COMUNE DI BORGO VALSUGANA

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1 COPIA COMUNE DI BORGO VALSUGANA (Provincia di Trento) VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica OGGETTO: ART. 13 BIS DELLA L.P. N.9/2000 E SS.MM. REGOLAMENTAZIONE COLLOCAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO INDIVIDUATI DALL'ART. 110, COMMA 6 lett. a) e b) DEL R.D. N. 773/1931, IN PROSSIMITA' DI LUOGHI SENSIBILI. L'anno DUEMILADODICI, addì TRENTA del mese di APRILE, alle ore 18.00, Sala Consiglio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale. Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: Nominativo ANDREATA ANTON Presente Assente Giustificato Assente Ingiustificato BATTISTI ENRICO BELLUMAT STEFANO BOSO ERMINIO CAPRA MIRCO CAPRA SERGIO CAPRARO DAVID CAUMO GIORGIO CRISTIANI DANIELE DALLAFIOR PATRIZIA DALLEDONNE FABIO DEGAUDENZ MATTEO FRAINER SILVIO GALVAN ENRICO ORSINGHER ARMANDO ROSSO EDOARDO SCHRAFFL GIANFRANCO SEGNANA MARIAELENA STEFANI SIMONE STROPPA RINALDO Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa MARIA COMITE. Accertata la validità dell'adunanza, il sig. EDOARDO ROSSO, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta.

2 Il relatore riferisce: Il mercato dei giochi in Italia ha raggiunto dimensioni impressionanti, confermando un trend di crescita costantemente positivo da molti anni a questa parte. Nel 2010 la raccolta dei giochi in Italia ha segnato un nuovo record superando i 60 miliardi di euro (esattamente 61,4 miliardi di euro con un incremento del 13 % rispetto al 2009), con un'entrata erariale complessiva che sfiora i 9 miliardi di euro, in sostanziale stabilità rispetto all'anno precedente. Dati statistici più recenti indicano che l'andamento del primo semestre del 2011 conferma il trend positivo dell'anno precedente, in misura più accentuata, l'aumento rispetto al medesimo periodo del 2010 è pari al 19% circa. Passando ad un'analisi più dettagliata delle singole voci che compongono il mercato dei giochi, si può notare come ormai la parte del leone del volume di gioco in Italia sia costituita dagli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, le cosiddette macchinette new slot, che sono state affiancate di recente dagli apparecchi da intrattenimento di ultima generazione (VLT Video Lottery Terminals), che distribuiscono più montepremi, consentono vincite più alte, anche di considerevole entità, con il meccanismo dei jackpot (di sala e nazionale). La raccolta giochi relativa alla tipologia degli apparecchi da intrattenimento (new slot e VLT) supera abbondantemente il 50% del totale e nel primo semestre del 2011 in Italia, ha raggiunto i 20,4 miliardi di euro (su quasi 36 complessivi pari al 57% circa del totale). In Italia risultano installati ed in esercizio sul territorio nazionale, circa apparecchi new slot ai quali si aggiungono poco più di apparecchi VLT. Se si esaminano alcuni dati statistici significativi del mercato dei giochi, questa volta in una dimensione più locale, i dati relativi al Trentino Alto Adige (non sono disponibili i dati provinciali riferiti al solo Trentino), indicano che nei primi dieci mesi del 2011 l'importo della raccolta giochi è stato pari a milioni di euro, che rappresenta comunque un dato minuscolo rispetto al totale nazionale, la nostra regione contribuisce con circa l'1,7 % di quanto si raccoglie in tutta Italia dal comparto giochi. Più interessante il dato scorporato relativo alla raccolta derivante dagli apparecchi da intrattenimento (new slot e VLT), che raggiunge una percentuale di circa il 70%, assai maggiore rispetto alla media nazionale (57 % circa). Le cifre come si vede, sono assai rilevanti, per dare un'idea di quanto si gioca, un dato è assai illuminante, nel primo semestre 2011 la spesa pro-capite di ogni abitante della nostra regione (lattanti e centenari compresi) ha raggiunto i 585 euro, (421 euro per i soli apparecchi con vincita in denaro - new slot e VLT), che proiettato in ottica annuale (circa 1200 euro) rappresenta una somma rilevante, rispetto al reddito disponibile, in diminuzione rispetto agli anni precedenti anche per effetto della crisi economica. Occorre tuttavia rilevare che tale parametro comunque ci pone a livello medio rispetto alla testa della classifica ove figurano regioni come Emilia Romagna, Lazio ecc. Va evidenziato come la normativa abbia ampliato via via nel tempo il numero degli apparecchi installabili e che da settembre 2011 tale parametro è stato notevolmente incrementato. Recenti ricerche effettuate da Eurisko ed Eurispes sul fenomeno hanno evidenziato che gli scommettitori sono oltre 30 milioni, l 80% della popolazione adulta (dati Eurisko) evidenziando che l Italia da un lato conserva una tradizionale propensione a risparmiare sui consumi ed al risparmio in generale, per quanto in misura fortemente ridotta rispetto al passato ma dall altro costituisce il secondo mercato mondiale, subito dopo quello americano, per costi sociali, economici e relazionali, del gioco d azzardo legale in termini assoluti. Si può dire secondo il sociologo Maurizio Fiasco, uno dei massimi esperti a livello nazionale degli aspetti sociologici del gioco d'azzardo, che una parte della popolazione coglie le opportunità di un benessere diffuso nei distretti industriali della piccola-media impresa e nelle province delle attività sommerse o dei servizi destinati alla vendita. Un altra parte, anch essa molto estesa, impegna

