MISERICORDIE DELLA TOSCANA TAVOLO FORMAZIONE. Modulo 5
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1 MISERICORDIE DELLA TOSCANA TAVOLO FORMAZIONE Corso base per volontari di PROTEZIONE CIVILE ai sensi del Decreto R.T. 405 del 10/02/2014 Modulo 5
2 Sembrerà strano, ma parlare di Sicurezza nel Volontariato è sempre stato un tabù quasi come se non parlarne potesse servire ad esorcizzare pericoli verso chi dispone del proprio tempo libero dedicandolo agli altri. Poco prima della pubblicazione del Testo Unico della Sicurezza, fece clamore una sentenza nei confronti di un parroco chiamato a rispondere per un infortunio soccorso ad un volontario che effettuava lavori per una festa parrocchiale. Da questa singolare sentenza è scaturito un importante insegnamento secondo il quale le norme di prevenzione degli infortuni si applicano anche nel caso di prestatori d opera volontari, assumendo la persona per conto della quale gli stessi operano una posizione di garanzia nei loro confronti.
3 Il 30 aprile 2008 sul supplemento ordinario n.108 alla Gazzetta Ufficiale n.101 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n.81 meglio conosciuto come testo unico della sicurezza.
4 Il Decreto Legislativo 81/08 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
5 Il 3 agosto 2009 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
6 Con questo nuovo Decreto cambia il panorama legislativo nei confronti del Volontariato (già inserito nel decreto principale) in quanto si profilano due strade e cioè una relativa alle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile (comma 3 bis, articolo 3), ed una nei confronti dei volontari di cui alla legge n. 266/1991 e dei volontari che effettuano servizio civile (comma 12 bis, articolo 3)
7 Le regole poste a tutela della salute e sicurezza dei volontari di Protezione Civile sono regole speciali in quanto elaborate per questo particolare ambito; chi fa attività di Protezione Civile non dovrà seguire gli abituali schemi in uso, per esempio, nel proprio luogo di lavoro, ma seguire tutte le norme speciali emanate.
8 Infatti l articolo 3 comma 3 bis riporta che le disposizioni del D.Lgs.81/09 sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività individuate entro il 31 dicembre 2010* con Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero dell Interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. *prorogato al 31 marzo 2011
9 La tutela della salute e della sicurezza dei volontari non si ottiene solo facendo un corso o acquisendo un diploma, non è un azione da compiere una tantum, ma dovrà diventare un modo di pensare, una modalità organizzativa, la regola che disciplina ogni attività in essere o nuova che l associazione svolgerà continuativamente.
10 La norma di partenza per l attività di Protezione Civile sarà quindi il Decreto 13 aprile 2011 di cui individueremo gli aspetti salienti
11 Articolo 1 - Definizioni a) «organizzazione di volontariato della protezione civile»: ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, e all'art. 5bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n, 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché attività di formazione e addestramento, nelle stesse materie;
12 b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire (ai lavoratori, VOLONTARI, ecc.) conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi; c) «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;
13 d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere (ai lavoratori, VOLONTARI, ecc..) l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento; e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria.
14 Articolo 2 - Campo di applicazione 1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali: a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
15 b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa; c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008; d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.
16 Articolo 3 - Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'art. 1, nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n
17 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione. 3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il legale rappresentante (no datore di lavoro) delle organizzazioni e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.
18 Articolo 4 - Obblighi delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile1. Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell'ambito degli SCENARI DI RISCHIO (vedi definizione Decreto Capo DPC 12/01/2012) di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
19 3. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività' lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.
20 Articolo 5 - Sorveglianza sanitaria - 1. Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente decreto, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività' di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria...
21 L articolo 5 rimandava alla successiva definizione delle modalità di svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria e altre misure che sono state indicate nel decreto capo DPC 12/01/2012. Questo decreto rappresenta per noi la seconda norma speciale. In questo Decreto troviamo subito la definizione di Scenario di Rischio:...per Scenario di Rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza
22 Decreto Capo DPC 12/01/2012 Condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile... SCENARI DI RISCHIO Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti: - scenario eventi atmosferici avversi; - scenario rischio idrogeologico - alluvione; - scenario rischio idrogeologico - frane; - scenario rischio sismico; - scenario rischio vulcanico; - scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia; -scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
23 Scenari di rischio -scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge); - scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operativita' ordinaria, attivita' sociale, attivita' addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attivita' di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorita' competenti nell'attivita' di ricerca persone disperse/scomparse).
