R EGOLAMENTO DEL COLLEGAMENTO REGIONALE T RI V ENETO

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1 Azione Cattolica Italiana Collegamento Regionale Triveneto R EGOLAMENTO DEL COLLEGAMENTO REGIONALE T RI V ENETO

2 Testo modificato dal Consiglio Regionale elettivo del 2 Aprile 2011 e approvato dal Consiglio nazionale il 19 Gennaio 2013 Testo modificato dal Consiglio Regionale del 27 Novembre 2016 e approvato dal Consiglio Nazionale il 21 Gennaio

3 SOMMARIO CAP. 1 IL COLLEGAMENTO REGIONALE... 4 ART. 01 COSTITUZIONE... 4 ART. 02 FINALITÀ... 4 CAP. 2 IL CONSIGLIO REGIONALE... 5 ART. 03 COMPOSIZIONE... 5 ART. 04 FUNZIONI... 5 ART. 05 SACERDOTI ASSISTENTI... 5 CAP. 3 LA DELEGAZIONE REGIONALE... 6 ART. 06 FUNZIONI... 6 ART. 07 COMPOSIZIONE... 6 ART. 08 ATTIVITÀ... 7 ART. 09 RIFERIMENTI... 8 ART. 10 SOSTITUZIONI E SUBENTRI... 8 ART. 11 II SEGRETARIO E L'AMMINISTRATORE... 8 CAP. 4 IL DELEGATO REGIONALE... 9 ART. 12 FUNZIONI... 9 ART. 13 ELEZIONE... 9 CAP. 5 IL COMITATO PRESIDENTI ART. 14 COMPOSIZIONE ART. 15 FUNZIONI CAP. 6 L ASSEMBLEA REGIONALE ART. 16 COMPOSIZIONE ART. 17 FUNZIONI CAP. 7 NORME ELETTORALI E PROCEDURALI ART. 18 CONSIGLIO REGIONALE ELETTIVO ART. 19 CANDIDATURE ART. 20 COMMISSIONE ELETTORALE ART. 21 VOTAZIONI ART. 22 RIFERIMENTI CAP. 8 DISPOSIZIONE FINALE ART

4 CAP. 1 IL COLLEGAMENTO REGIONALE ART. 01 COSTITUZIONE Nella regione conciliare del Triveneto, comprendente le diocesi di Venezia, Adria-Rovigo, Belluno-Feltre, Bolzano-Bressanone, Chioggia, Concordia-Pordenone, Gorizia, Padova, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza, Vittorio Veneto, è costituito il collegamento regionale di Azione Cattolica Italiana (Statuto Nazionale art. 31). Tale collegamento è normato dallo Statuto e dal regolamento nazionali, oltre che dal presente regolamento regionale. ART. 02 FINALITÀ Il collegamento regionale ha il compito di: a) favorire il collegamento fra le Associazioni diocesane della regione; b) curare l attuazione delle finalità associative che richiedono iniziative a livello regionale; c) promuovere rapporti più efficaci tra i livelli diocesano e nazionale dell ACI; d) collaborare all azione pastorale della Conferenza Episcopale regionale; e) curare i rapporti con le Istituzioni civili in ordine alle tematiche territoriali che coinvolgono le finalità proprie dell Associazione; a tal fine le associazioni diocesane appartenenti a una delle regioni amministrative o alle province autonome, possono individuare - tra i presidenti diocesani o tra i membri della delegazione regionale - un portavoce regionale/provinciale che le rappresenti negli ambiti amministrativi locali. 4

5 CAP. 2 IL CONSIGLIO REGIONALE ART. 03 COMPOSIZIONE Il Consiglio è formato dalle Presidenze diocesane delle diocesi, dalla Delegazione Regionale, dai segretari diocesani del MSAC e MLAC, dai due incaricati regionali della FUCI, dai delegati e vicedelegati regionali del MEIC e del MIEAC. ART. 04 FUNZIONI Il Consiglio, che di norma si riunisce almeno due volte in un anno: a) realizza l incontro tra le presidenze diocesane; b) esamina e approfondisce temi e iniziative associative di rilevanza regionale; c) elegge la Delegazione regionale con funzioni di promozione e coordinamento; d) elegge il Delegato regionale che lo presiede e lo rappresenta nel Consiglio nazionale; e) delibera il proprio regolamento interno. ART. 05 SACERDOTI ASSISTENTI I Sacerdoti Assistenti, nominati dalla Conferenza Episcopale Triveneta, partecipano a tutte le attività del collegamento regionale al fine di fornire il proprio contributo al discernimento necessario per l assunzione delle decisioni associative. 5

