Traduzione non ufficiale a cura di Agri Rete Service ufficio servizi ortofrutta RELAZIONE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Traduzione non ufficiale a cura di Agri Rete Service ufficio servizi ortofrutta RELAZIONE"

Transcript

1 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO RELAZIONE L'atto delegato si propone come una misura di sostegno ai produttori dell'unione di pomodori, carote, cavolo bianco, peperoni, cavolfiori, cetrioli e cetriolini, funghi, mele, pere, frutti rossi, uve da tavola fresche e kiwi. Questi settori sono stati colpiti duramente dalla introduzione del divieto di importazione dalla Russia il 7 Agosto Dopo l'annuncio e l'attuazione del divieto di un importante mercato di esportazione per i produttori di frutta e verdura dell'unione. Una grave minaccia per significativi cali dei prezzi apparsi nel mercato dell'unione. Questa minaccia di perturbazioni del mercato è di particolare rilevanza per quello di frutta e verdura per i quali una quantità elevata di prodotti sono raccolti in questo periodo dell'anno e sono deperibili. Si propone pertanto di agire con urgenza e per mitigare l'impatto di un improvviso calo dei prezzi e concedere temporaneamente un eccezionale sostegno finanziario dell'unione per i ritiri dal mercato, anche per distribuzione gratuita di organizzazioni quali organizzazioni di beneficenza o scuole, e per la mancata raccolta e raccolta verde. Al fine di garantire che tutti i produttori sono supportati dall'unione, l'assistenza finanziaria dell'unione dovrebbe essere estesa ai produttori che non sono membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta. Per motivi di disciplina di bilancio, è necessario prevedere un tetto massimo per le spese da finanziare da parte dell'unione. Questo massimale è fissato a euro una domanda e un sistema di monitoraggio è attivato per abilitare il servizio della Commissione e per garantire che l'importo non sia superato. Al fine di avere un impatto immediato sul mercato e per contribuire a stabilizzare i prezzi, le misure eccezionali di sostegno temporaneo dovrebbero essere adottate il più rapidamente possibile e sulla base della procedura d'urgenza prevista dall'articolo 219, in combinato disposto con l'articolo 228 del regolamento (UE ) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n 922/72, (CEE) n 234/79, (CE) n 1037/2001 e (CE) n 1234/2007. Si propone ed è già stato annunciato in un comunicato stampa del 18 agosto 2014, che la misura dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data del suo annuncio da parte della Commissione il 18 agosto CONSULTAZIONI PRIMA DELL ADOZIONE DELL'ATTO Poiché la misura è una procedura d'urgenza da adottare sulla base dell'articolo 219 del regolamento (UE) n 1308/2013 è stata effettuata senza valutazione di impatto. La DG AGRI ha effettuato consultazioni interne e ha convocato una riunione urgente del Comitato Inter-Servizio sulla [XX] agosto 2014, una riunione tecnica per discutere la situazione con esperti provenienti da Stati membri ha avuto luogo il 22 agosto ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO L'atto delegato si basa sull'articolo 219 (1), del regolamento (UE) n 1308/2013. Dovrebbe essere adottato mediante la procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 219 (1), secondo comma, e dell'articolo 228 del regolamento (UE) n 1308/2013. Ciò significa che l'atto delegato entra immediatamente in vigore senza indugio. L'atto delegato proposto dovrebbe avere anche effetto

2 retroattivo in quanto dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data del suo annuncio da parte della Commissione il 18 agosto Esso si applicherà finché non siano sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro il periodo di due (o - se una delle istituzioni chiede una proroga per ulteriori due mesi - entro un periodo di 4 mesi). Se sono espresse obiezioni, la Commissione abroga l'atto immediatamente. COMMISSIONE REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N.... /. di XXX che stabilisce misure eccezionali di sostegno temporaneo per i produttori di pomodori, carote, cavolo bianco, peperoni, cavolfiori, cetrioli e cetriolini, funghi, mele, pere, frutti rossi, uve da tavola fresche e kiwi (o in alternativa alcuni tipi di frutta e verdura - LS decidere quello che preferisce) LA COMMISSIONE EUROPEA, Visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, Visto il regolamento CONSIGLIO del l (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 Dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n 922/72, (CEE) No 234/79, (CE) n 1037/2001 e (CE) n 1234/2007 [1], in particolare l'articolo 219 (1), in combinato disposto con l'articolo 228, Considerando quanto segue: (1) Il 7 agosto la governo della Russia ha annunciato un divieto sulle importazioni di alcuni prodotti provenienti dall'ue verso la Russia, tra cui frutta e verdura. Questo divieto ha portato ad una grave minaccia di perturbazioni di mercato provocate da diminuzioni di prezzo significative a causa del fatto che un importante mercato di esportazione è diventata improvvisamente disponibile. (2) Questa minaccia di perturbazioni del mercato è di particolare rilevanza per il settore ortofrutticolo in cui una quantità elevata di prodotti sono raccolti in questo periodo dell'anno e sono deperibili. (3) Di conseguenza, una situazione si è verificata sul mercato che le misure normali disponibili a norma del regolamento (UE) n 1308/2013 sembrano essere insufficienti ad affrontare. (4) Per evitare che l'attuale situazione di mercato si trasformi in una turbativa più grave e prolungata è necessario prevedere con urgenza misure di sostegno eccezionali per i produttori di frutta e verdura deperibili in questa fase del raccolto. Stabilire misure eccezionali temporanee di sostegno per il periodo 18 agosto - 30 Novembre 2014 dovrebbe essere pertanto adottato per pomodori, carote, cavolo bianco, peperoni, cavolfiori, cetrioli e cetriolini, funghi, mele, pere, frutti rossi, uve da tavola fresche e kiwi. (5) Conformemente alle stime dei quantitativi interessati dal divieto, il sostegno finanziario dell 'Unione sarà concesso per l'importo massimo di 125 milioni di euro. (6) I ritiri dal mercato, mancata raccolta e raccolta verde sono efficaci misure di gestione delle crisi in caso di surplus di frutta e verdura a causa di circostanze temporanee e imprevedibili.

