ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)
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- Raffaele Capone
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1 ALLEGATO 1 ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR) LE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di accrescere la sicurezza dei trasporti internazionali su strada, CONVENGONO quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo si intende: a) per "veicolo", ogni veicolo a motore diverso da un veicolo appartenente o alle dipendenze delle forze armate di una Parte contraente, previsto per circolare su strada, completo o incompleto, avente almeno quattro ruote e una velocità massima progettata superiore a 25 km/h, assieme ai suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili; b) per "merci pericolose", le materie e gli oggetti di cui gli Allegati A e B vietano il trasporto internazionale su strada o lo autorizzano solo a certe condizioni; c) per "trasporto internazionale", ogni trasporto effettuato sul territorio di almeno due Parti contraenti mediante i veicoli definiti al punto a) qui sopra. Articolo 2 1. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 4, le merci pericolose di cui l'allegato A esclude il trasporto non devono essere oggetto di trasporti internazionali. 2. Il trasporto internazionale delle altre merci pericolose deve essere autorizzato soltanto se sono soddisfatte: a) le condizioni riportate nell'allegato A per le merci suddette, in particolare per il loro imballaggio e la loro etichettatura, e b) le condizioni riportate nell'allegato B, in particolare per la costruzione, l'equipaggiamento e la circolazione del veicolo che trasporta le merci suddette, sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 4. Articolo 3 Gli Allegati al presente Accordo sono parte integrante dell'accordo stesso. Articolo 4 1. Ogni Parte contraente conserva il diritto di regolamentare o di vietare per ragioni diverse dalla sicurezza durante il trasporto, l'entrata di merci pericolose sul suo territorio. 2. I veicoli che erano in servizio sul territorio di una Parte contraente all'entrata in vigore del presente Accordo o che sono stati messi in servizio entro i due mesi successivi a tale entrata in vigore potranno, per un periodo di tre anni da tale entrata in vigore, effettuare un trasporto internazionale di merci pericolose anche se la loro costruzione e il loro equipaggiamento non soddisfano interamente le condizioni riportate nell'allegato B per il trasporto in questione. Clausole speciali indicate nell'allegato B possono, tuttavia, ridurre tale periodo. 3. Le Parti contraenti conservano il diritto di convenire, mediante accordi particolari bilaterali o multilaterali, che alcune delle merci pericolose di cui il presente Accordo vieta ogni trasporto internazionale possano, sotto particolari condizioni, essere oggetto di trasporti internazionali sui loro territori o che le merci pericolose di cui il presente Accordo autorizza il trasporto internazionale solo a determinate condizioni possano essere oggetto, sui loro territori, di
2 trasporti internazionali a condizioni meno rigorose di quelle riportate negli Allegati al presente Accordo. Gli accordi particolari, bilaterali o multilaterali, contemplati dal presente paragrafo, devono essere comunicati al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che li comunicherà alle Parti contraenti non firmatarie di tali accordi. Articolo 5 I trasporti ai quali si applica il presente Accordo rimangono sottoposti alle regolamentazioni nazionali o internazionali riguardanti, a livello generale, la circolazione stradale, i trasporti stradali internazionali o gli scambi internazionali di merci. Articolo 6 1. I paesi membri della Commissione economica per l'europa e i paesi ammessi a tale Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 del mandato di questa Commissione possono diventare Parti contraenti del presente Accordo: a) firmandolo; b) ratificandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica; c) aderendovi. 2. Quei paesi che possono partecipare ad alcuni lavori della Commissione economica per l'europa in applicazione del paragrafo 11 del mandato di tale Commissione possono diventare Parti contraenti del presente Accordo aderendovi dopo la sua entrata in vigore. 3. L'Accordo sarà aperto alla firma fino al 15 dicembre Dopo tale data sarà aperto all'adesione. 4. La ratifica o l'adesione dovrà essere effettuata mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Articolo 7 1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui il numero dei paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6 che l'avranno firmato senza riserva di ratifica o che avranno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione raggiungerà il numero di cinque. Tuttavia, i suoi Allegati si applicheranno solo sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo stesso. 2. Per ogni paese che ratificherà il presente Accordo o a cui aderirà dopo che cinque dei paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6 l'avranno firmato senza riserva di ratifica o avranno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione del paese in questione, e i suoi Allegati diverranno applicabili per tale paese, o alla stessa data, se essi sono già in vigore in quel momento, oppure, se essi non sono in vigore in quel momento, alla data alla quale essi saranno applicati secondo le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 8 1. Ogni Parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica della denuncia. Articolo 9 1. Il presente Accordo cesserà di avere effetto se, dopo la sua entrata in vigore, il numero delle Parti contraenti risulti inferiore a cinque per dodici mesi consecutivi.