3 invece reddito familiare (che spesso è reddito di sussistenza) in lotterie, scommesse, lotto e superenalotto, dissipando, secondo stime ufficiose, il 10-13% dei salari e degli stipendi anche nelle mega-sale del bingo, non a caso installate nei quartieri più densamente abitati o frequentati per acquisti. Per convenzione si ritiene sensato far rientrare in un range dell 1,5-3%, sul totale della popolazione adulta, i giocatori problematici nel nostro Paese. In realtà tale quantificazione si basa sui dati degli organismi internazionali: Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), American Psychological Association (APA) e Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (più conosciuto tra gli psicoterapeuti con l acronimo DSM). Tutte le indicazioni provenienti dagli osservatori specializzati mostrano però un dato comune e cioè che la crescita delle patologie compulsive legate al gioco d azzardo tocca in particolare le fasce sociali più deboli: minori, anziani e casalinghe. Ciò in conseguenza anche delle tipologie di gioco offerto e della loro immediata fruibilità: elementi che generano una sovraesposizione nei soggetti predisposti, allargando allo stesso tempo la fascia di quelli interessati. Secondo uno studio di Siipac (Società italiana di intervento sulle patologie compulsive) «i giocatori problematici sono ricompresi tra mila, dall 1,5 al 3% della popolazione, di questi il 53% sono uomini e il 47% donne. «Il fenomeno interessa anche le fasce più giovani della popolazione: il 5,1% degli studenti giocatori è affetto da compulsione, mentre il 9,7% è a rischio dipendenza. Cresce, infatti, il livello di attenzione per le nuove generazioni, che sempre più spesso andrebbero incontro a una vera e propria sindrome da abuso in fatto di giochi e permanenza davanti al computer. In cima alla lista dei giochi che creano dipendenza vi sono le slot (51%), seguito dalle corse dei cavalli (21% - peraltro in drastico calo come rilevato in recenti reportage) e da Lotto e Superenalotto (17%)». Con riferimento al Trentino, secondo dati dell'italian Population Survey on Alcohl and other Drugs, il 26% degli studenti trentini risulta essere un giocatore a rischio di dipendenza patologica: negli ultimi 12 mesi, tra gli studenti trentini il 64% dei ragazzi e il 50% delle ragazze ha praticato giochi in cui si puntano soldi. Sempre negli ultimi 12 mesi si stima che il 42% della popolazione tra i 15 e i 64 anni abbia giocato puntando soldi: l'11% degli uomini ed il 6% delle donne, inoltre ammette di avere l'impulso di giocare somme di denaro sempre più consistenti. «Il vero elemento di novità dell ultimo periodo - osserva Cesare Guerreschi, fondatore e presidente di Siipac - è l aumento della popolazione femminile interessata al gioco d azzardo patologico (Gap). L altro aspetto interessante è costituito dalla loro giovane età: il 57% ha meno di 35 anni, un età decisamente più bassa rispetto a quella degli uomini. Il dato di base è che, rispetto al passato, risulta maggiore la richiesta di gioco». L aumento dell offerta di azzardo popolare, promosso dallo Stato, fa sì che il gioco diventi un consumo collettivo di ampia diffusione e di facile utilizzo. Il bingo e le slot, in particolare, estendono la pratica a categorie come casalinghe e pensionati, comunicando allo stesso tempo un falso concetto di valenza sociale e di opportunità relazionale. Questo ha comportato peraltro anche la creazione di azioni di recupero da operatori sia medici che sociali anche per prevenire ed attenuare le conseguenze negative, sia familiari che patologiche, relative all'abuso del gioco in genere. L'evoluzione del settore, con riferimento alla tecnologia degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, presuppone un graduale passaggio dagli apparecchi new slot agli apparecchi VLT, più somiglianti alle vere slot machine (per intenderci quelle installate nei veri casinò o quelle che si vedono a Las Vegas), sia per la possibilità di giocare e vincere somme molto più alte, sia per la possibilità di giocare in rete con il meccanismo dei jackpot (sia di sala che nazionali) con montepremi che possono raggiungere il milione di euro; questi apparecchi inoltre consentono di giocare anche con banconote e distribuiscono un montepremi (con un minimo dell'85% circa delle giocate) più alto rispetto alle new slot. Risulta naturale quindi che il settore del gioco si stia evolvendo verso delle sale giochi molto più specializzate rispetto a quelle tradizionali, le VLT infatti possono essere installate solo in sale giochi specializzate, con l'esclusione di una commistione con altre attività (bar, negozi, tabacchini etc.) e questo comporta che questi veri e propri negozi di gioco specializzati e dedicati agli apparecchi da intrattenimento siano riservati solo ai maggiorenni. Le normative europee di regolazione delle attività economiche si sono evolute in maniera tale da escludere, con qualche eccezione, una programmazione dall'alto tale da regolare il mercato.

