CONSENSO INFORMATO. Il sottoscritto: Sig.ra. nato a il residente in via tel C.F. PREMESSO CHE

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1 Pag. 1/7 DICHIARAZIONE DI RELATIVO ALLA DONAZIONE VOLONTARIA DI SEME FINALIZZATO A TRATTAMENTO DI Il sottoscritto: Sig.ra. nato a il residente in via tel C.F. PREMESSO CHE Nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla Legge 40/04 e dai D. Lgs. 191/07 e 16/10, relativi ad approvvigionamento, conservazione e trasferimento di gameti; Preso atto della intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 162/14 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di PMA eterologa ritenendo la metodica immediatamente eseguibile nel rispetto delle condizioni oggettive e soggettive stabilite dalle leggi in materia; Considerato che le tecniche di PMA di tipo eterologo saranno consentite nei limiti e con l osservanza delle previsioni di cui alla normativa che segue, richiamata dalla Consulta come applicabile direttamente ovvero con ricorso all analogia: Tenuto conto pertanto che la donazione di gameti ed ovociti a ciò finalizzata risulta lecita ed ammissibile entro i suddetti limiti; DICHIARO di aver ricevuto informazioni dettagliate ed esaustive in merito ai punti di seguito elencati: 1) sulle conseguenze giuridiche connesse alla possibilità consentita dalla legge di crioconservare e di donare il proprio materiale genetico ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 14, comma 8 L. 40/04 e dai D. Lgs. 191/07 e 16/10; 2) sull anamnesi e gli accertamenti da effettuare prima di procedere alla donazione; 3) sugli aspetti bioetici connessi alla donazione volontaria di gameti; 4) sulla gratuità della donazione e sui diritti del donatore.

2 Pag. 2/7 Più precisamente ho acquisito informazioni chiare e dettagliate riguardo a: 1) Conseguenze giuridiche connesse alla possibilità consentita dalla legge di conservare e di donare il proprio materiale genetico (ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 8 L. 40/04 e dei D. Lgs. 191/07 e 16/1) a) Costituzione di relazioni parentali del nato da PMA eterologa. Ai sensi della L. 40/04 (art. 9): 1. Impossibilità di esercitare il disconoscimento di paternità: qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile e all'articolo 263 dello stesso codice 2. Impossibilità di esercitare l anonimato della madre alla nascita: la madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n Non acquisizione della genitorialità rispetto al nato: il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi b) Garanzia della tutela dell'anonimato relativamente ai dati biologici e biografici del donatore di gameti (sperma). Ai sensi del D. Lgs. 191/07: Tracciabilità (art.8): 1. Con apposito decreto di recepimento di direttive tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissate le disposizioni necessarie a garantire per tutti i tessuti e le cellule prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul territorio nazionale la tracciabilità del percorso dal donatore al ricevente e viceversa. Tale tracciabilità riguarda anche le informazioni concernenti prodotti e materiali che entrano in contatto con i medesimi tessuti e cellule. 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è istituito un sistema di individuazione dei donatori, che assegna un codice unico a ciascuna donazione e a ciascuno dei prodotti da essa derivati

3 Pag. 3/7 3.Tutti i tessuti e le cellule sono resi identificabili tramite un'etichetta contenente le informazioni o i riferimenti che ne consentono il collegamento con le fasi di cui all articolo 28, comma 1, lettere f) e H). 4. Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari ad assicurare la tracciabilità in tutte le fasi. I dati richiesti ai fini della completa tracciabilità sono conservati per un periodo minimo di trenta anni dopo l'uso clinico. 5. L'archiviazione dei dati può avvenire anche in forma elettronica. Con il decreto di cui al comma 1 sono anche fissati, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni formulate in sede europea, i requisiti di tracciabilità per tessuti e cellule, così come per prodotti e materiali che entrano in contatto con i predetti tessuti e cellule e che possono influenzarne qualità e sicurezza. 6. Con apposito decreto di recepimento di direttive tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è data attuazione alle procedure volte a garantire la tracciabilità a livello comunitario, formulate in sede europea Protezione dei dati e tutela della riservatezza (art. 14): 1. Tutti i dati, comprese le informazioni genetiche, raccolti ai sensi delle disposizioni vigenti e del presente decreto ed ai quali abbiano accesso terzi, sono resi anonimi in modo tale che né il donatore né il ricevente siano identificabili. 2. A tale fine è garantito che: a) siano adottate misure di protezione dei dati e misure di tutela volte ad evitare aggiunte, soppressioni o modifiche dei dati non autorizzate negli archivi riguardanti i donatori o nei registri dei donatori esclusi, o qualunque trasferimento di informazioni; b) siano istituite procedure volte a risolvere le divergenze tra i dati; c) non avvenga alcuna divulgazione non autorizzata di tali informazioni, garantendo nel contempo la tracciabilità delle donazioni. 3.Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'identità del o dei riceventi non è rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa. Ai sensi del D. Lgs. 196/03 Codice della Privacy: Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali) Comma 2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396".

