PROMEMORIA Contributi ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza sulla frutta per la fabbricazione di prodotti di frutta

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PROMEMORIA Contributi ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza sulla frutta per la fabbricazione di prodotti di frutta"

Transcript

1 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Settore Prodotti vegetali PROMEMORIA Contributi ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza sulla frutta per la fabbricazione di prodotti di frutta Data: Marzo 2018 Da: UFAG A: Richiedenti 1 Introduzione e basi legali Persone aventi diritto ai contributi Frutta per la cui valorizzazione sono concessi contributi Raccolti considerati Tipi di frutta considerati Requisiti qualitativi Pagamento del produttore di frutta Prodotti per la cui fabbricazione vengono concessi contributi Importo dei contributi Frutta del raccolto 2017 e successivi Frutta del raccolto Importo minimo Quantitativi di frutta computabili Domande Inoltro delle domande Momento della presentazione delle domande Corretta compilazione del modulo di domanda (esempio) Allegati al modulo di domanda Concessione e versamento dei contributi Trasmissione dei dati alla Federazione svizzera frutta FSF Ulteriori indicazioni Contatto Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Marianne Glodé Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna Tel , fax marianne.glode@blw.admin.ch \ COO

2 1 Introduzione e basi legali I contributi per la fabbricazione di prodotti da bacche, frutta a granella e a nocciolo nonché per la fabbricazione di aceto da prodotti di mele da sidro e pere da sidro si basano sull'articolo 58 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1). L'ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta (ordinanza sulla frutta; RS ) fissa le disposizioni di esecuzione. Per la concessione dei contributi sono determinanti anche le basi legali seguenti: - legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1); - legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPAm; RS ); - legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1); - ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'ufficio federale dell'agricoltura (ordinanza sulle tasse UFAG; RS ); - trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS ). Il presente promemoria raccoglie le disposizioni sancite dall'ordinanza sulla frutta e serve da prontuario per i richiedenti per tutto ciò che riguarda l'inoltro di domande e la concessione di contributi. 2 Persone aventi diritto ai contributi I contributi sono concessi ai valorizzatori (persone fisiche o giuridiche) del primo livello di trasformazione con sede o domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Il diritto ai contributi sussiste a prescindere dal fatto che la frutta sia di produzione propria o sia stata acquistata dal produttore. A essere determinante è unicamente la valorizzazione. Per primo valorizzatore s'intende chi valorizza per primo la frutta fresca e ancora intera così com'è stata raccolta. A titolo d'esempio, le fragole senza picciolo sono considerate fresche e intere perché talvolta possono essere già raccolte così e il frutto è ancora integro. Le ciliege snocciolate, invece, non vengono raccolte così e il frutto non è più integro una volta rimosso il nocciolo. La snocciolatura, dunque, è considerata valorizzazione mentre la rimozione del picciolo no. Contrariamente al diritto sulle derrate alimentari, il surgelamento, anche a scopo di stoccaggio provvisorio, ai fini dell'esecuzione dell'ordinanza sulla frutta è considerato valorizzazione (la frutta surgelata, in date circostanze, è ancora intera ma non più fresca). Il condizionamento o la refrigerazione, invece, non sono considerati valorizzazione (la frutta è ancora fresca e intera). In base a questi criteri e posto che tutte le altre disposizioni dell'ordinanza sulla frutta siano adempiute, ha diritto ai contributi chi, ad esempio, surgela fragole fresche intere o snocciola ciliegie fresche. Non ha diritto ai contributi, invece, chi valorizza fragole surgelate (non sono più fresche) o ciliegie snocciolate (non sono più intere). Eccezione: produttori di aceto di frutta a granella La fabbricazione di aceto di frutta a granella può essere sostenuta con contributi. Tuttavia l'aceto di frutta a granella, di norma, non è ottenuto direttamente da frutta fresca, bensì da prodotti quali concentrato, succo di frutta o sidro ottenuti precedentemente dalla frutta da sidro. Per la fabbricazione di prodotti di frutta da sidro (primari) utilizzati successivamente per la fabbricazione di aceto non può essere stanziato alcun contributo ai sensi dell'articolo 2 perché al momento della loro fabbricazione non è ancora dato sapere come saranno valorizzati in seguito. Per la fabbricazione di aceto di frutta a granella sono pertanto concessi contributi ai valorizzatori che producono effettivamente l'aceto nonostante, per via del suo processo di fabbricazione, non siano i primi valorizzatori della frutta. Base legale: art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 2 ordinanza sulla frutta \ COO /10