3 (7) Al fine di mitigare l'impatto di un calo dei prezzi, la limitazione esistente del 5% in proporzione al volume della produzione commercializzata per i ritiri dal mercato supportati è temporaneamente sospesa. L'assistenza finanziaria dell'unione deve pertanto essere concessa anche quando i ritiri superano il tetto del 5%. (8) L'assistenza finanziaria dell'unione concesso per i ritiri dal mercato dovrebbe basarsi sui rispettivi importi stabiliti all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 per il ritiro di distribuzione gratuita e per i ritiri per le altre destinazioni, a meno che nessun importo è stato fissato in questo regolamento. Per i prodotti per i quali nessun importo è stato fissato in allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 [2], importi massimi devono essere stabiliti nel presente regolamento. (9) Tenendo conto del fatto che gli importi per i pomodori di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 si riferiscono alla campagna di commercializzazione di pomodori destinati alla trasformazione e pomodori per il consumo fresco, è sufficiente a chiarire che il massimo importo applicabile per i pomodori per il consumo fresco al presente regolamento è quello che riguarda il periodo dal 1 novembre al 31 maggio. (10) Alla luce delle eccezionali perturbazioni del mercato e al fine di garantire che tutti i produttori di frutta e verdura sono supportati dall'unione, assistenza finanziaria dell'unione per i ritiri dal mercato dovrebbe essere estesa ai produttori di frutta e verdura che non sono membri di una organizzazione di produttori riconosciuta. (11) Al fine di incoraggiare la distribuzione gratuita di frutta e verdura a certe organizzazioni, come le organizzazioni e scuole di beneficenza e qualsiasi altra destinazione di ritiro equivalente autorizzata dagli Stati membri, il 100% degli importi massimi fissati nell'allegato XI al regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 o nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere applicabile anche ai produttori che non sono membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta. Nel caso di ritiri con altre destinazioni di distribuzione gratuita, dovrebbero ricevere il 50% degli importi massimi stabiliti. In questo contesto, i produttori che non sono membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta devono soddisfare le stesse o simili condizioni come organizzazioni di produttori. Pertanto, in tale contesto, dovrebbero essere soggetti, come le organizzazioni di produttori riconosciute, le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011. (12) Le organizzazioni di produttori sono gli attori fondamentali del settore ortofrutticolo e sono i soggetti più adatti a garantire che il sostegno dell'unione dei ritiri di mercato viene pagato ai produttori che non sono membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta. Essi dovrebbero garantire che il sostegno dell'unione viene pagato ai produttori che non sono membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta attraverso la conclusione di un contratto. Poiché non tutti gli Stati membri hanno lo stesso grado di organizzazione sul lato dell'offerta del mercato di frutta e verdura, è opportuno consentire all'autorità competente degli Stati membri di versare il sostegno dell'unione direttamente ai produttori, ove ciò sia debitamente giustificato. (13) In modo da mitigare l'effetto delle cadute di prezzo, l'assistenza finanziaria dell'unione è concesso anche per mancata raccolta e operazioni di raccolta verde. (14) Gli importi del contributo finanziario dell'unione per mancata raccolta e raccolta verde devono essere fissati dagli Stati membri per ettaro ad un livello tale da coprire non più del 90% degli importi fissati per i ritiri dal mercato applicabili ai ritiri per destinazione diversa dalla

