e lo spazio acqueo in concessione, con obbligo di tenere a bordo ed esibire a richiesta degli organi di vigilanza, la concessione dello spazio acqueo in originale o copia autentica. Resta salvo il disposto dell articolo 10. g) Unità adibite ad uso privato Le unità adibite ad uso privato (secondo la definizione dell art.1 del R.D.L , n.813, convertito in legge , n.1884 e dell art. 25 della legge , n. 472), nelle more del riordino della disciplina e fatto salvo quanto previsto dall art. 6 lettera e), della presente ordinanza, sono assimilate alle unità adibite al trasporto in conto proprio; h) Unità adibite a noleggio senza conducente Alle unità adibite a noleggio senza conducente, munite di autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia, si applica la disciplina prevista per la tipologia d impiego risultante dall iscrizione dell unità negli appositi registri, cui necessariamente l unità deve essere destinata dal locatario-utilizzatore. E fatto salvo quanto previsto dall articolo 8 della legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n.63 e dagli articoli 22 e 23 del Regolamento comunale della città di Venezia in attuazione della citata legge regionale n. 63 del Ai fini della circolazione per fasce orarie, le unità adibite a noleggio senza conducente sono equiparate alle unità adibite al trasporto in conto proprio, con le stesse limitazioni, parificando gli orari dei giorni festivi ai feriali. 8

9 Alle unità da diporto, adibite a noleggio senza conducente di cui alla legge 11 febbraio 1971 e successive modifiche e integrazioni, prive di autorizzazione comunale, è vietata la circolazione nella zona a traffico lagunare limitato interna al centro storico di Venezia, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo. Alle stesse unità di imprese aventi, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sede principale-operativa e spazi e/o specchi acquei situati nella zona a traffico lagunare limitato, interna al Centro storico di Venezia, è consentita la circolazione esclusivamente da e per lo spazio e/o specchio acqueo in concessione, secondo il tragitto più breve tra il limite esterno della zona a traffico lagunare limitato e lo spazio e/o specchio acqueo interessato. i) Unità adibite a servizio pubblico di linea Alle Unità adibite a servizio pubblico di linea, nell espletamento dello specifico servizio pubblico di linea e per il rientro a vuoto, è consentita la circolazione dalle ore alle ore 24.00, nel rispetto dei limiti dimensionali e delle altre prescrizioni previste dalla normativa vigente. Le stesse disposizioni si applicano alle unità impiegate come mezzi di assistenza tecnica al servizio pubblico di linea. Sono escluse le unità adibite a servizi di linea commerciali, turistiche e a servizi atipici, fatte salve quelle riferite ad autorizzazioni di linee esistenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. TITOLO III - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A TRAFFICO LAGUNARE LIMITATO INTERNA AL CENTRO STORICO (ZTLL ICS) Art. 7 Rio Novo - Rio di Ca Foscari 1. Lungo il Rio Novo ed il Rio di Ca Foscari, fatta eccezione nel tratto compreso tra Ponte del Monastero e Ponte della Cereria, è vietata l inversione di marcia a tutte le Unità; 2. Nel tratto compreso tra il Ponte della Cereria e l uscita nel Canal Grande, lato Ca Foscari è vietata, lungo le rive pubbliche, la sosta delle Unità in doppia fila; 3. Nel tratto di Rio Ca Foscari antistante la Caserma dei Vigili del Fuoco è vietata la sosta a tutte le Unità ed è fatto obbligo di ridurre la velocità e di fermarsi, in presenza di semaforo rosso, prima del Ponte di Ca Foscari, se provenienti da Rio Novo, oppure in Canal Grande, se provenienti da quest ultimo Canale; 4. Con semaforo in funzione, a tutte le unità è fatto obbligo di ridurre la velocità e di fermarsi, in presenza di semaforo rosso nell intersezione tra Rio Novo, Rio del Malcanton, Rio delle Mosche, Rio de Ca Foscari e Rio di Santa Margherita. Art. 8 Rii dei Sestieri di San Marco, Cannaregio, Castello, Santa Croce e San Polo 1. Fermo quanto previsto nell art. 6, nei Rii dei Sestieri di San Marco, Cannaregio e Castello -- delimitati dai Canali e Rii di seguito indicati (in cui la circolazione è consentita secondo le regole generali): Canal Grande, rio di Santi Apostoli, rio dei Gesuiti, Canale delle Fondamenta Nuove, rio di Santa Giustina e rio dei Greci - San Lorenzo e nel rio di San Giovanni Laterano, tratto compreso tra rio di san Lorenzo e la confluenza con rio di Santa Giustina -- la circolazione è vietata: a) alle Unità adibite a trasporto cose in conto terzi, dalle ore alle ore 04,00 del giorno successivo; b) alle Unità adibite a trasporto cose in conto proprio, dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 17,00 alle ore 04,00 del giorno successivo; 9

10 c) alle Unità adibite a servizio di taxi, noleggio con conducente e conto proprio per trasporto di persone, salvo che per l espletamento dei servizi rivolti a residenti, domiciliati o attività ricettive site in prossimità dei rii medesimi; d) alle Unità adibite a servizi di trasporto pubblico locale nello svolgimento del servizio di linea e per il rientro a vuoto, ai quali il divieto di circolazione si applica anche nei seguenti rii di confine Santi Apostoli, Gesuiti, Santa Giustina e Greci - San Lorenzo e San Giovanni Laterano, tratto compreso tra rio di san Lorenzo e la confluenza con rio di Santa Giustina. 2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai Rii di San Polo, Sant Agostin e San Zan Degolà, dei Sestieri di San Polo e Santa Croce. 3. Nel Rio di San Salvador il transito è riservato alle Unità a remi. Tuttavia, nel tratto compreso tra il Canal Grande e la riva pubblica di Salizada San Teodoro, è consentito il transito, in andata e con ritorno in retromarcia, alle Unità adibite a trasporto cose aventi larghezza non superiore a ml. 2,40, secondo le prescrizioni orarie previste al comma 1 per ciascuna delle tipologie di servizio di destinazione dell unità. Art. 9 Limitazioni specifiche nei rii e canali urbani della zona a traffico lagunare limitato interna al centro storico, ZTLL ICS 1. Rii principali interni di collegamento: Fatte salve le limitazioni previste dagli articoli 6 e 8 è vietata la circolazione nei canali e rii interni di collegamento sotto elencati alle unità aventi stazza lorda o larghezza superiore a: a) quindici tonnellate nei seguenti canali e rii: Canal Grande, Cannaregio, Giardini - San Pietro, Ponte Longo e Lavraneri della Giudecca; b) dieci tonnellate nei seguenti rii: Greci - San Lorenzo, - Santa Giustina - Sant Antonin - Pietà; c) ml 3.00 di larghezza nei seguenti rii: Noale, Novo; d) ml 2.80 di larghezza nei seguenti rii: Santi Apostoli - Gesuiti, San Trovaso e San Vio; 2. In tutti i rimanenti rii e canali non regolamentati al precedente punto 1. la circolazione è vietata: a) alle Unità aventi stazza lorda superiore a quindici tonnellate, nei rii e canali di: - Quintavalle e Sant Elena; - Rio di Santa Maria Maggiore, Santa Marta (da Canale Scomenzera) ed in prosecuzione, Tentor, della Madonna, Tre Ponti; - Rio Briati, Carmini, San Sebastiano, San Baseggio, Arzere (tratto compreso tra Rio Santa Marta e riva pubblica dopo il Ponte Novo di Santa Marta); - Rii della Giudecca (San Biagio, Convertite, Sant Eufemia, Ponte Piccolo, Morto, Palada e Croce) - Rio di Sant Alvise, Madonna dell'orto; b) alle Unità aventi stazza lorda superiore a dieci tonnellate nei seguenti rii e canali: - Rii della Sensa, San Girolamo; 10

