ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)"

Transcript

1 ALLEGATO 1 ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR) LE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di accrescere la sicurezza dei trasporti internazionali su strada, CONVENGONO quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo si intende: a) per "veicolo", ogni veicolo a motore diverso da un veicolo appartenente o alle dipendenze delle forze armate di una Parte contraente, previsto per circolare su strada, completo o incompleto, avente almeno quattro ruote e una velocità massima progettata superiore a 25 km/h, assieme ai suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili; b) per "merci pericolose", le materie e gli oggetti di cui gli Allegati A e B vietano il trasporto internazionale su strada o lo autorizzano solo a certe condizioni; c) per "trasporto internazionale", ogni trasporto effettuato sul territorio di almeno due Parti contraenti mediante i veicoli definiti al punto a) qui sopra. Articolo 2 1. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 4, le merci pericolose di cui l'allegato A esclude il trasporto non devono essere oggetto di trasporti internazionali. 2. Il trasporto internazionale delle altre merci pericolose deve essere autorizzato soltanto se sono soddisfatte: a) le condizioni riportate nell'allegato A per le merci suddette, in particolare per il loro imballaggio e la loro etichettatura, e b) le condizioni riportate nell'allegato B, in particolare per la costruzione, l'equipaggiamento e la circolazione del veicolo che trasporta le merci suddette, sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 4. Articolo 3 Gli Allegati al presente Accordo sono parte integrante dell'accordo stesso. Articolo 4 1. Ogni Parte contraente conserva il diritto di regolamentare o di vietare per ragioni diverse dalla sicurezza durante il trasporto, l'entrata di merci pericolose sul suo territorio. 2. I veicoli che erano in servizio sul territorio di una Parte contraente all'entrata in vigore del presente Accordo o che sono stati messi in servizio entro i due mesi successivi a tale entrata in vigore potranno, per un periodo di tre anni da tale entrata in vigore, effettuare un trasporto internazionale di merci pericolose anche se la loro costruzione e il loro equipaggiamento non soddisfano interamente le condizioni riportate nell'allegato B per il trasporto in questione. Clausole speciali indicate nell'allegato B possono, tuttavia, ridurre tale periodo. 3. Le Parti contraenti conservano il diritto di convenire, mediante accordi particolari bilaterali o multilaterali, che alcune delle merci pericolose di cui il presente Accordo vieta ogni trasporto internazionale possano, sotto particolari condizioni, essere oggetto di trasporti internazionali sui loro territori o che le merci pericolose di cui il presente Accordo autorizza il trasporto internazionale solo a determinate condizioni possano essere oggetto, sui loro territori, di

2 trasporti internazionali a condizioni meno rigorose di quelle riportate negli Allegati al presente Accordo. Gli accordi particolari, bilaterali o multilaterali, contemplati dal presente paragrafo, devono essere comunicati al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che li comunicherà alle Parti contraenti non firmatarie di tali accordi. Articolo 5 I trasporti ai quali si applica il presente Accordo rimangono sottoposti alle regolamentazioni nazionali o internazionali riguardanti, a livello generale, la circolazione stradale, i trasporti stradali internazionali o gli scambi internazionali di merci. Articolo 6 1. I paesi membri della Commissione economica per l'europa e i paesi ammessi a tale Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 del mandato di questa Commissione possono diventare Parti contraenti del presente Accordo: a) firmandolo; b) ratificandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica; c) aderendovi. 2. Quei paesi che possono partecipare ad alcuni lavori della Commissione economica per l'europa in applicazione del paragrafo 11 del mandato di tale Commissione possono diventare Parti contraenti del presente Accordo aderendovi dopo la sua entrata in vigore. 3. L'Accordo sarà aperto alla firma fino al 15 dicembre Dopo tale data sarà aperto all'adesione. 4. La ratifica o l'adesione dovrà essere effettuata mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Articolo 7 1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui il numero dei paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6 che l'avranno firmato senza riserva di ratifica o che avranno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione raggiungerà il numero di cinque. Tuttavia, i suoi Allegati si applicheranno solo sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo stesso. 2. Per ogni paese che ratificherà il presente Accordo o a cui aderirà dopo che cinque dei paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6 l'avranno firmato senza riserva di ratifica o avranno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione del paese in questione, e i suoi Allegati diverranno applicabili per tale paese, o alla stessa data, se essi sono già in vigore in quel momento, oppure, se essi non sono in vigore in quel momento, alla data alla quale essi saranno applicati secondo le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 8 1. Ogni Parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica della denuncia. Articolo 9 1. Il presente Accordo cesserà di avere effetto se, dopo la sua entrata in vigore, il numero delle Parti contraenti risulti inferiore a cinque per dodici mesi consecutivi.