3 2. Nel caso in cui venga concluso un accordo mondiale relativo alla regolamentazione del trasporto delle merci pericolose, ogni disposizione del presente Accordo che fosse in contraddizione con una qualsiasi delle disposizioni di tale accordo mondiale sarebbe, nei rapporti tra le Parti del presente Accordo divenute Parti dell'accordo mondiale, e a partire dal giorno dell'entrata in vigore dello stesso, automaticamente abrogata e sostituita dalla corrispondente disposizione dell'accordo mondiale. Articolo All atto della firma del presente Accordo senza riserva di ratifica o al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione o in qualsiasi momento successivo, ogni paese può dichiarare, mediante una notifica indirizzata al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, che l applicazione del presente Accordo si estenderà a tutti o parte dei territori di cui è responsabile a livello internazionale. L'applicazione dell Accordo e dei suoi Allegati si estenderà al territorio o ai territori riportati nella notifica un mese dopo la ricezione di tale notifica da parte del Segretario generale. 2. Ogni paese che ha fatto, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, una dichiarazione che estende l applicazione del presente Accordo ad un territorio di cui è responsabile a livello internazionale, può, conformemente all'articolo 8, denunciare l'accordo separatamente per il suddetto territorio. Articolo Qualsiasi controversia tra due o più Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo deve, per quanto possibile, essere definita mediante negoziato tra le Parti in causa. 2. Qualsiasi controversia che non sia stata definita mediante negoziato deve essere sottoposta ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti in causa lo richieda e conseguentemente deve essere rinviata ad uno o più arbitri scelti di comune accordo tra le Parti in causa. Se, entro tre mesi a partire dalla domanda di arbitrato, le Parti in causa non arrivassero a concordare sulla scelta di un arbitro o di arbitri, una qualsiasi di tali Parti può richiedere al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico davanti al quale la controversia sarà rinviata per la decisione. 3. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo sarà vincolante per le Parti contraenti in causa. Articolo Ogni Parte contraente può, al momento in cui firma o ratifica o aderisce al presente Accordo, dichiarare che non si considera legata dall'articolo 11. Le altre Parti contraenti non saranno legate dall'articolo 11 verso ogni Parte contraente che ha presentato una tale riserva. 2. Ogni Parte contraente che ha presentato una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può in ogni momento ritirare questa riserva tramite una notifica indirizzata al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Articolo Dopo che il presente Accordo è stato in vigore per un periodo di tre anni, ogni Parte contraente può, tramite notifica indirizzata al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, richiedere la convocazione di una conferenza allo scopo di revisionare il testo dell'accordo. Il Segretario generale notificherà tale richiesta a tutte le Parti contraenti e convocherà una conferenza di revisione se, entro un periodo di quattro mesi a partire dalla
4 data della sua notifica, almeno un quarto delle Parti contraenti gli avrà comunicato il proprio assenso a tale richiesta. 2. Se una conferenza è convocata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Segretario generale avviserà tutte le Parti contraenti invitandole a presentare, entro un periodo di tre mesi, le proposte che esse desidererebbero fossero esaminate dalla conferenza. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti l'ordine del giorno provvisorio della conferenza, assieme al testo di tali proposte, almeno tre mesi prima dalla data di apertura della conferenza. 