CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L UTILIZZO DELL INFRASTRUTTURA FERROVIARIA (CGC-GI) Materiale rotabile. Campo d applicazione e prescrizioni

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L UTILIZZO DELL INFRASTRUTTURA FERROVIARIA (CGC-GI) Materiale rotabile. Campo d applicazione e prescrizioni"

Transcript

1 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L UTILIZZO DELL INFRASTRUTTURA FERROVIARIA (CGC-GI) Del 1 gennaio 2014 (sostituisce la versione del 19 febbraio 2007) 1. Campo d applicazione e prescrizioni vigenti 1.1 Le presenti Condizioni generali di contratto (CGC-GI) disciplinano nei limiti delle disposizioni legali l utilizzo dell infrastruttura ferroviaria per il traffico nazionale e internazionale da parte delle imprese di trasporto ferroviario (di seguito ITF) e sono parte integrante della Convenzione sull accesso alla rete. Per la fattispecie internazionale alla Convenzione sull accesso alla rete sono applicabili le disposizioni dell Appendice E della COTIF L ITF si attiene alle prescrizioni svizzere della circolazione, alle prescrizioni del gestore dell infrastruttura (di seguito denominato GI) e alle raccomandazioni tecniche d esercizio per l utilizzo dell infrastruttura. 1.3 L ITF deve procurarsi e aggiornare a sue spese presso il GI le prescrizioni e le raccomandazioni necessarie per l esecuzione delle sue prestazioni di trasporto. Il GI fornisce consulenza all ITF in merito all elenco dei documenti. La responsabilità per l aggiornamento e la completezza ricade tuttavia sull ITF. 2. Autorizzazione di accesso alla rete, attestato di sicurezza e concessione 2.1 L ITF deve informare immediatamente il GI in merito a ogni fatto che potrebbe avere un influsso sulla validità della sua autorizzazione di accesso alla rete, sull attestato di sicurezza e/o sulla concessione. 2.2 È responsabilità dell ITF disporre di un attestato di sicurezza in corso di validità per ogni linea percorsa. 2.3 Il GI può esigere la presentazione dell autorizzazione per l accesso alla rete e 1 Regole uniformi relative al contratto di utilizzazione dell infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario (CUI Appendice E della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia) [COTIF; RS, ] di un attestato di sicurezza in corso di validità. Materiale rotabile La ITF impiega esclusivamente veicoli omologati, dotati di autorizzazione di esercizio dell Ufficio federale dei trasporti (UFT) e riportati nell attestato di sicurezza dell UFT. L ITF conferma l impiego esclusivamente di materiale rotabile in grado di assicurare in ogni momento un esercizio sicuro. Personale 4.1 È responsabilità dell ITF verificare che il personale impiegato soddisfi i requisiti imposti dai regolamenti UE (n. 1158/2010 e n. 1169/2010). 4.2 È responsabilità dell ITF verificare che il personale padroneggi la lingua parlata nella zona della tratta utilizzata, sia in circostanze d esercizio normali, sia in circostanze eccezionali. 4.3 È responsabilità dell ITF verificare che il personale disponga delle necessarie cognizioni riguardo alle installazioni ferroviarie della linea e delle stazioni. Il GI impartisce le relative istruzioni. Su richiesta del GI l ITF è obbligata a trasmettere le conoscenze relative alla tratta al personale di altre ITF dietro pagamento di un indennità per l onere che gliene deriva. 4.4 È responsabilità dell ITF provvedere alla formazione del personale facendo riferimento agli standard vigenti prescritti dalla legge. 5. Prestazioni del GI e ordinazione 5.1 Le prestazioni del GI si articolano in prestazioni di base, prestazioni supplementari e prestazioni di servizi ai sensi dell Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria [OARF; RS ]. Per ogni anno d orario il GI pubblica un catalogo di prestazioni con i prezzi ufficiali che può essere consultato online o richiesto al GI. 5.2 Per l identificazione in fase di ordinazione, l esecuzione e la fatturazione delle prestazioni, il GI assegna all ITF uno o più codici debitore. La ITF si impegna a rispettare le norme emanate dal GI e pubblicate nel Network Statement per l utilizzo del codice debi- AGB-ISB_It_FFS_V 1.0 Pagina 1 di 5

