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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2014) 5087 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate IT IT

2 RELAZIONE 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO Il sistema delle preferenze generalizzate ("SPG") dell'ue assiste dal 1971 i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e promuovere il buon governo e lo sviluppo sostenibile, concedendo loro un accesso preferenziale al mercato dell'ue e, di conseguenza, aiutandoli a generare entrate supplementari tramite il commercio internazionale. Il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 ("il regolamento SPG") definisce il quadro giuridico per l'attuazione dell'spg. La finalità di detto regolamento è di concentrare le preferenze dell'spg nei paesi in via di sviluppo che ne hanno maggiormente bisogno, ovvero i paesi meno sviluppati (PMS) ed altri paesi a reddito basso o medio-basso, per rispecchiare l'attuale panorama economico e commerciale a livello mondiale. L'elenco dei paesi beneficiari dell'spg figura nell'allegato II del regolamento SPG. L'allegato II è stato modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1421/2013 2, che ha sostituito il regolamento (UE) n. 154/ A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento SPG, la Commissione è tenuta a riesaminare l'allegato II entro il 1º gennaio di ogni anno. L'obiettivo generale consiste nel garantire che l'spg sia concesso a tutti i paesi in via di sviluppo che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico e che condividono un bisogno comune sul piano dello sviluppo. Tale riesame dovrebbe prendere in considerazione i cambiamenti delle condizioni economiche, di sviluppo o commerciali dei paesi beneficiari. Al momento di applicare una modifica, la Commissione dovrebbe inoltre concedere ai paesi beneficiari e agli operatori economici un determinato periodo di tempo per adattarsi al cambiamento di status del paese in relazione al regime SPG. I criteri per la concessione dello status di beneficiario dell'spg sono stabiliti all'articolo 4 del regolamento SPG. L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SPG stabilisce che le preferenze SPG non dovrebbero essere estese ai paesi in via di sviluppo che beneficiano di un regime d'accesso preferenziale al mercato dell'unione che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie dell'spg o condizioni più favorevoli. Secondo il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio 4, beneficiano di un regime d'accesso preferenziale al mercato dell'unione, tra gli altri, i seguenti paesi: la Repubblica del Botswana, la Repubblica del Camerun, la Repubblica della Costa d'avorio, la Repubblica di Figi, la Repubblica del Ghana, la Repubblica del Kenya, la Repubblica di Namibia e il Regno dello Swaziland. I suddetti paesi non sono pertanto elencati in qualità di beneficiari dell'spg nell'allegato II del regolamento SPG. In virtù del regolamento (UE) n. 527/2013, le preferenze stabilite dal regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio scadono il 1º ottobre A tale data i suddetti paesi cesseranno pertanto di beneficiare di un regime d'accesso preferenziale al mercato che offre le stesse preferenze tariffarie dell'spg o condizioni più favorevoli. Di conseguenza l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SPG non sarà più applicabile e tali paesi dovrebbero essere trattati nel contesto della normativa SPG, conformemente al loro status GU L 303 del , pag. 1. GU L 355 del , pag. 1. GU L 48 del , pag. 1. GU L 348 del , pag. 1. IT 2 IT

3 La Repubblica del Camerun, la Repubblica della Costa d'avorio, la Repubblica di Figi, la Repubblica del Ghana, la Repubblica del Kenya e il Regno di Swaziland sono paesi ammissibili al beneficio dell'spg e rispettano i requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento SPG per poter beneficiare del regime generale dell'spg. I suddetti paesi andrebbero quindi inseriti nell'allegato II del regolamento SPG con applicazione a decorrere dal 1º ottobre L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi non dovrebbe beneficiare del regime generale dell'spg. La Repubblica del Botswana e la Repubblica di Namibia sono stati classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto nel 2011, 2012 e Di conseguenza la Repubblica del Botswana e la Repubblica di Namibia non soddisfano più i criteri per poter beneficiare dei regimi generali dell'spg. L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento SPG prevede tuttavia che le disposizioni sulla classificazione in base al reddito alto o medio-alto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), non si applicano fino al 21 novembre 2014 ai paesi che hanno siglato un accordo bilaterale di accesso preferenziale al mercato prima del 20 novembre La Repubblica del Botswana e la Repubblica di Namibia hanno siglato, ma non ancora applicato, un simile accordo bilaterale di accesso preferenziale al mercato con l'unione prima del 20 novembre L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), entrerà in applicazione soltanto il 21 novembre A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento SPG, quando un paese viene escluso dall'elenco dei beneficiari la modifica dovrebbe applicarsi un anno dopo l'entrata in vigore di tale decisione. L'esclusione della Repubblica del Botswana e della Repubblica di Namibia dall'elenco di paesi beneficiari sarà pertanto effettiva a partire dal 22 novembre Tuttavia, al fine di consentire un aggiornamento in linea con l'aggiornamento annuale dell'allegato II del regolamento SPG, l'esclusione dei due paesi in questione dovrebbe avvenire il 1º gennaio La Repubblica del Botswana e la Repubblica di Namibia saranno pertanto inserite nell'allegato II del regolamento SPG dal 1º ottobre 2014 al 31 dicembre In data 1º gennaio 2016 entrambi i paesi saranno esclusi dall'allegato II e cesseranno di beneficiare del regime generale dell'spg. 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO Conformemente al paragrafo 4 dell'intesa comune sugli atti delegati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, si sono tenute consultazioni adeguate e trasparenti, anche a livello di esperti, in merito al presente atto delegato. Il gruppo di esperti della Commissione sul sistema di preferenze generalizzate è stato consultato durante la riunione del 21 maggio 2014, nonché per via elettronica durante i mesi di maggio e giugno ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento SPG conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato II di detto regolamento. Le modifiche proposte all'allegato II sono le seguenti. La Repubblica del Camerun, la Repubblica della Costa d'avorio, la Repubblica di Figi, la Repubblica del Ghana, la Repubblica del Kenya e il Regno dello Swaziland andrebbero aggiunti all'allegato II del regolamento SPG con applicazione a decorrere dal 1º ottobre IT 3 IT

