Newsletter n.79 Settembre Il Conto energia per il fotovoltaico dal 1 gennaio Approfondimento_38

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1 Newsletter n.79 Settembre 2010 Approfondimento_38 CONTO ENERGIA : Pubblicato in GU il Decreto del MSE che ridefinisce le tariffe e i requisiti per gli fotovoltaici che entreranno in esercizio a partire dal. Approfondimento aggiornato sui contenuti del decreto. Il Conto energia per il fotovoltaico dal 1 gennaio - Il meccanismo del Conto energia - Beneficiari del Conto energia - Tariffe e - Caratteristiche e tariffe degli "su edifici" - Caratteristiche e tariffe '' fotovoltaici - Caratteristiche e tariffe fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative - Caratteristiche e tariffe fotovoltaici a concentrazione - Limiti e soglie di potenza incentivabile - Tempi dell'agevolazione, costanza della tariffa - L'officina elettrica - Cumulabilità e compatibilità con altri incentivi - Premialità riservata agli enti locali - Obiettivi e limiti massimi della potenza cumulativa 1

2 Il meccanismo del Conto energia Il meccanismo del Conto energia consiste di due elementi fondamentali: - l'attribuzione di una tariffa incentivante per tutta l'energia prodotta dall'impianto, - la scelta tra due regimi di produzione/utilizzo dell'energia prodotta, a seconda della propria convenienza e della taglia dell'impianto: lo Scambio sul posto o la vendita alla rete, in particolare nella forma del Ritiro dedicato. Beneficiari del Conto energia Possono beneficiare del Conto energia i seguenti soggetti responsabili dell impianto : - persone fisiche* - persone giuridiche - soggetti pubblici - condomini di unità abitative ovvero di edifici* Normativa Il Conto energia è stato introdotto dalla Direttiva 2001/77/CE, recepita in Italia dal Dlgs 387/2003. Il Decreto attuativo 28 luglio 2005 ne ha fissato i tempi e i termini di applicazione, mentre la delibera 188/05 dell Autorità per l energia elettrica e il gas (AEEG) ha stabilito i modi di erogazione degli incentivi. Con il Dm 19 febbraio 2007 sono state introdotte importanti modifiche, rese a loro volta operative dalla delibera 90/07 dell AEEG. Il Dm 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2010, ha riformulato il meccanismo e le tariffe a partire dal 1 gennaio. *Queste due categorie sono escluse dall'accesso alle tariffe per gli fotovoltaici a concentrazione, riservate esclusivamente alle persone giuridiche e ai soggetti pubblici. Tariffe e Il Conto energia individua quattro diverse tipologie stiche, distinte in base al livello di integrazione architettonica e/o di tecnologia utilizzata: - su edifici - altri - integrati con caratteristiche innovative - a concentrazione Ad ogni tipologia stica corrispondono specifiche regole e tariffe di riferimento. Caratteristiche e tariffe degli "su edifici" Le caratteristiche della categoria " fotovoltaici su edifici" sono individuate nel dettaglio dall'allegato 2 al decreto. Per l'accesso alle tariffe è necessario che i moduli di tali rientrino nei casi sotto descritti. Entro il 1 gennaio, il GSE è tenuto a predisporre una guida dettagliata sulle modalità di posizionamento dei moduli. 1. Moduli fotovoltaici installati su tetti piani o su coperture con pendenze fino a 5 ; 2. Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda; 3. Moduli fotovoltaici installati su tetti (diversi da quelli ai punti 1 e 2); 4. Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole; Attenzione: le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline e altre tipologie di strutture temporanee non rientrano nella definizione di "edificio" e dunque non possono accedere alle tariffe previste per gli " su edifici". Per la definizione di "edificio" si deve fare riferimento al comma 1, lettera a, del Dpr 412/1993: "(...) un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno (...)". 2