2 6. tore. In caso di collaborazione tra più ITF le parti possono concordare norme speciali. Orario 6.1 Con l attribuzione dei tracciati l orario concordato tra GI e ITF diviene vincolante. 6.2 In circostanze straordinarie (perturbazioni dell esercizio a causa di incidenti, influssi ambientali o meteorologici, interventi costruttivi o di manutenzione imprevisti dovuti a ragioni di sicurezza ecc.) il GI può modificare l orario garantendo per quanto possibile le coincidenze originariamente previste. In caso di dirottamenti trova applicazione il punto L ITF è tenuta a rispettare le caratteristiche del treno concordate nella Convenzione sull accesso alla rete (in particolare la velocità) per garantire il rispetto dell orario vincolante ai sensi del punto Sbarramenti di tratta e interruzioni di tratta Gli sbarramenti di tratta e le interruzioni di tratta a seguito di interventi costruttivi e di manutenzione sono disciplinati dalle disposizioni dell art. 11b cpv. 1 e 2 OARF. Diritto di controllo 8.1 Il GI può controllare in qualsiasi momento se l ITF e il suo personale soddisfino tutti i requisiti stabiliti dalla legge e dal contratto per l utilizzo dell infrastruttura. I controlli di sicurezza si svolgono sotto forma di audit, con o senza preavviso. 8.2 L ITF è tenuta a consentire al personale del GI di viaggiare gratuitamente a bordo delle motrici a fini di controllo e verifica degli impianti di tratta. 8.3 I difetti accertati vengono comunicati di volta in volta per iscritto all ITF interessata. Se si tratta di difetti gravi viene informato anche l UFT. 9. Istruzioni 9.1 Il GI è autorizzato a imporre all ITF un termine adeguato al caso concreto per l eliminazione di una circostanza che violi la legge o il contratto. Qualora l ITF non si attenga all istruzione o non provveda per tempo, il GI può eseguire personalmente o far eseguire da terzi il provvedimento necessario e addebitare i relativi costi all ITF. L ITF inadempiente controlla o collauda personalmente le prestazioni fornite. Le prestazioni fornite da una ITF terza vengono fatturate direttamente da quest ultima all ITF inadempiente. 9.2 L ITF accetta che per l analisi e l eliminazione delle perturbazioni il GI utilizzi personale specializzato (verificatori) di una qualsiasi delle ITF incaricate dal GI. 9.3 Il GI non risponde dei danni arrecati al materiale rotabile durante l eliminazione della perturbazione dovuti al fatto che l ITF del GI (difesa dell impresa) non abbia fornito (tempestivamente) il know-how e/o il materiale necessario. 10. Informazione 10.1 Il GI si impegna ad informare l ITF: a) prima della partenza del treno sulle condizioni dell infrastruttura, in particolare sui dirottamenti, sui rallentamenti e sui cambiamenti di segnali; b) a richiesta, sulla posizione del treno L ITF è tenuta a comunicare al GI i dati relativi a tutti i treni prima della partenza o dell attraversamento del confine. Il volume e il formato dei dati descritti nel Network Statement sono vincolanti per le parti contraenti. La fornitura da parte dell ITF di dati oltre il volume e il formato descritti nel Network Statement deve essere previamente concordata L ITF è tenuta a trasmettere gratuitamente i dati nella forma elettronica definita nel Network Statement Se la prestazione del GI oltre alla traccia comprende anche prestazioni supplementari e di servizio (p. es. manovre nella stazione di smistamento, informazioni dai sistemi dell infrastruttura agli organi doganali e di confine ecc.), il GI può richiedere dati aggiuntivi L ITF trasmette al GI, su richiesta, un estratto aggiornato del registro delle esecuzioni. AGB-ISB_It_FFS_V 1.0 Pagina 2 di 5

