CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

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1 Investimenti Alleanza Assicurazioni S.p.A. Assicurazione a vita intera a premio unico con capitale in parte rivalutabile e in parte direttamente collegato a OICR esterni CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Aggiornamento all 1 gennaio 2019 Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, Milano - Tel Fax Iscrizione Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n Capitale sociale: Euro ,00 i.v. - Pec: alleanza@pec.alleanza.it Società iscritta all Albo Imprese IVASS n , soggetta all attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell Albo dei gruppi assicurativi.

2 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1 di 11 Assicurazione a vita intera a premio unico con capitale in parte rivalutabile e in parte direttamente collegato a OICR esterni (aggiornamento all 1 gennaio 2019) Definizioni Definiamo i principali termini utilizzati: Annualità assicurativa La prima annualità assicurativa coincide con il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto. Appendice Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra Alleanza Assicurazioni e il Contraente. Assicurato Persona fisica sulla cui vita è stipulata l assicurazione: il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita. Beneficiario Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione. Contraente Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio. Costi Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite da Alleanza Assicurazioni. Data di decorrenza Data indicata in Polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali. Età assicurativa Età espressa in anni interi per cui le frazioni di anno inferiori a sei mesi sono trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (es. 34 anni e 6 mesi = 35 anni; 43 anni e 5 mesi = 43 anni). Tale età viene determinata alla decorrenza del contratto e si incrementa in funzione del tempo trascorso. Gestione separata Speciale forma di Gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Alleanza Assicurazioni, che consente di attribuire, al contratto ad essa collegato, parte dei rendimenti finanziari realizzati. Giorno di riferimento Data di quotazione di mercato riferita a ciascuna delle operazioni del contatto che prevedono un investimento o disinvestimento in quote di OICR. OICR Organismo di investimento collettivo UCI e/o UCITS (operante secondo le Direttive Europee) che può essere costituito da singoli comparti. Piano di decumulo Pagamento di una prestazione ricorrente di importo predeterminato pari al premio annuo della prestazione complementare aggiuntiva indicato in Polizza. Polizza Documento che prova il contratto di assicurazione. Premio Importo che il Contraente versa ad Alleanza Assicurazioni.

3 Premio investito in Gestione separata Premio versato al netto dell eventuale primo premio annuo destinato alla prestazione complementare aggiuntiva (solo per il premio unico iniziale) del premio investito in quote di OICR. Proposta Modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta ad Alleanza Assicurazioni la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate. Quota Unità di misura utilizzata per esprimere parte delle prestazioni del contratto. Recesso Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Revoca Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto. Ricorrenza annuale del contratto Anniversario della data di decorrenza. Valore complessivo netto dell OICR Valore ottenuto sommando le attività presenti nell OICR (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.). Valore unitario della quota Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto dell OICR, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote in circolazione alla stessa data. Valorizzazione Determinazione del valore di quote di OICR. 2 di 11 Art. 1 - Prestazioni assicurate In caso di decesso dell Assicurato, Alleanza Assicurazioni si impegna a pagare ai Beneficiari una prestazione in forma di capitale determinata dalla combinazione delle componenti in Gestione separata e in quote di un singolo OICR scelto dal Contraente alla sottoscrizione della Polizza (Art. 8). Tale prestazione è pari alla somma del: - valore della prestazione investita in Gestione separata rivalutata fino alla data del decesso (Art. 2) - valore della prestazione espressa in quote di OICR aumentata dello 0,5% (Art. 2) Il premio investito è pari al premio unico iniziale al netto dell eventuale primo premio annuo per la Prestazione complementare aggiuntiva in caso di morte o di invalidità totale e permanente (Art. 3). Prestazione assicurata iniziale investita in Gestione separata e prestazione iniziale espressa in quote di OICR Il premio investito determina una prestazione assicurata iniziale investita in Gestione separata e una prestazione iniziale espressa in quote di OICR, secondo le seguenti regole: - la prestazione assicurata iniziale investita in Gestione separata è pari al 50% del premio investito così come di sopra determinato. - la prestazione iniziale espressa in quote di OICR è determinata - secondo quanto previsto al successivo Art. 6 - in base alla differenza tra il premio investito così come sopra determinato e la prestazione iniziale investita in Gestione separata. Capitale garantito In caso di decesso dell Assicurato è garantito un importo non inferiore alla prestazione assicurata iniziale investita in Gestione separata. Ogni anno, tale importo si ridurrà degli eventuali premi annui della prestazione complementare aggiuntiva in caso di decesso o di invalidità totale e permanente. Successivamente all emissione del contratto Alleanza Assicurazioni comunica al Contraente, mediante apposita Appendice entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l ammontare del premio investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote di OICR attribuite, il loro valore unitario, nonchè la data di valorizzazione. È prevista analoga comunicazione, entro gli stessi termini, al versamento degli eventuali premi unici aggiuntivi.

