L applicazione della condizionalità in Puglia
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1 Regione Puglia Assessorato alle Risorse Agroalimentari L applicazione della condizionalità in Puglia Nicola Laricchia 19 FORUM DI MEDICINA VEGETALE Centro Risorse Polivalente Basile Caramia Locorotondo, 11 dicembre 2007
2 La condizionalità Insieme di impegni che condizionano l erogazione degli aiuti comunitari; Si applica sull intera azienda; Sanzioni in caso di inosservanza;
3 LA NORMATIVA REGOLAMENTO (CE) n. 1782/2003 norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ; REGOLAMENTO (CE) n. 796/2004 modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo ; CIRCOLARE AGEA 2005 applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità ; D.M. n del 21/12/2006 disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del D.M ; D.M. n del 18/10/2007 che modifica il D.M ; D..G.R. n. 181 del 27/02/2007 applicativa del D.M ; CIRCOLARE AGEA 2007 (G.U. serie generale n. 263 del 12/11/2007) applicazione della normativa comunitaria in materia di condizionalità anno 2007 ; 07 ;
4 Norme di condizionalità Criteri di gestione obbligatori (CGO) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) Atti Norme Igiene e benessere degli animali e piante Salvaguardia dell ambiente Compatibilità ambientale agricoltura Mantenimento fertilità suoli Campi di condizionalità
5 I CONTROLLI L AG.E.A. è l autorità competente per il coordinamento dei controlli Le norme di dettaglio per il controllo sono stabilite da AG.E.A. documentale (soggettivo); oggettivo (foto aeree, telerilevamento); in azienda (sopralluoghi e rilevamenti); Indici di verifica: portata (superficie); gravità (conseguenza dell infrazione); durata (tempo per il ripristino dell infrazione);
6 CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI
7 AMBIENTE Atto A1 DIRETTIVA 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Atto A2 DIRETTIVA 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; Atto A3 DIRETTIVA 86/278/CEE, concernente la protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; Atto A4 DIRETTIVA 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Atto A5 DIRETTIVA 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
8 SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI Atto A6 DIRETTIVA 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all identificazione e alla registrazione degli animali; Atto A7 REGOLAMENTO CE 2629/97 (abrogato dal Regolamento CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 820/97 (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini; Atto A8 REGOLAMENTO CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97; Atto A8.bis - REGOLAMENTO CE 21/2004che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini.
9 SANITA PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE del Consiglio concernente l immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CEE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il i l divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE. ATTO B11 REGOLAMENTO (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio io che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio o recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie ie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l afta epizootica. ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE del Consiglio concernente l introduzione di d i misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonche di misure specifiche e per la malattia vescicolare dei suini. ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
10 IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI ATTO C16 DIRETTIVA 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. ATTO C17 DIRETTIVA 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. ATTO C18 DIRETTIVA 98/58/CE del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
11 Atto A1 Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Atto A5 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna a selvatiche; impegni applicabili a livello dell azienda agricola i cui terreni si trovano nelle aree Rete Natura 2000 Obbligo della Valutazione di Incidenza per gli interventi di trasformazione agraria ricadenti nei siti Natura 2000; Obbligo del rispetto misure di conservazione per le zone ZPS ai sensi D.G.R. n. 22 del 04/09/2007 Misure di conservazione ai sensi della Dir. 79/409/CEE e Dir. 92/43/CEE ;
12 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SOGGETTI ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI FINI DEL REGIME DI CONDIZIONALITA Ai sensi dell'art. 6 del DPR 120/2003 e della DGR n. 304 del 14 marzo 2006, "I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso" singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, ( ), i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi Pertanto, fermo restando quanto espresso dall'art. 6 del DPR 120/2003, le seguenti attività, non avendo incidenze significative sui siti Rete Natura 2000, non sono assoggettabili alle procedure di valutazione di incidenza:
13 pratiche di allevamenti bradi e semi-bradi con l individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale; normali pratiche colturali relative a colture arboree e orticole, vigneti, seminativi, e altre colture agricole già esistenti; riconversioni colturali su superfici già coltivate a far data dal (così come rilevabili dalle ortofoto carte AIMA 1997), perché queste non comportino trasformazione di superfici naturali, non alterino la morfologia del terreno e il normale equilibrio idrogeologico. Per quanto attiene ai manufatti edilizi esistenti funzionali all'attività agricola, non sono assoggettabili alle procedure di valutazione di incidenza le seguenti tipologie di interventi: interventi di manutenzione ordinaria; interventi di manutenzione straordinaria; interventi di restauro e di risanamento conservativo interventi così come definiti ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del DPR 6 giugno 2001 n. 380; interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo delle acque, di riduzione della produzione di rifiuti, se non comportano variazioni di volume. Le prescrizioni sopra riportate sono applicate, esclusivamente, ai fini della "domanda unica di pagamento", ai sensi del Reg (CE) n. 1782/03 e s.m..
