***I PROGETTO DI RELAZIONE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "***I PROGETTO DI RELAZIONE"

Transcript

1 Parlamento europeo Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare /0291(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare Relatore: Andrzej Grzyb PR\ docx PE v01-00 Unita nella diversità

2 PR_COD_1amCom Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.) Emendamenti a un progetto di atto Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra. La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. PE v /27 PR\ docx

3 INDICE Pagina PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO... 5 MOTIVAZIONE PR\ docx 3/27 PE v01-00

4 PE v /27 PR\ docx

5 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0653), visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0393/2017), visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto l'articolo 59 del suo regolamento, visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia nonché il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0000/2018), 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 1 Considerando 10 (10) La formulazione di una definizione di veicoli puliti che tenga conto dei requisiti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici da parte dei veicoli leggeri e pesanti gode di ampio sostegno da parte dei portatori di interessi. Per garantire che vi siano incentivi adeguati a (10) La direttiva modificata dovrebbe contribuire a una riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e gas a effetto serra da parte dei veicoli leggeri e pesanti. Per garantire che vi siano incentivi adeguati a sostegno della diffusione dei veicoli a basse emissioni o a zero emissioni sul mercato dell'unione, le disposizioni PR\ docx 5/27 PE v01-00

6 sostegno della diffusione dei veicoli a basse emissioni o a zero emissioni sul mercato dell'unione, le disposizioni relative agli appalti pubblici per tali veicoli a norma della presente modifica dovrebbero essere in linea con le disposizioni della normativa dell'unione sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 previsti per automobili e furgoni per il periodo post Le azioni intraprese a norma della direttiva modificata contribuiranno a incrementare la conformità ai requisiti stabiliti in tali norme. Un'impostazione più ambiziosa degli appalti pubblici può costituire un importante stimolo supplementare al mercato. 10 COM(2017) 676 final. relative agli appalti pubblici per tali veicoli a norma della presente modifica dovrebbero essere in linea con le disposizioni della normativa dell'unione. Inoltre, la direttiva modificata condivide l'obiettivo, tra gli altri, della promozione di un trasporto su strada pulito con la direttiva 2014/94/UE 10 bis. Di conseguenza, la definizione di veicolo pulito deve essere allineata con le disposizioni della direttiva 2014/94/UE. L'allineamento consentirà di creare, a lungo termine, prevedibilità e stabilità nel diritto dell Unione. La direttiva modificata contribuirà inoltre allo sviluppo di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, nonché alla conformità dei veicoli ai requisiti delle norme più recenti per le emissioni di inquinanti atmosferici e gas a effetto serra. Un'impostazione più ambiziosa degli appalti pubblici può costituire un importante stimolo supplementare al mercato. 10 bis Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del , pag. 1). 2 Considerando 10 bis (nuovo) (10 bis) Al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni, è essenziale rinnovare i parchi veicoli adeguandoli alle norme sui veicoli puliti. Inoltre, i principi dell'economia circolare PE v /27 PR\ docx

7 richiedono un'estensione della vita del prodotto. Pertanto, l'ammodernamento dei veicoli in base alla norma sui veicoli puliti può anche essere considerato ai fini del conseguimento degli obiettivi minimi di appalto di cui alle tabelle 4 e 5 dell'allegato. 3 Considerando 10 ter (nuovo) (10 ter) I veicoli con zero emissioni allo scarico possono lasciare anch'essi un'impronta ambientale significativa, a causa del processo di fabbricazione dei componenti e del livello di riciclabilità. Pertanto, le tecnologie che affrontano tale sfida, come le batterie sostenibili e riciclabili, dovrebbero godere di un livello più elevato di sostegno in termini di conseguimento degli obiettivi minimi di appalto di cui alle tabelle 4 e 5 dell'allegato. La ricerca e lo sviluppo di tali tecnologie dovrebbero altresì essere promossi in altre politiche dell'unione. 4 Considerando 11 (11) I veicoli leggeri e i veicoli pesanti sono usati per scopi diversi e hanno diversi livelli di maturità per il mercato; sarebbe utile che gli appalti pubblici soppresso PR\ docx 7/27 PE v01-00

8 riconoscessero tali differenze. La valutazione d'impatto ha dimostrato il valore aggiunto derivante dall'adozione di un approccio basato sui combustibili alternativi fino al momento in cui saranno fissati requisiti tecnologicamente neutri per le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti a livello dell'unione, che la Commissione intende proporre in futuro. La valutazione d'impatto ha inoltre riconosciuto che i mercati per gli autobus urbani a basse emissioni o a zero emissioni sono caratterizzati da una maggiore maturità, mentre i mercati per i mezzi pesanti a basse emissioni o a zero emissioni si trovano ancora in una fase precoce di sviluppo. 5 Considerando 12 (12) La definizione di obiettivi minimi di appalto per i veicoli puliti da raggiungere entro il 2025 ed entro il 2030 a livello di Stato membro dovrebbe contribuire a creare una certezza delle politiche per i mercati in cui sono garantiti investimenti nella mobilità a basse emissioni o a zero emissioni. Gli obiettivi minimi sostengono la creazione del mercato in tutto il territorio dell'unione. Essi prevedono un tempo sufficiente per l'adeguamento delle procedure di appalto pubblico e mandano un chiaro segnale di mercato. La valutazione d'impatto rileva una crescente tendenza degli Stati membri alla definizione di obiettivi, a seconda della loro capacità economica e della gravità del problema. Per i diversi Stati membri dovrebbero essere definiti target diversi, a seconda della rispettiva capacità (12) La definizione di obiettivi minimi di appalto per i veicoli puliti da raggiungere a partire dal 2025 e fino al 2030 a livello di Stato membro dovrebbe contribuire a creare una certezza delle politiche per i mercati in cui sono garantiti investimenti nella mobilità a basse emissioni o a zero emissioni. Gli obiettivi minimi sostengono la creazione del mercato in tutto il territorio dell'unione. Essi prevedono un tempo sufficiente per l'adeguamento delle procedure di appalto pubblico e mandano un chiaro segnale di mercato. La valutazione d'impatto rileva una crescente tendenza degli Stati membri alla definizione di obiettivi, a seconda della loro capacità economica e della gravità del problema. Per i diversi Stati membri dovrebbero essere definiti target diversi, a seconda della rispettiva capacità PE v /27 PR\ docx