4 distribuzione gratuita in allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 o dal presente regolamento per i prodotti per i quali nessun importo è stato fissato nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011. La raccolta non dovrebbe essere sostenuta anche se è stata raccolta la produzione commerciale dalla zona di produzione nel corso del normale ciclo di produzione. (15) Per quanto riguarda i prelievi, l'assistenza finanziaria dell'unione per le operazioni di mancata raccolta e raccolta verde devono essere estese ai produttori che non sono membri di una organizzazione produttore riconosciuto. Tali importi sono in questo caso pari al 50% degli importi concessi alle organizzazioni di produttori. Per motivi di fattibilità dei controlli e considerato l'elevato numero di produttori che non sono membri di un'organizzazione di produttori, l'assistenza finanziaria dell'unione non può essere concessa per la raccolta verde di frutta e verdura per cui la raccolta normale è già iniziata, e per misure della mancata raccolta in cui la produzione commerciale sia stata eliminata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale. In questo contesto, i produttori che non sono membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta dovrebbero essere soggetti, come le organizzazioni di produttori riconosciute, alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011. (16) Per i produttori che non sono membri di una organizzazione di produttori, il versamento del contributo finanziario dell'unione per la mancata raccolta e le operazioni di raccolta verde dovrebbe essere fatto direttamente dall'autorità competente dello Stato membro, che versa al produttore, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 e alla normativa nazionale pertinente. (17) Per assicurare il sostegno previsto per i produttori di alcuni tipi di frutta e verdura e l'uso efficiente del bilancio dell'unione, gli Stati membri dovrebbero effettuare una quantità ragionevole di controlli. Controlli documentali, identificativi e fisici, nonché controlli in loco devono essere effettuati per garantire che una quantità ragionevole di prodotti, zone, organizzazioni di produttori e produttori non membri di un'organizzazione di produttori riconosciute siano controllati. (18) Per ragioni di sana gestione finanziaria, è necessario prevedere un tetto massimo per le spese da finanziare da parte dell'unione e di istituire un sistema di notifica e di monitoraggio per controllare che l'importo totale non venga superato. Gli Stati membri devono informare la Commissione sullo stato di avanzamento delle richieste due volte a settimana. La concessione di assistenza finanziaria dell'unione deve essere portato a termine quando viene raggiunto l'importo complessivo di 125 milioni di euro. Se alla fine, tutte le richieste pervenute superano l'importo totale previsto, deve essere applicato un coefficiente. (19) Al fine di avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, l'assistenza finanziaria eccezionale temporanea previsto dal presente regolamento si dovrebbe applicare per le operazioni effettuate a partire dalla data dell'annuncio di tali misure da parte della Commissione il 18 agosto 2014 e fino al 30 novembre (20) Al fine di avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, l'eccezionale temporanea assistenza finanziaria prevista dal presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data del bando di tali misure adottato dalla Commissione il 18 agosto 2014, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Applicazione

5 1. Il presente regolamento stabilisce le norme per le misure temporanee e eccezionali di sostegno finanziario da concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute nel settore ortofrutticolo a norma dell'articolo 154 del regolamento (UE) n 1308/2013 e ai produttori che non sono membri di tali organizzazioni. Tale assistenza finanziaria eccezionale temporanea riguarda le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta verde. 2. L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 è concessa in relazione ai seguenti prodotti del settore di frutta e verdura destinati al consumo fresco: (A) pomodori di cui al codice NC ex ; (B) carote di cui al codice NC ; (C) cavolo bianco del codice NC ; (D) peperoni dolci del codice NC ; (E) cavolfiore del codice NC ; (F) cetrioli del codice NC ; (G) cetriolini del codice NC ; (H) funghi del genere Agaricus codice NC ; (I) mele del codice NC ; (J) pere del codice NC ; (K) frutti rossi di cui al codice NC s, e ; (L) uva fresca da tavola del codice NC ; (M) kiwi di cui al codice NC L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 copre le attività svolte nel periodo dal 18 agosto al 30 Novembre 2014 a meno che l'importo totale del contributo finanziario dell'unione o di uno degli importi di assegnazione di cui all'articolo 2, sono raggiunti prima di questa data. Articolo 2 Importo massimo del sostegno finanziario dell'unione Spese dell'unione totale sostenuta ai fini del presente Regolamento non supera EUR All'interno di questo importo di euro [ ] è assegnato per l'assistenza finanziaria dell'unione relative a prodotti di cui all'articolo 1 (2) (i) e (j) EUR [ ] relative ad altri prodotti di cui all'articolo 1 (2). Articolo 3 L'assistenza finanziaria per i ritiri alle organizzazioni di produttori

6 1. Il tetto del 5% di cui all'articolo 34 (4), del regolamento (UE) n 1308/2013 e all'articolo 79 (2) del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 non si applicano per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 (2) del presente regolamento, quando tali prodotti vengono ritirati durante il periodo di cui all'articolo 1, (3) del presente regolamento. 2. Per i prodotti non menzionati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 e di cui all'articolo 1 (2) (b), (c), (d), (f), (g), (h), (k), (l) e (m) gli importi massimi per l'assistenza finanziaria dell'unione sono quelli fissati nell'allegato I. Per i pomodori l'importo massimo è l'importo di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 per il periodo dal 1 novembre al 31 maggio. 3.L'assistenza finanziaria dell'unione di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione delle organizzazioni di produttori, anche se non prevedono per tali operazioni di ritiro dal mercato nei loro programmi operativi. Articolo 32 (2) e 34 (1), del regolamento (UE) n 1308/2013 non si applicano in materia di assistenza finanziaria dell'unione nell'ambito del presente articolo. 4. L'assistenza finanziaria dell'unione di cui al paragrafo 1 non è presa in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34 (2) del regolamento (UE) n 1308/ Il tetto di un terzo delle spese di cui al quarto comma dell'articolo 33 (3) del regolamento (UE) n 1308/2013 e il tetto massimo del 25% per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66 (3) (c), del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 non si applica per le spese sostenute per le operazioni di ritiro dei prodotti di cui all'articolo 1 (2) del presente regolamento, quando tali prodotti vengono ritirati durante il periodo di cui all'articolo 1, (3) del presente regolamento. 6. Le spese sostenute a norma del presente articolo costituisce una parte del fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori. Articolo 4 L'assistenza finanziaria per i ritiri a produttori che non sono membri di organizzazioni di produttori 1. L assistenza finanziaria dell'unione è concesso ai produttori di frutta e verdura che non sono membri di un organizzazione di produttori riconosciuta a norma del presente articolo: (a) ritiri di mercato per la distribuzione gratuita di cui all'articolo 34 (4) del regolamento (UE) n 1308/2013 con gli importi di cui all'allegato XI del regolamento (UE) n 543/2011 e all'allegato I del presente regolamento; Per i pomodori l'importo massimo è fissato l'importo di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 per il periodo 1 novembre il 31 maggio; (b) ritiri di mercato di destinazione diversa dalla distribuzione gratuita con il 50% degli importi di cui all'allegato XI del regolamento (UE) n 543/2011 e all'allegato I del presente regolamento; Per i pomodori l'importo è pari al 50% dell'importo che figura nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 per il periodo dal 1 novembre al 31 maggio. 2. L'assistenza di cui al paragrafo 1 è disponibile per il ritiro dei prodotti di cui all'articolo 1 (2) del presente regolamento, quando tali prodotti vengono ritirati durante il periodo di cui all'articolo 1, (3) del presente regolamento. 3. I produttori devono concludere un contratto con un'organizzazione di produttori riconosciuta per l'intero quantitativo da consegnare ai sensi del presente articolo. Le organizzazioni di produttori devono accettare tutte le richieste ragionevoli da produttori che non sono membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta.