3 3 Frutta per la cui valorizzazione sono concessi contributi 3.1 Raccolti considerati I contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta nonché per la fabbricazione di aceto da prodotti di mele da sidro e di pere da sidro sono concessi per la valorizzazione della frutta raccolta nell'anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti. Per le domande inoltrate nel 2018 possono essere concessi contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta dei raccolti 2018, 2017 e 2016 (v. anche n. 7.2 "Momento della presentazione della domanda"). Base legale: art. 4 cpv. 2 ordinanza sulla frutta 3.2 Tipi di frutta considerati Frutta del raccolto 2017 e successivi Il nuovo allegato dell'ordinanza sulla frutta, in vigore dal 1 gennaio 2017, riporta l elenco della frutta la cui valorizzazione può essere sostenuta con contributi. Si tratta di: frutta a granella: mele, pere, mele da sidro, pere da sidro, cotogne frutta a nocciolo: albicocche, susine (prugne incl.), ciliegie bacche: more, fragole, lamponi, altre bacche Siccome l'allegato è entrato in vigore soltanto il 1 gennaio 2017, i contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta, per cui fino a quel momento non era previsto alcun sostegno alla valorizzazione, sono concessi soltanto per la frutta raccolta a partire dal Questa disposizione si applica a cotogne, susine (prugne escl.) e bacche diverse da more, fragole, lamponi e ribes rosso. Base legale: art. 2 cpv. 1 e allegato ordinanza sulla frutta Frutta del raccolto 2016 Fino al 2016 compreso si stabiliva annualmente quale tipo di frutta destinata alla valorizzazione desse diritto a contributi. Per la frutta del raccolto 2016 sono concessi contributi per la valorizzazione dei tipi di frutta considerati nel 2016, ovvero: frutta a granella: mele, pere, mele da sidro, pere da sidro frutta a nocciolo: albicocche, ciliegie, prugne bacche: more, fragole, lamponi, ribes rosso Base legale: art. 10a ordinanza sulla frutta 3.3 Requisiti qualitativi Per bacche, frutta a granella e a nocciolo nonché prodotti da esse ottenuti per i quali sono concessi contributi l'ufag può prescrivere oneri concernenti la qualità minima. A tale riguardo si basa sulle consuetudini commerciali svizzere o sulle norme di qualità internazionali. Ciò significa, in particolare, che non vengono concessi contributi per la frutta che non adempie le norme e le prescrizioni menzionate su A titolo d'esempio, non si versano contributi per la valorizzazione della frutta classificata come cascame. Base legale: art. 7 ordinanza sulla frutta 3.4 Pagamento del produttore di frutta I contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta sono tesi a sostenere la produzione di frutta destinata alla trasformazione. Le aliquote di contribuzione si basano sulla differenza tra il prezzo alla produzione della materia prima in Svizzera e quello praticato all'estero. Ciò presuppone che il produttore debba essere stato pagato per la frutta la cui valorizzazione è sostenuta con contributi. Non \ COO /10

