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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare /0012(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli stradali (COM(2014)0028 C7-0027/ /0012(COD)) Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare Relatore: Albert Deß PR\ doc PE v01-00 Unita nella diversità

2 PR_COD_1amCom Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione *** Procedura di approvazione ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.) Emendamenti a un progetto di atto Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra. La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate. PE v /12 PR\ doc

3 INDICE Pagina PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...5 MOTIVAZIONE...11 PR\ doc 3/12 PE v01-00

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5 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli stradali (COM(2014)0028 C7-0027/ /0012(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0028), visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0027/2014), visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 aprile , visto l'articolo 59 del suo regolamento, visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0000/2015), 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 Testo della Commissione Emendamento (2) Benché non sia stato dimostrato che le emissioni di metano abbiano un effetto nocivo diretto sulla salute umana, il soppresso 1 GU C 0 del , pag. 0/Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. PR\ doc 5/12 PE v01-00

6 metano è un potente gas a effetto serra. Pertanto, in linea con la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione e ai futuri sviluppi della legislazione comunitaria riguardante le emissioni dei veicoli commerciali leggeri e l'accesso a informazioni per la riparazione e la manutenzione (Euro 5 e 6) e con l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 3, occorre che la Commissione esamini la possibilità di includere le emissioni di metano nel calcolo delle emissioni di CO 2. 2 GU C 182 del , pag Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del , pag. 1). Or. en Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3 Testo della Commissione (3) Per agevolare l'introduzione dei veicoli a gas naturale è opportuno innalzare l'attuale limite di emissione degli idrocarburi totali (THC) e tenere conto dell'effetto delle emissioni di metano che vanno espresse in CO 2 equivalente a fini normativi e di informazione dei consumatori. Emendamento (3) Per agevolare l'introduzione dei veicoli a gas naturale è opportuno innalzare l'attuale limite di emissione degli idrocarburi totali (THC). PE v /12 PR\ doc

7 Or. en Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 7 Testo della Commissione (7) Al fine di conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria dell'ue e di garantire uno sforzo costante per ridurre le emissioni dei veicoli, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) riguardo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 ai veicoli delle categorie M1, M2, N1 e N2 con una massa di riferimento superiore a kg, ma con una massa massima del veicolo non superiore a kg, alle procedure, alle prove e ai requisiti specifici per l'omologazione, ai requisiti per l'applicazione del divieto di utilizzo di impianti di manipolazione che riducono l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, alle misure necessarie per l'applicazione dell'obbligo da parte dei costruttori di consentire un accesso illimitato e normalizzato alle informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione dei veicoli, alla sostituzione delle informazioni sulla massa delle emissioni di CO 2 nel certificato di conformità con informazioni sulla massa totale delle emissioni di CO 2 equivalente, all'innalzamento o all'abolizione del valore limite delle emissioni di idrocarburi totali per i veicoli con motore ad accensione comandata, alla modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 per ricalibrare i valori limite basati sulla massa del particolato e introdurre valori limite basati sul numero di particelle in modo da stabilire un'ampia Emendamento (7) Al fine di conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria dell'ue e di garantire uno sforzo costante per ridurre le emissioni dei veicoli, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) riguardo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 ai veicoli delle categorie M1, M2, N1 e N2 con una massa di riferimento superiore a kg, ma con una massa massima del veicolo non superiore a kg, alle procedure, alle prove e ai requisiti specifici per l'omologazione, ai requisiti per l'applicazione del divieto di utilizzo di impianti di manipolazione che riducono l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, alle misure necessarie per l'applicazione dell'obbligo da parte dei costruttori di consentire un accesso illimitato e normalizzato alle informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione dei veicoli, alla sostituzione delle informazioni sulla massa delle emissioni di CO 2 nel certificato di conformità con informazioni sulla massa totale delle emissioni di CO 2 equivalente, all'innalzamento o all'abolizione del valore limite delle emissioni di idrocarburi totali per i veicoli con motore ad accensione comandata, alla modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 per ricalibrare i valori limite basati sulla massa del particolato e introdurre valori limite basati sul numero di particelle in modo da stabilire un'ampia PR\ doc 7/12 PE v01-00

