Regolamento della procedura di accreditamento per lo svolgimento dei servizi fotografici all interno degli edifici universitari

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1 Regolamento della procedura di accreditamento per lo svolgimento dei servizi fotografici all interno degli edifici universitari ARTICOLO 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina e le modalità dell'accesso, mediante accreditamento, dei fotografi all'interno degli edifici universitari finalizzato allo svolgimento del di riprese fotografiche (ripresa fotografica, stampa e fornitura CD), svolto esclusivamente in funzione ed occasione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari. 2. Fermo restando quanto disposto al punto precedente del presente articolo, è vietata ogni altra forma di riprese fotografiche svolta all interno dell Università, salvo specifica autorizzazione rilasciata dallo stesso Ateneo; è altresì vietata l attività di riprese fotografiche che, pur essendo svolta in occasione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari, abbia come oggetto predominante (ancorché non esclusivo) interni o oggetti (tra cui - a titolo meramente esemplificativo - quadri, affreschi, sculture e mobilia) appartenenti all Università. ARTICOLO 2 (Svolgimento decentrato del ) 1. Il viene svolto in forma decentrata, per Facoltà, da parte dei professionisti individuati mediante la procedura di accreditamento di cui al presente articolo. 2. Preliminarmente all'avvio della procedura di accreditamento, gli Uffici competenti provvedono, sentiti i Presidi, ad individuare le Facoltà interessate ad usufruire del oggetto del presente Regolamento, procedendo successivamente alla composizione dei gruppi di Facoltà con le modalità indicate al comma successivo. 3. Con sorteggio pubblico, di cui sarà dato congruo avviso sul sito di Ateneo, i professionisti accreditati saranno suddivisi in tre gruppi corrispondenti ad altrettanti raggruppamenti di Facoltà, costituiti tenendo conto delle stime indicative del numero di studenti che abbiano sostenuto le prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari negli ultimi tre anni solari per ciascuna delle Facoltà interessate. 4. I raggruppamenti di Facoltà sono riportati nella Tabella A, allegata al presente regolamento e non costituente parte integrante del medesimo, che deve essere approvata e all occorrenza può essere modificata, in relazione a ciascuna procedura di accreditamento, con atto motivato del Direttore amministrativo, da assoggettarsi alle medesime forme di pubblicità previste e disposte per il presente regolamento. 5. In seduta pubblica l'amministrazione procederà preliminarmente ad assegnare a ciascuna Impresa o professionista (di seguito detto "professionista") un numero d'ordine progressivo mediante sorteggio. Successivamente, qualora i professionisti avessero già raggiunto un accordo per la ripartizione all'interno dei gruppi di Facoltà, l'amministrazione si limiterà a prendere atto della volontà espressa dai medesimi iscrivendoli nei rispettivi gruppi di Facoltà prescelti. 6. Qualora invece i professionisti non siano in grado di accordarsi sulla costituzione dei gruppi, intendendosi mancato l accordo anche nel caso in cui un solo professionista non condivida la proposta di ripartizione in gruppi, l'amministrazione procederà d'ufficio ad iscrivere ciascun professionista nel gruppo di Facoltà corrispondente seguendo l'ordine progressivo precedentemente estratto a sorte. 7. I professionisti assenti durante il sorteggio pubblico potranno incaricare uno dei presenti ad agire in proprio nome e in proprio conto durante la procedura di costituzione in gruppi tramite apposita delega, in mancanza della quale gli assenti saranno inseriti, d ufficio, in uno qualsiasi dei gruppi di Facoltà secondo criteri di proporzionalità in rapporto alle stime indicative di cui al comma 2. 1

