Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

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1 Parlamento europeo Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2016/0084(COD) PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (COM(2016)0157 C8-0123/ /0084(COD)) Relatore per parere (*): Jan Huitema (*) Procedura con le commissioni associate articolo 54 del regolamento AD\ docx PE v02-00 Unita nella diversità

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3 BREVE MOTIVAZIONE I concimi sono essenziali per la produzione agricola. I prodotti fertilizzanti garantiscono agli agricoltori che le loro colture ricevono i nutrienti necessari. La necessità di produrre di più con meno diventa sempre più importante per soddisfare le richieste alimentari e salvaguardare l'ambiente. I concimi svolgono un ruolo importante in questa sfida. Circa il 50 % dei concimi che sono attualmente sul mercato sono esclusi dal campo di applicazione della normativa esistente, in particolare i prodotti fertilizzanti che contengono o sono costituiti da materia organica riciclata. Le stime mostrano che quasi il 30 % dei concimi inorganici potrebbe essere sostituito da concimi organici se i bio-rifiuti fossero sfruttati maggiormente e se fosse utilizzato il potenziale di riciclo. Ciò potrebbe contribuire a un'economia circolare, riducendo gli sprechi e chiudendo il ciclo minerale e contribuirebbe inoltre ad affrontare le preoccupazioni in merito alla dipendenza dell'unione europea dall'importazione di materie prime provenienti da paesi terzi e ai processi ad alta intensità energetica coinvolti nella produzione di concimi inorganici. Pertanto, il relatore accoglie con favore la revisione del regolamento esistente sui concimi per dare l'opportunità ai prodotti fertilizzanti organici di entrare nel mercato interno, offrendo più libertà di scelta agli agricoltori. Inoltre, l'ampliamento del campo di applicazione e la maggiore armonizzazione promuoveranno l'imprenditorialità e valorizzeranno il potenziale innovativo del settore agroalimentare, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di tecniche che recuperano sostanze nutrienti preziose da flussi di rifiuti organici e le utilizzano per la produzione di prodotti fertilizzanti. Le opportunità per il riciclaggio dei flussi di rifiuti organici sono enormi e il settore agricolo svolge un ruolo indispensabile, ad esempio, con il recupero dei nutrienti dal concime animale. Il letame è il concime più comune per i terreni agricoli nell'unione europea e rappresenta circa la metà dei nutrienti applicati ai terreni agricoli dell'ue. Grazie alle tecniche innovative che recuperano le sostanze nutritive provenienti dal concime animale trasformandoli in concentrati di minerali ad alta efficienza (azoto + potassio), agli agricoltori viene offerta la possibilità di riciclare le sostanze nutrienti in modo più sostenibile. Tuttavia, l'incentivo ad utilizzare prodotti fertilizzanti contenenti o costituiti da deiezioni animali trattate è ostacolato dalle norme di attuazione per l'applicazione dei concimi, come descritto nella direttiva sui nitrati, poiché l'utilizzo di letame trasformato è vincolato dalle stesse regole del letame non trasformato. Il relatore non mette in discussione gli obiettivi della direttiva sui nitrati né intende modificare il limite per l'azoto proveniente da deiezioni animali che è consentito applicare sui terreni agricoli. Tuttavia, è ingiustificato che i prodotti fertilizzanti contenenti o costituiti da letame trasformato la cui efficienza agronomica è pari a quella dei concimi inorganici e che non rappresentano una minaccia per gli obiettivi ambientali della direttiva sui nitrati siano soggetti alle stesse norme del letame liquido non trasformato e, pertanto, limitati nel loro utilizzo. Il recupero delle sostanze nutrienti da letame non presenta solo vantaggi ambientali rappresentati dalla chiusura del ciclo minerale, ma consente anche un risparmio di costi per gli agricoltori, che saranno meno dipendenti dall'acquisto di concimi inorganici. Il relatore, dunque, propone un emendamento per regolare la definizione di "effluente di AD\ docx 3/101 PE v02-00