3 Tabella 1 Tariffe riservate agli Intervallo di potenza I quadrimestre II quadrimestre III quadrimestre kw /kwh /kwh /kwh /kwh /kwh /kwh 1 P 3 0,402 0,362 0,391 0,347 0,380 0,333 3 P 20 0,377 0,339 0,360 0,322 0,342 0, P 200 0,358 0,321 0,341 0,309 0,323 0, P ,355 0,314 0,335 0,303 0,314 0, P ,351 0,313 0,327 0,289 0,302 0,264 P>5000 0,333 0,297 0,311 0,275 0,287 0,251 L'energia prodotta dagli che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013 ha diritto alla tariffa prevista per il 3 quadrimestre, decurtata del 6% all'anno (con arrotondamento alla terza cifra decimale). Un futuro decreto ministeriale, da emanare entro il 31 dicembre 2012, potrà aggiornare le tariffe per gli che entreranno in esercizio successivamente al 31 dicembre In assenza di tale decreto, anche per gli anni successivi al 2013 si applicherà al decurtazione annua del 6%. Caratteristiche e tariffe '' fotovoltaici La categoria degli "altri" è costruita per sottrazione: vi rientrano infatti tutti gli fotovoltaici i cui moduli non fanno parte della categoria degli " fotovoltaici installati su edifici" e che non sono " innovativi" o " a concentrazione", ai quali sono riservate condizioni particolari. Rientrano nella categoria "altri fotovoltaici", ad esempio, gli con moduli posati direttamente sul terreno. Diverso invece il caso di moduli che, pur non essendo installati, costituiscono gli elementi costruttivi di pergole, serre, tettoie e pensiline: questi beneficiano di una tariffa pari alla media tra la tariffa spettante agli " fotovoltaici su edifici" e quella spettante agli "altri fotovoltaici". Tabella 2 Tariffe riservate agli "altri" fotovoltaici Intervallo di potenza I quadrimestre II quadrimestre III quadrimestre kw /kwh /kwh /kwh /kwh /kwh /kwh 1 P 3 0,402 0,362 0,391 0,347 0,380 0,333 3 P 20 0,377 0,339 0,360 0,322 0,342 0, P 200 0,358 0,321 0,341 0,309 0,323 0, P ,355 0,314 0,335 0,303 0,314 0, P ,351 0,313 0,327 0,289 0,302 0,264 P>5000 0,333 0,297 0,311 0,275 0,287 0,251 L'energia prodotta dagli che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013 ha diritto alla tariffa prevista per il 3 quadrimestre, decurtata del 6% all'anno (con arrotondamento alla terza cifra decimale). Un futuro decreto ministeriale, da emanare entro il 31 dicembre 2012, potrà aggiornare le 3

4 tariffe per gli che entreranno in esercizio successivamente al 31 dicembre In assenza di tale decreto, anche per gli anni successivi al 2013 si applicherà al decurtazione annuale del 6%. Caratteristiche e tariffe fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative Secondo la definizione contenuta nel Dm 6 agosto 2010, un "impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative" è un impianto "che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici". Per poter beneficiare delle tariffe previste per questa tipologia di, i moduli devono possedere determinate caratteristiche di integrazione architettonica e di innovazione tecnologica, individuate dall'allegato 4 al decreto. Ulteriori dettagli saranno disponibili con la pubblicazione, entro il 1 gennaio e a cura del GSE, di una specifica guida sugli fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative. Per accedere a questa specifica tariffa, i moduli e i componenti fotovoltaici devono avere, come minimo, tutte le seguenti caratteristiche: 1. moduli e componenti speciali sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici, quali: a. coperture degli edifici; b. superfici opache verticali; c. superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture; d. superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi. 2. moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico; 3. moduli progettati e industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali: a. protezione e regolazione termica dell'edificio; b. moduli progettati per garantire tenuta all'acqua e conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa; c. moduli progettati per garantire tenuta meccanica comparabile con l'elemento edilizio sostituito. Per accedere a questa specifica tariffa, i moduli e i componenti fotovoltaici devono essere installati, come minimo, con le seguenti modalità: 1. devono sostituire componenti architettonici degli edifici; 2. devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica; 3. il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio. Tabella 3 Tariffe riservate agli integrati con caratteristiche innovative Intervallo di potenza Tariffa corrispondente kw /kwh A) 1 P 20 0,44 B) 20 P 200 0,40 C) P>200 0,37 L'energia prodotta dagli che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013 ha diritto alla tariffa prevista dalla tabella, decurtata del 2% all'anno (con arrotondamento alla terza cifra decimale). Un futuro decreto ministeriale, da emanare entro il 31 dicembre 2012, potrà aggiornare le tariffe per gli che entreranno in esercizio successivamente al 31 dicembre In assenza di tale decreto, anche per gli anni successivi al 2013 si applicherà al decurtazione annuale del 2%. 4