6 CAP. 3 LA DELEGAZIONE REGIONALE ART. 06 FUNZIONI La Delegazione regionale ha il compito di: promuovere e coordinare il collegamento regionale rendere esecutive le deliberazioni del Consiglio Regionale coadiuvare il Delegato Regionale nell esercizio delle sue funzioni di promozione e di coordinamento; a tale scopo definisce le attribuzioni di compiti affidati a ciascun componente. ART. 07 COMPOSIZIONE La Delegazione regionale è costituita da: il Delegato, che la presiede; due incaricati, preferibilmente un uomo e una donna, per il settore adulti; due incaricati, preferibilmente un uomo e una donna, per il settore giovani; due incaricati, preferibilmente un uomo e una donna, per l'acr; un segretario; un amministratore. Fanno inoltre parte della Delegazione regionale: gli Incaricati regionali del Movimento Studenti; un rappresentante del Movimento Lavoratori; i Consiglieri nazionali eletti appartenenti ad una delle Associazioni diocesane della Regione; il sacerdote Assistente, nominato dalla Conferenza Episcopale Triveneta, e i sacerdoti Assistenti delle articolazioni (settori e movimenti). 6

7 ART. 08 ATTIVITÀ La delegazione si riunisce, di norma, almeno sei volte l'anno, su convocazione del Delegato regionale che la presiede. Nella convocazione il Delegato avrà cura di comunicare l'ordine del giorno. Alle riunioni della delegazione possono essere invitati a partecipare i responsabili regionali di FUCI, MEIC e MIEAC o loro delegati. La delegazione può cooptare una coppia per specifiche iniziative rivolte alla famiglia e per sottolineare l'attenzione verso la famiglia di tutta l'associazione secondo lo spirito dell'articolo 9 dello Statuto, può inoltre cooptare altri responsabili per la cura specifica di particolari settori della pastorale o della struttura associativa, o per l'attenzione a specifiche categorie di aderenti. Ai membri cooptati non compete diritto di voto. La riunione della delegazione è valida se vi prendono parte almeno la metà più uno dei membri eletti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei membri eletti presenti; in caso di parità prevale il voto del Delegato. La delegazione regionale può promuovere la formazione di equipe regionali che coadiuvino i membri della Delegazione stessa, in particolare per quanto riguarda le proposte di attività da rivolgere alle articolazioni. La delegazione regionale può promuovere la formazione di commissioni di studio. La Delegazione regionale fissa la sede del Collegamento regionale, secondo opportunità, scegliendola, di norma, tra le segreterie diocesane della Regione. 7

8 ART. 09 RIFERIMENTI Per quanto riguarda gli incarichi elettivi relativi alla delegazione regionale si richiamano espressamente gli articoli 9 e 10 del Regolamento nazionale. Per quanto riguarda le incompatibilità e la cessazione dagli incarichi per il Delegato regionale e per gli altri membri della Delegazione regionale si richiamano espressamente gli articoli 11 e 12 del Regolamento nazionale. ART. 10 SOSTITUZIONI E SUBENTRI In caso di dimissioni o di impedimento grave, di uno dei membri eletti della Delegazione regionale subentra il primo dei non eletti avendo cura che venga mantenuto, per la articolazione interessata, il rapporto tra uomini e donne previsto dal precedente art. 7. Nel caso in cui ciò non sia possibile per indisponibilità degli interessati o per esaurimento dei nominativi, la Delegazione regionale previa consultazione con il Comitato dei presidenti diocesani, convoca il Consiglio regionale in seduta elettiva e si procede alla elezione di un nuovo membro della Delegazione Regionale, il quale resterà in carica fino al completamento del mandato. ART. 11 II SEGRETARIO E L'AMMINISTRATORE a) II segretario e l'amministratore coadiuvano il Delegato Regionale nella cura delle attività della Delegazione, del Consiglio, del Comitato Presidenti, dell'assemblea, occupandosi rispettivamente della parte organizzativa e amministrativa, nonché di tutte le questioni associative assegnate al collegamento regionale. 8

