Roma, 16/11/2018. Circolare n E, per conoscenza,

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1 Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 16/11/2018 Circolare n. 109 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'area medico legale E, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: SOMMARIO: Indennità di maternità o paternità e congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Condizioni e modalità di fruizione a seguito delle novità introdotte dalla legge 22 maggio 2017, n. 81. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti La circolare illustra le novità introdotte dalla legge 22 maggio 2017, n. 81. In particolare, fornisce istruzioni amministrative, operative e contabili in materia di diritto all indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a prescindere dall effettiva astensione dall attività lavorativa, e le nuove modalità di fruizione del congedo parentale a

2 seguito dell aumento da tre a sei mesi del periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, di fruizione del congedo medesimo e dell elevazione dei limiti temporali di fruibilità dello stesso da uno a tre anni. INDICE 1. Premessa 2. Diritto all indennità di maternità o paternità a prescindere dall effettiva astensione lavorativa 2.1 Parto fortemente prematuro e parto successivo alla data presunta 2.2 Flessibilità del congedo di maternità 2.3 Rinvio e sospensione del congedo di maternità o paternità 2.4 Interdizione anticipata e prorogata dal lavoro 2.5 Periodo transitorio 3. Diritto al trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, pari a sei mesi fruibile entro i primi tre anni di vita o dall ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale 3.1 Fruizione del congedo parentale indennizzato entro il primo anno di vita o dall ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale 3.2 Fruizione del congedo parentale indennizzato dopo il primo ed entro il terzo anno di vita o dall ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale e nei casi in cui nel primo anno non si abbia titolo all indennità di maternità/paternità 3.3 Periodo transitorio 4. Finanziamento degli oneri 5. Presentazione della domanda 6. Istruzioni operative per il pagamento del congedo parentale 6.1Collaboratori coordinati e continuativi ed equiparati 6.2 Ricercatori 6.3 Liberi professionisti/associati in partecipazione 7. Istruzioni contabili 7.1 Indennità di maternità o paternità 7.2 Congedo parentale 8. Regime fiscale 1. Premessa Nell ottica di garantire un adeguata tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e di favorire l articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato, la legge 22 maggio 2017, n. 81, ha introdotto rilevanti modifiche al T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.lgs n. 151/2001 (d ora in avanti T.U.). Nello specifico, l articolo 13 della legge citata ha integrato l articolo 64, comma 2, del T.U., disponendo il diritto all indennità di maternità o paternità a prescindere dall effettiva astensione lavorativa, mentre l articolo 8, commi 4, 5, 6, 7 e 8, ha previsto nuove modalità di fruizione del congedo parentale, abrogando, al comma 8, il settimo e l ottavo periodo dell articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Le predette disposizioni sono entrate in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, ossia dal 14 giugno Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito le istruzioni operative in merito alle nuove disposizioni in oggetto. Per quanto non modificato, rimangono salve le istruzioni fornite nel tempo sugli argomenti trattati. 2. Diritto all indennità di maternità o paternità a prescindere dall effettiva astensione lavorativa

3 Il nuovo articolo 64 del T.U. è così formulato: Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente a prescindere, per quanto concerne l indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall attività lavorativa. A tal fine, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto La disposizione in esame, che interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (sia parasubordinati che liberi professionisti), comporta che la tutela della maternità c.d. obbligatoria non è più condizionata, a differenza del previgente regime normativo, all obbligo di astensione dall attività lavorativa. La riforma si applica sia agli eventi parto sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali. Ai fini dell erogazione dell indennità di maternità o paternità continua ad essere necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, del requisito contributivo delle tre mensilità, dovute o versate, comprensive dell aliquota maggiorata, nei dodici mesi antecedenti l inizio del periodo indennizzabile. Alla luce della riforma non risulta più necessario, ai fini dell erogazione dell indennità di maternità o paternità, produrre le dichiarazioni di astensione dall attività lavorativa di cui al paragrafo 1 della circolare n. 137/2007. Conseguentemente, il percepimento di compensi nel periodo di corresponsione dell indennità di maternità o paternità non preclude l erogazione dell indennità stessa. 