Specifiche Tecniche Controlli a campione Anno 2008

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1 A.R.T..A. MST Controlli Condizionalità 2008 Rev 01 15/10/2008 Pag. 1 di 26 Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura Controlli Condizionalità Regione Toscana Specifiche Tecniche Controlli a campione Anno 2008 Allegato 3 Specifiche Tecniche BCAA REV. 01 del 15/10/2008

2 A.R.T..A. MST Controlli Condizionalità 2008 Rev 01 15/10/2008 Pag. 2 di 26 INDICE 1. Modalità operative per il controllo delle BCAA Attività da svolgere nella fase di rilievo Norma Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio Norma Gestione delle stoppie e dei residui vegetali Norma Avvicendamento delle colture Norma Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l uso adeguato delle macchine agricole Norma Protezione del pascolo permanente Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione Norma 4.3 Manutenzione degli oliveti Norma Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.24 1.MODALITA OPERATIVE PER IL CONTROLLO DELLE BCAA L oggetto della verifica sono tutti i terreni aziendali ricadenti nel campione di condizionalità. Durante la fase di controllo di campo sarà verificato il rispetto dell insieme di Norme denominato Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), stabilite a livello nazionale e regionale per garantire il raggiungimento dei quattro obiettivi prioritari fissati dall Unione Europea, ovvero: 1. Proteggere il suolo; 2. Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo; 3. Proteggere la struttura del suolo; 4. Assicurare un livello minimo di mantenimento dell ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat. Le Norme di BCAA sono raggruppate in un unico campo di condizionalità; ciò significa che concorrono insieme a definire un unico elemento di valutazione della posizione aziendale e, in presenza di violazioni, un unica riduzione degli aiuti diretti di cui l azienda è beneficiaria. Le 8 Norme individuate dal Decreto MiPAAF, relativo all applicazione della regolamentazione comunitaria in tema di condizionalità, sono riferite alle differenti utilizzazioni del terreno da parte dell azienda agricola. Le classi di superfici per l applicazione di ciascuna norma riguardano qualsiasi superficie agricola dell azienda beneficiaria di aiuti diretti e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle, ai sensi de dell art. 2, comma 3 del DM n del 21 dicembre 2006: a) superfici a seminativo ai sensi dell articolo 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell articolo 55 del regolamento 1782/03 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b); b) superfici a seminativo soggette all obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/03; c) pascolo permanente ai sensi dell articolo 2 punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04; d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;

3 A.R.T..A. MST Controlli Condizionalità 2008 Rev 01 15/10/2008 Pag. 3 di 26 e) qualsiasi superficie agricola di un azienda beneficiaria di aiuti diretti. Di seguito viene riportato l ambito di applicazione di ciascuna norma BCAA, con riferimento a tale classificazione. Norma 1.1-Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio 2.1-Gestione delle stoppie e dei residui vegetali 2.2-Avvicendamento delle colture 3.1-Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali 4.1-Protezione del pascolo permanente 4.2-Gestione delle superfici ritirate dalla produzione Classi di superfici Seminativi, Set-aside NoFood, Set-aside biologico Seminativi, Set-aside NoFood, Set-aside biologico, Set-aside Food (titoli da ritiro), Set-aside volontario Seminativi, Set-aside NoFood, Set-aside biologico Qualsiasi superficie aziendale Pascolo permanente Set-aside Food (titoli da ritiro), Set-aside volontario Oliveti Qualsiasi superficie aziendale 4.3-Manutenzione degli oliveti 4.4- Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio Il controllo riguarda l intera superficie di ciascun appezzamento, accoppiato o disaccoppiato che sia, delle aziende campione condizionalità. I tecnici controllori sono tenuti a verificare il rispetto di tutte le norme oggetto di verifica. Gli appezzamenti interessati da eventuali violazioni delle norme BCAA saranno contrassegnati attraverso gli appositi strumenti previsti dal SW. Definizione di Appezzamento aziendale Preliminarmente al controllo delle superfici il tecnico procede alla definizione degli appezzamenti aziendali formati da una o più particelle. L appezzamento è costituito da una superficie topograficamente (territorialmente) continua condotta dall azienda intestataria non necessariamente avente medesimo uso del suolo e/o conformazione orografica. A discrezione del tecnico controllore un appezzamento come sopra identificato può essere suddiviso in due o più appezzamenti quando attraversato da un elemento geografico e antropico di rilievo (strada di grande comunicazione, ferrovia, fiume). A discrezione del tecnico due superfici non continue possono essere riunite in un unico appezzamento se suddivise da elementi architettonici di piccole entità. Il numero degli appezzamenti definiti dal tecnico è indipendente da ogni considerazione di carattere territoriale o geografica e dipende esclusivamente dalla valutazione del tecnico controllore al momento dello svolgimento del controllo in loco Ogni appezzamento deve, nella sua interezza, essere visionabile e visionato dal tecnico nel corso del sopralluogo in campo. 2.ATTIVITA DA SVOLGERE NELLA FASE DEL RILIEVO L attività di controllo in campo prevede lo svolgimento delle seguenti operazioni: Raggiungimento dell appezzamento oggetto del controllo Per raggiungere l appezzamento il tecnico si avvarrà dei plottaggi delle duple, nei quali, in fase di predisposizione dei materiali di supporto alle verifiche in campo, ciascun appezzamento da verificare in campo sarà stato preventivamente delimitato con un pennarello di un colore tale da rappresentare immediatamente il tipo di controllo da effettuare. Esecuzione del rilievo agronomico