9 economica (prodotto interno lordo pro capite) ed esposizione all'inquinamento (concentrazione della popolazione urbana). Gli obiettivi minimi di appalto dovrebbero essere integrati dall'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e i pertinenti operatori di tenere conto, nelle procedure di appalto, di tutti gli aspetti legati all'energia e all'ambiente. La valutazione dell'impatto territoriale della presente direttiva modificata ha dimostrato che l'impatto sarà distribuito in modo uniforme tra le regioni dell'unione. economica (prodotto interno lordo pro capite) ed esposizione all'inquinamento (concentrazione della popolazione urbana). Gli obiettivi minimi di appalto dovrebbero essere integrati dall'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e i pertinenti operatori di tenere conto, nelle procedure di appalto, di tutti gli aspetti legati all'energia e all'ambiente. La valutazione dell'impatto territoriale della presente direttiva modificata ha dimostrato che l'impatto sarà distribuito in modo uniforme tra le regioni dell'unione. 6 Considerando 13 bis (nuovo) (13 bis) La presente direttiva dovrebbe contribuire ad una riduzione dell'inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas a effetto serra nonché alla promozione di un trasporto su strada pubblico pulito. Dovrebbe evitare di scoraggiare lo sviluppo di un trasporto pulito non stradale. Dovrebbe pertanto essere possibile che i tram e le metropolitane che sono stati oggetto di un appalto pubblico, che aumentano costantemente il parco veicoli, siano presi in considerazione ai fini del conseguimento degli obiettivi minimi di appalto di cui alla tabella 5 dell'allegato. PR\ docx 9/27 PE v01-00

10 7 Considerando 15 (15) Le relazioni in tema di appalti pubblici redatte a norma della presente direttiva modificata dovrebbero fornire una chiara panoramica del mercato per permettere un efficace monitoraggio dell'attuazione. Le attività di informazione dovrebbero cominciare nel 2023 con una relazione intermedia e continuare con una prima relazione completa in merito all'attuazione degli obiettivi minimi nel 2026 e successivamente con scadenza triennale. Al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo per i singoli organismi pubblici e stabilire un'efficace panoramica del mercato si dovrebbero agevolare le relazioni semplici. La Commissione garantirà una relazione completa per i veicoli a basse emissioni e a zero emissioni e per i veicoli a combustibile alternativo nel contesto del vocabolario comune per gli appalti pubblici dell'unione. Codici specifici nel vocabolario comune per gli appalti pubblici semplificheranno la registrazione e il monitoraggio nell'ambito della banca dati "Tender Electronic Daily". (15) Le relazioni in tema di appalti pubblici redatte a norma della presente direttiva modificata dovrebbero fornire una chiara panoramica del mercato per permettere un efficace monitoraggio dell'attuazione. Le attività di informazione dovrebbero cominciare nel 2024 con una relazione iniziale e continuare con una prima relazione completa in merito all'attuazione degli obiettivi minimi nel 2027 e successivamente con scadenza triennale. Al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo per i singoli organismi pubblici e stabilire un'efficace panoramica del mercato si dovrebbero agevolare le relazioni semplici. La Commissione garantirà una relazione completa per i veicoli a basse emissioni e a zero emissioni e per i veicoli a combustibile alternativo nel contesto del vocabolario comune per gli appalti pubblici dell'unione. Codici specifici nel vocabolario comune per gli appalti pubblici semplificheranno la registrazione e il monitoraggio nell'ambito della banca dati "Tender Electronic Daily". 8 Considerando 17 (17) Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente soppresso PE v /27 PR\ docx

11 all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea con l'obiettivo di aggiornare le disposizioni relative alle norme sulle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti per un periodo di cinque anni a partire dal [Please insert the date of entry into force]. Tale periodo dovrebbe essere tacitamente prorogato per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. 9 Considerando 18 bis (nuovo) (18 bis) In conformità dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" 1 bis, si dovrebbe prestare particolare attenzione al seguito dato agli effetti della legislazione dell'unione. La valutazione della direttiva 2009/33/CE dovrebbe fornire le basi per la valutazione di impatto delle opzioni per un'azione ulteriore. La Commissione, sulla base delle migliori e più recenti prove scientifiche, dovrebbe pertanto valutare la necessità di rivedere detta direttiva tenendo conto delle emissioni di CO2 emesse durante l'intero ciclo di vita e delle emissioni di CO2 "dal pozzo alla ruota" dei veicoli, al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità per quanto PR\ docx 11/27 PE v01-00