4 L'entità del fenomeno è andata via via ingigantendosi determinando conseguenze negative collaterali sia di ordine sociale che di ordine sanitario, provocando un diffuso allarme sociale. Ciò ha indotto molte Amministrazioni comunali a cercare di frenare il diffondersi incontrollato del fenomeno gioco. La Provincia Autonoma di Trento ha legiferato con procedura d'urgenza (legge finanziaria provinciale 2012) prevedendo all'interno dell'articolo 47, comma 6, della Legge provinciale 27 dicembre 2011 n. 18, la possibilità in capo ai comuni di limitare la collocazione di apparecchi da gioco, anche con vincita in denaro, attraverso un'integrazione della Legge provinciale 9/2000 (disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed attività alberghiera), con l'introduzione dell'articolo 13 bis disposizioni in materia di apparecchi da gioco, che cosi dispone: Art. 13 bis Disposizioni in materia di apparecchi da gioco 1. Per tutelare determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili e per prevenire la dipendenza dal gioco, i comuni possono adottare provvedimenti che limitano o vietano la collocazione di apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 in un raggio non inferiore a trecento metri da luoghi sensibili e in particolare dai seguenti: a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; b) centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani); c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale. 2. In aree circoscritte, anche esterne a quelle del comma 1, i comuni possono limitare o vietare la collocazione di apparecchi da gioco come individuati dal comma 1, tenuto conto dell'impatto sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. 3. Il limite o il divieto stabilito dal comune si applica ai nuovi apparecchi da gioco; non sono soggetti al divieto gli apparecchi da gioco già collocati negli esercizi pubblici prima della data stabilita dal comune. Il comune promuove il monitoraggio del numero e della tipologia degli apparecchi da gioco presenti nel comune e la loro progressiva rimozione a seguito del divieto di collocazione. Tenuto conto di quanto previsto al comma 2 i comuni possono prevedere prescrizioni di tipo urbanistico da applicare agli esercizi dove sono collocati apparecchi da gioco. 4. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo, la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali riferiscono alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale sull'attuazione di quanto previsto da questo articolo e in particolare sugli esiti del monitoraggio della presenza degli apparecchi da gioco e sulle misure di prevenzione, di cura e di riabilitazione della patologia collegata al gioco d'azzardo. 5. La Provincia, nell'ambito degli interventi finalizzati all'integrazione socio-sanitaria dei servizi e al reinserimento sociale dei soggetti coinvolti, sostiene l'adozione di misure di prevenzione, cura e riabilitazione della patologia collegata al gioco d'azzardo, con il coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute) E' quindi possibile regolamentare la collocazione di nuove sale giochi e l installazione di nuovi apparecchi negli esercizi pubblici, avvalendosi dei nuovi strumenti legislativi introdotti, nel contesto dell'intero territorio comunale, inserendo criteri di limitazione all'insediamento di nuovi esercizi in un raggio non inferiore a 300 metri da luoghi sensibili;