2.1 Parto fortemente prematuro e parto successivo alla data presunta In relazione all applicazione delle disposizioni contenute nell articolo 16, comma 1, lettere b) e d) del T.U., si precisa che, anche in caso di parto fortemente prematuro (ossia quello avvenuto in data antecedente all inizio del periodo indennizzabile), nonché di parto avvenuto successivamente alla data presunta, l indennità di maternità o paternità viene erogata a prescindere dall effettiva astensione dal lavoro, anche nel caso in cui il periodo indennizzato, per effetto degli eventi sopra menzionati, superi i cinque mesi e un giorno. 2.2 Flessibilità del congedo di maternità Per gli iscritti alla Gestione separata che vogliano astenersi dal lavoro durante i periodi di maternità/paternità, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di flessibilità del congedo di maternità, di cui all articolo 20 del T.U. Si precisa tuttavia che, alla luce della novità normativa, non è più necessario produrre all INPS la certificazione medica di cui al citato articolo 20, comma 1, che la lavoratrice deve comunque acquisire prima dell inizio della flessibilità e produrre al proprio committente. Permane, invece, l obbligo per la lavoratrice di comunicare all Istituto la scelta di avvalersi della flessibilità, al fine di consentire l individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la presenza dei tre mesi di contribuzione, che coincide con i dodici mesi interi precedenti l inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall interessata. Tale comunicazione è effettuata dalla lavoratrice stessa, selezionando la dichiarazione di avvalersi della flessibilità, nella domanda telematica di indennità di maternità. 2.3 Rinvio e sospensione del congedo di maternità o paternità

4 Per gli iscritti alla Gestione separata che vogliano astenersi dal lavoro durante i periodi di maternità/paternità, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di rinvio e sospensione del congedo di maternità, di cui all articolo 16-bis del T.U. Si precisa tuttavia che, alla luce della novità normativa, diversamente da quanto indicato nella circolare n. 69/2016, l Istituto necessita delle sole comunicazioni della data di sospensione e della data di fine della sospensione. Pertanto, i lavoratori non dovranno più rendere né le dichiarazioni di cui al paragrafo 2 della menzionata circolare n. 69/2016 (dichiarazione di responsabilità di aver comprovato il ricovero del figlio presso struttura sanitaria pubblica o privata e di aver consegnato preventivamente l attestazione medica nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell attività lavorativa) né la dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino. Stante la nuova formulazione dell articolo 64 del T.U., in base al quale l Istituto eroga l indennità di maternità o paternità a prescindere dall effettiva astensione dall attività lavorativa, tali dichiarazioni non sono più rilevanti per l erogazione dell indennità medesima. 2.4 Interdizione anticipata e prorogata dal lavoro Considerato che la novella normativa riguarda il solo congedo di maternità o paternità in senso stretto, in caso di provvedimenti di interdizione anticipata e prorogata dal lavoro, di cui all articolo 17 del T.U., permane per gli iscritti alla Gestione separata l obbligo di astensione dal lavoro durante i periodi di interdizione. Pertanto, in tali casi, in assenza di effettiva astensione, l Istituto non erogherà la relativa indennità. 