12 riguarda il conseguimento degli obiettivi politici e, se del caso, dovrebbe proporre miglioramenti necessari. Se opportuno la Commissione dovrebbe, a tale riguardo, rivedere altresì la legislazione pertinente relativa ai combustibili alternativi. 1 bis GU L 123 del , pag Considerando 18 ter (nuovo) (18 ter) L'imposizione di obiettivi minimi di appalto per i veicoli commerciali leggeri e pesanti da parte della presente direttiva richiederà risorse finanziarie supplementari per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori. Pertanto, la politica finanziaria e di bilancio dell'unione dopo il 2020 dovrebbe tenerne conto al fine di fornire un sostegno finanziario sufficiente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori. Ciò dovrebbe riflettersi nel futuro quadro finanziario pluriennale e nelle norme concernenti la finanza sostenibile e gli istituti finanziari dell'unione. 11 Considerando 18 quater (nuovo) PE v /27 PR\ docx

13 (18 quater) La presente direttiva utilizza gli appalti pubblici per stimolare la domanda di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti. I fabbricanti dell'ue devono tuttavia essere tutelati dalla concorrenza sleale. Pertanto i veicoli adibiti al trasporto su strada che sono prodotti da fabbricanti con sede in paesi terzi nei quali i fabbricanti dell'ue non hanno accesso alle offerte mediante appalti pubblici per l'acquisto, il leasing, la locazione o la vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada, non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del conseguimento degli obiettivi minimi di appalto di cui alle tabelle 4 e 5 dell'allegato. 12 Articolo 1 comma 1 punto 3 Articolo 4 comma 1 punto 4 parte introduttiva 4. "veicolo pulito": 4. "veicolo pulito": un veicolo di categoria M1, M2, M3, N1, N2 o N3 che utilizza uno dei combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, primo comma, punto 1, della direttiva 2014/94/UE. 13 Articolo 1 comma 1 punto 3 PR\ docx 13/27 PE v01-00

14 Articolo 4 comma 1 punto 4 lettera a a) un veicolo di categoria M1 o M2 con emissioni allo scarico massime espresse in CO2g/km ed emissioni di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'allegato; oppure soppressa 14 Articolo 1 comma 1 punto 3 Articolo 4 comma 1 punto 4 lettera b b) un veicolo di categoria N1 con emissioni allo scarico massime espresse in CO2g/km ed emissioni di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'allegato; oppure soppressa 15 Articolo 1 comma 1 punto 3 Articolo 4 comma 1 punto 4 lettera c c) un veicolo di categoria M3, N2 o N3 corrispondente alla definizione di cui soppressa PE v /27 PR\ docx

15 alla tabella 3 dell'allegato. 16 Articolo 1 comma 1 punto 3 Articolo 4 comma 1 punto 4 bis (nuovo) 4 bis. "veicolo a zero emissioni": un veicolo con zero emissioni di CO2, NOx e di particolato allo scarico. 17 Articolo 1 comma 1 punto 3 Articolo 4 comma 1 punto 4 ter (nuovo) 4 ter. "veicolo ammodernato in base alle norme sui veicoli puliti": un veicolo il cui motore è stato ammodernato in base alle norme sui veicoli puliti quali definiti al presente articolo, primo comma, punto 4. Nel caso di un motore ammodernato che utilizza biocarburanti quali definiti all'articolo 2, secondo comma, lettera i), combustibili sintetici o combustibili paraffinici, il veicolo deve rispettare le norme Euro VI o norme successive. PR\ docx 15/27 PE v01-00

16 18 Articolo 1 comma 1 punto 3 Articolo 4 comma 1 punto 4 quater (nuovo) 4 quater. "veicolo ammodernato in base alla norma sulle zero emissioni": un veicolo con zero emissioni di CO2, NOx e di particolato allo scarico dopo essere stato ammodernato. 19 Articolo 1 comma 1 punto 3 Articolo 4 comma 1 punto 4 quinquies (nuovo) 4 quinquies. "batteria sostenibile e riciclabile": una batteria il cui processo di fabbricazione e la relativa acquisizione di materiali lasciano un'impronta ambientale trascurabile, e che può essere ampiamente riciclata. 20 Articolo 1 comma 1 punto 4 Articolo 4 bis (4) È inserito il seguente articolo 4 soppresso PE v /27 PR\ docx

17 bis: "Articolo 4 bis Delega dei poteri Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis al fine di aggiornare nella tabella 3 dell'allegato i livelli soglia di emissioni di CO2 e di inquinanti atmosferici per i veicoli pesanti una volta che i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti saranno adottati a livello di UE.". 21 Articolo 1 comma 1 punto 5 Articolo 5 paragrafo 1 1. Gli Stati membri assicurano che i contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada, i contratti di servizio pubblico relativi al trasporto pubblico di passeggeri su strada e per ferrovia e i contratti di servizio pubblico di cui all'articolo 3 della presente direttiva rispettano gli obiettivi minimi di appalto per i veicoli leggeri di cui alla tabella 4 dell'allegato e per i veicoli pesanti di cui alla tabella 5 dell'allegato. 1. Gli Stati membri assicurano che i contratti di acquisto, di leasing, di locazione, di vendita a rate o l'ammodernamento in base alle norme relative ai veicoli puliti o a zero emissioni di veicoli adibiti al trasporto su strada, i contratti di servizio pubblico relativi al trasporto pubblico di passeggeri su strada e per ferrovia e i contratti di servizio pubblico di cui all'articolo 3 della presente direttiva rispettano gli obiettivi minimi di appalto per i veicoli leggeri puliti e a zero emissioni di cui alla tabella 4 dell'allegato e per i veicoli pesanti di cui alla tabella 5 dell'allegato. Un aumento permanente del numero di tram e/o metropolitane nelle reti pubbliche può anch'esso essere conteggiato ai fini del conseguimento degli obiettivi minimi di appalto per gli autobus di cui alla tabella 5 dell'allegato. PR\ docx 17/27 PE v01-00

