TESTI APPROVATI PARTE V. nella seduta di. mercoledì 3 settembre 2008 PARLAMENTO EUROPEO

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1 PARLAMENTO EUROPEO TESTI APPROVATI PARTE V nella seduta di mercoledì 3 settembre 2008 P6_TA-PROV(2008)09-03 EDIZIONE PROVVISORIA PE

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3 INDICE TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO P6_TA-PROV(2008)0393 Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (modifica delle direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE ***I (A6-0142/ Relatore: Amalia Sartori) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE del Consiglio e le direttive 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006 (COM(2007)0611 C6-0347/ /0212(COD))... 1 P6_TA-PROV(2008)0394 Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (adeguamento del regolamento (CE) n. 648/2004) ***I (A6-0141/ Relatore: Amalia Sartori) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006 (COM(2007)0613 C6-0349/ /0213(COD)) P6_TA-PROV(2008)0395 Omologazione dei veicoli a idrogeno ***I (A6-0201/ Relatore: Anja Weisgerber) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all omologazione-tipo di autoveicoli alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (COM(2007)0593 C6-0342/ /0214(COD)) P6_TA-PROV(2008)0396 Situazione in Georgia (B6-0402, 0410, 0412, 0413 e 0414/2008) Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla situazione in Georgia P6_TA-PROV(2008)0397 Quadro comune di riferimento per il diritto contrattuale europeo (B6-0374/2008) PE \ I

4 Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sul quadro comune di riferimento per il diritto contrattuale europeo P6_TA-PROV(2008)0398 Relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione nella denuncia 3453/2005/GG (A6-0289/ Relatore: Proinsias De Rossa) Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea nella denuncia 3453/2005/GG (2007/2264(INI)) P6_TA-PROV(2008)0399 Parità tra le donne e gli uomini 2008 (A6-0325/ Relatore: Iratxe García Pérez) Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla parità tra le donne e gli uomini 2008 (2008/2047(INI)) P6_TA-PROV(2008)0400 Clonazione di animali a scopi di approvvigionamento alimentare (B6-0373/2008) Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla clonazione di animali a scopi di approvvigionamento alimentare P6_TA-PROV(2008)0401 Impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini (A6-0199/ Relatore: Eva-Britt Svensson) Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sull impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini (2008/2038(INI)) II /PE

5 P6_TA-PROV(2008)0393 Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (modifica delle direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE del Consiglio e le direttive 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006 (COM(2007)0611 C6-0347/ /0212(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0611), visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 95 e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0347/2007), visto l'articolo 51 del suo regolamento quale emendata, visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0142/2008), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. PE \ 1

6 P6_TC1-COD(2007)0212 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Palamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE del Consiglio e le direttive 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 e l'articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1, visto il parere del Comitato delle regioni 2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele +4 è inteso ad armonizzare la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele all'interno della Comunità. Tale regolamento sostituisce la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose 5, nonché la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi GU C 120 del pag. 50. GU C Posizione del Parlamento europeo del 3 settembre GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento. GU L GU 196 del , pag. 1.. GU L 200 del , pag /PE

7 (2) Il regolamento (CE) n..../... + trae insegnamento dall'esperienza maturata con le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e incorpora i criteri per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele stabiliti dal sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS) adottato a livello internazionale, nell'ambito delle Nazioni Unite. (3) Talune disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura stabilite dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE servono anche ai fini dell'applicazione di altre normative comunitarie, quali la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici 1, la direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli 2, la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti 3, la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso 4, la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 5 e la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria 6. (4) Il recepimento nel diritto comunitario dei criteri del GHS comporta l'introduzione di nuove categorie e classi di rischio che coincidono solo in parte con le disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura stabilite dalle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. L'analisi delle possibili conseguenze della transizione dal vecchio al nuovo sistema di classificazione ed etichettatura ha portato alla conclusione che, adeguando i riferimenti ai criteri di classificazione contenuti nelle direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 2000/53/CE e 2002/96/CE al nuovo sistema introdotto dal regolamento (CE) n. /... +, il campo di applicazione dei rispettivi atti dovrebbe restare inalterato GU: inserire il numero del regolamento di cui al primo considerando. GU L 262 del , pag GU L 187 del , pag. 1. GU L 85 del , pag. 1. GU L 269 del , pag. 34. GU L 37 del , pag. 24. GU L 143 del , pag. 87. PE \ 3

