CORTE DI APPELLO DI ROMA, Sentenza del 30 maggio 2008

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CORTE DI APPELLO DI ROMA, Sentenza del 30 maggio 2008"

Transcript

1 CORTE DI APPELLO DI ROMA, Sentenza del 30 maggio 2008 MEDICI E BORSE 83/91: RICONOSCIUTO IL DANNO DA RITARDO ANCHE SE ANNULLATO DALLA PRESCRIZIONE La Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto l'obbligo degli Stati membri di risarcire i danni provocati dalla mancata o dalla scorretta attuazione delle direttive. Secondo la Corte il dovere di risarcimento, benché non sia espressamente previsto dal diritto comunitario, costituisce parte integrante inscindibile dell'ordinamento giuridico comunitario, in quanto quest'ultimo vedrebbe ostacolata la sua piena efficacia e ridotta la tutela dei diritti da essa creati se i cittadini comunitari non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento qualora i loro diritti siano violati da un'azione degli Stati membri contraria al diritto comunitario. Tuttavia la tardiva ricezione delle direttive comunitarie (con esclusione dell'appellante dalla attuazione delle stesse) se non si è tradotta in uno svantaggio sul piano della remunerazione per le ragioni sopra esposte ha comunque comportato un danno per l'appellante con riferimento: 1) al conseguimento da parte della stessa di un diploma escluso dall'automatico riconoscimento in ambito comunitario; 2) alla diversa e minore valutazione del diploma conseguito sul piano interno ai fini dei concorsi per l'accesso ai profili professionali. La relativa azione risarcitoria conseguente al suddetto danno dalla stessa sofferto è inquadrabile nell'art c.c. con termine di prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui fatto dannoso si è verificato Omissis Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato del 20/7/2001, l'appellante, laureata in Medicina e Chirurgia, chiedeva al Tribunale Civile di Roma di voler accertare e dichiarare, in via principale, il suo diritto ad una adeguata remunerazione per la compiuta formazione specialistica in pediatria post laurea svoltasi negli anni accademici dal 1984/85 in poi, e, per l'effetto, condannare in solido oppure singolarmente ove ritenuti non tutti obbligati, La Repubblica Italiana, La Presidenza del Consiglio dei Ministri i Ministeri dell'economia e delle Finanze, dell'istruzione, dell'università e della Ricerca e della Salute in persona dei rispettivi Ministri pro tempore al pagamento in suo favore della somma, prevista dal D. Lgs n. 257/1991, di Lire , più rivalutazione ed interessi, per ogni anno di corso di specializzazione frequentato, o, in primo subordine, della somma, prevista dal D.Lgs n. 370/1999, di Lire , più rivalutazione ed interessi, per ogni anno di corso. 1 Sentenza 30/05/2008

2 In via ulteriormente subordinata chiedeva, comunque, l'accertamento della responsabilità dello Stato della Repubblica Italiana in persona del Presidente pro tempore e/o in persona del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri in qualità di Stato membro della Comunità Europea e/o del Governo Italiano nella Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore per i danni che gli erano derivati a causa della mancata tempestiva, corretta e completa trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 87/76/CEE - con le quali la Comunità Europea ha disciplinato e reso obbligatorio per tutti gli Stati membri l'istituzione di corsi di specializzazione medica con previsione di adeguata retribuzione per i partecipanti - e, per l'effetto, la condanna di esso/i anche in solido con i suddetti Ministeri o con quello/i tra di essi ritenuto/i parimenti responsabile/i dell'applicazione della normativa nazionale in contrasto con le disposizioni comunitarie, al risarcimento dei danni subiti e subendi, da quantificarsi secondo i dettami della Corte di Giustizia CE mediante l'applicazione retroattiva delle misure di attuazione delle direttive di cui sopra, vale a dire nella misura di Lire , più rivalutazione ed interessi, per ogni anno di corso di specializzazione frequentato, oppure, in subordine, nella misura di Lire per ogni anno di corso, più rivalutazione ed interessi, oppure ancora nella misura ritenuta di giustizia. In via di ulteriore subordine chiedeva infine la condanna dei convenuti in solido al pagamento di un indennizzo ex art c.c. per ingiustificato arricchimento, da commisurarsi in relazione all'effettivo risparmio di spesa ottenuto dal Servizio Sanitario Nazionale in virtù delle prestazioni professionali rese dall'odierna appellante al pari dei colleghi di ruolo durante il corso di specializzazione. I soggetti convenuti - tutti costituitisi ad eccezione della Presidenza della Repubblica - eccepivano la prescrizione dei diritti dedotti a fondamento delle pretese dell'attrice, nonché nel merito, contestavano la fondatezza delle domande proposte. Con la sentenza oggi appellata, il Tribunale adito rigettava tutte le domande proposte, compensando le spese di lite tra le parti. Avverso detta sentenza proponevano appello la Ol.Pa., chiedendone la riforma per i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato la sussistenza del nesso causale tra i danni subiti e la mancata attuazione delle direttive comunitarie nonché il mancato esame delle direttive comunitarie; 2) erroneo rilievo del difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni convenute rispetto alle domande aventi natura contrattuale di pagamento nonché mancato esame delle domande di pagamento; 3) erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rilevato il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni convenute in ordine alla domanda di indebito arricchimento. 2 Sentenza 30/05/2008