11 - Rio della Crea (primo tratto) ed in prosecuzione rio di San Giobbe; - Rio dei Mendicanti ed in prosecuzione rii Santa Marina, Pestrin, San Giovanni Laterano (ramo alto); - Canale delle Quattro Fontane (ex Casinò), canale Excelsior, Lido; - Canale Serenella di Murano; - Rii e Canali di Murano, esclusi Canali di San Donato e San Mattia; - Rio di San Polo; c) alle Unità aventi larghezza superiore a ml 2.80 nei seguenti rii e canali: - Marin, San Giacomo dell'orio, Sant Agostin, San Zan Degolà, San Luca, Barcaroli, San Moisé, Canonica - Palazzo, Guerra - San Zulian, Fava, Fontego dei Tedeschi, San Lio, Santa Marina (primo tratto), Paradiso - Pestrin, Mondo Novo, Santa Caterina, Tolentini, Gaffaro, Malcanton, Santa Margherita, Santa Barnaba, Avogaria, Ognissanti, San Vio, della Tana, Sant Anna, San Gerolamo, Vergini, canale San Donato e canale San Mattia di Murano; Rii del Lido: via Manuzio, via Cipro, via Loredan; via V. Pisani, Corno d Oro, via A. Canal; via Lepanto fino al ponte Quattro Fontane; Rii di Burano (Giudecca, Pontinello); d) alle Unità aventi larghezza superiore a ml 2.40 nei seguenti rii e canali: - Rii San Francesco, Arco, Scudi, Ca di Dio, Sant Isepo (San Giuseppe); - Rii Frescada, Fuseri, Baretteri, Scoacamini, Bacino Orseolo, Lovo - San Salvador; - Rii Ostreghe, Veste, Verona; - Rii San Pantalon, San Stin fino al ponte dei Frari; - Rii Terranova Mandracchio, San Mauro Cavanella e Assassini di Burano; e) alle Unità aventi larghezza superiore a ml 2.20: - nei rii e canali di competenza del Comune di Venezia, non compresi nel presente articolo. TITOLO IV - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A TRAFFICO LAGUNARE LIMITATO INTERNA AL CENTRO STORICO (ZTLL ICS) Art. 10 Limitazioni 1. Divieti di transito e di accesso a) Nel Rio dell Arsenale la circolazione è vietata a tutte alle Unità a motore adibite a servizio pubblico di linea e non di linea per trasporto di persone, con esclusione delle Unità impiegate in servizi rivolti ai residenti, ai domiciliati o alle attività ricettive site in prossimità del rio medesimo, e delle Unità dei concessionari di spazio acqueo nei Rii San Martin e Arsenale; b) nel Rio di San Felice la circolazione è vietata a tutte le Unità a motore, escluse quelle dei frontisti e dei concessionari di spazio acqueo nello stesso Rio; c) nel Rio dei Miracoli la circolazione è vietata a tutte le Unità a motore, escluse quelle dei frontisti e dei concessionari di spazio acqueo nello stesso Rio; d) nel Rio Pietà Sant Antonin la circolazione è vietata, fatta eccezione per i frontisti e i concessionari di spazio acqueo negli stessi rii, alle seguenti Unità: - Unità adibite a trasporto persone, con esclusione delle Unità di Istituzioni, enti e aziende di pubblico servizio di cui all art. 6 lettera e); - Unità da diporto; - Unità adibite a trasporto cose in conto proprio di qualsiasi stazza e dimensione; 11

12 - Unità adibite a servizi di trasporto pubblico locale nello svolgimento del servizio di linea e per il rientro a vuoto; - Unità adibite a trasporto cose in conto terzi dalle ore alle ore alle ore del giorno successivo; - Unità adibite a servizio di taxi e noleggio con conducente dalle ore 22,30 alle ore del giorno successivo, con esclusione di quelle impiegate in servizi rivolti ai residenti e domiciliati o in servizi rivolti alle attività ricettive site in corrispondenza o prossimità dei rii medesimi; e) Nei rii di San Pietro e Giardini: alle Unità adibite a servizio di taxi e noleggio con conducente, se provenienti dal Canale dei Marani o dal Canale di Quintavalle, salvo che si tratti di servizi rivolti ai residenti e domiciliati nei rii medesimi o nel rio di Sant Isepo (San Giuseppe). 2. Sensi unici di circolazione la circolazione si svolge a senso unico di marcia e con le modalità sotto indicate nei seguenti rii e canali: - Rio di San Felice: senso unico di marcia nella direzione da Rio di Noale al Canal Grande; - Rio di SS. Apostoli: senso unico di marcia nella direzione dal Canal Grande alla confluenza con Rio Sant Andrea - Gozzi; - Rio S. Giovanni Grisostomo: senso unico di marcia nella direzione dal Rio del Malibran (San Lio) al Canal Grande; - Rio del Malibran (San Lio) - Rio Santa Marina Rio San Giovanni Laterano ramo alto: senso unico di marcia nella direzione dalla confluenza con il Rio del Fontego dei Tedeschi - Rio della Fava alla confluenza con il Rio di San Lorenzo. E consentito il transito in doppio senso di circolazione nel Rio Santa Marina, tratto compreso tra la congiungente del rio stesso e i Rii Mendicanti, Pestrin, Tetta e San Giovanni Laterano; - Rio di San Luca - Rio Barcaroli Rio San Moisè: senso unico di marcia nella direzione dal Canal Grande-Palazzo Grimani al Canal Grande-Hotel Bauer, con deroga per le Unità in servizio taxi e noleggio con conducente, per le quali è consentito il transito in doppio senso di marcia fino al pontile dell Hotel Bauer; - Rio di Palazzo (Canonica) - Rio della Guerra (San Zulian) - Rio della Fava: senso unico di marcia nella direzione dal Bacino San Marco alla confluenza con il Rio del Fontego dei Tedeschi; - Rio dei Fuseri Rio Scoacamini Rio Bareteri: senso unico di marcia dal Rio di San Luca al Rio della Guerra (San Zulian); - Rio di Sant Antonin - Rio Pietà: senso unico di marcia nella direzione dalla confluenza con il Rio Santa Giustina al Bacino di San Marco, con deroga per le Unità in servizio taxi e noleggio con conducente, per le quali è consentito il transito (con uscita in retromarcia) in doppio senso di marcia fino al pontile dell Hotel Metropole; - Rio dei Greci - San Lorenzo: senso unico di marcia nella direzione dal Bacino San Marco alla confluenza con il Rio di Santa Giustina, con deroga per le Unità in servizio taxi e noleggio, per le quali è consentito il transito con uscita in retromarcia dal pontile dell Hotel Vivaldi; - Rio di Sant Isepo (San Giuseppe): senso unico di marcia nella direzione dal Rio San Pietro Giardini al Bacino San Marco; - Rio de La Tetta: senso unico di marcia nella direzione dal Rio dei Greci San Lorenzo alla confluenza col Rio di San Severo - Rio della Tana: senso unico di marcia nella direzione dal Bacino San Marco alla confluenza con il Rio San Daniele San Gerolamo; 12