7 4. Il sostegno dell'unione è versato ai produttori che non sono membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta dall'organizzazione di produttori con cui hanno firmato un contratto. Gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute dall'organizzazione di produttori per il ritiro con i rispettivi prodotti sono trattenuti dall'organizzazione di produttori. Prove di detti costi deve essere fornita mediante fatture. 5. Per motivi debitamente giustificati, quali il limitato livello di organizzazione dei produttori dello Stato membro interessato, e in modo non discriminatorio, gli Stati membri possono autorizzare che un produttore non membro di una organizzazione di produttori riconosciuta effettua una domanda all'autorità competente dello Stato membro, invece di firmare il contratto di cui al paragrafo 3. Per tale domanda, l'articolo 78 del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 si applica mutatis mutandis. In questi casi, l'autorità competente dello Stato membro versa l'assistenza finanziaria dell'unione direttamente al produttore. Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni nazionali per questo scopo. 6. Se il riconoscimento di un'organizzazione di produttori è stata sospesa in conformità all'articolo 114 (2) del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011, i suoi membri devono essere considerati produttore che non sono membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai fini del presente regolamento. 7. Regolamento (UE) n 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011, così come l'articolo 3 (3) a (5), del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, nei confronti del presente articolo. Articolo 5 L'assistenza finanziaria per mancata raccolta e raccolta verde alle organizzazioni di produttori 1. Assistenza finanziaria dell'unione è concessa per quanto riguarda le operazioni di mancata raccolta e raccolta verde effettuata in relazione ai prodotti riferiti all'articolo 1, (2) e durante il periodo di cui all'articolo 1 (3). 2. Supporto per la raccolta verde copre soltanto i prodotti che sono fisicamente sui campi e che sono effettivamente raccolti in anticipo. In deroga all'articolo 85 (4) del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011, gli Stati membri fissano l'importo del contributo finanziario dell'unione, comprensivo del contributo dell'unione e del contributo dell'organizzazione di produttori per la mancata raccolta e raccolta verde, per ettaro ad un livello tale da coprire non più del 90% degli importi fissati per i ritiri dal mercato di destinazione diversa distribuzione gratuita nell'allegato XI Regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 e all'allegato I del presente regolamento. Per i pomodori l'importo è l'importo di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio. 3. In deroga al primo comma dell'articolo 85 (3) del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011, le misure di mancata raccolta di cui all'articolo 84 (1) (b), del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 possono, per i prodotti di cui all'articolo 1 (2 ) del presente regolamento e durante il periodo di cui all'articolo 1, (3) del presente regolamento, essere intraprese anche quando la produzione commerciale è stata raccolta dalla zona di produzione nel corso del normale ciclo di produzione. In tali casi, gli importi di compensazione di cui al paragrafo 2, devono essere proporzionalmente ridotti in base alla produzione già raccolta, come stabilito sulla base dei dati contabili e / o fiscali delle organizzazioni di produttori interessate. Qualora tali dati non siano disponibili, gli Stati membri stabiliscono la riduzione alla produzione secondo il normale ciclo produzione del prodotto in esame. Tuttavia, dove le piante di frutta e verdura hanno un periodo di raccolta superiore a un mese, l'articolo 85 (3) del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 continua ad applicarsi.