3 Le appellate Amministrazioni si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato. La Presidenza della Repubblica non si costituiva in giudizio rendendosi contumace. Sulle conclusioni sopra richiamate delle parti, la causa veniva posta in decisione con concessione alle parti di termini per deposito di difese e repliche. Motivi della decisione Infondato è l'appello nella parte in cui si lamenta il mancato accoglimento della domanda volta al conseguimento dell'adeguata remunerazione (nell'ambito di un preteso rapporto "contrattuale sinallagmatico") prevista dalle direttive comunitarie. Sulla natura giuridica del rapporto in esame si è già più volte espressa la Corte di Cassazione, rilevando che "Non è inquadratile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato né rientra tra le ipotesi della cosiddetta parasubordinazione (art. 409 n. 3 c.p.c.) l'attività svolta dai medici iscritti a scuola di specializzazione nell'ambito delle strutture sanitarie nelle quali la specializzazione viene effettuata, non potendosi ravvisare una relazione sinallagmatica di corrispettività fra la suddetta attività e gli emolumenti previsti a favore degli specializzandi (qualificati come borse di studio dall'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 di attuazione della Direttiva del Consiglio C.E.E. n. 76 del 1982); la suddetta attività consiste, infatti, in prestazioni finalizzate essenzialmente a consentire la formazione teorica e pratica del medico specializzando e non già a procacciare utilità alle strutture sanitarie nelle quali essa si svolge, per cui gli emolumenti per essa previsti sono sostanzialmente destinati a sopperire alle sue esigenze materiali in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno per l'apprendimento e la formazione; né rileva in contrario il fatto che la citata Direttiva C.E.E. abbia previsto per la formazione a tempo pieno dei medici specializzandi, il riconoscimento di una adeguata remunerazione, atteso che essa vincola gli Stati membri limitatamente al risultato da raggiungere, e non già alla forma ed ai mezzi da adottare" (Cass. 16 settembre 1995 n. 9789; in senso conforme tra le tante: Cass. 12 giugno 1997 n. 5300; Cass. 18 giugno 1998 n. 6089). Ne consegue che il rapporto in questione è qualificabile esclusivamente quale "rapporto di istruzione" o "rapporto formativo", e non certamente come un rapporto "contrattuale". A ciò va aggiunto che le direttive CEE 362/75 e 82/76 non avevano il carattere "self executing", e, pertanto, non potevano trovare immediata e diretta applicazione nel nostro Paese. 3 Sentenza 30/05/2008

