Contratti di forniture e servizi: le novità sulla sicurezza dal D.P.R. n. 207/2010

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1 ti nonché alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Ai sensi dell art. 273, comma 1, lettera a), il responsabile del procedimento deve predisporre ovvero coordinare la progettazione dei servizi e delle forniture, curando la promozione, dove necessario, degli accertamenti e delle indagini preliminari idonei a consentire la progettazione, di regola articolata in un unico livello. Il progetto contiene: «a) la relazione tecnico illustrativa con riferimentoalcontestoincuièinseritalaforniturao il servizio; b) le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all L appaltatore deve necessariamente essere un imprenditore commerciale Contratti di forniture e servizi: le novità sulla sicurezza dal D.P.R. n. 207/2010 5, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha rinviato espressamente a un successivo regolamento la disciplina esecutiva e attuativa in relazione ai contratti pubblici L art. di lavori, servizi e forniture delle amministrazioni pubbliche, degli enti statali o dei soggetti equiparati. In particolare, in analogia con il settore dei lavori, l art. 271, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ha definito i criteri per la programmazione dell attività contrattuale relativa all acquisizione di beni e di servizi, da predisporsi nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell azione amministrativa, in conformità delle disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno definito dall amministrazione aggiudicatrice tenendo conto dell ordinamento della stessa e della normativa di settore. Il programma ha individuato, per ogni singolo intervento, l oggetto, l importo presunto e la relativa forma di finanziamento. l di Marco Masi, direttore Area di Coordinamento Ricerca Regione Toscana, coordinatore Comitato Tecnico Interregionale Sicurezza e appalti ITACA 16agosto2011 N.15 L art. 272, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ha stabilitochelefasiincuisiarticolaognisingola acquisizione di forniture o di servizi nei settori ordinari devono essere eseguite sotto lacuraelavigilanzadiunresponsabiledel procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici contestualmente alla decisione di procedere all acquisizione, nell ambitodeipropridipendentidiruoloo,incarenza di questi, tra i propri dipendenti in servizio, anche di qualifica non dirigenziale. Come avviene per l affidamento dei lavori, il responsabile del procedimento deve provvedere a creare le condizioni affinché l acquisizione possa essere condotta in modo unitarioinrelazioneaitempieaicostipreventiva 23 ILSOLE24ORE

2 ILSOLE24ORE 24 l art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; c) il calcolo per l acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezzanonsoggettiaribassodicuiallaletterab); d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l acquisizione del bene o del servizio; e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; f) lo schema di contratto». La progettazione La progettazione di servizi o forniture può avvenire nell ambito di gare per l affidamento di servizi o di concorsi di progettazione concernenti servizi o forniture, finalizzati a fornire alla stazione appaltante la progettazione. Il bando di gara o di concorso può integrare o ridurre i contenuti del progetto. In caso di concorso di progettazione, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in due o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante ha individuato i requisiti e le caratteristiche; in questa ipotesi, il concorso di progettazione si articola in due gradi, intendendosi per progettazione preliminare il primo livello di progettazione individuato dal bando di concorso e per progettazione definitivaoesecutivailrestanteoirestantilivellidi progettazione individuati dal bando di concorso. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell art. 272, comma 5, regolamento, può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell esecuzione del contratto, salvo una diversa indicazione della stazione appaltante. Per garantire maggiore efficacia in fase esecutiva, il direttore dell esecuzione del contratto è, comunque, un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso: l di prestazioni di importo superiore a euro; l di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell esecuzione al quale affidare per iscritto una o più delle attività di competenza del direttore dell esecuzione. In questa ipotesi, in caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, accertata e certificata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la stazione appaltante può affidare l incarico di direttore dell esecuzione a soggetto scelto secondoleprocedureeconlemodalitàprevistedal codice per l affidamento dei servizi. Il direttore dell esecuzione del contratto, in piena analogia con quanto avviene per i lavori, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante e assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. A tale fine, il direttore dell esecuzione del contratto deve svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. In particolare, ai sensi dell art. 273, lettera h), regolamento, deve compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell esecuzione se nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, di attestazioni e di dichiarazioni, il rispetto, da parte dell esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ovvero quelli previsti dall art. 26, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n Obblighi connessi ai contratti d appalto, d opera o di somministrazione L art. 1655, codice civile, ha stabilito che «l appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro». L appaltatore deve necessaria 16 agosto 2011 N. 15