8 4. L'assistenza finanziaria dell'unione è concessa anche se le organizzazioni di produttori non prevedono tali operazioni nel quadro dei loro programmi operativi. Articolo 32 (2) e 34 (1), del regolamento (UE) n 1308/2013 non si applicano in materia di assistenza finanziaria dell'unione nell'ambito del presente articolo. 5. Il tetto di un terzo delle spese di cui al quarto comma dell'articolo 33 (2) del regolamento (UE) n 1308/2013 e il tetto massimo del 25% per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66 (3) (c ), del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 non si applica per le spese sostenute per le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo e relativo a prodotti di cui all'articolo 1, (2) e durante il periodo di cui all'articolo 1 (3). 6. L'assistenza finanziaria dell'unione non è presa in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34 (2) del regolamento (CE) n 1308/ Le spese sostenute a norma del presente articolo costituiscono una parte del fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori. Articolo 6 L'assistenza finanziaria per mancata raccolta e raccolta verde a produttori che non sono membri di organizzazioni di produttori 1.L assistenza finanziaria dell'unione è concessa ai produttori che non sono membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta a svolgere mancata raccolta e le operazioni di raccolta verde nel rispetto dei prodotti di cui all'articolo 1, (2) e durante il periodo di cui all'articolo 1 (3). Supporto per la vendemmia verde copre soltanto i prodotti che sono fisicamente sui campi, che sono realmente non maturi e per le quali non ha iniziato il raccolto normale. Raccolta verde e mancata raccolta non possono essere applicate per lo stesso prodotto e la medesima e determinata superficie. 2. Gli importi del contributo finanziario dell'unione applicati per mancata raccolta e le operazioni di raccolta verde sono il 50% degli importi fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 (2). 3. I produttori che non sono membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta trasmettono la comunicazioni previste all'autorità competente dello Stato membro in conformità delle disposizioni dettagliate adottate dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 85 (1) (a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. In questi casi, l'autorità competente dello Stato membro versa l'assistenza finanziaria dell'unione direttamente al produttore. Stato membro stabilisce o utilizza la legislazione nazionale vigente per questo scopo. 4. Qualora un'organizzazione di produttori è stata sospesa conformemente all'articolo 114 (2) del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011, i suoi membri sono considerati essere produttori che non sono membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai fini del presente regolamento. 5. Regolamento (UE) n 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 si applicano, mutatis mutandis, nei confronti del presente articolo. Articolo 7 Il controllo sui ritiri, mancata raccolta e operazioni di raccolta verde 1. Le operazioni di ritiro di cui agli articoli 3 e 4 sono soggetti a controlli di primo livello, a norma dell'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011. Tuttavia, tali controlli riguardano almeno il 10% del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato e almeno il 10% delle organizzazioni di produttori che beneficiano dell'assistenza finanziaria dell'unione di cui all'articolo 3.

9 Per le operazioni di ritiro di cui all'articolo 4, (5), i controlli di primo livello dovranno coprire il 100% del quantitativo di prodotti ritirati. 2. Le operazioni di mancata raccolta e raccolta verde di cui agli articoli 5 e 6 sono soggetti ai controlli e alle condizioni di cui all'articolo 110 del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011, salvo per quanto riguarda il requisito che il raccolto parziale ha avuto luogo nel caso di cui al all'articolo 5 (3). I controlli vertono almeno il 10% delle superfici di produzione di cui all'articolo 5 (3). Per la mancata raccolta e le operazioni di raccolta verde di cui all'articolo 6, i controlli devono coprire il 100% delle superfici di produzione. 3. Le operazioni di ritiro di cui agli articoli 3 e 4 sono soggetti a controlli di secondo livello a norma dell'articolo 10, 9 del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011. Tuttavia, i controlli in loco devono coprire almeno il 30% dei produttori soggetti ai controlli di primo livello e almeno il 10% del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato. Articolo 8 Notifiche 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione a partire dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento: (A) ogni Lunedi (prima di mezzogiorno, ora di Bruxelles) le notifiche ricevute a norma degli articoli 78 (1) e 85 (2) del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 da Lunedi a Mercoledì della settimana precedente; e (B) ogni Giovedi (prima di mezzogiorno, ora di Bruxelles) le notifiche ricevute a norma degli articoli 78 (1) e 85 (2) del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 da Giovedi a Domenica della settimana precedente. Tali notifiche devono riferirsi alle operazioni da intraprendere ai fini del presente regolamento, in termini di quantità, di superficie e di spesa massima dell'unione per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1 (2). Gli Stati membri utilizzano il modello di cui all'allegato II. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il primo Lunedi o Giovedi, al massimo, successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le informazioni di cui al paragrafo 1, utilizzando il modello di cui all'allegato II, in relazione al ritiro, mancata raccolta o di operazioni di raccolta verde effettuate tra il 18 agosto 2014 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, compreso. Per evitare il doppio conteggio queste informazioni non devono essere incluse nella prima notifica fatta alla Commissione a norma del paragrafo Gli Stati membri autorizzano le domande, inviate loro dalle organizzazioni di produttori e produttori che non sono membri di un'organizzazione di produttori e che sono inclusi nelle notifiche trasmesse alla Commissione, non prima di due giorni di calendario successivi alla notifica presentata alla Commissione ai sensi dei paragrafi 1 e Qualora le richieste di assistenza finanziaria dell'unione notificate in conformità del paragrafo 1 o 2 porta l'importo massimo totale dell'aiuto finanziario dell'unione di cui all'articolo 2, o gli importi di assegnazione apportate ai prodotti, ai sensi dell'articolo 2, la Commissione informa immediatamente tutti gli Stati membri. Da questo momento, gli Stati membri fermano le autorizzazioni, sia in generale o a seconda del fatto che l importo è stato raggiunto per quanto riguarda i prodotti che rientrano nella quantità di assegnazione corrispondente di cui all'articolo 2.

