FAQ risposta a domande frequenti

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1 FAQ risposta a domande frequenti OCM Ortofrutticoli Piani Operativi Il periodo di calcolo della VPC deve corrispondere al periodo contabile della OP? Sì nel rispetto del Reg (CE) 1580/2007, art. 53, paragrafo 3 Il c/c dedicato puo essere alimentato con fondi finanziari della OP? Sì Nel calcolo della VPC di un dato anno, debbono essere tolti i soci usciti e aggiunti i soci entrati? Sì, la situazione deve fotografare la realtà associativa della OP alla data di presentazione del programma L' articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione ha incluso la "prima trasformazione" nel calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori (OP). (a) Cosa s' intende per "prima trasformazione" ai sensi di tale regolamento? (b) Il calcolo del valore della produzione commercializzata termina una volta completata la prima trasformazione o include fasi ulteriori (quali il condizionamento) fino al raggiungimento della fase di "uscita dall'organizzazione di produttori"? (a) La "prima trasformazione" è definita dall'articolo 21, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione come la "trasformazione di un prodotto ortofrutticolo in uno dei prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato CE. Non sono considerate come prima trasformazione le operazioni effettuate in vista della commercializzazione del prodotto fresco, quali la pulitura, il taglio, la mondatura, l'essiccazione e il condizionamento". (b) L'articolo 52, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1580/2007 stabilisce che la produzione commercializzata è fatturata nella fase di "uscita dall'organizzazione di produttori", se del caso, sotto forma di prodotto imballato, preparato o sottoposto a prima trasformazione. Ai sensi di tale disposizione, il valore della produzione commercializzata sarà calcolato franco OP. Qualora il prodotto sia stato sottoposto alla prima trasformazione e successivamente condizionato, il valore in questione sarà calcolato a seguito di entrambe le operazioni. Gli Stati membri devono scegliere nella propria disciplina nazionale tra i punti a) e b) dell'articolo 103 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio? L'articolo 103 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio comporta per gli Stati membri tre possibilità: 1) scegliere (a), oppure 2) scegliere (b), oppure 3) consentire alle organizzazioni di produttori di scegliere tra (a) e (b). Quali sono le norme e le condizioni che regolano la domanda di aiuto finanziario nazionale per gli Stati membri e le organizzazioni di produttori (OP)? Esistono delle specificità per i programmi operativi (PO) attuati negli anni 2007 e 2008? Agli Stati membri che vogliano avvalersi delle disposizioni in materia di aiuto finanziario nazionale di cui all articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e agli articoli da 93 a 97 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione si richiede di rispettare il seguente calendario: lo Stato membro presenta alla Commissione la richiesta di autorizzazione per la concessione dell aiuto finanziario nazionale alle OP entro il 31 gennaio dell anno N (l anno di esecuzione del programma operativo), ai sensi dell articolo 94. Entro il 30 aprile dell anno N la Commissione si pronuncia sull autorizzazione. In mancanza di risposta da parte della Commissione entro tale periodo, la richiesta si ritiene accolta. Se la Commissione concede l autorizzazione, lo Stato membro rende noto all OP che può modificare il programma operativo per includere i finanziamenti supplementari. Non è necessario che l OP modifichi il suo programma se tale somma supplementare è già stata prevista. L OP modifica il programma ai sensi dell articolo 67 del regolamento (CE) n. 1580/2007 (modifiche ai programmi operativi nel corso dell anno).