9 b) Il segretario regionale in particolare è tenuto alla redazione e cura dei libri dei verbali e alle operazioni di convocazione della delegazione, del consiglio, del comitato dei presidenti diocesani e dell Assemblea regionale. c) L amministratore regionale in particolare è tenuto alla redazione e cura del libro di cassa, alla tenuta del conto corrente o libretto di deposito, alla redazione del conto preventivo e del bilancio consuntivo. L amministratore è tenuto ad indicare proposte per il reperimento dei fondi necessari all intera attività e singole iniziative scelte nell ambito della delegazione, del consiglio, del comitato dei presidenti diocesani e dell Assemblea regionale. CAP. 4 IL DELEGATO REGIONALE ART. 12 FUNZIONI a) Il Delegato regionale rappresenta unitariamente gli aderenti alla Azione Cattolica della Regione. b) Presiede e coordina la Delegazione regionale, il Consiglio regionale, il Comitato presidenti diocesani e l'assemblea regionale. c) A norma del vigente Statuto nazionale, è membro di diritto del Consiglio nazionale dell Associazione. ART. 13 ELEZIONE a) La candidatura del Delegato Regionale è individuata, prioritariamente, sia tra i componenti delle Presidenze Diocesane in carica o che abbiano concluso il loro mandato nel triennio precedente, sia tra i componenti della Delegazione Regionale uscente. 9

10 b) Il Delegato Regionale è eletto, nelle prime tre votazioni, con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio e, dalla quarta votazione, con la maggioranza dei voti dei componenti presenti nel Consiglio. c) In caso di dimissioni o di impedimento grave, i membri eletti della Delegazione regionale individuano al proprio interno un Delegato regionale vicario che cura la ordinaria amministrazione. Entro 60 giorni, la Delegazione regionale, previa consultazione con il Comitato dei presidenti diocesani, convoca il Consiglio regionale in seduta elettiva e si procede alla elezione del nuovo Delegato Regionale, il quale resterà in carica fino al completamento del mandato. CAP. 5 IL COMITATO PRESIDENTI ART. 14 COMPOSIZIONE a) I Presidenti diocesani e gli Assistenti unitari delle Associazioni della Regione ecclesiastica costituiscono il Comitato Presidenti. b) Il Comitato Presidenti, convocato dalla Delegazione o su proposta di almeno tre presidenti diocesani, si riunisce di norma almeno tre volte all anno. ART. 15 FUNZIONI a) Il Comitato Presidenti ha la funzione di collaborare con la delegazione regionale per la definizione delle linee programmatiche triennali e annuali e per il coordinamento delle iniziative di carattere regionale. b) Definisce inoltre le candidature per l elezione della Delegazione Regionale e per il Consiglio Nazionale. 10

11 CAP. 6 L ASSEMBLEA REGIONALE ART. 16 COMPOSIZIONE I Consigli diocesani delle Associazioni della Regione ecclesiastica e i membri della Delegazione regionale costituiscono l Assemblea regionale. ART. 17 FUNZIONI L Assemblea regionale ha funzioni di studio e di riflessione e viene convocata a discrezione della Delegazione regionale d intesa con il Comitato Presidenti Assistenti. CAP. 7 NORME ELETTORALI E PROCEDURALI ART. 18 CONSIGLIO REGIONALE ELETTIVO a) Alla scadenza del mandato il Consiglio regionale, su convocazione del Delegato regionale, si riunisce in seduta elettiva. In tale occasione: - procede alla elezione del Delegato regionale e della Delegazione regionale secondo le modalità indicate nell'art. 26 del Regolamento nazionale, - definisce le linee di lavoro del Collegamento regionale, approva il documento finale del Consiglio regionale - provvede a deliberare sulle candidature per le elezioni del Consiglio Nazionale, secondo le modalità indicate dal Consiglio Nazionale uscente. 11