10 Solo le richieste incluse nelle notifiche ricevute dalla Commissione prima del momento in cui la Commissione informa gli Stati membri che l'importo massimo del contributo finanziario dell'unione o di uno degli importi di assegnazione è stato raggiunto possono essere presi in considerazione dagli Stati membri riguardo all'autorizzazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il [30 gennaio, 2015] le informazioni sulle quantità totali ritirate, la superficie totale su cui sono state avviate le operazioni di mancata raccolta o raccolta verde e le richieste di assistenza finanziaria complessiva dell'unione per il relativo ritiro, e mancata raccolta e operazioni di raccolta verde. Gli Stati membri utilizzano il modello di cui all'allegato II. Assistenza finanziaria dell'unione non è concessa per operazioni di ritiro, mancata raccolta o raccolta verde non notificati alla Commissione ai sensi del presente articolo. 6. Qualora le richieste di assistenza finanziaria dell'unione di cui al paragrafo 5 raggiungono l'importo massimo o gli importi di assegnazione di cui all'articolo 2, la Commissione informa gli Stati membri della necessità di stabilire un coefficiente di attribuzione (s) per la concessione di assistenza totale disponibile dell'unione sulla base di tali notifiche e trasmette agli Stati membri tutte le informazioni necessarie per applicare un coefficiente di attribuzione. Gli Stati membri applicano in modo uniforme il coefficiente di attribuzione per tutte le applicazioni di cui all'articolo 9. Articolo 9 Domande e pagamento di un contributo finanziario dell'unione 1. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del contributo finanziario dell'unione di cui all'articolo s 3, 4, 5 e 6 entro il [12 dicembre 2014]. 2. In deroga ai termini fissati in applicazione dell'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011, le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del contributo finanziario totale dell'unione di cui all'articolo 3 e 5 del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 entro il [12 dicembre 2014]. Il massimale dell 80% dell'importo inizialmente approvato del programma operativo di cui al terzo comma dell'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n 543/2011 non si applica. 3. Produttore che non è membro di una organizzazione di produttori riconosciuta, entro il 12 dicembre 2014, chiedono alle autorità competenti degli Stati membri il pagamento di un contributo finanziario dell'unione in base all'articolo 4 e 6. Gli Stati membri designano le autorità competenti da [30 settembre 2014]. 4. Le domande di contributo finanziario dell'unione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono accompagnate da documenti che giustificano l'importo del contributo finanziario dell'unione richiesto e contengono una dichiarazione scritta attestante che il richiedente non ha ricevuto alcun doppio finanziamento dell'unione o nazionale o risarcimento in virtù di un polizza assicurativa in relazione alle operazioni che beneficiano di assistenza finanziaria dell'unione nell'ambito del presente regolamento. 5. Le autorità competenti degli Stati membri non effettuano i pagamenti prima che il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 8, (6) è stato stabilito. Le spese degli Stati membri in relazione a tali

11 pagamenti sono ammissibili al finanziamento dell'unione solo se sono stati pagati prima del [30 giugno 2015]. Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 18 agosto Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per la Commissione Il Presidente

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 22.8.2014 L 248/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 913/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2014 che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI L 259/2 Gazzetta ufficiale europea REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 932/2014 DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 2014 che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1031/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1031/2014 DELLA COMMISSIONE L 284/22 30.9.2014 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1031/2014 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 160/71

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 160/71 18.6.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 160/71 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 585/2011 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2011 che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo

Dettagli

Articolo 1. Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014

Articolo 1. Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 L 366/20 IT 20.12.2014 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1371/2014 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2014 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione che istituisce ulteriori

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 8.8.2015 IT L 211/17 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1369 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 2015 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 8.8.2015 L 211/17 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1369 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 2015 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI 11.6.2016 L 154/3 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/921 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2016 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 1.7.2017 L 170/31 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1165 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2017 che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni tipi di frutta

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 3.3.2017 C(2017) 1373 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 3.3.2017 che modifica il regolamento (UE) 2016/921 per quanto riguarda la riattribuzione

Dettagli

Organismo Pagatore AGEA Via Palestro, ROMA. Via N. Tommaseo, PADOVA. Largo Caduti del Lavoro, BOLOGNA

Organismo Pagatore AGEA Via Palestro, ROMA. Via N. Tommaseo, PADOVA. Largo Caduti del Lavoro, BOLOGNA AREA COORDINAMENTO Ufficio Rapporti Finanziari Via Salandra, 13 00187 Roma Tel. 06.49499.1 Fax 06.49499.770 Prot. N. ACIU.2014.569 (CITARE NELLA RISPOSTA) Roma li. 08/09/2014 Organismo Pagatore AGEA Via

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 242/4 9.9.2016 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1612 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2016 che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione lattiera LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 23.4.2019 C(2019) 2910 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 23.4.2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 9.8.2017 C(2017) 5516 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 9.8.2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 che integra il regolamento

Dettagli

Area Economica. Oggetto: crisi di mercato ortofrutta misure di emergenza europee

Area Economica. Oggetto: crisi di mercato ortofrutta misure di emergenza europee AE/VL. Roma, 18 agosto 2014 Oggetto: crisi di mercato ortofrutta misure di emergenza europee Area Riservata Sezioni: Club dei Presidenti Club dei Direttori Fnp Ortofrutticole Documenti Federazioni Regionali