2 L aiuto nazionale supplementare andrà ad aumentare il fondo di esercizio, ma non sostituirà i contributi dei soci che non possono essere ridotti o restituiti. L OP attua il programma fino al 31 dicembre dell anno N e presenta la domanda di aiuto allo Stato membro entro il 15 febbraio dell anno N+1, inclusa la domanda per l aiuto finanziario nazionale, ai sensi degli articoli da 70 a 73 del regolamento (CE) n. 1580/2007. Entro il 15 ottobre dell anno N+1, lo Stato membro paga all OP le spese reali dell anno N. Lo Stato membro presenta alla Commissione la richiesta di rimborso dell aiuto finanziario nazionale approvato, effettivamente concesso alle OP, anteriormente al 1 gennaio N+2, ai sensi dell articolo 97 del regolamento (CE) n. 1580/2007. Esempio: programmi attuati nel 2009: Presentazione PO Articolo Decisione Stato membro Articolo ( ) Autorizzazione per il versamento dell aiuto finanziario nazionale Articolo da parte dello stato membro alla Comm. La Comm. Autorizza/rifiuta di concedere l aiuto finanziario Articolo nazioanle Fine del PO OP presenta una domanda di aiuto (PO 2009) Articolo Pagamento delle spese reali (stato membro all OP) Articolo Richiesta di rimborso dell aiuto finanziario nazionale Articolo In deroga all articolo 94 del regolamento (CE) n. 1580/2007, le date per presentare richiesta di autorizzazione per i programmi attuati nel 2007 e 2008 sono state adeguate come esposto di seguito. Diversamente da quanto enunciato sotto, si applica il titolo II, capo IV, del regolamento (CE) n. 1580/2007 è applicabile. Le principali norme e condizioni applicabili ai programmi 2007 e 2008 in materia di aiuto finanziario nazionale sono le seguenti Per i programmi operativi attuati nel 2007: continuano ad applicarsi le stesse norme contenute nel regolamento (CE) n. 544/2001 della Commissione, ai sensi dell articolo 152, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007. Gli Stati membri possono essere autorizzati a versare alle OP un aiuto finanziario nazionale equivalente al massimo alla metà del contributo finanziario dei produttori e tale somma può essere rimborsata in ragione del 50% dell aiuto finanziario concesso all OP. Lo Stato membro presenta una richiesta di autorizzazione per la concessione dell aiuto finanziario nazionale entro il 1 luglio 2008, ai sensi dell articolo 2 del regolamento (CE) n. 590/2008 della Commissione. Lo Stato membro presenta alla Comunità la richiesta di autorizzazione per la concessione dell aiuto finanziario nazionale entro il 1 gennaio 2009, ai sensi dell articolo 97 del regolamento (CE) n. 1580/2008. Per i programmi operativi attuati nel 2008: lo Stato membro presenta la richiesta di autorizzazione per la concessione dell aiuto finanziario nazionale entro il 1 luglio 2008, ai sensi dell articolo 2 del regolamento (CE) n. 590/2008 Lo Stato membro presenta alla Comunità la richiesta di rimborso entro il 1 gennaio 2010 secondo le disposizioni del titolo II, capo IV, e, in particolare, a norma dell articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1580/2007 In quanto ai programmi attuati nel 2008 e negli anni successivi, un OP che abbia deciso che il proprio programma approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio debba rimanere in vigore fino alla sua scadenza può richiedere i nuovi tassi dell aiuto finanziario nazionale

3 stabiliti nell articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (ossia, l 80% dei contributi finanziari dei soci invece del precedente 50% e il 60% dei rimborsi comunitari anziché il 50%)? Sì. Il regolamento (CE) n. 544/2001 è stato abrogato. La nuova base giuridica delle disposizioni relative all aiuto finanziario nazionale è costituito dall articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dagli articoli del regolamento (CE) n. 1580/2008. Tali disposizioni si applicano indipendentemente dalla scelta operata dalle OP ai sensi dell articolo 203 bis,paragrafo 3, del egolamento (CE) n. 1234/2007. Ai piani di riconoscimento dei gruppi di produttori, presentati in conformità al regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio e prossimi alla conclusione (ad esempio, piani approvati per il periodo che scadono il 31/12/2008), può essere aggiunto un periodo transitorio supplementare così che possano soddisfare le condizioni per diventare organizzazioni di produttori ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio? No. L articolo 203 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede una norma transitoria affinché i piani di riconoscimento dei gruppi di produttori cui è stato concesso il prericonoscimento a norma del regolamento (CE) n. 2200/96 possano continuare a beneficiare di tale accettazione, ai sensi di questo regolamento, fino al loro termine. Non sono previsti ulteriori periodi di transizione. L articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1580/2007 è applicabile a un gruppo di produttori che termini il proprio periodo di 5 anni nel luglio 2008? Sì. L articolo 51, paragrafo 4 è applicabile in quanto il regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione è stato abrogato. L articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1580/2007 recita: Gli Stati membri fissano il periodo entro il quale, dopo