4 Pag. 4/7 c) Consenso informato e possibilità di revocare il consenso alla donazione dei ovociti. Ai sensi del D. Lgs. 191/07 (art. 15 All.1): Informazione del donatore: il donatore deve essere compiutamente informato del procedimento di donazione (Omissis). In particolare: 1. La persona responsabile del processo di donazione garantisce che il donatore, sia stato adeguatamente informato almeno degli aspetti relativi al processo di donazione e approvvigionamento di cui al punto 3. Le informazioni sono fornite prima dell'approvvigionamento. 2. Le informazioni sono fornite da personale sanitario appositamente formato, capace di comunicarle in modo chiaro e adeguato, usando termini facilmente comprensibili per il donatore. 3. Dette informazioni comprendono: scopo e natura dell'approvvigionamento, sue conseguenze e rischi; esami analitici, se effettuati; registrazione e protezione dei dati del donatore, riservatezza medica; scopo terapeutico e potenziali benefici, nonché informazioni sulle garanzie applicabili volte a tutelare il donatore. 4. Il donatore è informato del diritto ad ottenere i risultati confermati degli esami analitici ed a ricevere spiegazioni chiare in merito a tali risultati. 5. Sono inoltre fornite informazioni sulla necessità di acquisire, a seconda dei casi, il consenso informato o l'espressione di volontà o l'autorizzazione previsti dalle disposizioni vigenti affinché si possa procedere all'approvvigionamento di tessuti e/o cellule. Possibilità di revocare il consenso alla donazione di ovociti: in analogia con quanto previsto per la coppia che ricorre alla PMA (art. 6 c. 3 L. 40/04), il donatore deve essere compiutamente informata della possibilità di revocare il consenso alla donazione del propri gameti fino al momento del loro utilizzo per la fecondazione degli ovociti. 2. Anamnesi da effettuare prima di procedere alla donazione Ai sensi del D. Lgs. 191/07 (all. 1) e della Direttiva CE 17/2006: a) Informazioni richieste dai medici al donatore. per poter donare gli ovociti è assolutamente necessario che il donatore si impegni a fornire informazioni veritiere e corrette relativamente alla sua rispondenza agli specifici requisiti soggettivi e a caratteristiche fenotipiche (fisiche) richieste per verificare l idoneità alla