4 Art. 2 - Valore del contratto Il valore del contratto è pari alla somma del valore della prestazione investita in Gestione separata e del valore della prestazione espressa in quote di OICR. 1) Il valore della prestazione investita in Gestione separata sarà pari: - al valore della prestazione investita in Gestione separata alla ricorrenza annuale precedente e, a partire dalla seconda annualità assicurativa, al netto dell eventuale premio annuo della prestazione complementare aggiuntiva in caso di decesso o di invalidità totale e permanente, rivalutata per il periodo intercorrente tra la ricorrenza annuale precedente e la data di valutazione; - al netto della prestazione assicurata derivante dai riscatti parziali effettuati successivamente alla ricorrenza annuale precedente, rivalutata per il periodo intercorrente tra la data di efficacia di ciascun riscatto e la data di valutazione. 2) Il valore della prestazione espressa in quote di OICR è pari al controvalore del numero di quote assicurate alla data di valutazione in funzione del valore unitario della quota nel giorno di riferimento definito all Art di 11 Art. 3 - Prestazione complementare aggiuntiva in caso di morte e invalidità totale e permanente a premio annuo 3.1 Prestazione complementare aggiuntiva base Il presente contratto prevede nei primi cinque anni della durata contrattuale, in aggiunta alla prestazione indicata nell Art. 1: a. il pagamento di un capitale al verificarsi del decesso e o invalidità totale e permanente dell Assicurato conseguente a infortunio; b. in alternativa, il pagamento di un importo pari al doppio del capitale di cui al precedente punto a), qualora il decesso o l invalidità totale e permanente dell Assicurato sia conseguente a incidente stradale. La presente copertura è riservata ad Assicurati di età assicurativa compresa tra 18 e 70 anni. Si intende colpito da invalidità totale e permanente l Assicurato che, abbia perduto, in modo presumibilmente totale e permanente (con grado di invalidità almeno pari a 67%, in base alle percentuali riportate dalla Tabella INAIL, di cui all allegato 1 del DPR 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche) la capacità all esercizio della propria professione o mestiere e di ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini e abitudini. Per infortunio s intende l evento che produce lesioni obiettivamente constatabili, subite dall Assicurato per fatti esterni indipendenti dalla sua volontà e tali che siano la causa diretta, esclusiva e provata del suo decesso (purché questa avvenga entro un anno dal giorno in cui si sono verificate le lesioni anzidette) ovvero della sua invalidità totale e permanente. Per infortunio a seguito di incidente stradale s intende lo stesso evento che abbia attinenza con il traffico della strada comunque svolto. Ai fini della presente prestazione si precisa che al concetto di infortunio non sono riconducibili ictus e infarto. Agli effetti della limitazione dell assicurazione, sono esclusi il decesso e l invalidità totale e permanente per lesioni: - derivanti dalla partecipazione a corse e gare in genere e relative prove e allenamenti (salvo che si tratti di corse podistiche, gare bocciofile, di pesca, di tiro, di scherma e di tennis) e dall esercizio dei seguenti sport: alpinismo con accesso a ghiacciai e scalate di rocce, guidoslitta, motoslitta, salti dal trampolino con sci, parapendio, pugilato, lotta nelle sue varie forme e immersione subacquea nelle sue varie forme; - derivanti da guida di veicolo da parte di Assicurato non in possesso di regolare abilitazione alla guida a norma delle disposizioni vigenti. È tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente idonea, ma scaduta da non più di tre mesi; - derivanti dall uso di mezzi di locomozione subacquei e dal rischio di volo, salvo quello dei viaggi aerei effettuati dall Assicurato in qualità di passeggero di linee aeree regolari; - derivanti da guerra dichiarata o non dichiarata, eventi di guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, o qualsiasi operazione militare anche se l Assicurato non ha preso parte attiva. Qualsiasi lesione subita dall Assicurato in caso di sua mobilitazione in tempo di guerra o durante il suo servizio militare sarà considerata in ogni caso derivante da un atto di guerra;