4 Infatti la direttiva, al contrario del regolamento, non ha lo scopo di unificare il diritto, bensì il riavvicinamento delle legislazioni, così da permettere un'eliminazione graduale delle differenze tra le legislazioni nazionali. Le direttive sono finalizzate al conseguimento di un determinato "risultato" da parte degli Stati membri che sono, quindi, vincolati, a tale obiettivo (e solo ad esso). Invece, la forma dei mezzi adottati dallo Stato per la realizzazione del risultato è lasciata alla libera iniziativa degli stessi. In tal modo, anche quando si deve conseguire un obiettivo comunitario, gli Stati membri, nel perseguimento del risultato, possono nel contempo tenere conto delle le loro peculiarità nazionali. Ciò è possibile in quanto, a differenza del regolamento, la direttiva prescrive norme che non sostituiscono automaticamente quelle nazionali, anche se gli Stati hanno l'obbligo di adeguare la propria legislazione a quella comunitaria. La direttiva può essere rivolta a qualsiasi Stato membro (anche ad uno soltanto) oppure a tutti e contiene, tra l'altro, il termine entro cui i destinatari sono obbligati ad adottare gli atti che ritengono opportuni finalizzati a recepire le sue disposizioni. Attraverso il recepimento della direttiva, deve essere creata una situazione giuridica che consenta di determinare chiaramente i diritti e i doveri in capo ai soggetti della Comunità. Lo Stato membro potrà allora scegliere i mezzi per creare tali situazioni avvalendosi di atti puntuali che creino nuove norme giuridiche, (per esempio, leggi o regolamenti o atti amministrativi, a seconda dei casi), oppure attuerà le disposizioni della direttiva mediante la modifica o l'abrogazione di norme giuridiche già esistenti nel proprio ordinamento. Quanto all'obiettivo da raggiungere, la direttiva può definirlo genericamente, oppure le istituzioni comunitarie possono definirlo in maniera esatta, al punto tale che relativamente agli stessi contenuti lo Stato membro non possieda di fatto alcun margine di manovra. Infatti, alcune norme comunitarie sono dotate di "effetto diretto" in quanto sufficientemente chiare e precise tanto da non richiedere ulteriori atti (comunitari o nazionali) per la loro esecuzione. Pertanto, tali norme sono idonee a creare immediatamente e senza successivi provvedimenti legislativi dello Stato membro, delle posizioni soggettive in capo a persone fisiche o giuridiche che, come tali, potrebbero essere fatte valere dai singoli dinanzi al giudice nazionale. In linea di principio non è prevista un'efficacia immediata delle direttive, anche se di fatto, quando tali atti normativi possiedono le caratteristiche sopra descritte, non ci si può esimere dal formulare altre considerazioni in merito alla loro diretta applicabilità, 4 Sentenza 30/05/2008

5 soprattutto qualora gli atti per l'attuazione della direttiva non vengano emanati o vengono adottati in maniera difforme alle disposizioni dell'atto comunitario. Proprio per tali motivi, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee è intervenuta più volte sull'argomento formando una giurisprudenza costante che predilige la tesi dell'immediata efficacia della direttiva a determinate condizioni. In sostanza, la Corte ha fissato i seguenti presupposti per l'effetto diretto: le disposizioni della direttiva devono essere chiare e precise nella determinazione dei diritti in capo ai soggetti; le disposizioni devono essere suscettibili di applicazione immediata; in altri termini, la rivendicazione dei diritti da parte dei soggetti non deve essere vincolata ad obblighi o condizioni; il legislatore nazionale non deve avere margini di manovra riguardo al contenuto; deve essere scaduto il termine di recepimento della direttiva. Anche la Corte costituzionale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha riconosciuto che l'efficacia delle direttive deve essere valutata "con riguardo non solo alla forma, ma anche alla sostanza dell'atto ed alla sua funzione nel sistema del Trattato e pertanto anche le direttive possono contenere disposizioni precettive idonee a produrre effetti diretti nei rapporti tra gli Stati membri destinatari ed i soggetti privati". Successivamente la Corte ha in sostanza ribadito esplicitamente ciò che è stato affermato dalla Corte di Giustizia Europea, sottolineando che la direttiva è immediatamente efficace quando non consente allo Stato alcuna valutazione discrezionale in merito all'attuazione, sia sufficientemente precisa e sia, altresì, trascorso inutilmente il termine per la sua attuazione, cosicché lo Stato nei confronti del quale il singolo fa valere la prescrizione risulti inadempiente. La verifica della sussistenza dei presupposti di cui sopra è rimessa al giudice nazionale. Si è già detto che la direttiva, per sua natura, vincola gli Stati membri cui è rivolta e non può essere fonte diretta di obblighi a carico di un singolo. Per tale motivo, l'effetto diretto della direttiva non può essere fatto valere nei confronti del singolo, ma solo nei confronti dello Stato o degli enti territoriali (c.d. effetto diretto "orizzontale"). Per lo stesso motivo, relativamente ai rapporti tra i cittadini (c.d. effetto diretto "verticale"), il singolo non potrà far valere un proprio diritto derivante dalla direttiva nei confronti di altri cittadini. La Corte di Giustizia Europea ha anche riconosciuto (nelle sentenze "Fr." e "Bo.") l'obbligo degli Stati membri di risarcire i danni provocati dalla mancata o dalla scorretta attuazione delle direttive. 5 Sentenza 30/05/2008