2 8. Al termine delle suddette operazioni dovranno risultare costituiti tre gruppi di professionisti, corrispondenti ai tre gruppi di Facoltà di cui al comma 3, che resteranno fissi per il primo anno di vigenza dell'accreditamento. In ciascun anno successivo al primo, ciascun gruppo di professionisti verrà assegnato al gruppo di Facoltà immediatamente successivo fino alla scadenza dei tre anni, al fine di una completa rotazione degli operatori economici in relazione alle Facoltà per le quali devono effettuare il. 9. Nella medesima seduta di sorteggio pubblico i soggetti accreditati indicheranno, per ogni gruppo di professionisti, un professionista scelto di comune accordo, o comunque sulla base della maggiore preferenza espressa dai soggetti presenti, quale Referente del gruppo. Detto Referente dovrà provvedere a comunicare agli uffici competenti delle Facoltà: - i propri recapiti (indirizzo, numero telefonico, fax) al fine di essere facilmente reperibile da parte degli studenti; - i nominativi dei professionisti del proprio gruppo di riferimento suddivisi nelle singole sedute delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari. ARTICOLO 3 (Accreditamento allo svolgimento del ) 1. Sono destinatari del presente Regolamento i fotografi accreditati dall'ateneo secondo le modalità indicate nell'art.3. Per fotografi accreditati si intendono professionisti che svolgano regolarmente la propria professione in proprio ovvero un'impresa che svolga in modo regolare l'attività di fotografia per il pubblico. 2. La domanda di accreditamento dovrà riportare gli estremi anagrafici e professionali (iscrizione alla Camera di Commercio e/o Partita Iva) del professionista che intende partecipare alla procedura di accreditamento. 3. Dopo una preliminare analisi della domanda e della documentazione pervenuta l Amministrazione, qualora pervenga ad una valutazione positiva delle stesse, dispone l accreditamento dell Impresa o del professionista che ha inoltrato domanda ovvero il diniego motivato. 4. L Amministrazione universitaria potrà comunque esercitare in ogni momento il proprio diritto di verifica della posizione professionale nonché dei requisiti di cui al successivo articolo 7 e sospendere l'autorizzazione per gravi e comprovati motivi senza che all'amministrazione medesima possano essere addebitati oneri per danno economico o di altra natura. 5. L Amministrazione universitaria provvederà a redigere un elenco dei professionisti accreditati numerato mediante sorteggio pubblico da effettuarsi con le modalità indicate all'art.2. Con successiva comunicazione verrà resa nota la data del predetto sorteggio. 6. I professionisti accreditati svolgeranno il di riprese fotografiche mediante turnazione sulla base dell' elenco di cui al comma precedente e con le modalità indicate all'art Una volta terminata la procedura di cui all'art. 2 l Amministrazione renderà noto l elenco dei professionisti accreditati. In assenza di autorizzazione da parte dell Amministrazione i professionisti non potranno procedere allo svolgimento del, pena la decadenza dall accreditamento. 8. Sarà compito dei professionisti incaricati, per tramite del referente come individuato all'art. 2, contattare gli uffici competenti delle Facoltà per ottenere le informazioni relative alle rispettive prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari e ad eventuali variazioni delle medesime. ARTICOLO 4 (Prezzi del ) 2