5 - derivanti da insurrezioni, tumulti popolari, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da influenze termiche e atmosferiche, o che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; - sofferte in conseguenza di reato; - riportate in condizioni psico-fisiche alterate dall abuso di sostanze alcoliche (intendendosi per abuso di sostanze alcoliche il superamento del tasso alcolemico previsto dal Codice della strada ai fini dell applicazione delle sanzioni ivi previste); - riportate in stato di intossicazione determinato da uso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o sostanze che, comunque, comportino condizioni fisiche anormali; - derivanti da carbonchio, da malaria, da avvelenamenti, da infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva lesioni come sopra specificate, come pure da conseguenze di operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse. 4 di 11 Costi applicati ai premi per la prestazione complementare aggiuntiva Età Costo % Modalità di prelievo ,9% Incluso nel premio della relativa copertura 3.2 Prestazione complementare aggiuntiva facoltativa Il Contraente, al momento della sottoscrizione del contratto, ha facoltà di estendere la copertura di cui al precedente punto 3.1.a. per qualunque causa determinante il decesso o l invalidità totale e permanente dell Assicurato. Tale facoltà è riservata con riferimento ad Assicurati di età assicurativa compresa tra 18 e 50 anni. Sono esclusi dalla garanzia il decesso e l invalidità causati da: - delitto doloso del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione dell Assicurato a delitti dolosi; - guerra, dichiarata o non dichiarata, eventi di guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, o qualsiasi operazione militare anche se l Assicurato non vi ha preso parte attiva. Qualsiasi lesione subita dall Assicurato in caso di sua mobilitazione in tempo di guerra o durante il suo servizio militare sarà considerata in ogni caso derivante da un atto di guerra; - incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; - suicidio o tentato suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione. In questi casi, Alleanza Assicurazioni paga l importo della riserva matematica della presente prestazione calcolata al momento del decesso o del riconoscimento dell invalidità. Limitazioni per la prestazione complementare aggiuntiva facoltativa senza visita medica Tale garanzia può essere assunta senza visita medica. Nel caso di decesso o di invalidità dell Assicurato durante i primi sei mesi dalla data di decorrenza, Alleanza Assicurazioni paga, in sostituzione della prestazione prevista, l importo della riserva matematica calcolata al momento dell evento. Tali limitazioni non saranno applicate e Alleanza Assicurazioni pagherà l intera prestazione, in caso di decesso o invalidità totale e permanente dell Assicurato: - dopo sei mesi dalla data di decorrenza; - in seguito a infortunio (a cui non sono riconducibili ictus e infarto), esclusa ogni concausa, avvenuto dopo la data di decorrenza; - in seguito a una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenuta dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica, shock anafilattico (malattia non infettiva).