5 Caratteristiche e tariffe fotovoltaici a concentrazione Secondo la definizione contenuta nel Dm 6 agosto 2010, un sistema solare fotovoltaico a concentrazione è "un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori". Per una approfondimento sulle caratteristiche tecniche e sulle diverse tipologie di moduli a concentrazione, si veda il paragrafo a destra. A differenza di tutte le altre tipologie stiche, per gli a concentrazione l'accesso è riservato esclusivamente ai seguenti soggetti: - persone giuridiche; - soggetti pubblici. Sono quindi esplicitamente esclusi le persone fisiche e i condomini. Gli a concentrazione non erano incentivati dal vecchio Conto energia (Dm 19 febbraio 2007). Per tale motivo questi, se entrati in esercizio in data successiva all'entrata in vigore del Dm agosto 2010, possono beneficiare delle tariffe anche nel corso dello stesso Funzionamento e prestazioni Nei moduli a concentrazione la radiazione solare non cade direttamente sulle celle ma viene concentrata da particolari sistemi ottici, in grado di moltiplicarne per 100 o più volte l intensità. Il sistema ottico più utilizzato è senza dubbio la lente di Fresnel, simile a quella comunemente utilizzata nei fari delle automobili. Diverse aziende ed enti di ricerca stanno sviluppando sistemi formati da prismi (dicroici e tricroici), in grado di scomporre lo spettro della luce e di concentrarlo su micro celle specializzate per lavorare a determinate frequenze. Non mancano infine prototipi a specchi parabolici (simili ai sistemi dish-stirling), che oltre all effetto fotovoltaico possono anche riscaldare l acqua per creare calore ad alta temperatura. Al di là dei singoli prodotti reperibili sul mercato, c è un aspetto che accomuna pressochè tutte le tecnologie a concentrazione: il ricorso a inseguitori solari programmati per seguire durante il giorno il corso del sole, massimizzando così la radiazione incidente e conseguentemente la producibilità elettrica dell impianto. Alcune criticità che ancora permangono riguardano la necessità di frequenti operazioni di pulizia e/o sostituzione delle lenti e soprattutto il forte riscaldamento delle celle, che implica l adozione di particolari sistemi di raffreddamento. In questo caso, per la parte procedurale i soggetti beneficiari devono fare riferimento alle procedure attualmente previste per il Conto energia Tabella 4Tariffe riservate agli fotovoltaici a concentrazione Intervallo di potenza kw Tariffa corrispondente /kwh 1 P 200 0,32 P>200 0,28 L'energia prodotta dagli che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013 ha diritto alla tariffa prevista dalla tabella, decurtata del 2% all'anno (con arrotondamento alla terza cifra decimale). Un futuro decreto ministeriale, da emanare entro il 31 dicembre 2012, potrà aggiornare le tariffe per gli che entreranno in esercizio successivamente al 31 dicembre In assenza di tale decreto, anche per gli anni successivi al 2013 si applicherà al decurtazione annuale del 2%. Limiti e soglie di potenza incentivabile Non esistono limiti alla potenza incentivabile con le tariffe per singolo impianto, nel caso di: - fotovoltaici, - altri fotovoltaici. Dunque per queste due tipologie di tutta l'energia prodotta ha diritto alle tariffe incentivanti, qualunque sia la taglia dell'impianto e la sua produzione. Diverso invece il caso di: - integrati con caratteristiche innovative, - a concentrazione, per i quali è prevista una potenza massima incentivabile per impianto pari a 5 MW. 5

