STUDIO LEGALE TRIBUTARIO MARTINELLI - ROGOLINO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
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1 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO MARTINELLI - ROGOLINO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Avvocati Guido Martinelli - Professore aggregato di Organizzazione degli organismi sportivi Università di Ferrara martinelli@martinellirogolino.it Marilisa Rogolino Dott. Ernesto Russo Dott.ssa Francesca Ciancia Dott. Francesco Spadaro Dott. Domenico Cappelleri Bologna, lì 11/10/2006 Agli Enti in indirizzo LORO SEDI CIRCOLARE 19/A Oggetto: Scadenza termine iscrizione ENPALS Scopo di tale comunicazione è quello di fare chiarezza in modo pressoché definitivo sulla ormai nota vicenda Enpals. Primo importante punto sul quale porre attenzione deve necessariamente essere rappresentato dall identificazione dei soggetti interessati dalla nuova disciplina. Si ricordi a tal proposito che il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 marzo 2005 recante Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo menzionava fra tali categorie al n. 20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere; e al n. 22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive. Tale generica statuizione ha dato vita ad una sorta di dibattito interpretativo che abbiamo avuto modo di seguire nel corso dei mesi e che è scaturito nella recente circolare dell Enpals, n. 13 datata 07/08/2006, che risolve la questione in modo definitivo Alla luce di ciò può essere utile e opportuno schematizzare la situazione nel seguente modo: SOGGETTI ESCLUSI DALL OBBLIGO CONTRIBUTIVO: per prima cosa va precisato, come peraltro si evince dallo stesso tenore letterale della normativa, che risultano sicuramente non compresi nella disciplina di riferimento gli atleti che ricevono rimborsi o premi nell esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, nonché tutti i dirigenti preposti all organizzazione di eventi sportivi che vengono retribuiti e che svolgono la propria funzione senza alcun legame con gli impianti nei quali si svolge l attività dell ente di riferimento. (A mero titolo esemplificativo basti pensare ai dirigenti accompagnatori o agli addetti agli arbitri ) Poiché, come abbiamo avuto modo di ricordare, la normativa pone il legame con l impianto sportivo come elemento caratterizzante il rapporto ai fini dell insorgere del predetto Via Marzabotto n Bologna - Tel r.a. - Fax P.Iva
2 obbligo contributivo, anche gli eventuali collaboratori amministrativo-gestionali estranei all impianto stesso non risulteranno interessati dalla disciplina in esame. E inoltre opportuno ricordare che ulteriore elemento caratterizzante l obbligo contributivo è la qualificabilità del soggetto erogante il compenso fra le associazioni o società sportive dilettantistiche, e, di conseguenza, l iscrizione presso il relativo registro tenuto dal CONI. Per tale motivo possono essere considerati non inclusi nel nuovo obbligo contributivo anche soggetti che svolgono funzioni in astratto rientranti nella disciplina (es. istruttori o personale tecnico ) in favore del CONI o di Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate. Tali soggetti sportivi a dimensione nazionale potranno rientrare nell applicazione della disciplina nel solo e unico caso in cui gestiscano direttamente impianti sportivi e retribuiscano gli istruttori che vi ci operano. Per tutte le categorie menzionate in precedenza non pare quindi sussistere alcun obbligo contributivo SOGGETTI DESTINATARI DELL OBBLIGO CONTRIBUTIVO: una volta chiarito in modo definitivo quali sono i soggetti per i quali la normativa in commento non ha modificato alcunché, può risultare più agevole identificare i soggetti per i quali sussiste l obbligo assicurativo presso l Enpals. Veniamo quindi al nodo principale e più controverso della questione, ossia l identificazione dei soggetti per i quali, a partire dal Decreto ministeriale del 15 marzo 2005, è sorto il predetto obbligo contributivo. Come anticipato il Decreto parla di direttori tecnici, massaggiatori, istruttori che percepiscono compensi da società o associazioni sportive dilettantistiche. L identificazione in una di queste categorie risulta essere condizione necessaria ma non sufficiente a far nascere l obbligo contributivo. La circolare di riferimento (n. 13 del 7/8/06), infatti, chiarisce che, per poter esistere un obbligo contributivo, è necessario un quid pluris rispetto al semplice svolgimento delle funzioni elencate, precisamente che l attività produttiva di reddito sia svolta con carattere di professionalità, cioè nell esercizio di un arte o una professione. Sono quindi dettati i criteri di base per poter definire quale professionale l attività prestata da un istruttore o allenatore. Primo è più evidente criterio è la consistenza e rilevanza del reddito percepito: in altre parole l attività non potrà essere considerata professionale e quindi rilevante ai fini della contribuzione se il soggetto trae sostentamento da una attività differente da quella esercitata per l associazione o società sportiva dilettantistica, o comunque se la propria attività principale è aliena all attività sportiva. Ulteriore elemento rilevatore della professionalità utilizzato dall Enpals è quello della non marginalità del reddito percepito. L Enpals utilizza a riguardo la definizione data dal legislatore fiscale, secondo cui risultano marginali i compensi percepiti da lavoratori autonomi e liberi professionisti fino ad un limite annuo di Tale limite indica semplicemente che al di sotto di tale soglia non si potrà in alcun modo rilevare il carattere professionale della prestazione, ma non rappresenta un indice certo di professionalità di quei soggetti che percepiscono compensi più elevati, per i quali andranno, infatti, verificati gli ulteriori requisiti richiamati. Successivo elemento identificativo del carattere professionale della prestazione è caratterizzato dal possesso di una qualifica tecnica specifica per l esercizio dell attività in questione ( il riferimento è agli istruttori in possesso di riconoscimenti da parte di istituti universitari, da parte del CONI o da parte delle Regioni). In conclusione può dirsi che solo chi svolge le attività di istruttore, direttore tecnico o massaggiatore Studio Legale Martinelli - Rogolino - Via Marzabotto Bologna 2