18 22 Articolo 1 comma 1 punto 5 Articolo 5 paragrafo 1 bis (nuovo) 1 bis. Gli obiettivi minimi di appalto di cui alle tabelle 4 e 5 dell'allegato iniziano alle date indicate nelle suddette tabelle e devono essere conseguiti entro un periodo di cinque anni. La data di completamento della procedura di appalto pubblico è considerata, attraverso la firma del contratto, come la data dell'appalto pubblico che contribuisce al rispetto dell'obbligo. 23 Articolo 1 comma 1 punto 5 Articolo 5 paragrafo 1 ter (nuovo) 1 ter. I veicoli adibiti al trasporto su strada che sono prodotti da fabbricanti con sede in paesi terzi nei quali i fabbricanti dell'ue non hanno accesso alle offerte mediante appalti pubblici per l'acquisto, la locazione o la vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada, non sono presi in considerazione ai fini del conseguimento degli obiettivi minimi di appalto di cui alle tabelle 4 e 5 dell'allegato. PE v /27 PR\ docx

19 24 Articolo 1 comma 1 punto 7 Articolo 8 bis (7) È inserito un nuovo articolo 8 bis: soppresso "Articolo 8 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [Please insert the date of entry into force]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all'articolo 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli PR\ docx 19/27 PE v01-00

20 esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.". 25 Articolo 1 comma 1 punto 9 lettera b Articolo 10 paragrafo 4 4. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 1º gennaio 2026 e successivamente ogni tre anni. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1º gennaio 2023, una relazione intermedia contenente informazioni sulle attività intraprese ai fini dell'attuazione della direttiva, tra cui le quantità e le categorie di veicoli acquisiti dalle amministrazioni e dagli enti, informazioni sul dialogo portato avanti ai diversi livelli di governance, sulle intenzioni degli Stati membri in merito alle 4. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 1º gennaio 2027 e successivamente ogni tre anni. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1º gennaio 2024, una relazione iniziale contenente informazioni sulle attività intraprese ai fini dell'attuazione della direttiva, informazioni sul dialogo portato avanti ai diversi livelli di governance, sulle intenzioni degli Stati membri in merito alle sopra citate attività di informazione e qualsiasi altra informazione di rilievo. Relazioni ulteriori PE v /27 PR\ docx

21 sopra citate attività di informazione e qualsiasi altra informazione di rilievo. Le informazioni seguono le categorie contenute nel regolamento (CE) n. 2195/2002 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) 15, come indicato nell'allegato. contengono inoltre informazioni sulle quantità e le categorie di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori. Le informazioni seguono le categorie contenute nel regolamento (CE) n. 2195/2002 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) 15, come indicato nell'allegato. 15 GU L 340 del , pag GU L 340 del , pag Articolo 1 bis (nuovo) Articolo 1 bis Riesame 1. Entro... [quattro anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione propone una metodologia per il computo delle emissioni di CO2 emesse durante l'intero ciclo di vita e delle emissioni di CO2 "dal pozzo alla ruota" dei veicoli. 2. Entro... [otto anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione valuta la necessità di rivedere la direttiva 2009/33/CE e qualsiasi altra normativa pertinente concernente i combustibili alternativi, tenendo conto delle emissioni di CO2 emesse durante l'intero ciclo di vita e delle emissioni di CO2 "dal pozzo alla ruota" dei veicoli. PR\ docx 21/27 PE v01-00

22 27 ALLEGATO 1 Allegato tabella 2 [.] soppresso 28 ALLEGATO 1 Allegato tabella 3 [.] soppresso 29 ALLEGATO 1 Allegato tabella 4 Tabella 4: Obiettivi minimi per la quota di veicoli leggeri conformi alla tabella 2 rispetto alle acquisizioni totali di veicoli leggeri tramite appalti pubblici a livello di Stato membro* Stato membro Lussemburgo 35% 35% Svezia 35% 35% Danimarca 34% 34% Finlandia 35% 35% PE v /27 PR\ docx

23 Germania 35% 35% Francia 34% 34% Regno Unito 35% 35% Paesi Bassi 35% 35% Austria 35% 35% Belgio 35% 35% Italia 35% 35% Irlanda 35% 35% Spagna 33% 33% Cipro 29% 29% Malta 35% 35% Portogallo 27% 27% Grecia 23% 23% Slovenia 20% 20% Repubblica ceca 27% 27% Estonia 21% 21% Slovacchia 20% 20% Lituania 19% 19% Polonia 20% 20% Croazia 17% 17% Ungheria 21% 21% Lettonia 20% 20% Romania 17% 17% Bulgaria 16% 16% *I veicoli con zero emissioni allo scarico devono essere contati come 1 veicolo che contribuisce al raggiungimento della quota richiesta. Tutti gli altri veicoli conformi ai requisiti di cui alla tabella 2 del presente allegato devono essere contati come 0,5 veicoli che contribuiscono al raggiungimento della quota richiesta. Tabella 4: Obiettivi minimi per la quota di veicoli leggeri puliti e a zero emissioni rispetto alle acquisizioni totali di veicoli leggeri tramite appalti pubblici a livello di Stato membro* Quota di veicoli puliti Quota di veicoli a zero emissioni nell'ambito dell'obiettivo fissato per i veicoli puliti PR\ docx 23/27 PE v01-00