l esecuzione del piano di riconoscimento, il gruppo di produttori deve essere riconosciuto in quanto organizzazione di produttori. Tale periodo non supera quattro mesi".inoltre, l articolo 42 del regolamento (CE) n. 1580/2007 relativo alle domande per il riconoscimento come organizzazione di produttori stabilisce che, in ogni caso, tali domande debbano essere presentate entro il termine del periodo transitorio di 5 anni durante il quale devono essere soddisfatte le condizioni per il riconoscimento. E prosegue: A partire dalla data di presentazione della domanda, il gruppo può presentare un progetto di programma operativo a norma dell articolo 64. Ne consegue che i gruppi di produttori che terminano il proprio piano di riconoscimento il 1 luglio 2008 devono essere riconosciuti come organizzazioni di produttori entro il 1 novembre Il gruppo di produttori deve presentare la domanda di riconoscimento entro il 1 luglio 2008 ai sensi dell articolo 42 del regolamento (CE) n. 1580/2007. Il gruppo in questione può presentare una bozza di programma operativo, la quale, ai sensi dell articolo 64 del regolamento (CE) n. 1580/2007, deve essere pronta entro il 15 settembre Quali sono gli articoli del nuovo regolamento della Commissione applicabili ai vecchi programmi operativi e quali non lo sono? In linea di massima, il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione si applicano a tutti i programmi operativi. Tuttavia, è necessario prendere in considerazione: - l articolo 203 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 che recita: Su richiesta di un organizzazione di produttori, un programma operativo approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima della data di applicazione del presente regolamento può proseguire fino alla sua scadenza, e - l articolo 152, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007 che recita: I programmi operativi che beneficiano delle disposizioni dell articolo 55, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007 possono proseguire fino alla loro scadenza a condizione che rispettino le norme in vigore prima della data di applicazione del presente regolamento. In pratica, le disposizioni del titolo III, capo II, del regolamento (CE) n. 1580/2007 (articoli 52-73) si applicano nel rispetto di quanto segue: - benché si applichino gli articoli 52 e 53, l aiuto erogabile nell ambito del programma operativo è limitato a quanto previsto nel programma approvato, anche se, in applicazione degli articoli 52 e 53, il valore della produzione commercializzata potrebbe essere superiore a quello precedente; - gli articoli 57 e 58 si applicano nei confronti degli Stati membri e non direttamente delle organizzazioni di produttori; - benché si applichi l articolo 59, gli Stati membri devono rispettare le legittime aspettative riguardo i vecchi programmi operativi; - benché si applichi l articolo 60, gli Stati membri devono rispettare le legittime aspettative riguardo i vecchi programmi operativi in conformità del paragrafo 2; - non si applicano l articolo 61 e i paragrafi 1, 3 e 5 dell articolo 103 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 qualora i programmi operativi esistenti non rispettino tali disposizioni. Si applicano invece l articolo 8 del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione e l articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio;

4 - l articolo 62 è pertinente nel caso di un programma operativo già approvato; - nella misura in cui l articolo 63 è pertinente ad un programma già approvato, esso non si applica, mentre si applica l articolo 10 del regolamento (CE) n. 1433/2003; - gli articoli 64 e 65 non sono pertinenti ad un programma operativo già approvato; - l articolo 66 non è pertinente ad un programma operativo già approvato al quale si applica l articolo 203 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Esso si applica qualora il programma operativo sia modificato ai sensi dell articolo 203 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007; - l articolo 67 non è pertinente ad un programma operativo già approvato al quale si applica l articolo 203 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. L articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1422/2003 si applica (cfr. la risposta alla Q1 della NOTA INTERPRETATIVA N ). Esso si applica qualora il programma operativo sia modificato ai sensi dell articolo 203 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Le disposizioni del titolo III, capo III, del regolamento (CE) n. 1580/2007 non sono pertinenti ad unprogramma operativo già approvato secondo il vecchio sistema. Le disposizioni del titolo III, capo V, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione si applicano nel rispetto di quanto segue: - gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 98, 99, 126, 127 e 128 riguardanoesclusivamente gli aspetti che hanno un effettiva pertinenza con i vecchi programmi operativi; - il regime di sanzioni di cui alla sezione 3 si applica nel rispetto dell articolo 152, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1580/2007, aggiunto dal regolamento (CE) n. 590/2008, che recita: se, riguardo a una domanda di aiuto presentata a titolo di programmi operativi