3 2. Nel caso in cui venga concluso un accordo mondiale relativo alla regolamentazione del trasporto delle merci pericolose, ogni disposizione del presente Accordo che fosse in contraddizione con una qualsiasi delle disposizioni di tale accordo mondiale sarebbe, nei rapporti tra le Parti del presente Accordo divenute Parti dell'accordo mondiale, e a partire dal giorno dell'entrata in vigore dello stesso, automaticamente abrogata e sostituita dalla corrispondente disposizione dell'accordo mondiale. Articolo All atto della firma del presente Accordo senza riserva di ratifica o al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione o in qualsiasi momento successivo, ogni paese può dichiarare, mediante una notifica indirizzata al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, che l applicazione del presente Accordo si estenderà a tutti o parte dei territori di cui è responsabile a livello internazionale. L'applicazione dell Accordo e dei suoi Allegati si estenderà al territorio o ai territori riportati nella notifica un mese dopo la ricezione di tale notifica da parte del Segretario generale. 2. Ogni paese che ha fatto, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, una dichiarazione che estende l applicazione del presente Accordo ad un territorio di cui è responsabile a livello internazionale, può, conformemente all'articolo 8, denunciare l'accordo separatamente per il suddetto territorio. Articolo Qualsiasi controversia tra due o più Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo deve, per quanto possibile, essere definita mediante negoziato tra le Parti in causa. 2. Qualsiasi controversia che non sia stata definita mediante negoziato deve essere sottoposta ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti in causa lo richieda e conseguentemente deve essere rinviata ad uno o più arbitri scelti di comune accordo tra le Parti in causa. Se, entro tre mesi a partire dalla domanda di arbitrato, le Parti in causa non arrivassero a concordare sulla scelta di un arbitro o di arbitri, una qualsiasi di tali Parti può richiedere al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico davanti al quale la controversia sarà rinviata per la decisione. 3. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo sarà vincolante per le Parti contraenti in causa. Articolo Ogni Parte contraente può, al momento in cui firma o ratifica o aderisce al presente Accordo, dichiarare che non si considera legata dall'articolo 11. Le altre Parti contraenti non saranno legate dall'articolo 11 verso ogni Parte contraente che ha presentato una tale riserva. 2. Ogni Parte contraente che ha presentato una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può in ogni momento ritirare questa riserva tramite una notifica indirizzata al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Articolo Dopo che il presente Accordo è stato in vigore per un periodo di tre anni, ogni Parte contraente può, tramite notifica indirizzata al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, richiedere la convocazione di una conferenza allo scopo di revisionare il testo dell'accordo. Il Segretario generale notificherà tale richiesta a tutte le Parti contraenti e convocherà una conferenza di revisione se, entro un periodo di quattro mesi a partire dalla

4 data della sua notifica, almeno un quarto delle Parti contraenti gli avrà comunicato il proprio assenso a tale richiesta. 2. Se una conferenza è convocata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Segretario generale avviserà tutte le Parti contraenti invitandole a presentare, entro un periodo di tre mesi, le proposte che esse desidererebbero fossero esaminate dalla conferenza. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti l'ordine del giorno provvisorio della conferenza, assieme al testo di tali proposte, almeno tre mesi prima dalla data di apertura della conferenza. 3. Il Segretario generale inviterà ad ogni conferenza convocata conformemente al presente articolo tutti i paesi contemplati al paragrafo 1 dell'articolo 6, ed i paesi divenuti Parti contraenti secondo il paragrafo 2 dell'articolo 6. Articolo Indipendentemente dalla procedura di revisione riportata all'articolo 13, ogni Parte contraente può proporre una o più emendamenti agli Allegati al presente Accordo. A tale scopo, essa ne trasmetterà il testo al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale può anche proporre degli emendamenti agli Allegati al presente Accordo allo scopo di ottenere la concordanza di tali Allegati con altri accordi internazionali relativi al trasporto delle merci pericolose. Inoltre egli può proporre emendamenti agli Allegati al presente Accordo, adottati dal Gruppo di Lavoro per il trasporto delle merci pericolose di cui al Comitato per il trasporto Interno della Commissione economica per l'europa delle Nazioni Unite, su richiesta del Gruppo di Lavoro Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti e porterà a conoscenza degli altri paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6 ogni proposta fatta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Qualsiasi progetto di emendamento degli allegati sarà ritenuto accettato a meno che, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data alla quale il Segretario generale lo avrà trasmesso, almeno un terzo delle Parti contraenti, o cinque di esse ove un terzo fosse superiore a questo numero, non avranno notificato per scritto al Segretario generale la loro opposizione all emendamento proposto. Se l emendamento sarà ritenuto accettato, esso entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti al termine di un ulteriore periodo di tre mesi, salvo nei seguenti casi: 3 a) nel caso in cui emendamenti analoghi siano state apportati o saranno verosimilmente apportati agli altri accordi internazionali indicati al paragrafo 1 del presente articolo, l emendamento entrerà in vigore allo scadere di un periodo che sarà fissato dal Segretario generale in modo da permettere, per quanto possibile, l entrata in vigore simultanea dell emendamento in questione e di quelli che sono stati o saranno verosimilmente apportati a tali altri accordi; tuttavia il periodo non sarà inferiore a un mese; b) la Parte contraente o, se del caso, il Segretario generale, che presenta la proposta di emendamento conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, può specificare nella proposta, ai fini dell entrata in vigore dell emendamento, qualora sia accettato, un periodo di durata superiore a tre mesi Il Segretario Generale comunicherà il più presto possibile a tutte le Parti contraenti e a tutti i paesi indicati al paragrafo 1 dell'art. 6 qualsiasi obiezione ricevuta dalle Parti contraenti contro un emendamento proposto. 5. Se l emendamento proposto agli Allegati non viene accettato, ma se almeno una Parte contraente, diversa da quella che lo ha proposto, ha notificato per scritto al Segretario generale il suo accordo sulla proposta, sarà convocata dal Segretario generale una riunione di