8 (5) È necessario inoltre adeguare la direttiva 76/768/CEE per tener conto dell'adozione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche 1. (6) È opportuno che nella direttiva 1999/13/CE sia rispecchiata la sostituzione della frase di rischio R40 con le due nuove frasi di rischio R40 e R68 di cui alla direttiva 67/548/CEE, al fine di garantire la corretta transizione alle indicazioni di pericolo specificate dal regolamento (CE) n. / (7) La transizione dai criteri di classificazione contenuti nelle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sarà completata il 1 giugno I fabbricanti di cosmetici, giocattoli, pitture, vernici, prodotti per carrozzeria, veicoli e apparecchiature elettriche ed elettroniche sono produttori, importatori o utilizzatori a valle ai sensi del regolamento (CE) n. /... +, così come gli operatori le cui attività rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/13/CE. A tutti questi soggetti dovrebbe essere consentito di elaborare la propria strategia di transizione ai sensi della presente direttiva seguendo un calendario simile a quello previsto dal regolamento (CE) n. / (8) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" 2, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento. (9) Occorre modificare di conseguenza le direttive 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: GU L 396 del , pag. 1. GU: inserire il numero del regolamento di cui al primo considerando. GU C 321 del , pag /PE

9 La direttiva 76/768/CEE è così modificata: Articolo 1 Modifica della direttiva 76/768/CEE 1) i termini "preparato" o "preparati" ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 nella sua versione del 30 dicembre 2006 sono sostituiti rispettivamente dai termini "miscela" o "miscele" in tutto il testo; 2) nell'articolo 4 bis, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)*, o nell'allegato IX della presente direttiva. * GU L 142 del , pag. 1. "; 3) dal 1 dicembre 2010, l'articolo 4 ter è sostituito dal seguente: "Articolo 4 ter L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione, di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio, del, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele* + è vietato. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del Comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC) e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotti cosmetici. * GU L ; + GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento. PE \ 5

10 4) dal 1 dicembre 2010, nell'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera h), l'ultima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente: "Le informazioni quantitative di cui alla lettera a) che devono essere messe a disposizione del pubblico sono limitate alle sostanze che corrispondono ai criteri relativi ad una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n..../... + : a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; c) classe di pericolo 4.1; d) classe di pericolo 5.1."; 5) nell'allegato IX, la prima frase è sostituita dalla seguente: "Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva e che non sono elencati nel regolamento (CE) n. 440/2008.". La direttiva 88/378/CEE è così modificata: Articolo 2 Modifica della direttiva 88/378/CEE 1) i termini "preparato" o "preparati" ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 nella sua versione del 30 dicembre 2006 sono sostituiti rispettivamente dai termini "miscela" o "miscele" in tutto il testo; + GU: inserire numero, data e riferimento GU del regolamento di cui al primo considerando. 6 /PE

11 2) dal 1 dicembre 2010, nell'allegato II, parte II, sezione 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono miscele pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele* + e in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili: i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; iii) classe di pericolo 4.1; iv) classe di pericolo 5.1. * GU L. ; 3) dal 1 giugno 2015, nell'allegato II, parte II, sezione 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele* + in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili: + GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento. PE \ 7

12 i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; iii) classe di pericolo 4.1; iv) classe di pericolo 5.1. * GU L ; 4) dal 1 dicembre 2010, nell'allegato II, parte II, sezione 3, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente: 3. I giocattoli non devono contenere miscele pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi* o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. /... + : a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; + GU: inserire il numero del regolamento di cui al primo considerando. 8 /PE

13 c) classe di pericolo 4.1; d) classe di pericolo 5.1, in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o miscele se sono destinate ad essere utilizzate in quanto tali nel corso del gioco. * GU L 200 del , pag. 1. ; 5) dal 1 giugno 2015, nell'allegato II, parte II, sezione 3, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente: 3. I giocattoli non devono contenere sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. /... + : a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; c) classe di pericolo 4.1; d) classe di pericolo 5.1, in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o miscele se sono destinate ad essere utilizzate in quanto tali nel corso del gioco."; 6) dal 1 dicembre 2010, nell'allegato IV, sezione 4, il titolo e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti: 4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o miscele pericolose; giocattoli chimici: + GU: inserire il numero del regolamento di cui al primo considerando. PE \ 9