13 - Rio Marin - Rio San Giacomo dall Orio: senso unico di marcia, fino alla confluenza con il Rio di Sant Agostin, nella direzione dal Canal Grande al Rio di Sant Agostin; - Rio di Noale: senso unico di marcia, nel tratto compreso tra rio di Santa Fosca e lo sbocco sul Canal Grande, nella direzione verso il Canal Grande, con deroga, per le Unità adibite al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (Vesta S.p.a.) e per le Unità adibite al trasporto cose in conto terzi, per le quali è consentito il doppio senso di marcia limitatamente alla fascia oraria compresa tra le e le 13.00; - Rio di San Marcuola: senso unico di marcia, nel tratto compreso tra l accesso dal Canal Grande e il rio dei Servi, nella direzione verso rio dei Servi; - Rio San Zan Degolà: senso unico di marcia nella direzione dal Rio Sant Agostin al Canal Grande; - Rio San Trovaso: senso unico di marcia nella direzione dal Rio di Ognissanti al Rio della Toletta; - Rio di San Vio: senso unico di marcia nella direzione dal Canal Grande al Canale della Giudecca. - Rio dei Vetrai a Murano: senso unico di marcia nella direzione dalla laguna verso il Canal Grande di Murano, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore e le ore dei giorni feriali. Sono fatti salvi i provvedimenti provvisori di modifica della disciplina della circolazione acquea emanati dall Autorità competente per far fronte ad interventi di manutenzione urbana. art. 11 Percorsi blu Per consentire l attraversamento della laguna è istituita una rete di Rii blu riservata alla circolazione esclusiva delle Unità a remi, costituita dai seguenti rii: Zecchini, Trasti, Lustraferri, Grimani-Moro, Maddalena, Do Torri, San Cassian, Madonetta, Ca Corner, Sant Anzolo, Santissimo, Malatin, San Maurizio, Torreselle. Ai concessionari di spazi acquei nei rii sopra elencati è consentito di accedere allo spazio in concessione con le Unità a motore, percorrendo il tragitto più breve. Nel rio di San Maurizio è consentito il transito alle Unità a motore, dal Canal Grande fino all ingresso della Prefettura e ritorno. Il Rio dell Osmarin è riservato al transito delle Unità a remi nel tratto tra il ponte del Diavolo e il ponte dell Osmarin. Art. 12 Divieto di rumori e divieto di sorpasso Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, dalle ore alle ore 7.00 del giorno successivo è vietato turbare la quiete e il riposo delle persone lungo i rii e canali con rumori, grida, suoni e musica, o con apparecchi sonori da parte dei conducenti e delle persone a bordo delle Unità. Nei rii e canali interni alla città di Venezia e delle sue isole, è vietato, fra le unità a motore, il sorpasso e la circolazione in doppia fila, fatta eccezione per il Canal Grande di Venezia e il Canal Grande di Murano. TITOLO V - NORME SULLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A TRAFFICO LAGUNARE LIMITATO ESTERNA AL CENTRO STORICO (ZTLL ECS) Art. 13 Disciplina generale Nella Zona a Traffico Lagunare Limitato Esterna al Centro Storico (Z.T.L.L. E.C.S.) di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano, Burano, Mazzorbo e Torcello, come innanzi delimitata, la circolazione è vietata alle Unità aventi stazza lorda superiore a 25 13

14 tonnellate o larghezza superiore a metri 5.00, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Commissario Delegato o dal soggetto che vi subentrerà alla cessazione della dichiarazione di emergenza. Le autorizzazioni in deroga, per le imbarcazioni di cui al punto precedente potranno essere rilasciate esclusivamente per Unità costruite prima del 24 giugno 2002 (data di emanazione dell ordinanza commissariale n.25/2002) o comunque iscritte per la prima volta nei compartimenti marittimi, negli ispettorati di porto o negli ispettorati della motorizzazione civile, entro del 31 dicembre Inoltre, limitatamente alla zona a traffico lagunare limitato, esterna al centro storico di Venezia, per le Unità sotto indicate, l ormeggio, l imbarco e lo sbarco delle persone e/o delle cose sono consentiti esclusivamente presso le apposite attrezzature d ormeggio all uopo predisposte e secondo le rispettive destinazioni e concessioni: - Unità adibite a trasporto cose, aventi stazza lorda superiore a dieci tonnellate; - Unità adibite ad attività o servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone e Unità comunque adibite a trasporto di passeggeri, aventi stazza lorda superiore a cinque tonnellate e/o portata superiore a venti persone. Gli obblighi e i divieti del presente articolo non si applicano alle Unità di cui al Titolo I, articoli 2, 4, 6 lettera c) della presente ordinanza. Per la zona a traffico lagunare limitato, esterna alle isole di Giudecca, Lido, Murano, Burano, Mazzorbo e Torcello, il Commissario Delegato si riserva la facoltà di disciplinare l ormeggio, l imbarco e lo sbarco delle persone e/o delle cose per le Unità di cui ai punti 1), 2) del presente articolo, con successivo provvedimento. TITOLO VI DISPOSIZIONI DEROGATORIE, TRANSITORIE E FINALI Art. 14 Disposizioni derogatorie Su presentazione di istanza motivata, il Commissario delegato o l Autorità che vi subentrerà alla scadenza della dichiarazione di emergenza, potrà rilasciare autorizzazioni temporanee in ordine alla percorribilità e circolazione dei rii e canali, in deroga alle disposizioni previste dalla presente ordinanza. Dette autorizzazioni dovranno essere esposte in maniera ben visibile al centro del posto di guida dell Unità ed essere esibite, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza e controllo. Per il trasporto di cose, dette deroghe potranno essere rilasciate solo alle unità adibite a trasporto di cose in conto terzi, munite di autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia, purché l unità impiegata abbia una larghezza massima immediatamente superiore a quella prevista dalle disposizioni della presente ordinanza per il rio o canale da percorrere durante il trasporto. Fino alla realizzazione degli appositi approdi previsti dall ordinanza commissariale n.41/2002, protocollo n.675/02 del , per il Lido di Venezia, Riviera Santa Maria Elisabetta - banchina a lato dei distributori di carburante destinati alle imbarcazioni adibite a trasporto di persone non di linea, per via d acqua, aventi stazza lorda superiore a 10 tonnellate o portata superiore a 20 persone, alle stesse unità, è consentito l imbarco e/o lo sbarco delle persone in strutture alternative esistenti nelle immediate vicinanze, e comunque idonee allo scopo, con esclusione degli approdi riservati al servizio pubblico di linea e non di linea. 14