12 b) La data del Consiglio regionale elettivo è stabilita dalla Delegazione Regionale sentito il Comitato dei Presidenti Diocesani e dovrà essere comunicata alle Associazioni diocesane di norma sei mesi prima, avendo cura di collocarla con adeguato anticipo rispetto alla data della Assemblea nazionale. c) La riunione del Consiglio regionale in seduta elettiva è valida secondo quanto disciplinato dal Regolamento nazionale. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum per la validità della riunione è necessario procedere ad una nuova convocazione del Consiglio regionale in seduta elettiva che deve avvenire entro un mese. ART. 19 CANDIDATURE a) La Delegazione regionale, d'intesa con il Comitato dei Presidenti diocesani, predispone una lista di candidature per le cariche elettive. Tale lista può essere integrata con altre candidature in occasione dell'inizio della riunione elettiva del Consiglio. Per la presentazione di queste ulteriori candidature dovranno essere raccolte le firme di almeno dieci elettori. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura. b) Per le candidature a Delegato Regionale la Delegazione regionale uscente, d'intesa con l'assistente regionale, provvede a consultare la Conferenza Episcopale Triveneta (art del Regolamento Nazionale). c) Le candidature degli Incaricati regionali del MSAC e del MLAC dovranno avvenire secondo le modalità indicate nei loro rispettivi Documenti Normativi. 12

13 ART. 20 COMMISSIONE ELETTORALE a) All'inizio della riunione il Consiglio procede alla nomina della commissione elettorale e del presidente della commissione elettorale, su proposta della Delegazione regionale. La commissione elettorale è composta da almeno tre membri, di norma uno per ciascuna articolazione (adulti, giovani, ACR). b) La commissione elettorale ha le funzioni di - verifica dei poteri elettorali dei delegati al Consiglio regionale, sulla base dei documenti forniti preventivamente dalle Presidenze diocesane, - verifica del raggiungimento del numero legale per la validità della seduta e della votazione, - raccolta e verifica delle candidature per il Delegato regionale, per la Delegazione regionale e per il Consiglio nazionale, - formazione del seggio elettorale, procedure di voto - spoglio delle schede e proclamazione degli eletti. ART. 21 VOTAZIONI a) Il Consiglio regionale procede innanzi tutto all elezione del Delegato regionale. In seguito, una volta eletto il Delegato regionale, procede all elezione degli altri membri della Delegazione regionale. b) Per l'elezione del segretario e dell'amministratore della Delegazione regionale la candidatura è espressa dal Delegato regionale eletto. L'elezione del segretario e dell'amministratore avviene, di norma, contestualmente a quella degli altri membri della Delegazione. Il Consiglio può delegarne l elezione al Comitato Presidenti. 13

14 c) Per l'elezione del Delegato regionale e di ciascun membro della Delegazione regionale le maggioranze richieste sono quelle indicate negli articoli 26.5 e 26.6 del Regolamento Nazionale. d) Per ciascun incarico, qualora nella prima votazione siano votati più candidati senza che nessuno raggiunga il quorum necessario per l'elezione, il Consiglio Regionale può deliberare di effettuare una votazione di ballottaggio con maggioranza semplice fra i due candidati più votati. e) Ciascun elettore ha a disposizione un voto per l elezione del Delegato regionale, del Segretario e dell'amministratore e può esprimere fino a due preferenze per i membri della Delegazione, cui competono la responsabilità di ciascuna articolazione, che devono essere eletti. Il voto può essere esercitato per delega da un Consigliere diocesano dello stesso settore; la delega deve essere controfirmata dal Presidente diocesano. ART. 22 RIFERIMENTI Per quanto riguarda le regole per l'esercizio di voto e la titolarità dell'elettorato passivo si richiamano espressamente gli articoli 7 e 8 del Regolamento nazionale. CAP. 8 DISPOSIZIONE FINALE ART. 23 Il Consiglio regionale delega la Delegazione regionale ad apportare quelle modifiche redazionali che dovessero essere richieste dal Consiglio Nazionale in sede di verifica del presente Regolamento. 14

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