4 allevamento" nella direttiva sui nitrati, al fine di assicurare che i prodotti fertilizzanti contenenti o costituiti da letame trasformato, che soddisfano i requisiti del regolamento sui fertilizzanti e che hanno dimostrato di possedere capacità agronomiche sufficienti, non siano indebitamente discriminati. Ferma restando la necessità di requisiti chiari e rigorosi per controllare l'efficienza e la qualità dei prodotti al fine di salvaguardare gli obiettivi ambientali della direttiva sui nitrati. Un altro prodotto promettente con un elevato potenziale per l'agricoltura è la categoria dei biostimolanti. Il relatore è del parere che l'utilizzo di biostimolanti potrebbe svolgere un ruolo importante nell'aumentare l'efficienza e di conseguenza l'uso di concimi in quanto fanno aumentare i nutrienti assorbiti dal raccolto. Oltre a questo, possono anche avere altri effetti benefici che, indirettamente, rendono la pianta più resistente agli influssi esterni quali, per esempio, i parassiti. Tuttavia, l'attuale proposta non è del tutto riconciliata con i rapidi sviluppi che riguardano i nuovi biostimolanti, in particolare i biostimolanti microbici delle piante. Occorre evitare che i prodotti benefici promettenti siano esclusi dal campo di applicazione del regolamento sui fertilizzanti. Per questo motivo, i produttori di biostimolanti microbici delle piante dovrebbe essere tenuti a rispettare requisiti chiari che, attualmente, non esistono, per valutare la sicurezza dei microrganismi di recente scoperta e verificare se è sicuro utilizzarli nella produzione di prodotti fertilizzanti recanti la marchiatura CE. Ciò ritarda l'innovazione dei prodotti poiché i produttori necessitano di chiarezza. Lo stesso vale per i requisiti di biodegradabilità per il controllo dei concimi rilasciati. Il relatore concorda sul fatto che occorre evitare, per quanto possibile, l'inquinamento dei nostri terreni con polimeri plastici. Tuttavia, un periodo di 24 mesi non salvaguarda la funzione di un polimero biodegradabile poiché alcuni prodotti devono mantenere la loro funzione di rilascio di nutrienti per un periodo di tempo più lungo. Inoltre, è improbabile che, con le conoscenze attuali e le tecnologie disponibili, la biodegradabilità 90 % sia raggiungibile in 24 mesi. Pertanto, il periodo di tempo successivo al momento in cui il polimero inizia a degradare deve avere inizio dopo che è trascorso il tempo di rilascio dichiarato. In aggiunta a ciò, dovrebbe essere accordato più tempo all'industria per impostare un periodo fattibile dopo il quale il polimero può raggiungere una biodegradabilità del 90 %. Di conseguenza, devono essere messi a punto test di biodegradabilità adeguati. EMENDAMENTI 1 Titolo Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO PE v /101 AD\ docx

5 EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE) EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di concimi e prodotti per il miglioramento dell'efficienza nutrizionale (INEP) recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009 e (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE) (il termine "fertilizzanti" dovrebbe essere eliminato in tutto il testo nel caso di prodotti volti a migliorare l'efficienza nutrizionale delle piante.) 2 Considerando 1 (1) Le condizioni per la messa a disposizione di concimi sul mercato interno sono state parzialmente armonizzate mediante il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 15, che riguarda quasi esclusivamente i concimi prodotti a partire da materiali inorganici derivanti dall'attività estrattiva od ottenuti per via chimica. Vi è inoltre l'esigenza di utilizzare materiali riciclati od organici per la concimazione. È opportuno fissare condizioni armonizzate per la messa a disposizione sull'intero mercato interno di concimi ottenuti da tali materiali riciclati od organici allo scopo di offrire un consistente incentivo al loro ulteriore impiego. La portata dell'armonizzazione dovrebbe pertanto essere estesa al fine di includere i materiali riciclati e organici. (1) Il presente regolamento dovrebbe mirare a favorire gli obiettivi dell'economia circolare e a garantire nel contempo la sicurezza e la sostenibilità dell'approvvigionamento di concimi agli agricoltori, oltre a elevati livelli di efficienza di detti prodotti. Le condizioni per la messa a disposizione di concimi sul mercato interno sono state parzialmente armonizzate mediante il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 15, che riguarda quasi esclusivamente i concimi prodotti a partire da materiali inorganici derivanti dall'attività estrattiva od ottenuti per via chimica. Vi è inoltre l'esigenza di utilizzare materiali riciclati od organici per la concimazione. È opportuno fissare condizioni armonizzate per la messa a disposizione sull'intero mercato interno di concimi ottenuti da tali materiali riciclati od organici allo scopo di offrire un consistente incentivo alla promozione del loro ulteriore impiego. Ciò è fondamentale al fine di ridurre la dipendenza AD\ docx 5/101 PE v02-00

6 15 Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del , pag. 1). dell'unione nei confronti delle importazioni di nutrienti dai paesi terzi e contribuire all'economia circolare. La portata dell'armonizzazione dovrebbe pertanto essere estesa al fine di includere i materiali riciclati e organici. È opportuno definire con chiarezza l'uso del termine "organico" e distinguere chiaramente la definizione di "organico" offerta dal regolamento (CE) 834/ bis del Consiglio dallo stesso termine inteso come categoria di concime a contenuto prevalente di materiale organico, non di costituenti minerali. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che faccia il punto sull'applicazione del presente regolamento cinque anni dopo la sua entrata in vigore. 15 Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del , pag. 1). 15 bis Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (GU L 189 del , pag. 1). 3 Considerando 2 bis (nuovo) (2 bis) Le sostanze nutritive del cibo che consumiamo hanno origine nel terreno; un terreno sano e ricco di nutrienti produce raccolti e alimenti sani e nutrienti. Gli agricoltori devono avere a disposizione una vasta gamma di concimi organici e sintetici per migliorare il terreno. Una terra priva o povera di PE v /101 AD\ docx