14 a) ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n..../... +, le istruzioni per l'uso di giocattoli che contengono, in quanto tali, miscele che sono pericolose o sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. /... + : i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; iii) classe di pericolo 4.1; iv) classe di pericolo 5.1, ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli."; 7) dal 1 giugno 2015, nell'allegato IV, sezione 4, il titolo e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti: 4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o miscele pericolose; giocattoli chimici a) Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. /..., + le istruzioni per l'uso dei giocattoli che contengono sostanze o miscele che corrispondono ad una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I di tale regolamento i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; + GU: inserire il numero del regolamento di cui al primo considerando. 10 /PE

15 ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; iii) classe di pericolo 4.1; iv) classe di pericolo 5.1, ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da prestare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli." La direttiva 1999/13/CE è così modificata: Articolo 3 Modifica della direttiva 1999/13/CE 1) i termini "preparato" o "preparati" ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 nella sua versione del 30 dicembre 2006 sono sostituiti rispettivamente dai termini "miscela" o "miscele" in tutto il testo; 2) l'articolo 5 è così modificato: a) dal 1 dicembre 2010, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: 6. Le sostanze o le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. /... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele* +, sono assegnate, o sulle quali devono essere apposte, le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F o le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 o R61 sono sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 7, paragrafo 1, con sostanze o miscele meno nocive. * GU L ; + GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento. PE \ 11

16 b) dal 1 giugno 2015, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: 6. Le sostanze o le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele * +, sono assegnate, o sulle quali devono essere apposte, le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile, e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 7, paragrafo 1, con sostanze o miscele meno nocive. * GU L ; c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: i) i termini "la frase di rischio R40" sono sostituiti dai termini "le frasi di rischio R40 o R68"; ii) iii) iv) i termini "l'etichettatura R40" sono sostituiti dai termini "l'etichettatura R40 o R68"; dal 1 giugno 2015, i termini "le frasi di rischio R40 o R68" sono sostituiti dai termini "le indicazioni di pericolo H341 o H351"; dal 1 giugno 2015, i termini "l'etichettatura R40 o R68" sono sostituiti dai termini "le indicazioni di pericolo H341 o H351"; d) dal 1 giugno 2015, nel paragrafo 9, i termini "frasi di rischio" sono sostituiti dai termini "indicazioni di pericolo"; e) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente: i) i termini "l'etichettatura R40, R60 o R61" sono sostituiti dai termini "le frasi di rischio R40, R68, R60 o R61"; ii) dal 1 giugno 2015, i termini "le frasi di rischio R40, R68, R60 o R61" sono sostituiti dai termini "le indicazioni di pericolo H341, H351, H360F o H360D". + GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento. 12 /PE

17 Articolo 4 Modifica della direttiva 2000/53/CE Dal 1 dicembre 2010, nella direttiva 2000/53/CE, all'articolo 2, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente: 11 «sostanza pericolosa», le sostanze che corrispondono ad una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele * + ; a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; c) classe di pericolo 4.1; d) classe di pericolo 5.1. * GU L. La direttiva 2002/96/CE è così modificata: Articolo 5 Modifica della direttiva 2002/96/EC 1) i termini "preparato" o "preparati" ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 nella sua versione del 30 dicembre 2006 sono sostituiti rispettivamente dai termini "miscela" o "miscele" in tutto il testo; + GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento. PE \ 13

18 2) dal 1 dicembre 2010, all'articolo 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente: l) «sostanze o miscele pericolose»: le miscele considerate pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi* o le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. /... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ** + : i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; iii) classe di pericolo 4.1; iv) classe di pericolo 5.1. * GU L 200 del , pag. 1. ** GU L... ; 3) dal 1 giugno 2015, all'articolo 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) «sostanze o miscele pericolose»: le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele* + ; i) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; ii) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; iii) classe di pericolo 4.1; iv) classe di pericolo 5.1; * GU L ; + GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento. 14 /PE

19 4) nell'allegato II, sezione 1, il tredicesimo trattino è sostituito dal seguente: "- Componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele * + ; * GU L. Articolo 6 Modifica della direttiva 2004/42/CE L'articolo 2 della direttiva 2004/42/CE è così modificato: a) nel paragrafo 3, il termine "preparato" è sostituito dal termine "miscela"; b) nel paragrafo 8, il termine "preparato" è sostituito dal termine "miscela". Articolo 7 Attuazione 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1 aprile 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 giugno Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. + GU: inserire numero, data e riferimento GU di tale regolamento. PE \ 15