4 A.R.T..A. MST Controlli Condizionalità 2008 Rev 01 15/10/2008 Pag. 4 di 26 Prima di procedere al rilievo il tecnico dovrà leggere sul Documento Unico di Controllo quali siano le caratteristiche dell isola aziendale cui appartiene l appezzamento, verificando il contenuto delle colonne di sinistra della sezione tabellare, al fine di definire il tipo di riscontri da effettuare. Il tecnico controllore dovrà verificare, per ciascun appezzamento presente nella SCHEDA di VERIFICA degli APPEZZAMENTI, se la Norma in oggetto è controllabile e/o applicabile. Dovrà pertanto valutare se l APPEZZAMENTO in questione rientra nel campo di applicazione delle norme oggetto delle schede BCAA (S/N) e se su ciascuna di esse sono previste particolari DEROGHE (S/N). La presenza della deroga automaticamente rende la norma inapplicabile. Se su tutti gli appezzamenti la norma NON è applicabile, la check list non viene attivata. In caso di presenza di condizioni di DEROGA, occorrerà procedere, per ogni appezzamento, alla loro verifica. In caso di applicabilità della norma occorrerà verificare, per ogni appezzamento, gli adempimenti relativi (attraverso la somministrazione delle Check lists) Gli esiti raccolti nelle schede per ogni singolo appezzamento sono il risultato complessivo della verifica svolta in azienda. Delimitare con pennarello indelebile di colore verde sul materiale fotocartografico l area soggetta alla NON CONFORMITA (anche la porzione eventualmente sconfinante su particelle/conduzioni contigue). Si evidenzia che nel caso in cui non siano presenti sul territorio e sulla foto elementi certi di riferimento per tracciare i limiti del fenomeno erosivo (ad esempio: alberi, case, tralicci, ecc.), la delimitazione dello stesso va effettuata misurando sul campo il fenomeno segnalato e la distanza dello stesso da elementi certi sul terreno mediante l uso della rotella metrica e riportando tali misure sul materiale fotocartografico. Inoltre all interno dell area delimitata sul materiale fotocartografico si dovrà apporre la sigla identificativa della norma violata (Esempio N. 1.1 ). Il tecnico procede quindi, in presenza di infrazione, alla valutazione degli INDICI di VERIFICA. ATTENZIONE: l indicazione del termine assoluto di superficie interessata dal fenomeno e della relativa percentuale è OBBLIGATORIO. Si tenga presente che si può verificare la contemporanea presenza anche di più di una condizione tra quelle elencate per la valutazione della gravità del fenomeno. Effettuazione delle foto di campo Al termine del rilievo di campo, per tutti gli appezzamenti con infrazione dovranno essere effettuate le riprese fotografiche, che documentino la realtà riscontrata sul terreno, con la macchina digitale. In generale, il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le foto: - siano correttamente esposte (né buie né eccessivamente chiare); - possibilmente contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc); Nel caso in cui sull appezzamento oggetto di indagine vengano riscontrati condizioni di infrazione alle norme in materia di Condizionalità BCAA dovranno essere evidenti nella/e foto i particolari necessari a documentare l esito del controllo. Sarà infine necessario effettuare da 3 a 5 foto di campo dell anomalia riscontrata da cui siano ben documentati anche tutti gli elementi che concorrono a valutare le caratteristiche del fenomeno. Nella foto sarà riconoscibile anche la lavagna in cui sono annotati i riferimenti dell APPEZZAMENTO oggetto di ripresa (riportando tale operazione nella SCHEDA di

5 A.R.T..A. MST Controlli Condizionalità 2008 Rev 01 15/10/2008 Pag. 5 di 26 VERIFICA degli APPEZZAMENTI) (tale operazione può essere sostituita da battitura GPS). BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI 3. NORMA INTERVENTI DI REGIMAZIONE TEMPORANEA DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI TERRENI IN PENDIO (Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee) Campo di applicazione La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006: Superfici a seminativo, setaside nofood, set-aside biologico. Obiettivi della Norma La Norma ha lo scopo di prevenire i fenomeni erosivi contribuendo a: - mantenere la fertilità del terreno; - mantenere la biodiversità; - ridurre il dissesto idro-geologico. Descrizione della Norma e degli impegni La Norma, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo e tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale, prevede la prevenzione dai danni da erosione attraverso l esecuzione di solchi acquai temporanei con le seguenti caratteristiche: 1) avere un andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. in funzione delle caratteristiche specifiche dell appezzamento; 2) avere distanza tra loro non superiore ad 80 metri; 3) essere realizzati in concomitanza delle semine. La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Per solco acquaio temporaneo si intende un solco aperto dopo la semina per favorire il regolare deflusso dell acqua piovana. Deroghe Sono ammesse deroghe per i seguenti casi: - in caso di elevata acclività, laddove cioè, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai; - in caso di assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. - nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso (fogli di mappa di cui all allegato 3 della DGR n.949/2007. In questi casi, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