4 La Repubblica del Botswana e la Repubblica di Namibia dovrebbero essere inserite nell'allegato II del regolamento SPG con applicazione dal 1º ottobre 2014 al 31 dicembre IT 4 IT

5 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio 1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 ("il regolamento SPG") stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate ("SPG"). (2) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi non dovrebbe beneficiare delle preferenze dell'spg. Tuttavia a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento SPG l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), non si applica fino al 21 novembre 2014 per i paesi che al 20 novembre 2012 hanno siglato un accordo bilaterale di accesso preferenziale al mercato. (3) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SPG dispone che un paese che beneficia di un regime d'accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie dell'spg o condizioni più favorevoli non dovrebbe beneficiare delle preferenze SPG. (4) L'elenco dei paesi beneficiari del regime generale dell'spg figura nell'allegato II del regolamento SPG. L'articolo 5 del regolamento SPG stabilisce che l'allegato II deve essere riesaminato entro il 1º gennaio di ogni anno per poter rispecchiare i cambiamenti in relazione ai criteri di cui all'articolo 4. Tale articolo prevede inoltre di lasciare ai paesi beneficiari dell'spg e agli operatori economici il tempo sufficiente per adattarsi correttamente ad un riesame dello status SPG del paese. Occorre pertanto che il regime SPG sia mantenuto per un anno dopo la data di entrata in vigore di un cambiamento dello status di un paese a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). (5) In virtù del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio 2 beneficiano attualmente di un regime d'accesso preferenziale al mercato che offre le stesse preferenze tariffarie dell'spg o condizioni più favorevoli, tra gli altri, la Repubblica del Botswana ("Botswana"), la Repubblica del Camerun ("Camerun"), la Repubblica della Costa 1 2 GU L 303 del , pag. 1. Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (GU L 348 del , pag. 1). IT 5 IT

6 d'avorio ("Costa d'avorio"), la Repubblica di Figi ("Figi"), la Repubblica del Ghana ("Ghana"), la Repubblica del Kenya ("Kenya"), la Repubblica di Namibia ("Namibia") e il Regno dello Swaziland ("Swaziland"). Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento SPG tali paesi non figuravano nell'allegato II in quanto beneficiavano già di un siffatto accesso preferenziale al mercato. (6) I suddetti paesi sono elencati nell'allegato I del regolamento SPG in qualità di paesi ammissibili al beneficio dell'spg. (7) In virtù del regolamento (UE) n. 527/2013, a decorrere dal 1º ottobre 2014 Botswana, Camerun, Costa d'avorio, Figi, Ghana, Kenya, Namibia e Swaziland cesseranno di essere coperti dal regime di accesso al mercato istituito dal regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio. Questi paesi sono paesi ammissibili al beneficio dell'spg quali definiti all'articolo 2, lettera c), del regolamento SPG, e dal 1º ottobre 2014 soddisfano i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento SPG. È pertanto opportuno inserire questi paesi nell'allegato II del regolamento SPG con applicazione a decorrere dal 1º ottobre (8) Il Botswana e la Namibia sono stati classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto nel 2011, 2012 e Ciò nondimeno entrambi i paesi hanno siglato, ma non applicato, un accordo bilaterale di accesso preferenziale al mercato con l'unione che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie dell'spg o condizioni più favorevoli entro il 20 novembre Di conseguenza l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), non si applica ai due paesi in questione fino al 21 novembre (9) In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento SPG, la decisione di escludere un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'spg si applica un anno dopo l'entrata in vigore di tale decisione. Per effetto dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento SPG l'eliminazione del Botswana e della Namibia non può tuttavia essere effettiva prima del 22 novembre In linea con l'aggiornamento annuale dell'allegato II del regolamento SPG, l'esclusione del Botswana e della Namibia da tale allegato dovrebbe essere effettiva a partire dal 1º gennaio È quindi opportuno inserire il Botswana e la Namibia nell'allegato II del regolamento SPG con applicazione dal 1º ottobre 2014 al 31 dicembre 2015, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) n. 978/2012 L'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato: a) i seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono inseriti nelle colonne A e B, rispettivamente: BW CM CI FJ Botswana Camerun Costa d'avorio Figi IT 6 IT

7 GH KE NA SZ Ghana Kenya Namibia Swaziland b) i seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono eliminati dalle colonne A e B, rispettivamente: BW NA Botswana Namibia Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. L'articolo 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1 ottobre L'articolo 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1 gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO IT 7 IT

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