***I PROGETTO DI RELAZIONE
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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 2013/0023(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (COM(2013)0042 C7-0033/ /0023(COD)) Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni Relatore: Anthea McIntyre PR\ doc PE v01-00 Unita nella diversità
2 PR_COD_1amCom Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) Emendamenti a un progetto di atto Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati. L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...]. PE v /9 PR\ doc
3 INDICE Pagina PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...5 MOTIVAZIONE...9 PR\ doc 3/9 PE v01-00
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5 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (COM(2013)0042 C7-0033/ /0023(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0042), visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0033/2013), visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del... 1, visto l'articolo 55 del suo regolamento, visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0000/2013), 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 1 Considerando 23 (23) Occorre che gli Stati membri esercitino la loro giurisdizione nel rispetto della convenzione di Ginevra e delle (23) Occorre che gli Stati membri esercitino la loro giurisdizione nel rispetto della convenzione di Ginevra e delle 1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. PR\ doc 5/9 PE v01-00
6 disposizioni in materia di giurisdizione contenute in altri atti normativi dell Unione in materia di diritto penale, ossia per i reati commessi sul loro territorio e per i reati commessi dai loro cittadini. Il ruolo preminente dell euro per l economia e per la società dell Unione europea, nonché la minaccia specifica all euro come moneta di importanza mondiale richiedono misure aggiuntive per tutelarlo. Pertanto, occorre che ogni Stato membro la cui moneta è l euro eserciti la giurisdizione universale sui reati contro l euro commessi fuori dell Unione europea, quando l autore del reato sia catturato o gli euro falsificati connessi al reato siano rinvenuti sul territorio dello Stato membro. Nell esercitare la giurisdizione universale, occorre che gli Stati membri rispettino il principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le condanne inflitte da un paese terzo per la stessa condotta. disposizioni in materia di giurisdizione contenute in altri atti normativi dell Unione in materia di diritto penale, ossia per i reati commessi sul loro territorio e per i reati commessi dai loro cittadini, rilevando che è preferibile trattare i reati nell'ambito del sistema di giustizia penale dello Stato in cui si verificano. Il ruolo preminente dell euro per l economia e per la società dell Unione europea, nonché la minaccia specifica all euro come moneta di importanza mondiale richiedono misure aggiuntive per tutelarlo. Pertanto, occorre che ogni Stato membro la cui moneta è l euro eserciti la giurisdizione universale sui reati contro l euro commessi fuori dell Unione europea, quando l autore del reato sia catturato o gli euro falsificati connessi al reato siano rinvenuti sul territorio dello Stato membro. Nell esercitare la giurisdizione universale, occorre che gli Stati membri rispettino il principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le condanne inflitte da un paese terzo per la stessa condotta. 2 Articolo 5 paragrafo 1 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive, tra cui la multa e la reclusione. 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ai sensi del diritto nazionale per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive, tra cui la multa e la reclusione. PE v /9 PR\ doc
7 3 Articolo 5 paragrafo 3 3. I reati di cui all articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale totale di almeno EUR, sono puniti con la pena massima di almeno otto anni di reclusione. soppresso 4 Articolo 5 paragrafo 4 alinea 4. I reati di cui all articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale totale di almeno EUR o che presentino aspetti di particolare gravità, sono puniti con a) la pena minima di almeno sei mesi di reclusione; b) la pena massima di almeno otto anni di reclusione. 4. I reati di cui all articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), aventi a oggetto banconote e monete metalliche per un valore nominale totale di almeno EUR o che presentino aspetti di particolare gravità, sono puniti con una pena massima di otto anni di reclusione. 5 Articolo 8 paragrafo 1 1. Gli Stati membri adottano le misure 1. Gli Stati membri adottano le misure PR\ doc 7/9 PE v01-00
8 necessarie per definire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 3 e 4 quando: a) il reato è stato commesso totalmente o parzialmente sul proprio territorio; o b) l'autore del reato sia un proprio cittadino. necessarie per definire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che la territorialità sia il principale fattore determinante, quando: a) il reato è stato commesso totalmente o parzialmente sul proprio territorio; o b) l'autore del reato sia un proprio cittadino. 6 Articolo 10 bis (nuovo) Articolo 10 bis Compilazione di dati sul numero di incidenti riguardanti banconote e monete metalliche in euro falsificate Gli Stati membri elaborano periodicamente dati affidabili sul numero di incidenti riguardanti banconote e monete metalliche in euro falsificate con particolare riferimento ai procedimenti penali avviati e a quelli conclusisi con successo. Tali dati devono essere messi a disposizione dell'olaf. PE v /9 PR\ doc
9 MOTIVAZIONE Questa breve relazione verte su raccomandazioni che incoraggino gli Stati membri ad affrontare il reato di falsificazione secondo le modalità che ritengono più opportune. In particolare, la modifica dell'articolo 8 è stata concepita per garantire il primato della territorialità nello stabilire la competenza giurisdizionale, in quanto non è né pratico né giusto chiedere agli Stati membri di assumersi la responsabilità per i reati che si verificano al di fuori del proprio territorio per mano di uno dei loro cittadini. Secondo i dati della Banca centrale europea, nel 2012 sono state ritirate dalla circolazione monete metalliche in euro falsificate e banconote in euro falsificate. L'OLAF stima che dall'introduzione dell'euro, nel 2002, la falsificazione sia costata alle aziende e ai consumatori europei circa 500 milioni di euro. I consumatori e le imprese incorrono in questo costo diretto in quanto non sono rimborsati in caso di falsificazione. L'euro è la seconda valuta internazionale più utilizzata al mondo e questo lo rende un bersaglio per i gruppi della criminalità organizzata specializzati nella falsificazione monetaria. Europol spende una considerevole quantità di tempo e risorse per sequestrare banconote e monete metalliche in euro falsificate e smantellare stamperie e zecche illegali. La Commissione europea ritiene che un approccio armonizzato per stabilire sanzioni penali costituirebbe un deterrente utile, tuttavia un numero significativo di Stati membri ritiene che tali sanzioni siano eccessivamente ambiziose e in contrasto con il principio di sussidiarietà. Inoltre, considerando le disparità economiche tra gli Stati membri, la fissazione di sanzioni minime armonizzate è suscettibile di provocare effetti deterrenti discordanti nell'unione, e quindi rivelarsi controproducente. PR\ doc 9/9 PE v01-00
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