7 sostanze nutritive causa una carenza di nutrienti nelle piante, provocandone un arresto nello sviluppo o una deficienza del valore nutrizionale per il consumo umano. 4 Considerando 8 (8) I contaminanti presenti nei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, quali il cadmio, presentano un rischio potenziale per la salute delle persone e degli animali e per l'ambiente in quanto si accumulano nell'ambiente e penetrano nella catena alimentare. Il loro contenuto nei suddetti prodotti andrebbe pertanto limitato. Inoltre le impurità presenti nei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE derivati dai rifiuti organici, in particolare i polimeri ma anche i metalli e il vetro, dovrebbero essere evitate o limitate nella misura in cui ciò risulti tecnicamente fattibile, tramite l'individuazione di tali impurità nei rifiuti organici raccolti separatamente prima della trasformazione. (8) I contaminanti presenti nei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, quali il cadmio, se non utilizzati correttamente presentano un rischio potenziale per la salute delle persone e degli animali e per l'ambiente in quanto si accumulano nell'ambiente e penetrano nella catena alimentare. Il loro contenuto nei suddetti prodotti andrebbe pertanto limitato. Inoltre le impurità presenti nei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE derivati dai rifiuti organici, in particolare i polimeri ma anche i metalli e il vetro, dovrebbero essere evitate o limitate nella misura in cui ciò risulti tecnicamente fattibile, tramite l'individuazione di tali impurità nei rifiuti organici raccolti separatamente prima della trasformazione. 5 Considerando 10 (10) Per ogni pertinente materiale costituente che contenga sottoprodotti di origine animale in conformità delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 dovrebbe essere determinato il punto finale nella catena di fabbricazione. Qualora un processo di fabbricazione di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura (10) Per ogni pertinente materiale costituente che contenga sottoprodotti di origine animale in conformità delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 dovrebbe essere determinato il punto finale nella catena di fabbricazione. L'impostazione dei metodi di trasformazione e le regole di recupero per AD\ docx 7/101 PE v02-00

8 CE e disciplinati in forza del presente regolamento inizi prima che sia stato raggiunto tale punto finale, le prescrizioni relative al processo di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al presente regolamento dovrebbero applicarsi cumulativamente. Nel caso in cui entrambi i regolamenti disciplinino il medesimo parametro, si applicherebbe la prescrizione più rigorosa. i sottoprodotti di origine animale per i quali è stato determinato un punto finale nella catena di fabbricazione deve avere inizio subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza, il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda l'espansione o l'aggiunta, senza alcun inutile ritardo, di determinati sottoprodotti di origine animale alle categorie di materiali costituenti specifiche al fine di aumentare le opportunità e offrire maggiore certezza del diritto per i produttori e le imprese liberando il potenziale per un uso migliore dei nutrienti ottenuti da sottoprodotti di origine animale, come il letame. Qualora un processo di fabbricazione di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e disciplinati in forza del presente regolamento inizi prima che sia stato raggiunto tale punto finale, le prescrizioni relative al processo di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al presente regolamento dovrebbero applicarsi cumulativamente. Nel caso in cui entrambi i regolamenti disciplinino il medesimo parametro, si applicherebbe la prescrizione più rigorosa. 6 Considerando 11 (11) Nell'eventualità di rischi per la salute pubblica o degli animali provocati da prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e derivati da sottoprodotti di origine animale, dovrebbe essere possibile ricorrere a misure di salvaguardia a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 19, (11) Nell'eventualità di rischi proporzionali per la salute umana o degli animali provocati da prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e derivati da sottoprodotti di origine animale, dovrebbe essere possibile ricorrere a misure di salvaguardia a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del PE v /101 AD\ docx