6 A.R.T..A. MST Controlli Condizionalità 2008 Rev 01 15/10/2008 Pag. 6 di 26 Elementi di verifica Il controllore verificherà su tutti i terreni tranne quelli investiti a colture permanenti: - esecuzione dei solchi acquai secondo le prescrizioni descritte; - esecuzione delle fasce inerbite secondo le prescrizioni descritte; - presenza di fenomeni erosivi e/o franosi causati dalla mancata regimazione delle acque piovane sulla superficie aziendale e loro estensione e gravità. Nel caso di presenza di fenomeni erosivi e/o franosi è necessario verificare: - la dimensione del solco eroso rilevata nel punto di massima larghezza; - presenza di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo; - effetti extra-aziendali dell infrazione. Ogni elemento presente contribuisce a definire l entità dei parametri di gravità e di portata. Ogni elemento d infrazione riscontrato sarà oggetto di foto di campo. La Norma si intende rispettata quando: - il controllore riscontra all interno degli appezzamenti la presenza di solchi acquai o fasce inerbite, realizzati con le modalità e le caratteristiche previste, anche in presenza di fenomeni erosivi; - il controllore riscontra all interno degli appezzamenti interessati l assenza di fenomeni erosivi, anche in mancanza dei solchi acquai o delle fasce inerbite; N.B. Sono esenti dall adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l intera annata agraria. Determinazione dell infrazione L erosione dipende da molteplici fattori: natura del terreno, pendenza, ambiente climatico (ad esempio piovosità, intensità delle precipitazioni e variazioni termiche), coltivazioni e pratiche agronomiche adottate. Per determinare il verificarsi di una violazione, il tecnico dovrà identificare la presenza dei fenomeni erosivi, che si possono presentare come: - incisioni del terreno diffusi o concentrati, prodotti dallo scorrimento delle acque di deflusso; - fenomeni di soliflussione e di frane vere e proprie, con perdita definitiva del suolo agricolo nell area interessata; - strati profondi del terreno, caratterizzati dalla forte presenza di scheletro, portati in superficie dai fenomeni erosivi. Il controllore riscontrerà violazione alla Norma solo nel caso di contemporanea presenza di fenomeni erosivi ed assenza di solchi acquai o fasce inerbite. Indici di verifica Portata Il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l estensione a livello di parcelle agricole o di particelle catastali su cui sono presenti infrazioni, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali. L estensione viene calcolata sia in termini assoluti che percentuali, rispetto al totale della superficie aziendale per la quale sia applicabile la Norma. Bassa: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari; Media: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari;

7 A.R.T..A. MST Controlli Condizionalità 2008 Rev 01 15/10/2008 Pag. 7 di 26 Alta: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali. Gravità In considerazione degli obiettivi di protezione del suolo posti dalla presente Norma, la gravità dell infrazione viene calcolata in funzione del rilievo di alcuni elementi caratterizzanti il fenomeno erosivo: - profondità e dimensioni dei solchi, affioramento degli strati meno fertili del suolo, fenomeni franosi causati dalla mancata regimazione delle acque piovane sulla superficie aziendale, accumulo di sedimenti veicolati dalle acque di deflusso e dalle frane. I parametri di valutazione sono i seguenti: 1. presenza di fenomeni franosi causati dalla mancata regimazione delle acque piovane sulla superficie aziendale; 2. presenza di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo o presenza di aree di deposizione di sedimenti. Bassa: un solo parametro presente; Media: due parametri presenti; Alta: tre parametri presenti. Durata La permanenza dell effetto di perdita di suolo causato dall infrazione alla presente Norma è messa in relazione all estensione dell infrazione stessa ed alla diffusione di fenomeni franosi con dislocazione di importanti masse di terreno agricolo (estensione superiore ai 100 mq). In relazione a quanto sopra, l indice di durata assume valore alto se l estensione delle infrazioni supera il 50% della superficie aziendale dove è applicabile la norma o i 5 ettari, con diffusi fenomeni franosi. Negli altri casi l incidenza dell indicatore di durata viene stabilita a livello medio. Inadempienze di importanza minore Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore. Intenzionalità Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e nel caso in cui l estensione delle infrazioni sia pari o superiore all 80% della superficie dove è applicabile la Norma o agli 8 ettari. 4. NORMA GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI VEGETALI (Obiettivo 2: Mantenere i livelli di SOSTANZA ORGANICA del suolo) Campo di applicazione La presente norma si applica alle superfici di cui alle lettere a) e b) del 3 dell articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006: Seminativi, Set-aside nofood, Set-aside biologico, Set-aside Food (titoli da ritiro), Set-aside volontario. Obiettivi della Norma L obiettivo della Norma è il mantenimento del livello della sostanza organica del suolo tramite la corretta gestione delle stoppie e dei residui colturali.

