Anno XL - N Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - art. 1, c. 1 - D.L. n. 353/2003 conv. in L. 27/02/ n Filiale di Varese

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1 Anno XL - N Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - art. 1, c. 1 - D.L. n. 353/2003 conv. in L. 27/02/ n Filiale di Varese 40 2º Supplemento Straordinario - Giovedì 7 ottobre 2010 BOLLETTI UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA SOMMARIO D) ATTI DIRIGENZIALI GIUNTA REGIONALE Presidenza Decreto dirigente unità organizzativa 27 settembre n [4.3.1] Direzione Centrale Programmazione Integrata Organismo Pagatore Regionale Approvazione del Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità SVILUPPO ECOMICO / Agricoltura / Credito Agrario

2 2 Bollettino Ufficiale 2º Supplemento Straordinario N ottobre 2010 D) ATTI DIRIGENZIALI GIUNTA REGIONALE Presidenza [BUR ] [4.3.1] D.d.u.o. 27 settembre n Direzione Centrale Programmazione Integrata Organismo Pagatore Regionale Approvazione del Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità 2010 DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE IL DIRETTORE OPR Visti: il Regolamento (CE) 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune; il Regolamento (CE) 885/2006 del 21 giugno 2006 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; il Regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003; il Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo; Vista la seguente normativa specifica, che definisce le modalità e le condizioni per il controllo condizionalità per l anno 2009: Normativa nazionale: decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n del 22 dicembre 2009, relativo a «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»; circolare AGEA Coordinamento n. ACIU del 2 luglio 2010 avente come oggetto «Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2010». Disposizioni regionali: d.g.r. n. 8/10949 del 30 dicembre 2009 relativa a «Determinazione in merito ai criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 4196/2006»; Protocollo d intesa tra Organismo Pagatore Regionale della Lombardia e Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia per l effettuazione del controllo di condizionalità nel campo salute, sanità e benessere degli animali firmato in data 30 luglio 2009; Considerato che: a) l Organismo Pagatore della Regione Lombardia, ai sensi dell art. 48, paragrafo 2 del Reg. CE 1122/2009, è responsabile dei controlli di condizionalità; b) è stata approvata e pubblicata la circolare di AGEA Coordinamento n. 507/2010 relativa ai controlli di condizionalità per la campagna 2010; c) a seguito all approvazione di tale circolare di Coordinamento, al fine di avviare i controlli, è necessario definire ed approvare le regole relative ai controlli, la relazione di controllo e le check-list da utilizzare nell ambito dei controlli dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), nonché della Norma 5 Standard 5.1; d) taluni controlli e attività, nel rispetto dell allegato 1 al Reg. (CE) 885/2006 e sulla base di specifiche convenzioni, sono delegati a: Amministrazioni provinciali per quanto concerne l attività di controllo condizionalità, limitatamente ad alcune CGO e la norma 5, Standard 5.1; ASL per quanto concerne l attività di controllo condizionalità, limitatamente alle CGO di loro competenza, così come specificato nella convenzione tra Organismo Pagatore Regionale e Direzione Generale Sanità sopra richiamata; Ritenuto pertanto di approvare: 1. il Manuale Operativo (allegato 1); 2. le check-list di controllo (allegato 2); quali strumenti di controllo per la verifica del rispetto degli atti relativi alla condizionalità, cui le Amministrazioni Provinciali e le ASL sono tenute ad attenersi; Richiamato il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che ha riconosciuto l Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione ; Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»; Richiamato il II provvedimento organizzativo anno 2010 della IX legislatura d.g.r. n. 48 del 26 maggio 2010; DECRETA recepite le premesse 1. di approvare il Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità 2010 di cui all allegato 1 al presente decreto; 2. di approvare le check-list di controllo, di cui all allegato 2 al presente decreto; 3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web dell Organismo Pagatore Regionale (link: Il direttore OPR: Antonietta De Costanzo