2.5 Periodo transitorio Le domande di indennità che hanno ad oggetto periodi di congedo di maternità o paternità ricadenti interamente o parzialmente nel periodo di vigenza della legge n. 81 del 22 maggio 2017 devono essere gestite nel seguente modo: sono indennizzabili, a prescindere dall accertamento dell effettiva astensione dall attività lavorativa, i periodi di congedo di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva alla data di entrata in vigore della riforma (14 giugno 2017); non sono indennizzati, a prescindere dall accertamento dell effettiva astensione dall attività lavorativa, i periodi di congedo di maternità o paternità conclusi prima dell entrata in vigore della riforma. Tali periodi, pertanto, sono indennizzati solo a fronte dell effettiva astensione; sono indennizzati, relativamente ai periodi di congedo di maternità o paternità in corso di fruizione alla data di entrata in vigore della riforma (14 giugno 2017), i giorni antecedenti alla predetta data solo se accertata l effettiva astensione dal lavoro, mentre i giorni successivi all entrata in vigore della riforma devono essere indennizzati a prescindere dall accertamento di tale astensione. Si ricorda che i periodi di interdizione anticipata e prorogata, non essendo stati interessati dalla riforma, possono essere indennizzati solo a fronte di effettiva astensione dal lavoro. 3. Diritto al trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, pari a sei mesi fruibile entro i primi tre anni di vita o dall ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale L articolo 8, comma 8, della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha abrogato il settimo e l ottavo periodo dell articolo 1, comma 788, della legge n. 296/2006, in materia di riconoscimento del diritto al congedo parentale per gli iscritti alla Gestione separata. Pertanto, a far data dall entrata

5 in vigore della riforma (14 giugno 2017), il congedo parentale per i lavoratori in questione è disciplinato dai commi 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 8. In particolare, il comma 4 dispone che A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi. Pertanto, i mesi di congedo parentale fruibili dai lavoratori interessati dalla disposizione sopra riportata aumentano da tre a sei mesi. È stato altresì ampliato da uno a tre anni di vita o dall ingresso in famiglia/italia del minore (in caso di adozioni o affidamenti preadottivi) l arco temporale di fruizione del congedo parentale. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi. Pertanto, l Istituto continuerà a far dichiarare al soggetto richiedente i periodi di congedo fruiti da se stesso o dall altro genitore in una cassa o gestione non amministrata dall INPS. Le nuove disposizioni non prevedono la possibilità per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di fruire del congedo parentale non indennizzato. Conseguentemente, si possono verificare le seguenti fattispecie: se il padre lavoratore dipendente ha fruito di quattro mesi di congedo parentale indennizzato, alla madre iscritta alla Gestione separata residua la possibilità di fruire di due mesi di congedo parentale; se il padre non fruisce del congedo parentale e la madre ha fruito di quattro mesi di congedo parentale indennizzato come lavoratrice iscritta alla Gestione separata, divenendo successivamente lavoratrice dipendente, potrà fruire di altri due mesi di congedo parentale indennizzato; se la madre è genitore solo ed ha fruito, in qualità di lavoratrice iscritta alla Gestione separata, di sei mesi di congedo parentale indennizzato[1], divenendo successivamente lavoratrice dipendente (a cui si applica la tutela del genitore solo) potrà fruire di ulteriori quattro mesi di congedo parentale (indennizzabili in presenza delle condizioni reddituali di cui all art. 34, comma 3, del T.U.). Si ricorda che i lavoratori iscritti alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale anche in misura frazionata a mesi o a giorni, secondo le regole di conteggio dei giorni, festivi e feriali, applicate ai lavoratori dipendenti. Non trova applicazione, invece, la disciplina della fruizione del congedo parentale in modalità oraria di cui all articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del T.U. Si rammenta, infine, che i periodi di congedo parentale sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale e all effettiva astensione dall attività lavorativa. 3.1 Fruizione del congedo parentale indennizzato entro il primo anno di vita o dall ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale Il comma 6 dell articolo 8 della legge n. 81/2017 dispone che per il congedo parentale indennizzato e fruito nel primo anno di vita (o dall ingresso in famiglia/italia) il periodo di riferimento all interno del quale devono essere state accreditate le tre mensilità di contribuzione è il medesimo che si prende a riferimento per l accertamento del diritto all indennità di maternità o paternità. Pertanto, il lavoratore o la lavoratrice iscritta alla Gestione separata possono fruire del congedo parentale nel primo anno di vita (o dall ingresso in famiglia/italia) del minore nel caso in cui abbiano titolo all indennità di maternità o paternità, a prescindere dall effettiva fruizione della stessa.