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI L 28/2 4.2.2016 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/141 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni relative

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 27.6.2018 C(2018) 3973 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 27.6.2018 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 178/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1242 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.7.2017 C(2017) 4639 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 10.7.2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2014 DELLA COMMISSIONE L 181/74 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 20.6.2014 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 641/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.8.2017 C(2017) 5656 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 17.8.2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda la

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.6.2015 C(2015) 3759 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 10.6.2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 30.12.2017 L 351/55 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2468 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2017 che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.1.2012 COM(2011) 938 definitivo 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 22.4.2004 L 116/9 REGOLAMENTO (CE) N. 740/2004 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 141/2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE 18.12.2015 L 332/19 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2015 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del XXX

REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del XXX COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, XXX [ ](2018) XXX draft REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 233. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 settembre 2017.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 233. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 settembre 2017. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 233 Edizione in lingua italiana Legislazione 60 o anno 9 settembre 2017 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento delegato (UE) 2017/1533 della Commissione,

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 7.6.2014 L 168/95 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 615/2014 DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 2014 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 21.6.2018 L 158/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/886 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2018 relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 aprile 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 aprile 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 aprile 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0111 (NLE) 7781/16 AGRI 174 AGRIFIN 31 AGRIORG 25 PROPOSTA Origine: Data: 11 aprile 2016 Destinatario:

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 12.11.2015 L 295/11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i modelli per la presentazione

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 26.4.2018 C(2018) 2420 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 26.4.2018 che modifica il regolamento (UE) n. 907/2014 per quanto riguarda il mancato rispetto

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 2.3.2018 IT L 60/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/308 DELLA COMMISSIONE del 1 o marzo 2018 che stabilisce norme tecniche di attuazione per la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

5620/18 LA/lmm DGB 1A. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 febbraio 2018 (OR. en) 5620/18. Fascicolo interistituzionale: 2017/0269 (NLE)

5620/18 LA/lmm DGB 1A. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 febbraio 2018 (OR. en) 5620/18. Fascicolo interistituzionale: 2017/0269 (NLE) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 febbraio 2018 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0269 (NLE) 5620/18 AGRI 48 AGRIORG 13 AGRIFIN 15 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: REGOLAMENTO

Dettagli

FAQ risposta a domande frequenti

FAQ risposta a domande frequenti FAQ risposta a domande frequenti OCM Ortofrutticoli Piani Operativi Il periodo di calcolo della VPC deve corrispondere al periodo contabile della OP? Sì nel rispetto del Reg (CE) 1580/2007, art. 53, paragrafo

Dettagli

(Atti non legislativi) DECISIONI

(Atti non legislativi) DECISIONI 18.11.2017 L 303/1 II (Atti non legislativi) DECISIONI DECISIONE (UE) 2017/2104 DEL CONSIGLIO del 6 novembre 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'unione europea, in sede di gruppo di lavoro

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 2003/2006 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 2003/2006 DELLA COMMISSIONE 28.12.2006 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 379/49 REGOLAMENTO (CE) N. 2003/2006 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2006 recante fissazione delle modalità di finanziamento da parte del Fondo europeo

Dettagli

DECISIONI. (6) La posizione dell'unione in sede di comitato di cooperazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso

DECISIONI. (6) La posizione dell'unione in sede di comitato di cooperazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso L 185/30 DECISIONI DECISIONE (UE) 2019/1178 DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di comitato di cooperazione istituito dall'accordo di

Dettagli

TREE.2 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 20 marzo 2019 (OR. en) 2019/0040 (COD) PE-CONS 72/19 TRANS 155 PREP-BXT 78 CODEC 573

TREE.2 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 20 marzo 2019 (OR. en) 2019/0040 (COD) PE-CONS 72/19 TRANS 155 PREP-BXT 78 CODEC 573 UNIONE EUROPEA IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO Bruxelles, 20 marzo 2019 (OR. en) 2019/0040 (COD) PE-CONS 72/19 TRANS 155 PREP-BXT 78 CODEC 573 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: REGOLAMENTO

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2013/0226 (COD) 9878/1/16 REV 1 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: STATIS 35 TRANS 219 CODEC 823

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.12.2015 C(2015) 9491 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 15.12.2015 che approva il programma di cooperazione transfrontaliera "Interreg-IPA CBC Italia-

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.3.2019 C(2019) 1922 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 14.3.2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

L 16/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 16/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 16/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 21.1.2009 REGOLAMENTO (CE) N. 42/2009 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO Parlamento europeo 2014-2019 Documento legislativo consolidato 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 dicembre2018 in vista dell'adozione

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9, DECISIONE (UE) 2017/710 DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2017 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12.7.2018 C(2018) 4349 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 12.7.2018 recante modifica del regolamento (UE) n. 543/2011 per quanto concerne le norme

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 19.4.2017 L 103/17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/699 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2017 che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 18.10.2017 C(2017) 6946 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 18.10.2017 che modifica il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 13.3.2019 C(2019) 1882 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 13.3.2019 relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.6.2018 C(2018) 3308 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 7.6.2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 145/25

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 145/25 10.6.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 145/25 REGOLAMENTO (CE) N. 484/2009 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce

Dettagli

Per l'italia si prevede un plafond di ritiri complessivo di circa 50 mila tonnellate di prodotto.