8 A.R.T..A. MST Controlli Condizionalità 2008 Rev 01 15/10/2008 Pag. 8 di 26 Descrizione della Norma e degli impegni Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali. La Norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Deroghe Sono ammesse deroghe per i seguenti casi: 1. per le superfici investite a riso, per le quali la bruciatura delle stoppie è ammessa; 2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall Autorità competente. Elementi di verifica Il controllore verificherà il rispetto della norma su tutti i terreni tranne quelli investiti a colture permanenti. In particolare, dovrà verificare: - bruciatura in campo delle stoppie e dei residui della vegetazione al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, dove vietato; - esecuzione degli interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo, nei casi di ricorso alle deroghe. - presenza delle fasce antincendio; - tipo di coltura oggetto di bruciatura; - effetti extra-aziendali dell infrazione. Ogni elemento presente contribuisce a definire l entità dei parametri di gravità e di portata. Ogni elemento d infrazione riscontrato sarà oggetto di foto di campo. La Norma si intende rispettata se non risultano presenti aree sottoposte alla bruciatura delle stoppie e dei residui colturali all interno degli appezzamenti oggetto del controllo. Ai fini della condizionalità, in funzione del contenuto di sostanza organica dei residui di coltivazione, sono considerate: colture depauperanti: cereali a paglia (frumento duro e tenero, triticale, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro); colture miglioratrici e da rinnovo: altri cereali non autunno-vernini (granturco, sorgo da granella, grano saraceno, granturco dolce), colture proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci), semi oleosi (soia, colza e ravizzone, girasole, lino) piante da fibra (canapa). Determinazione dell infrazione: Si ha presenza di un infrazione alla Norma quando, all interno degli appezzamenti aziendali: siano state bruciate in campo le stoppie o i residui vegetali in situazioni non comprese nelle deroghe o non siano stati eseguiti, entro i tempi previsti, gli interventi alternativi per il ripristino del livello di sostanza organica; siano state bruciate in campo le stoppie o i residui vegetali delle colture elencate all interno di aree SIC o ZPS. Indici di verifica Portata Il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l estensione a livello di parcelle agricole o di particelle catastali su cui sono presenti infrazioni (in % della

9 A.R.T..A. MST Controlli Condizionalità 2008 Rev 01 15/10/2008 Pag. 9 di 26 superficie oggetto della norma ed in valore assoluto) tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.. Bassa: qualora la superficie sulla quale viene rilevata infrazione sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari; Media: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari; Alta: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali, oppure l infrazione sia commessa all interno di un area SIC o ZPS. Gravità In considerazione degli obiettivi di mantenimento della sostanza organica del suolo posti dalla presente Norma, la gravità dell infrazione viene calcolata in funzione del contenuto di sostanza organica sottratta al suolo tramite la bruciatura dei residui di coltivazione. Parametri di valutazione: 1. bruciatura di residui di colture depauperanti (cereali a paglia) 2. bruciatura di residui delle colture da rinnovo o miglioratrici 3. bruciatura di residui di foraggere, di superfici ritirate dalla produzione (set-aside), di terreni disattivati Bassa: presenza parametro 1 Media: presenza parametro 2 e/o parametri 2 e 1 Alta: presenza parametro 3 e negli altri casi N.B.: nel caso di infrazione all interno delle aree SIC e ZPS l indicatore di gravità sarà fissato comunque al livello alto. Durata L indicatore di durata viene normalmente stabilito a livello medio. Nei casi di infrazione all interno delle aree SIC e ZPS l indicatore di durata sarà fissato al livello alto. Inadempienze di importanza minore Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni con livelli bassi di portata. Azioni correttive In caso di infrazione con livello basso di portata, sono previste le seguenti azioni correttive: sovescio; letamazione; altri interventi di concimazione organica. Perché sia possibile ricorrere da parte dell azienda alle azioni correttive, deve essere possibile effettuare questi interventi prima o contestualmente alla messa a coltura per l anno successivo. Impegni di ripristino In caso di infrazioni diverse dall inadempienza di importanza minore, sono previsti i seguenti interventi correttivi da porre in essere entro la campagna successiva: sovescio; letamazione;

10 A.R.T..A. MST Controlli Condizionalità 2008 Rev 01 15/10/2008 Pag. 10 di 26 altri interventi di concimazione organica. Intenzionalità Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall art. 4, comma 3 del D.M /06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l estensione delle infrazioni sia pari o superiore all 80% della superficie dove è applicabile la norma o a 8 ettari. 5. NORMA AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE (Obiettivo 2: Mantenere i livelli di SOSTANZA ORGANICA del suolo) Campo di applicazione La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006: Seminativi, Set-aside NoFood, Set-aside biologico. Obiettivi della Norma L obiettivo della Norma è il mantenimento del livello della sostanza organica del suolo tramite il corretto avvicendamento delle colture sul terreno. Descrizione della norma e degli adempimenti: Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo. Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo. Per monosuccessione di cereali s intende la coltivazione della stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi. Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto. La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale. Deroghe 1. monosuccessione di riso; 2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel periodo in deroga. Per periodo in deroga si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione; 3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l avvicendamento, limitatamente alle zone montane. Nel caso di ricorso alla deroga e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza rganica del suolo tramite: sovescio, letamazione o altro intervento di fertilizzazione organica. Elementi di verifica

