REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del
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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2014) 4581 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN , dei profili e dei bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN e dei profili metallici oggetto della norma EN 14353, per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio (Testo rilevante ai fini del SEE) IT IT
2 RELAZIONE 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO Il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 1, prevede che i fabbricanti di prodotti da costruzione non siano soggetti a oneri o costi amministrativi superflui. In particolare, come previsto dall'articolo 28 del regolamento (UE) n. 305/2011, la Commissione deve scegliere il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione meno oneroso tra quelli in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze prescritte in materia di salute, sicurezza e ambiente. Il regolamento (UE) n. 305/2011 riconosce inoltre due principali alternative per stabilire classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, ciò può avvenire tramite atti delegati della Commissione, mentre l'articolo 27, paragrafo 2, consente a tal fine l'uso di norme armonizzate. Qualora la prestazione di determinati prodotti da costruzione sia stata già sufficientemente dimostrata da prove che abbiano fornito risultati stabili o da altri dati esistenti, il loro fabbricante dovrebbe essere autorizzato a dichiarare, a determinate condizioni da specificare, un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o senza prove ulteriori. Tale procedura semplificata contribuirebbe anch'essa all'obiettivo di evitare oneri e costi amministrativi superflui. Quanto menzionato sopra è previsto dall'articolo 27, paragrafo 5, e dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 305/2011. La decisione 2000/147/CE della Commissione 2 ha istituito un sistema europeo di classificazione per quanto riguarda la reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione, sulla base dei metodi di prova europei e di esplicite classi di prestazione. I profili e i bordi di metallo per intonaco interno, oggetto della norma armonizzata EN , i profili e bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN e i profili metallici oggetto della norma EN 14353, che abbiano una superficie esposta contenente materiale organico, hanno dimostrato stabilità e prevedibilità di prestazione per quanto riguarda la reazione all'azione dell'incendio. Tale conclusione si basa sull'esposizione all'incendio estremamente limitata alla quale questi prodotti sono sottoposti: questi profili e bordi metallici sono infatti comunemente impiegati con lastre di cartongesso per formare angoli nelle pareti e solo una parte irrilevante della loro superficie è esposta al fuoco. Per questo motivo la reazione all'azione dell'incendio di tali prodotti può essere ritenuta conforme alla classificazione nella classe E, quale definita nel sistema europeo di classificazione di cui sopra, senza bisogno di ulteriori prove. I prodotti dovranno essere sottoposti a prove qualora i loro fabbricanti intendano dichiarare una prestazione migliore per quanto riguarda la reazione all'azione dell'incendio. Il progetto di regolamento avanzato dal settore della costruzione concede pertanto ai fabbricanti di profili e i bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN , di profili e bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN e di profili metallici oggetto della norma EN 14353, che abbiano una superficie esposta contenente materiale organico, il diritto di avvalersi di tali procedure semplificate per la 1 2 GU L 88 del , pag. 5. GU L 50 del , pag. 14. Decisione modificata dalla decisione n. 2003/632/CE (GU L 220 del , pag. 5) e dalla decisione n. 2006/751/CE, del 27 ottobre 2006, (GU L 305 del , pag. 8). IT 2 IT
3 determinazione della prestazione di tali prodotti per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio e per la loro classificazione senza ulteriori prove nella classe E, quale definita nel sistema europeo di classificazione di cui sopra. Il progetto di regolamento ridurrà in questo modo gli oneri e i costi sostenuti dai fabbricanti di profili e bordi di metallo da impiegare con prodotti a base di gesso, in quanto i fabbricanti non saranno tenuti a testare la reazione all'azione dell'incendio dei prodotti contemplati dal progetto di regolamento a meno che intendano dichiarare una reazione all'azione dell'incendio superiore alla classe E. La conseguenza sarà un generalizzato aumento dell'efficienza e della competitività del settore della costruzione nel suo complesso. 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO Il progetto di atto è stato inizialmente concepito come una decisione di esecuzione della Commissione basata sulla direttiva 89/106/CEE del Consiglio (direttiva sui prodotti da costruzione). Il progetto di atto è stato sottoposto al parere del comitato permanente per la costruzione, conformemente alle procedure stabilite nell'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE, ed è stato appoggiato dall'unanimità degli Stati membri presenti (325 voti). Il progetto di decisione è stato appoggiato anche dall'efta e dal settore dei prodotti da costruzione. In questo contesto, il Parlamento europeo, a cui il documento è stato debitamente trasmesso, non ha formulato osservazioni in merito al progetto di decisione. Prima dell'adozione del progetto di decisione il regolamento (UE) n. 305/2011 è entrato pienamente in applicazione e ha abrogato la direttiva 