6 In merito al diritto al congedo parentale del padre si precisa quanto già rappresentato nella circolare n. 137/2007, ossia che il periodo di riferimento per la verifica della sussistenza del requisito contributivo con aliquota maggiorata è costituito dai dodici mesi precedenti l insorgenza di una delle situazioni (morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio, affidamento esclusivo del bambino al padre) previste per il riconoscimento dell indennità di paternità oppure, in caso di adozione o affidamento preadottivo, dai dodici mesi precedenti la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia del lavoratore e sempre che la madre non ne faccia richiesta. Si ricorda altresì che, come precisato nella circolare n. 42/2016, non trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni ai fini del diritto all indennità di congedo parentale, che continua quindi ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo delle tre mensilità di contribuzione nel periodo di riferimento. Qualora i richiedenti non avessero titolo all indennità di maternità/paternità, il trattamento economico per congedo parentale potrà essere erogato in presenza del requisito contributivo individuato nel comma 5 dell articolo 8 della legge n. 81/2017, come specificato nel seguente paragrafo. 3.2 Fruizione del congedo parentale indennizzato dopo il primo ed entro il terzo anno di vita o dall ingresso in famiglia del minore o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale e nei casi in cui nel primo anno non si abbia titolo all indennità di maternità/paternità Il comma 5 dell articolo 8 della legge n. 81/2017 dispone che, se la fruizione del congedo parentale indennizzato è effettuata dopo il primo e fino al terzo anno di vita (o dall ingresso in famiglia/italia) del minore, il trattamento economico è corrisposto solamente a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità con contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l inizio del periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto. Pertanto, in tale fattispecie, il requisito contributivo non è più legato a quello sulla base del quale si riconosce il diritto all indennità di maternità o paternità, ma viene accertato in occasione di ciascuna richiesta di indennità di congedo parentale. Analogo criterio di individuazione del requisito contributivo trova applicazione qualora, nel caso di fruizione di congedo parentale nel primo anno di vita (o dall ingresso in famiglia/italia) del minore, i richiedenti non abbiano titolo all indennità di maternità/paternità. In proposito si precisa quanto segue: la novella normativa modifica sostanzialmente la natura del congedo parentale dei padri iscritti alla Gestione separata, trasformandola da diritto derivato dalla madre in un diritto autonomo, di cui i padri possono fruire dalla nascita o dall ingresso in famiglia/italia del minore, entro i limiti individuali e di coppia sopra menzionati; i genitori che abbiano avuto titolo all indennità di maternità o paternità in virtù dell automaticità delle prestazioni (per contribuzione dovuta ma non versata), possono fruire del congedo parentale a condizione che abbiano versato tre mensilità con contribuzione maggiorata nei dodici mesi antecedenti il periodo di congedo parentale richiesto nella domanda; il genitore iscritto alla Gestione separata che, al momento dell entrata in vigore della norma, abbia figli nati o adottati/affidati da più di un anno può fruire di tutto il periodo di congedo parentale o della parte residua, fino ad un massimo di sei mesi, entro i tre anni di vita o dall ingresso in famiglia/italia del minore (ad esempio, la lavoratrice con un figlio di due anni, che abbia fruito di tre mesi di congedo parentale nel primo anno di vita dello stesso, può presentare domanda per ulteriori tre mesi di congedo parentale se in possesso del requisito contributivo delle tre mensilità effettivamente versate con contribuzione maggiorata nei dodici mesi antecedenti il periodo di congedo parentale che intende richiedere). 3.3 Periodo transitorio