4 ha importanza chi vi abbia provveduto. Se non è stato direttamente il richiedente ad acquistare la frutta dal produttore, ai fini della domanda è sufficiente una conferma dell'avvenuto pagamento segnando la relativa casella del modulo di richiesta firmato (v. n. 7.3 "Corretta compilazione del modulo di domanda (esempio)"). Il richiedente è comunque responsabile del fatto che l avvenuto pagamento del produttore di frutta possa essere dimostrato su richiesta dell'ufag o in occasione di controlli in loco, anche se non è stato lui a effettuarlo, bensì, ad esempio, la ditta che gli ha commissionato la valorizzazione della frutta o il commerciante dal quale ha acquistato la frutta. Eccezione: produttori di frutta che valorizzano la frutta di loro produzione In questo caso non si effettua alcun pagamento. Sul modulo di domanda va indicato che la frutta è di produzione propria. Base legale: art. 2 cpv. 1 ordinanza sulla frutta 4 Prodotti per la cui fabbricazione vengono concessi contributi I contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta sono concessi per la fabbricazione di prodotti: a. valorizzati come derrate alimentari; b. non gravati dall'imposta sull'alcool; c. la cui aliquota di dazio ammonta al massimo al 10 per cento del loro prezzo franco dogana svizzera, non tassato. Firmando il modulo di domanda debitamente compilato il richiedente dichiara che il prodotto da lui fabbricato viene valorizzato come derrata alimentare e non è gravato dall'imposta sull'alcool. La verifica dell'importo della protezione doganale sui prodotti viene svolta dall'ufag. In particolare, per i prodotti per i quali i contributi vengono richiesti per la prima volta, sono necessarie indicazioni dettagliate sul processo di fabbricazione e sulla ricetta onde procedere alla verifica dell'importo della protezione doganale. Queste vanno comunicate all'ufag su richiesta. Base legale: art. 2 cpv. 2 ordinanza sulla frutta \ COO /10

5 5 Importo dei contributi L'importo dei contributi è fissato nell'ordinanza sulla frutta. Siccome l'allegato in cui è stabilito è entrato in vigore soltanto il 1 gennaio 2017, le aliquote di contribuzione ivi elencate si applicano soltanto per la frutta raccolta a partire dal Per la fabbricazione di prodotti di frutta del raccolto 2016 si applicano quelle applicate nel Base legale: art. 2 cpv. 1, 10a e allegato ordinanza sulla frutta 5.1 Frutta del raccolto 2017 e successivi Contributi per 100 kg di materia prima valorizzata (frutta fresca e intera) Raccolto 2017 e successivi Mele fr./100 kg Pere 8.50 fr./100 kg Mele da sidro e pere da sidro 6.00 fr./100 kg Albicocche fr./100 kg Ciliegie fr./100 kg Susine, incluse le prugne fr./100 kg Fragole fr./100 kg More e lamponi fr./100 kg Altre bacche fr./100 kg Base legale: art. 2 cpv. 1 e allegato ordinanza sulla frutta 5.2 Frutta del raccolto 2016 Mele Pere Mele da sidro per la fabbricazione di aceto Pere da sidro per la fabbricazione di aceto Albicocche Ciliegie Prugne More Fragole Lamponi Ribes rosso Raccolto fr./100 kg 8.10 fr./100 kg 5.60 fr./100 kg 5.40 fr./100 kg fr./100 kg fr./100 kg fr./100 kg fr./100 kg fr./100 kg fr./100 kg fr./100 kg Base legale: art. 10a ordinanza sulla frutta 5.3 Importo minimo Non sono versati importi inferiori a 500 franchi. Base legale: art. 4 cpv. 3 ordinanza sulla frutta \ COO /10