11 A.R.T..A. MST Controlli Condizionalità 2008 Rev 01 15/10/2008 Pag. 11 di 26 Il controllore verificherà il rispetto della norma su tutti i terreni tranne quelli investiti a colture permanenti, attraverso la determinazione della coltura presente sul terreno e la verifica dei seguenti elementi: - rispetto della durata massima della monosuccessione; oppure, in caso di ricorso alla deroga di cui al precedente punto 2: - realizzazione delle analisi previste dalla deroga; - dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica nel suolo; - esecuzione degli interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo, nei casi di ricorso alle deroghe e nei casi in cui la comparazione dei dati delle analisi dimostri una diminuzione del livello di sostanza organica. Determinazione della violazione Si ha violazione della presente Norma nei seguenti casi: non siano rispettati i limiti di monosuccessione, ovvero, nei casi di ricorso alla deroga di cui al punto 2: non siano state realizzate le analisi del terreno previste; non siano stati eseguiti, entro i tempi previsti, gli interventi alternativi per il ripristino del livello di sostanza organica, in caso di accertamento della diminuzione della sostanza organica. Al fine di verificare il rispetto dell obbligo di interruzione delle monosuccessioni dopo il periodo ammesso, l infrazione sarà determinata attraverso verifiche incrociate all interno del sistema informativo, che terranno conto dei dati storici dichiarativi ed oggettivi registrati a sistema. Indici di verifica Portata Il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l estensione a livello di parcelle agricole o di particelle catastali su cui sono presenti infrazioni (in % della superficie oggetto della norma ed in valore assoluto) tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali. Bassa: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari; Media: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari; Alta: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari oppure l infrazione sia commessa all interno di un area SIC o ZPS. Nel caso di adesione alla deroga di cui al punto 2, con diminuzione del livello della sostanza organica e mancata esecuzione degli interventi alternativi, l indicatore di portata sarà fissato comunque al livello alto. Gravità In relazione al numero di anni di monosuccessione oltre il massimo consentito. Media: 1 anno di monosuccessione oltre i limiti consentiti, senza la realizzazione delle analisi del terreno oppure degli interventi alternativi per il ripristino della sostanza organica; Alta: 2 o più anni di monosuccessione oltre i massimi consentiti, senza la realizzazione delle analisi del terreno oppure degli interventi alternativi per il ripristino della sostanza organica. Durata

12 A.R.T..A. MST Controlli Condizionalità 2008 Rev 01 15/10/2008 Pag. 12 di 26 L indicatore di durata viene normalmente stabilito a livello medio. Inadempienze di importanza minore Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni con livelli bassi di portata. Azioni correttive Le azioni correttive sono corrispondenti a quelle già stabilite come interventi alternativi in caso di deroga e sono limitati alle infrazioni con portata bassa e dovute a monosuccessioni di durata di un solo anno superiore ai massimi consentiti (gravità media): sovescio; letamazione; altri interventi di concimazione organica. Perché sia possibile ricorrere da parte dell azienda agli interventi correttivi, deve essere possibile effettuare questi interventi prima o contestualmente alla messa a coltura per l anno successivo. Impegni di ripristino In caso di infrazioni diverse dall inadempienza di importanza minore, sono previsti i seguenti interventi correttivi da porre in essere entro la campagna successiva: sovescio; letamazione; altri interventi di concimazione organica. Intenzionalità Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall art. 4, comma 3 del D.M /06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l estensione delle infrazioni sia pari o superiore all 80% della superficie dove è applicabile la norma o a 8 ettari. 6. NORMA DIFESA DELLA STRUTTURA DEL SUOLO ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGRONDO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E L USO ADEGUATO DELLE MACCHINE AGRICOLE (Obiettivo 3: Proteggere la STRUTTURA DEL SUOLO) Campo di applicazione La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006: Superfici a seminativo, setaside nofood, set-aside biologico, set-aside food (titoli da ritiro), set-aside volontario, a pascolo permanente e a oliveto. Obiettivi della Norma La Norma ha lo scopo di: - prevenire i ristagni idrici attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque che, insieme alle opportune sistemazioni del terreno (es. baulatura), concorre ad un agevole deflusso delle acque piovane verso i punti di raccolta naturali o artificiali (impluvi e fossi);