6 Qualora il decesso o l invalidità totale e permanente dell Assicurato siano dovuti alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) oppure ad altra patologia a essa collegata, sopravvenuta entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza, in luogo del capitale assicurato, Alleanza Assicurazioni paga l importo della riserva matematica calcolata al momento del sinistro. 5 di 11 I capitali assicurati della prestazione complementare aggiuntiva base e dell eventuale prestazione complemen tare aggiuntiva facoltativa, e il relativo premio annuo, sono indicati in Polizza. Il primo premio annuo è prelevato direttamente dal premio unico iniziale. I premi delle annualità successive alla prima sono versati da parte del Contraente mediante un piano di decumulo (prestazione ricorrente) con periodicità di pagamento annuale a favore del Contraente stesso che contestualmente si impegna sin d ora a conferire tali somme ad Alleanza Assicurazioni, quale versamento del premio annuo dovuto per il periodo di riferimento. Le prestazioni previste dal presente Articolo non hanno più effetto e i premi versati restano acquisiti da Alleanza Assicurazioni: - trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto; a partire da tale termine il premio relativo alla prestazione complementare aggiuntiva non è più dovuto; - qualora, a seguito di eventuali riscatti parziali e del piano di decumulo, il valore della prestazione investita nella Gestione separata risulti inferiore al premio dovuto per la presente prestazione complementare aggiuntiva; - in caso di riscatto totale. Al verificarsi del sinistro, con il pagamento del capitale assicurato della prestazione complementare aggiuntiva, la relativa garanzia si estingue e nulla è più dovuto da Alleanza Assicurazioni e dal Contraente. Costi applicati ai premi per la prestazione complementare aggiuntiva facoltativa Età Costo % Età Costo % Età Costo % Modalità di prelievo 18 88,6% 29 79,5% 40 65,1% 19 88,3% 30 78,2% 41 72,1% 20 88,0% 31 77,3% 42 67,2% 21 87,8% 32 76,6% 43 61,5% 22 87,3% 33 76,1% 44 54,8% 23 86,9% 34 75,8% 45 47,2% 24 86,2% 35 75,4% 46 62,3% 25 85,2% 36 74,9% 47 56,3% 26 84,0% 37 74,0% 48 49,6% 27 82,6% 38 72,2% 49 42,1% 28 81,0% 39 69,3% 50 33,6% Incluso nel premio della relativa copertura Art. 4 - Durata del contratto e versamento del premio Il contratto è a vita intera e si risolverà solo nel caso in cui si verifichi il decesso dell Assicurato oppure il Contraente richieda il riscatto totale. Il contratto è riservato ad Assicurati che abbiano un età alla decorrenza non superiore a ottanta anni. Il contratto prevede il versamento, da parte del Contraente, di un premio unico. Il premio unico iniziale deve essere di importo minimo pari a ,00 e non superiore a ,00. Il versamento dei premi può avvenire: - con assegno bancario o circolare non trasferibile all ordine di Alleanza Assicurazioni; - con bonifico bancario su conto corrente intestato ad Alleanza Assicurazioni; - con P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico, se disponibili. Non è possibile versare i premi in contanti.