3. Il Segretario generale inviterà ad ogni conferenza convocata conformemente al presente articolo tutti i paesi contemplati al paragrafo 1 dell'articolo 6, ed i paesi divenuti Parti contraenti secondo il paragrafo 2 dell'articolo 6. Articolo Indipendentemente dalla procedura di revisione riportata all'articolo 13, ogni Parte contraente può proporre una o più emendamenti agli Allegati al presente Accordo. A tale scopo, essa ne trasmetterà il testo al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale può anche proporre degli emendamenti agli Allegati al presente Accordo allo scopo di ottenere la concordanza di tali Allegati con altri accordi internazionali relativi al trasporto delle merci pericolose. Inoltre egli può proporre emendamenti agli Allegati al presente Accordo, adottati dal Gruppo di Lavoro per il trasporto delle merci pericolose di cui al Comitato per il trasporto Interno della Commissione economica per l'europa delle Nazioni Unite, su richiesta del Gruppo di Lavoro Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti e porterà a conoscenza degli altri paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6 ogni proposta fatta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Qualsiasi progetto di emendamento degli allegati sarà ritenuto accettato a meno che, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data alla quale il Segretario generale lo avrà trasmesso, almeno un terzo delle Parti contraenti, o cinque di esse ove un terzo fosse superiore a questo numero, non avranno notificato per scritto al Segretario generale la loro opposizione all emendamento proposto. Se l emendamento sarà ritenuto accettato, esso entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti al termine di un ulteriore periodo di tre mesi, salvo nei seguenti casi: 3 a) nel caso in cui emendamenti analoghi siano state apportati o saranno verosimilmente apportati agli altri accordi internazionali indicati al paragrafo 1 del presente articolo, l emendamento entrerà in vigore allo scadere di un periodo che sarà fissato dal Segretario generale in modo da permettere, per quanto possibile, l entrata in vigore simultanea dell emendamento in questione e di quelli che sono stati o saranno verosimilmente apportati a tali altri accordi; tuttavia il periodo non sarà inferiore a un mese; b) la Parte contraente o, se del caso, il Segretario generale, che presenta la proposta di emendamento conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, può specificare nella proposta, ai fini dell entrata in vigore dell emendamento, qualora sia accettato, un periodo di durata superiore a tre mesi Il Segretario Generale comunicherà il più presto possibile a tutte le Parti contraenti e a tutti i paesi indicati al paragrafo 1 dell'art. 6 qualsiasi obiezione ricevuta dalle Parti contraenti contro un emendamento proposto. 5. Se l emendamento proposto agli Allegati non viene accettato, ma se almeno una Parte contraente, diversa da quella che lo ha proposto, ha notificato per scritto al Segretario generale il suo accordo sulla proposta, sarà convocata dal Segretario generale una riunione di
5 tutte le Parti contraenti e di tutti i paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6 entro un periodo di tre mesi a partire dalla scadenza del periodo di tre mesi previsto dal paragrafo 3 del presente articolo per opporsi all emendamento. Il Segretario generale può ugualmente invitare a questa riunione rappresentanti delle: a) organizzazioni internazionali governative aventi competenza in materia di trasporto; b) organizzazioni internazionali non governative le cui attività siano direttamente legate ai trasporti di merci pericolose sui territori delle Parti contraenti. 6. Ogni emendamento adottato da più della metà del numero totale delle Parti contraenti ad una riunione convocata conformemente al paragrafo 5 del presente articolo entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti conformemente alle modalità decise durante la suddetta riunione dalla maggioranza delle Parti contraenti che prendono parte alla riunione. Articolo 15 Oltre alle notifiche previste agli articoli 13 e 14, il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite notificherà ai paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6 ed a quelli divenuti Parti contraenti secondo il paragrafo 2 dell'articolo 6: a) le firme, le ratifiche e le adesioni, conformemente all'articolo 6; b) le date in cui il presente Accordo e i suoi Allegati entreranno in vigore, conformemente all'articolo 7; c) le denunce, conformemente all'articolo 8; d) l'abrogazione dell'accordo, conformemente all'articolo 9; e) le notifiche e denunce ricevute, conformemente all'articolo 10; f) le dichiarazioni e le notifiche ricevute, conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 12; g) l'accettazione e la data di entrata in vigore degli emendamenti, conformemente ai paragrafi 3 e 6 dell'articolo 14. Articolo Il Protocollo di firma del presente Accordo avrà la stessa forza, valore e durata dell'accordo stesso di cui sarà considerato parte integrante. 