9 come avviene per altre categorie di prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale 19 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell' , pag. 1). Consiglio 19, come avviene per altre categorie di prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale 19 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell' , pag. 1). 7 Considerando 13 (13) Per taluni rifiuti recuperati ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 20 si è constatata una domanda del mercato affinché essi possano essere utilizzati come prodotti fertilizzanti. Inoltre per i rifiuti impiegati come materia prima nell'operazione di recupero, per i processi e le tecniche di trattamento nonché per i prodotti fertilizzanti risultanti dall'operazione di recupero sono necessarie alcune prescrizioni al fine di garantire che l'impiego di tali prodotti non comporti ripercussioni generali nocive all'ambiente o alla salute umana. Per i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, tali prescrizioni dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento. Pertanto, a decorrere dal momento in cui tutte le prescrizioni del presente regolamento saranno ottemperate, tali prodotti dovrebbero cessare di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE. (13) Per taluni rifiuti recuperati quali la struvite, il biochar e i prodotti a base di cenere ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 20 si è constatata una domanda del mercato affinché essi possano essere utilizzati come prodotti fertilizzanti. Inoltre per i rifiuti impiegati come materia prima nell'operazione di recupero, per i processi e le tecniche di trattamento nonché per i prodotti fertilizzanti risultanti dall'operazione di recupero sono necessarie alcune prescrizioni al fine di garantire che l'impiego di tali prodotti non comporti ripercussioni generali nocive all'ambiente o alla salute umana. Per i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, tali prescrizioni dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento. Pertanto, a decorrere dal momento in cui tutte le prescrizioni del presente regolamento saranno ottemperate, tali prodotti dovrebbero cessare di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e, di conseguenza, dovrebbe essere possibile per i prodotti contenenti o costituiti da tali materiali di scarto recuperato accedere al mercato AD\ docx 9/101 PE v02-00

10 20 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del , pag. 3). interno. Per garantire la chiarezza giuridica e per incentivare ulteriormente i produttori a fare un uso maggiore dei flussi di rifiuti di valore, le analisi scientifiche e l'elaborazione di requisiti in materia di trattamento a livello dell'unione per tali prodotti dovrebbe iniziare subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza, il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda la definizione, senza inutili ritardi, di categorie più ampie o aggiuntive di materiali costituenti idonei all'uso nella produzione di prodotti fertilizzanti come struvite, biochar e prodotti a base di cenere. 20 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del , pag. 3). 8 Considerando 13 bis (nuovo) (13 bis) Per garantire un alto livello di qualità per i consumatori, i produttori di concimi e prodotti per il miglioramento dell'efficienza nutrizionale (INEP) dovrebbero dimostrarne l'efficacia prima di immetterli sul mercato. 9 Considerando 13 ter (nuovo) PE v /101 AD\ docx

11 (13 ter) Attualmente i produttori utilizzano determinati sottoprodotti, coprodotti o prodotti derivanti dal riciclo del settore generati nel corso di processi industriali specifici come costituenti di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE. Per i costituenti dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, le prescrizioni relative alle categorie di materiali costituenti dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento. Se del caso, a decorrere dal momento in cui saranno rispettate tutte le prescrizioni del presente regolamento, tali prodotti dovrebbero cessare di essere considerati rifiuti secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE. 10 Considerando 14 (14) Talune sostanze e miscele, comunemente denominate additivi agronomici, migliorano le modalità di rilascio dei nutrienti presenti in un concime. Le sostanze e le miscele messe a disposizione sul mercato con l'intenzione di aggiungerle ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE allo scopo di cui sopra dovrebbero soddisfare determinati criteri di efficacia sotto la responsabilità del fabbricante di tali sostanze o miscele e dovrebbero pertanto, in quanto tali, essere considerate prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE a norma del presente regolamento. I prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e contenenti tali sostanze o miscele dovrebbero inoltre essere soggetti a determinati criteri di efficacia e sicurezza. Di conseguenza tali sostanze e (14) Talune sostanze e miscele, comunemente denominate additivi agronomici, migliorano le modalità di rilascio dei nutrienti presenti in un concime. Le sostanze e le miscele messe a disposizione sul mercato con l'intenzione di aggiungerle ai prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE od organici prodotti nelle aziende agricole allo scopo di cui sopra dovrebbero soddisfare determinati criteri di efficacia, sicurezza e rispetto dell'ambiente sotto la responsabilità del fabbricante di tali sostanze o miscele e dovrebbero pertanto, in quanto tali, essere considerate prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE a norma del presente regolamento. I prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e contenenti tali sostanze o miscele dovrebbero inoltre essere AD\ docx 11/101 PE v02-00