6 6 Quantitativi di frutta computabili Gli importi fissati nell'allegato dell'ordinanza sulla frutta si riferiscono alla frutta fresca e intera, dunque ai quantitativi lordi. I contributi possono dunque essere richiesti per i quantitativi lordi, ovvero per i quantitativi di frutta intera, fresca, non ancora trasformata. Se i contributi sono richiesti per i quantitativi lordi, questi ultimi devono essere comprovati dai giustificati allegati al modulo di domanda. Per i valorizzatori che acquistano la frutta o la valorizzano su commissione, il quantitativo lordo è indicato sul bollettino di consegna e sulle fatture. Per i produttori che valorizzano la frutta di produzione propria si applicano altri criteri. Se un produttore di frutta primo valorizzatore vuole fare valere il quantitativo lordo della materia prima (ancora fresca, intera, non trasformata, p.es. ciliegie fresche, intere, non snocciolate) è tenuto, analogamente agli altri valorizzatori, a fornire la prova, oltre che dell'avvenuta valorizzazione (p.es. a mezzo di fatture all'acquirente della frutta), del peso della frutta non trasformata, posto che ciò non si evinca dalla prova relativa alla valorizzazione. A tal fine può esibire, ad esempio, il bollettino di pesatura della frutta fresca e intera o un estratto del registro di valorizzazione con indicazione dell'entrata della merce (quantità di frutta fresca e intera) e del quantitativo di prodotto ottenuto. In ogni caso il quantitativo di frutta per la cui valorizzazione sono stati concessi contributi deve essere comprovabile anche in occasione di controlli successivi. Se viene prodotta soltanto la prova relativa alla valorizzazione, ad esempio sotto forma di fattura all'acquirente del prodotto, può essere concesso un contributo soltanto per il quantitativo confermato da questa prova (p.es. ciliegie snocciolate e surgelate). Senza prova dell'effettivo quantitativo lordo di materia prima possono essere concessi contributi soltanto per il quantitativo confermato dalla prova relativa alla valorizzazione. Caso speciale aceto di frutta a granella Se viene fabbricato aceto di frutta a granella utilizzando prodotti di mele da sidro e di pere da sidro non ottenuti nell'azienda richiedente, il produttore di aceto deve fornire la prova dell'acquisto dei prodotti di mele da sidro e di pere da sidro. Per convertire i prodotti di mele da sidro e di pere da sidro nella quantità di materia prima usata per fabbricarli esistono coefficienti di conversione riconosciuti da indicare nel modulo di domanda. Sul modulo di domanda e sulla documentazione deve essere indicato chiaramente che l'intero quantitativo di prodotti di frutta da sidro è stato trasformato in aceto. Se il richiedente svolge tutte le fasi di produzione, dalla trasformazione delle mele da sidro o delle pere da sidro fresche alla fabbricazione dell'aceto, deve essere fornita la prova dell'acquisto della materia prima (quantità di frutta fresca e intera). Sul modulo di domanda e sulla documentazione deve essere indicato chiaramente che l'intero quantitativo di frutta da sidro è stato trasformato in aceto. Base legale: art. 2 cpv. 1 e 6 ordinanza sulla frutta \ COO /10

7 7 Domande 7.1 Inoltro delle domande I moduli aggiornati per l'inoltro delle domande sono disponibili sul sito Internet dell'ufag: Produzione sostenibile > Produzione vegetale > Frutta > Contributi di valorizzazione Le domande corredate delle necessarie prove (v. n. 7.4) vanno inoltrate in versione cartacea o elettronica a: Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Settore Prodotti vegetali c.a. Doris Boehlen / Monica Caloz Schwarzenburgstrasse Berna Tel.: (Doris Boehlen) / (Monica Caloz) Fax.: doris.boehlen@blw.admin.ch e monica.caloz@blw.admin.ch (si prega di inviare le mail a entrambi gli indirizzi) Base legale: art. 5 cpv. 1 ordinanza sulla frutta 7.2 Momento della presentazione delle domande Possono essere concessi contributi soltanto se la frutta è stata raccolta nell'anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti. Per momento della presentazione della domanda s'intende - il timbro postale; - l'ora stampata sul fax; - l'ora di entrata dell'invio via Internet. Ciò significa che con le domande presentate entro il possono essere richiesti contributi per la valorizzazione di frutta del raccolto 2018 (anno in cui è presentata la domanda), nonché dei raccolti 2017 e 2016 (i due anni precedenti). Con le domande inoltrate a partire dal non potranno più essere richiesti contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta del raccolto 2016 essendo il 2016 il terzo anno precedente la presentazione della domanda (2019). Per evitare problemi nel trattamento delle domande a fine anno, i valorizzatori sono pregati di inoltrarle il prima possibile. Per richiedente possono essere presentate diverse domande all'anno anche per lo stesso tipo di frutta. Base legale: art. 5 cpv. 2 ordinanza sulla frutta \ COO /10