24 Stato membro Dal 2025 Dal 2025 Dal 2030 Lussemburgo 35% 30% 75% Svezia 35% 30% 75% Danimarca 34% 30% 75% Finlandia 35% 30% 75% Germania 35% 30% 75% Francia 34% 30% 75% Regno Unito 35% 30% 75% Paesi Bassi 35% 30% 75% Austria 35% 30% 75% Belgio 35% 30% 75% Italia 35% 30% 75% Irlanda 35% 30% 75% Spagna 33% 30% 75% Cipro 29% 30% 75% Malta 35% 30% 75% Portogallo 27% 30% 75% Grecia 23% 30% 75% Slovenia 20% 30% 75% Repubblica ceca 27% 30% 75% Estonia 21% 30% 75% Slovacchia 20% 30% 75% Lituania 19% 30% 75% Polonia 20% 30% 75% Croazia 17% 30% 75% Ungheria 21% 30% 75% Lettonia 20% 30% 75% Romania 17% 30% 75% Bulgaria 16% 30% 75% *I veicoli a zero emissioni e i veicoli ammodernati in base alla norma sulle zero emissioni devono essere contati come 1 veicolo che contribuisce al raggiungimento della quota richiesta. I veicoli elettrici a zero emissioni e i veicoli ammodernati in base alla norma sulle zero emissioni che utilizzano batterie sostenibili e riciclabili sono contati come 2 veicoli che contribuiscono al raggiungimento della quota richiesta. Tutti gli altri veicoli devono essere contati come 0,5 veicolo che contribuisce al raggiungimento della quota richiesta. PE v /27 PR\ docx

25 30 ALLEGATO 1 Allegato tabella 5 nota 1 *I veicoli con zero emissioni allo scarico o i veicoli a gas naturale, a condizione che funzionino interamente a biometano e che ciò possa essere dimostrato tramite un contratto di approvvigionamento di biometano o altre forme di accesso al biometano, devono essere contati come 1 veicolo che contribuisce al raggiungimento della quota richiesta. Tale conteggio sarà abbandonato nel caso degli Stati membri in cui la quota minima di appalti richiesta supera il 50 % del volume totale degli appalti pubblici e sarà applicato un limite massimo del 50 %. Tutti gli altri veicoli conformi ai requisiti di cui alla tabella 2 del presente allegato devono essere contati come 0,5 veicoli che contribuiscono al raggiungimento della quota richiesta. *I veicoli a zero emissioni e i veicoli ammodernati in base alla norma sulle zero emissioni e i veicoli ammodernati in base alla norma sui veicoli puliti che usano gas naturale, a condizione che funzionino interamente a biometano e che ciò possa essere dimostrato tramite un contratto di approvvigionamento di biometano o altre forme di accesso al biometano, devono essere contati come 1 veicolo che contribuisce al raggiungimento della quota richiesta. I veicoli elettrici a zero emissioni e i veicoli ammodernati in base alla norma sulle zero emissioni che utilizzano batterie sostenibili e riciclabili in entrambi i casi sono contati come 2 veicoli che contribuiscono al raggiungimento della quota richiesta. Tuti gli altri veicoli puliti e i veicoli ammodernati in base alla norma sui veicoli puliti devono essere contati come 0,5 veicoli che contribuiscono al raggiungimento della quota richiesta. 31 ALLEGATO 1 Allegato tabella 5 titolo terza colonna Autobus nota 1 bis (nuova) PR\ docx 25/27 PE v01-00

26 **I tram e le metropolitane che aumentano permanentemente il numero del parco veicoli possono essere contati come 0,5 veicoli che contribuiscono al raggiungimento della quota richiesta per gli autobus. PE v /27 PR\ docx