3 Riquadro 1 volte nell esecuzione dell opera complessiva. Il D.Lgs. n. 106/2009 ha introdotto l esclusione dell obbligo della redazione del DUVRI nel caso dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali o di attrezzature nonché dei lavori o dei servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che questi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all Allegato XI(si veda il riquadro 1). Iduegiornisiriferisconononcertoalladurata dei singoli interventi e delle singole fasi di lavoro ma alla durata dell intero contratto stipulato per lo svolgimento complessivo dell opera o dei lavori. Qualche perplessità ha suscitato la risposta fornita dal Ministero del Lavoro a un quesito del 28 aprile 2010, relativamente alla possibilità di frazionare il periodo dei due giorni. Dopo aver chiarito come l intento del legislatore sia stato quello di non gravare eccessivamente le imprese di servizi che comportino l espletamento di pratiche ordinarie prive di rischi interferenziali e i lavori di breve durata, il Ministero del Lavoro ha affermato che «i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ral D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XI «Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori» 1. Elenco dei lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell opera. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza o la salute dei lavoratori oppure comportano un esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio da annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. 16agosto2011 N.15 mente essere un imprenditore commerciale, ai sensi dell art. 2082, c.c. L art. 2222, c.c. ha stabilito, invece, che è prestatore d opera colui che si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un opera o un servizio con il lavoro o prevalentemente proprio o dei familiari. Il contratto di somministrazione o il contratto di fornitura è il contratto, previsto dall art 1559, c.c., con cui una parte(il somministrante) si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell altra (il somministrato), prestazioni periodiche o continuative dicoseenondeveessereconfusoconl istituto regolato dal D.Lgs. n. 276/2003, ossia il contratto di somministrazione di lavoro. Ai sensi dell art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/ 2008, il datore di lavoro committente, o un suo delegato, nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, all interno della propria azienda o di una singola unità produttiva, nonché nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui è svolto l appalto o la prestazione di lavoro autonomo, deve promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i vari datori di lavoro elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, dove questo non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra i lavori delle diverse imprese coin 25 ILSOLE24ORE

4 ILSOLE24ORE 26 gionevole durata - come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare - tenuto conto anche dell eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa». Lo stesso decreto correttivo ha inserito anche ilcomma3 terchehaprevistocheneicasiin cui il contratto sia affidato dalle centrali di committenzaointuttiicasiincuiildatoredi lavoro non coincide con il committente: l il soggetto che affida il contratto deve redigere il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall esecuzione del contratto; l il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell inizio dell esecuzione, deve integrare il documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l appalto; l integrazione, sottoscritta per accettazione dall esecutore, dovrà completare gli atti contrattuali. Ai sensi dell art. 3, comma 34, Codice dei contratti(d.lgs. n. 163/2006), la centrale di committenza è l amministrazione aggiudicatrice che ha acquistato forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori, o ha aggiudicato appalti pubblici o ha concluso accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori. Il DUVRI deve essere messo a disposizione ai fini della formulazione dell offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell art. 68, Allegato VIII al D.Lgs. n. 163/2006. Il documento di valutazione dei rischi interferenziali Il DUVRI deve essere redatto prima della predisposizione della richiesta di offerta o, per i contratti pubblici, della pubblicazione del bando o della lettera di invito e deve essere messo a disposizione dei soggetti partecipanti affinché questi possano comprendere anche come l amministrazione sia giunta a determinare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, tramite l individuazione delle misure necessarie all eliminazione o almeno alla riduzione dei rischi derivanti da lavorazioni interferenti per lo specifico appalto. In questo, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto si tratta di rischi per i quali resta immutato l obbligo dell appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo questi rischi. Il datore di lavoro committente dovrà selezionare, tra i rischi già individuati nel documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, solo quelli che, in relazione allo specifico appalto, possono influire sulla sicurezza dell appaltatore e che esistono nel luogo di lavoro dove è previsto che questi debba operare, ulteriori rispetto a quelli specifici dell attività propria. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, dovesse essere necessario apportare varianti al contratto, così come già indicato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 14 novembre 2007, n. 24, la stazione appaltante deve procedere all aggiornamento del DU VRI ed, eventualmente, dei relativi costi della sicurezza. Il 20 marzo 2008, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, già approvate in sede tecnica il 14 febbraio Secondo queste linee guida, la redazione del DUVRI è conseguenza diretta della valutazione da parte della stazione appaltante dell esistenza di rischi interferenti. Qualora questa valuti che non esistano queste interferenze, non procede alla redazione del DUVRI, fornendone la motivazione negli atti a corredo dell appalto. Dal tenore dell art. 26, commi 2 e 3, appare indispensabile procedere, comunque, alla redazionediundocumentocheattestichetrai diversi datori di lavoro sia stata promossa«la cooperazione all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva» agosto 2011 N. 15