12 miscele dovrebbero essere disciplinate anche in qualità di materiali costituenti per prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE. soggetti a determinati criteri di efficacia, sicurezza e rispetto dell'ambiente. Di conseguenza tali sostanze e miscele dovrebbero essere disciplinate anche in qualità di materiali costituenti per prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE. 11 Considerando 15 (15) Talune sostanze, miscele e microrganismi, comunemente denominati prodotti biostimolanti delle piante, non sono di per sé dei nutrienti ma stimolano comunque i processi nutrizionali delle piante. Laddove tali prodotti siano intesi unicamente a migliorare l'efficienza dell'uso dei nutrienti delle piante, la tolleranza allo stress abiotico o le caratteristiche qualitative delle colture, essi sono per loro natura più simili ai prodotti fertilizzanti che non alla maggior parte delle categorie di prodotti fitosanitari. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere autorizzati a recare la marcatura CE in forza del presente regolamento ed essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 21. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1107/2009. (15) Talune sostanze, miscele e microrganismi, comunemente denominati prodotti biostimolanti delle piante, non sono di per sé dei nutrienti ma stimolano comunque i processi nutrizionali delle piante. Laddove tali prodotti siano intesi unicamente a migliorare l'efficienza dell'uso dei nutrienti delle piante, la tolleranza allo stress abiotico, le caratteristiche qualitative delle colture o l'umidificazione, oppure ad aumentare la disponibilità di nutrienti confinati nel suolo, essi sono per loro natura più simili ai prodotti fertilizzanti che non alla maggior parte delle categorie di prodotti fitosanitari. Pertanto, possono agire come complemento dei concimi allo scopo di ottimizzarne l'efficienza e di ridurne i volumi d'uso richiesti. Oltre a incrementare la capacità di produzione, i suddetti prodotti possono contribuire a sostenere i servizi ecosistemici e a rafforzare le colture contro gli effetti dei cambiamenti climatici. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere autorizzati a recare la marcatura CE in forza del presente regolamento ed essere esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 21. È opportuno pertanto modificare di PE v /101 AD\ docx

13 21 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del , pag. 1). conseguenza il regolamento (CE) n. 1107/ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del , pag. 1). 12 Considerando 15 bis (nuovo) (15 bis) Per i microrganismi, le categorie di materiali costituenti dovrebbero essere ampliate o integrate al fine di garantire e di migliorare il potenziale innovativo per quanto riguarda lo sviluppo e la scoperta di nuovi prodotti biostimolanti microbici delle piante. Al fine di stimolare l'innovazione e creare certezza del diritto per i produttori per quanto riguarda i requisiti che devono essere soddisfatti per la registrazione di nuovi microrganismi come ingredienti per i prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE, occorre identificare chiaramente metodi armonizzati per la valutazione della sicurezza dei nuovi microrganismi. Il lavoro preparatorio volto a definire tali metodi di valutazione della sicurezza dovrebbe avere inizio subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea riguardo alla definizione, senza inutili ritardi, dei requisiti che i produttori sono tenuti a rispettare per dimostrare la sicurezza dei nuovi microrganismi ai fini della loro registrazione per l'utilizzo nei AD\ docx 13/101 PE v02-00

14 prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE. 13 Considerando 16 (16) I prodotti aventi una o più funzioni, una delle quali rientri nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, dovrebbero rimanere sottoposti al controllo concepito per tali prodotti e previsto da tale regolamento. Laddove tali prodotti abbiano anche la funzione di prodotto fertilizzante, sarebbe fuorviante prevederne la marcatura CE a norma del presente regolamento in quanto la messa a disposizione di un prodotto fitosanitario sul mercato è subordinata a un'autorizzazione del prodotto valida nello Stato membro in questione. È pertanto opportuno escludere tali prodotti dall'ambito di applicazione del presente regolamento. (16) I prodotti immessi sul mercato di cui è previsto l'uso per una o più funzioni, almeno una delle quali rientri nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, sono prodotti fitosanitari e rimangono sottoposti al controllo concepito per tali prodotti e previsto da tale regolamento. Laddove tali prodotti abbiano anche la funzione di prodotto fertilizzante, sarebbe fuorviante prevederne la marcatura CE a norma del presente regolamento in quanto la messa a disposizione di un prodotto fitosanitario sul mercato è subordinata a un'autorizzazione del prodotto valida nello Stato membro in questione. È pertanto opportuno escludere tali prodotti dall'ambito di applicazione del presente regolamento. I prodotti che contengono costituenti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 possono svolgere una o più funzioni fertilizzanti e pertanto essere soggetti al presente regolamento. Con il presente emendamento si offrirebbe la distinzione fondamentale fra prodotti e costituenti isolati, su cui dilaga la confusione, ed è essenziale trovare il giusto equilibrio fra fornire dei confini chiari, consentendo al contempo l'innovazione, ed evitare che il regolamento fitosanitario impedisca l'uso di qualsiasi sostanza registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 per qualsiasi altro scopo. 14 PE v /101 AD\ docx

15 Considerando 17 (17) Il presente regolamento non dovrebbe impedire l'applicazione della vigente legislazione dell'unione che disciplina aspetti relativi alla protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente non contemplati dal presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi fatti salvi la direttiva 86/278/CEE del Consiglio 22, la direttiva 89/391/CEE del Consiglio 23, il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 24, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 25, il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione 26, la direttiva 2000/29/CE del Consiglio 27, il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 e il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del , pag. 6). (17) Il presente regolamento non dovrebbe impedire l'applicazione della vigente legislazione dell'unione che disciplina aspetti relativi alla protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente non contemplati dal presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi fatti salvi la direttiva 86/278/CEE del Consiglio 22, la direttiva 91/676/CEE del Consiglio 22 bis, la direttiva 2000/60/CE del Consiglio 22 ter, la direttiva 89/391/CEE del Consiglio 23, il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 24, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 25, il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione 26, la direttiva 2000/29/CE del Consiglio 27, il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 28, il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 e il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 29 bis. 22 Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del , pag. 6). 22 bis Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del , pag. 1). 22 ter Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del , pag. 1). 23 Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 23 Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del AD\ docx 15/101 PE v02-00