8 correlazione con i valori limite di massa della benzina e del gasolio, all'adozione di un metodo rivisto di misura del particolato e di un valore limite per il numero di particelle, di un valore limite per le emissioni di NO2 e di limiti per le emissioni allo scarico a bassa temperatura per i veicoli omologati come conformi ai limiti di emissione Euro 6. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. correlazione con i valori limite di massa della benzina e del gasolio, all'adozione di un metodo rivisto di misura del particolato e di un valore limite per il numero di particelle, di un valore limite per le emissioni di NO2 e di limiti per le emissioni allo scarico a bassa temperatura per i veicoli omologati come conformi ai limiti di emissione Euro 6. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Or. en Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 1 punto 1 Regolamento (CE) n. 715/2007 Articolo 2 paragrafo 2 Testo della Commissione "2. Dopo la pubblicazione degli atti delegati adottati conformemente al secondo comma e su richiesta del costruttore, il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M1, M2, N1 e N2, quali definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, con una massa di riferimento superiore a kg, ma con una massa massima del veicolo non superiore a kg. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis riguardo alle modalità di applicazione del presente regolamento ai veicoli delle categorie M1, M2, N1 e N2, quali definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE, con una massa di riferimento superiore a kg, ma con una massa Emendamento "2. Dopo la pubblicazione degli atti delegati adottati conformemente al secondo comma e su richiesta del costruttore, il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M1, M2, N1 e N2, quali definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, con una massa di riferimento superiore a kg, ma con una massa massima del veicolo non superiore a kg. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis riguardo alle modalità di applicazione del presente regolamento ai veicoli delle categorie M1, M2, N1 e N2, quali definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE, con una massa di riferimento superiore a kg, ma con una massa PE v /12 PR\ doc

9 massima del veicolo non superiore a kg. Tali atti delegati garantiscono in particolare che, nelle prove sul banco dinamometrico, si tenga adeguatamente conto della massa operativa effettiva del veicolo per determinare l'inerzia equivalente, come pure di altri parametri predefiniti di potenza e carico. massima del veicolo non superiore a kg. Tali atti delegati garantiscono in particolare che, nelle prove sul banco dinamometrico, si tenga adeguatamente conto della massa operativa effettiva del veicolo per determinare l'inerzia equivalente, come pure di altri parametri predefiniti di potenza e carico. * GU L 263 del , pag. 1.". * GU L 263 del , pag. 1.". Or. en Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 1 punto 5 lettera a Regolamento (CE) n. 715/2007 Articolo 14 paragrafo 1 lettera a Testo della Commissione Emendamento a) alla sostituzione delle informazioni sulla massa delle emissioni di CO 2 nel certificato di conformità di cui all'articolo 18 della direttiva 2007/46/CE con informazioni sulla massa totale delle emissioni di CO 2 equivalente, data dalla somma della massa delle emissioni di CO 2 e delle emissioni di metano, espressa come massa equivalente delle emissioni di CO 2 in relazione al loro effetto serra; soppresso Or. en Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 1 punto 6 Regolamento (CE) n. 715/2007 Articolo 14 bis paragrafo 2 PR\ doc 9/12 PE v01-00

10 Testo della Commissione 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8 e all'articolo 14, paragrafi da 1 a 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [ ][Publications Office, please insert the exact date of entry into force]. Emendamento 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8 e all'articolo 14, paragrafi da 1 a 5, è conferito alla Commissione fino al 30 giugno 2019 a decorrere da [ ][Publications Office, please insert the exact date of entry into force]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima del 30 giugno La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. Or. en PE v /12 PR\ doc