7 In relazione ai periodi di congedo parentale fruiti prima dell entrata in vigore della legge n. 81/2017 (14 giugno 2017) il riconoscimento dell indennità rimane subordinato all accertamento che il soggetto richiedente abbia titolo all indennità di maternità o paternità. Per quanto concerne, invece, i periodi di congedo parentale fruiti dopo l entrata in vigore della predetta legge, il riconoscimento dell indennità deve essere accertato con le modalità indicate nei precedenti paragrafi 3.1 e 3.2 della presente circolare. A titolo esemplificativo si riporta il seguente esempio: nel caso di madre iscritta alla Gestione separata percettrice dell indennità di maternità in forza dell automaticità della prestazione che abbia presentato, prima dell entrata in vigore della legge n. 81/2018, una domanda di indennità per congedo parentale nel primo anno di vita del minore, per un periodo continuativo di 3 mesi (di cui il primo mese ricadente nella vecchia disciplina e gli altri due nella vigenza della novella normativa) la fattispecie dovrà essere gestita secondo le seguenti indicazioni. Premessa la frazionabilità del congedo parentale, la richiesta di indennità relativa al primo mese di congedo non potrà essere accolta in quanto il diritto all indennità di maternità è basato su contribuzione dovuta e non versata. Di contro, in vigenza della nuova normativa, i due mesi successivi potranno essere indennizzati in virtù del principio generale di cui al paragrafo 3.2, se riscontrati i 3 mesi di contribuzione maggiorata nei 12 mesi antecedenti il periodo di congedo parentale indennizzabile. Ne consegue che alla richiedente (o all altro genitore) residuerebbero ancora 4 mesi di congedo parentale da poter fruire entro il terzo anno di vita del minore. 4. Finanziamento degli oneri All onere derivante dall attuazione del comma 1 dell articolo 13 della legge n. 81/2017, che prevede l erogazione dell indennità di maternità o paternità a prescindere dall effettiva astensione dal lavoro, si provvede mediante riduzione dell autorizzazione di spesa dei Fondi di cui al comma 3 dell articolo 25 della medesima legge e nella misura prevista nel medesimo comma. Pertanto, l Istituto provvederà a verificare l effettiva astensione dal lavoro del richiedente al solo fine di ripartire l onere di spesa come segue: a. in caso di effettiva astensione dal lavoro durante il congedo di maternità o paternità, il costo della relativa indennità grava sul consueto Fondo per la Gestione separata; b. in caso, invece, di mancata astensione dal lavoro durante il congedo di maternità o paternità il costo della relativa indennità grava sui Fondi di cui al citato comma 3 dell articolo 25 della legge n. 81/2017. La corretta imputazione e ripartizione degli oneri nei casi di mancata astensione dal lavoro sarà effettuata a livello centrale. Occorre tuttavia precisare che gli oneri di spesa previsti dal D.lgs n. 80/2015 restano comunque a carico dello specifico Fondo. Pertanto, per gli importi previsti nell articolo 43, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, gli oneri graveranno sui seguenti Fondi: le indennità di maternità o paternità erogate in applicazione dell articolo 63-ter (automaticità delle prestazioni) continuano a gravare sul Fondo di cui all articolo 26 del D.lgs n. 80/2015, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 42/2016; in caso di parto fortemente prematuro, il numero dei giorni pari all intervallo temporale che va dal giorno successivo al parto al giorno precedente l inizio dei due mesi ante partum continuano a gravare sul Fondo di cui all articolo 26 del D.lgs n. 80/2015, secondo le indicazioni fornite con circolare n. 69/2016. Per quanto concerne, in ultimo, l indennità di congedo parentale, secondo quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 8 della legge n. 81/2017, al relativo onere si provvederà mediante riduzione dell autorizzazione di spesa dei Fondi, di cui al comma 3 dell articolo 25 della citata legge e nella misura prevista nel medesimo comma.