5 tutte le Parti contraenti e di tutti i paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6 entro un periodo di tre mesi a partire dalla scadenza del periodo di tre mesi previsto dal paragrafo 3 del presente articolo per opporsi all emendamento. Il Segretario generale può ugualmente invitare a questa riunione rappresentanti delle: a) organizzazioni internazionali governative aventi competenza in materia di trasporto; b) organizzazioni internazionali non governative le cui attività siano direttamente legate ai trasporti di merci pericolose sui territori delle Parti contraenti. 6. Ogni emendamento adottato da più della metà del numero totale delle Parti contraenti ad una riunione convocata conformemente al paragrafo 5 del presente articolo entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti conformemente alle modalità decise durante la suddetta riunione dalla maggioranza delle Parti contraenti che prendono parte alla riunione. Articolo 15 Oltre alle notifiche previste agli articoli 13 e 14, il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite notificherà ai paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6 ed a quelli divenuti Parti contraenti secondo il paragrafo 2 dell'articolo 6: a) le firme, le ratifiche e le adesioni, conformemente all'articolo 6; b) le date in cui il presente Accordo e i suoi Allegati entreranno in vigore, conformemente all'articolo 7; c) le denunce, conformemente all'articolo 8; d) l'abrogazione dell'accordo, conformemente all'articolo 9; e) le notifiche e denunce ricevute, conformemente all'articolo 10; f) le dichiarazioni e le notifiche ricevute, conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 12; g) l'accettazione e la data di entrata in vigore degli emendamenti, conformemente ai paragrafi 3 e 6 dell'articolo 14. Articolo Il Protocollo di firma del presente Accordo avrà la stessa forza, valore e durata dell'accordo stesso di cui sarà considerato parte integrante. 2. Nessuna riserva al presente Accordo è ammessa ad eccezione di quelle scritte nel Protocollo di firma e di quelle presentate conformemente all'articolo 12. Articolo 17 Dopo il 15 dicembre 1957, l'originale del presente Accordo sarà depositato presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmetterà copie certificate a ciascuno dei paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6. 2 Paragrafo così modificato con Protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 28 Ottobre Paragrafo così modificato con Protocollo di emendamento entrato in vigore il 19 aprile 1985 IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Ginevra, il trenta settembre millenovecentocinquantasette, in un solo esemplare, in lingua inglese e francese per il testo dell'accordo propriamente detto, e in lingua francese per gli allegati, i due testi facenti ugualmente fede per l'accordo propriamente detto.