7 Art. 5 - Clausola di rivalutazione Il contratto prevede la rivalutazione annuale della prestazione investita in Gestione separata in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione stessa. I criteri e le modalità sono riportati nei successivi paragrafi e nel Regolamento della Gestione separata Fondo Euro San Giorgio disponibile su Misura della rivalutazione Alleanza Assicurazioni comunica entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento di cui al punto 3) del Regolamento del Fondo Euro San Giorgio. Il rendimento da attribuire è ottenuto sottraendo quanto trattenuto da Alleanza Assicurazioni al rendimento del Fondo Euro San Giorgio. Il rendimento trattenuto da Alleanza Assicurazioni: - è pari a 1,50 punti percentuali qualora il rendimento della Gestione separata risulti minore o uguale al 5%; - è pari a 1,50 punti percentuali aumentati di 0,01 punti percentuali ogni 0,05% di incremento del rendimento della Gestione rispetto al 5%. La misura della rivalutazione è pari al rendimento attribuito così ottenuto. La misura annua di rivalutazione può risultare negativa. 5.2 Rivalutazione annuale Ad ogni ricorrenza annuale del contratto si determina un nuovo capitale assicurato in vigore come somma dei seguenti importi: - il capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente, diminuito dell eventuale premio annuo della prestazione complementare aggiuntiva, rivalutato secondo la misura annua calcolata secondo i criteri sopra indicati, e - ciascuna variazione del capitale assicurato effettuata successivamente alla ricorrenza annuale precedente, in seguito a riscatti parziali, rivalutata secondo la misura annua applicata per il periodo intercorrente tra la data di pagamento del riscatto e la ricorrenza annuale in oggetto. In caso di decesso o riscatto la prestazione assicurata è pari alla somma tra il capitale rivalutato alla ricorrenza annua precedente rivalutato per il periodo intercorrente tra la data dell ultima ricorrenza annuale e la data del decesso o del riscatto, sulla base del rendimento retrocesso in vigore. 6 di 11 Art. 6 - Determinazione del numero di quote di OICR assicurate e giorno di riferimento Il numero delle quote di OICR si determina dividendo la rispettiva parte di premio (premio destinato alla prestazione espressa in quote di OICR) per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento relativo alla data di versamento del premio. Il giorno di valorizzazione delle quote, data in cui si stabilisce il valore unitario della quota, coincide con il venerdì di ogni settimana. Nel caso in cui tale venerdì coincida con una festività, o una chiusura delle borse, italiana o del diverso Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto, il giorno di valorizzazione coincide con il primo giorno lavorativo precedente. Giorno di riferimento Premi Il giorno di riferimento coincide con il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di versamento del premio. Decesso Il giorno di riferimento coincide con il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data in cui perviene in agenzia o alla sede di Alleanza Assicurazioni la richiesta di pagamento, corredata dalla documentazione completa relativa al decesso dell Assicurato.

8 Riscatto, recesso, switch Il giorno di riferimento coincide con il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data in cui perviene in agenzia o alla sede di Alleanza Assicurazioni la relativa richiesta. Per il dettaglio dei costi gravanti sui singoli OICR si rinvia ai relativi prospetti, resi disponibili sul sito 7 di 11 Art. 7 - Conclusione ed efficacia del contratto, dichiarazioni, recesso Conclusione ed efficacia del contratto Il contratto si considera concluso quando il Contraente è messo a conoscenza dell accettazione della proposta da parte di Alleanza Assicurazioni, ossia alla data di ricevimento della Polizza da parte del Contraente. Gli effetti del contratto decorrono, sempre che sia stato versato il premio, dalla data di conclusione del contratto. Dichiarazioni Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di Alleanza Assicurazioni, le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze tali che Alleanza Assicurazioni non avrebbe dato il suo consenso all assunzione del rischio relativo alla prestazione complementare aggiuntiva facoltativa, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Alleanza Assicurazioni stessa ha diritto, in presenza di dolo o colpa grave, di contestare la validità della prestazione complementare aggiuntiva facoltativa entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza e/o rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, il relativo pagamento. Nei casi in cui non esiste dolo o colpa grave Alleanza Assicurazioni ha diritto di recedere dalla prestazione complementare aggiuntiva facoltativa entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza, e/o di ridurre, in caso di sinistro e in ogni tempo, le somme assicurate con tale prestazione in relazione al maggior rischio accertato. Trascorsi sei mesi dall efficacia dell assicurazione, la prestazione complementare aggiuntiva facoltativa non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente o dell Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta con dolo o con colpa grave. L inesatta indicazione dell età dell Assicurato comporta la rettifica dei premi o delle prestazioni. Il contratto è soggetto al regime fiscale in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o di sede in Italia fatta dal Contraente al momento della sottoscrizione della proposta. Il Contraente si impegna a comunicare entro trenta giorni ad Alleanza Assicurazioni lo spostamento di residenza/ domicilio o di sede in un altro Stato dell Unione Europea. In caso di inadempimento, il Contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato ad Alleanza Assicurazioni, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio. In proposta, il Contraente compila e sottoscrive la sezione F.A.T.C.A. e C.R.S. per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale condizione di cittadinanza americana o residenza fiscale estera. Nel corso della durata del contratto, il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente e in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite nella proposta. Alleanza Assicurazioni, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alla sezione F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente. Recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri, Milano, indicando Recesso sulla busta. Il recesso libera sia il Contraente sia Alleanza Assicurazioni da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal momento in cui la relativa comunicazione arriva a destinazione.