3 Bollettino Ufficiale Allegato 1 ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA MANUALE OPERATIVO DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ 2010 REG. CE 73/2009, REG. CE 1122/2009 PARTE GENERALE 1. PREMESSA 2. SOGGETTI COINVOLTI 3. MODALITÀ GENERALI DEL CONTROLLO 3.1 Controlli di competenza delle Amministrazioni Provinciali 3.2 Controlli di competenza delle ASL 4. MODALITÀ OPERATIVE PER IL CALCOLO DEGLI ETI DEL CONTROLLO 4.1. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni 4.2. Calcolo della riduzione per negligenza 4.3. Calcolo delle riduzioni per negligenza con reiterazione 4.4. Calcolo delle riduzioni per intenzionalità 4.5. Cumulo di infrazioni di diversa natura 5. PSR E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ 6. CONTROLLO DI II LIVELLO 7. SPECIFICHE TECNICHE ATTO A1- Conservazione degli uccelli selvatici ATTO A2 - Protezione delle acque sotterranee dall inquinamento provocato da certe sostanze pericolose ATTO A3 - Protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ATTO A4/A4 RM - Protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ATTO A5 - Conservazione degli habitat naturali, seminaturali e della flora e della fauna selvatica ATTO A6 - Identificazione e registrazione dei suini ATTO A7 - Identificazione e registrazione dei bovini, bufalini e relativo all etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ATTO A8 - Identificazione e registrazione degli ovicaprini ATTO B9/B9 RM - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ATTO B10 - Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali ATTO B11 - Sicurezza alimentare ATTO B12 - Prevenzione e controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ATTO B13 - Misure di lotta contro l afta epizootica ATTO B14 - Misure di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ATTO B15 - Misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ATTO C16 - Benessere dei vitelli ATTO C17 - Benessere dei suini ATTO C18 - Benessere degli animali STANDARD Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione 8. DEFINIZIONI 9. DISPOZIONI DI RIFERIMENTO Allegato A - Relazione di controllo condizionalità 2010/parte I Allegato B Verifica azioni correttive e impegni di ripristino

4 - 4 - Bollettino Ufficiale 1. PREMESSA PARTE GENERALE Il Regolamento (CE) n. 73/2009, che abroga il Reg. CE 1782/2003, stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Detto regolamento conferma, tra l altro, che il rispetto dell insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri Obbligatori di Gestione, nonché dell insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali dei terreni agricoli, compresi quelle non più destinati a fini produttivi, sia condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole. Tali obblighi si applicano, limitatamente allo svolgimento dell attività agricola e zootecnica ed alla superficie agricola dell azienda, ad ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti (vedi art. 4 comma 2, Reg. (CE) 73/2009). Il Reg. (CE) 1698/2005, come modificato dal Reg. (CE) 74/2009, conferma anch esso che anche le aziende beneficiarie delle indennità di cui all articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), sono soggette ad i medesimi obblighi di condizionalità. Tali obblighi non si applicano alle attività non agricole aziendali ed ai terreni non agricoli per i quali non è chiesto un sostegno a norma dei punti dell art. 36 sopra citati. Lo stesso Regolamento, agli artt. 39, paragrafo 3 e 51, paragrafo 1, introduce il vincolo relativo ai cosiddetti Requisiti Minimi relativi all uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari, aggiuntivi rispetto ai normali impegni di condizionalità per le aziende che presentino domande di pagamenti ai sensi dell articolo 36, lettera a), punto IV) nell ambito dello Sviluppo Rurale (misure agro ambientali). Il Reg. (CE) 1234/2007, estende gli obblighi di condizionalità anche agli agricoltori che percepiscano aiuti nell ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione dei vigneti, l estirpazione dei vigneti o la vendemmia verde. Tale obbligo si estende per i tre anni successivi alla riscossione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti ed è limitato all anno di riscossione del pagamento nel caso della vendemmia verde. Gli obblighi di rispetto della condizionalità sono regolati dagli stessi articoli del Reg. (CE) 73/2009 citati per le aziende richiedenti aiuti diretti e sono estesi all intera azienda agricola. In ultimo, il Reg. (CE) 1234/07 (Regolamento OCM unica) estende gli obblighi di condizionalità anche alle aziende partecipanti alle azioni ambientali previste nei programmi operativi del settore ortofrutticolo. Dato che il Reg. (CE) 1234/07 fa espresso riferimento al Reg. (CE) 1698/05, gli impegni che tali aziende devono rispettare sono gli stessi vigenti per le aziende beneficiarie delle indennità dello Sviluppo Rurale, vale a dire comprensivi dei Requisiti Minimi aggiuntivi. Il mancato rispetto di tali obblighi di condizionalità comporta la riduzione o l esclusione dai pagamenti degli aiuti dell agricoltore inadempiente ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del regolamento (CE) n. 73/2009. Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre le inadempienze relative alla condizionalità che comportano un esito negativo si ripercuotono su tutte le domande a premio per le quali è obbligatorio il rispetto della condizionalità. Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) ha stabilito le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità e AGEA Coordinamento è responsabile del coordinamento sull attuazione del sistema dei controlli previsti dal citato Regolamento (CE) n. 1122/2009. L elenco degli obblighi è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n , del 22 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 303 del 31 dicembre 2009, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità abrogando il d.m del 21 dicembre 2006 e s.m.i. ed il d.m del 20 marzo Il Decreto è consultabile sul sito web: ove è anche disponibile una raccolta delle disposizioni legislative nazionali e regionali inerenti la condizionalità. I criteri di gestione obbligatori (CGO) indicati nell Allegato A del suddetto d.m. e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), di cui all Allegato B, si applicano a decorrere dal 1 gennaio La Regione Lombardia ha recepito ed integrato la normativa sulla condizionalità con la d.g.r. 30 dicembre 2009 n. 8/10949, pubblicata sul 3 supplemento straordinario del BURL n. 1 dell 8 gennaio AGEA con proprio provvedimento ha approvato la Circolare ACIU del 2 luglio 2010 relativa a Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno Gli agricoltori, per non incorrere in riduzioni o esclusioni dei pagamenti, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa comunitaria, nazionale e regionale sopra richiamata. Al fine di dare riferimenti omogenei sul territorio dell Unione, la Commissione ha stabilito che gli standard minimi che gli agricoltori sono tenuti a rispettare per assolvere agli obblighi nazionali di condizionalità, non possono essere più vincolanti di quelli già previsti nella normativa comunitaria di riferimento. Pertanto, nel presente Manuale, nella definizione degli obblighi ed impegni previsti per ogni singolo Atto, si è tenuto conto delle indicazioni della Commissione.

5 Bollettino Ufficiale Il meccanismo di calcolo delle sanzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto agli impegni ed alle norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nei Reg. CE 73/08, art. 23 e Reg. CE 1122/2009, art. 76 e seguenti e dal citato Decreto MiPAAF n , del 22 dicembre Il presente Manuale definisce per ogni Atto: - gli elementi di verifica; - le modalità operative per l esecuzione dei controlli; - gli indici di verifica (portata, gravità, durata); - le inadempienze minori e le annesse azioni correttive; - gli impegni di ripristino; - le tempistiche e le modalità di realizzazione delle azioni correttive e degli impegni di ripristino; - il meccanismo di applicazione delle riduzioni e delle esclusioni dai pagamenti. L esito del controllo della condizionalità può essere: - POTIVO, in assenza di infrazioni, - NEGATIVO, in presenza di una o più infrazioni agli impegni di condizionalità. In caso di esito negativo, la riduzione degli aiuti sarà graduata in funzione dei criteri, previsti dall art. 47 del citato Reg. (CE) n. 1122/2009. Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli obblighi di condizionalità, è coerente con quanto disciplinato dal Decreto MiPAAF n. n , del 22 dicembre Il presente manuale è stato predisposto sulla base della circolare AGEA ACIU del 02/07/2010 in quanto AGEA Coordinamento è responsabile del coordinamento del sistema dei controlli di condizionalità previsti dal Reg. CE 1122/2009 (Titolo III, Capo III). I riferimenti della normativa, comunitaria, nazionale e regionali che regolamentano i vari atti sono riportati nella d.g.r. 22 dicembre 2008 n. 8/8739 consultabile sul sito web: alla sezione: Condizionalità Inoltre la normativa comunitaria e nazionale è consultabile anche sul sito web 2. SOGGETTI COINVOLTI L Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OPR) è responsabile dei controlli di condizionalità. Taluni controlli e attività, nel rispetto dell allegato I al Reg. CE 885/06, sono stati da OPR delegati ad altri soggetti. Nella gestione del controllo degli impegni di condizionalità, gli organismi delegati da OPR Lombardia sono: AGEA che svolge le seguenti attività: - Definizione della circolare di Coordinamento nazionale sull applicazione della normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità; - definizione, in accordo con OPR, dei criteri di analisi del rischio, finalizzati all estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo di condizionalità; - estrazione del campione di condizionalità in Lombardia; - esecuzione dei controlli in loco, in riferimento al rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) con eccezione della Standard 5.1. Amministrazioni Provinciali che eseguono i controlli relativi al