15 Art. 15 Abrogazioni A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate le seguenti ordinanze commissariali: n. 25/2002, protocollo n. 286/2002 del , e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto Istituzione delle Zone a Traffico Lagunare Limitato ; n. 79/2004 protocollo n.779/04, del 28/12/2004 come integrate dalle ordinanze commissariali n.1/2005 del ; n.9/2005 del ; n.10/2005 dell e n.13/2005 del ), relative alla istituzione delle zone a traffico lagunare limitato in Venezia centro storico e nelle sue isole di Giudecca, Lido, Murano, Burano, Mazzorbo e Torcello. Art. 16 Disposizioni Finali Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni. La presente ordinanza entra in vigore il 21 giugno 2005 e verrà pubblicata mediante affissione all Albo Pretorio del Comune di Venezia. TITOLO VII VIGILANZA E CONTROLLI Art. 17 Rimozione delle imbarcazioni. 1. Fatte salve le sanzioni previste dall ordinamento vigente, gli organi preposti alla vigilanza lagunare procedono alla rimozione delle unità, anche avvalendosi di ditte specializzate e rimuovendo eventuali ostacoli: a) nei rii, nei canali e negli specchi acquei in cui la sosta o l ormeggio sono vietati o costituiscono intralcio, ovvero pericolo per la sicurezza della navigazione; b) nei casi in cui la sosta o l ormeggio costituiscono occupazione abusiva di spazi o specchi acquei o del demanio marittimo, come definito dall articolo 28 del Codice della navigazione, R.D. 30 marzo 1942, n. 327; c) nei casi di sosta od ormeggio in violazione dei requisiti, dei limiti o delle prescrizioni della concessione o di altro titolo autorizzatorio. 2. Gli organi preposti alla vigilanza lagunare procedono altresì alla rimozione delle unità in sosta o in ormeggio, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. 3. Le spese di rimozione e custodia sono a carico degli aventi titolo sull unità. 4. Gli organi di vigilanza lagunare redigono verbale della operazione di rimozione, comunicandone copia all interessato, ove identificato. Art. 18 Vigilanza e sanzioni Gli organi preposti alla vigilanza e all accertamento delle violazioni in materia di circolazione acquea sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi delle disposizioni vigenti. D ORDINE DEL COMMISSARIO DELEGATO Sindaco di Venezia (Prof. Massimo Cacciari) Il Vice Sindaco di Venezia On. Michele Vianello 15

Circolazione acquea - taxi ncc gt.doc

Circolazione acquea - taxi ncc gt.doc Comune di Venezia Data: 10/02/2015, PG/2015/0062444 Circolazione acquea - taxi ncc gt.doc Direzione Mobilità e Trasporti Settore Mobilità Gestione Tecnica Traffico Acqueo ORDINANZA N. 92 del 10 febbraio

Dettagli

ORDINANZA N. 375 del 27 maggio 2014 IL DIRIGENTE

ORDINANZA N. 375 del 27 maggio 2014 IL DIRIGENTE ORDINANZA N. 375 del 27 maggio 2014 Oggetto: Modifica delle modalità di utilizzo degli approdi pubblici del Centro Storico di Venezia. Istituzione di rive per la sosta natanti adibiti ad uso diportistico.

Dettagli

IL SINDACO. Venezia, 4 marzo 2016 Prot. n / Ordinanza n. OR/2016/120.

IL SINDACO. Venezia, 4 marzo 2016 Prot. n / Ordinanza n. OR/2016/120. Ordinanza n. OR/2016/120. Venezia, 4 marzo 2016 Prot. n. 2016 / 111943. OGGETTO: Disposizioni urgenti relative all area marciana in occasione del vertice interministeriale italo francese dell 8 marzo 2016.

Dettagli

TITOLO I - NORMA GENERALE

TITOLO I - NORMA GENERALE ALLAGATO ALLA DGC n del Oggetto: Schema di Testo Unico in materia di circolazione acquea TITOLO I - NORMA GENERALE Art. 1 Istituzione della zona a traffico limitato 1. E istituita la zona a traffico limitato

Dettagli

Comune di Venezia Data: 10/02/2015, PG/2015/0062525. Circolazione acquea - trasporto merci.doc IL DIRIGENTE

Comune di Venezia Data: 10/02/2015, PG/2015/0062525. Circolazione acquea - trasporto merci.doc IL DIRIGENTE Comune di Venezia Data: 10/02/2015, PG/2015/0062525 Circolazione acquea - trasporto merci.doc Direzione Mobilità e Trasporti Settore Mobilità Gestione Tecnica Traffico Acqueo ORDINANZA N. 95 del 10 febbraio

Dettagli

FIGURE E TABELLE DELLA SEGNALETICA VERTICALE DI CUI ALL ART. 18

FIGURE E TABELLE DELLA SEGNALETICA VERTICALE DI CUI ALL ART. 18 A. SEGNALI DI DIVIETO FIGURE E TABELLE DELLA SEGNALETICA VERTICALE DI CUI ALL ART. 18 A.1 Divieto di passaggio (segnale generale) A.2 Divieto per le unità a motore A.3 Divieto per le unità a motore specifiche

Dettagli

ORDINANZA N. 32 DEL

ORDINANZA N. 32 DEL (Provincia di Genova) Prot. n. COPIA Albo n.699-12.06.2014 UFFICIO DEMANIO MARITTIMO ORDINANZA N. 32 DEL 12.06.2014 Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELL UTILIZZO DELLO SPECCHIO ACQUEO DELLA ZONA TRANSITO

Dettagli

Sospensione concessioni acquee per lavori realizzazione pontili Salute e Todaro GIORNO ORGANIZZAZIONE / VIABILITA DALLE ORE Dal 2 maggio al 10 maggio

Sospensione concessioni acquee per lavori realizzazione pontili Salute e Todaro GIORNO ORGANIZZAZIONE / VIABILITA DALLE ORE Dal 2 maggio al 10 maggio VIABILITA ED ORGANIZZAZIONE EVENTO BENEDETTO XVI NEL NORDEST Gli orari indicati sono approssimativi in caso di chiusure a vista, per cui le relative ordinanze avranno tempistiche di inizio prudenzialmente

Dettagli

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI Provincia di Venezia VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI Provincia di Venezia VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO COPIA N 186 COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI Provincia di Venezia VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO Trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea per via d'acqua - Accessibilità

Dettagli

Testo_unico_circolazione.docx. Oggetto: Testo Unico in materia di circolazione acquea.

Testo_unico_circolazione.docx. Oggetto: Testo Unico in materia di circolazione acquea. Comune di Venezia Data: 22/04/2015, PG/2015/0175133 Testo_unico_circolazione.docx Ordinanza n 274 del 22 aprile 2015 Oggetto: Testo Unico in materia di circolazione acquea. Direzione Mobilità e Trasporti

Dettagli

Page 2. 16/02/2015 - Pagina 2 di 14

Page 2. 16/02/2015 - Pagina 2 di 14 Questa è la copia cache di http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/serveattachment.php/l/it/d/3%252f8%252f3%252fd.14d32fc 6a62768eba7ea/P/BLOB%3AID%3D59608/E/pdf. 16/02/2015 Pagina 1 di 14 Oggetto:

Dettagli

Comune di Venezia Data: 10/10/2018, OR/2018/

Comune di Venezia Data: 10/10/2018, OR/2018/ COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI SERVIZIO SPORTELLO TRASPORTI E CONCESSIONI ACQUEI Isolato Cavalli - San Marco 4084 - C.A.P. 30124 VENEZIA P.E.C.:

Dettagli

IL DIRIGENTE. Viste. Visto

IL DIRIGENTE. Viste. Visto ORDINANZA N. 409 del 2 agosto 2007 Area dello Sviluppo e Pianificazione del sistema di Gestione del Traffico Acqueo Oggetto: Trasporto lungo il Canal Grande e istallazione della campata centrale del Quarto

Dettagli

COMUNE DI MARACALAGONIS POLIZIA LOCALE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI I N D I C E

COMUNE DI MARACALAGONIS POLIZIA LOCALE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI I N D I C E COMUNE DI MARACALAGONIS Prov. di Cagliari POLIZIA LOCALE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA n 35 in data 16.11.2015

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI C O M U N E D I M A R A Provincia di Sassari C.A.P. 07010 Via A. Mariani n 1 tel. 079805068 Fax 079805320 UFFICIO DI POLIZIA LOCALE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811-531812 - Sala Operativa: 0922

Dettagli

denominazione utilizzo

denominazione utilizzo 1 Rio Novo pontili darsena presso Santa Chiara 2 Rio Novo pontile presso il Ponte Papadopoli 3 Rio Novo pontili darsena presso il Ponte Papadopoli 4 Rio Novo nuovi pontili presso i Tre Ponti 5 6 Pontile

Dettagli

cod. ID competenza acque 1 Rio Novo pontili darsena presso Santa Chiara 2 Rio Novo pontile presso il Ponte Papadopoli

cod. ID competenza acque 1 Rio Novo pontili darsena presso Santa Chiara 2 Rio Novo pontile presso il Ponte Papadopoli denominazione utilizzo 1 Rio Novo pontili darsena presso Santa Chiara 2 Rio Novo pontile presso il Ponte Papadopoli 3 Rio Novo pontili darsena presso il Ponte Papadopoli 4 Rio Novo nuovi pontili presso

Dettagli

Oggetto: Ordinanza n.274 /2015 del 22/04/ Testo Unico in materia di circolazione acquea: modifica dell art. 2 Circolazione delle unità a remi.

Oggetto: Ordinanza n.274 /2015 del 22/04/ Testo Unico in materia di circolazione acquea: modifica dell art. 2 Circolazione delle unità a remi. COMUNE DI VENEZIA Direzione Servizi al cittadino e imprese Settore Mobilità e trasporti Servizio Sportello Trasporti e Concessioni acquei San Marco 4084 30124 Venezia Oggetto: Ordinanza n.274 /2015 del

Dettagli

VIABILITÀ E UTILIZZO DEI PARCHEGGI

VIABILITÀ E UTILIZZO DEI PARCHEGGI Al fine di consentire la regolare circolazione dei mezzi nei parcheggi e le normali operazioni di viabilità è stata individuata tale procedura appositamente approvata da ENAC. VISTO il D.Lgs. 09.05.2005,

Dettagli

Ordinanza n (vedi timbro in intestazione)

Ordinanza n (vedi timbro in intestazione) COMUNE DI VENEZIA Direzione Servizi al cittadino e imprese Settore Mobilità e trasporti Servizio Sportello trasporti e concessioni acquei San Marco 4084 30124 Venezia Ordinanza n (vedi timbro in intestazione)

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811-531812 - Sala Operativa: 0922

Dettagli

COMUNE DI CAMPONOGARA Provincia di Venezia III Settore - Area di Vigilanza

COMUNE DI CAMPONOGARA Provincia di Venezia III Settore - Area di Vigilanza CORPO POLIZIA LOCALE COMUNE DI CAMPONOGARA Provincia di Venezia III Settore - Area di Vigilanza Piazza Mazzini, 1-30010 Camponogara (Venezia) Tel. 041/5139944 - Fax 041/5139952 E Mail: polizialocale@comune.camponogara.ve.it

Dettagli

ORDINANZA n 110 del 26/04/2019

ORDINANZA n 110 del 26/04/2019 ORDINANZA n 110 del 26/04/2019 Oggetto: modifica art. 3 del "Disciplinare zone a traffico limitato Rossa e Gialla del centro Storico". IL COMANDANTE RICHIAMATE: - la deliberazione di Giunta Comunale n.

Dettagli

EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008

EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008 EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008 Dopo l articolo., inserire il seguente: Art.1. Il comma 1 quater, dell articolo 29, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con

Dettagli

ORDINANZA n 214 del 28/09/2018

ORDINANZA n 214 del 28/09/2018 ORDINANZA n 214 del 28/09/2018 Oggetto: disciplina ZTL Rossa e ZTL di Via benedetti, Piazza Pescheria, Vicolo Boni, ViaPasserini e Via dell'amorino-revisione definitiva IL COMANDANTE VISTA la deliberazione

Dettagli

DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI Settore Mobilità

DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI Settore Mobilità DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI Settore Mobilità Bando di Pubblico Concorso per la formazione di graduatorie utili per l assegnazione di posti di ormeggio per unità di navigazione a motore a uso commerciale

Dettagli

COMUNE DI ERACLEA Provincia di Venezia

COMUNE DI ERACLEA Provincia di Venezia COMUNE DI ERACLEA Provincia di Venezia REGOLAMENTO DISCIPLINA DEL COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE RIENTRANTI NEL DEMANIO MARITTIMO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 23.05.2002, ESECUTIVA

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L USO DEL PORTO CANALE DELLA ROCCA (LATO NORD)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L USO DEL PORTO CANALE DELLA ROCCA (LATO NORD) COMUNE DI RIVA DEL GARDA (Provincia di Trento) REGOLAMENTO COMUNALE PER L USO DEL PORTO CANALE DELLA ROCCA (LATO NORD) ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina l'attività

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811-531812 - Sala Operativa: 0922

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA Prot. n /03/N Brescia, lì

COMUNE DI BRESCIA Prot. n /03/N Brescia, lì Pagina 1 di 5 COMUNE DI BRESCIA Prot. n. 41815/03/N Brescia, lì 29.10.2003 OGGETTO: ORDINANZA di adozione dei provvedimenti temporanei per l attuazione del Piano di Azione per il contenimento di inquinamento

Dettagli

ORDINANZA N 293 DEL Oggetto: NUOVA DISCIPLINA ED ESTENSIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO CENTRALE IL DIRIGENTE

ORDINANZA N 293 DEL Oggetto: NUOVA DISCIPLINA ED ESTENSIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO CENTRALE IL DIRIGENTE ORDINANZA N 293 DEL 23-07-2018 Oggetto: NUOVA DISCIPLINA ED ESTENSIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO CENTRALE IL DIRIGENTE Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 26/06/2018, è stata modificata

Dettagli

COMUNE DI PISA Servizio Mobilità e qualità della città

COMUNE DI PISA Servizio Mobilità e qualità della città COMUNE DI PISA Servizio Mobilità e qualità della città ORDINANZA n. 370 E/PS del 20/09/01 Identificativo n. 66535 Oggetto: Istituzione Zona ZTL a regime ristretto (tipo B) nelle vie e piazze: Via dei Mille,

Dettagli

16. Ai sensi dell art. 143 del D.Lgs. 285/1992, nei centri abitati il limite di velocità

16. Ai sensi dell art. 143 del D.Lgs. 285/1992, nei centri abitati il limite di velocità QUESTIONARIO N. 3 1. Ai sensi dell art. 25 della Legge 241/1990, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta di accesso agli atti a) La richiesta si intende respinta b) La richiesta si intende accolta