24 In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti: - incidenti che richiedano attivita' di soccorso tecnico urgente; - attivita' di assistenza e soccorso in ambiente acquatico; - attivita' di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano; - attivita' di difesa civile. Con riferimento a tali scenari di rischio di protezione civile le autorita' di protezione civile individuate dalle vigenti disposizioni normative (Comuni, Province, Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, Regioni e Province Autonome e Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e le altre autorita' individuate dalla legge provvedono, per quanto di competenza, a definire la pianificazione relativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
25 COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base: - assistenza alla popolazione, intesa come: - attivita' psicosociale; - attivita' socio-assistenziale; - assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili); - informazione alla popolazione;
26 - logistica; - soccorso e assistenza sanitaria; - uso di attrezzature speciali; - conduzione di mezzi speciali; - predisposizione e somministrazione pasti; - prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia; - supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attivita' amministrative e di segreteria; - presidio del territorio; - attivita' di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico; - attivita' formative; - attivita' in materia di radio e telecomunicazioni; - attivita' subacquea; - attivita' cinofile.
27 Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui puo' essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati. I compiti di soccorso in ambiente montano, impervio od ipogeo costituiscono compiti specifici svolti dai volontari appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Ciascun volontario puo' svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uopo previsti dalle rispettive Regioni e Province Autonome ovvero dall'organizzazione di appartenenza.
28 Allegato 2 Condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile... Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza Piani formativi regionali
29 Allegato 3 Condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile... Sostituito con decreto Capo DPC 25/11/13... I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile... sono sottoposti al controllo sanitario, mediante accesso ad un insieme di misure generali di prevenzione, educazione e promozione alla salute. Il controllo sanitario viene attuato nel rispetto ed in coerenza dei livelli definiti dai L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) nazionali...
30 Allegato 4 Intesa concernente la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità di svolgimento delle medesime, nonché delle forme organizzative per assicurare l'individuazione dei medici competenti. Dovranno essere individuati dall'organizzazione di appartenenza, ai fini della sottoposizione alla sorveglianza sanitaria, i volontari che svolgono attività operative di volontariato per piu' di 535 ore nell'arco dell'anno. Tale termine e' determinato nella misura del 30% del tempo lavorativo annuale di un lavoratore appartenente alla Pubblica Amministrazione. Per le organizzazioni che non dispongono di sistemi di rilevamento delle attivita' orarie svolte dai propri volontari, il termine di impiego oltre il quale dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria e' determinato in 65 giorni di volontariato annui.
31 Dopo questa panoramica legislativa, facciamo una riflessione sull attività della Protezione Civile che, essendo svolta generalmente in situazioni di emergenza e con tipologie di intervento diverse tra loro, meriterebbe sempre un attenta valutazione dei possibili scenari, del coinvolgimento di risorse umane ed attrezzature e dei rischi conseguenti. Diventa quindi azione principale la valutazione dei rischi a cui possono essere sottoposti i volontari durante un intervento di Protezione Civile.
32 Risulterà quindi indispensabile individuare i maggiori ambiti di attività in cui l associazione e quindi i volontari saranno dedicati, esempio: EMERGENZA IDROGEOLOGICA EMERGENZA IDRAULICA EMERGENZA SISMICA EMERGENZA INDUSTRIALE MAXI EMERGENZA SANITARIA RICERCA DISPERSI Etc. etc.
33 In base all individuazione dei possibili scenari d intervento, dovranno essere scelte le attrezzature di lavoro da utilizzare e di conseguenza predisposta un idonea informazione, formazione ed addestramento all uso. Conseguentemente ma non di secondaria importanza sarà la scelta dei dispositivi di Protezione Individuale che ogni volontario sarà tenuto ad utilizzare correttamente. Per dispositivo di protezione individuale si intende qualsiasi attrezzatura o accessorio destinato ad essere indossato o tenuto dal volontario (o lavoratore) allo scopo di proteggersi dai rischi ai quali è esposto durante l attività.
34 L analisi dei suddetti fattori corrisponderà alla valutazione dei rischi ed alla stesura di procedure contenenti le misure necessarie alla salvaguardia della salute e della sicurezza delle persone coinvolte. Le indicazioni seguenti saranno comunque un ottima base per qualsiasi scenario operativo: -prestare sempre la massima attenzione a ciò che viene fatto; - non eccedere oltre le proprie capacità; - seguire le procedure adottate; - indossare i DPI idonei; - delimitare le aree di lavoro e vietare l accesso ai non addetti; - non fumare o assumere bevande alcoliche o medicinali che inducano sonnolenza; - comunicare sempre la propria localizzazione, l avvio, la chiusura o la variazione delle operazioni; -considerare l influenza delle condizioni meteo; - verificare la corretta messa a terra delle attrezzature elettriche; - verificare la presenza di mezzi di spegnimento incendi.
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36 MISERICORDIE DELLA TOSCANA TAVOLO FORMAZIONE Corso base per volontari di PROTEZIONE CIVILE ai sensi del Decreto R.T. 405 del 10/02/2014 ARRIVEDERCI!
MISERICORDIE PROTEZIONE CIVILE
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