6 Secondo la Corte il dovere di risarcimento, benché non sia espressamente previsto dal diritto comunitario, costituisce parte integrante inscindibile dell'ordinamento giuridico comunitario, in quanto quest'ultimo vedrebbe ostacolata la sua piena efficacia e ridotta la tutela dei diritti da essa creati se i cittadini comunitari non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento qualora i loro diritti siano violati da un'azione degli Stati membri contraria al diritto comunitario. Valutando la portata delle considerazioni fatte fin qui, soprattutto alla luce della giurisprudenza della CGCE, in presenza di una non tempestiva attuazione di una direttiva, il cittadino dello Stato membro a cui essa è rivolta ha a sua disposizione margini piuttosto ampi per invocare l'applicazione della direttiva stessa ed agire conseguentemente per il riconoscimento dei danni. Venendo al caso in esame, il carattere non immediatamente esecutivo delle due direttive comunitarie, è stato espressamente affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 6 luglio 2002 n. 9842, nella quale si afferma; "Prima del loro recepimento nell'ordinamento interno, avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e con il d.lgs n. 257 del 1991, le direttive CEE 362/75 e CEE 82/76, che prevedevano la adeguata remunerazione per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle Facoltà di medicina che comportasse lo svolgimento delle attività mediche del servizio in cui si effettuava la specializzazione, comprese le guardie, con dedizione a tale formazione pratica e teorica per l'intera settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo le disposizioni fissate dalle autorità competenti, non erano, in considerazione del loro carattere non dettagliato, applicabili nell'ordinamento interno; né per il periodo anteriore al recepimento delle suddette direttive comunitarie, può configurarsi un indebito arricchimento da parte delle Università, perché le prestazioni degli specializzandi venivano remunerate sulla base della normativa allora vigente, e di queste le Università si avvalevano senza giovarsi delle condizioni di maggiore impegno degli specializzandi - tempo pieno e incompatibilità - previste dalla normativa successiva. Le diverse condizioni di impegno richieste agli specializzandi iscritti dopo l'anno accademico rispetto a quelle richieste agli iscritti in epoca anteriore valgono poi ad escludere la violazione dell'art. 3 Costituzione, essendo la maggiore retribuzione correlata ad un maggiore impegno." In definitiva il rapporto tra l'appellante e l'università presso la quale era stata istituita la scuola di specializzazione da lei frequentata non aveva natura "contrattuale", non avendo i caratteri della subordinazione né della para subordinazione, ma era esclusivamente un rapporto di formazione, cui non erano applicabili le direttive CEE 362/75 e CEE 82/76 in quanto attuate solo successivamente alla sua formazione, dopo 6 Sentenza 30/05/2008

7 l'anno accademico (e quindi successivamente al periodo di formazione usufruito dall'appellante), con la legge n. 428 del 1990 ed il d.lgs n. 257 del Il principio dell'adeguata remunerazione è stato introdotto in epoca successiva al suddetto anno accademico e si giustificava in relazione al maggiore impegno richiesto agli specializzandi (tempo pieno ed incompatibilità). Ne consegue che con riferimento alla remunerazione nessun diritto poteva vantare l'appellante, atteso il minore impegno a lei richiesto ed il carattere formativo della scuola che si traduceva in un arricchimento professionale da parte di coloro che tali scuole frequentavano. Tuttavia la tardiva ricezione delle direttive comunitarie (con esclusione dell'appellante dalla attuazione delle stesse) se non si è tradotta in uno svantaggio sul piano della remunerazione per le ragioni sopra esposte ha comunque comportato un danno per l'appellante con riferimento: 1) al conseguimento da parte della stessa di un diploma escluso dall'automatico riconoscimento in ambito comunitario; 2) alla diversa e minore valutazione del diploma conseguito sul piano interno ai fini dei concorsi per l'accesso ai profili professionali. La relativa azione risarcitoria conseguente al suddetto danno dalla stessa sofferto è inquadrabile nell'art c.c. (Cfr. Cass. 16 maggio 2003 n. 7630; Cass. 23 gennaio 2002 n. 752). Nel caso di specie, era esperibile dall'appellante esclusivamente l'azione di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale da illecito civile non competendo alla stessa la tutela al mancato riconoscimento della remunerazione, come sottolineato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sopra riportata. Infatti le direttive comunitarie in esame, in materia di riconoscimento del titolo di specializzazione e di attribuzione di determinati punteggi, non hanno il carattere "self executing", e, pertanto, il giudice può soltanto liquidare il danno subito in conseguenza di tale mancato riconoscimento. Azione per risarcimento danni sottoposta a prescrizione quinquennale, ex art c.c., decorrenti dal giorno in cui il fatto dannoso può essere fatto valere (art c.c.). Avuto riguardo a tali principi occorre fare riferimento, nel caso concreto, alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 257/1991, attuativo delle delibere comunitarie, che testualmente afferma: "le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico ". Essendo l'azione di responsabilità extracontrattuale per illecito civile soggetta al termine di prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui fatto dannoso si è verificato (e cioè dall'entrata in vigore del D.Lgs n. 257/1991), la stessa, nel caso in esame, è sicuramente prescritta, come eccepito dai convenuti in primo grado (e 7 Sentenza 30/05/2008