16 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del , pag. 1). 24 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 396 del , pag. 1). 25 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del , pag. 1). 26 Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del , pag. 5). 27 Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del , pag. 1). 28 Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del , pag. 1). 29 Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del , pag. 35). 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del , pag. 1). 24 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 396 del , pag. 1). 25 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del , pag. 1). 26 Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del , pag. 5). 27 Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del , pag. 1). 28 Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del , pag. 1). 29 Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del , pag. 35). 29 bis Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (GU PE v /101 AD\ docx

17 L 189, del , pag. 1). 15 Considerando 17 bis (nuovo) (17 bis) I prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE a norma del presente regolamento dovrebbero beneficiare della parità di trattamento e non essere indebitamente discriminati dalle norme stabilite da altre normative dell'unione. Al fine di promuovere gli incentivi a utilizzare i prodotti fertilizzanti ottenuti da materiali riciclati e organici, è opportuno applicare norme improntate alla neutralità tecnologica onde assicurare la certezza giuridica ai produttori che investono nella produzione di fertilizzanti innovativi e garantire una concorrenza leale tra le diverse categorie di prodotti fertilizzanti. A condizione che i prodotti fertilizzanti contenenti o costituiti da deiezioni animali trattate siano sufficientemente efficaci sotto il profilo agronomico da mantenere gli obiettivi ambientali della direttiva 91/676/CEE 1 bis e che tale efficacia sia dimostrata da una documentazione tecnica controllata dai meccanismi previsti dal presente regolamento, sarebbe pertanto ingiustificato limitare l'applicazione di tali prodotti fertilizzanti al di sotto dei limiti di applicazione dei composti azotati ottenuti dagli effluenti di allevamento stabiliti dalla direttiva 91/676/CEE. È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/676/CEE in modo da prevenire la discriminazione di prodotti contenenti o costituiti da deiezioni animali trattate. 1 bis Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento AD\ docx 17/101 PE v02-00

18 provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del , pag. 1). 16 Considerando 17 ter (nuovo) (17 ter) La tracciabilità dei prodotti soggetti a sostanze organiche contaminanti provenienti da determinate fonti potenzialmente problematiche (o considerate tali) dovrebbe essere garantita fino alla fonte del materiale organico. Ciò è necessario al fine di a) garantire la fiducia dei consumatori e b) limitare i danni nel caso in cui si verifichi una contaminazione locale. In questo modo è possibile identificare le aziende che utilizzano i prodotti fertilizzanti che contengono materie prime organiche provenienti da tali fonti. Ciò dovrebbe essere obbligatorio per i prodotti che contengono materiale proveniente da scarti o sottoprodotti che non sono stati sottoposti a procedure mirate alla distruzione di impurità organiche, agenti patogeni e materiale genetico. L'obiettivo non è soltanto limitare i rischi sanitari e ambientali, ma anche rassicurare l'opinione pubblica e rispondere alle preoccupazioni degli agricoltori in merito agli agenti patogeni, ai contaminanti organici e al materiale genetico. Per salvaguardare i proprietari terrieri da sostanze contaminanti del cui impiego non sono direttamente responsabili, gli Stati membri sono tenuti a stabilire adeguati regimi di responsabilità. 17 Considerando 17 quater (nuovo) PE v /101 AD\ docx

19 (17 quater) I prodotti di scarto non trattati di produzione animale non dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento. 18 Considerando 18 (18) Laddove un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE contenga una sostanza o una miscela ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, la sicurezza delle sostanze che lo compongono con riguardo all'uso previsto andrebbe stabilita mediante la registrazione a norma di tale regolamento. Le prescrizioni in materia di informazione dovrebbero dimostrare la sicurezza dell'uso previsto del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE in modo paragonabile a quanto conseguito mediante altri regimi normativi concernenti prodotti destinati a essere utilizzati su terreni coltivabili o seminativi, in particolare la legislazione degli Stati membri sui concimi e il regolamento (CE) n. 1107/2009. Pertanto se i quantitativi effettivamente immessi sul mercato sono inferiori a 10 tonnellate annue per società, quale condizione per la messa a disposizione a norma del presente regolamento dovrebbero applicarsi in via eccezionale gli obblighi di informazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 per la registrazione delle sostanze in quantitativi compresi tra 10 e 100 tonnellate. (18) Laddove un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE contenga una sostanza o una miscela ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, la sicurezza delle sostanze che lo compongono con riguardo all'uso previsto andrebbe stabilita mediante la registrazione a norma di tale regolamento. È importante che il regolamento REACH si applichi ai prodotti fertilizzanti. AD\ docx 19/101 PE v02-00