8 5. Presentazione della domanda Le domande di congedo di maternità o paternità e le domande di congedo parentale devono essere presentate in modalità telematica. L applicazione di acquisizione online è stata aggiornata per consentire, a partire dall entrata in vigore della legge n. 81/2017, ossia dal 14 giugno 2017, sia l acquisizione di periodi di congedo parentale con giorni eccedenti tre mesi e fino a sei mesi sia di periodi superiori ad un anno e fino a tre anni di vita o dall ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale. 6. Istruzioni operative per il pagamento del congedo parentale L applicazione Domande di maternità online, disponibile sulla Intranet nell area Prestazioni a sostegno del reddito, è stata aggiornata come di seguito descritto. In particolare sono state aggiornate le seguenti voci del menù: Manuali utente, Informazioni e Liste. La voce di menù Liste è stata integrata con l aggiunta della voce Domande legge n. 81/2017, che permette di visualizzare e stampare la lista delle domande con le nuove condizioni di congedo parentale pervenute attraverso i consueti canali (cittadino, Contact Center, Patronato) ad esclusione di quelle annullate o con PIN non dispositivo. Gli operatori potranno visualizzare esclusivamente le domande acquisite online con PIN dispositivo. La funzionalità è disponibile, per gli utenti abilitati, relativamente alle domande di competenza della propria Struttura. Il Direttore della Struttura territoriale o il suo delegato possono abilitare altri utenti sia della propria che di altra Struttura territoriale. Tali domande al momento non transitano nelle procedure gestionali. Pertanto, per le Strutture che utilizzano già la procedura gestionale GESTIONE MATERNITÀ, la definizione delle domande online presenti nella apposita lista dovrà essere fatta manualmente. Per i periodi di congedo parentale rientranti nella citata normativa e non ancora implementati dagli applicativi gestionali è previsto il pagamento tramite la procedura Pagamenti vari. Per consentire i controlli e per facilitare i futuri sviluppi applicativi è di particolare importanza che non si liquidino le prestazioni in oggetto al di fuori delle specifiche collezioni impostate centralmente e sotto descritte. Per effettuare i pagamenti sono state preimpostate centralmente tre diverse collezioni, una per ciascuna delle tre seguenti tipologie di lavoratori iscritti alla Gestione separata: 1. collaboratori coordinati e continuativi ed equiparati; 2. ricercatori iscritti; 3. liberi professionisti/associati in partecipazione. 6.1 Collaboratori coordinati e continuativi ed equiparati Per il pagamento dell indennità per periodi di congedo parentale con giorni eccedenti tre mesi e fino a sei mesi o periodi fruiti dopo il primo ed entro il terzo anno di vita o dall ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, gli operatori delle Strutture territoriali dovranno attenersi alle seguenti istruzioni: creare una collezione di pagamenti denominata CP81/2017Cnn (dove nn = 00 per la Sede e 01, 02,. per i Centri operativi), che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi: Campi nomi/conti impostati con le sigle: GAT30191, INDENAC, INTERAC, GAT30131, INDENAP, INTERAP, GAT34120, GPA27009, IRPEFAC, IRPEFAP, GAT10191

9 Causale: L /05/2017 Coll. gestione separata - XXXXXXXXXXXXXXXX; sostituire le XXXXXXXXXXXXXXXX presenti nella causale con il C.F. del minore dante causa; accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento (Opz 5/1) per acquisire o prelevare i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita). I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell indirizzo che può essere modificato dall operatore; acquisire nei campi Periodo dal e Periodo al rispettivamente il primo e l ultimo giorno del periodo liquidato; acquisire l importo totale netto della prestazione nel campo Importo ; indicare nel campo Pagamento la modalità di pagamento scelta; inserire nella sezione nomi/conti i seguenti importi: - nel campo GAT30191l importo lordo della prestazione per l anno corrente; - nel campo INTERAC eventuali interessi per l anno corrente; - nel campo INDENAC la somma degli importi inseriti nei campi GAT30191 e INTERAC; - nel campo GAT30131 l importo lordo della prestazione per anni precedenti; - nel campo INTERAP eventuali interessi per anni precedenti; - nel campo INDENAP la somma degli importi inseriti nei campi GAT30131 e INTERAP; - nel campo IRPEFAC l importo della trattenuta fiscale relativa alla tassazione anno corrente; - nel campo IRPEFAP l importo della trattenuta fiscale relativa alla tassazione per anni precedenti; - nel campo GPA27009 l importo totale della trattenuta fiscale uguale alla somma degli importi inseriti nei campi IRPEFAC e IRPEFAP; - nel campo GAT10191 l importo totale netto della prestazione uguale alla somma degli importi inseriti nei campi INDENAC e INDENAP meno la somma degli importi inseriti nei campi IRPEFAC e IRPEFAP e uguale all importo inserito