3 con carattere di professionalità, nel senso appena esplicitato, nei confronti di un associazione o società sportiva dilettantistica sarà obbligato ad assicurarsi presso l Enpals. SCHEDA RIASSUNTIVA Soggetti che percepiscono compensi per attività sportiva dilettantistica esclusi dall obbligo contributivo Soggetti che percepiscono compensi per attività sportiva dilettantistica soggetti all obbligo contributivo ENPALS Atleti che ricevono compensi da associazioni o società sportive dilettantistiche Massaggiatori, direttori tecnici ed istruttori che ricevono compensi da soggetti non iscritti al registro CONI delle associazioni o società sportive dilettantistiche Dirigenti di associazioni o società sportive dilettantistiche preposti all organizzazione di eventi sportivi quali dirigenti accompagnatori e/o addetti agli arbitri Collaboratori amministrativo-gestionali non professionali non addetti agli impianti sportivi Direttori tecnici ed istruttori che hanno un rapporto di collaborazione sportiva con il CONI e/o Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di promozione sportiva Direttori tecnici e istruttori che non abbiano alcuna qualifica professionale e/o non svolgano tale attività in via professionale intendendosi come tale un attività da cui traggono un sostentamento di carattere non marginale Direttori tecnici ed istruttori che, pur in assenza di altre attività conseguono un compenso inferiore a euro annui Arbitri, ufficiali di gara e cronometristi. Massaggiatori, direttori tecnici ed istruttori che ricevono compensi da soggetti iscritti al registro CONI delle associazioni o società sportive dilettantistiche, in possesso di una specifica qualifica tecnica (rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o Ente di promozione sportiva, o da un istituto Universitario o da una Regione) che svolgono tale attività in via principale ancorché non esclusiva e conseguono dalla stessa un compenso a carattere non marginale Studio Legale Martinelli - Rogolino - Via Marzabotto Bologna 3
4 I soggetti che, alla luce dei chiarimenti appena enunciati, dovessero rientrare nell obbligo contributivo sono da considerarsi a tutti gli effetti dei lavoratori e, pertanto, i compensi da essi percepiti non potranno essere considerati redditi diversi alla luce dell art. 67, lettera m) del TUIR, facendo venir meno qualsiasi tipo di agevolazione legata all esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, compresa la non rilevanza., ai fini del calcolo del reddito imponibile, delle somme percepite per importi fino a annui. Una volta chiarito con la dovuta precisione l ambito soggettivo di applicazione della normativa è fondamentale esporre le modalità operative da seguire per l espletamento delle relative incombenze. Gli Enti che dovessero instaurare rapporti con soggetti per i quali vige l obbligo contributivo nei confronti dell Enpals dovranno per prima cosa iscriversi presso l Ente, compilando la domanda di immatricolazione dell attività (mod. 032/U, allegato A). A tale documento dovranno essere allegati l atto costitutivo e lo statuto dell associazione o società sportiva in copia conforme all originale; andranno inoltre consegnati i contratti stipulati con i collaboratori unitamente alle copie dei rispettivi documenti di identità e codici fiscali. All atto della presentazione della documentazione, che dovrà essere consegnata presso l ufficio Enpals territorialmente competente o anche presso gli uffici Siae, si otterrà sia il codice di identificazione dell ente che i codici di identificazione dei collaboratori. Una volta terminata con successo la procedura di iscrizione, andrà presentata mensilmente, entro il 25 del mese successivo a quello di competenza, la denuncia per il versamento dei contributi previdenziali (mod. 031/R, allegato B). Il pagamento avverrà, invece, tramite il mod. F-24 da presentarsi entro il 16 di ogni mese. Il pagamento sarà effettuato dall associazione o società sportiva e rappresenterà una somma pari al 32,70 % della retribuzione, percentuale ripartita fra ente (23,81%) e lavoratore (8,89%). A tali dichiarazioni si dovrà aggiungere la denuncia trimestrale delle retribuzioni soggette a contribuzione, da effettuarsi attraverso la presentazione, entro il 25 del mese successivo alla scadenza, del mod. 031/CM (allegato C). E opportuno da ultimo ricordare che i soggetti appartenenti alle categorie di lavoro interessate sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi fin dal 22 aprile 2005 (data di entrata in vigore del D.M. 15 marzo 2005). L Enpals, tuttavia, consapevole delle difficoltà interpretative della norma, ha precisato che le associazioni o società sportive dilettantistiche interessate potranno richiedere la riduzione dell ammontare delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili alla misura degli interessi legali a condizione che, per la regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse, le relative denunce siano presentate entro il 25 ottobre 2006 e il versamento dei contributi dovuti avvenga entro il 16 ottobre Distinti Saluti Prof. Avv. Guido Martinelli Studio Legale Martinelli - Rogolino - Via Marzabotto Bologna 4
5 Studio Legale Martinelli - Rogolino - Via Marzabotto Bologna 5
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