27 MOTIVAZIONE La proposta di direttiva che modifica la direttiva 2009/33/CE elativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, stabilendo obiettivi minimi per l'appalto pubblico di veicoli puliti, mira alla promozione di un trasporto pulito, sostenendo nuove tecnologie pulite e, a lungo termine, la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e CO2. Nel suo progetto di relazione, il relatore associa la definizione di veicolo pulito per i veicoli commerciali leggeri e pesanti alla direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Tale allineamento dovrebbe consentire di creare, a lungo termine, prevedibilità e stabilità nel diritto dell Unione. La direttiva modificata dovrebbe contribuire inoltre allo sviluppo di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, nonché alla conformità dei veicoli ai requisiti delle norme più recenti per le emissioni di inquinanti atmosferici e gas a effetto serra. Il progetto di relazione precisa inoltre le disposizioni in materia di obiettivi minimi di appalto: la data di entrata in vigore, la durata dei termini per gli obiettivi e il momento rilevante del ciclo dell'appalto pubblico che occorre tenere in considerazione per il calcolo degli obiettivi. Dato che alcuni settori dei trasporti pubblici locali non possono essere considerati separatamente gli uni dagli altri, il relatore propone di autorizzare, in determinate situazioni, il conteggio di tram e metropolitane acquisiti mediante appalti ai fini del conseguimento degli obiettivi minimi in materia di appalti per gli autobus. L'imposizione di obiettivi minimi di appalto per i veicoli commerciali leggeri e pesanti da parte della presente direttiva richiederà risorse finanziarie supplementari per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori. Pertanto, il progetto di relazione sottolinea che la politica finanziaria e di bilancio dell'unione dopo il 2020 dovrebbe tenerne conto e fornire un sostegno finanziario sufficiente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori. Ciò dovrebbe riflettersi nel futuro quadro finanziario pluriennale e nelle norme concernenti la finanza sostenibile e gli istituti finanziari dell'unione. La direttiva proposta utilizza gli appalti pubblici per stimolare la domanda di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti. I fabbricanti dell'ue devono tuttavia essere tutelati dalla concorrenza sleale. Pertanto, nel suo progetto di relazione, il relatore propone che i veicoli adibiti al trasporto su strada che sono prodotti da fabbricanti con sede in paesi terzi nei quali i fabbricanti dell'ue non hanno accesso alle offerte mediante appalti pubblici per l'acquisto, il leasing, la locazione o la vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada, non siano presi in considerazione ai fini del conseguimento degli obiettivi minimi di appalto. PR\ docx 27/27 PE v01-00

A8-0321/82

A8-0321/82 17.10.2018 A8-0321/82 82 Articolo 1 comma 1 punto 5 Direttiva 2009/33/CE Articolo 5 paragrafo 1 ter (nuovo) 1 ter. I veicoli prodotti da fabbricanti con sede in paesi terzi nei quali i fabbricanti dell'unione

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 653 final- Annex I.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 653 final- Annex I. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 novembre 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0291 (COD) 14183/17 ADD 1 PROPOSTA Origine: Data: 10 novembre 2017 Destinatario: TRANS 461 CODEC 1777

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 18.1.2018 2017/0328(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo

Dettagli

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0063/

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0063/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0063/2019 4.2.2019 ***I RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per gli affari costituzionali 2017/0219(COD) 5.10.2017 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica

Dettagli

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0189/

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0189/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0189/2019 8.4.2019 * RELAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio che modifica lo statuto della BEI Richiesta di avviare la procedura di cui all'articolo

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per gli affari costituzionali 2018/0805(NLE) 3.4.2018 * PROGETTO DI RELAZIONE sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla fissazione del periodo in cui

Dettagli

6778/14 don/ms/s 1 DPG

6778/14 don/ms/s 1 DPG CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 4 marzo 2014 (OR. en) 6778/14 Fascicolo interistituzionale: 2013/0220 (COD) CODEC 505 JUSTCIV 45 PE 103 NOTA INFORMATIVA del: Segretariato generale al: Comitato

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per lo sviluppo regionale 2016/0193(COD) 26.9.2016 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione giuridica 13.12.2013 2013/0268(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 26.9.2016 2016/0814(CNS) * PROGETTO DI RELAZIONE sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 30/6 2.2.2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/162 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 7.7.2017 2017/0073(NLE) * PROGETTO DI RELAZIONE sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che

Dettagli

Proposta di decisione (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD))

Proposta di decisione (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)) 9.6.2017 A8-0061/ 001-018 EMENDAMENTI 001-018 presentati da Commissione per la cultura e l'istruzione Relazione Santiago Fisas Ayxelà Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033 A8-0061/2017

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 23.11.2016 2016/0105(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE 22.6.2018 L 159/21 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2018 che istituisce massimali di bilancio per il 2018 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i problemi economici e monetari 2016/0374(CNS) 7.3.2017 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2013/0226 (COD) 9878/1/16 REV 1 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: STATIS 35 TRANS 219 CODEC 823

Dettagli

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0149/

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0149/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0149/2018 26.4.2018 ***I RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i problemi economici e monetari 2016/0360B(COD) 6.6.2017 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che

Dettagli

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0025/

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0025/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0025/2016 4.2.2016 * RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'unione europea, del protocollo di modifica

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE L 367/16 23.12.2014 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2014 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 24.9.2014 L 280/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 994/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2014 che modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 135/8 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/851 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2015 che modifica gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme

Dettagli

DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 29.4.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 127/129 DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2014 che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 7.7.2015 L 176/29 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1089 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2015 che istituisce massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al

Dettagli

***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i trasporti e il turismo 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 13.8.2018 2018/0807(CNS) * PROGETTO DI RELAZIONE sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio

Dettagli

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0206/

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0206/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0206/2016 16.6.2016 * RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'unione europea, del protocollo di modifica

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 2016/0047(NLE) 5.10.2016 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 172. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 luglio 2018.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 172. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 luglio 2018. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 172 Edizione in lingua italiana Legislazione 61 o anno 9 luglio 2018 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI Regolamento di esecuzione (UE) 2018/963 della

Dettagli

Articolo 1. Articolo 2

Articolo 1. Articolo 2 Commissione europea Decisione 26 marzo 2013, n. 2013/162/Ue (Guue 28 marzo 2013 n. L 90) Decisione che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020

Dettagli

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.5.2018 COM(2018) 263 final RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione

Dettagli

L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.3.2013 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2013 che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al

Dettagli

A8-0062/ EMENDAMENTI presentati da Commissione per i trasporti e il turismo. Relazione