8 7.3 Corretta compilazione del modulo di domanda (esempio) Indicazione sul prezzo pagato: Va indicato il prezzo che il richiedente ha pagato al suo fornitore (produttore di frutta o commerciante). Se il richiedente ha effettuato la valorizzazione della frutta su commissione o ha valorizzato la frutta di produzione propria, non ha effettuato alcun acquisto. Pertanto non deve essere indicato alcun prezzo pagato \ COO /10

9 7.4 Allegati al modulo di domanda Da inoltrare con la domanda: prove dell'acquisto e della valorizzazione della frutta o dei prodotti di frutta da sidro Chi richiede contributi è tenuto a notificare all'ufag, entro il termine da esso impartito, i dati necessari riguardo all'entrata e alla trasformazione di frutta e di prodotti di frutta nonché all'utilizzazione di prodotti. Richiedente Valorizza frutta che ha acquistato intera e fresca direttamente dal produttore Valorizza frutta che ha acquistato intera e fresca direttamente dal commerciante Valorizza frutta su commissione Valorizza frutta di produzione propria Fabbrica aceto di frutta a granella Prova dell'acquisto della frutta o dei prodotti di frutta da sidro (quantitativo) Bollettini di consegna e fattura Bollettini di consegna e fattura Bollettini di consegna Nessuna Eccezione: Prova del quantitativo lordo di materia prima se viene fatto valere il quantitativo lordo anziché quello netto, v. n. 6 "Quantitativi di frutta computabili". Bollettini di consegna Prova della valorizzazione della frutta o dei prodotti di frutta da sidro (quantitativo) Rapporti di produzione E/O fatture di vendita del prodotto finito all'acquirente Rapporti di produzione O fatture di vendita del prodotto finito all'acquirente Rapporti di produzione E/O fatture di vendita del prodotto finito all'acquirente (committente) E/O contratto tra committente e valorizzatore remunerato se riporta il quantitativo Rapporti di produzione E/O fatture di vendita del prodotto finito all'acquirente E/O contratto con un committente se riporta il quantitativo Rapporti di produzione E/O fatture di vendita dell aceto all'acquirente E/O contratto con un committente se riporta il quantitativo Sul modulo di domanda e sulla documentazione deve essere ben visibile che l'intero quantitativo di frutta da sidro o di prodotti di frutta da sidro è stato trasformato in aceto. Base legale: art. 2 cpv. 1, 2 cpv. 2, 3, 4 cpv. 2 e 6 ordinanza sulla frutta Da inoltrare su richiesta: prove del pagamento della frutta al produttore Segnando la relativa casella del modulo di domanda firmato (v. n. 7.3 "Corretta compilazione del modulo di domanda (esempio)") il richiedente conferma di aver valorizzato soltanto frutta pagata al produttore. Non è necessario presentare le rispettive prove unitamente alla domanda. Su richiesta dell'ufag, ad esempio in occasione di controlli in loco, il richiedente deve tuttavia essere in grado di dimostrare che la frutta che ha valorizzato è stata pagata al produttore. Il richiedente è responsabile per l'adempimento di questa condizione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza sulla frutta, anche se non è stato lui a pagare la frutta al produttore, bensì, ad esempio, la ditta che gli ha \ COO /10