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15 ATTO A2 Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall inquinamento provocato da d certe sostanze pericolose AMBITO DI APPLICAZIONE: Aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose (prodotti fitosanitari, olii esausti, carburanti, ecc) Impegni rispetto delle norme per per lo lo smaltimento
16 ATTO A3 Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura AMBITO DI APPLICAZIONE: Aziende agricole che utilizzano i fanghi di depurazione in azienda Impegni Possesso della documentazione completa ditta fanghi; Formulario di identificazione della provenienza fanghi; Schede di accompagnamento; Registro utilizzazione terreni; Notifica agli enti competenti dello smaltimento; Idonea documentazione sul corretto smaltimento; Rispetto delle norme e delle prescrizioni per per lo lo smaltimento Divieto di di utilizzo e spandimento per per le le zone ZPS
17 ATTO A4 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle le acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole AMBITO DI APPLICAZIONE: Aziende agricole che ricadono in aree vulnerabili da nitrati Impegni rispetto del del piano di di azione per per le le aree vulnerabili da da nitrati
18 ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, (modificata icata dal Reg. CE 21/2004) relativa all identificazione e alla registrazione degli animali, articoli 3, 4 e 5 ATTO A7 - REGOLAMENTO 2629/97 della Commissione (abrogato dal Reg (CE) n. 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del reg. 820/97 (abrogato dal l Reg. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, articoli 6 e 8. ATTO A8 - REGOLAMENTO 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all etichettatura ttatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97, articoli 4 e 7. ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L l 5 del , pagina 8), articoli 3, 4 e 5. AMBITO DI APPLICAZIONE: Aziende con allevamenti bovini, bufalini, suini, ovicaprini
19 Impegni: codice aziendale; tenuta registro di stalla; codice identificativo per i capi; marcatura dei capi;
20 ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE del Consiglio concernente l immissione in commercio dei prodotti fitosanitari AMBITO DI APPLICAZIONE: Aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari Impegni rispetto delle delle norme per per l utilizzo dei dei prodotti fitosanitari possesso del del patentino; modalità di di conservazione; norme di di utilizzo; registrazione sul sul quaderno di di campagna; taratura delle delle macchine irroratrici;
21 ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CEE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del l Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE AMBITO DI APPLICAZIONE: Aziende con allevamenti bovini, bufalini, suini, ovicaprini Impegni divieto di di somministrazione di di sostanze ormonali agli agli animali; divieto di di detenzione, macellazione, trasformazione delle carni che contengono sostanze ormonali;
22 ATTO B11 REGOLAMENTO (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. AMBITO DI APPLICAZIONE: Aziende agricole Aziende agricole che producono mangimi Impegni dotarsi di di manuale di di rintracciabilità e porre in in essere le le idonee procedure di di registrazione
23 SANITA PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI ATTO B12 - Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l afta epizootica. ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE del Consiglio concernente l introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonche di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini. ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
24 AMBITO DI APPLICAZIONE: Aziende agricole con allevamenti bovini, suini ovini Impegni Divieto Divieto di di somministrazione di di farine farine animali; animali; Obbligo Obbligo di di notifica notifica al al servizio servizio veterinario di di casi casi sospetti; sospetti; Test Test rapidi rapidi per per gli gli animali animali da da macellazione; Distruzione del del materiale materiale a a rischio rischio dopo dopo la la macellazione; Abbattimento degli degli animali animali infetti; infetti; Pulizia Pulizia disinfezione dei dei locali; locali; Vaccinazione;
25 IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI ATTO C16 DIRETTIVA 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. ATTO C17 DIRETTIVA 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. ATTO C18 DIRETTIVA 98/58/CE del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. AMBITO DI APPLICAZIONE: Aziende con allevamenti impegni Spazi Spazi per per gli gli animali; Caratteristiche dei dei locali; locali; Ispezione e cura cura degli degli animali; Registrazione dei dei trattamenti medici; medici;
26 Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali
27 NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO Proteggere il suolo mediante misure idonee AMBITO DI APPLICAZIONE terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla d presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni ioni