5 Limitare infatti l'insediamento degli apparecchi nelle vicinanze dei luoghi sopra evidenziati persegue la finalità di tutelare le categorie di persone maggiormente vulnerabili e più sensibili alla dipendenza da gioco e nel contempo è una misura che previene l'insorgenza di problematiche sociali connesse all'eccessiva dipendenza dal gioco dei soggetti a rischio Non si deve inoltre dimenticare che la presenza degli apparecchi da gioco incide sulla qualità del contesto urbano, sulla viabilità e sulla sicurezza urbana potendo determinare, soprattutto nel caso delle sale da gioco, anche un disturbo della quieta pubblica. Per queste ragioni si ritiene pertanto fondamentale dare attuazione alle previsioni di parziale inibizione e/o limitazione in materia di collocazione degli apparecchi da gioco previsti dall art. 110, comma 6, lett. a) e b) del TUL.PS; Non si ritiene invece di includere nel provvedimento di limitazione gli apparecchi previsti dal comma 7) dell art. 110 del TULPS, trattandosi di apparecchi che non consentono vincite in denaro e quindi per loro natura meno destinati a favorire il fenomeno della ludopatia; IL CONSIGLIO COMUNALE Udita la relazione e condivisa l opportunità di limitare la collocazione di apparecchi da gioco individuati dall art. 110, commi 6) lett. a) e lett. b) del R.D. 773/1931 nel territorio comunale; Sentita la Commissione consiliare permanente per attività economiche, la quale, nella seduta del giorno 26 aprile 2012, ha proposto di inibire la collocazione di tali apparecchi ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili di seguito specificati: istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani; strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico, o socioassistenziale ivi comprese le strutture ospedaliere, le case di cura e per anziani; luoghi di culto; biblioteche; luoghi destinati ad attività sportive in genere; giardini e parchi di pubblico godimento Sentita la relazione del Sindaco il quale eivdenzia che la distanza di 500 metri viene cosi stabilita allo scopo di disincentivare il piu possibile la presenza e diffusione di tali apparecchi in ambito urbano ove sono presenti i luoghi sensibili sopra riportati, operando in tal modo una effettiva tutela delle categorie piu deboli soggette a rischi di incorrere in fenomeni di ludopatia; Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari generali, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa; Rilevato che l adozione della presente deliberazione non comporta alcuna valutazione di ordine contabile e ritenuto, pertanto, che relativamente alla stessa non sia da acquisire il parere di regolarità contabile; Svoltasi la discussione, come riportata nel verbale; Visto lo Statuto Comunale;

6 Con voti favorevoli n. 17, astenuto 1, espressi per alzata di mano, su n. 18 consiglieri presenti e votanti, DELIBERA 1. di approvare le seguenti norme regolamentari in materia di collocazione di apparecchi da gioco sul territorio comunale, al fine di tutelare categorie di persone maggiormente vulnerabili, quali bambini, studenti,giovani, anziani, ecc., e per prevenire la dipendenza dal gioco, secondo quanto consentito dal comma 1 dell'art. 13bis della L.P. n. 9/2000, come introdotto dall'art. 47 della L.P , n. 18, e tenuto altresi conto dell'impatto degli esercizi sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità e, per le sale giochi, anche con l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica: A) è vietata la collocazione di apparecchi da gioco individuati dall'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del Regio Decreto n. 773 del 1931 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dai luoghi sensibili come di seguito specificati: istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani; strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico, o socioassistenziale ivi comprese le strutture ospedaliere, le case di cura e per anziani; luoghi di culto; biblioteche; luoghi destinati ad attività sportive in genere; giardini e parchi di pubblico godimento. La distanza viene misurata in ogni punto e in tutte le direzioni dall'accesso principale dell esercizio rispetto agli accessi principali ospitanti i luoghi sensibili; B) secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 13bis, il divieto di cui al precedente punto A) si applica ai nuovi apparecchi da gioco, mentre non sono soggetti al divieto gli apparecchi da gioco individuati dall'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del Regio Decreto n. 773 del 1931 già legalmente collocati negli esercizi pubblici (ed eventualmente la loro sostituzione) e le sale da gioco già autorizzate prima della data di entrata in vigore delle presenti norme regolamentari; 2. di promuovere il costante monitoraggio del numero e della tipologia degli apparecchi da gioco presenti nel comune e la loro eventuale rimozione, a seguito del divieto di collocazione come sopra stabilito. 3. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: a. opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell art. 79, comma 5, del D.P.Reg n. 3/L; ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente: b. ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554 e con la L. 5/2000, entro 60 giorni ai sensi ai sensi dell art. 29 dell allegato 1) del D.lgs n. 104; c. ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n

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8 Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to sig. EDOARDO ROSSO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa MARIA COMITE Il presente verbale è stato pubblicato all'albo comunale il per rimanervi per dieci giorni consecutivi. IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa MARIA COMITE Ai sensi dell art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg , n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il , a seguito di pubblicazione all albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni. Borgo Valsugana, IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa MARIA COMITE

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