20 Articolo 8 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Articolo 9 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Per il Parlamento europeo Il presidente Per il Consiglio Il presidente 16 /PE

21 P6_TA-PROV(2008)0394 Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (adeguamento del regolamento (CE) n. 648/2004) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006 (COM(2007)0613 C6-0349/ /0213(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0613), visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0349/2007), visto l'articolo 51 del suo regolamento, visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0141/2008), 1. approva la proposta della Commissione; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. PE \ 17

22 P6_TA-PROV(2008)0395 Omologazione dei veicoli a idrogeno ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all omologazione-tipo di autoveicoli alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (COM(2007)0593 C6-0342/ /0214(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0593), visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0342/2007), visto l'articolo 51 del suo regolamento, visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0201/2008), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. 18 /PE

23 P6_TC1-COD(2007)0214 Posizione del Parlamento europeo e del Consiglio definita in prima lettura il 3 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n..../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all omologazione-tipo di autoveicoli alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 95, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1, deliberando secondo la procedura di cui all articolo 251 del trattato 2, considerando quanto segue: (1) Il mercato interno comprende uno spazio senza frontiere interne nel quale deve essere garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali. A tal fine, per i veicoli a motore vige un sistema generale comunitario di omologazione-tipo. È opportuno armonizzare le norme tecniche di omologazione-tipo degli autoveicoli riguardo alla propulsione a idrogeno per evitare l adozione di norme diverse da uno Stato membro all altro e garantire il buon funzionamento del mercato interno nonché, al tempo stesso, alti livelli di sicurezza pubblica e di tutela dell ambiente. (2) Il presente è un regolamento nuovo e distinto, adottato nel contesto della procedura comunitaria di omologazione-tipo di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ( la direttiva quadro ) 3. Gli allegati IV, VI e XI della direttiva suddetta vanno, pertanto, modificati di conseguenza. (3) In seguito alla richiesta del Parlamento europeo in tal senso, nella legislazione UE riguardante i veicoli è stato introdotto un nuovo metodo di regolamentazione. Il presente regolamento si limita pertanto a fissare solo le disposizioni fondamentali riguardanti l omologazione di impianti e componenti a idrogeno, mentre i dettagli tecnici saranno indicati in provvedimenti di attuazione, adottati in conformità delle disposizioni della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 4. (4) In particolare, la Commissione dovrebbe poter stabilire requisiti e metodi di prova relativi a nuove forme di deposito o di uso dell idrogeno, a componenti supplementari a GU C [ ] Posizione del Parlamento europeo del 3 settembre GU L 263 del , pag. 1. GU L 184 del , pag. 23. PE \ 19

24 idrogeno e al sistema di propulsione. La Commissione dovrebbe poter anche stabilire specifiche procedure, prove e prescrizioni riguardo alla protezione dagli urti dei veicoli a idrogeno nonché requisiti integrati di sicurezza del sistema. Dal momento che si tratta di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse devono essere adottate in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. (5) Nel campo dei trasporti, occorre prestare maggior attenzione a veicoli più rispettosi dell ambiente e premere perché un numero maggiore di tali veicoli sia immesso sul mercato. L introduzione di veicoli a combustibili alternativi può migliorare sensibilmente la qualità dell aria nelle città e, di conseguenza, anche lo stato della salute pubblica. (6) Quello a idrogeno è considerato un modo di alimentazione pulito dei veicoli del futuro, in direzione di un'economia priva di inquinanti, basata sul riutilizzo delle materie prime e sulle risorse rinnovabili, in quanto i veicoli a idrogeno non scaricano inquinanti a base di carbonio né emettono gas a effetto serra. L'idrogeno è, tuttavia, un vettore di energia e non una fonte energetica, di modo che l'utilità dell'alimentazione a idrogeno, dal punto di vista climatico, dipende dalla fonte di provenienza dell'idrogeno. Occorre pertanto far sì che l idrogeno combustibile sia prodotto in modo sostenibile per quanto possibile da energie rinnovabili, di modo che l uso dell idrogeno come combustibile negli autoveicoli abbia effetti positivi sull equilibrio ambientale complessivo. (7) La relazione finale del gruppo di alto livello CARS 21 ha indicato che, ove opportuno, occorre proseguire gli sforzi intesi a incoraggiare una maggiore armonizzazione a livello internazionale dei regolamenti relativi ai veicoli a motore, al fine di coinvolgere i principali mercati dei veicoli e di estendere l'armonizzazione ai settori non ancora coperti, segnatamente nel quadro degli accordi dell'unece del 1958 e del In linea con questa raccomandazione, la Commissione dovrebbe continuare a sostenere lo sviluppo di requisiti armonizzati a livello internazionale per i veicoli a motore sotto l'egida dell'unece. In particolare, qualora venga adottato un regolamento tecnico internazionale (GTR) sugli autoveicoli a idrogeno e a celle a combustibile, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di adattare i requisiti del presente regolamento a quelli del GTR. (8) È possibile utilizzare miscele di idrogeno come combustibile di transizione verso l'uso dell'idrogeno puro per facilitare l'introduzione di autoveicoli alimentati a idrogeno nei paesi che dispongono di una buona infrastruttura di gas naturale. La Commissione dovrebbe pertanto mettere a punto requisiti per l'uso di miscele di idrogeno e di gas naturale/biometano, in particolare di un rapporto di mescolamento di idrogeno e gas che tenga conto della fattibilità tecnica e dei vantaggi ambientali. (9) Definire una legislazione-quadro per l omologazione dei veicoli a idrogeno contribuirà a creare un clima di fiducia nella nuova tecnologia presso i potenziali utenti e il pubblico in generale. (10) Occorre perciò istituire un quadro adeguato per accelerare la commercializzazione di veicoli tecnologicamente innovativi e funzionanti con combustibili alternativi a ridotto impatto ambientale. 20 /PE