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811-531812 - Sala Operativa: 0922

Dettagli

ORDINANZA n 156 del 11/07/2018

ORDINANZA n 156 del 11/07/2018 ORDINANZA n 156 del 11/07/2018 Oggetto: Revisione sperimentale disciplina zona a traffico limitato ZTL Rossa e zona a traffico limitato di via Benedetti, piazza Pescheria, vicolo Boni, via Passerini e

Dettagli

CONTRIBUTO DI ACCESSO

CONTRIBUTO DI ACCESSO CONTRIBUTO DI ACCESSO Propostadi delibera sulregolamento per l istituzione e la disciplina Elaborata con la collaborazione di: Intervento integrato Messa a regime in 3 anni, con obiettivo l obbligo della

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE. Atti della Regione PARTE I. della REGIONE CAMPANIA n. 70 del 23 novembre 2009

BOLLETTINO UFFICIALE. Atti della Regione PARTE I. della REGIONE CAMPANIA n. 70 del 23 novembre 2009 A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti, Aeroporti e Opere Marittime - Decreto dirigenziale n. 180 del 13 novembre 2009 Destinazione delle aree a terra e a mare,

Dettagli

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Staff Comandante Ufficio Informazioni Istituzionali Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada Ripassiamo il Codice della Strada.- Art. 7. Regolamentazione della circolazione

Dettagli

ALLEGATO A ALL ORDINANZA N. 86/ DEL 2 LUG. 2011

ALLEGATO A ALL ORDINANZA N. 86/ DEL 2 LUG. 2011 TESTO VIGENTE COORDINATO DELL ORDINANZA DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MOBILITÀ 82 DEL 7.07.2008 - Visto il Codice della Navigazione (di seguito indicato C.N.) approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327; - Visto

Dettagli

Elenco deliberazioni tariffe e aliquote d imposta anno 2011

Elenco deliberazioni tariffe e aliquote d imposta anno 2011 Elenco deliberazioni tariffe e aliquote d imposta anno 2011 Allegato al Bilancio di Previsione per l esercizio finanziario 2011 Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 28/06/2011 Allegato

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 32 DEL 11 AGOSTO 2008

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 32 DEL 11 AGOSTO 2008 DECRETO DIRIGENZIALE N. 103 del 16 luglio 2008 AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' SETTORE DEMANIO MARITTIMO - NAVIGAZIONE - PORTI, AEROPORTI E OPERE MARITTIME - Destinazione delle a-

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTI DI ORMEGGIO

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTI DI ORMEGGIO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTI DI ORMEGGIO Art. 1 Premessa Il presente regolamento disciplina, a partire dalla data di approvazione dello stesso, i criteri e le modalità di assegnazione

Dettagli

IL COMANDANTE GENERALE

IL COMANDANTE GENERALE Prot. n.or.2011.204 del 03.05.2011 Oggetto: Misure a tutela della circolazione pedonale in Venezia Centro Storico in occasione della visita di Papa Benedetto XVI nei giorni di sabato 7 e domenica 8 maggio

Dettagli

L.R. 27 giugno 1994, n. 48

L.R. 27 giugno 1994, n. 48 L.R. 27 giugno 1994, n. 48 Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore. (*) Art. 01 - Finalità 1. Nell ambito degli indirizzi di cui all articolo 4 dello Statuto e delle competenze

Dettagli

C O M U N E D I P I S C I O T T A U f f i c i o T e c n i c o

C O M U N E D I P I S C I O T T A U f f i c i o T e c n i c o C. A. P. 8 4 0 6 6 C O M U N E D I P I S C I O T T A U f f i c i o T e c n i c o 2011 Bando Domanda Regolamento Tariffe C. A. P. 8 4 0 6 6 C O M U N E D I P I S C I O T T A U f f i c i o T e c n i c o

Dettagli

COMUNE DI PISA TIPO ATTO ORDINANZE DIRIGENTE. N. atto PISAMO / 531 del 15/10/2015 Codice identificativo PROPONENTE PISA MOBILITA OGGETTO

COMUNE DI PISA TIPO ATTO ORDINANZE DIRIGENTE. N. atto PISAMO / 531 del 15/10/2015 Codice identificativo PROPONENTE PISA MOBILITA OGGETTO COMUNE DI PISA TIPO ATTO ORDINANZE DIRIGENTE N. atto PISAMO / 531 del 15/10/2015 Codice identificativo 1197805 PROPONENTE PISA MOBILITA OGGETTO NUOVA CIRCOLAZIONE IN ZTL SANTA MARIA DOPO IL COMPLETAMENTO

Dettagli

DECRETO n. /2019. Modifiche al Regolamento per la Circolazione Ferroviaria emanato con il decreto ANSF n. 4/2012 del 9 agosto 2012.

DECRETO n. /2019. Modifiche al Regolamento per la Circolazione Ferroviaria emanato con il decreto ANSF n. 4/2012 del 9 agosto 2012. DECRETO n. /2019 Modifiche al Regolamento per la Circolazione Ferroviaria emanato con il decreto ANSF n. 4/2012 del 9 agosto 2012. IL DIRETTORE DELL AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE VISTO

Dettagli

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti VISTO l art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 28 DEL 26 GIUGNO 2006

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 28 DEL 26 GIUGNO 2006 DECRETO DIRIGENZIALE N. 61 del 19 maggio 2006 AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITÀ SETTORE DEMANIO MARITTIMO - NAVIGAZIONE - PORTI, AEROPORTI E OPERE MARITTIME - Approvazione dell atto

Dettagli

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE CITTA METROPOLITANA DI BARI

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE CITTA METROPOLITANA DI BARI COMUNE DI GIOIA DEL COLLE CITTA METROPOLITANA DI BARI REGOLAMENTO DETTANTE PRINCIPI PER LA ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DI AREE DI SOSTA DESTINATE ALLE OPERE DI CARICO E SCARICO DI MERCI NEL CENTRO ABITATO

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Chioggia ORDINANZA N 07/2015

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Chioggia ORDINANZA N 07/2015 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Chioggia ORDINANZA N 07/2015 Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Chioggia: VISTO : VISTE l istanza pervenuta

Dettagli

POSTEGGI ISOLATI VENEZIA ALLEGATO 22

POSTEGGI ISOLATI VENEZIA ALLEGATO 22 POSTEGGI ISOLATI VENEZIA ALLEGATO 22 MERCATO POST DIMENSIONI DIMENSIONI MERCATO ANTE PIANIFICAZIONE SESTIERE SETTORE STATO NOTE PIANIFICAZIONE BANCO TENDA EX CAMPIELLO DELL'ANCONETA autorizzazione 427101/2017

Dettagli

1) La nomina di Città ai sensi del D.lgvo 267/2000 TUEL avviene mediante:

1) La nomina di Città ai sensi del D.lgvo 267/2000 TUEL avviene mediante: PROVA 1 1) La nomina di Città ai sensi del D.lgvo 267/2000 TUEL avviene mediante: a) decreto del Presidente della Regione su proposta del Sindaco b) decreto del Presidente della Provincia su proposta del

Dettagli

MUNICIPALITA DI VENEZIA-MURANO-BURANO

MUNICIPALITA DI VENEZIA-MURANO-BURANO MUNICIPALITA DI VENEZIA-MURANO-BURANO Deliberazione n. CV/2018/24 Oggetto: Parere PD 148 C.I. 14319. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica relativo a 2.2.9. Ambiente e Territorio Ponti

Dettagli

(Porto di Piombino Procedure di imbarco e sbarco passeggeri norme di sicurezza) IL PRESIDENTE

(Porto di Piombino Procedure di imbarco e sbarco passeggeri norme di sicurezza) IL PRESIDENTE ORDINANZA N.07/07 (Porto di Piombino Procedure di imbarco e sbarco passeggeri norme di sicurezza) IL PRESIDENTE VISTE l Ordinanza n. 30/77, in data 29 giugno 1977, dell Ufficio Circondariale Marittimo

Dettagli

Comune di Montecchio Emilia PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Comune di Montecchio Emilia PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Comune di Montecchio Emilia PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Settore III - Assetto ed uso del territorio Servizio tutela dell ambiente REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLE AREE VERDI (Approvato con deliberazione

Dettagli

Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Acciaroli. Comune di Pollica.

Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Acciaroli. Comune di Pollica. Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Acciaroli Comune di Pollica. Art. 1 Ambito portuale e planimetria 1. Ai fini del presente provvedimento l ambito portuale del porto

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE Via O.Cosulich 24-0481/496611- cp-monfalcone@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone ORDINANZA N. 16/2019

Dettagli

COMUNE DI PONNA. Provincia di Como (telefono fax P. IVA ) REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MOTOSLITTE

COMUNE DI PONNA. Provincia di Como (telefono fax P. IVA ) REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MOTOSLITTE COMUNE DI PONNA Provincia di Como (telefono 031-844937 fax 031-844700 P. IVA 00527720130) REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MOTOSLITTE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.11.2009

Dettagli

Comune di Bisacquino (Pa)

Comune di Bisacquino (Pa) Comune di Bisacquino (Pa) Regione Siciliana Ordinanza n. 85 del 6 dicembre 2012 Modifica della regolamentazione delle aree di sosta nel centro storico. IL SINDACO Vista la deliberazione di Giunta Comunale

Dettagli

COMUNE DI VENEZIA. Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza del Consiglio comunale

COMUNE DI VENEZIA. Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza del Consiglio comunale COMUNE DI VENEZIA Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza del Consiglio comunale N. 62 DEL 16 APRILE 2015 E presente il COMMISSARIO STRAORDINARIO: VITTORIO

Dettagli

Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 1/2 febbraio 2016

Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 1/2 febbraio 2016 COMUNE DI VENEZIA Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 1/2 febbraio 2016 Proposta di deliberazione n. 672 del 30 novembre 2015 Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO COMUNALE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DEI PUBBLICI ESERCIZI. ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DEI PUBBLICI ESERCIZI. ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORARIO DEI PUBBLICI ESERCIZI. ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1 Le norme del presente Regolamento si applicano ai pubblici esercizi classificati alle lettere a), b) e d),

Dettagli

COMUNE DI PIEVE LIGURE PROVINCIA DI GENOVA Nucleo Polizia Locale

COMUNE DI PIEVE LIGURE PROVINCIA DI GENOVA Nucleo Polizia Locale Reg. Ord. n. 06 Ord. Resp. 04 /2007 Prot. n. 1044 Rep. n. 104 OGGETTO: Istituzione Zone a Sosta Limitata. Periodo 1 giugno 2007-31 agosto 2007.- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTA la deliberazione della

Dettagli

Provincia di Lecco ORDINANZA DEL SINDACO

Provincia di Lecco ORDINANZA DEL SINDACO Comune di Oggiono Provincia di Lecco 23848 Oggiono Piazza Garibaldi, 14 ORDINANZA DEL SINDACO N. 152 DEL 15-09-2017 OGGETTO: DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL TRASPORTO

Dettagli

ORDINANZA n 389/2013

ORDINANZA n 389/2013 ORDINANZA n 389/2013 Spett.le Ufficio MANUTENZIONI S E D E Spett.li Stazioni CARABINIERI 52044 CORTONA (AR) 52044 CAMUCIA (AR) 52044 TERONTOLA (AR) 52044 MERCATALE (AR) Spett.le Distaccamento VIGILI del

Dettagli

COPIA CONFORME ALL ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 33 DEL ORDINANZA DEL SINDACO N.

COPIA CONFORME ALL ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 33 DEL ORDINANZA DEL SINDACO N. COMUNE DI ALBA ADRIATICA PROVINCIA DI TERAMO COPIA CONFORME ALL ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 33 DEL 03-07-2015 Alba Adriatica, lì 03-07-2015 Registro Generale n. 68 ORDINANZA

Dettagli

Ministero dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo Porto Santo Stefano

Ministero dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo Porto Santo Stefano Ministero dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo Porto Santo Stefano UNITA ORGANIZZATIVA TECNICA Via Civinini nr. 2 Tel. 0564/812529 portosantostefano@guardiacostiera.it ORDINANZA N 086/2008 Il

Dettagli

COMUNE DI ARBA. Regolamento comunale per l apertura e la gestione di sale giochi

COMUNE DI ARBA. Regolamento comunale per l apertura e la gestione di sale giochi COMUNE DI ARBA Regolamento comunale per l apertura e la gestione di sale giochi Adottato con deliberazione consiliare n. 9 del 28.04.2010 1 Articolo 1 Ambito di applicazione. Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

COMUNE DI FUCECCHIO FIRENZE. Estratto dal verbale di deliberazione della Giunta Comunale N 58 del 12 marzo 2014 alle ore 15.30

COMUNE DI FUCECCHIO FIRENZE. Estratto dal verbale di deliberazione della Giunta Comunale N 58 del 12 marzo 2014 alle ore 15.30 COMUNE DI FUCECCHIO FIRENZE Estratto dal verbale di deliberazione della Giunta Comunale N 58 del 12 marzo 2014 alle ore 15.30 Oggetto: Istituzione della Zona a Traffico Limitato in Via Raffaello Sanzio

Dettagli

Segnaletica lagunare. Segnali di Divieto. Divieto di passaggio (segnale generale) Divieto per le unità. a motore. Divieto per le. Divieto per le unità

Segnaletica lagunare. Segnali di Divieto. Divieto di passaggio (segnale generale) Divieto per le unità. a motore. Divieto per le. Divieto per le unità Segnaletica lagunare Segnali di Divieto passaggio (segnale generale) Divieto per le unità a motore Divieto per le unità a motore specifiche (con pannello integrativo) Divieto per le unità di lunghezza

Dettagli

IL DIRIGENTE. Visti gli articoli 5 e 7 del d.l.vo , n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; O R D I N A

IL DIRIGENTE. Visti gli articoli 5 e 7 del d.l.vo , n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; O R D I N A COMUNE DI MONTECATINI TERME SERVIZIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE C O P I A ORDINANZA N. 347 del 17/09/2013. OGGETTO: MONDIALI DI CICLISMO 2013. DIVIETO DI TRANSITO IN VIALE FEDELI DAL GIORNO 20 AL GIORNO

Dettagli

Comune di Venezia Data: 18/09/2018, OR/2018/

Comune di Venezia Data: 18/09/2018, OR/2018/ COMUNE DI VENEZIA DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI SERVIZIO SPORTELLO TRASPORTI E CONCESSIONI ACQUEI Isolato Cavalli - San Marco 4084 - C.A.P. 30124 VENEZIA P.E.C.:

Dettagli

COMUNE DI VENEZIA. Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza del Consiglio comunale

COMUNE DI VENEZIA. Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza del Consiglio comunale COMUNE DI VENEZIA Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO nella competenza del Consiglio comunale N. 70 DEL 14 MAGGIO 2015 E presente il COMMISSARIO STRAORDINARIO: VITTORIO

Dettagli

PROVINCIA DI PIACENZA Proposta n. SRTECMAN 1374/2016 Determ. n. 1151 del 28/10/2016 Servizio Viabilità, Edilizia e Servizi Tecnologici ********* DETERMINAZIONE Oggetto: RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA

Dettagli

ORDINANZA. Prot. n Sirmione, 1 dicembre 2010

ORDINANZA. Prot. n Sirmione, 1 dicembre 2010 ORDINANZA Prot. n. 19485 Sirmione, 1 dicembre 2010 Registro Ordinanze n. 97 OGGETTO: regolamentazione provvisoria della circolazione stradale nelle aree di Piazza Flaminia, Piazza Porto Valentino e Via

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ramo Trasporti (DPR n 271)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ramo Trasporti (DPR n 271) IL NOSTROMO M.llo CANANZI Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ramo Trasporti (DPR 08.12.2007 n 271) CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale Sezione

Dettagli

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ORDINANZE DEL SINDACO

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO Il Capo del Circondario Marittimo di Palermo: ORDINANZA N.89/ 2004 - VISTA la legge 31 dicembre 1982 n 979, recante disposizioni

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811-531812 - Sala Operativa: 0922

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE Bashkia e Fermës Provinça e Kozencës Comune di Firmo Provincia di Cosenza REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE Indice Pag. Art. 1 Oggetto

Dettagli

DISCIPLINARE ZONE A TRAFFICO LIMITATO ROSSA E GIALLA SCHEDE TECNICHE DEL CENTRO STORICO

DISCIPLINARE ZONE A TRAFFICO LIMITATO ROSSA E GIALLA SCHEDE TECNICHE DEL CENTRO STORICO DISCIPLINARE ZONE A TRAFFICO LIMITATO ROSSA E GIALLA DEL CENTRO STORICO SCHEDE TECNICHE TESTO COORDINATO CON LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 18/02/2016 SCHEDA 1 RESIDENTE IN ZTL ROSSA Soggetti

Dettagli

POSTEGGI ISOLATI VENEZIA ALLEGATO 22

POSTEGGI ISOLATI VENEZIA ALLEGATO 22 POSTEGGI ISOLATI VENEZIA ALLEGATO 22 DIMENSIONI DIMENSIONI MERCATO ANTE PIANIFICAZIONE SESTIERE MERCATO POST PIANIFICAZIONE SETTORE STATO NOTE DIRITTI BANCO TENDA EX CAMPIELLO DELL'ANCONETA autorizzazione

Dettagli

C O M U N E D I M A R A C A L A G O N I S Provincia Di Cagliari

C O M U N E D I M A R A C A L A G O N I S Provincia Di Cagliari C O M U N E D I M A R A C A L A G O N I S Provincia Di Cagliari ORDINANZA DEL SINDACO N. 15 Del 15/05/2010 OGGETTO: ORDINANZA NUOVA VIABILITÀ PROSSIMITÀ INTERSEZIONE TRA LE VIE NAZIONALE, SANTO STEFANO

Dettagli

COMUNE DI CARUNCHIO (Provincia di Chieti) DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

COMUNE DI CARUNCHIO (Provincia di Chieti) DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE COMUNE DI CARUNCHIO (Provincia di Chieti) DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento pag. 2 Art. 2 - Svolgimento del commercio itinerante pag. 2 Art. 3 - Rilascio

Dettagli

Bur n. 60 del 22/07/2008

Bur n. 60 del 22/07/2008 Bur n. 60 del 22/07/2008 Trasporti e viabilità Ordinanze DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MOBILITA' N. 82 del 07 luglio 2008 Sostituzione dell'ordinanza dirigenziale n. 36 del 3.04.08. Documentazione che deve

Dettagli

DETERMINAZIONE. Estensore COLONNELLI GIUSEPPINA. Responsabile del procedimento COLONNELLI GIUSEPPINA. Responsabile dell' Area

DETERMINAZIONE. Estensore COLONNELLI GIUSEPPINA. Responsabile del procedimento COLONNELLI GIUSEPPINA. Responsabile dell' Area REGIONE LAZIO Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE Area: DETERMINAZIONE N. G02588 del 06/03/2017 Proposta n. 3881 del 03/03/2017 Oggetto: Questura di Roma - Commissariato di P.S.

Dettagli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ASSEMBLEA LEGISLATIVA. VIII Legislatura

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ASSEMBLEA LEGISLATIVA. VIII Legislatura REGIONE EMILIA-ROMAGNA ASSEMBLEA LEGISLATIVA VIII Legislatura Deliberazione legislativa n. 37/2007 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE Approvata dall'assemblea legislativa nella seduta

Dettagli

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima; Vista la legge 17 febbraio 1982, n.41, recante

Dettagli

Ordinanza n (vedi timbro in intestazione)

Ordinanza n (vedi timbro in intestazione) Ordinanza n (vedi timbro in intestazione) Oggetto: Carnevale 2019, regolazione della viabilità acquea e occupazione di approdi pubblici per lo svolgimento di cortei e spettacoli in Canal Grande e Canale

Dettagli

COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona

COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE n. 000000000049 del 16/06/2016 OGGETTO: SPERIMENTAZIONE P.U.T. ANNO 2016 - CORSIA RISERVATA L'anno Duemilasedici il giorno Sedici del mese di Giugno nei propri uffici. In ordine

Dettagli

L 5 marzo 1990, n Norme per la sicurezza degli impianti pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo 1990, n. 59

L 5 marzo 1990, n Norme per la sicurezza degli impianti pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo 1990, n. 59 1 L 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo 1990, n. 59 1. Ambito di applicazione. 1. Sono soggetti all applicazione della presente legge i seguenti

Dettagli

COMUNE DI FERRAZZANO (provincia di Campobasso)

COMUNE DI FERRAZZANO (provincia di Campobasso) COMUNE DI FERRAZZANO (provincia di Campobasso) DISCIPLINA DEL TRANSITO E DELLA SOSTA DEI VEICOLI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) (Approvato con delibera consiliare n del ) Art. 1 - Finalità Art. 2

Dettagli

C O M U N E D I U R B I N O Provincia di Pesaro e Urbino

C O M U N E D I U R B I N O Provincia di Pesaro e Urbino C O M U N E D I U R B I N O Provincia di Pesaro e Urbino ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE N 113 Data 02-08-2018 OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NEL CENTRO STORICO ED

Dettagli

C O M U N E D I P E L L A Provincia di NOVARA

C O M U N E D I P E L L A Provincia di NOVARA C O M U N E D I P E L L A Provincia di NOVARA COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 OGGETTO: MODIFICA DELLE NORME CHE REGOLANO L AREA PEDONALE A TRAFFICO LIMITATO NONCHE IL SERVIZIO

Dettagli