6 Il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite è invitato a redigere una traduzione degli Allegati in lingua inglese avente valore di testo ufficiale e ad unire questa traduzione alle copie autenticate contemplate all'articolo 17. (seguono le firme) PROTOCOLLO DI FIRMA DELL'ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR) Al momento di firmare l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), i sottoscritti debitamente autorizzati: 1. CONSIDERANDO che le condizioni di trasporto via mare delle merci pericolose con destinazione o provenienza dal Regno Unito differiscono sostanzialmente da quelle che sono prescritte dall'allegato A dell'adr e che è impossibile modificarle in breve termine per renderle conformi a queste ultime, TENENDO CONTO del fatto che il Regno Unito si è impegnato a sottoporre, a titolo di modifica all'allegato A, una Appendice speciale del citato Allegato A che conterrà le disposizioni speciali applicabili ai trasporti strada-mare delle merci pericolose tra il Continente e il Regno Unito, CONCORDANO che, fino all'entrata in vigore di tale Appendice speciale, le merci pericolose che saranno trasportate in regime ADR con destinazione o provenienza dal Regno Unito dovranno soddisfare le disposizioni dell'allegato A dell'adr e, in aggiunta, le disposizioni del Regno Unito relative al trasporto per mare delle merci pericolose; 2. PRENDONO NOTA di una dichiarazione del rappresentante della Francia secondo la quale il Governo della Repubblica Francese si riserva, in deroga alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 4, il diritto di non autorizzare i veicoli in servizio sul territorio di un'altra Parte contraente, quale che sia la data della loro messa in servizio, ad effettuare trasporti di merci pericolose sul territorio francese, a meno che tali veicoli soddisfino sia le condizioni imposte per tali trasporti dall'allegato B, che le condizioni previste per il trasporto in questione dalle regolamentazioni francesi concernenti il trasporto delle merci pericolose su strada; RACCOMANDANO che, per quanto possibile, prima di essere presentate conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 14 o al paragrafo 2 dell'articolo 13, gli emendamenti proposti al presente Accordo o ai suoi Allegati siano oggetto di una discussione preventiva negli incontri degli esperti delle Parti contraenti e, se necessario, degli altri paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6 dell'accordo, e delle organizzazioni internazionali indicate al paragrafo 5 dell'articolo 14 dell'accordo. (seguono le firme)

Preambolo. Articolo 1 Articolo 2. Disposizioni Finali

Preambolo. Articolo 1 Articolo 2. Disposizioni Finali Protocollo alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (Ginevra, 5 luglio 1978) Preambolo Articolo 1 Articolo 2 Disposizioni Finali

Dettagli

Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR)

Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) Traduzione 1 Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) 0.741.621 Conchiuso a Ginevra, il 30 settembre 1957 Approvato dall Assemblea federale il 4 dicembre

Dettagli

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati L'Assemblea Generale, Considerato che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il

Dettagli

0.221.122.3. Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)

0.221.122.3. Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011) Traduzione 1 Convenzione europea sul computo dei termini 0.221.122.3 Conchiusa a Basilea il 16 maggio 1972 Approvata dall Assemblea federale il 26 novembre 1979 2 Istrumento di ratificazione depositato

Dettagli

TRADUZIONE NON UFFICIALE

TRADUZIONE NON UFFICIALE TRADUZIONE NON UFFICIALE PROGETTO DI PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949 RELATIVO ALL ADOZIONE DI UN SIMBOLO DISTINTIVO ADDIZIONALE III PROTOCOLLO Testo preparato dal

Dettagli

Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite.

Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite. Convenzione relativa alla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi via satellite. (firmata a Bruxelles il 21 maggio 1974) Gli Stati contraenti, Constatando che l'utilizzazione di satelliti

Dettagli

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 Convenzione 87 CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE, 1948 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a San Francisco dal Consiglio

Dettagli

Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (LONDRA,1969)

Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (LONDRA,1969) Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (LONDRA,1969) (L Italia ha aderito alle direttive della convenzione di Londra con la Legge 12 aprile 1973, n. 202 entrata in vigore il

Dettagli

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale

Dettagli

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti Traduzione 1 Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti 0.312.5 Conclusa a Strasburgo il 24 novembre 1983 Approvata dall Assemblea federale il 20 giugno 1991 2 Istrumento

Dettagli

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati Traduzione dei testi originali francese e inglese 1 Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati 0.142.38 Conchiuso a Strasburgo il 20 aprile 1959 Approvato dall Assemblea federale il 27 settembre

Dettagli

LEGGE 18 maggio 1973, n. 304

LEGGE 18 maggio 1973, n. 304 LEGGE 18 maggio 1973, n. 304 Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, con allegati e protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969 La Camera dei deputati ed il Senato

Dettagli

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari Traduzione 1 Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari 0.414.31 Conclusa a Parigi il 15 dicembre 1956 Approvata dall Assemblea federale il 6 marzo 1991 2 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati Traduzione dei testi originali francese e inglese 1 Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati 0.142.38 Conchiuso a Strasburgo il 20 aprile 1959 Approvato dall Assemblea federale il 27 settembre

Dettagli

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1

CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 Convenzione 187 CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, 2006 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio

Dettagli

$UWLFROR$OWULSRVVLELOLGLULWWLD]LRQDELOL

$UWLFROR$OWULSRVVLELOLGLULWWLD]LRQDELOL &219(1=,21( (8523($ 68//(6(5&,=,2 '(, ',5,77, '(, 0,125, $GRWWDWD GDO &RQVLJOLRG(XURSDD6WUDVEXUJRLOJHQQDLRWUDGX]LRQHQRQXIILFLDOH 3UHDPEROR Gli Stati membri del Consiglio d Europa e gli altri Stati, firmatari