3 10.6 Le parti contraenti devono inoltre comunicarsi reciprocamente tutti gli eventi e i fatti che potrebbero impedire l adempimento degli obblighi contratti, in particolare il rispetto dell orario Sono fatte salve eventuali modifiche dei dati necessari all esercizio motivate dalla modifica delle disposizioni di legge. 11. Perturbazioni dell esercizio 11.1 Le parti si comunicano immediatamente a vicenda ogni perturbazione dell esercizio e irregolarità che influenzano lo svolgimento dell esercizio. La gestione delle perturbazioni è assicurata dai servizi designati nella Convenzione sull accesso alla rete e nel Network Statement In caso di perturbazione il GI ha diritto d istruzione nei confronti dell ITF (art. 14 OARF). Può impartire all ITF e direttamente al suo personale tutte le istruzioni necessarie a garantire la sicurezza (in particolare la sicurezza dell esercizio e delle persone) In caso di irregolarità le parti fanno tutto il possibile per eliminare la perturbazione e garantire la regolare circolazione. Ai sensi dell art. 14 OARF le parti sono tenute a collaborare mettendo a disposizione personale e materiale. Qualora in caso di perturbazione si verifichino ritardi, le parti devono fare il possibile perché i ritardi vengano recuperati e non trasmessi ad altri treni Se un treno non può proseguire la corsa a causa di una perturbazione, esso viene condotto e ricoverato alla prima stazione adatta. Il GI informa dell accaduto l ITF interessata che decide cosa fare col convoglio o con parti del treno viaggiatori o merci. Si applica il punto In caso di perturbazione il GI può impiegare tutte le tracce necessarie per i treni di spegnimento e di salvataggio, i treni spazzaneve, i treni e le locomotive di soccorso, il trasporto di materiali e per altri provvedimenti indispensabili all esercizio. L ITF accetta che di norma venga concessa la libera circolazione in caso di perturbazione ai seguenti trasporti in questa successione: a) treni VIP per visite di Stato e alte cariche svizzere; b) treni viaggiatori e merci dell offerta di sistema; 12. c) treni completi del trasporto beni di consumo con particolari direttive di trasporto emanate da autorità o uffici federali; d) treni viaggiatori e merci fuori dall offerta di sistema; e) prestazioni per la manutenzione degli impianti e corse di prova e di misurazione; f) trasferimento di materiale rotabile alle officine o al produttore. Indennizzo 12.1 L indennizzo per l utilizzo dell infrastruttura ferroviaria si calcola sulla scorta dei prezzi pubblicati per le prestazioni di base, supplementari e di servizi offerte La fatturazione viene eseguita mensilmente dal GI in franchi svizzeri (CHF) o, su richiesta, in euro (EUR). In quest ultimo caso l ITF si impegna a mantenere la valuta scelta per tutto un anno d orario. La data della fatturazione è determinante per il corso del cambio L ITF effettua i pagamenti entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Le contestazioni delle fatture devono pervenire al mittente della fattura entro 30 giorni dalla data di fatturazione Il GI può richiedere all ITF una prestazione di garanzia nell ordine di tre indennizzi mensili Per le prestazioni ricorrenti si possono concordare pagamenti periodici di acconti La disciplina della prescrizione dei diritti derivanti dalle prestazioni concordate per le fattispecie nazionali è contenuta negli artt. 127 segg. del Codice svizzero delle obbligazioni (CO; RS 220). Per le fattispecie internazionali la disciplina della prescrizione è contenuta nell art. 25 dell Appendice E alla COTIF (cfr. punto 1.1 CGC-GI). 13. Rinuncia a prestazioni ordinate Il GI può disporre delle prestazioni ordinate ma non utilizzate o le può offrire a terzi. I costi d annullamento sono disciplinati dal catalogo delle prestazioni nella versione in vigore. AGB-ISB_It_FFS_V 1.0 Pagina 3 di 5

4 Terzi Nell ambito dell utilizzo dell infrastruttura l ITF può ricorrere a terzi per la fornitura di prestazioni parziali o per l utilizzo di un tracciato. Essa è responsabile del rispetto da parte di terzi delle disposizioni contenute nella Convenzione sull accesso alla rete e nelle sue parti integranti, in particolare le disposizioni concernenti il materiale rotabile e il personale. Il GI può esigere che gli venga presentato il contratto con la parte terza affinché possa prenderne conoscenza. La convenzione tra l ITF e il GI non ne viene toccata. Responsabilità 15.1 La responsabilità dell ITF e del GI nei confronti di viaggiatori e terzi è disciplinata dalle disposizioni di legge, in particolare dagli artt. 40b segg. della Legge sulle ferrovie [Lferr; RS ], nonché dalla Legge federale sul trasporto dei viaggiatori [LTV; RS ] e dalla Legge federale sul trasporto di merci [LTM; RS ]. Nelle relazioni internazionali trovano applicazione le disposizioni della COTIF e le relative appendici. Nei suoi rapporti con i danneggiati l ITF rinuncia ad appellarsi all art. 26, paragrafo 2, lettera c dell Appendice A della COTIF equiparando il comportamento del GI a quello di un terzo La responsabilità tra il GI e l ITF è disciplinata anche nel traffico nazionale dagli artt. 8 segg. dell Appendice E della COTIF e dalle norme integrative contenute nei punti 15 e 16 delle presenti CGC-GI A integrazione dell art. 9 cpv. 2 lettera a CUI, l ITF non risponde dei danni alle persone qualora questi siano attribuibili a una colpa del GI In luogo dell art. 9 cpv. 2 lettera b CUI, l ITF è esonerata dalla responsabilità per danni a cose, qualora il danno sia stato causato da una colpa del GI, da una istruzione del GI di cui l ITF non abbia colpa, da cause di forza maggiore o per colpa di terzi. Non è previsto l esonero dalla responsabilità nel caso di danni cagionati da un difetto del materiale rotabile o dalle merci trasportate La norma dell art. 8 cpv. 1 lettera c CUI vale anche per i risarcimenti ai sensi della Lferr, LTV e LTM A integrazione dell art. 8 cpv. 2 lettera a CUI, il GI è esonerato dalla responsabilità nella misura in cui l evento all origine del danno sia causato per colpa dell ITF In luogo dell art. 8 cpv. 2 lettera b CUI, il GI è esonerato dalla responsabilità per danni a cose e per danni patrimoniali derivanti dal fatto che l ITF deve pagare risarcimenti ai sensi delle CIM o della LTM, qualora il danno sia stato causato da una colpa dell ITF, da una istruzione dell ITF di cui il GI non abbia colpa, da cause di forza maggiore o per colpa di terzi Se non si può stabilire quale delle due parti contraenti ha causato un danno, rispondono entrambe in parti uguali. Se anche altre ITF partecipano all utilizzo delle stesse linee o impianti, il danno viene suddiviso nella stessa proporzione, a meno che una parte contraente non sia in grado di dimostrare di non aver causato il danno Il risarcimento del danno viene calcolato in base al valore al momento del danneggiamento o della distruzione. Sono esclusi ulteriori risarcimenti La responsabilità del GI per danni dovuti ad atti vandalici cagionati da terzi a veicoli dell ITF circolanti o ricoverati su binari del GI è esclusa nei limiti di quanto consentito dalla legge Responsabilità del GI in caso di danni ambientali In qualità di proprietario dell infrastruttura il GI è obbligato ad eliminare i danni ambientali cagionati dall ITF, anche senza colpa, mentre l ITF si fa carico dei costi delle prestazioni del GI e dei costi fatturati in conformità con le prescrizioni vigenti per gli interventi degli organi della difesa idrocarburi, dei pompieri o degli organi della difesa chimica. Riservatezza 17.1 Le parti si impegnano a trattare con riservatezza tutte le informazioni non notorie o di pubblico dominio e ad utilizzarle esclusivamente a scopi aziendali o assicurativi. Questo obbligo sussiste già prima della firma della Convenzione sull accesso alla rete e resta in vigore anche dopo la cessazione della stessa. Sono fatti salvi i doveri legali di informazione Le parti garantiscono che i propri sistemi informatici sono dotati di un livello di sicu- AGB-ISB_It_FFS_V 1.0 Pagina 4 di 5