2. Nessuna riserva al presente Accordo è ammessa ad eccezione di quelle scritte nel Protocollo di firma e di quelle presentate conformemente all'articolo 12. Articolo 17 Dopo il 15 dicembre 1957, l'originale del presente Accordo sarà depositato presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmetterà copie certificate a ciascuno dei paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6. 2 Paragrafo così modificato con Protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 28 Ottobre Paragrafo così modificato con Protocollo di emendamento entrato in vigore il 19 aprile 1985 IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Ginevra, il trenta settembre millenovecentocinquantasette, in un solo esemplare, in lingua inglese e francese per il testo dell'accordo propriamente detto, e in lingua francese per gli allegati, i due testi facenti ugualmente fede per l'accordo propriamente detto.
6 Il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite è invitato a redigere una traduzione degli Allegati in lingua inglese avente valore di testo ufficiale e ad unire questa traduzione alle copie autenticate contemplate all'articolo 17. (seguono le firme) PROTOCOLLO DI FIRMA DELL'ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR) Al momento di firmare l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), i sottoscritti debitamente autorizzati: 1. CONSIDERANDO che le condizioni di trasporto via mare delle merci pericolose con destinazione o provenienza dal Regno Unito differiscono sostanzialmente da quelle che sono prescritte dall'allegato A dell'adr e che è impossibile modificarle in breve termine per renderle conformi a queste ultime, TENENDO CONTO del fatto che il Regno Unito si è impegnato a sottoporre, a titolo di modifica all'allegato A, una Appendice speciale del citato Allegato A che conterrà le disposizioni speciali applicabili ai trasporti strada-mare delle merci pericolose tra il Continente e il Regno Unito, CONCORDANO che, fino all'entrata in vigore di tale Appendice speciale, le merci pericolose che saranno trasportate in regime ADR con destinazione o provenienza dal Regno Unito dovranno soddisfare le disposizioni dell'allegato A dell'adr e, in aggiunta, le disposizioni del Regno Unito relative al trasporto per mare delle merci pericolose; 2. PRENDONO NOTA di una dichiarazione del rappresentante della Francia secondo la quale il Governo della Repubblica Francese si riserva, in deroga alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 4, il diritto di non autorizzare i veicoli in servizio sul territorio di un'altra Parte contraente, quale che sia la data della loro messa in servizio, ad effettuare trasporti di merci pericolose sul territorio francese, a meno che tali veicoli soddisfino sia le condizioni imposte per tali trasporti dall'allegato B, che le condizioni previste per il trasporto in questione dalle regolamentazioni francesi concernenti il trasporto delle merci pericolose su strada; RACCOMANDANO che, per quanto possibile, prima di essere presentate conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 14 o al paragrafo 2 dell'articolo 13, gli emendamenti proposti al presente Accordo o ai suoi Allegati siano oggetto di una discussione preventiva negli incontri degli esperti delle Parti contraenti e, se necessario, degli altri paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6 dell'accordo, e delle organizzazioni internazionali indicate al paragrafo 5 dell'articolo 14 dell'accordo. (seguono le firme)
Preambolo. Articolo 1 Articolo 2. Disposizioni Finali
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