Dettagli

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio Traduzione 1 Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio 0.211.221.131 Conchiusa a Strasburgo il 15 ottobre 1975 Approvata dall Assemblea federale l 8 marzo 1978 2 Istrumento

Dettagli

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari Traduzione 1 Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari 0.211.213.01 Conchiusa all Aia il 2 ottobre 1973 Approvata dall Assemblea federale il 4 marzo 1976 2 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero Traduzione 1 Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero 0.414.7 Concluso a Parigi il 12 dicembre 1969 Approvato dall Assemblea federale

Dettagli

0.172.030.3. Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

0.172.030.3. Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari. Traduzione 1 0.172.030.3 Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari Conchiusa a Londra il 7 giugno 1968 Approvata dall Assemblea

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO LEGGE 22 giugno 2009 n.76 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all articolo 2, comma 2, punto

Dettagli

Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli

Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli Approvata dal Consiglio d Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall Italia con la legge 20 marzo 2003 n. 77 Preambolo Gli Stati

Dettagli

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative Traduzione 1 Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative 0.192.111 Conclusa a Strasburgo il 24 aprile 1986 Approvata dall Assemblea

Dettagli

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di reciprocità tra l'italia e l Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di reciprocità tra l'italia e l Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986. LEGGE 7 giugno 1988, n. 226. Ratifica ed esecuzione dell'accordo di reciprocità tra l'italia e l Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986. La Camera dei deputati ed

Dettagli

Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori. L'Aja, 28 maggio 1970

Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori. L'Aja, 28 maggio 1970 Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori L'Aja, 28 maggio 1970 Gli Stati membri del Consiglio d'europa, firmatari della presente Convenzione: Considerando che la loro stretta unione si manifesta,

Dettagli

N.B. - I testi facento fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

N.B. - I testi facento fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. L. 2 maggio 1983, n. 293 (1). Adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua esecuzione (2). 1. Il Presidente della Repubblica

Dettagli

Articolo 1 Nuovo tenore della Convenzione

Articolo 1 Nuovo tenore della Convenzione PROTOCOLLO DEL 3 GIUGNO 1999 RECANTE MODIFICA DELLA CONVENZIONE RELATIVA AI TRASPORTI INTERNAZIONALI FERROVIARI (COTIF) DEL 9 MAGGIO 1980 (PROTOCOLLO 1999) In applicazione degli articoli 6 e 19 2 della

Dettagli

CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI

CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI Adottata dal Consiglio d'europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'europa e gli altri Stati, firmatari

Dettagli

Accordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina

Accordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina Traduzione 1 Accordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina 0.946.291.541 Conchiuso il 25 novembre 1957 Entrato in vigore il 26 novembre 1957 Il Consiglio

Dettagli

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1

CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 Convenzione 94 CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal

Dettagli

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1

CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 Convenzione 161 CONVENZIONE SUI SERVIZI SANITARI SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell Ufficio Internazionale

Dettagli

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: Pagina 1 di 6 LEGGE 18 MARZO 1968, n. 474 (GU n. 107 del 27/04/1968) RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA SULL'ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE, SULLO SCAMBIO DEGLI ATTI DELLO STATO

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 1047) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli Affari Esteri (ANDREOTTI) di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (MARTINAZZOLI) e col Ministro dell'interno

Dettagli

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli 2

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli 2 Traduzione 1 Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli 2 0.211.221.431 Conchiusa all Aia il 24 ottobre 1956 Approvata dall Assemblea federale il lo ottobre 1964 3 Istrumento

Dettagli

0.191.021. Traduzione 1. (Stato 1 ottobre 2012)

0.191.021. Traduzione 1. (Stato 1 ottobre 2012) Traduzione 1 0.191.021 Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, concernente il regolamento obbligatorio delle controversie Conchiuso a Vienna il 24 aprile 1963

Dettagli

CONVENZIONE SULL ESAME MEDICO DI ATTITUDINE ALL IMPIEGO NEI LAVORI NON INDUSTRIALI DEI RAGAZZI E DEGLI ADOLESCENTI, 1946 1

CONVENZIONE SULL ESAME MEDICO DI ATTITUDINE ALL IMPIEGO NEI LAVORI NON INDUSTRIALI DEI RAGAZZI E DEGLI ADOLESCENTI, 1946 1 Convenzione 78 CONVENZIONE SULL ESAME MEDICO DI ATTITUDINE ALL IMPIEGO NEI LAVORI NON INDUSTRIALI DEI RAGAZZI E DEGLI ADOLESCENTI, 1946 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Dettagli

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 21/06/1993 PAG. 0016-0026

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 21/06/1993 PAG. 0016-0026 PROTOCOLLO alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di lunga distanza, del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o ai loro flussi transfrontalieri Gazzetta