8 ribadito nella memoria di costituzione nel presente grado del giudizio) essendo stata la citazione introduttiva del giudizio di primo grado notificata solo in data 20/7/2001. Infine, come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sopra citata sentenza (6 luglio 2002 n. 9842), nel caso di specie non è ipotizzabile una azione di arricchimento indebito, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante. L'esito del giudizio comporta per il principio della soccombenza l'addebito agli appellanti delle spese del grado, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello proposto da Ol.Pa. avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione seconda civile, n /2003 depositata il 24/7/2003; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in complessivi Euro 5.293,00 (Euro 1.039,00 per diritti, Euro 3.800,00 per onorari ed Euro 454,23 per spese) oltre la percentuale prevista per legge a titolo di spese forfetarie, IVA e CPA. Così deciso in Roma il 15 aprile Depositata in Cancelleria il 30 maggio Sentenza 30/05/2008

Medici specializzandi e mancata remunerazione della frequenza alle scuole di specializzazione

Medici specializzandi e mancata remunerazione della frequenza alle scuole di specializzazione Medici specializzandi e mancata remunerazione della frequenza alle scuole di specializzazione Il diritto al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari maturati fino

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. d'iniziativa del senatore De Lillo

SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. d'iniziativa del senatore De Lillo SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore De Lillo Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore DE LILLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2011 Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi

Dettagli

Medici specialisti Esiste il diritto al risarcimento?

Medici specialisti Esiste il diritto al risarcimento? CENTRO STUDI di DIRITTO SANITARIO www.dirittosanitario.net Medici specialisti 1983-1991 Esiste il diritto al risarcimento? L ampio risalto e la notorietà della vicenda ci consente la sintesi della presente

Dettagli

Cass /2011: Danno esistenziale: inammissibilità di autonoma categoria.

Cass /2011: Danno esistenziale: inammissibilità di autonoma categoria. Non è ammissibile nel nostro ordinamento l autonoma categoria di danno esistenziale, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona atteso che, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi

Dettagli

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, GIRO, LIUZZI e AUGELLO

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, GIRO, LIUZZI e AUGELLO Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 679 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, GIRO, LIUZZI e AUGELLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2013 Corresponsione di borse

Dettagli

danneggiati dalla tardiva attuazione delle Direttive Comunitarie in quanto agli stessi la normativa comunitaria non risulterebbe applicabile non

danneggiati dalla tardiva attuazione delle Direttive Comunitarie in quanto agli stessi la normativa comunitaria non risulterebbe applicabile non Questione: I laureati in medicina e chirurgia che hanno conseguito un diploma di specializzazione con immatricolazione tra il 1978 e il 1992 hanno diritto a percepire una remunerazione per ogni anno di

Dettagli

TRIBUNALE DI PERUGIA I SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PERUGIA I SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract. Lo Specializzando in medicina che non abbia conseguito la remunerazione prevista dalla direttiva 82/76 del 26.1.1982 per la frequenza di Scuole di Specializzazione a partire dal 31.12.1981 a

Dettagli

Cass. 6907/2012. Danno da fermo tecnico: risarcibilità. Spese giudiziali. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 17 Maggio :18

Cass. 6907/2012. Danno da fermo tecnico: risarcibilità. Spese giudiziali. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 17 Maggio :18 Con la sentenza che segue, la Corte di Cassazione, confermando il precedente orientamento, ha ribadito che il danno da fermo tecnico, subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE Sentenza numero 1661 del 08 settembre 2005 (significativo estratto) Estensore Arcuri

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE Sentenza numero 1661 del 08 settembre 2005 (significativo estratto) Estensore Arcuri REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in funzione di giudice di gravame Il Tribunale Civile di Catanzaro in funzione di giudice di gravame, nella persona del Giudice Unico dottor Bruno Arcuri,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 29594 Anno 2017 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 11/12/2017 ORDINANZA sul ricorso 3133-2017 proposto da: VAGLIO Avvocato MAURO, rappresentato

Dettagli

AUDIZIONE FNOMCEO A.S SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Istruzione pubblica, beni culturali

AUDIZIONE FNOMCEO A.S SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Istruzione pubblica, beni culturali AUDIZIONE FNOMCEO A.S. 2400 SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Istruzione pubblica, beni culturali 10.11.16 Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace

Dettagli

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente rel. Dott. Antonio

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 13445 Anno 2018 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 29/05/2018 ORDINANZA sul ricorso 22485-2016 proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 17160 Anno 2012 Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 09/10/2012 SENTENZA sul ricorso 8475-2007 proposto da: PIROZZI ANGELA PRZNGL77H57E839L,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA N. R.G. 3902/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, dott. ssa Elisabetta Palumbo, all udienza

Dettagli

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione

Dettagli

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,

Dettagli

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE. Sentenza 9 dicembre 2010, n Svolgimento del processo

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE. Sentenza 9 dicembre 2010, n Svolgimento del processo Anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente In tema di responsabilità

Dettagli

Una recente sentenza della Cassazione[1] ha fatto luce su un delicato aspetto relativo all obbligo di retribuzione dei medici specializzandi.