5 rezza conforme ai requisiti di legge e allo stato della tecnica Cessione di diritti I diritti derivanti dalla Convenzione sull accesso alla rete possono essere ceduti a terzi solo con l approvazione scritta dell altra parte. Successore in diritto dell ITF Il trasferimento della Convenzione sull accesso alla rete ad un eventuale successore in diritto dell ITF necessita dell approvazione scritta del GI. Disdetta della Convenzione sull accesso alla rete 20.1 Il GI può disdire in qualsiasi momento senza preavviso la Convenzione sull accesso alla rete nel caso in cui: a) l ITF non disponga più dell autorizzazione a utilizzare l infrastruttura e dell attestato di sicurezza (art. 8c Lferr) o della concessione per il trasporto regolare di persone (art. 6 Lferr) o qualora l ITF abbia violato i propri obblighi ai sensi del punto 2.3; b) il personale da impiegare o i veicoli da utilizzare non soddisfino più i requisiti di sicurezza; c) l ITF sia in ritardo con due pagamenti per un importo superiore all indennizzo di un mese di utilizzo Ognuna delle parti contraenti può disdire in qualsiasi momento senza preavviso la Convenzione sull accesso alla rete qualora l altra parte, malgrado ammonimento scritto, violi in modo grave gli obblighi determinati dalla legge o dalla convenzione, nella misura in cui tali obblighi riguardino la sicurezza di persone e merci La parte contraente che dà motivo di disdetta senza preavviso della Convenzione sull accesso alla rete risponde all altra parte del danno causato in tal modo, a meno che non dimostri che questo non è dovuto a propria colpa. AGB-ISB_It_FFS_V 1.0 Pagina 5 di 5

Legge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti

Legge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti Legge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti del 19 dicembre 2008 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 8 giugno 2007 1, decreta:

Dettagli

Specifiche e integrazioni concernenti la direttiva

Specifiche e integrazioni concernenti la direttiva Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisioni Infrastruttura e Sicurezza N. registrazione/dossier: XXXXXXXX alla

Dettagli

Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie

Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie (, Oferr) Modifica del Avamprogetto 17.10.018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 3 novembre 1983 1 sulle ferrovie è modificata

Dettagli

Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria

Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria (OARF) Modifica del 29 maggio 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 25 novembre 1998 1 concernente l accesso alla rete ferroviaria

Dettagli

Ordinanza dell UFT concernente l accesso alla rete ferroviaria

Ordinanza dell UFT concernente l accesso alla rete ferroviaria Ordinanza dell UFT concernente l accesso alla rete ferroviaria (OARF-UFT) Modifica del 19 dicembre 2018 L Ufficio federale dei trasporti (UFT) ordina: I L ordinanza dell UFT del 14 maggio 2012 1 concernente

Dettagli

Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria

Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria (OARF) Modifica del 5 settembre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 25 novembre 1998 1 concernente l accesso alla rete ferroviaria

Dettagli

Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria

Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria (OARF) Modifica del 31 agosto 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 25 novembre 1998 1 concernente l accesso alla rete ferroviaria

Dettagli

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario Legge federale sui binari di raccordo ferroviario 742.141.5 del 5 ottobre 1990 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22 ter, 26 e 64 della Costituzione

Dettagli

Condizioni generali di vendita e utilizzo del VSE/AES Datenpool

Condizioni generali di vendita e utilizzo del VSE/AES Datenpool Condizioni generali di vendita e utilizzo del VSE/AES Datenpool Il Datenpool è uno strumento ausiliario messo a disposizione dall Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) che permette alle

Dettagli

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTM) del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 38 della legge federale del 22 marzo 1985 1 concernente l utilizzazione

Dettagli

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) del 17 agosto 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) del 22 marzo 2002 (Stato 26 novembre 2002) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO. Periodo presumibile.