Dettagli

PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL INFANZIA RIGUARDANTE IL

PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL INFANZIA RIGUARDANTE IL PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL INFANZIA RIGUARDANTE IL COINVOLGIMENTO DEI BAMBINI NEI CONFLITTI ARMATI Gli Stati Contraenti il presente Protocollo, Incoraggiati dal travolgente

Dettagli

PROTOCOLLO DI ADESIONE DEL PRINCIPATO DI MONACO ALLA CONVENZIONE SULLA TUTELA DELLE ALPI

PROTOCOLLO DI ADESIONE DEL PRINCIPATO DI MONACO ALLA CONVENZIONE SULLA TUTELA DELLE ALPI PROTOCOLLO DI ADESIONE DEL PRINCIPATO DI MONACO ALLA CONVENZIONE SULLA TUTELA DELLE ALPI La Repubblica Federale di Gerrnania, La Repubblica d'austria, La Repubblica Francese, La Repubblica Italiana, Il

Dettagli

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- D.M. 3 maggio 2001 Recepimento della direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2000 che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle

Dettagli

0.741.619.487. Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

0.741.619.487. Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001) Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci Concluso il 28 aprile 1998 Entrato

Dettagli

Austria. Capitolo I - Esenzione dalla legalizzazione

Austria. Capitolo I - Esenzione dalla legalizzazione Accordo in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio Vienna, 29 marzo 1990 E' un Accordo tra

Dettagli

1 Traduzione1 Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni

1 Traduzione1 Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni 1 Traduzione1 Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni Gli Stati firmatari della presente Convenzione, Desiderosi di agevolare il riconoscimento dei divorzi e delle separazioni acquisiti

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 3 ottobre 2013 (OR. en) 13408/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0020 (NLE) TRANS 466 MAR 126

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 3 ottobre 2013 (OR. en) 13408/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0020 (NLE) TRANS 466 MAR 126 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 3 ottobre 2013 (OR. en) 13408/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0020 (NLE) TRANS 466 MAR 126 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO

Dettagli

0.232.142.202. Accordo relativo all applicazione dell articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo. (Accordo sulle lingue) Traduzione 1

0.232.142.202. Accordo relativo all applicazione dell articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo. (Accordo sulle lingue) Traduzione 1 Traduzione 1 0.232.142.202 Accordo relativo all applicazione dell articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo (Accordo sulle lingue) Concluso a Londra il 17 ottobre 2000 Approvato dall Assemblea

Dettagli

Convenzione sull eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)

Convenzione sull eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) Convenzione sull eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE Il seguente Protocollo Facoltativo è stato approvato dallassemblea

Dettagli

Convenzione europea sulla soppressione delia legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari

Convenzione europea sulla soppressione delia legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari COUHCI1. OF tub-lpi CONSEll D t LTUPOf t Convenzione europea sulla soppressione delia legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari Londra, 7 giugno 1968 Traduzione ufficiale della

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLIC

SENATO DELLA REPUBBLIC SENATO DELLA REPUBBLIC Vili LEGISLATURA (N. 1304) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli Affari Esteri (COLOMBO) di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (SARTI) e col Ministro del Lavoro

Dettagli

UNIDROIT CONVENZIONE UNIDROIT. sul FACTORING INTERNAZIONALE. (Ottawa, 26 maggio 1988)

UNIDROIT CONVENZIONE UNIDROIT. sul FACTORING INTERNAZIONALE. (Ottawa, 26 maggio 1988) UNIDROIT ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L UNIFICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO ============================================================= CONVENZIONE UNIDROIT sul FACTORING INTERNAZIONALE (Ottawa, 26 maggio

Dettagli

CONVENZIONE EUROPEA SULL ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI

CONVENZIONE EUROPEA SULL ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI CONVENZIONE EUROPEA SULL ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI Per ogni bambino Salute, Scuola, Uguaglianza, Protezione CONVENZIONE EUROPEA SULL ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI Adottata dal Consiglio d'europa

Dettagli

Convenzione n. 172 concernente le condizioni di lavoro negli alberghi, ristoranti e esercizi pubblici affini

Convenzione n. 172 concernente le condizioni di lavoro negli alberghi, ristoranti e esercizi pubblici affini Traduzione 1 Convenzione n. 172 concernente le condizioni di lavoro negli alberghi, ristoranti e esercizi pubblici affini 0.822.727.2 Conclusa a Ginevra il 25 giugno 1991 Approvata dall Assemblea federale

Dettagli

Testo originale. Art. 1

Testo originale. Art. 1 Testo originale 0.831.109.454.21 Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 Conchiuso il 4 luglio 1969

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE LICEO SCIENTIFICO STATALE Galileo Galilei Via Anzio, 2 85100 Potenza Tel. 0971/441910 Fax 0971/443752 Sito web: www.lsgalileipz.gov.it - e-mail pzps040007@istruzione.it Casella PEC Liceo: pzps040007@pec.istruzione.it