9 Alleanza Assicurazioni è tenuta a rimborsare al Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, a fronte della restituzione dell originale di Polizza e delle eventuali Appendici: - il premio versato; - se la richiesta di recesso perviene successivamente al secondo giorno antecedente il giorno di riferimento, definito all Art. 6, relativo alla data di versamento del premio: in luogo della prestazione iniziale investita in quote di OICR sarà riconosciuto il controvalore del numero di quote assicurate. Tale controvalore è calcolato sulla base del valore unitario della quota nel giorno di riferimento, definito all Art. 6, relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta ad Alleanza Assicurazioni sia in caso di andamento decrescente sia in caso di andamento crescente del comparto OICR. 8 di 11 Art. 8 - Scelta dell OICR e Operazioni di switch Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il Contraente sceglie un singolo OICR tra quelli messi a disposizione di Alleanza Assicurazioni, si rinvia all Allegato 1 per il dettaglio degli stessi. Alleanza Assicurazioni si riserva la facoltà di variare il numero degli OICR offerti. Operazioni di switch tra OICR Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, il Contraente, previa richiesta scritta, può scegliere di cambiare esclusivamente in misura totale l OICR in cui è investita la prestazione espressa in quote (operazione di switch). A seguito della richiesta, l importo da convertire è pari al controvalore del numero delle quote in base al valore unitario delle stesse nel giorno di riferimento (definito all Art. 6). Non sono previsti costi per le operazioni di switch. Art. 9 - Riscatto Il Contraente, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, può, mediante comunicazione da inviarsi per iscritto ad Alleanza Assicurazioni, risolvere anticipatamente il contratto con effetto dalla data della comunicazione. La risoluzione anticipata del contratto nel periodo compreso tra la seconda e la quinta annualità contrattuale comporta il pagamento di un importo (valore di riscatto) pari al valore del contratto alla data di richiesta diminuito di una percentuale pari al 3,5% che sarà applicata al valore del contratto al netto dell importo annuo massimo riscattabile senza penali. L importo annuo massimo riscattabile senza penali è pari al 20% del valore del contratto (Art. 2) determinato alla data dell ultimo anniversario di polizza ed ha effetto fino alla data della ricorrenza successiva. A partire dalla fine della quinta annualità il valore di riscatto è pari al valore del contratto. L operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi ulteriore valore ed effetto dalla data della richiesta. Riscatto parziale È facoltà del Contraente esercitare anche parzialmente il diritto di riscatto. L importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri e le stesse modalità per il calcolo del valore di riscatto totale. Come sopra indicato, è prevista una penale fino al termine della quinta annualità che sarà applicata al valore del contratto residuo successivamente al raggiungimento dell importo annuo massimo riscattabile senza penali. Il Contraente indicherà la percentuale del valore del contratto che intende riscattare. Tale percentuale sarà applicata sia al valore in Gestione separata sia al valore in quote di OICR. L importo della prestazione riscattabile parzialmente non può essere inferiore a 1.000,00 e il valore del contratto residuo non può essere inferiore a 5.000,00. A seguito dell operazione di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore, e i corrispondenti valori contrattuali sono ricalcolati proporzionalmente.