5 A titolo meramente esemplificativo, le linee guida hanno indicato quali sono i rischi interferenti per i quali occorre redigere il DUVRI: l rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte a opera di appaltatori diversi; l rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell appaltatore; l rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, dove è previsto che debba operare l appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell attività propria dell appaltatore; l rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell attività appaltata) richieste esplicitamente dal committente. Fin dalla emanazione di queste linee guida, sono stati esclusi dalla predisposizione del DUVRI e dalla relativa stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d asta: l le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure che vanno a interferire con la fornitura stessa; l i servizi per i quali non è prevista l esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del datore di lavoro committente, ovvero la possibilità per la stessa di svolgere nel medesimo ambiente gli adempimenti stabiliti dalla legge (circolare del Ministero del Lavoro n. 24/2007); l i servizi di natura intellettuale, per esempio direzione lavori, collaudazione ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante. La stima dei costi della sicurezza L art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione, a esclusione dei contratti di somministrazione di beni e di servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell art. 1418, c.c., i costi delle misure adottate per eliminare o, dove questo non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Questi costi non sono soggetti a ribasso. Anche il successivo comma 6 ha previsto che «nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore 16agosto2011 N.15 economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture». Analogamente, l art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006, ha previsto che «Nella valutazione dell anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell offerta e risultare congrui rispetto all entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture». Le linee guida hanno previsto che solo per quanto riguarda le interferenze l amministrazione deve procedere a una valutazione in termini di rischi e di costi, tramite lo strumento del DUVRI, mentre per quanto riguarda i costi della sicurezza propri di ogni datore di lavoro l amministrazione avrà solo un onere di vaglio, ai sensi dell art. 86, D.Lgs. n. 163/2006. L amministrazione è tenuta a computare, quindi, solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi e a sottrarli al confronto concorrenziale, senza procedere a una valutazione sulla loro congruità in sede di offerta, in quanto già preventivamente valutati con il DUVRI. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, quindi, non a percentuale, riferita a elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell area interessata, o sull elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza devono essere calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l eventuale manutenzione e l ammortamento. Sono costi per la sicurezza: l le procedure previste nel DUVRI e per specifici motivi di sicurezza; l le misure preventive e protettive; l i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal DUVRI e relativi ai rischi da interferenze; l gli interventi finalizzati alla sicurezza; l i costi richiesti per lo sfasamento temporale o spaziale; 27 ILSOLE24ORE

6 l i costi relativi a lavorazioni interferenti; l le misure di coordinamento relative all uso comune; l gli apprestamenti e le attrezzature; l le infrastrutture; l i mezzi e i servizi di protezione collettiva. Il diagramma di flusso, allegato alle linee guida, ha evidenziato, in maniera schematica, la procedura che deve essere seguita per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di servizi e di forniture. L intervento sostitutivo Particolarmente importanti sono gli obblighi introdotti dal nuovo regolamento dei contratti pubblici a tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici. Per i contratti relativi a servizi e a forniture, come per quelli relativi ai lavori, l esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare, infatti, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sulla sicurezza, sulla salute, sull assicurazione di assistenza, di contribuzione e di retribuzione dei lavoratori. Il responsabile del procedimento, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell esecuzione del contratto deve trattenere, dal certificato di pagamento, l importo corrispondente all inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalle amministrazioni aggiudicatrici, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso, sull importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento deve invitare per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso, l esecutore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente questo termine e qualora non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, le amministrazioni aggiudicatrici possono pagare anche in corso d opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento deve provvedere all inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. I pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. l ILSOLE24ORE agosto 2011 N. 15

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