Distaccate LORO SEDI LORO SEDI. Al Sig. Presidente. professionisti LORO SEDI

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1 SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA A tutte le Imprese dello spettacolo Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti operanti nella regione Sicilia Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate LORO SEDI Ai Servizi ed Uffici della Direzione Generale LORO SEDI Circolare n. 30 del 17/11/2003 Protocollo n. 23 /CS e, p.c. Al Sig. Presidente Ai Sigg. Componenti il Comitato di Vigilanza per la gestione del Fondo speciale per calciatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti Ai Sigg. componenti il Collegio Sindacale LORO SEDI

2 Oggetto: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n del 7 marzo 2003, pubblicata nella G.U. serie generale n. 64 del 18 marzo 2003: Primi interventi diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile. Sommario: L ordinanza n. 3266/2003, emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dettato disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza verificatosi, nel territorio delle isole Eolie, a seguito della violenta esplosione del vulcano Stromboli, con contestuale ingrossamento del mare prospiciente l isola, in data 30 dicembre Premessa A seguito della violenta esplosione del vulcano Stromboli verificatasi in data 30 dicembre 2002 con contestuale ingrossamento del mare che ha interessato anche le acque circostanti le altre isole dell arcipelago delle Eolie, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato con decreto del 10 gennaio 2003 lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate fino al 31 dicembre Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ordinanza n del 7 marzo 2003 recante interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell isola di Stromboli ed altre disposizioni di protezione civile, ha stabilito all art. 4 comma 1 nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel Comune di Lipari, interessato in data 30 dicembre 2002 dalla violenta esplosione del vulcano Stromboli, la sospensione, fino al 30 giugno 2003, dei versamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale.ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Inoltre, per lo stesso periodo sono sospesi i

3 termini per l effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei predetti contributi. La suddetta ordinanza ha stabilito, altresì, all art. 4, comma 2 le modalità di riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi mediante il versamento di rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione ; le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione ; gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione. Per quanto riguarda la materia di competenza di questo Ente si forniscono le istruzioni operative che seguono. Soggetti beneficiari L art. 4, comma 1, dell ordinanza P.C.M. 3266/03, oggetto della presente circolare, stabilisce che nei confronti dei soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) residenti, aventi sede legale od operativa nel comune di Lipari alla data dell evento calamitoso del 30 dicembre 2002, sono sospesi i versamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, a decorrere dal 30 dicembre 2002 e fino al 30 giugno 2003, e precisamente: - aziende che alla data del 30 dicembre 2002 hanno sede legale od operativa nel comune di Lipari; - aziende autorizzate all accentramento contributivo che alla data del 30 dicembre 2002 hanno sede in un comune diverso da quello di Lipari, ma hanno svolto attività lavorativa in tale comune. La sospensione, in tal caso, riguarderà i contributi riferiti alla sola attività svolta alla data del 30 dicembre 2002 nel luogo calamitato; - aziende operanti in luoghi diversi dal comune di Lipari che sospendono la sola quota contributiva a carico del lavoratore perché residente nella zona calamitata. Termini oggetto di sospensione

4 Tenuto conto che il provvedimento di sospensione opera nei confronti dei termini aventi scadenza nel periodo di tempo compreso tra il 30 dicembre 2002 e il 30 giugno 2003, si rappresenta che: - la comminazione delle sanzioni civili e/o amministrative, previste dalla vigente normativa, non deve essere effettuata durante il periodo della sospensione; - la sospensione si applica anche ai termini relativi ad azioni legali ed a quelli concernenti procedimenti amministrativi che richiedono l effettuazione di adempimenti entro scadenze comprese nel periodo cui detta sospensione si riferisce; - la sospensione riguarda i termini connessi con il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza riferiti al periodo dicembre 2002 maggio 2003 ; - la sospensione è applicabile anche ai debiti contributivi che formano oggetto di rateazioni già concesse, nonché di ogni altro pagamento ricadente in tale periodo. Analogamente, il beneficio della sospensione esplica i suoi effetti anche sui termini fissati per la presentazione delle denunce contributive; pertanto, restano sospese: - le denunce mensili 031/R riferite al periodo dicembre 2002 maggio 2003; - le denunce trimestrali 031/CM riferite al 4 trimestre 2002 e al 1 trimestre Per quanto riguarda la presentazione del modello di denuncia trimestrale 031/CM riferito al 2 trimestre 2003, se non già effettuata, deve aver luogo regolarmente entro i termini di seguito indicati. Come noto, la sospensione non è automatica ma è subordinata ad una richiesta da presentare entro il 31 dicembre 2003 presso gli Uffici ENPALS di Catania, competente per territorio, allegando le denunce contributive sospese sopracitate, oltre la seguente documentazione: - dichiarazione, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione, dalla quale risulti che il soggetto (persona fisica e persona giuridica) richiedente la sospensione ha la residenza, la sede legale od operativa nel comune colpito dagli eventi calamitosi; - dichiarazione, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione, da parte del soggetto (persona fisica e persona giuridica) residente o avente sede legale altrove, dalla quale risulti che lo stesso ha esercitato la propria attività nelle zone interessate dagli eventi calamitosi di cui trattasi e che le obbligazioni contributive, il cui adempimento intende differire, riguardano esclusivamente detta attività.