28 NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio impegni realizzazione di solchi acquai temporanei, con distanza non superiore a 80 metri, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza, che convoglino le acque raccolte in fossi o alvei naturali o nelle reti scolanti naturali o artificiali, laddove presenti. nelle reti scolanti naturali o artificiali, laddove presenti
29 NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio deroghe Rischi per la stabilità del mezzo meccanico; Mancanza della rete di canali ove convogliare l acqua; Zone con evidenti fenomeni di soliflusso; fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza di almeno cinque metri e una distanza tra loro non superiore a metri; semina su sodo; minima lavorazione (sostituzione dell aratura profonda con ripuntatura o lavorazione equivalente seguita da erpicatura superficiale);
30 NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO AMBITO DI APPLICAZIONE le superfici a seminativo soggette ad obbligo del ritiro dalla produzione (set a side) e non coltivate durante tutto l anno; le altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili ad aiuto diretto (terreni disattivati volontariamente). Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche
31 NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali impegni Il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. deroghe a) per le aziende agricole ricadenti nei territori definiti SIC e ZPS seguire le prescrizioni della competente autorità di gestione dei siti di SIC e ZPS; b) per le altre aziende agricole la bruciatura delle stoppie deve rispettare tutte le prescrizioni riportate nella L.R. 15 del 12/05/97. In caso di ricorso alla deroga è necessario effettuare uno degli interventi alternativi: letamazione o altro tipo di concimazione organica; semina su sodo; sovescio di colture miglioratrici nell'annata successiva;
32 NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture* impegni Monosuccessione (coltivazione dello stesso cereale per due o più anni) non superiore a cinque anni; deroghe Dopo presentazione analisi terreno: 1 durante la monosuccessione; 2 fine periodo di deroga; Ripristino Sostanza Organica * A partire dal 2008;
33 NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali Obiettivo 3: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate AMBITO DI APPLICAZIONE Aziende agricole servite da rete poderale di sgrondo
34 NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l uso adeguato delle macchine * impegni Manutenzione annuale della rete scolante aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque laddove questa è presente e confluisca nelle reti scolanti comprensoriali o in canali recettori naturali. Nelle zone SIC e ZPS, individuate a livello regionale, la manutenzione della rete di sgrondo aziendale deve essere effettuata nel periodo compreso tra luglio e settembre. L esecuzione delle lavorazioni in condizioni di tempera del terreno. Presenza di drenaggio sotterraneo. deroghe In caso di trasformazione fondiaria,, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia.
35 Norma 4.1: Protezione del pascolo permanente Obiettivo: a) Garantire la protezione del pascolo permanente e assicurare una costante copertura vegetale del terreno; b) Assicurare un importante habitat per le specie selvatiche e per gli animali utili che vivono nel terreno; c) Evitare il degrado delle superfici pascolive con conseguente incespugliamento.
36 Norma 4.1: Protezione del pascolo permanente Interessa le superfici a pascolo permanente (Reg.CE 796/04) a) le superfici a pascolo permanente: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell avvicendamento delle colture dell azienda per cinque o più anni. b) Sono esclusi dalla classificazione i terreni ritirati dalla produzione (set-aside o disattivati);
37 Impegno: Norma 4.1: Protezione del pascolo permanente 1. Divieto della riduzione della superficie a pascolo; 2. Divieto di conversione della superficie a pascolo per altri usi nelle zone SIC e ZPS; 3. Esclusione di lavorazioni del terreno ad eccezione di quelle per il rinnovo e rinfittimento del cotico erboso e per la gestione dello sgrondo delle acque; 4. Rispetto carico di bestiame da pascolo: a) minimo: 0,2 UBA/ha/anno; b) massimo: 4 UBA/ha/anno;
38 Norma 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione Obiettivo: a) Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni non produttivi attraverso idonee pratiche agronomiche utili a conservare il potenziale produttivo e la fertilità del suolo, preservandolo da erosioni e dilavamenti; b) Favorire la fauna selvatica limitando gli interventi colturali nei periodi di nidificazione o riproduzione; c) Limitare il rischio di propagazione degli incendi;
39 Norma 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione Interessa: a) le superfici a seminativo soggette ad obbligo del ritiro dalla produzione (set a side) e non coltivate durante tutto l anno; b) le le altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili ad aiuto diretto (terreni disattivati volontariamente).