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

CONVENZIONE SULLA CESSAZIONE DELLA RELAZIONE DI LAVORO AD INIZIATIVA DEL DATORE DI LAVORO, 1982 1

CONVENZIONE SULLA CESSAZIONE DELLA RELAZIONE DI LAVORO AD INIZIATIVA DEL DATORE DI LAVORO, 1982 1 Convenzione 158 CONVENZIONE SULLA CESSAZIONE DELLA RELAZIONE DI LAVORO AD INIZIATIVA DEL DATORE DI LAVORO, 1982 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra

Dettagli

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione ;' ' r t' ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA ROMANIA SULLA COOPERAZIONE PER LA PROTEZIONE DEI MINORI ROMENI NON ACCOMPAGNATI O IN DIFFICOLTA' PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA

Dettagli

Gli Stati membri del Consiglio d Europa, firmatari della presente Convenzione,

Gli Stati membri del Consiglio d Europa, firmatari della presente Convenzione, Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti emendata dal Protocollo n. 1 (STE 151) e dal Protocollo n. 2 (STE 152) Strasburgo, 26 novembre 1987

Dettagli

Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa

Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa Traduzione 1 Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa 0.748.127.2 Conchiuso a Parigi il 30 aprile 1956 Approvato dall Assemblea federale il 4

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi Regolamento 183/2005 Applicazione sul territorio regionale L applicazione

Dettagli

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DALLE MACCHINE, 1963 1

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DALLE MACCHINE, 1963 1 Convenzione 119 CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DALLE MACCHINE, 1963 1 La Conferenza generale dell Organizzazione internazionale del Lavoro ; Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell Ufficio

Dettagli

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE : PROTOCOLLO alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio del 27 ottobre 2003

Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio del 27 ottobre 2003 Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio del 27 ottobre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea al protocollo

Dettagli

0.741.619.163. I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

0.741.619.163. I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture Traduzione 1 Accordo tra la Svizzera e l Austria concernente gli autotrasporti internazionali 0.741.619.163 Conchiuso il 22 ottobre 1958 Entrato in vigore il 4 aprile 1959 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 22.7.2014

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del 22.7.2014 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 22.7.2014 C(2014) 5087 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 22.7.2014 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) 14.11.2003 L 296/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1992/2003 DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul

Dettagli

L. 29 novembre 1990, n. 387

L. 29 novembre 1990, n. 387 L. 29 novembre 1990, n. 387 Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre

Dettagli

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,

Dettagli

NORME PROFESSIONALI. Articolo 1 INDIRIZZO PROFESSIONALE

NORME PROFESSIONALI. Articolo 1 INDIRIZZO PROFESSIONALE NORME PROFESSIONALI In applicazione dell articolo 8 (b) () dello Statuto, nonché degli articoli 7 e 8 del Codice di Etica professionale, l Assemblea dell Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza

Dettagli

Appendice "A" Accordo di licenza

Appendice A Accordo di licenza Appendice "A" Accordo di licenza Questo Accordo viene stipulato il di 2009 ( Data di entrata in vigore ) da e fra: RATIONAL ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED, una società soggetta alla legislazione dell

Dettagli

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con delibera di Giunta Municipale n. 9 del 10.01.2011 INDICE 1. Premessa 2. Accesso al servizio 3. Finalità della

Dettagli

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE Per ogni bambino Salute, Scuola, Uguaglianza, Protezione CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E SULLA

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

CONSULTA DELLA CULTURA

CONSULTA DELLA CULTURA T/360/U14 STATUTO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA DEL COMUNE DI GRANAROLO DELL EMILIA ************** Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 14 giugno 2000. Approvato dal Comitato Regionale

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 9.9.2015 L 235/37 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015 che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati

Dettagli

LEGGE 25 luglio 1988 n. 334

LEGGE 25 luglio 1988 n. 334 LEGGE 25 luglio 1988 n. 334 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 dell'11 agosto 1988 - S. O. n. 73) RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, ADOTTATA

Dettagli

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

Comune di Montagnareale Provincia di Messina REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L ESAME DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL ENTE INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni. Art. 2 - Composizione,

Dettagli

0.817.281. Convenzione Internazionale per la marcatura delle uova nel commercio internazionale. Traduzione 1. (Stato 10 giugno 1997)

0.817.281. Convenzione Internazionale per la marcatura delle uova nel commercio internazionale. Traduzione 1. (Stato 10 giugno 1997) Traduzione 1 0.817.281 Convenzione Internazionale per la marcatura delle uova nel commercio internazionale Conchiusa a Bruxelles l 11 dicembre 1931 Ratificazione depositata dalla Svizzera il 30 dicembre