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO. Periodo presumibile. AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO Sede Legale: Via Gallicciolli n. 4-24121 BERGAMO Tel. 035/385.111 Telefax 035/385.245 CAPITOLATO PER IL SERVIZIO. Periodo presumibile. 1 INDICE Art.

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1

Dettagli

Legge federale sul trasporto pubblico

Legge federale sul trasporto pubblico Legge federale sul trasporto pubblico (LTP) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2005 1, decreta: I La legge

Dettagli

Iscrizione per l'affiliazione

Iscrizione per l'affiliazione Iscrizione per l'affiliazione No di affiliazione da (di seguito denominato "datore di lavoro") alla Fondazione istituto collettore LPP (di seguito denominata "Fondazione") / 5 The resource of this report

Dettagli

Tratte in prossimità del confine

Tratte in prossimità del confine Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisioni Infrastruttura e Sicurezza N. registrazione/dossier: alla direttiva

Dettagli

Direttiva concernente il conseguimento dell autorizzazione di accesso alla rete, del certificato di sicurezza e dell autorizzazione di sicurezza

Direttiva concernente il conseguimento dell autorizzazione di accesso alla rete, del certificato di sicurezza e dell autorizzazione di sicurezza Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Infrastruttura e Sicurezza N. registrazione/dossier: 522/2012-05-25/128 Direttiva

Dettagli

Accordo. Testo originale

Accordo. Testo originale Testo originale 0.740.79 Accordo tra il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania, il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie della Confederazione

Dettagli

Condizioni generali di contratto della Biomed AG. (Versione 2016; sostituisce tutte le versioni precedenti)

Condizioni generali di contratto della Biomed AG. (Versione 2016; sostituisce tutte le versioni precedenti) Condizioni generali di contratto della Biomed AG (Versione 2016; sostituisce tutte le versioni precedenti) 1. Campo d applicazione 1.1. Generale Le presenti Condizioni generali di contratto (di seguito

Dettagli

Giugno 2018 DOCBS/ZEU/A/EUS CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Giugno 2018 DOCBS/ZEU/A/EUS CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO ACQUISTI MICHELIN ITALIA Giugno 2018 DOCBS/ZEU/A/EUS CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura...

Dettagli

Contratto di utilizzazione della rete

Contratto di utilizzazione della rete Pagina 1 di 5 Contratto di utilizzazione della rete stipulato fra swissgrid sa Dammstrasse 3, castella postale 22, CH-5070 Frick, operante tramite gli organi con diritto di rappresentanza di seguito «swissgrid»,

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell UFT, OseUFT) Modifica del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

SIX Financial Information

SIX Financial Information SIX Financial Information Contratto e Dichiarazione Utente relativi all accesso a informazioni finanziarie da parte di Utenti Non Professionali e Professionali Zurigo, 01.08.2018 1/5 Il presente Contratto

Dettagli

Legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione

Legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione Legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (Legge sul trasporto di merci, LTM) del 25 settembre 2015 (Stato 1 luglio 2016) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Termine di referendum: 18 luglio 2002 Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) del 22 marzo 2002 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso

Dettagli

Cargo Rail Svizzera. Descrizione del prodotto. In vigore da / data

Cargo Rail Svizzera. Descrizione del prodotto. In vigore da / data Cargo Rail Svizzera Descrizione del prodotto In vigore da / data 12.2017 Cargo Rail Svizzera è il prodotto per il trasporto di carri singoli e gruppi di carri nel traffico interno svizzero. Cargo Rail

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle

Dettagli

Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria

Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria (OCIF) del 25 novembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 97 della legge del 20 dicembre 1957 1 sulle ferrovie

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI. 1. Definizioni Diritto d accesso, amministrazione dell accesso e gestione... 2

CONDIZIONI GENERALI. 1. Definizioni Diritto d accesso, amministrazione dell accesso e gestione... 2 CONDIZIONI GENERALI Indice 1. Definizioni... 2 2. Diritto d accesso, amministrazione dell accesso e gestione... 2 3. Protezione da accessi non autorizzati... 3 4. Consultazione dei dati... 3 5. Controllo