20 19 Considerando 18 bis (nuovo) (18 bis) Sebbene il digestato non debba essere soggetto a registrazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, ciò non risulta completamente chiaro dalla formulazione dell'allegato V di tale regolamento. Una revisione di tale allegato è pertanto necessaria al fine di codificare l'attuale prassi di attuazione. 20 Considerando 55 (55) Si compiono progressi tecnici promettenti nei settori del riciclaggio dei rifiuti, come il riciclaggio del fosforo dai fanghi di depurazione, e della fabbricazione di prodotti fertilizzanti a partire da sottoprodotti di origine animale, come il biochar. I prodotti contenenti tali materiali o che ne sono costituiti dovrebbero poter accedere al mercato interno senza inutili ritardi una volta che siano stati scientificamente analizzati i processi di fabbricazione e che siano state stabilite a livello dell'unione le prescrizioni relative al processo. A tal fine, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea riguardo alla definizione di categorie più ampie o aggiuntive di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE o di materiali costituenti che (55) Si compiono progressi tecnici promettenti nei settori del riciclaggio dei rifiuti, come il riciclaggio del fosforo dai fanghi di depurazione, in particolare la struvite, e della fabbricazione di prodotti fertilizzanti a partire da sottoprodotti di origine animale, come il biochar e il recupero di fosforo dopo l'incenerimento, in particolare i prodotti a base di cenere. Pertanto, i prodotti contenenti tali materiali o che ne sono costituiti dovrebbero poter accedere al mercato interno una volta che siano stati scientificamente analizzati i processi di fabbricazione e che siano state stabilite a livello dell'unione le prescrizioni relative al processo. A tal fine, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea riguardo alla PE v /101 AD\ docx

21 possono essere autorizzati nella fabbricazione di tali prodotti. Per i sottoprodotti di origine animale è opportuno ampliare o aggiungere categorie di materiali costituenti soltanto nella misura in cui sia stato stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione in conformità delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, poiché i sottoprodotti di origine animale per i quali non sia stato determinato tale punto finale sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. definizione di categorie più ampie o aggiuntive di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE o di materiali costituenti che possono essere autorizzati nella fabbricazione di tali prodotti. Il primo di tali atti delegati dovrebbe, in particolare, includere la struvite, il biochar e i prodotti a base di cenere nelle categorie di materiali costituenti e dovrebbe essere adottato il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Per i sottoprodotti di origine animale è opportuno ampliare o aggiungere categorie di materiali costituenti soltanto nella misura in cui sia stato stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione in conformità delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, poiché i sottoprodotti di origine animale per i quali non sia stato determinato tale punto finale sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. 21 Considerando 55 bis (nuovo) (55 bis) Le attuali pratiche di fabbricazione che impiegano sottoprodotti o prodotti riciclati di altri settori come costituenti dei concimi minerali devono essere disciplinate dal presente regolamento per mantenere e sostenere il loro contributo all'economia circolare dell'unione. Tali componenti dovrebbero poter essere utilizzati come costituenti ai sensi del presente regolamento, senza inutili ritardi, una volta che siano stati scientificamente analizzati i processi di fabbricazione e che siano state stabilite a livello dell'unione le prescrizioni relative al processo. A tal fine, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul AD\ docx 21/101 PE v02-00

22 funzionamento dell'unione europea riguardo alla definizione di materiali costituenti di più ampio spettro o aggiuntivi che possono essere autorizzati nella fabbricazione di tali prodotti. 22 Considerando 59 bis (nuovo) (59 bis) Occorre garantire che possano continuare a essere utilizzati i prodotti che sono stati immessi sul mercato nell'ambito del riconoscimento reciproco ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 1bis. 1 bis Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del , pag. 21). 23 Articolo 1 paragrafo 2 lettera b bis (nuova) (b bis) la direttiva 2000/60/CE; 24 Articolo 1 paragrafo 2 lettera h bis (nuova) PE v /101 AD\ docx

23 (h bis) il regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. È importante far rientrare l'agricoltura biologica e le sue peculiarità nell'ambito di applicazione del regolamento sui prodotti fertilizzanti. 25 Articolo 2 comma 1 punto 1 (1) "prodotto fertilizzante": una sostanza, una miscela, un microrganismo o qualsiasi altro materiale, applicato o che si intende somministrare, da solo o in associazione ad un altro materiale, alle piante o alla loro rizosfera allo scopo di fornire nutrienti alle piante o di migliorarne l'efficienza nutrizionale; soppresso Poiché le categorie di prodotti sono due, si dovrebbero qui indicare due definizioni e non una sola. 26 Articolo 2 comma 1 punto 1 bis (nuovo) (1 bis) "concime": una sostanza o una miscela di sostanze destinata a fornire nutrienti alle piante; AD\ docx 23/101 PE v02-00