13 A.R.T..A. MST Controlli Condizionalità 2008 Rev 01 15/10/2008 Pag. 13 di 26 - evitare il danneggiamento della struttura del suolo imponendo il corretto uso delle macchine agricole, in particolare per quanto attiene al divieto del loro uso in condizioni di terreno allagato o intriso d acqua. Definizioni: - Scolina: piccolo fossato in cui si raccoglie l acqua di sgrondo dei campi; - Canale collettore permanente: canale che raccoglie le acque provenienti dalle scoline; - Baulatura: sagomatura del terreno, realizzata e mantenuta tramite l aratura, per favorire il deflusso delle acque superficiali verso la rete di sgrondo. Descrizione della Norma e degli impegni Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura, assicurando altresì un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno. Sono quindi previsti i seguenti adempimenti: a) manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque. b) esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di tempera ) e con modalità d uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. N.B.Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l applicazione puntuale della norma di cui alla lettera a), la condizionalità è da ritenersi rispettata. L agricoltore, al fine di ridurre i rischi di allagamenti e ristagni, laddove sia presente una rete di sgrondo delle acque superficiali, dovrà: - provvedere a mantenere in efficienza fossi e scoline; - mantenere in efficienza i canali collettori; - mantenere, ove presente, la baulatura. Si sottolinea che per un corretto mantenimento in efficienza della rete di sgrondo si intende il ricorso a pratiche volte a garantire l equilibrato controllo della vegetazione presente, che assolve un importante ruolo di contenimento dell erosione e di tutela della biodiversità. L agricoltore dovrà altresì evitare ogni intervento agronomico che preveda l ingresso di macchine agricole sul terreno saturo d acqua. Deroghe Sono ammesse nei seguenti casi in riferimento all impegno di cui alla precedente lettera a): 1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 2. In presenza di drenaggio sotterraneo; 3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante. Elementi di verifica Il controllore verificherà il rispetto della norma su tutti i terreni agricoli. Per quanto attiene all evidenza delle violazioni ed al calcolo dell eventuale riduzione, saranno sottoposti a controllo i seguenti parametri: a) mantenimento in efficienza la rete di sgrondo - efficienza delle scoline;

14 A.R.T..A. MST Controlli Condizionalità 2008 Rev 01 15/10/2008 Pag. 14 di 26 - manutenzione dei canali collettori; - presenza di fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale; - mantenimento della pratica della baulatura b) corretto uso delle macchine agricole: - presenza di evidenti segni di degrado della struttura del suolo dovuto all uso delle macchine agricole in condizioni inadatte di umidità del terreno. Saranno inoltre verificate le seguenti situazioni: - eventuale presenza del drenaggio sotterraneo; - eventuale presenza di disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat), che prevedano periodi di divieto di eliminazione della vegetazione spontanea in corrispondenza di scoline o canali collettori. La Norma si intende rispettata quando: - il controllore non riscontra fenomeni di ristagno idrico; - il controllore riscontra elementi tali da considerare la corretta manutenzione del sistema di sgrondo delle acque superficiali; - il controllore non rileva alcuna evidenza di costipazione del suolo derivante da uno scorretto uso di macchine agricole. Ogni elemento presente contribuisce a definire l entità dei parametri di gravità, portata e durata. Ogni elemento d infrazione riscontrato sarà oggetto di foto di campo. Determinazione dell infrazione Si ha violazione della presente Norma quando non sia stata eseguita la manutenzione prevista, anche in assenza di fenomeni di ristagno idrico, oppure siano presenti segni di scorretto uso delle macchine agricole con conseguente degrado della struttura del suolo. N.B. Le infrazioni sono a carico dell azienda anche nel caso in cui le operazioni agronomiche siano state commissionate a conto terzisti, fatto salvo quanto contenuto nella sezione casi particolari della presente Norma. Indici di verifica Portata Il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l estensione della superficie, a livello di parcelle agricole o di particelle catastali, sulla quale siano stati rilevati i fenomeni di ristagno descritti più sopra, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali. Bassa: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari; Media: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 5 ettari; Alta: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 5 ettari oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali. Gravità Il parametro è stabilito in relazione al numero di impegni non rispettati. Media: per infrazioni ad uno solo degli impegni individuati per la presente Norma; Alta: per infrazioni a più di uno degli impegni individuati per la presente Norma. Durata