89/106/CEE. È stata pertanto redatta una versione rivista del progetto di atto giuridico che fosse conforme alle esigenze procedurali del regolamento (UE) n. 305/2011: tale versione rivista è stata sottoposta a consultazione, in base alle disposizioni del regolamento, come atto delegato, senza che fosse apportata alcuna modifica ai suoi aspetti sostanziali. In particolare, il progetto di regolamento è stato sottoposto a una consultazione scritta di esperti. Prima della consultazione, a tutti gli Stati membri è stata proposta l'opportunità di nominare gli esperti destinati a parteciparvi. Oltre a questi esperti sono state incluse nella consultazione altre parti esterne interessate. I documenti relativi alla consultazione scritta sono stati trasmessi in contemporanea al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dall'intesa comune sugli atti delegati. Le osservazioni emerse nel corso di tutte le consultazioni di cui sopra sono state prese in considerazione in fase di elaborazione della versione definitiva del progetto dell'atto per la consultazione interservizi. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO A norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 305/2011, possono essere stabilite classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. Inoltre, conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, la Commissione può stabilire le condizioni alle quali si ritiene che un prodotto da costruzione soddisfi una certa classe di prestazione senza prove o senza prove ulteriori, al fine di evitare l'esecuzione di prove superflue sui prodotti da costruzione la cui prestazione sia già stata sufficientemente dimostrata da prove che abbiano fornito risultati stabili o da altri dati esistenti. Occorre dunque che tali condizioni siano soddisfatte qualora un fabbricante intenda sostituire la prova di tipo del suo prodotto con questi livelli o classi di prestazione, a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 305/2011. IT 3 IT
4 Il sistema europeo di classificazione istituito dalla decisione 2000/147/CE della Commissione per quanto riguarda la reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione, in particolare la tabella 1 dell'allegato, è applicabile anche ai profili e ai bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN , ai profili e ai bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN e ai profili metallici oggetto della norma EN Sulla base delle consultazioni effettuate, la reazione all'azione dell'incendio dei profili e dei bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN , dei profili e dei bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN e dei profili metallici oggetto della norma EN 14353, che abbiano una superficie esposta contenente materiale organico, rientranti nella classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE, è sufficientemente assodata da giustificare la classificazione senza prove di tali prodotti nella classe E, quale definita nel sistema europeo di classificazione di cui sopra. Il progetto di regolamento è conforme al principio di proporzionalità e comporta la riduzione di determinati obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 305/2011 per quanto riguarda le prove sui prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione. IT 4 IT
5 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN , dei profili e dei bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN e dei profili metallici oggetto della norma EN 14353, per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 3, in particolare l'articolo 27, punto 5, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 2000/147/CE della Commissione 4 è stato adottato un sistema per classificare la prestazione dei prodotti da costruzione per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio. I profili e i bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN , i profili e bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN e i profili metallici oggetto della norma EN 14353, che abbiano una superficie esposta contenente materiale organico, rientrano tra i prodotti da costruzione ai quali si applica tale decisione. (2) Tali prodotti hanno dimostrato stabilità e prevedibilità di prestazione per quanto riguarda la reazione all'azione dell'incendio quando sono impiegati con lastre di cartongesso per formare angoli nelle pareti, in quanto solo una parte irrilevante della loro superficie rischia di essere esposta al fuoco. (3) I profili e i bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN , i profili e bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN e i profili metallici oggetto della norma EN 14353, che abbiano una superficie esposta contenente materiale organico, dovrebbero pertanto essere ritenuti conformi alla classe di prestazione E per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio senza bisogno di prove, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I profili e i bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN , i profili e bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN e i profili 3 4 GU L 88 del , pag. 5. GU L 50 del , pag. 14. Decisione modificata dalla decisione n. 2003/632/CE (GU L 220 del , pag. 5) e dalla decisione n. 2006/751/CE (GU L 305 del , pag. 8). IT 5 IT
6 metallici oggetto della norma EN sono ritenuti conformi alla classe di prestazione E per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio senza prove, laddove abbiano una superficie esposta contenente materiale organico. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO IT 6 IT
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