Una recente sentenza della Cassazione[1] ha fatto luce su un delicato aspetto relativo all obbligo di retribuzione dei medici specializzandi. L obbligo di retribuire la formazione del medico specializzando. Quando il legislatore italiano è disattento nell applicazione della normativa comunitaria. (nota a sentenza Cassazione n. 9147 del 17 aprile

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / OMISSIS -

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / OMISSIS - CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / 2014 - OMISSIS - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione del 4 dicembre 2002 (...), in qualita di proprietario di un autovettura Alfa Romeo 156, convenne

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE

Dettagli

Accoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018

Accoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 1956/2018 Il giudice dr. Ludovico Sburlati, sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione, ha pronunciato la presente ORDINANZA Le domande

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona Sentenza 9.4.2013 (Composizione collegiale - Pres. MIRENDA- Est. LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA In composizione

Dettagli

Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)

Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco) Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace ha ritenuto che se l'atto giudiziario è diretto ad una persona giuridica non è necessaria l'emissione della C.A.N. Pur se è vero, infatti, che l'art.7 della

Dettagli

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: 1 di 5 22/01/2012 23.24 Leggi d'italia L. 24-3-2001 n. 89 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace

Dettagli

Tribunale Roma sez. II 31/05/2018 n

Tribunale Roma sez. II 31/05/2018 n Tribunale Roma sez. II 31/05/2018 n. 11034 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente

Dettagli

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del

Dettagli

Accoglimento totale n. cronol. 5425/2017 del 10/10/2017 RG n. 1341/2017

Accoglimento totale n. cronol. 5425/2017 del 10/10/2017 RG n. 1341/2017 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: Sent. N. 127/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici: dott. Ivan DE MUSSO dott. Agostino BASTA

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA. Consiglio di Stato, Sez. IV, 05.02.2015 n. 558 Materia: indennità trasferimento - prescrizione R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Dettagli

Sentenza n. 1069/2016 pubbl. il 21/04/2016 RG n. 5323/2014

Sentenza n. 1069/2016 pubbl. il 21/04/2016 RG n. 5323/2014 TRIBUNALE DI TREVISO Nel procedimento per Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada) R.G. 5323/2014 promosso con ricorso/atto di citazione da: FOGALE LEOPOLDO contro:

Dettagli

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena [APP Giud PACE] Circolazione stradale Colpa: prova liberatoria Immissione nella circolazione con manovra di svolta a sinistra Sinistro Presunzione di responsabilità - Prova liberatoria indiretta - Nesso

Dettagli

Cass. 3146/2017. Quando l'indennizzo diretto è applicabile anche in caso di collisione tra più di due veico

Cass. 3146/2017. Quando l'indennizzo diretto è applicabile anche in caso di collisione tra più di due veico Con la ordinanza che segue la Corte di Cassazione ha ritenuto che la procedura di indennizzo diretto prevista dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005

Dettagli

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,

Dettagli

Cass. 9432/2012: appellabilità sentenze GdP: rilevanza valore della controversia.

Cass. 9432/2012: appellabilità sentenze GdP: rilevanza valore della controversia. La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha enunciato il seguente principio di diritto: "Ai fini della ammissibilità dell'appello a rime obbligate, previsto, per le sentenze pronunciate dal giudice

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

Ginecologo non informa per tempo la paziente della gravidanza: la donna va risarcita Cassazione civile, sez. III, sentenza

Ginecologo non informa per tempo la paziente della gravidanza: la donna va risarcita Cassazione civile, sez. III, sentenza Ginecologo non informa per tempo la paziente della gravidanza: la donna va risarcita Cassazione civile, sez. III, sentenza 17.07.2014 n 16401 Svolgimento del processo 1. Nel 1999 la sig.a M.R. convenne

Dettagli

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto. Della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace ex lege, risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 05028/2014REG.PROV.COLL. N. 03228/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA - Sezione II civile sentenza n dell 11 febbraio 2019