15 A.R.T..A. MST Controlli Condizionalità 2008 Rev 01 15/10/2008 Pag. 15 di 26 In relazione alla definizione di durata stabilita dall art. 44 del Reg. CE 796/04, il livello del parametro di durata assume un valore alto quando all infrazione sia associato il totale abbandono del sistema di sgrondo delle acque superficiali presente sul terreno (scoline, canali, baulatura). Negli altri casi il parametro assume un livello medio. Casi particolari Nel caso in cui i terreni dove sia riscontrata un infrazione alla presente Norma dovessero ricadere all interno di un area ZPS o SIC, sarà verificata la eventuale presenza di disposizioni di tutela ambientale che prevedano la salvaguardia della vegetazione spontanea in corrispondenza di scoline o canali collettori e rendano pertanto impossibile la loro messa in efficienza. In caso di effettiva presenza di tali disposizioni, l infrazione viene annullata. Nel caso in cui si riscontri (attraverso documentazione probante) che la manutenzione del sistema di sgrondo sia di competenza di strutture esterne (consorzi, enti di bonifica, ecc.) l eventuale infrazione sarà annullata e si invierà una segnalazione all Ente preposto per i controlli del caso. In ultimo, quando la manutenzione affidata ad esterni sia limitata alla gestione della rete dei canali collettori principali, l azienda sarà sottoposta a controllo con la verifica della sola efficienza della rete aziendale formata dalle scoline e dall eventuale baulatura presente. Inadempienze di importanza minore Per questa Norma non sono previste inadempienze di importanza minore. Azioni correttive Non sono previste azioni correttive. Impregni di ripristino Nel caso di infrazione alla norma, è previsto il ripristino dell efficienza della rete di sgrondo entro la campagna successiva, anche attraverso l impianto di un sistema di drenaggio sotterraneo. Intenzionalità Si ha infrazione intenzionale oltre che nei casi previsti dall art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, nel caso di presenza di infrazioni relative al corretto uso delle macchine agricole per un estensione superiore al 50% del terreno o agli 8 ettari. 7. NORMA PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE (Obiettivo 4: Assicurare un livello minimo di mantenimento dell ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat) Campo di applicazione La presente norma si applica alle superfici a pascolo permanente di cui alla lettera c) del comma 3 dell articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006: superfici a pascolo permanente. A maggiore specifica, sono esclusi da questa classificazione i terreni ritirati obbligatoriamente dalla produzione (set-aside) o ritirati volontariamente (terreni disattivati) anche nell ambito delle misure agroambientali di ritiro pluriennale dei terreni (es. set-aside ventennale).

16 A.R.T..A. MST Controlli Condizionalità 2008 Rev 01 15/10/2008 Pag. 16 di 26 Obiettivi della Norma L obiettivo della Norma è quello di garantire la protezione del pascolo permanente, che è considerato un uso agricolo di alto rilievo ambientale. Descrizione della Norma e degli impegni Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni: a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell art.4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni; b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione; c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque e rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno. Deroghe Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a) e all impegno c) ove previsto da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali. Elementi di verifica Il controllore verificherà, su tutti gli appezzamenti interessati alla dichiarazione di pascolo permanente: Relativamente all impegno a): 1. il rispetto di quanto stabilito dall art. 4 del Reg. 796/04; Relativamente all impegno b): 2. il divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente presenti all interno dei SIC e ZPS in altri usi; 3. la rispondenza tra le dichiarazioni aziendali di pascolo permanente e quanto riscontrato in campo; 4. assenza di lavorazioni del terreno vietate; 5. rispetto del carico minimo e massimo di bestiame da pascolo, espresso in UBA/ha per anno. Determinazione della violazione Si ha presenza di un infrazione alla Norma quando siano individuate aree di pascolo con evidenze di: - utilizzo agronomico differente dal pascolo (seminativi, patate, altri usi); - lavorazioni profonde del terreno, con eliminazione del cotico erboso; - stato di degrado del cotico erboso dovuto al sovrapascolamento; - invasione di essenze arbustive non desiderate. Ogni elemento presente contribuisce a definire l entità dei parametri di gravità, portata e durata. Ogni elemento d infrazione riscontrato sarà oggetto di foto di campo.

17 A.R.T..A. MST Controlli Condizionalità 2008 Rev 01 15/10/2008 Pag. 17 di 26 Indici di verifica Portata Il livello di questo indicatore è calcolato coerentemente con l estensione della superficie, a livello di parcelle agricole o di particelle catastali per le quali sono state riscontrate infrazioni. Bassa: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione agli impegni 3) o 4) sia inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore ai 4 ettari; Media: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione agli impegni 3) o 4) sia superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 6 ettari; Alta: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l infrazione agli impegni 3) o 4) sia superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 6 ettari, oppure sia presente un infrazione a uno degli impegni 1),2),5). Gravità Considerando gli obiettivi di protezione del pascolo permanente posti dalla presente Norma, la gravità dell infrazione viene calcolata in funzione della tipologia di infrazione commessa e dal numero delle infrazioni commesse, in base ai seguenti parametri di violazione: 1. cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate; 2. presenza di porzioni di pascolo invase da arbusti o essenze boschive, a meno che l utilizzo dichiarato non sia compreso nella categoria pascolo magro ; 3. presenza di porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo, o colture agricole permanenti (ad esempio: frutteti, ecc.), o utilizzazioni forestali; 4. porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo o in utilizzazioni agricole permanenti o forestali in aree SIC o ZPS; 5. non rispetto di quanto stabilito dall art. 4 del Reg. 796/04; 6. non rispetto del carico minimo e massimo di bestiame da pascolo, espresso in UBA/ha per anno. Bassa: presenza di un parametro tra i primi 3; Media: presenza di due parametri tra i primi 3; Alto: presenza di almeno 3 parametri o di un solo parametro tra 4, 5 o 6. Durata L estensione e la natura delle infrazioni sono parametri strettamente legati alla possibilità di ripristinare in tempi rapidi la situazione preesistente. In conseguenza di ciò, l indicatore di durata è calcolato in relazione agli altri parametri. Si avrà pertanto: Bassa: portata e gravità al livello basso; Media: portata o gravità al livello medio o alto; Alta: portata e gravità al livello alto. Inadempienze di importanza minore Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni con livelli bassi di portata. Azioni correttive Le azioni correttive prevedono: Infrazione 1.Cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate Intervento correttivo Ripristino del pascolo nelle zone danneggiate (risemina, ecc.)