11 MOTIVAZIONE La proposta in esame è costituita da varie misure relativamente eterogenee, finalizzate in gran parte a ridurre le emissioni nocive dei veicoli ai fini della salute umana. Le misure riguardano, in particolare, la fissazione di specifici limiti di emissione per l'no 2 nell'ambito del più ampio range di emissioni di NOx, la cancellazione dei limiti di ammoniaca per i motori a combustione di veicoli pesanti, la modifica dei limiti di emissioni per l'avviamento a freddo ereditati dalle precedenti fasi "Euro", una disposizione per adattare le emissioni degli idrocarburi totali (THC) al fine di agevolare l'introduzione dei veicoli a gas naturale, una disposizione finalizzata ad aggiungere il metano come equivalente di gas a effetto serra alle emissioni totali di CO 2 che ogni produttore di automobili deve rispettare e la possibilità di estendere da kg a kg la gamma di veicoli che possono rientrare nelle norme di emissione relative ai veicoli commerciali leggeri. Inoltre la proposta contiene una serie di provvedimenti di carattere puramente tecnico-normativo, ovvero il proposito di armonizzare le competenze di esecuzione negli attuali testi legislativi con il trattato di Lisbona, nonché alcune nuove competenze di esecuzione quale strumento per attuare alcune delle nuove misure proposte. In linea di principio sono da accogliere con favore le misure intese a migliorare la qualità dell'aria, soprattutto se provvedono a conseguire un buon equilibrio tra i costi implicati e i risultati in termini di città più vivibili e sostenibili, sempre più popolate dai nostri cittadini, e diminuzione dei costi connessi all'assistenza sanitaria. Tuttavia, i produttori di automobili non devono essere sollecitati ad adottare misure costituenti per loro un onere sproporzionato. Dobbiamo tenere conto del fatto che le imprese stanno ancora lottando per superare la recente crisi economica e che è necessario limitare al minimo i costi supplementari e la burocrazia. Il relatore desidera sottolineare alcuni aspetti specifici della proposta della Commissione e degli emendamenti proposti. Il metano non è di per sé un gas inquinante e non costituisce una minaccia per la salute umana. I veicoli a gas naturale emettono il 25% in meno di CO 2 rispetto alle automobili alimentate a benzina e stabilire la futura quota di mercato dei veicoli alimentati a gas è estremamente aleatorio. Al momento i veicoli alimentati a gas rappresentano soltanto una quota marginale del parco automobilistico in uso. Inoltre, l'esito dei test sulle emissioni generate dalla guida reale crea incertezza su come calcolare esattamente le emissioni, non soltanto per quanto concerne il metano. Il relatore preferirebbe non penalizzare fin dall'inizio questa piccola categoria di veicoli che contribuisce all'abbassamento delle emissioni di gas a effetto serra. Il riesame previsto all'articolo 14, paragrafo 3, o in alternativa una revisione della normativa in materia di CO 2 per le automobili, dovrebbero essere una garanzia del fatto che la Commissione è autorizzata a proporre nuove norme tutte le volte che le emissioni di metano diventano un problema. L'ampliamento della gamma di veicoli che su richiesta del produttore possono rientrare nella normativa sulle emissioni dei veicoli leggeri è una proposta positiva della Commissione che il relatore vorrebbe persino estendere a kg. Tale aspetto evita ulteriori PR\ doc 11/12 PE v01-00

12 duplici procedure di omologazione e altre misure amministrative superflue. L'ammoniaca è emessa dai veicoli pesanti alimentati a diesel che la utilizzano in un cosiddetto reagente a base di urea, una tecnologia di trattamento utilizzata per la riduzione degli NOx. Nel caso dei veicoli pesanti alimentati a gas naturale, l'ammoniaca è emessa come risultato diretto della combustione di gas naturale stesso, e non è utilizzata per neutralizzare i NOx poiché questi ultimi praticamente non vengono prodotti. Il mantenimento dei limiti di ammoniaca per i motori ad accensione comandata richiederebbe sistemi costosi per l'abbattimento delle emissioni, il che sarebbe discriminatorio nei confronti di questa categoria, in quanto impedirebbe alle tecnologie di alimentazione alternative, quali il GPL e il gas naturale, di diventare economicamente sostenibili. L'applicazione del valore limite relativo all'nh 3 per i motori ad accensione comandata dovrebbe pertanto essere rimosso, come proposto dalla Commissione, mentre verrebbe mantenuto il limite esistente di 10 ppm per i veicoli ad accensione spontanea (ovvero i diesel), che riguardano la maggior parte del parco automobilistico. In merito all'armonizzazione con il trattato di Lisbona, la proposta mira ad adeguare le vecchie procedure di comitatologia agli atti delegati e di esecuzione, conformemente agli articoli 290 e 291 del TFUE. Tale aspetto autorizzerebbe la Commissione ad adottare tali atti nei confronti di un ampia gamma di norme, procedure e valori limite connessi all'applicazione delle norme Euro 5 ed Euro 6. Poiché ciò riguarda gran parte degli atti, il potere di adottare atti delegati dovrebbe essere conferito alla Commissione a partire dall'entrata in vigore fino al 30 giugno 2019, che corrisponde alla fine dell'attuale legislatura, in contrapposizione al periodo di tempo indeterminato suggerito; inoltre in merito alla relazione della Commissione rispetto alla delega di potere e in merito alla proroga tacita andrebbero applicate le disposizioni standard. PE v /12 PR\ doc

***II POSIZIONE COMUNE

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