10 commissionato la valorizzazione o il commerciante dal quale ha acquistato la frutta. I richiedenti che valorizzano soltanto frutta di produzione propria non hanno tale obbligo. Base legale: art. 2 cpv. 1 ordinanza sulla frutta Polizza di versamento I richiedenti che presentano per la prima volta una domanda di contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta e quelli che hanno cambiato le loro coordinate bancarie/postali, devono allegare alla domanda una polizza di versamento attuale oltre alle necessarie prove. 8 Concessione e versamento dei contributi I contributi sono concessi a mezzo decisione. Questa può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica. Se il richiedente concorda con la decisione e desidera che il contributo gli venga accreditato prima della scadenza del termine di ricorso, può firmare la relativa liberatoria e inoltrarla all'ufag. Il modello di liberatoria è inviato al richiedente unitamente alla decisione. L'UFAG provvede a trasmettere l'importo stabilito entro 10 giorni dalla ricezione della liberatoria firmata. 9 Trasmissione dei dati alla Federazione svizzera frutta FSF Diversi dati inerenti ai contributi per la fabbricazione di prodotti da bacche, frutta a granella e a nocciolo nonché per la fabbricazione di aceto di prodotti di mele da sidro e di pere da sidro sono importanti per la filiera della frutta, anche al fine di valutare, pianificare e attuare la valorizzazione dei raccolti. Per poter trasmettere i rispettivi dati e le valutazioni alla Federazione svizzera frutta FSF è necessario il consenso dei beneficiari dei contributi. Per questo motivo chi presenta per la prima volta una domanda che viene approvata riceve un modulo unico di consenso alla trasmissione dei dati alla FSF (dichiarazione di consenso). 10 Ulteriori indicazioni I contributi sono concessi in base all'ordine di entrata delle domande. Sporadicamente vengono svolti controlli in loco da parte dell'ispettorato delle finanze dell'ufag. Base legale: art. 4 cpv. 2 e 6 ordinanza sulla frutta 11 Contatto Per eventuali domande sui contributi ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza sulla frutta potete rivolgervi a: Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, Settore Prodotti vegetali Doris Boehlen: tel , doris.boehlen@blw.admin.ch Monica Caloz: tel , monica.caloz@blw.admin.ch Marianne Glodé: tel , marianne.glode@blw.admin.ch \ COO /10

Possono partecipare all'asta le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.

Possono partecipare all'asta le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero. Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Bando n. 2/2019 del 11 gennaio 2019 concernente la vendita all'asta delle categorie di

Dettagli

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura) 1 916.131.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura) 1 916.131.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 6 dicembre 2005) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura) 1 916.131.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 28 giugno 2005) Il Consiglio federale

Dettagli

Bando n. 1/2019 del 7 dicembre 2018 concernente la vendita all'asta di carne kasher e carne halal di animali delle specie bovina e ovina

Bando n. 1/2019 del 7 dicembre 2018 concernente la vendita all'asta di carne kasher e carne halal di animali delle specie bovina e ovina Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Bando n. 1/2019 del 7 dicembre 2018 concernente la vendita all'asta di carne kasher e carne halal di animali delle specie bovina

Dettagli

Possono partecipare all'asta le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.

Possono partecipare all'asta le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero. Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Bando del 16 ottobre 2017 concernente la vendita all'asta dei contingenti doganali parziali per carne secca essiccata all'aria,

Dettagli

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:

Dettagli

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Bando n. 2/2019 del 19 ottobre 2018: vendita all asta della quantità restante del contingente

Dettagli

Bando n. 1/2019 del 2 ottobre 2018: vendita all asta del contingente doganale parziale n prodotti di patate (semilavorati e finiti) per il 2019

Bando n. 1/2019 del 2 ottobre 2018: vendita all asta del contingente doganale parziale n prodotti di patate (semilavorati e finiti) per il 2019 Bando n. 1/2019 del 2 ottobre 2018: vendita all asta del contingente doganale parziale n. 14.4 prodotti di patate (semilavorati e finiti) per il 2019 1 Avvertenze generali Per importare quote del contingente

Dettagli

Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1

Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1 Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1 (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) 916.350.2 del 7 dicembre 1998 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr) del 9 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Domanda di aiuto finanziario OQuSo: istruzioni

Domanda di aiuto finanziario OQuSo: istruzioni Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura Settore Promozione della qualità e delle vendite Domanda di aiuto finanziario OQuSo: istruzioni

Dettagli

Esecuzione della prestazione all'interno del Paese di patate da tavola per il periodo di contingentamento 2018

Esecuzione della prestazione all'interno del Paese di patate da tavola per il periodo di contingentamento 2018 Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Settore Importazioni ed esportazioni Esecuzione della prestazione all'interno del Paese

Dettagli

Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA

Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Publ. 18.85 Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA Articolo 10 della legge sulle dogane (LD) Articolo 74 capoverso 1 cifra 8

Dettagli

Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero

Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) 916.350.2 del 7 dicembre 1998 (Stato 22 ottobre 2002) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 26 ottobre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre

Dettagli

Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero

Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 capoverso 2 e 177 della legge sull agricoltura 1 ; visto

Dettagli

Possono partecipare all asta le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.