5 Per quanto superfluo, occorre ribadire che la mancata presentazione della richiesta di sospensione entro il termine sopracitato, non comporterà l applicazione dei benefici previsti. Recupero contributi sospesi - esecuzione adempimenti sospesi L ordinanza n. 3266/2003 stabilisce che la riscossione dei contributi non corrisposti per effetto della sospensione deve avvenire mediante il versamento di un numero di rate pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione, a partire dal terzo mese successivo alla sospensione mentre l esecuzione dei relativi adempimenti sospesi entro il secondo mese successivo al termine della sospensione : numero di rate 48 (durata della sospensione 6 mesi x 8) l inizio del recupero è fissato al 16 settembre 2003 il termine di pagamento, in unica soluzione o della prima rata scade il 16 settembre 2003; il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione avverrà senza aggravio di ulteriori somme aggiuntive. Le rate successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese per tutta la durata della rateazione. il termine, entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti sospesi connessi con il versamento dei contributi, ovvero la presentazione delle denunce contributive sospese, è fissato al 16 agosto Considerato che i termini sopracitati sono già trascorsi, l Ente ritiene, comunque, al fine di poter agevolare tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che non hanno avuto cognizione in tempo utile delle agevolazioni contributive previste dalla predetta ordinanza e dei relativi codici di versamento, di fissare nuovi termini per il recupero dei contributi sospesi e l esecuzione dei relativi adempimenti: numero di rate 48 (durata della sospensione 6 mesi x 8) l inizio del recupero è fissato al 16 gennaio 2004 il termine di pagamento, in unica soluzione o della prima rata scade il 16 gennaio 2004; il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione avverrà senza aggravio di ulteriori somme aggiuntive. Le rate successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese per tutta la durata della rateazione; le denunce contributive sospese devono essere allegate alla precitata richiesta di sospensione. Nel caso le imprese interessate intendano usufruire dei benefici rateali dovranno chiaramente indicarlo nella predetta richiesta di sospensione.

6 Modalità di versamento dei contributi sospesi Il pagamento, sia in unica soluzione che rateizzato, dovrà essere effettuato a mezzo modello F24, compilando la sezione altri enti previdenziali ed assistenziali come segue: - codice Ente: indicare il codice 0001 identificativo dell Ente; - codice Sede: indicare il codice della Sede presso la quale è aperta la posizione contributiva dell impresa; - causale contributo: indicare il codice SOLS se il versamento riguarda contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure il codice SOSP se il versamento riguarda contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni sportivi professionisti; - codice posizione assicurativa: indicare il numero di matricola dell impresa, comprensiva del numero dell attività (9 caratteri); - periodo di riferimento da : indicare nella forma mm/aaaa (es.12/2002) il mese ed anno di inizio del periodo di competenza dei contributi sospesi; - periodo di riferimento a :indicare nella forma mm/aaaa (es.05/2003) il mese ed anno di fine del periodo di competenza dei contributi sospesi; - importi a debito versati: indicare l importo che si versa (intero importo dei contributi sospesi o rata degli stessi); - importi a credito compensati: non compilare. Compilazione della modulistica di denuncia. Modelli 031/R. Dovrà essere compilato un modello 031/R per ogni mese della sospensione contributiva nel quale era dovuta contribuzione all Ente. Nel quadro B, oltre agli altri eventuali dati, dovrà essere indicato, nel campo codice agevolazione il codice 9D, seguito dall importo che l impresa avrebbe dovuto versare per il mese; in tal modo il saldo da esporre nel quadro C sarà uguale a zero.

7 Nello spazio riservato alle comunicazioni impresa indicare gli estremi della presente circolare. Modelli 031/CM. Dovranno essere compilati come di consueto, senza alcuna indicazione nella colonna codice agevolazione ed inoltrati all Ufficio periferico ENPALS territorialmente competente. IL DIRETTORE GENERALE (Massimo Antichi)

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