Dettagli

Cargo Express Svizzera

Cargo Express Svizzera Cargo Express Svizzera Descrizione del prodotto In vigore da / data 12.2017 Cargo Express Svizzera è il prodotto per il trasporto notturno di singoli carri e gruppi di carri sulla rete Express svizzera

Dettagli

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada Fa fede soltanto la versione che sarà pubblicata ufficialmente Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del... Il Consiglio federale

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI, DI VENDITA E DI CONSEGNA DELLA SOLDINI-SUDACCIAI SA

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI, DI VENDITA E DI CONSEGNA DELLA SOLDINI-SUDACCIAI SA CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI, DI VENDITA E DI CONSEGNA DELLA SOLDINI-SUDACCIAI SA Condizioni generali contrattuali (CGC) 1. Accettazione Attraverso la sua ordinazione l acquirente accetta tutti i punti

Dettagli

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza

Dettagli

Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci

Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci Condizioni generali (CGA) per l assicurazione della responsabilità sul traffico di merci Assicurazione trasporti Disposizioni di base (DB CGAR 2006) Edizione 06.2006 8001450 10.08 Sommario Durata dell

Dettagli

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD) del 28 settembre 2007 (Stato 1 novembre 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale

Dettagli

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO. Periodo presumibile.

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO. Periodo presumibile. AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO Sede Legale: Via Gallicciolli n. 4-24121 BERGAMO Tel. 035/385.111 Telefax 035/385.245 CAPITOLATO PER IL SERVIZIO. Periodo presumibile. 1 INDICE Art.

Dettagli

Assegno per l innovazione per le PMI

Assegno per l innovazione per le PMI Dipartimento federale dell economia,della formazione e della ricerca DEFR Commissione per la tecnologia e l innovazione CTI Agenzia per la promozione dell innovazione Assegno per l innovazione per le PMI

Dettagli

Direttiva concernente il conseguimento dell autorizzazione di accesso alla rete, del certificato di sicurezza e dell autorizzazione di sicurezza

Direttiva concernente il conseguimento dell autorizzazione di accesso alla rete, del certificato di sicurezza e dell autorizzazione di sicurezza Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisioni Infrastruttura e Sicurezza 1 gennaio 2018 N. registrazione/dossier:

Dettagli

CONTRATTO DI COMODATO tra

CONTRATTO DI COMODATO tra CONTRATTO DI COMODATO tra Consorzio di Bonifica Pianura Friulana con sede legale in Udine viale Europa Unita n 141 - P. IVA 02829620307, rappresentato da Rosanna Clocchiatti, nata a Udine il 09/01/1980

Dettagli

CONTRATTO DI RACCORDO

CONTRATTO DI RACCORDO Contratto n : 900XXXXX Stazione: Comune: Linea n /km: Blu: testi di selezione Verde: testi promemoria CONTRATTO DI RACCORDO tra Ferrovie federali svizzere FFS società anonima di diritto speciale con sede

Dettagli

Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria

Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria (OARF) del 25 novembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9, 9a, 9b e 97 della legge del 20 dicembre 1957 1 sulle ferrovie (LFerr),

Dettagli

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori (OAI-DDPS) 512.421 del 30 novembre 1995 (Stato 17 settembre 2002) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e

Dettagli

Condizioni Generali (Procedure per l effettuazione del trasporto a treno completo)

Condizioni Generali (Procedure per l effettuazione del trasporto a treno completo) Trieste, 27 settembre 2018 Con Socio Unico Prot. 1080/2018 Sede legale e amministrativa: Palazzina Ex CULP Punto Franco Nuovo 34123 TRIESTE Tel.: 040 6732902 Fax: 040 6732323 E mail: adriafer@adriafer.com

Dettagli

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD) del 31 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL UNIONE RENO GALLIERA

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL UNIONE RENO GALLIERA REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL UNIONE RENO GALLIERA Art. 1 Oggetto Il presente Regolamento disciplina la modalità di gestione e l uso degli autoveicoli, scuolabus e mezzi di trasporto

Dettagli

CA - CONTRATTO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA TERMICA. I n d i c e

CA - CONTRATTO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA TERMICA. I n d i c e CA - CONTRATTO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA TERMICA I n d i c e Art. 1 Contraenti pag. 2 Art. 2 Scopo del contratto e oggetto del contratto pag. 2 Art. 3 Dati tecnici pag. 2 Art.