nel campo Importo ; eseguire la quadratura della collezione e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l IP6bis da trasmettere all ufficio ragioneria di Sede. 6.2 Ricercatori Per il pagamento dell indennità per periodi di congedo parentale con giorni eccedenti tre mesi e fino a sei mesi o periodi fruiti dopo il primo ed entro il terzo anno di vita o dall ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, gli operatori delle Strutture territoriali dovranno attenersi alle seguenti istruzioni: creare una collezione di pagamenti denominata CP81/2017Rnn (dove nn = 00 per la Sede e 01, 02,. per i Centri operativi), che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi: Campi nomi/conti impostati con le sigle: GAT30131, GAT30191, GAT10191 Causale: L /05/2017 Ricercatori XXXXXXXXXXXXXXXX; sostituire le XXXXXXXXXXXXXXXX presenti nella causale con il C.F. del minore dante causa; accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento (Opz 5/1) per acquisire o prelevare i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita). I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell indirizzo che può essere modificato dall operatore; acquisire nei campi Periodo dal e Periodo al rispettivamente il primo giorno e l ultimo giorno del periodo liquidato; acquisire l importo totale netto della prestazione nel campo Importo ; indicare nel campo Pagamento la modalità di pagamento scelta; inserire nella sezione nomi/conti i seguenti importi: - nel campo GAT30191 l importo lordo della prestazione per l anno corrente; - nel campo GAT30131 l importo lordo della prestazione per anni precedenti; - nel campo GAT10191 l importo totale netto della prestazione uguale alla somma degli importi inseriti nei campi GAT30191 e GAT30131 e uguale all importo inserito nel campo Importo ; eseguire la quadratura della collezione e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l IP6bis da trasmettere all ufficio ragioneria di Sede.

10 6.3 Liberi professionisti/associati in partecipazione Per il pagamento dell indennità per periodi di congedo parentale con giorni eccedenti tre mesi e fino a sei mesi o periodi fruiti dopo il primo ed entro il terzo anno di vita o dall ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, gli operatori delle Strutture territoriali dovranno attenersi alle seguenti istruzioni: creare una collezione di pagamenti denominata CP81/2017Pnn (dove nn = 00 per la Sede e 01, 02,. per i Centri operativi), che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi: Campi nomi/conti impostati con le sigle: GAT30191, INDENAC, INTERAC, GAT30131, INDENAP, INTERAP, GAT34120, GPA25053, IRPEFAC, IRPEFAP, GAT10191 Causale: L /05/2017 Liberi professionisti - XXXXXXXXXXXXXXXX; sostituire le XXXXXXXXXXXXXXXX presenti nella causale con il C.F. del minore dante causa; accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento (Opz 5/1) per acquisire o prelevare i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita). I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell indirizzo che può essere modificato dall operatore; acquisire nei campi Periodo dal e Periodo al rispettivamente il primo giorno e l ultimo giorno del periodo liquidato; acquisire l importo totale netto della prestazione nel campo Importo ; indicare nel campo Pagamento la modalità di pagamento scelta; inserire nella sezione nomi/conti i seguenti importi: - nel campo GAT30191 l importo lordo della prestazione per l anno corrente; - nel campo INTERAC eventuali interessi per l anno corrente; - nel campo INDENAC la somma degli importi inseriti nei campi GAT30191 e INTERAC; - nel campo GAT30131 l importo lordo della prestazione per anni precedenti; - nel campo INTERAP eventuali interessi per anni precedenti; - nel campo INDENAP la somma degli importi inseriti nei campi GAT30191 e INTERAP; - nel campo IRPEFAC l importo della trattenuta fiscale relativa alla tassazione anno corrente; - nel campo IRPEFAP l importo della trattenuta fiscale relativa alla tassazione per anni precedenti; - nel campo GPA25053 l importo totale della trattenuta fiscale uguale alla somma degli importi inseriti nei campi IRPEFAC e IRPEFAP; - nel campo GAT10191 l importo totale netto della prestazione uguale alla somma degli importi inseriti nei campi INDENAC e INDENAP meno la somma degli importi inseriti nei campi IRPEFAC e IRPEFAP e uguale all importo inserito nel campo Importo ; eseguire la quadratura della collezione e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l IP6bis da trasmettere all ufficio contabile di Sede. 7. Istruzioni contabili 7.1 Indennità di maternità o paternità Gli oneri derivanti dal riconoscimento del diritto all indennità di maternità o paternità, c.d. maternità obbligatoria, in favore degli iscritti alla Gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall effettiva astensione dall attività lavorativa, è rilevata secondo le istruzioni operative e contabili contenute nella circolare n. 66/2018 di recente pubblicazione.