3 1. Per lo svolgimento del fotografico (ripresa fotografica, stampa delle foto e fornitura CD) i professionisti accreditati non potranno, per nessuna ragione, richiedere allo studente il pagamento di prezzi superiori a quelli indicati nella Tabella B, allegata al presente regolamento e non costituente parte integrante del medesimo, che deve essere approvata e all occorrenza può essere modificata, in relazione a ciascuna procedura di accreditamento, con atto motivato del Direttore Amministrativo, da assoggettarsi alle medesime forme di pubblicità previste e disposte per il presente regolamento. 2. Le stampe richieste dovranno essere consegnate, oltre che in formato cartaceo, anche su CD. I prezzi indicati nella citata Tabella B si intendono già comprensivi della fornitura di CD e di IVA. ARTICOLO 5 (Disposizioni per lo svolgimento del ) 1. I fotografi accreditati allo svolgimento del sono obbligati ad accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel presente Regolamento. In particolare, si obbligano ad assicurare il regolare funzionamento del, qualora richiesto dagli studenti, nei modi sotto meglio specificati, garantendo la propria presenza a tutti gli appelli delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari per i quali sono stati autorizzati. 2. I professionisti accreditati sono obbligati ad eseguire il a regola d arte e ad applicare tariffe in nessun caso superiori a quelle indicate al precedente art. 4 per tutto il periodo di durata dell'accreditamento. I professionisti, prima della consegna delle riprese fotografiche, non potranno richiedere agli studenti il pagamento di alcun acconto dell importo complessivo del fotografico effettuato. Il pagamento del dovrà avvenire esclusivamente al momento della consegna delle riprese dietro rilascio di regolare fattura o ricevuta fiscale. E' compito esclusivamente a carico dello studente la verifica della corrispondenza di quanto riportato sul documento fiscale all'importo delle prestazioni pattuito in sede di esame nei modo sotto meglio indicati. 3. Ferma restando l'osservanza dei prezzi fissati dall'articolo 4 del presente Regolamento per i servizi ivi indicati, tutte le altre eventuali pattuizioni che intercorreranno tra ciascun professionista accreditato e gli studenti sono libere. L'Amministrazione universitaria non potrà essere ritenuta responsabile a nessun titolo degli effetti di tali pattuizioni. 4. Il deve essere eseguito esclusivamente da parte del professionista accreditato o, in caso di Impresa accreditata, dal personale da questa incaricato ed indicato prima dell'inizio della decorrenza del presente Regolamento. In mancanza di tale comunicazione, che dovrà avvenire a cura del Referente di ciascun gruppo, l'ateneo non potrà procedere all'autorizzazione all'accesso nei locali universitari dei professionisti accreditati. 5. Ai fini del precedente comma, il personale addetto allo svolgimento del dovrà indossare un tesserino di riconoscimento dal quale sia chiaramente identificabile il nominativo dell'addetto medesimo e/o la ragione sociale dell'impresa. Detto personale dovrà altresì mostrare un listino nel quale siano riportati i prezzi praticati per i servizi offerti, secondo le diverse tipologie dei servizi stessi, ivi compresi i servizi extra non contemplati tra quelli previsti all'articolo 4. Lo studente dovrà altresì essere adeguatamente informato dal professionista dell'importo totale del richiesto e degli eventuali costi di spedizione. 6. Il listino dei prezzi di cui al precedente comma deve essere previamente comunicato, a cura del Referente di ciascun gruppo, anche alle singole Facoltà, affinché gli uffici competenti al rilascio della documentazione da presentarsi per partecipare alle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari possano provvedere alla consegna del medesimo agli studenti anche in sede di presentazione della domanda per il conseguimento dei suddetti titoli. 7. Ai soggetti non autorizzati è vietato l esercizio dell attività di riprese fotografiche all interno dell Ateneo. 3