Dettagli

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI) del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2018) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso

Dettagli

Service level agreement prestazioni generali (SLA prestazioni)

Service level agreement prestazioni generali (SLA prestazioni) Allegato II Service level agreement prestazioni generali (SLA prestazioni) concernente il contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione del 15 giugno 2007 (stato al 1 gennaio

Dettagli

Ordinanza che adegua ordinanze nell ambito della prima fase della Riforma delle ferrovia 2

Ordinanza che adegua ordinanze nell ambito della prima fase della Riforma delle ferrovia 2 Ordinanza che adegua ordinanze nell ambito della prima fase della del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 28

Dettagli

Legge federale sulla circolazione stradale

Legge federale sulla circolazione stradale Termine di referendum: 23 gennaio 2003 Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) Modifica del 4 ottobre 2002 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Ordinanza sul catasto delle condotte (OCCon)

Ordinanza sul catasto delle condotte (OCCon) emanata dal Governo il visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ), nonché gli art. 9 e 40 della legge cantonale sulla geoinformazione ) I. In generale Art. La presente ordinanza disciplina la gestione

Dettagli

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) 780.1 del 6 ottobre 2000 (Stato 1 settembre 2017) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1 luglio

Dettagli

Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr)

Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) Modifica del xx xxxx 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 novembre 1983 1 sulle ferrovie

Dettagli

Accordo. Traduzione 1

Accordo. Traduzione 1 Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulle modalità pratiche relative all applicazione agevolata del regolamento Dublino Concluso il 7 dicembre 2012 Entrato

Dettagli

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS)

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS) Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 3/2015 del Consiglio recante modifica delle Appendici dell Allegato P (Trasporti terrestri) Adottata

Dettagli

Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia

Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia Testo originale Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia Conclusa il 17 novembre 2009 Entrata in vigore il 17 novembre 2009 Il Dipartimento Federale di

Dettagli

Ordinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario

Ordinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario Ordinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OAASF) del 18 dicembre 2013 (Stato 1 febbraio 2014) Il Dipartimento federale dell ambiente,

Dettagli

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI) 745.2 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario

Ordinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario Ordinanza del DATEC sull abilitazione a svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OAASF) del 18 dicembre 2013 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia

Dettagli

Regolamento di procedura della Commissione paritetica svizzera di applicazione CPSA edilizia e genio civile (Regolamento di procedura CPSA)

Regolamento di procedura della Commissione paritetica svizzera di applicazione CPSA edilizia e genio civile (Regolamento di procedura CPSA) Regolamento di procedura della Commissione paritetica svizzera di applicazione CPSA edilizia e genio civile (Regolamento di procedura CPSA) del 1 dicembre 2010 (stato: 16 giugno 2014) La Commissione paritetica

Dettagli

Statuti della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Statuti della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Statuti della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (Statuti di PUBLICA) del 29 agosto 2001 (Stato 18 dicembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 e 27 della legge federale

Dettagli

del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006)

del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006) Legge federale sulle imprese filoviarie del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 23, 26, 36, 37 bis, 41 bis, 64 e 64 bis della Costituzione

Dettagli

Regolamento interno della Commissione d arbitrato in materia ferroviaria

Regolamento interno della Commissione d arbitrato in materia ferroviaria Regolamento interno della Commissione d arbitrato in materia ferroviaria del 15 marzo 2013 Approvato dal Consiglio federale il 14 giugno 2013 La Commissione d arbitrato in materia ferroviaria, visto l

Dettagli

Convenzione tra l ente... e la cooperativa sociale... per la fornitura di.., ai sensi dell articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Convenzione tra l ente... e la cooperativa sociale... per la fornitura di.., ai sensi dell articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381. Schema di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nella regione Friuli Venezia Giulia per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell articolo

Dettagli

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: / NOTIFICATION PUBLICATION: /

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: / NOTIFICATION PUBLICATION: / LANGUAGE: IT CATEGORY: ORIG FORM: F06 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_n002bz1m NO_DOC_EXT: 2019-095287 SOFTWARE VERSION: 9.11.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / Posta elettronica:

Dettagli

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sulla navigazione aerea Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA) Modifica del 4 luglio 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 1973 1 sulla navigazione aerea è modificata come segue: Sostituzione

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ E TRASPORTI

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ E TRASPORTI COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ E TRASPORTI Bruxelles, 10 luglio 2018 Annulla e sostituisce l'avviso del 27 febbraio 2018 AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME

Dettagli

Zurich Fideiussione cauzione affitto per case d abitazione

Zurich Fideiussione cauzione affitto per case d abitazione Edizione 01.2017 Zurich Fideiussione cauzione affitto per case d abitazione Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e condizioni generali d assicurazione (CGA) Basta telefonare! Siamo sempre a

Dettagli

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) del 6 ottobre 2000 (Stato 16 luglio 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Università degli Studi della Basilicata Centro di Ateneo Orientamento Studenti

Università degli Studi della Basilicata Centro di Ateneo Orientamento Studenti Università degli Studi della Basilicata Centro di Ateneo Orientamento Studenti FACSIMILE CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE TRA L Università degli Studi della Basilicata, con sede in Via Nazario

Dettagli

Allegato A al Decreto n. 426 del 13/6/2019 pag. 1/7

Allegato A al Decreto n. 426 del 13/6/2019 pag. 1/7 giunta regionale Allegato A al Decreto n. 426 del 13/6/2019 pag. 1/7 Informativa del Titolare sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche - per il Rappresentante dell ente e relativo personale