25 (11) La maggior parte dei costruttori sta investendo molto nello sviluppo della tecnologia dell idrogeno e ha già iniziato a immettere tali veicoli sul mercato. Nei prossimi anni, è probabile che aumenti la quota dei veicoli alimentati a idrogeno sul parco circolante totale. È perciò necessario specificare i requisiti comuni riguardo alla sicurezza di tali veicoli. Poiché i costruttori perseguono approcci in parte diversi nello sviluppo dei veicoli a idrogeno, è necessario stabilire requisiti tecnologicamente neutrali in materia di sicurezza. (12) È necessario stabilire misure di sicurezza per gli impianti a idrogeno, e relative componenti, ai fini della loro omologazione-tipo. (13) È necessario tenere conto dell installazione sul veicolo di impianti a idrogeno, e relative componenti, ai fini della sua omologazione. (14) A causa delle caratteristiche del combustibile, i veicoli alimentati a idrogeno possono richiedere un trattamento specifico da parte dei servizi di soccorso. È perciò necessario fissare modalità per un'identificazione chiara e rapida di tali veicoli per informare tali servizi del combustibile a bordo del veicolo. Pur essendo adeguata alla sua funzione, l'identificazione dovrebbe evitare, per quanto possibile, di essere di natura tale da preoccupare il pubblico. (15) I costruttori devono anche adottare misure adeguate per impedire errori di rifornimento del veicolo. (16) I veicoli a idrogeno possono aver successo sul mercato solo se è disponibile in Europa un'infrastruttura sufficiente in termini di distributori. La Commissione dovrebbe quindi prevedere misure atte a sostenere la costruzione di una rete di distributori a livello europeo per i veicoli alimentati a idrogeno. (17) È opportuno che i provvedimenti necessari all applicazione del presente regolamento siano adottati in conformità alla decisione 1999/468/CE. (18) I veicoli innovativi di piccole dimensioni, che ai sensi della normativa comunitaria sull'omologazione-tipo CE sono designati come veicoli di categoria L, sono considerati come precursori nell'utilizzo dell'idrogeno come combustibile. Ciò è dovuto al fatto che l'introduzione dell'idrogeno per questo tipo di veicoli richiede uno sforzo più contenuto, in quanto la sfida tecnica e il livello di investimenti necessario non è elevato come per le autovetture. La Commissione dovrebbe, entro il 1 gennaio 2010, valutare la possibilità di regolamentare l'omologazione-tipo dei veicoli a idrogeno di categoria L. (19) Gli obiettivi del presente regolamento, cioè la realizzazione del mercato interno grazie all introduzione di norme tecniche comuni riguardanti gli autoveicoli che utilizzano l idrogeno, non possono essere adeguatamente conseguiti dagli Stati membri. Date le dimensioni dell iniziativa da attuare, essi possono essere meglio perseguiti a livello comunitario. La Comunità può perciò adottare, ai sensi dell articolo 5 del trattato, provvedimenti in conformità al principio di sussidiarietà. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. PE \ 21