4 8. L'inserimento dei professionisti negli elenchi di operatori accreditati non comporta automaticamente la possibilità di accedere ai locali universitari per compiere i servizi fotografici durante le cerimonie. I fotografi accreditati non potranno svolgere il fotografico nei confronti degli studenti che non ne abbiano fatto esplicita richiesta. Le riprese fotografiche sono consentite esclusivamente ai fotografi accreditati previo consenso espresso dagli studenti laureandi al momento della presentazione della domanda per il conseguimento dei titoli universitari. 9. L elenco degli studenti che abbiano espresso il consenso alle riprese fotografiche da parte dei fotografi accreditati sarà affisso presso i locali dove hanno luogo le rispettive prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari. 10. I fotografi accreditati non potranno ritrarre gli studenti laureandi o qualsiasi altra persona senza il preventivo consenso dei medesimi, in osservanza della normativa a tutela della riservatezza dell'immagine. 11. L accreditamento allo svolgimento del in oggetto lascia, comunque ed in ogni caso, impregiudicato il diritto degli studenti di portare, al proprio seguito e sotto la propria responsabilità, altro fotografo di fiducia, professionale o meno, al fine di eseguire riprese fotografiche in occasione della propria prova finale per il conseguimento del titolo di studio universitario, fermo restando, per il medesimo fotografo, il divieto assoluto di trattenersi nei locali dell Ateneo per offrire i propri servizi ad altri laureandi e/o relative famiglie. 12. Agli studenti, unitamente alla modulistica per la prova finale, viene fornita una copia del presente Regolamento, nonché adeguate informazioni necessarie al fine di consentire una adeguata conoscenza delle regole che disciplinano i servizi fotografici in occasione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari (listino prezzi, modulo per il rilascio del consenso all'esecuzione del fotografico, ecc.). 13. I fotografi sia personali che accreditati sono obbligati a tenere un comportamento corretto e riguardoso, sia nei confronti del pubblico che dei dipendenti dell Università nonché a rispettare le direttive impartite dal Presidente della Commissione (ad es. il divieto di servirsi del flash durante la discussione della tesi, ecc.). Ferma restando la responsabilità personale del professionista che esegue il in proprio, le Imprese accreditate allo svolgimento del sono solidalmente responsabili con i professionisti da loro incaricati per l inosservanza degli obblighi di cui al presente regolamento, nonché per qualsiasi danno provocato a persone e cose che si trovano negli edifici universitari. 14. I professionisti accreditati allo svolgimento del sono obbligati a procedere alla sostituzione degli incaricati dell esecuzione del qualora l Ateneo, a suo insindacabile giudizio, non li ritenga di proprio gradimento. 15. L accreditamento allo svolgimento del è condizionato all osservanza, per tutto il periodo, delle tariffe di cui all art. 4. Dette tariffe saranno esposte al pubblico nei locali dove si tengono le prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari. 16. E fatto espresso ed assoluto divieto ai professionisti accreditati allo svolgimento del : a) di affidare a cottimo qualsiasi parte dei servizi di cui al presente regolamento; b) di cedere sotto qualsiasi forma, ivi compresa quella parziale, lo svolgimento del presente. 17. Gli uffici competenti delle Facoltà possono procedere, in qualsiasi momento e nei modi ritenuti più opportuni, a controlli in ordine allo svolgimento regolare e corretto del. L inosservanza di una o più delle prescrizioni di cui al presente Regolamento comporta l annullamento dell accreditamento. 18. L'Ateneo è estraneo a tutti gli effetti al rapporto contrattuale instaurato tra gli studenti e i 4

5 fotografi accreditati. 19. I servizi audiovisivi devono essere sempre preventivamente autorizzati dal Preside di Facoltà. Di tale decisione è data comunicazione agli Uffici preposti presso le Facoltà medesime. ARTICOLO 6 (Sospensione) 1. L efficacia dell iscrizione del professionista all elenco di accreditamento può essere temporaneamente sospesa con provvedimento dell Amministrazione, da comunicare formalmente, allorché a suo carico risultino situazioni tali da incidere sull'affidabilità professionale del medesimo. ARTICOLO 7 (Cancellazione) 1. La cancellazione dall elenco dei professionisti accreditati allo svolgimento del avviene: a) nel caso in cui l'amministrazione universitaria venga a conoscenza dello stato di fallimento, liquidazione o cessazione di attività dell Impresa o del professionista; b) a seguito di specifica richiesta del Legale Rappresentante dell Impresa o del professionista ; c) nel caso in cui l'amministrazione universitaria venga a conoscenza della circostanza che i legali rappresentanti e/o gli amministratori siano incorsi in condanne definitive lesive della moralità e della correttezza commerciale o che comportino una lesione all'immagine dell'ateneo ovvero risultino colpevoli di gravi violazioni delle norme a tutela del lavoro, della previdenza sociale ed in materia fiscale; d) in caso di negligenza o di turbative durante le sedute, anche nei confronti dell attività di altri soggetti autorizzati; e) in caso di accertata richiesta di pagamento agli studenti di prezzi superiori rispetto a quanto previsto all art. 4 del presente Regolamento per lo svolgimento del. ARTICOLO 8 (Durata dell accreditamento) 1. L accreditamento ha validità triennale a partire dalla data di comunicazione dell avvenuta iscrizione da parte dell Amministrazione. Durante tale periodo le Imprese accreditate debbono comunicare tempestivamente all Amministrazione eventuali variazioni della struttura organizzativa delle stesse. 2. Con provvedimento motivato l Amministrazione può procedere sia all'annullamento della procedura di accreditamento sia all'interruzione definitiva con effetto immediato, in qualsiasi momento della sua decorrenza, dell'efficacia giuridica della medesima. ARTICOLO 9 (Misure di informazione) 1. Gli Uffici competenti presso i Centri di Servizio delle Facoltà hanno il compito di fornire agli studenti un'adeguata e capillare divulgazione delle condizioni e modalità di svolgimento dei servizi fotografici disposte dal presente Regolamento, mediante ogni forma di pubblicità ritenuta efficace ed opportuna. 2. Tale informativa deve specificare, in particolare, la piena libertà dello studente di usufruire o meno dei servizi dei fotografi accreditati dall'ateneo previa prestazione del consenso da parte del medesimo all'esecuzione del di riprese fotografiche, nonché il fatto che tale accreditamento non implica alcuna garanzia, da parte dell'ateneo, in ordine all'affidabilità professionale o all'operato dei fotografi inclusi negli elenchi. ARTICOLO 10 (Vigilanza sul ) 1. Il Presidente della Commissione ha il compito di vigilare, utilizzando a tal fine il personale addetto, sul corretto accesso dei soggetti autorizzati ai locali ove si svolgono le sedute delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari, nonché sul rispetto delle modalità di svolgimento del contenute nel presente Regolamento. 5