10 Art Pagamento delle somme assicurate Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri Milano, con facoltà di utilizzo dell apposito modulo reso disponibile in tutte le Agenzie e sul sito dove sono anche reperibili le informazioni per la redazione delle richieste. La richiesta deve essere accompagnata da: - documenti necessari per verificare l obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (Contraente in caso di riscatto; Beneficiari in caso di decesso dell Assicurato); - documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti); - decreto del giudice tutelare se l avente diritto è minorenne. Documenti necessari per pagamenti per decesso dell Assicurato: - certificato di morte; - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all Art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da cui risulti: - se il Contraente, quando è anche Assicurato, ha lasciato o meno testamento; - che il testamento pubblicato è l ultimo, è valido e non è stato impugnato; - l indicazione degli eredi legittimi e testamentari del Contraente, se i Beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico; - copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell atto di registrazione del testamento pubblico; - se è attiva l assicurazione facoltativa: - relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell Assicurato (la relazione può essere redatta su apposito modulo messo a disposizione da Alleanza Assicurazioni); - ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Alleanza Assicurazioni se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio: - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante; - esami clinici e/o strumentali; - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118); - verbale dell autopsia se eseguita; - se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell autorità competente giunta sul luogo dell evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi. Documenti necessari per i pagamenti per invalidità totale e permanente: - relazione del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o della lesione che ha prodotto l invalidità; - copia della delibera di riconoscimento dell invalidità rilasciata dalla competente Commissione medica pubblica per l accertamento dell invalidità civile; - nel caso in cui l invalidità sia imputabile ad infortunio l Assicurato dovrà consegnare anche copia della dichiarazione dell Autorità Giudiziaria, se intervenuta, sulla dinamica dell incidente. Documenti necessari per pagamenti per riscatto: - certificato di esistenza in vita dell Assicurato, se non coincide con il Contraente; - altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie. Alleanza Assicurazioni esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario oppure presso l Agenzia che gestisce il contratto. Richieste di pagamento incomplete potrebbero comportare un rallentamento dei tempi dei pagamenti dovuti. Alleanza Assicurazioni, al fine di agevolare l avente diritto, mette a disposizione il modulo di richiesta di pagamento ( Domanda di liquidazione ) sul sito e presso l Agenzia che gestisce il contratto. 9 di 11 Art Beneficiario Il Contraente indica il Beneficiario in caso di decesso; può modificare l indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri Milano, o per testamento.

11 In caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa disposizione del Contraente, il beneficio si intende attribuito in parti uguali. L indicazione non può essere modificata: - dopo che Contraente e Beneficiario abbiano dichiarato in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; - dopo il decesso del Contraente; - dopo che, deceduto l Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni di volersi avvalere del beneficio. In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del Beneficiario ne richiede l assenso scritto. Diritto proprio del Beneficiario Il Beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell assicurazione (Art del Codice Civile). Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell Assicurato non rientra nell asse ereditario. 10 di 11 Art Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni. Questi atti sono efficaci nei confronti di Alleanza Assicurazioni solo con l annotazione sul contratto originale o su apposita Appendice. In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo). Art Non pignorabilità e non sequestrabilità Nei limiti di legge (Art del Codice Civile), le somme dovute da Alleanza Assicurazioni al Contraente o al Beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art Foro competente Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri). Per queste controversie, l azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente (Artt. 4 e 5 del D.Lgs , così come modificato dalla Legge n. 98). Le istanze di mediazione nei confronti di Alleanza Assicurazioni devono essere inoltrate per iscritto a: Alleanza Assicurazioni S.p.A. Piazza Tre Torri, Milano alleanza@pec.alleanza.it Art Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali Questo contratto non sarà in alcun modo operante e Alleanza Assicurazioni non sarà tenuta ad effettuare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questo contratto, l erogazione di una prestazione o l operatività delle garanzie possano esporre Alleanza Assicurazioni a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

12 ALLEGATO 1 11 di 11 OICR ESTERNI DISPONIBILI Di seguito si riportano gli OICR disponibili alla presente data di aggiornamento: Tipologia Obbligazionari misti Obbligazionari Internazionali Governativi Bilanciato Nome OICR esterni Fondo Alleanza Obbligazionario Fondo Alto Internazionale Obbligazionario Fondo Alto Bilanciato

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