Possono partecipare all asta le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero. Bando n. 1/2018 del 6 ottobre 2017 concernente la vendita all asta del contingente doganale parziale n. 14.4 per i prodotti di patate (semilavorati e finiti) nel 2018 1 Avvertenze generali Il contingente

Dettagli

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre 211 1 sulle importazioni

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli

Ordinanza concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli Ordinanza concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli (Ordinanza sui provvedimenti per la frutta) Modifica del 26 novembre 2003

Dettagli

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) 632.111.723 del 22 dicembre 2004 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 23 ottobre 2013 I L ordinanza dell UFAG del 26 novembre 2003 1 concernente

Dettagli

Accordo tra la Svizzera e l Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza

Accordo tra la Svizzera e l Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza Traduzione 1 Accordo tra la Svizzera e l Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza Conchiuso il 5/6 dicembre 1974 Entrato in vigore il 3 febbraio 1975 (Stato 3

Dettagli

Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA

Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl. 18.85 Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA Articolo 10 della legge sulle dogane (LD) Articolo 53 capoverso 1 lettera

Dettagli

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate (Ordinanza sulle patate) 916.113.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 luglio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 4

Dettagli

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione 311.039.4 del 18 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice

Dettagli

Direttiva esecutiva concernente la prestazione all interno del Paese di patate da tavola

Direttiva esecutiva concernente la prestazione all interno del Paese di patate da tavola Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Settore Importazioni ed esportazioni Direttiva esecutiva concernente la prestazione all

Dettagli

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione del 18 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice penale 1, ordina: Sezione 1:

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998 1 sull

Dettagli

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge

Dettagli

11 Ordinanza sui supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL; RS

11 Ordinanza sui supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL; RS Consultazione 11 Ordinanza sui supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL; RS 916.350.) 11.1 Situazione iniziale La decisione ministeriale

Dettagli

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani) 311.039.3 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e dell 11 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice penale 1 ; in esecuzione degli

Dettagli

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF)

Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF) 548.0 Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF) del 8 ottobre 008 (stato gennaio 05) emanate dal Governo il 8 ottobre 008. Assegni familiari Art. Quote degli assegni La quota

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge del

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 7 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge

Dettagli

Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale

Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale 741.816 del 5 dicembre 1989 (Stato 5 dicembre 2006) Approvato dal Consiglio federale il 18 luglio 1990 La Commissione amministrativa

Dettagli

Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale

Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale Regolamento concernente l impiego dei mezzi del Fondo di sicurezza stradale del 5 dicembre 1989 (Stato 1 gennaio 2007) Approvato dal Consiglio federale il 18 luglio 1990 La Commissione amministrativa del

Dettagli

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge

Dettagli

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 (Stato 1 dicembre 2018) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Schweizerisch e Eidgenossenschaft C onfédératio n suisse C onfederazion e Svizzera C onfederaziu n svizra

Schweizerisch e Eidgenossenschaft C onfédératio n suisse C onfederazion e Svizzera C onfederaziu n svizra 610.545.16 Promemoria n. 16 Trattamento fiscale delle operazioni in relazione a Campione d Italia Valevole dal 1 o gennaio 2008 Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate

Dettagli

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione

Dettagli

Decisione generale concernente l iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

Decisione generale concernente l iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione Decisione generale concernente l iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 6 ottobre 009 L Ufficio federale dell agricoltura, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate (Ordinanza sulle patate) 916.113.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 20 febbraio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti

Dettagli

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento (Ordinanza contro la radicalizzazione e l estremismo) del 16 maggio 2018 Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Decisione generale concernente l iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

Decisione generale concernente l iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione Decisione generale concernente l iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 0 marzo 009 L Ufficio federale dell agricoltura, visto l articolo