6 2. Qualora dovessero verificarsi comportamenti che possano recare turbativa al regolare svolgimento delle sedute delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari e/o all'ordine pubblico, il Presidente della Commissione può vietare l'effettuazione o la continuazione del e/o disporre l'allontanamento dei soggetti, nei modi ritenuti più opportuni. ARTICOLO 11 (Rinvio alla disciplina comune) 1. Per quanto ivi non espressamente previsto si fa rinvio a quanto disposto dal Codice Civile e dalla vigente legislazione. ARTICOLO 12 (Pubblicità) 1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo dell'ateneo del decreto rettorale di emanazione. Le modifiche o le integrazioni delle tabelle A e B di cui agli articoli 2 e 4 entrano in vigore secondo la decorrenza prevista dall'atto che le introduce. 2. Sul sito internet dell Università e nelle bacheche delle Presidenze di Facoltà sono resi disponibili il testo del presente regolamento, nonché le tabelle aggiornate. 3. Il Regolamento viene altresì inviato a tutti i fotografi autorizzati dall'ateneo allo svolgimento del ed è consegnato dagli Uffici competenti a tutti gli studenti al momento della presentazione della domanda per il conseguimento dei titoli di studio universitari. 6

7 TABELLA A GRUPPO 1 Facoltà Numero indicativo di laureati e diplomati negli ultimi tre anni solari MEDICINA E CHIRURGIA 2360 SCIENZE M.F.N FARMACIA 373 SCIENZE DELLA 1421 FORMAZIONE TOTALE 5727 GRUPPO 2 Facoltà INGEGNERIA 2906 GIURISPRUDENZA 1881 ARCHITETTURA 986 TOTALE 5773 GRUPPO 3 Facoltà ECONOMIA 2033 LETTERE E FILOSOFIA 1731 SCIENZE POLITICHE 861 LINGUE 968 TOTALE 5593 Numero indicativo di laureati e diplomati negli ultimi tre anni solari Numero indicativo di laureati e diplomati negli ultimi tre anni solari 7

8 TABELLA B Formato delle fotografie Prezzo unitario 15 x 20 Euro 3,00 20 x 25 Euro 4,00 20 x 30 Euro 5,00 Consegna CD (COPIA di files originari adatti alla stampa) - entro 1 anno dalla cerimonia: 12% del costo complessivo del - da 1 a 3 anni dalla cerimonia: 8% del costo complessivo del - da 3 a 7 anni dalla cerimonia: 5% del costo complessivo del - da 7 a 10 anni dalla cerimonia: 3% del costo complessivo del (Files originari) - entro 1 anno dalla cerimonia: 25% del costo complessivo del - da 1 a 3 anni dalla cerimonia: 15% del costo complessivo del - da 3 a 7 anni dalla cerimonia: 10% del costo complessivo del - da 7 a 10 anni dalla cerimonia: 5% del costo complessivo del 8

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