TRIBUNALE DI ROMA - Sezione II civile sentenza n dell 11 febbraio 2019 SENTENZE IN SANITÀ TRIBUNALE DI ROMA TRIBUNALE DI ROMA - Sezione II civile sentenza n. 3027 dell 11 febbraio 2019 NESSUNA DIFFERENZA ECONOMICA PER GLI ISCRITTI AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE NEGLI ANNI AC-

Dettagli

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA N. 880/2011 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere

Dettagli

Cass. 5008/2017. Indennizzo diretto.premio pagato in ritardo: la compagnia è tenuta al risarcimento del da

Cass. 5008/2017. Indennizzo diretto.premio pagato in ritardo: la compagnia è tenuta al risarcimento del da Il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della responsabilità civile di autoveicoli vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA 425/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA 425/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO REPUBBLICA ITALIANA 425/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO composta dai seguenti magistrati: dott. Giuseppe DAVID dott. Rocco DI PASSIO d.ssa Cristina

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. U Num. 16419 Anno 2017 Presidente: CANZIO GIOVANNI Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO Data pubblicazione: 04/07/2017 ORDINANZA sul ricorso 7000-2015 proposto da: DE MARCHI IMPIANTI S.R.L., SOIMPER

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 4259 Anno 2018 Presidente: PICARONI ELISA Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 21/02/2018 ORDINANZA sul ricorso 2240-2017 proposto da: COSTANZO ANDREA, elettivamente domiciliato

Dettagli

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1 ca UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA Si comunica a: SEZIONE 1 Avv. ANDREA DOVERI VIA OBERDAN, 57 56127 PISA PI Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza Procedimento Numero: 2674/2017

Dettagli

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin

Dettagli

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente Azione confessoria di servitù di una finestra- art.1079 c.c- azione di risarcimento del danno-condanna alla rimozione dell occlusione ed al pagamento delle spese di causa. Il Tribunale di Bologna, sezione

Dettagli

Svolgimento del processo

Svolgimento del processo Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2003, l Amministrazione Provinciale di C. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Rossano, giudice del lavoro, pronunciata

Dettagli

dott. Adelaide AMENDOLA dott. Francesco Maria CIRILLO

dott. Adelaide AMENDOLA dott. Francesco Maria CIRILLO 6 3 rt i 8 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA dott. Francesco Maria CIRILLO dott. Gabriele POSITANO dott. Marco DELL'UTRI dott.

Dettagli

Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza , n. 43. Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA

Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza , n. 43. Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza 07.02.2006, n. 43 Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DEL LAVORO Il Giudice Dott.

Dettagli

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il risarcimento del danno per violazione del diritto dell Unione europea

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il risarcimento del danno per violazione del diritto dell Unione europea Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Il risarcimento del danno per violazione del diritto dell Unione europea IL RISARCIMENTO DEI DANNI PER VIOLAZIONE DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cass. 24342/2015. La responsabilità del custode è esclusa se il danno è causato da terzi o dallo stesso da È principio giurisprudenziale ormai consolidato quello per cui la responsabilità del custode,

Dettagli

Svolgimento del processo

Svolgimento del processo Cassazione Civile Sentenza n. 27560/14 Omissis Svolgimento del processo 1. - E' impugnata la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CEEPS) n. 45 del 12 novembre

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DISTASO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato DISTASO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1882 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato DISTASO Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi

Dettagli

Cass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.

Cass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà. Con la sentenza che segue, la Corte di Cassazione, confermando un precedente orientamento, ha ritenuto che il certificato di proprietà e la carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente - Se il Giudice intende ridurre una nota spesa dettagliata deve darne motivazione adeguata, supportata da validi elementi argomentativi volti a chiarire quali voci ha ritenuto non attribuibili, e non giustificata

Dettagli

PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MANDELLI

PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MANDELLI PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato MANDELLI Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai farmacisti ammessi alle scuole di specializzazione di area sanitaria ONOREVOLI COLLEGHI!

Dettagli

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.

Dettagli

Accoglimento totale n. cronol. 2952/2017 del 19/07/2017 RG n. 593/2017

Accoglimento totale n. cronol. 2952/2017 del 19/07/2017 RG n. 593/2017 Tribunale Ordinario di PAVIA Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro dott. Federica Ferrari nel procedimento n. 593 /2017 RG promosso ex art. 28 D.lgs. 150/11 e 44 TU immigrazione da SOLIMAN AHMED SHAABAN

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE

Dettagli

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. SENTENZA ex art. 281 sexies Cpc

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. SENTENZA ex art. 281 sexies Cpc Abstract. Nel caso di ritardo nell attuazione di una direttiva comunitaria sullo Stato grava una responsabilità per inadempimento di una obbligazione ex lege avente natura contrattuale e, in quanto tale,