18 A.R.T..A. MST Controlli Condizionalità 2008 Rev 01 15/10/2008 Pag. 18 di 26 2.Presenza di porzioni di pascolo invase da arbusti o essenze boschive 3.Presenza di porzioni di pascolo convertite in colture agricole permanenti (ad esempio: frutteti, ecc.) o utilizzazioni forestali 4.Infrazione all impegno relativo al rispetto del divieto di riduzione della superficie a pascolo (art. 4 del Reg. 796/04) Eliminazione delle essenze arbustive o forestali indesiderate Ripristino delle corrispondenti aree a pascolo o, per uguale superficie, in aree a pascolo equivalenti Ripristino del giusto rapporto aziendale tra superficie destinata a pascolo permanente e superficie agricola totale Gli interventi prescritti dovranno essere realizzati prima o contestualmente alla messa a coltura per l anno successivo. Le porzioni di terreno interessate dagli interventi correttivi dovranno essere quindi dichiarate a pascolo permanente nella DPU presentata l anno successivo al controllo e conseguentemente vincolate per almeno 5 anni. Impegni di ripristino Gli interventi correttivi sono previsti per le infrazioni con livelli portata diversi da bassa e riguardano: Infrazione Intervento correttivo 1.Cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate Ripristino del pascolo nelle zone danneggiate (risemina, ecc.) 2.Presenza di porzioni di pascolo invase da arbusti o essenze boschive 3.Presenza di porzioni di pascolo convertite in colture agricole permanenti (ad esempio: frutteti, ecc.) o utilizzazioni forestali 4.Infrazione all impegno relativo al rispetto del divieto di riduzione della superficie a pascolo (art. 4 del Reg. 796/04) Eliminazione delle essenze arbustive o forestali indesiderate Ripristino delle corrispondenti aree a pascolo o, per uguale superficie, in aree a pascolo equivalenti Ripristino del giusto rapporto aziendale tra superficie destinata a pascolo permanente e superficie agricola totale Gli interventi prescritti dovranno essere realizzati prima o contestualmente alla messa a coltura per l anno successivo. Le porzioni di terreno interessate dagli interventi correttivi dovranno essere quindi dichiarate a pascolo permanente nella DPU presentata l anno successivo al controllo e conseguentemente vincolate per almeno 5 anni. Intenzionalità Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e nel caso in cui l estensione delle infrazioni sia pari o superiore all 80% della superficie dove è applicabile la norma o a 8 ettari. 8.NORMA 4.2 GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE (Obiettivo 4: Assicurare un livello minimo di mantenimento dell ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat) Campo di applicazione La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006: Set-aside Food (titoli da ritiro) e Set-aside volontario.

19 A.R.T..A. MST Controlli Condizionalità 2008 Rev 01 15/10/2008 Pag. 19 di 26 Obiettivi della Norma L obiettivo principale è quello di assicurare la corretta gestione delle superfici ritirate dalla produzione tramite specifiche pratiche agronomiche. In particolare, la norma intende garantire che i terreni ritirati dalla produzione non vengano abbandonati, ma siano comunque sottoposti ad un livello minimo di mantenimento al fine di: - conservare il potenziale produttivo e la fertilità del terreno; - preservare il terreno da erosioni e dilavamenti; - evitare lo sviluppo incontrollato delle piante infestanti; - limitare il rischio di propagazione degli incendi; - tutelare la fauna selvatica, evitando che i terreni ritirati dalla produzione siano sottoposti ad alcune pratiche colturali durante i delicati periodi della nidificazione o riproduzione. Descrizione degli impegni Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni: a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l anno (il periodo di impegno del terreno per l utilizzazione dichiarata e, segnatamente, durante l inverno); b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di: - conservare l ordinario stato di fertilità del terreno; - tutelare la fauna selvatica; -prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione di infestanti. Il periodo di divieto di intervento è fissato: - per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o trinciatura, non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; in assenza di dichiarazione dell agricoltore tale periodo decorre dal 15 febbraio; - per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o trinciatura, non può essere inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno; in assenza di dichiarazione dell agricoltore tale periodo decorre dal 15 marzo. E fatto comunque obbligo di sfalcio e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. Deroghe È consentito all agricoltore di avvalersi di alcune deroghe agli impegni fissati. La volontà di avvalersi di una o più deroghe ammissibili è indicata all atto della compilazione della DPU. I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione. In deroga all impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi: 1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002; 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

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