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA FUCHS LUBRIFICANTI SPA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA FUCHS LUBRIFICANTI SPA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA FUCHS LUBRIFICANTI SPA 1. Definizioni 1.1 Ai fini interpretativi delle presenti Condizioni Generali di Vendita i termini che seguono avranno il significato di seguito riportato:

Dettagli

relativo a: collisione contro un paraurti durante la manovra di un treno Tilo-FLIRT di venerdì 11 febbraio 2011 Bellinzona

relativo a: collisione contro un paraurti durante la manovra di un treno Tilo-FLIRT di venerdì 11 febbraio 2011 Bellinzona Unfalluntersuchungsstelle Bahnen und Schiffe UUS Service d enquête sur les accidents des transports publics SEA Servizio d inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici SII N. di reg.: 11021101 Rapporto

Dettagli

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA) 1 Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 14 novembre 1973 2 sulla navigazione aerea è modificata come segue: Sostituzione di espressioni 1 In tutto l atto l espressione

Dettagli

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING ART. 1 - GENERALITÀ Le presenti clausole si applicano alla seguente Società del Gruppo Alperia

Dettagli

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI C O M U N E D I P R I Z ZI Provincia di Palermo REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 9 in data 06/03/2018 Pubblicato all'albo Pretorio dal 09/03/2018

Dettagli

Legge federale concernente il trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione

Legge federale concernente il trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione Legge federale concernente il trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione (Legge sul trasporto di merci, LTM) Progetto del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti

Dettagli

Ordinanza sul catasto delle condotte (OCCon)

Ordinanza sul catasto delle condotte (OCCon) 7.40 Ordinanza sul catasto delle condotte (OCCon) del 7 maggio 06 (stato giugno 06) emanata dal Governo il 7 maggio 06 visto l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale ) nonché l'art. 9 della legge cantonale

Dettagli

Ordinanza sulla navigazione civile dell Amministrazione federale

Ordinanza sulla navigazione civile dell Amministrazione federale Ordinanza sulla navigazione civile dell Amministrazione federale (ONCAF) del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 56 capoverso 1 della legge federale del

Dettagli

Accordo. Traduzione 1

Accordo. Traduzione 1 Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione di Russia relativo alla cooperazione in materia di distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione di Russia

Dettagli

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull energia Ordinanza sull energia (OEn) Avamprogetto del 17 novembre 2014 Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 3m cpv.

Dettagli

Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti

Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti (OACC) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 marzo 1971 1 concernente gli

Dettagli

Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale

Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune) Modifica del 18 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

Prevenzione degli incidenti ferroviari di maggiore entità in Svizzera

Prevenzione degli incidenti ferroviari di maggiore entità in Svizzera Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Ufficio federale

Dettagli

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE. tra

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE. tra CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE tra Nuova C.S. Srl, (di seguito Nuova C.S. o Fornitore ) con sede legale in Segrate via degli Alpini n. 34, iscritta presso il Registro Imprese

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell UFT, OseUFT) Modifica del 16 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza

Dettagli

Art. 1 Obblighi per gli utenti

Art. 1 Obblighi per gli utenti LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 15/10/2008 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio. BURA N. 59 DEL 24/10/2008 Art. 1 Obblighi per gli utenti 1. Gli utenti dei servizi di

Dettagli

Revisione del Regolamento per la Circolazione Ferroviaria Focus sulle attività in corso

Revisione del Regolamento per la Circolazione Ferroviaria Focus sulle attività in corso Revisione del Regolamento per la Circolazione Ferroviaria Focus sulle attività in corso Firenze, 20 dicembre 2018 ARGOMENTI DELL INTERVENTO L RCF: cosa contiene e perché è stato emanato Perché è in corso

Dettagli

Ordinanza concernente l amministrazione dell esercito

Ordinanza concernente l amministrazione dell esercito Ordinanza concernente l amministrazione dell esercito (OAE) Modifica del 24 novembre 1999 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 novembre 1995 1 concernente l amministrazione dell

Dettagli

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE. Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE UNICA ACQUISTI ALLEGATO E AL CONTRATTO

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE. Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE UNICA ACQUISTI ALLEGATO E AL CONTRATTO ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE UNICA ACQUISTI ALLEGATO E AL CONTRATTO ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE ESTERNO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dettagli

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione

Dettagli

ALLEGATO 1. Istruzioni per i responsabili interni

ALLEGATO 1. Istruzioni per i responsabili interni Istituto Nazionale Previdenza Sociale ALLEGATO 1 Istruzioni per i responsabili interni Il responsabile del trattamento è tenuto al rispetto di ogni prescrizione contenuta nel d. lgs. n. 196/2003 (Codice

Dettagli

Ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV)

Ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV) Ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 4 novembre 2009 1 sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue: Art. 6 lett.

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come

Dettagli