attuati nel 2007 o in precedenza, si dovrebbe, in relazione ad atti od omissioni verificatisi in tale periodo, applicare una sanzione a norma del titolo III, capo V, sezione 3, mentre in forza della normativa allora in vigore non si sarebbe applicata alcuna sanzione o una meno severa, si applica la sanzione meno severa oppure, se del caso, non si applica alcuna sanzione. Gli Stati membri sono tenuti a adattare i propri sistemi informatici per conformarsi al nuovo regime? Qual è il termine per farlo? La normativa comunitaria non disciplina tale questione, che è di competenza degli Stati membri. Questi devono essere in grado di applicare la normativa comunitaria in modo efficace e di assicurare che siano effettuati tutti i controlli necessari. Spetta dunque agli Stati membri assicurare che i propri sistemi informatici permettano loro di adempiere a tali obblighi Un organizzazione di produttori decide di modificare il proprio programma operativo per il 2008 ai sensi dell articolo 67 del regolamento (CE) n. 1580/2007 così da tenere conto dei contributi supplementari costituiti dall aiuto finanziario nazionale. Si può applicare l articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 ( modifiche minori ) per le azioni finanziate dall aiuto finanziario nazionale nonostante il programma operativo sia stato approvato nel 2007 e non sia stato modificato in conformità alle nuove norme? Si può quindi permettere che tale programma resti in vigore fino alla sua scadenza conformemente all articolo 203 bis, paragrafo 3,lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007? O, al contrario, tale programma deve ricadere nell articolo 203 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed essere modificato per soddisfare i requisiti del nuovo regime? Se un programma operativo approvato ai sensi della normativa precedente è modificato per includere le nuove percentuali dell aiuto finanziario nazionale stabilite nell articolo 103 sixies del regolamento (CE) n. 1234/2007, è necessario modificarlo affinché soddisfi i requisiti del nuovo regolamento in applicazione dell articolo 203 bis, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE)n. 1234/2007, a meno che tale modifica non fosse già consentita dall articolo 15, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1433/2003 (cioè senza previa approvazione dell amministrazione nazionale). Gli Stati membri non sono autorizzati a stabilire criteri supplementari per permettere di modificare i programmi operativi esistenti. Quali sono le percentuali applicabili ai ritiri intrapresi nel 2007 (ad esempio, per la campagna di commercializzazione degli agrumi che termina il 30 settembre 2008)? Questa domanda fa riferimento solo ai prodotti per cui le vecchie norme prevedono una campagna di commercializzazione diversa dall anno civile, ad esempio quella delle mele e delle pere (dal 1 agosto al 31 luglio) e degli agrumi (dal 1 ottobre al 30 settembre). In riferimento alla quantità media commercializzata in 3 anni e usata come base per il calcolo del limite quantitativo conformemente alla precedente normativa (regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione), si deve prendere in considerazione la quantità commercializzata durante tutto il 2007/08. Gli Stati

5 membri possono pagare in anticipo, ma dovranno controllare successivamente nel 2008 che i ritiri restino effettivamente al di sotto del limite. Considerando che l articolo 151 del regolamento (CE) n. 1580/2007 riprende semplicemente le disposizioni del regolamento (CE) n. 103/2007 senza modificarle, le organizzazioni di produttori, in riferimento al limite quantitativo per la parte della campagna 2007/08 che rientra nel 2007, possono usare il limite per l intera campagna (5% per gli agrumi e 8,5% per mele e pere + un margine di superamento del 3% - cfr. articolo 23, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio), in modo da coprire i mesi del 2007 (5 mesi per mele e pere e 3 mesi per gli agrumi) Un produttore può continuare a essere membro di due organizzazioni di produttori di un dato prodotto (ad esempio mele), nel caso in cui la prima organizzazione di produttori sia esclusivamente riconosciuta per i prodotti freschi e la seconda per i prodotti destinati alla trasformazione? Sì. L'articolo 122, lettera a), punto iii) e lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio stabilisce che un'organizzazione di produttori può essere qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita costituita su iniziativa di produttori del settore ortofrutticolo, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione. L'articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera b) di questo regolamento stabilisce che i membri di un'organizzazione di produttori devono aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una determinata azienda, ad una sola organizzazione di produttori. Considerato che l'articolo 122, lettera a), punto iii) distingue tra prodotti freschi e prodotti destinati alla trasformazione, uno stesso produttore può aderire contemporaneamente a due organizzazioni di produttori, una per i prodotti freschi e l'altra per i prodotti destinati alla trasformazione

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