6 Esiste una soglia massima per accedere allo Scambio sul posto: la potenza di picco fino a 200 kw. Oltre questa taglia, è obbligatorio accedere al Ritiro dedicato. Scambio sul posto con il Conto energia Dal 1 Gennaio 2009 è attivo lo schema di Scambio sul posto dell elettricità prodotta da a fonti rinnovabili e da di cogenerazione fino a 200 kw di potenza. Le regole per lo Scambio sul posto sono contenute nella delibera 74/08 dell'autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG):"Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo Scambio sul posto". Con la delibera 1/09, l'aeeg ha esteso la possibilità di aderire al meccanismo dello Scambio sul posto agli a fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kw entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, ai quali si applicheranno le regole già in vigore dal 1 gennaio 2009 per gli da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kw. Lo Scambio sul posto è un meccanismo che consente, in generale, di immettere in rete l energia elettrica prodotta, ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi. Tale meccanismo riguarda anche tutti gli fotovoltaici che sono connessi e si connetteranno alla rete con il Conto energia e che intendono usufruire dello Scambio sul posto. Ritiro dedicato Il Ritiro dedicato è una modalità di vendita indiretta dell energia elettrica prodotta dall impianto, attuabile mediante la stipula di una semplice convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che svolge il ruolo di intermediatore commerciale tra il produttore e il sistema elettrico. Esiste anche una modalità di vendita diretta dell elettricità, realizzata nella Borsa Elettrica oppure tramite contratti bilaterali stipulati con grossisti. Il Ritiro dedicato impegna il GSE al ritiro, cioè all acquisto, a prezzi garantiti, di tutta l energia elettrica immessa in rete dall impianto e rappresenta la soluzione ideale per tutti gli di piccola-media taglia. Tutte le semplificazioni per il Ritiro dedicato dell'energia elettrica sono state introdotte dalla delibera 280/07 dell'aeeg, contenente le "Modalità e condizioni tecnico economiche per il ritiro dell'energia elettrica", e sono attive dal 1 gennaio Tempi dell'agevolazione, costanza della tariffa Le tariffe incentivanti (diverse per le diverse tipologie di e per le diverse fasce di potenza) sono erogate per un periodo di 20 anni e rimangono costanti (rimangono invariate rispetto al singolo beneficiario che avrà a disposizione sempre la stessa tariffa per tutto il periodo, senza ritocchi dovuti all'inflazione, ma anche senza diminuzioni se il sistema tariffario di base varia). L'officina elettrica Gli di potenza superiore ai 20 kw, che scelgono la vendita parziale dell'elettricità alla rete (quindi con autoconsumo), devono qualificarsi come "officina elettrica", presentando apposito denuncia all'ufficio Tecnico di Finanza (UTF) o Agenzia delle Dogane. La soglia dei 20 kw sale a 30 kw nel caso di situati in zone montane. Nel caso invece venga immessa in rete tutta l'elettricità prodotta (quindi senza autoconsumo), si possono semplicemente comunicare le caratteristiche dell'impianto all'ufficio Tecnico di Finanza, in deroga all'obbligo di denuncia di apertura di officina elettrica. L Accisa L'energia elettrica e sottoposta ad imposta erariale di consumo (l'accisa). Secondo il Testo Unico delle Accise (Dlgs 504/95). Chi produce energia elettrica è gravato da accisa, ma ha la facoltà di riversare il pagamento dell'accisa stessa sugli acquirenti: sarà il consumatore finale a versarla all'erario, in bolletta. Ciononostante, il produttore di energia elettrica resta il soggetto ufficialmente obbligato e deve pertanto ottenere la licenza di Officina elettrica. Inoltre, per la parte di energia autoconsumata, il produttore è il consumatore finale e versa direttamente l'accisa su tali autoconsumi. Solo gli di potenza non superiore ai 20 kw, sono esentati da tale adempimento. 6