Dettagli

0.817.281. Convenzione Internazionale per la marcatura delle uova nel commercio internazionale. Traduzione 1

0.817.281. Convenzione Internazionale per la marcatura delle uova nel commercio internazionale. Traduzione 1 Traduzione 1 Convenzione Internazionale per la marcatura delle uova nel commercio internazionale Conchiusa a Bruxelles l 11 dicembre 1931 Ratificazione depositata dalla Svizzera il 30 dicembre 1932 Entrata

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI COMUNE DI ROCCAVIONE Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Dettagli

0.831.109.776.11. Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015)

0.831.109.776.11. Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015) Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell Uruguay 0.831.109.776.11 Concluso il

Dettagli

Approfondimento su Schengen

Approfondimento su Schengen Approfondimento su Schengen INFORMAZIONI SUL DIRITTO COMUNITARIO INTRODUZIONE Le disposizioni dell accordo di Schengen prevedono l abolizione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri facenti

Dettagli

Accordo. Traduzione 1

Accordo. Traduzione 1 Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali esercitata da imprese di assicurazione private

Dettagli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA FURIO DEL FURIA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede

Dettagli

Codice delle obbligazioni

Codice delle obbligazioni Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del 18.06.2014 Codice delle obbligazioni (Revisione

Dettagli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON- LINE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 154 del 28/10/2010

Dettagli

CONVENZIONE SULLE AGENZIE PER L IMPIEGO PRIVATE, 1997 1

CONVENZIONE SULLE AGENZIE PER L IMPIEGO PRIVATE, 1997 1 Convenzione 181 CONVENZIONE SULLE AGENZIE PER L IMPIEGO PRIVATE, 1997 1 La Conferenza generale dell Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell Ufficio

Dettagli

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I P7_TA-PROV(2011)0208 Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sulla

Dettagli

0.818.62. Accordo sulla traslazione delle salme. Traduzione 1. (Stato 7 aprile 2011)

0.818.62. Accordo sulla traslazione delle salme. Traduzione 1. (Stato 7 aprile 2011) Traduzione 1 Accordo sulla traslazione delle salme 0.818.62 Conchiuso a Strasburgo il 26 ottobre 1973 Firmato dalla Svizzera il 17 dicembre 1979 2 Entrato in vigore per la Svizzera il 18 gennaio 1980 (Stato

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011

Dettagli

CONVENZIONE SULL ESAME MEDICO DI ATTITUDINE ALL IMPIEGO NELL INDUSTRIA DEI RAGAZZI E DEGLI ADOLESCENTI, 1946 1

CONVENZIONE SULL ESAME MEDICO DI ATTITUDINE ALL IMPIEGO NELL INDUSTRIA DEI RAGAZZI E DEGLI ADOLESCENTI, 1946 1 Convenzione 77 CONVENZIONE SULL ESAME MEDICO DI ATTITUDINE ALL IMPIEGO NELL INDUSTRIA DEI RAGAZZI E DEGLI ADOLESCENTI, 1946 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI GALLICANO (Provincia di Lucca) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE 1 INDICE 1. Oggetto.3 2. Accesso al servizio...3 3. Finalità della pubblicazione...3 4. Atti da pubblicare....3

Dettagli

3. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio centrale degli archivi notarili, il registro generale dei testamenti.

3. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio centrale degli archivi notarili, il registro generale dei testamenti. L. 25 maggio 1981, n. 307 (1). Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972 (2). 1. Il Presidente

Dettagli

DIRETTIVA 2006/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 12 dicembre 2006

DIRETTIVA 2006/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 12 dicembre 2006 27.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 374/5 DIRETTIVA 2006/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di

Dettagli

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia Traduzione 1 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia 0.748.127.194.541 Conchiuso a Roma il 4 giugno 1956 Approvato dall Assemblea federale il 4 marzo 1957 2 Entrato in vigore il

Dettagli

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alle assicurazioni sociali

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alle assicurazioni sociali Testo originale Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alle assicurazioni sociali 0.831.109.454.1 Conchiusa il 17 ottobre 1951 Approvata dall assemblea federale il 21 dic. 1953 1 Entrata in vigore:

Dettagli

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: ART.1. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È AUTORIZZATO A RATIFICARE L'ACCORDO

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

0.837.934.91 Convenzione d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese

0.837.934.91 Convenzione d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese Traduzione 1 0.837.934.91 Convenzione d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese Conchiusa il 14 dicembre 1978 Approvata dall Assemblea federale il 4 ottobre

Dettagli

COMUNE DI MOGORO Provincia di Oristano

COMUNE DI MOGORO Provincia di Oristano COMUNE DI MOGORO Provincia di Oristano REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI ED AREE PUBBLICHE Allegato alla deliberazione C.C. n. 29 del 09.06.2011 1/5 Articolo 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente

Dettagli