40 Norma 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione Impegno: 1. Presenza della copertura vegetale,, naturale o seminata, durante tutto l anno; 2. Eseguire almeno una volta l anno un operazione colturale: sfalcio o la trinciatura 3. Realizzare fasce antincendio conformemente alla L.R. 18/2000 (conferimento di funzioni e compiti in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi) e L.R. 15/97 (norme sulla bruciature delle stoppie);
41 Norma 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione Divieti: Riguardano le epoche in cui non possono essere eseguite le operazioni meccaniche; a. Aziende con terreni in aree SIC e ZPS: Dal 15 marzo al 15 agosto (150 giorni); b. Aziende con terreni in altre aree: Dal 1 maggio al 31 agosto (120 giorni);
42 Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione Deroghe: comprovate tramite autocertificazione da allegare al fascicolo aziendale. 1. Effettuare altre lavorazioni meccaniche oltre quelle consentite; 2. Eseguire operazioni consentite durante il periodo di divieto;
43 Norma 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione Deroghe: Per l impegno a mantenere la copertura vegetale, seminata o naturale, per tutto l anno, si può chiedere deroga per eseguire lavorazioni meccaniche: 1.Se il terreno è coltivato con colture da sovescio; 2.Se il terreno è sottoposto a lavori di ripristino di habitat naturali; 3.Se il terreno è coltivato per l alimentazione della fauna selvatica; 4.Se il terreno è destinato a miglioramento fondiario;
44 Norma 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione Deroghe: Per l impegno a eseguire, almeno una volta l anno, lo sfalcio o le operazioni equivalenti si può chiedere deroga per eseguire lavorazioni meccaniche: 1. Può eseguire uno sfalcio o una trinciatura anche durante il periodo di divieto nel caso di pericolo di disseminazione delle erbe infestanti ; 2. Pascolamento per il controllo delle infestanti purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso;
45 Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione Epoche di intervento
46 NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti Obiettivo: per assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative
47 Norma 4.3: Manutenzione degli oliveti Obiettivo: Assicurare un livello minimo di mantenimento delle superfici investite a olivo tramite la cura delle piante; Preservare l olivo quale componente caratteristico del paesaggio rurale; Tutelare gli agroecosistemi con possibilità di rifugio e nutrimento par la fauna selvatica; Favorire la biodiversità animale e vegetale.
48 Norma 4.3: Manutenzione degli oliveti Interessa: a) Le aziende con superfici olivetate; b) La cura degli olivi; c) Gli impianti specializzati e impianti con piante sparse;
49 Norma 4.3: Manutenzione degli oliveti Impegni: Divieto di estirpazione delle piante di olivo; Esecuzione di tecniche colturali consistenti nell eliminazione di polloni e succhioni nati alla base pianta e sul tronco principale ogni 2 anni; Potatura degli olivi almeno ogni cinque anni; Eliminazione di rovi e vegetazione spontanea nata alla base della pianta, ogni anno, entro giugno.
50 Norma 4.3: Manutenzione degli oliveti Deroghe: Per l estirpazione di piante di olivo in caso di: reimpianto autorizzato; estirpazione autorizzata; Per l esecuzione di tecniche colturali sulla pianta: In presenza di motivazione di ordine fitosanitario;
51 NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio obiettivo: assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
52 Norma 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del territorio Obiettivo: a) Assicurare la conservazione del paesaggio rurale; b) Ridurre il rischi del dissesto idrogeologico; c) Valorizzazione e tutela della biodiversità.
53 Norma 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del territorio Interessa: Qualsiasi superficie agricola di un azienda beneficiaria di aiuti diretti con elementi caratteristici del paesaggio;
54 Norma 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del territorio Impegni: Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati; Rispetto degli elementi caratteristici del paesaggio (D.G.R. n. 1748/2000, art beni diffusi del paesaggio agrario ); Divieto di estirpazione degli olivi secolari; Rispetto delle misure di conservazione regionali;
55 Norma 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del territorio Elementi diffusi del paesaggio agrario (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio) (Art D.G.R del 15 dicembre 2000) 1. Piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica, ove censiti da strumenti urbanistici; 2. Alberature stradali e poderali, ove censiti dagli strumenti urbanistici vigenti; 3. Pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali;
56 Norma 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del territorio Deroghe: Rimodellamento dei terrazzamenti per renderli economicamente validi e meccanizzabili; Livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina;
57 Siti di riferimento
58 Grazie per l attenzione!
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