11 Nel caso in cui, invece, il lavoratore non si astenga dal lavoro, il relativo onere dovrà essere rilevato, a cura della Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali, su rendicontazione amministrativa entro l esercizio di riferimento, tramite storno dai conti di prima attribuzione, ai seguenti nuovi conti: GAT30113 indennità di maternità/paternità in mancanza di astensione obbligatoria art. 13 L. 81/2017 anni precedenti; GAT30173 indennità di maternità/paternità in mancanza di astensione obbligatoria art. 13 L. 81/2017 anno in corso. 7.2 Congedo parentale Il riconoscimento del diritto al congedo parentale per gli iscritti alla Gestione separata è disciplinato dall articolo 8, commi 4, 5, 6, 7 e 8, della legge n. 81/2017, il cui onere, a norma del successivo comma 9, è a carico dello Stato. La rilevazione contabile del congedo parentale, complessivamente considerata nella fruizione massima di sei mesi nell arco temporale dei primi tre anni di vita del bambino, verrà attribuita attraverso la procedura PAGAVARI, come illustrato nel precedente paragrafo 6, fino alla messa in esercizio della procedura di gestione in corso di modificazione ed adattamento alla nuova normativa, ai seguenti conti di nuova istituzione: GAT30131 indennità per congedo parentale art. 8, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, della legge n. 81/2017 anni precedenti; GAT30191 indennità per congedo parentale art. 8, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, della legge n. 81/2017 anno in corso; GAT10191 debito vs/beneficiari per corresponsione dell indennità congedo parentale - art. 8, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, della legge n. 81/2017; ed ai seguenti conti già in uso: GAT34120 GPA27009 GPA25053 interessi passivi; ritenute erariali su prestazioni temporanee; ritenute erariali su redditi autonomi e compensi liberi professionisti. Eventuali somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere evidenziate, nell ambito del partitario del conto GPA10031, con il nuovo codice di bilancio Somme non riscosse dai beneficiari - Congedo parentale GS art. 8, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, della legge n. 81/ GAT. Eventuali recuperi dovranno essere rilevati al nuovo conto GAT I relativi crediti risultanti alla fine dell esercizio verranno imputati al conto esistente GAT00030 sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032 eseguita dalla procedura Recupero crediti per prestazioni. I crediti divenuti eventualmente inesigibili dovranno essere evidenziati, nell ambito del partitario del conto GPA00069, con il nuovo codice di bilancio Recupero del congedo parentale GS art. 8, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, della legge n. 81/ GAT. Nell allegato n. 1 è descritta la variazione apportata al piano dei conti. 8. Regime fiscale Ai sensi dell articolo 6 del TUIR l indennità in argomento, percepita in sostituzione di una delle categorie di reddito ivi indicate, costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito. Pertanto, ove dovute, all atto del pagamento l Istituto effettua la ritenuta alla fonte ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 600/73, con l applicazione delle aliquote previste dall articolo 11

12 del TUIR, il riconoscimento delle detrazioni d imposta di cui all articolo 13 del TUIR e il riconoscimento delle eventuali detrazioni per carichi di famiglia di cui all articolo 12 del TUIR se richieste. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele [1] Si ricorda che il limite individuale non cambia non essendo applicabile la tutela del genitore solo agli iscritti alla Gestione separata.

13 Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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