REGOLAMENTO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI
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- Giancarlo Ranieri
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1 COMUNE DI MONTORFANO Area Contabile P.za Roma, Montorfano (Co) P.I Tel. 031/ Fax 031/ REGOLAMENTO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30/04/2012 Comune di Montorfano Pagina 1
2 INDICE Articolo 1 - Oggetto e Finalità Articolo 2 Agenti contabili interni Articolo 3 - Nomina degli agenti contabili a denaro Articolo 4 - Compiti degli agenti contabili Articolo 5 - Scritture degli agenti contabili Articolo 6 - Indennità per maneggio valori di cassa Articolo 7 - Conto della gestione Articolo 8 - Verifiche di cassa Articolo 9 - Rischi di cassa Assicurazione Articolo 10 - Sanzioni civili e penali Articolo 11 - Disposizioni finali Articolo 12 - Entrata in vigore e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali Comune di Montorfano Pagina 2
3 Articolo 1 Oggetto e Finalità 1. Il presente regolamento comunale è volto a definire i principi ed i criteri di nomina e gestione degli agenti contabili a denaro e di definirne i compiti. Articolo 2 Agenti contabili interni 1. Sono agenti contabili interni l economo, i dipendenti in servizio che, a qualsiasi titolo, sono incaricati di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza e i dipendenti consegnatari di beni mobili ed immobili incaricati della loro vigilanza, custodia e gestione. Articolo 3 Nomina degli agenti contabili a denaro 1. L incarico di agente contabile a denaro è conferito con deliberazione della Giunta Comunale su proposta avanzata dal Responsabile dell unità organizzativa interessata, d intesa con il Segretario ed il Responsabile del Servizio Finanziario. Con lo stesso provvedimento è individuato altresì il sostituto dell agente contabile incaricato della sostituzione in caso di assenza del titolare e limitatamente alla durata della stessa. 2. Gli agenti contabili a denaro presi in considerazione dal presente regolamento sono esclusivamente i dipendenti dell ente preposti ai vari servizi cui sono attribuiti compiti di riscossione di somme dell ente (agente riscuotitore). 3. E vietato a chiunque non sia stato formalmente designato ad esercitare le funzioni di agente contabile. Articolo 4 Compiti degli agenti contabili a denaro 1. Gli agenti contabili a denaro possono effettuare esclusivamente le riscossioni delle somme di pertinenza dell ente per le quali sono autorizzati con delibera della Giunta Comunale, relative ad attività e servizi di competenza dell unità organizzativa alla quale sono addetti. 2. Non possono effettuare nessun atto di disposizione delle somme riscosse, pagamenti, anticipazioni di cassa a soggetti interni ed esterni dell ente e prelevamenti personali o destinati a dipendenti od amministratori dell ente, qualsiasi ne sia la motivazione. 3. Le somme direttamente riscosse sono interamente versate dagli agenti contabili all Ufficio Ragioneria del Comune, quando il loro importo raggiunge il limite massimo autorizzato da apposita deliberazione della Giunta Comunale. In mancanza del raggiungimento di tale limite, il versamento all Ufficio Ragioneria del Comune viene effettuato entro la fine di ogni mese, per tutte le somme riscosse nello stesso periodo. 4. E vietata l istituzione di conti correnti, conti di deposito di qualsiasi natura per depositarvi le somme appartenenti al Comune, incassate dall agente contabile, che devono essere sempre versate presso l Ufficio Ragioneria del Comune. 5. Entro il giorno 5 di ogni mese gli agenti contabili rimettono al responsabile del servizio finanziario il conto delle somme riscosse nel mese precedente, unitamente ad un Comune di Montorfano Pagina 3
4 rendiconto riepilogativo. Qualora le somme incassate siano relative a diverse finalità aventi distinta previsione in bilancio, nel rendiconto l agente effettua la ripartizione per capitoli. 6. L Ufficio Ragioneria del Comune provvederà alla verifica istantanea del totale del rendiconto e delle somme versate, rilasciando copia dello stesso con apposita firma di quietanza per la presa in carico delle somme in oggetto. L Ufficio Ragioneria del Comune provvederà all emissione dell ordinativo di riscossione delle somme versate da parte degli agenti contabili entro 5 giorni dalla data di versamento da parte degli stessi. Copia dell ordinativo di riscossione verrà successivamente trasmessa dal servizio contabile all agente, che lo conserverà a corredo della sua contabilità. Articolo 5 Scritture degli agenti contabili 1. Il servizio finanziario provvede a dotare gli Agenti contabili riscuotitori di appositi moduli per la rendicontazione periodica delle somme gestite. 2. Tutta la documentazione utilizzata direttamente dagli agenti contabili finalizzata alla rendicontazione di cui al precedente comma 1, (bollettari, registri, ecc.), resterà in dotazione all agente contabile a corredo e giustificazione della propria contabilità, e potrà essere chiesta in visione dagli organi di controllo interni od esterni per le eventuali verifiche del caso. 3. L agente contabile è pertanto ritenuto responsabile della corretta tenuta e conservazione dei registri, dei moduli e delle ricevute di quietanza per le riscossioni effettuate nel servizio di cassa interna di cui è responsabile. 