24 Poiché le categorie di prodotti sono due, si dovrebbero qui indicare due definizioni e non una sola. 27 Articolo 2 comma 1 punto 1 ter (nuovo) (1 ter) "prodotto per il miglioramento dell'efficienza nutrizionale (INEP)": una sostanza, una miscela di sostanze, un microrganismo o qualsiasi altro materiale da somministrare alle piante o alla loro rizosfera allo scopo di migliorarne l'efficienza nutrizionale; 28 Articolo 2 comma 1 punto 1 quater (nuovo) (1 quater) "nutriente principale": soltanto gli elementi azoto, fosforo e potassio; 29 Articolo 2 comma 1 punto 1 quinquies (nuovo) (1 quinquies) "nutriente secondario": gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo; 30 Articolo 4 paragrafo 2 bis (nuovo) PE v /101 AD\ docx

25 2 bis. La Commissione, in concomitanza con la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, pubblica un documento di orientamento che chiarisce ai fabbricanti e alle autorità di vigilanza del mercato l'aspetto che dovrebbe avere l'etichetta e fornisce esempi in proposito. Il documento di orientamento specifica altresì il tipo di informazioni pertinenti di cui all'allegato III, parte I, punto 2, lettera (d). Per fornire informazioni chiare agli agricoltori e per evitare una somministrazione scorretta dei concimi con conseguenze negative sull'ambiente, è opportuno che la Commissione fornisca, nell'ambito di un documento di orientamento, i requisiti concreti e la grafica delle etichette per i concimi minerali. 31 Articolo 6 paragrafo 10 comma 1 lettera b (b) miscele fisiche di prodotti fertilizzanti, secondo quanto specificato nella categoria funzionale del prodotto 7 dell'allegato I, contenenti un concime di cui alla lettera a). (b) combinazione di categorie funzionali del prodotto, secondo quanto specificato nella categoria funzionale del prodotto 7 dell'allegato I, contenenti un concime di cui alla lettera a). (La modifica da "miscele fisiche di prodotti fertilizzanti" a "combinazione di categorie funzionali del prodotto" si applica all'intero testo. L'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo). Il nome proposto per la categoria funzionale del prodotto 7 "miscele fisiche di prodotti fertilizzanti" è fuorviante e non corrisponde alla realtà del mercato mondiale dei concimi, in cui i "concimi miscelati" sono ottenuti mescolando a secco diversi concimi, in assenza di reazione chimica. Ai fini della chiarezza il nome della categoria funzionale del prodotto 7 AD\ docx 25/101 PE v02-00

26 dovrebbe essere modificato nell'intero regolamento. 32 Articolo 18 comma 1 Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE che è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa le prescrizioni del presente regolamento è considerato conforme alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE; si considera pertanto che abbia cessato di essere un rifiuto. Qualora un materiale precedentemente qualificabile come rifiuto sia stato sottoposto a un'operazione di recupero in conformità del presente regolamento e un prodotto conforme recante la marcatura CE contenga o sia costituito da tale materiale, quest'ultimo è considerato conforme alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE; si considera pertanto che abbia cessato di essere un rifiuto dal momento in cui è redatta la dichiarazione di conformità dell'ue. 33 Articolo 42 paragrafo 1 parte introduttiva 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 al fine di modificare gli allegati da I a IV per adeguarli al progresso tecnico e agevolare l'accesso al mercato interno e la libera circolazione dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 al fine di modificare gli allegati da I a IV per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, in particolare per quanto riguarda la produzione di concimi ottenuti da sottoprodotti di origine animale e dai materiali di recupero dei rifiuti, e per agevolare l'accesso al mercato interno e la libera circolazione dei prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE PE v /101 AD\ docx

27 34 Articolo 42 paragrafo 1 lettera b bis (nuova) (b bis) che siano attualmente utilizzati dai fabbricanti come sottoprodotti di altri processi industriali e/o agricoli, o loro coprodotti, come pure prodotti riciclati. 35 Articolo 42 paragrafo 1 comma 1 bis (nuovo) Entro... [one year after the entry into force of this Regulation] la Commissione adotta un atto delegato ai sensi del primo comma, per modificare per la prima volta le categorie di materiale del componente di cui all'allegato II, in particolare per aggiungere sottoprodotti animali, struvite, prodotti a base di cenere e biochar a quelle categorie di materiali del componente. In sede di adozione di tale atto delegato, la Commissione si concentra in particolare sul progresso tecnologico compiuto nel recupero di nutrienti. 36 Articolo 42 paragrafo 2 lettera a (a) nome del microrganismo; (a) nome del microrganismo a livello del ceppo; AD\ docx 27/101 PE v02-00

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