Per l'italia si prevede un plafond di ritiri complessivo di circa 50 mila tonnellate di prodotto. OGGETTO: 158/PQ = Aiuti UE per compensare embargo russo Vi informiamo che e stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE ed e in vigore dal 8/8/2015 il Reg. 2015/1369 che proroga fino a giugno 2016

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 8.3.2018 C(2018) 1392 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 8.3.2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione

Dettagli

P7_TA(2010)0160 Fondo europeo per i rifugiati per il periodo (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***I

P7_TA(2010)0160 Fondo europeo per i rifugiati per il periodo (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***I P7_TA(2010)0160 Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 19.12.2018 C(2018) 9047 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 19.12.2018 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 25.6.2018 L 160/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/895 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e

Dettagli

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 664/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 664/2014 DELLA COMMISSIONE 19.6.2014 L 179/17 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 664/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 28.4.2015 C(2015) 2649 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 28.4.2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en) 12415/17 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 20 settembre 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: C(2017) 6214 final Oggetto: AGRI 492 AGRIFIN

Dettagli

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.2.2016 COM(2016) 80 final 2016/0045 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'unione europea, riguardo alle proposte

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 9.8.2018 L 202/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1105 DELLA COMMISSIONE dell'8 agosto 2018 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure

Dettagli

Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002

Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato

Dettagli

IT Unita nella diversità IT B7-0080/474. Emendamento. Patrick Le Hyaric a nome del gruppo GUE/NGL

IT Unita nella diversità IT B7-0080/474. Emendamento. Patrick Le Hyaric a nome del gruppo GUE/NGL 6.3.2013 B7-0080/474 474 Considerando 1 bis (nuovo) (1 bis) Per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune per garantire un reddito dignitoso a piccoli e medi agricoltori, la Commissione

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.5.2018 COM(2018) 344 final 2018/0175 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di comitato misto

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 219. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 29 agosto 2018.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 219. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 29 agosto 2018. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 219 Edizione in lingua italiana Legislazione 61 o anno 29 agosto 2018 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1206 della

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 17 maggio 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: D050363/02

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 7.7.2009 COM(2009) 354 definitivo 2009/0094 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 7.7.2015 L 176/29 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1089 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2015 che istituisce massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 24.6.2019 C(2019) 4500 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 24.6.2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 1992R2168 IT 01.07.2001 015.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni "B REGOLAMENTO (CEE) N. 2168/92 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio

Dettagli

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 30.1.2003 L 25/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 150/2003 DEL CONSIGLIO del 21 gennaio 2003 che sospende i dazi doganali applicabili a talune

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 473/2006 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 473/2006 DELLA COMMISSIONE L 84/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 23.3.2006 REGOLAMENTO (CE) N. 473/2006 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2006 che stabilisce le norme di attuazione relative all elenco comunitario dei vettori

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 giugno 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 giugno 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 giugno 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0181 (NLE) 10133/16 AGRI 325 AGRIFIN 66 AGRIORG 49 PROPOSTA Origine: Data: 10 giugno 2016 Destinatario:

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Strasburgo, 11.3.2014 COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.3.2019 C(2019) 2031 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 14.3.2019 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 23.3.2018 L 81/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/480 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, L 292/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2000 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 546/2003, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 952/2006, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1295/2008,

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 29.6.2009 COM(2009) 321 definitivo 2009/0084 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 11.10.2018 L 255/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1506 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2018 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/874 DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/874 DELLA COMMISSIONE 28.5.2019 IT L 140/115 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/874 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 2019 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 16.6.2017 L 153/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1005 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 135/8 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/851 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2015 che modifica gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en) 12412/17 ENV 762 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 19 settembre 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: D052916/02 Oggetto:

Dettagli

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.11.2015 COM(2015) 560 final 2015/0260 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una

Dettagli

BATTERIO KILLER, ECCO LE MISURE DI EMERGENZA SUI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

BATTERIO KILLER, ECCO LE MISURE DI EMERGENZA SUI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI . 17 Giugno BATTERIO KILLER, ECCO LE MISURE DI EMERGENZA SUI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E stato esteso anche ai produttori di cicorie, oltre a cetrioli, pomodori, lattuga, zucchine e peperoni, il sostegno

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 194/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1375 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione

Dettagli

L 335/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 335/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 335/42 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 7.12.2012 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1156/2012 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2012 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D021995/02.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D021995/02. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 10 settembre 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 22 agosto 2012 Destinatario: Segretariato generale

Dettagli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali.

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 21.9.2018 IT L 238/71 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1264 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2018 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva petoxamide, in conformità al regolamento (CE) n.

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 8.3.2018 C(2018) 1389 final REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 8.3.2018 relativo a una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 4.4.2019 COM(2019) 167 final 2019/0089 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da assumere a nome dell'unione europea in sede di Consiglio internazionale

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/724 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/724 DELLA COMMISSIONE L 122/14 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/724 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2018 relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'america

Dettagli

L 283/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 283/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 283/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 27.10.2007 REGOLAMENTO (CE) N. 1261/2007 DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per

Dettagli