Dettagli

Decisione generale concernente l autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

Decisione generale concernente l autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari Decisione generale concernente l autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari del 31 marzo 2014 L Ufficio federale dell agricoltura, visto l articolo 40 dell ordinanza del 12 maggio

Dettagli

Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero

Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata e altri atti normativi in relazione con lo zucchero del 26 febbraio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 3 della legge del

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 138 capoverso 3

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina: Ordinanza sull imposizione della birra (OIBir) 641.411.1 del 15 giugno 2007 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 2006 1 sull imposizione

Dettagli

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE (Ordinanza sul libero scambio) Modifica del 27 giugno 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 8 marzo

Dettagli

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Settore Promozione della qualità e delle vendite Domande e risposte sull'ordinanza concernente

Dettagli

Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF)

Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF) 58.0 Disposizioni esecutive della legge sugli assegni familiari (DE LAF) emanate dal Governo il 8 ottobre 008 I. Assegni familiari Art. La quota minima dell'assegno familiare ammonta al mese a: a) 0 franchi

Dettagli

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre

Dettagli

(Ordinanza sulla liberazione secondo l OIEVFF) del 16 settembre 2016

(Ordinanza sulla liberazione secondo l OIEVFF) del 16 settembre 2016 Ordinanza dell UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l importazione di verdura e frutta fresche (Ordinanza

Dettagli

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. [Signature] [QR Code] Decreto federale Disegno che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione

Dettagli

Pagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari

Pagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale Berna, gennaio 2015 Sintesi: Pagamenti

Dettagli

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV)

Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) Volantino informativo concernente

Dettagli

Voce di tariffa Designazione della merce. ... di cereali panificabili 3081 per l alimentazione di animali altri

Voce di tariffa Designazione della merce. ... di cereali panificabili 3081 per l alimentazione di animali altri Ordinanza concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e di atti normativi in relazione con la modifica della tariffa generale del 7 dicembre 1998 Il Consiglio

Dettagli

Procedura di notifica per dividendi svizzeri da partecipazioni ragguardevoli detenute da società estere.

Procedura di notifica per dividendi svizzeri da partecipazioni ragguardevoli detenute da società estere. Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Administration fédérale des contributions AFC Amministrazione federale delle contribuzioni

Dettagli

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza sul computo globale dell imposta [Signature] [QR Code] Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del agosto 967 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea

Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea (ORPMCE) del 3 luglio 2001 Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base 632.111.723.1 del 27 gennaio 2005 (Stato 17 ottobre 2006) Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli

Dettagli

Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni, OOCOP) Modifica

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) del... (disegno per indagine conoscitiva) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) Modifica del 6 novembre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26

Dettagli

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi

Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi del 7 dicembre 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visto l articolo 20 capoverso 6

Dettagli

2. Oggetto e definizioni

2. Oggetto e definizioni Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale dell agricoltura UFAG Settore Certificazione, protezione dei vegetali e delle varietà DIRETTIVA n. dell'ufficio federale dell'agricoltura all'attenzione

Dettagli

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) Modifica dell 8 marzo 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre

Dettagli

ORDINANZA MUNICIPALE concernente le agevolazioni di parcheggio concesse ad abitanti ed aziende per i comparti a ZONA BLU (del

ORDINANZA MUNICIPALE concernente le agevolazioni di parcheggio concesse ad abitanti ed aziende per i comparti a ZONA BLU (del ORDINANZA MUNICIPALE concernente le agevolazioni di parcheggio concesse ad abitanti ed aziende per i comparti a ZONA BLU (del 03.07.2018) Il Municipio di Minusio, in applicazione degli articoli 192 LOC

Dettagli

TRACES NT per le importazioni bio

TRACES NT per le importazioni bio Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG TRACES NT per le importazioni bio Formazione TRACES presso la bio.inspecta AG, 29 novembre

Dettagli

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza sul computo globale dell imposta Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del 9 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 agosto 1967 1 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) 916.344 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 46 capoversi

Dettagli