26 HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento fissa le norme di omologazione-tipo dei veicoli la cui propulsione si fondi sull idrogeno nonché le norme di omologazione-tipo delle componenti a contatto con l idrogeno e degli impianti a idrogeno. Il presente regolamento fissa inoltre le norme per la corretta installazione di tali componenti e impianti. Il presente regolamento si applica: Articolo 2 Campo d applicazione 1) ai veicoli alimentati a idrogeno delle categorie M e N, anche per ciò che riguarda la protezione contro gli urti e la sicurezza degli impianti elettrici di tali veicoli; 2) alle componenti a contatto con l idrogeno progettate per autoveicoli delle categorie M e N, di cui all allegato I; 3) agli impianti a idrogeno progettati per autoveicoli delle categorie M e N, anche per ciò che riguarda nuove forme di deposito o di uso dell idrogeno. Ai fini del presente regolamento: Articolo 3 Definizioni 1) veicolo alimentato a idrogeno indica qualsiasi autoveicolo che usi idrogeno come combustibile per spingere il veicolo; 2) impianto di propulsione indica il motore a combustione interna o la pila a combustibile usati per spingere il veicolo; 3) componente a contatto con l idrogeno indica il serbatoio dell idrogeno e tutte le altre parti del veicolo che sono a contatto diretto con l idrogeno o che fanno parte di un impianto che funzioni a idrogeno; 4) impianto a idrogeno indica un complesso di componenti a contatto con l idrogeno e altre parti connesse, installato su veicoli alimentati a idrogeno, che non sia il propulsore o un motore ausiliario; 5) pressione di servizio massima autorizzata (PSMA) indica la pressione massima per la quale è progettata una componente e sulla cui base viene stabilita la resistenza della stessa. 22 /PE

27 6) pressione d esercizio nominale (PEN) indica, nei serbatoi, la pressione rilevata alla temperatura uniforme di 288K (15 C) per un serbatoio pieno o, in altre componenti, il livello di pressione al quale la componente in genere funziona; 7) serbatoio interno indica la parte del serbatoio dell idrogeno liquido contenente l idrogeno criogenico. Ai fini del punto 4, si considerano impianti a idrogeno: a) il sistema di sorveglianza e controllo sul funzionamento; b) il sistema di interfaccia con il veicolo; c) Il sistema di limitazione del flusso; d) sistema di protezione contro la sovrappressione; e) sistema d individuazione di guasti dello scambiatore di calore. Articolo 4 Obblighi dei costruttori 1. Spetta ai costruttori dimostrare che tutti i veicoli a idrogeno nuovi venduti, immatricolati o messi in servizio nella Comunità e tutte le componenti a contatto con l idrogeno o gli impianti a idrogeno venduti o messi in servizio nella Comunità sono muniti di omologazione-tipo conforme al presente regolamento e alle relative misure di esecuzione. 2. Ai fini dell omologazione-tipo del veicolo, i costruttori muniranno i veicoli alimentati a idrogeno di componenti e impianti a idrogeno conformi ai requisiti di cui al presente regolamento e alle relative misure di esecuzione e installati in conformità al presente regolamento e alle relative misure di esecuzione. 3. Ai fini dell omologazione-tipo delle componenti e degli impianti, i costruttori garantiranno che le componenti e gli impianti a idrogeno siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento e alle relative misure di esecuzione. 4. I costruttori comunicheranno alle autorità di omologazione ogni dato utile relativo alle specifiche dei veicoli e alle condizioni di prova. 5. I costruttori forniranno informazioni per l ispezione degli impianti a idrogeno e delle componenti a contatto con l idrogeno durante il ciclo di vita del veicolo. Articolo 5 Requisiti generali per l uso degli impianti a idrogeno e delle componenti a contatto con l idrogeno I costruttori devono garantire: PE \ 23