Dettagli

contro per l annullamento, ha pronunciato la presente

contro per l annullamento, ha pronunciato la presente N. 04039/2012 REG.PROV.COLL. N. 02955/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. U Num. 19454 Anno 2015 Presidente: CICALA MARIO Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO Data pubblicazione: 30/09/2015 ORDINANZA sul ricorso 8853-2014 proposto da: TRENORD S.R.L., in persona dell'amministratore

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T

Dettagli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE DELIBERAZIONE N. 9 DEL 03/02/2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE DELIBERAZIONE N. 9 DEL 03/02/2017 DELIBERAZIONE N. 9 DEL 03/02/2017 OGGETTO: Conferimento di un incarico legale per la costituzione dell IPAB SS. Annunziata nel giudizio promosso innanzi alla Corte di Appello di Roma da ALTAIR S.r.l. (in

Dettagli

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA Abstract. L art. 33 della Convenzione di Montreal, ratificata dall Italia con l. n. 12 del 2004, nell individuazione del foro competente per le controversie in materia di trasporto aereo internazionale,

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Sentenza n Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Sentenza n Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sentenza 10.9.201 n. 19365 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico - Presidente - Dott. Fogliari Raffaele - Consigliere - Dott. DI

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 19972/2006 proposto da: M.E. CORRENTISTA DEBITRICE -

Dettagli

nella causa civile iscritta al numero 1259 del R.G.A.C. dell'anno 2005, avente ad oggetto: Risarcimento danni, vertente

nella causa civile iscritta al numero 1259 del R.G.A.C. dell'anno 2005, avente ad oggetto: Risarcimento danni, vertente Ancora una volta viene rilevata la prescrizione del diritto per gli specializzandi 1983-1991 La sentenza della Corte di Appello di Napoli è oltremodo interessante, la stessa escludendo che il diritto alla

Dettagli

Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013

Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013 N. R.G. 3975/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI S2 CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Giraldi ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Azione di risoluzione e azione di recesso nella stessa domanda introduttiva (nota a Cass., sez. III, 31/03/2017 n. 8343)

Azione di risoluzione e azione di recesso nella stessa domanda introduttiva (nota a Cass., sez. III, 31/03/2017 n. 8343) Azione di risoluzione e azione di recesso nella stessa domanda introduttiva (nota a Cass., sez. III, 31/03/2017 n. 8343) di Gabriele Voltaggio Sommario: Premessa 1. Il caso in esame: azione di risoluzione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) N. 00869/2016 REG.PROV.COLL. N. 00520/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha

Dettagli

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 33151 Anno 2018 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: POSITANO GABRIELE Data pubblicazione: 21/12/2018 ORDINANZA sul ricorso 13326-2017 proposto da: CACCAVALE RAIMONDA, Attivamente

Dettagli

Abstract. Il Tribunale di Perugia, in via preliminare, disattende l eccezione sollevata relativa al difetto di giurisdizione.

Abstract. Il Tribunale di Perugia, in via preliminare, disattende l eccezione sollevata relativa al difetto di giurisdizione. Abstract. Il Tribunale di Perugia, in via preliminare, disattende l eccezione sollevata relativa al difetto di giurisdizione. È, infatti, orientamento costante della giurisprudenza, sia di legittimità

Dettagli

Cass /2011. Contrassegno assicurativo falso: sussistenza rapporto assicurativo.

Cass /2011. Contrassegno assicurativo falso: sussistenza rapporto assicurativo. In presenza di un contrassegno formalmente valido, spetta alla compagnia convenuta dare la prova della insussistenza del rapporto assicurativo (Cass., III sez. Civ., 17.11.2011 n.24089). CORTE DI CASSAZIONE

Dettagli

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin

Dettagli

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. R.G. n. CONTRORICORSO PER., in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. R.G. n. CONTRORICORSO PER., in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F. ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. CONTRORICORSO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via - CAP: ), con sede legale in, Via (CAP: ),

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 12895 Anno 2014 Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 09/06/2014 SENTENZA sul ricorso 23438-2008 proposto da: CONSIGLIO GIUSEPPE CNSGPP44R19F299H,

Dettagli

Cass /2014. Documenti prodotti in copia: il disconoscimento va fatto in modo formale e specifico.

Cass /2014. Documenti prodotti in copia: il disconoscimento va fatto in modo formale e specifico. Per giurisprudenza ampiamente consolidata in tema di prova documentale, l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, implica

Dettagli

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza del 15 aprile 2010 [Inesistenza giuridica della notif In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale

Dettagli