4. La tenuta della documentazione (bollettari, registri, ecc.), di cui ai commi precedenti, potrà avvenire anche mediante l uso di strumenti informatici. 5. La documentazione (bollettari, registri, ecc.), di cui ai commi precedenti, dovrà comunque recare le seguenti indicazioni minime: a) Data della riscossione; b) Cognome e nome della persona che effettua il versamento; c) Causale della riscossione; d) Importo del versamento; 6. Le scritture degli agenti contabili ed ogni altro documento inerente le operazioni di maneggio del denaro pubblico devono essere conservate agli atti per il periodo di tempo necessario al compimento dei termini di prescrizione, a disposizione per le verifiche degli organi di controllo interni ed esterni. 7. Gli Agenti contabili che utilizzano strumenti informatici, dovranno conservare le stampe relative alla documentazione gestita (bollettari, registri, ecc.) con le stesse modalità di cui al precedente comma 5. Articolo 6 Indennità per maneggio valori di cassa 1. Agli Agenti Contabili interni può essere corrisposta un indennità per il maneggio dei valori nell ambito di quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dall accordo decentrato integrato Comune di Montorfano Pagina 4
5 Articolo 7 Conto della gestione 1. Gli Agenti Contabili sono tenuti a rendere il conto della propria gestione annuale entro due mesi dalla chiusura dell esercizio finanziario, ai sensi dell art. 233 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle rendicontazioni periodiche effettuate precedentemente in corso d anno. L Ente locale provvederà alla trasmissione dei rendiconti di gestine degli agenti contabili alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall approvazione del rendiconto secondo quanto prescritto dalle norme e dalle procedure previste dalle vigenti leggi in materia. 2. Il conto deve essere sottoscritto dall agente contabile di riferimento ed è sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, il quale attesta in tal modo la corrispondenza con le scritture contabili dell ente locale. 3. Qualora le risultanze di tali conti non corrispondano a quelle delle scritture dell ente, il responsabile del servizio finanziario notificherà agli agenti interessati le difformità chiedendone motivazione entro 15 giorni. Se in seguito all effettuazione degli accertamenti permangono difformità tali da non poter procedere alla parifica, dovrà essere fatta apposita segnalazione all organo di revisione dell ente. Se anche in seguito a verifica dell organo di revisione dell ente permangono tali difformità, dovrà esserne fatta specifica menzione nella delibera di approvazione del rendiconto. Articolo 8 Verifiche ordinarie di cassa 1. L organo di revisione economico-finanziaria dell ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di Tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all art. 223 T.U.E.L. 267/2000 e s.m. 2. La verifica oltre alla constatazione del denaro esistente in cassa, deve estendersi ai valori di qualsiasi specie comunque affidati agli agenti contabili a denaro. 3. Di dette verifiche deve essere redatto apposito verbale da consegnare in copia agli agenti contabili ed al responsabile del settore finanziario. 4. Ogni agente contabile è tenuto a fornire ai componenti dell organo di revisione tutti di documenti e le informazioni riguardanti la gestione di cui è nominato responsabile. Articolo 9 Agenti contabili Rischi di cassa Assicurazione 1. Il Comune provvede, alla copertura assicurativa degli agenti contabili per i rischi di furto (anche in itinere), rapina, scippo, furto con destrezza delle somme di denaro di proprietà dell Ente, per l importo massimo detenibile, definito dalle polizze assicurative. Per le eventuali somme eccedenti tale importo massimo, il rischio è a carico dell agente contabile che è tenuto a rifondere il Comune di eventuali furti o perdite non coperte da assicurazione. Articolo 10 Sanzioni civili e penali Comune di Montorfano Pagina 5
6 1. A prescindere dalle responsabilità penali nelle quali possano incorrere l economo e gli altri agenti contabili, essi sono soggetti oltre che alle generali responsabilità dei dipendenti dell Ente a tutte quelle particolari responsabilità previste dalle vigenti leggi per i contabili. Articolo 11 Disposizioni finali 1. Per quanto non è previsto nel presente regolamento si applicheranno le norme contenute nel D.Lgs n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, nello Statuto, nel regolamento di Contabilità ed in ogni altra disposizione regolamentare o di legge. Articolo 12 Entrata in vigore e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione. 2. La segreteria provvederà ad inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali. Comune di Montorfano Pagina 6
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