Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori. Se z i o n e I. Principi generali.

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1 Reg 1234/07 CAPO II Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori Se z i o n e I Principi generali Articolo 122 Organizzazioni di produttori Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che: a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori: i) luppolo; ii) olio di oliva e olive da tavola; iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione; iii bis) latte e prodotti lattiero-caseari; iv) bachicoltura; b) sono costituite su iniziativa dei c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, include uno o più tra gli obiettivi seguenti:. i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità;. ii) concentrare l offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;. iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.; Gli Stati membri possono riconoscere anche le organizzazioni di produttori costituite da produttori di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui al primo comma, lettera a), alle condizioni specificate alle lettere b) e c) dello stesso comma.

2 Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere le organizzazioni di produttori che soddisfano le stesse condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), e c), e il cui statuto impone ai loro membri in particolare di:. a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall organizzazione di. b) fornire le informazioni richieste dall organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici coltivate e l andamento del mercato;. c) versare penali in caso di violazione degli obblighi previsti dallo statuto dell organizzazione. I seguenti obiettivi specifici ai sensi del paragrafo 1, lettera c), possono essere perseguiti in particolare nel settore vitivinicolo:. a) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell ambiente;. b) promuovere iniziative di gestione dei sottoprodotti della vinificazione e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;. c) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull evoluzione del mercato;. d) contribuire alla realizzazione dei programmi di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo IV, sezione IV ter.

3 S e z i o n e I bis Disposizioni relative alle organizzazioni di produttori, alle organizzazioni interprofessionali ed ai gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo Sottosezione I Statuto e riconoscimento delle organizzazioni dei produttori Articolo 125 bis Statuto delle organizzazioni di produttori 1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:. a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di. b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di. c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;. d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;. e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter. 2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono: a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno persona- le, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %; b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di pro- duttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;

4 c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di pro- duttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione. 3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:. a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;. b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di. c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;. d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di. e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione;. f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione. 4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche. Articolo 125 ter Riconoscimento 1. Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:. a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovi;. b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovi;. c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero

5 essere di pertinenza dell'organizzazione;. d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;. e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti;. f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e. g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato. 2. Gli Stati membri:. a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutti i pertinenti elementi di prova;. b) eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori, delle disposizioni del presente capo, comminano le sanzioni alle organizzazioni medesime in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;. c) comunicano alla Commissione, una volta all'anno, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

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