A8-0062/ EMENDAMENTI presentati da Commissione per i trasporti e il turismo. Relazione 11.2.2019 A8-0062/ 001-017 EMENDAMENTI 001-017 presentati da Commissione per i trasporti e il turismo Relazione Pavel Telička A8-0062/2019 Norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE) CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE) ACP 209 FIN 785 PTOM 44 PROPOSTA Mittente: Commissione europea Data: 26

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 118/18 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/704 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2018 relativa alla conformità ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 dei tassi unitari per le zone

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2007D0453 IT 13.08.2013 006.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2007 che fissa

Dettagli

EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT 2014/0218(COD) Progetto di relazione Inés Ayala Sender (PE v01-00)

EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT 2014/0218(COD) Progetto di relazione Inés Ayala Sender (PE v01-00) PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per i trasporti e il turismo 10.11.2014 2014/0218(COD) EMENDAMENTI 2-17 Progetto di relazione Inés Ayala Sender (PE539.855v01-00) del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

IT Unita nella diversità IT A8-0007/1. Emendamento. Jörg Meuthen a nome del gruppo EFDD

IT Unita nella diversità IT A8-0007/1. Emendamento. Jörg Meuthen a nome del gruppo EFDD 31.1.2018 A8-0007/1 1 Paragrafo 7 7. sottolinea che i seggi resisi vacanti dopo il recesso del Regno Unito dall'unione europea faciliteranno l'adozione di una nuova assegnazione dei seggi in seno al Parlamento,

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 165 I. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 2 luglio 2018.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 165 I. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 2 luglio 2018. Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 165 I Edizione in lingua italiana Legislazione 61 o anno 2 luglio 2018 Sommario II Atti non legislativi DECISIONI Decisione (UE) 2018/937 del Consiglio Europeo,

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 73/20 15.3.2019 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/410 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2018 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i dettagli e la struttura delle informazioni

Dettagli

EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2016/0231(COD)

EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2016/0231(COD) Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 7.2.2017 2016/0231(COD) EMENDAMENTI 269-283 Progetto di relazione Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 27.4.2015 C(2015) 2802 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 27.4.2015 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo

Dettagli

COMMISSIONE. L 370/82 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

COMMISSIONE. L 370/82 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 370/82 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 17.12.2004 COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2004 che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE di alcuni Stati

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2012/0165(COD) 7.9.2012 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che

Dettagli

Emendamento 4 Anneleen Van Bossuyt a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Emendamento 4 Anneleen Van Bossuyt a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 5.2.2019 A8-0318/4 Emendamento 4 Anneleen Van Bossuyt a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori Relazione Nicola Danti Omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli

Dettagli

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria Parlamento europeo 2014-2019 TESTI APPROVATI Edizione provvisoria P8_TA-PROV(2019)0126 Modifica della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'unione

Dettagli

Consiglio europeo Bruxelles, 19 giugno 2018 (OR. en)

Consiglio europeo Bruxelles, 19 giugno 2018 (OR. en) Consiglio europeo Bruxelles, 19 giugno 2018 (OR. en) Fascicoli interistituzionali: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 ATTI GIURIDICI Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO

Dettagli

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO PARLAMENTO EUROPEO 2009 2014 Documento legislativo consolidato 11.12.2012 EP-PE_TC1-COD(2012)0049 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 dicembre 2012 in vista dell'adozione

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 18 novembre 2011 (29.11) (OR. en) 16965/11. Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 18 novembre 2011 (29.11) (OR. en) 16965/11. Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE) CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 18 novembre 2011 (29.11) (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE) 16965/11 ACP 230 FIN 894 PTOM 51 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: Decisione

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 11.11.2013 2013/0232(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

P7_TA(2010)0160 Fondo europeo per i rifugiati per il periodo (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***I

P7_TA(2010)0160 Fondo europeo per i rifugiati per il periodo (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***I P7_TA(2010)0160 Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 25.10.2017 COM(2017) 622 final COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Fondo europeo di sviluppo (FES): previsioni relative a impegni, pagamenti e contributi degli Stati

Dettagli

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0321/

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0321/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0321/2018 15.10.2018 ***I RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa

Dettagli

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruelles, 11..2015 COM(2015) 117 final RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Applicazione del regolamento (CE) n. 171/2007 relativo ai diritti e agli obblighi

Dettagli

ALLEGATO. della. relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

ALLEGATO. della. relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ALLEGATO della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Riesame dell'applicazione pratica del documento di gara

Dettagli

DIRETTIVE. (Testo rilevante ai fini del SEE) visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 192, paragrafo 1,

DIRETTIVE. (Testo rilevante ai fini del SEE) visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 192, paragrafo 1, 14.6.2018 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 150/93 DIRETTIVE DIRETTIVA (UE) 2018/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli

Dettagli

PROTOCOLLO (N. 36) SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE TITOLO I DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

PROTOCOLLO (N. 36) SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE TITOLO I DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 202/321 PROTOCOLLO (N. 36) SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE LE ALTE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dalle disposizioni

Dettagli

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria Parlamento europeo 2014-2019 TESTI APPROVATI Edizione provvisoria P8_TA-PROV(2018)0044 Distribuzione assicurativa: data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri ***I Risoluzione legislativa

Dettagli

6779/14 don/ms/sp/s 1 JUR

6779/14 don/ms/sp/s 1 JUR CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 4 marzo 2014 (12.03) (OR. en) 6779/14 Fascicolo interistituzionale: 2013/0218 (COD) CODEC 506 AGRI 130 AUDIO 8 AVIATION 53 CHIMIE 10 COHOM 35 CORDROGUE 11 CODEX

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 315/43

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 315/43 1.12.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 315/43 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2010 che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli

Dettagli

***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per la pesca 2015/0289(COD) 26.10.2017 ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista

Dettagli

L 131/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 131/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 131/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 23.5.2007 REGOLAMENTO (CE) N. 552/2007 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 2007 che stabilisce l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento

Dettagli

(6) Entro il 15 marzo 2017 la Commissione ha trasmesso le comunicazioni ricevute agli altri Stati membri.