7 Cumulabilità e compatibilità con altri incentivi Il decreto specifica le possibili forme di cumulabilità tra il Conto energia e altri incentivi pubblici: - contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento per su edifici con potenza nominale non superiore a 3 kw; - contributi in conto capitale fino al 100% del costo di investimento per su scuole pubbliche o paritarie; - contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento per su edifici pubblici -diversi da quelli indicati nei due punti precedenti- o su edifici di proprietà di onlus che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali; - contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento per su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati, con la condizione che il responsabile dell'impianto si assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica. Tali contributi non sono cumulabili con il premio del 5% della tariffa di riferimento previsto per gli "altri fotovoltaici" localizzati in zone classificate industriali, commerciali, cave esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati (così come definiti dall'articolo 240 del dlgs 152/2006); - contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento per fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e per fotovoltaici a concentrazione; - finanziamenti a tasso agevolato previsti dal Fondo rotativo per Kyoto (non ancora attivato). Premialità riservata agli enti locali Una premialità speciale è riservata agli Enti locali e alla Regioni. Per loro vale infatti la regola del diritto alla tariffa massima (quella degli ), anche se i loro non lo sono affatto. Tale disposizione si applica solo agli operanti in regime di Scambio sul posto, nonchè agli, i cui soggetti responsabili sono gli enti locali, che entrano in esercizio entro il e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del Dm 6 agosto Per Enti locali si intendono "i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni dei comuni". Obiettivi e limiti massimi della potenza cumulativa Il Dm 6 agosto 2010 prevede un obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare, pari a MW entro il Si tratta di un dato complessivo, che tiene conto anche di quanto risulta fino ad oggi installato grazie ai precedenti meccanismi di incentivazione. Invece, per quanto riguarda i limiti massimi di potenza elettrica cumulativa incentivabile, ai densi del Dm 6 agosto 2010, le cifre sono le seguenti: MW per su edifici e altri fotovoltaici; MW per fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative; MW per fotovoltaici a concentrazione. Una volta raggiunte tagli soglie, sono previsti comunque ulteriori 14 mesi di tempo (che diventano 24 per i soggetti pubblici) per poter accedere alle tariffe. Procedure Conto energia Con il Dm 6 agosto 2010, il meccanismo del Conto energia ha subito notevoli modifiche per quel che riguarda le tariffe e la tipologia di. Meno numerose sono state le modifiche apportate alle procedure, ma anch'esse significative. 7

8 In attesa della pubblicazione delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento da parte del Gestore dei Servizi Energetici, dove saranno illustrate le modalità operative, riportiamo qui di seguito quanto stabilito dal decreto: - per accedere alla tariffa incentivante Conto energia il soggetto responsabile dell'impianto deve farne richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE); - la richiesta deve pervenire entro 90 giorni (e non 60 come previsto prima) dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Se la richiesta viene consegnata al GSE dopo la scadenza dei 90 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, il soggetto responsabile non avrà diritto alle tariffe incentivanti per il periodo che intercorre tra la data di entrata in esercizio e la data di invio della richiesta; - una volta ricevuta e verificata la richiesta, se essa è completa, il GSE deve assicurare l'erogazione della tariffa entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa; - la domanda di concessione della tariffa incentivante deve essere firmata dal soggetto responsabile e inviata insieme a tutta la documentazione prevista dal decreto. DOCUMENTAZIONE: - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; - scheda tecnica finale d impianto; - elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori (inverter) CC/CA; - 5 diverse fotografie volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce; - schema elettrico unifilare dell'impianto con indicazione: del numero delle stringhe e del numero dei moduli per stringa; eventuali dispositivi di protezione lato corrente continua esterni all'inverter; numero di inverter e modalità di collegamento delle uscite degli inverter; eventuali dispositivi di protezione lato corrente alternata esterni all'inverter; contatori dell'energia prodota e/o prelevata/immessa dalla rete elettrica di distribuzione; punto di di collegamento alla rete indicando in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonchè gli eventuali punti di derivazione dei carichi; presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS), sistemi di accumulo e di eventuali altre fonti di generazione. - copia della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al soggetto responsabile il codice identificativo del punto di connessione alla rete, il cosiddetto codice POD; - copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell'energia prodotta e di connessione alla rete elettrica; - per gli superiori ai 20 kwp copia della Denuncia di Officina Elettrica presentata all UTF; se l'impianto immette tutta l'energia in rete occorre una copia della comunicazione fatta all UTF sulla caratteristiche dell impianto (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n.26). - per gli di potenza compresi tra i 6 e i 20 kw: relazione generale che descrive i criteri progettuali e le caratteristiche dell'impianto; un disegno planimetrico che identifichi con chiarezza al disposizione dell'impianto, dei principali tracciati elettrici e delle principali apparecchiature. Via Acclavio, 86 - Taranto N. TEL. 099/ N. FAX. 099/ proind-ta@libero.it 8

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