5 Pag. 5/7 donazione. Inoltre il donatore deve impegnarsi a fornire dettagliate informazioni sanitarie e mediche (anamnesi) che la riguardano e che riguardano i suoi familiari entro il 3 grado. b) Esami infettivi e genetici sul materiale donato (e sul donatore). La donatrice e il materiale genetico donato verrà sottoposto agli esami: il materiale genetico donato verrà sottoposto agli esami infettivi e genetici con le modalità e alle condizioni previste dai protocolli medici adottati. Tali protocolli saranno visionati dalla donatrice e, previo colloquio col medico responsabile, condivisi al fine di garantire condizioni di sicurezza ottimali per tutti i soggetti coinvolti nella metodica. Gli operatori sanitari saranno esonerati da responsabilità (con esclusione dei casi di dolo o colpa grave) per la eventuale presenza di patologie del materiale genetico non rilevate/rilevabili dagli esami clinici effettuati, che dovessero manifestarsi durante o dopo il concepimento. 3. Aspetti bioetici connessi alla donazione volontaria di gameti Il ricorso alle procedure di Procreazione Medicalmente Assistita potrebbe sollevare problemi collegati alla sensibilità etica individuale come, ad esempio: Separazione tra atto sessuale e riproduzione: utilizzare una procedura medica per superare ostacoli al concepimento ed accettare una procedura che implica una fecondazione extracorporea significa di fatto modificare l assetto tradizionale della procreazione e, per alcuni, la dignità del processo procreativo. Estraneità genetica del nascituro alla coppia ricevente la donazione: la procreazione assista di tipo eterologo, cui la presente donazione di ovociti è finalizzata, comporta l estraneità genetica del nascituro ad uno o ad entrambi i componenti della coppia che accede alla tecnica di PMA - per il quale risulta decisivo l utilizzo di materiale genetico proveniente da donatore/donatrice estraneo alla coppia. Ciò pone questioni estremamente rilevanti con riguardo agli interessi del nato a conoscere le modalità del suo concepimento e delle propria origine genetica, nonché al correlato diritto del donatore di preservare l anonimato ovvero di vedersi precluso ogni diritto genitoriale nei confronti del nato. Percorsi di assistenza alla coppia che si sottopone alla procreazione assistita eterologa: al fine di assistere la coppia che riceve la donazione ai fini della procreazione medicalmente assistita, potranno essere individuate, su iniziativa dello psicologo del centro di PMA di concerto con i soggetti interessati, i percorsi personalizzati più adeguati a gestire la vicenda secondo i principi generali desumibili dall ordinamento e da leggi speciali in materia, in primis le disposizioni sull adozione (L. 184/83). Ciò non determinerà tuttavia, a nessun livello, il coinvolgimento del donatore, né pregiudicherà in alcuna maniera quanto previsto dall art. 9 relativamente alla

6 Pag. 6/7 immodificabilità dello status personale e familiare del figlio essendo l esercizio delle azioni di stato precluso in presenza del consenso di entrambi i soggetti alla PMA eterologa e alla impossibilità per il donatore di acquisire alcuna relazione giuridica parentale nei confronti del nato ovvero di avanzare diritti e/o obblighi di qualsiasi natura verso lo stesso. Rischio di incontro involontario e inconsapevole tra consanguinei nati da procreazione medicalmente assistita eterologa: la previsione di limiti inderogabili circa il numero di donazioni possibili e di nati così come individuati dal Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (14/109/CR02/C7SAN) è pari a 10, e dalle linee guida delle società scientifiche riconosciute e di quelle internazionali, è tale da rendere statisticamente irrilevante il rischio di incontro involontario tra consanguinei 4. Gratuità della donazione e diritti del donatore Ai sensi e per gli effetti del art. 12 D. Lgs. 191/07, la donazione dei gameti è volontaria, solidale e gratuita. Tutto ciò premesso DICHIARO di essere stato da Voi compiutamente informato in merito alle modalità di esecuzione della donazione così come sopra descritta e di averne compreso compiutamente il significato; di essere consapevole che le informazioni fornite sul proprio stato di salute e su quello dei propri ascendenti costituiscono un elemento essenziale per la sicurezza propria, del ricevente il materiale genetico e del nascituro; di impegnarmi a fornire informazioni veritiere e corrette relativamente a quanto necessario per verificare la mia idoneità alla donazione; di aver ricevuto una informazione dettagliata e comprensibile sulle procedure di prelievo e sulle conseguenze giuridiche, sanitarie e bioetiche conseguenti alla donazione; di essere stata posta in condizione di fare domande ed eventualmente di rifiutare il consenso;

7 Pag. 7/7 di essere consapevole della possibilità di revocare il mio consenso alla donazione dei miei gameti fino al momento del loro utilizzo per la fecondazione degli ovociti; di volere/ non volere essere informato dei risultati degli esami infettivi e genetici che saranno effettuati su di me sul materiale genetico da me donato; di non aver effettuato donazione di sperma presso altri centri di PMA / di aver effettuato n..donazioni di sperma presso i seguenti centri di PMA Autorizzo altresì il personale della struttura di PMA al trattamento dei miei dati personali e sanitari secondo le modalità previste dalla normativa vigente. lì Firma del Sig. Firma del medico

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