(6) Entro il 15 marzo 2017 la Commissione ha trasmesso le comunicazioni ricevute agli altri Stati membri. L 162/22 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1112 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 2013/0023(COD) 6.6.2013 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e

Dettagli

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA ALTA RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA Bruxelles, 20.12.2012 JOIN(2012) 38 final 2012/0369 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO

Dettagli

C 425/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea

C 425/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 425/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 26.11.2018 Comunicazione della Commissione Approvazione del contenuto di un progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE)

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 21.2.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 48/23 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2013 concernente un contributo finanziario dell Unione a favore di un piano coordinato

Dettagli

EMENDAMENTI presentati da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

EMENDAMENTI presentati da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 22.10.2018 A8-0321/ 001-076 EMENDAMENTI 001-076 presentati da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare Relazione Andrzej Grzyb A8-0321/2018 Promozione di veicoli puliti

Dettagli

5861/18 fod/buc/am 1 DRI

5861/18 fod/buc/am 1 DRI Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 febbraio 2018 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2016/0274 (COD) 5861/18 NOTA INFORMATIVA Origine: Destinatario: Oggetto: Segretariato generale del Consiglio

Dettagli

EMENDAMENTI presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

EMENDAMENTI presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 EMENDAMENTI 001-008 presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia Relazione Miroslav Poche A8-0014/2019 Adattamento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento

Dettagli

Osservazioni ( 2 ) Parere Circostanziato ( 3 ) EFTA ( 4 ) TR ( 5 ) Belgio Bulgaria

Osservazioni ( 2 ) Parere Circostanziato ( 3 ) EFTA ( 4 ) TR ( 5 ) Belgio Bulgaria 10.6.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 131/3 Informazione fornita dalla Commissione in conformità dell'articolo 11 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.7.2016 C(2016) 4164 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 7.7.2016 concernente il riesame della tabella delle indennità di missione dei funzionari

Dettagli

(Atti legislativi) REGOLAMENTI

(Atti legislativi) REGOLAMENTI 17.12.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 340/1 I (Atti legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 1318/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2013 recante modifica del

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 30 maggio 2007 (OR. en) 9727/07 PESC 608 RELEX 362 COAFR 173 COARM 35 CONUN 20

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 30 maggio 2007 (OR. en) 9727/07 PESC 608 RELEX 362 COAFR 173 COARM 35 CONUN 20 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 30 maggio 2007 (OR. en) 9727/07 PESC 608 RELEX 362 COAFR 173 COARM 35 CONUN 20 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 maggio 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 maggio 2015 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 maggio 2015 (OR. en) 8627/15 NOTA DI TRASMISSIONE COMER 62 WTO 102 UD 106 COHOM 39 DELACT 48 Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione giuridica 2016/0060(CNS) 29.3.2016 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 207,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 207, 12.6.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 173/79 REGOLAMENTO (UE) N. 599/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per i trasporti e il turismo 2012/0185(COD) 7.2.2013 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica

Dettagli

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, PROTOCOLLO CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ

Dettagli

29.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 95/39

29.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 95/39 29.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 95/39 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2014 concernente un contributo finanziario dell Unione a favore di un piano coordinato di

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2009 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2009 DELLA COMMISSIONE 26.9.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 254/73 REGOLAMENTO (CE) N. 889/2009 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e recante fissazione,

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009

Dettagli

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0267/

* RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0267/ Parlamento europeo 2014-2019 Documento di seduta A8-0267/2016 28.9.2016 * RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica d'austria e la Romania, nell'interesse dell'unione

Dettagli

* PROGETTO DI RELAZIONE

* PROGETTO DI RELAZIONE Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per i problemi economici e monetari 2015/0076(NLE) 26.6.2015 * PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 31.3.2015 2015/0028(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo

Dettagli

***I PROGETTO DI RELAZIONE

***I PROGETTO DI RELAZIONE PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019 Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 2014/0202(COD) 6.1.2015 ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 8.5.2017 COM(2017) 215 final 2017/0092 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell Unione europea, alla conferenza annuale

Dettagli

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 18.4.2017 COM(2017) 172 final RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 17.12.2018 L 320/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1990 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2018 che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2016/1104 del

Dettagli

Articolo 2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente

Articolo 2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente L 314/14 11.12.2018 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1935 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2018 che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 14.10.2016 COM(2016) 652 final COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO Fondo europeo di sviluppo (FES): stima degli impegni, dei pagamenti e dei contributi a carico

Dettagli

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.9.2014 C(2014) 6767 final COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione

Dettagli

GRADO GRADO

GRADO GRADO C 451/4 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 14.12.2018 Attualizzazione annuale del 2018 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell Unione europea e dei coefficienti

Dettagli