28 a) che gli impianti a idrogeno e le componenti a contatto con l idrogeno funzionino in un modo corretto, sicuro e affidabile, tollerando le sollecitazioni elettriche, meccaniche, termiche e chimiche senza perdite o deformazioni visibili; b) che l impianto a idrogeno sia protetto contro la sovrappressione; c) che i materiali delle parti delle componenti e degli impianti a idrogeno che devono essere a contatto diretto con l idrogeno siano compatibili con l idrogeno; d) che, durante il loro ciclo di vita previsto, componenti e impianti a idrogeno resistano alle temperature e alle pressioni previste; e) che le componenti e gli impianti a idrogeno tollerino in tutta sicurezza la gamma di temperature di funzionamento elencate nelle misure di attuazione; f) che le componenti a contatto con l idrogeno siano contrassegnate in conformità alle misure di attuazione; g) che sia chiaramente indicata la direzione del flusso in tutte le componenti a contatto con l idrogeno caratterizzate da un flusso direzionale; h) che tutte le componenti a contatto con l'idrogeno e gli impianti a idrogeno siano progettati in modo da poter essere installati in conformità dei requisiti di cui all'allegato VI. Articolo 6 Requisiti dei serbatoi d idrogeno destinati a contenere idrogeno liquido I serbatoi d idrogeno destinati a contenere idrogeno liquido saranno provati in base alle procedure di prova di cui all allegato II. Articolo 7 Requisiti delle componenti a contatto con l idrogeno, diverse dai serbatoi destinati a contenere idrogeno liquido 1. Le componenti a contatto con l idrogeno, diverse dai serbatoi destinati a contenere idrogeno liquido saranno provate, tipo per tipo, in base alle procedure di prova di cui all allegato III. 2. I dispositivi di sicurezza contro la sovrappressione vanno progettati in modo da garantire che nel serbatoio interno o in altre componenti a contatto con l idrogeno la pressione non superi un valore ammesso. I valori vanno fissati in proporzione alla pressione di servizio massima autorizzata (PSMA) dell impianto a idrogeno. Gli scambiatori di calore saranno muniti di un sistema di sicurezza che ne individui i difetti di funzionamento. Articolo 8 Requisiti dei serbatoi d idrogeno destinati a contenere idrogeno compresso (gassoso) 24 /PE

29 1. I serbatoi d idrogeno destinati a contenere idrogeno compresso (gassoso) sono classificati ai sensi del punto 1 dell allegato IV. 2. I serbatoi di cui al 1 comma saranno provati, tipo per tipo, in base alle procedure di prova di cui all allegato IV. 3. Andrà fornita una descrizione dettagliata delle proprietà e delle tolleranze dei principali materiali usati nella progettazione del serbatoio, comprendente i risultati delle prove alle quali il materiale è stato sottoposto. Articolo 9 Requisiti delle componenti a contatto con l idrogeno, diverse dai serbatoi destinati a contenere idrogeno compresso (gassoso) Le componenti a contatto con l idrogeno, diverse dai serbatoi destinati a contenere idrogeno compresso (gassoso) saranno provate, tipo per tipo, in base alle procedure di prova di cui all allegato III. Articolo 10 Requisiti generali per l installazione di impianti a idrogeno e di componenti a contatto con l idrogeno Gli impianti a idrogeno e le componenti a contatto con l idrogeno vanno installate ai sensi delle prescrizioni di cui all allegato VI. Articolo 11 Calendario di applicazione 1. A decorrere dalla data di cui all articolo 15, 2 comma, le autorità nazionali non rilasceranno l omologazione-tipo CE o l omologazione-tipo nazionale a nuovi tipi di veicoli, per motivi connessi alla propulsione a idrogeno, o non rilasceranno l omologazione-tipo CE a nuovi tipi di impianti a idrogeno o di componenti a contatto con l idrogeno, che non soddisfino i requisiti del presente regolamento e delle relative misure di esecuzione. 2. A decorrere dal [data, 36 mesi dalla data d entrata in vigore] le autorità nazionali, per motivi connessi alla propulsione a idrogeno, vieteranno immatricolazione, vendita ed entrata in servizio di veicoli nuovi che non soddisfino i requisiti del presente regolamento e delle relative misure di attuazione, e cesseranno di ritenere validi i certificati di idoneità ai fini dell articolo 26 della direttiva 2007/46/CE e vieteranno vendita ed entrata in servizio di nuovi impianti a idrogeno o di nuove componenti a contatto con l idrogeno che non soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento e alle relative misure di attuazione. 3. Fatti salvi il 1 e il 2 comma del presente articolo, e purché entrino in vigore le misure di attuazione di cui all articolo 12, paragrafo 1, se un costruttore lo chiede, l autorità nazionale deve rilasciare l omologazione-tipo CE o l omologazione-tipo nazionale, per motivi connessi PE \ 25

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 345/68 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 23.12.2008 DIRETTIVA 2008/112/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE,

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