rispetto di alcuni dei criteri di gestione obbligatoria così come specificati in tabella e dello Standard 5.1. Veterinari delle ASL che eseguono i controlli, esclusivamente nelle aziende zootecniche, relativi al rispetto di alcuni dei criteri di gestione obbligatoria, così come specificati in tabella. OPR, in quanto responsabile dei controlli di condizionalità, svolge le seguenti attività: - attività di coordinamento con gli enti delegati al controllo (AGEA, DG Sanità, Amministrazioni provinciali) e con i soggetti responsabili in materia di condizionalità (MiPAAF, DG Agricoltura, DG Ambiente e DG Sanità della Regione Lombardia); - predisposizione del manuale operativo dei controlli, delle check-list di controllo e della relazione di controllo; - attività di formazione e di accompagnamento dei controllori; - acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti dalle ASL nell ambito: o identificazione degli animali (BDN) relativamente agli atti A6, A7 e A8; o attuazione del Piano Nazionale residui (PNR) relativamente agli atti B10 e B11; o attività di prevenzione e controllo di alcune malattie degli animali relativamente agli atti B12, B13, B14 e B15; - acquisizione di eventuali segnalazioni di controlli eseguiti da altre Autorità competenti; - predisposizione informatizzata (ARL) della relazione di controllo finale con il calcolo dell esito; - applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni dei pagamenti. Nella seguente tabella vengono riportati in sintesi gli atti e le norme divisi nei quattro campi di condizionalità e i soggetti a cui è stata delegata l attività di controllo.

6 - 6 - Bollettino Ufficiale SOGGETTI DEPUTATI AL CONTROLLO IN LOCO CONDIZIONALITÀ ELENCO ATTI E RME OPR PROVINCIA CAMPO CGO AMBIENTE Atto A1 Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici X Atto A2 Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee X dall inquinamento provocato da certe sostanze pericolose Atto A3 Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura Atto A4 Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Atto A5 Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche CAMPO CGO SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI Atto A6 Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all identificazione e alla registrazione dei suini Atto A7 Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97 Atto A8 Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (gu L 5 del , pagina 8), articoli 3, 4 e 5 Atto B9 Direttiva 91/414/CEE concernente l immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Atto B10 Direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE Atto B11 Regolamento (ce) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Atto B12 Reg. (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili Atto B13 Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica Atto B14 Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini CAMPO CGO IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI Atto C16 Direttiva 91/629/CEE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli Atto C17 Direttiva 91/630/CEE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini Atto C18 Direttiva 98/58/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti CAMPO BCAA Norma 1: Misure per la protezione del suolo Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche Standard 1.2: Copertura minima del suolo Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti Norma 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo Standard 2.1: Gestione delle stoppie Standard 2.2: Avvicendamento delle colture Norma 3: Misure per la protezione della struttura del suolo Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine Norma 4: Misure per il mantenimento mento dei terreni e degli habitat Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative X X X X X ASL X X X X X X X X X X X X AGEA X X X X X X X X X

7 Bollettino Ufficiale Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati Norma 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione X X X X 3. MODALITÀ GENERALI DEL CONTROLLO Il presente Manuale tratta delle modalità dei controlli effettuati in ambito regionale (Criteri di gestione Obbligatori (Atti) e Standard 5.1) mentre rimanda alla Circolare AGEA le specifiche tecniche relative ai controlli degli Standard controllati da AGEA, ente delegato da OPR per questa tipologia di controlli. I controlli degli Atti e dello Standard 5.1 prevedono sia verifiche di carattere documentale (verifica di certificati, autorizzazioni, ecc.) sia verifiche di carattere oggettivo mediante sopralluogo in azienda con riferimento all anno solare Ai sensi del Reg. CE 1122/2009, i controlli in loco devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all azienda oggetto di controllo. Tuttavia, lo stesso Regolamento ammette un preavviso che deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso, purché non venga compromessa la finalità del controllo. L eventuale preavviso, non può eccedere le 48 ore. Il controllo in azienda per la verifica degli atti deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2010 da: 1. funzionari provinciali per gli Atti di loro competenza (A1, A2, A3, A4, A5, B9, B11 per le aziende con solo produzioni vegetali, Standard 5.1); 2. veterinari delle ASL per gli Atti di loro competenza (A6, A7, A8, B10, B11, B12, B13, B14, B15); 3. funzionari provinciali e veterinari delle ASL per le aziende con produzioni animali per gli Atti B11 C16, C17 C18. Al fine di garantire la contestualità del controllo, le Amministrazioni Provinciali contattano le ASL competenti per territorio e prendono accordi con i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione veterinari per definire il calendario dei controlli da realizzare congiuntamente. Le check-list di controllo saranno poi caricate sul ARL da parte delle Province. Le check-list relative al benessere animale (Atti C16 - C17 - C18) sono compilate e sottoscritte dai veterinari e firmate per presa visione anche dai funzionari provinciali presenti al controllo. La check-list relativa alla sicurezza alimentare (Atto B11), per le sole aziende zootecniche, è compilata e sottoscritta sia dai veterinari sia da funzionari provinciali. 3.1 Controlli di competenza delle Amministrazioni Provinciali Il controllore in azienda è tenuto a compilare la relazione di controllo/parte I (allegato A), lasciandone copia al beneficiario. In tale relazione vengono riportate le seguenti informazioni: a) dati relativi al beneficiario (CUAA e Ragione sociale), b) identificativo della domanda estratta a controllo, c) indicazione delle domande presentate dal beneficiario nell anno in corso, d) dati dei funzionari controllori, e) dati relativi al preavviso, f) dati delle persone presenti al controllo, g) elenco di tutti gli Atti e Standard da controllare, h) eventuali infrazioni riscontrate, i) eventuali azioni correttive/ impegni di ripristini assegnati; j) eventuali altre annotazioni degli incaricati del controllo, k) eventuali dichiarazioni del beneficiario o di un suo delegato, l) data di effettuazione del controllo (inizio e fine), firma dei funzionari controllori e del beneficiario/rappresentante legale. Per ogni atto e standard controllato, il funzionario provinciale durante il controllo in loco, compila un apposita checklist (Check-list Atto/Standard XX). In generale, la sottoscrizione delle check-list deve garantire il riconoscimento dei controllori tramite firma leggibile o tramite timbro che identifica il nominativo del funzionario che ha effettuato il sopralluogo. Le check-list per ogni atto si compone di due parti: - Check-list Atto/Standard XX- Verifica degli impegni (da compilare in ogni caso); - Check-list Atto/Standard XX Esito del controllo (da compilare solo nel caso in cui siano state rilevate infrazioni). La Check-list Atto/Standard XX - Verifica degli impegni è redatta in duplice copia: - una copia allegata alla relazione di controllo condizionalità 2010/Parte I viene consegnata all azienda controllata; - una copia viene conservata dal funzionario provinciale nel dossier aziendale. N.B.: nel caso in siano state rilevate infrazioni, la relazione di controllo/parte I e le check-list sono redatte in duplice copia ed una di esse viene lasciata al beneficiario, negli altri casi (assenza di infrazioni), la copia per il beneficiario può essere rilasciata su richiesta dello stesso.

8 - 8 - Bollettino Ufficiale Il funzionario provinciale, terminato il controllo in loco, è tenuto a registrare nella Relazione di controllo condizionalità 2010/PARTE II, presente a ARL, gli esiti, siano essi negativi o positivi, delle singole check-list relative agli atti controllati. Il funzionario provinciale predispone un dossier per ogni azienda a controllo strutturato in modo da garantire che la documentazione archiviata non possa materialmente perdersi; sulla copertina del dossier devono essere indicati almeno i seguenti dati: nominativo e CUAA del beneficiario, campagna di riferimento e funzionari incaricati del controllo. All'interno del dossier devono essere archiviati tutti i documenti inerenti all azienda, in particolare: - relazione di controllo parte I e parte II; - copia cartacea della domanda unica e/o della domanda PSR (misura 214, 211 e 221) e/o della domanda OCM vino (PRRV, estirpazione volontaria e vendemmia verde); - check-list di ogni atto controllato; - copia della comunicazione di preavviso, se effettuato tramite fax o posta elettronica; - eventuale documentazione fotografica; - eventuale altra documentazione utilizzata ai fini del controllo. Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della riservatezza e devono essere conservati per almeno 5 anni dall esecuzione del controllo. Successivamente al controllo, i dossier sono archiviati con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità in caso di eventuali verifiche. Durante il controllo è necessario munirsi di macchina fotografica per documentare eventuali infrazioni riscontrate. Nel caso di infrazioni che riguardano le superfici, la misurazione deve essere effettuata tramite l applicativo GPS-ARL. ARL. Qualora la tempistica del controllo di condizionalità rendesse impossibile la verifica diretta del rispetto di un atto, il controllore, in assenza di elementi che ne dimostrino il mancato rispetto, è tenuto a considerare l impegno rispettato. I casi particolari, possono essere segnalati nel campo note della check-list. Se al momento del controllo in loco, la documentazione necessaria ai fini della verifica degli impegni non fosse reperibile in azienda (es. registro di stalla è momentaneamente in altra sede es. ASL, sede legale aziendale, fatture presso CAA, etc.), il funzionario provinciale, al fine di completare il controllo, deve richiedere i documenti mancanti che dovranno essere resi disponibili dall agricoltore entro 48 ore. In questo particolare caso, la check-list di controllo dovrà essere compilata solo a seguito dell acquisizione della documentazione mancante. Il controllo condizionalità coinvolge anche le aziende che aderiscono alle misure a superficie del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) e dell OCM vitivinicolo. Per le misure PSR: Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane Imboschimento di terreni agricoli (esclusivamente per le domande di conferma) Pagamenti Agroambientali azione F Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone azione H Salvaguardia delle risorse genetiche (per queste azioni gli impegni di condizionalità sono identici a quelli previsti e controllati per la domanda unica) Pagamenti Agroambientali azione A Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento azione B Produzione agricola integrata azione C Produzioni vegetali estensive azione E Produzioni agricola biologica azione I Conservazione della biodiversità nelle risaie (per queste azioni, oltre agli impegni base di condizionalità, si controllano anche gli elementi aggiuntivi di condizionalità che vengono ricompresi per la loro natura nell atto A4 RM e B9 RM ). Per le misure dell OCM vitivinicolo: - PRRV Piano di riconversione e ristrutturazione dei vigneti ; - Estirpazione volontaria; - Vendemmia verde. 3.2 Controlli di competenza delle ASL OPR e la DG Sanità in data 30/07/2009 hanno stipulato un protocollo d intesa relativo all effettuazione del controllo di condizionalità nel campo salute, sanità e benessere degli animali. La DG Sanità della Regione Lombardia pianifica le attività da svolgere in attuazione dei regolamenti in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale. In particolare la DG Sanità della Regione Lombardia è responsabile del coordinamento delle attività di controllo affidate alle ASL, della standardizzazione delle metodiche di controllo e dei rapporti di controllo e rappresenta l interfaccia di OPR. Il veterinario delle ASL, con specifiche competenza professionali, controlla i criteri di gestione obbligatori specifici applicabili alle aziende agricole con allevamenti di bestiame bovino, bufalino, ovino, caprino, suino, ecc. OPR condivide ed acquisisce agli atti, sia le metodologie di controllo sia i criteri di definizione dell analisi del rischio utilizzati per la determinazione del campione di aziende da controllare da parte delle ASL. Per ogni atto controllato, il veterinario delle ASL durante il controllo in loco, verifica il rispetto degli obblighi e degli impegni previsti e compila l apposita check-list.

9 Bollettino Ufficiale I dati relativi ai controlli, ove previsto, sono registrati nelle banca dati dell anagrafe zootecnica (BDN/BDR). Le banche dati relativa agli esiti sono acquisite da OPR che carica i dati dei controllo sul proprio Sistema Informatico (ARL). Sulla base di tali dati OPR definisce l esito finale del controllo. 4. MODALITÀ OPERATIVE PER IL CALCOLO DEGLI ETI DEL CONTROLLO Ai fini del calcolo dell esito del controllo di condizionalità, è stata predisposta, nella relativa check-list una sezione denominata Esito del controllo. La parte di Check-list Atto/Standard XX Esito del controllo contiene: - la pesatura degli indici di verifica (portata, gravità e durata), - l individuazione di eventuali infrazioni ritenute inadempienze minori, - l individuazione delle azioni correttive relative alle inadempienze minori, - l individuazione di eventuali impegni di ripristino, - le condizioni per le quali si prefigura l intenzionalità dell infrazione rilevata, - la verifica dell effettuazione delle azioni correttive e/o degli impegni di ripristino e relativi esiti, - la data in cui è stato effettuato il controllo dell effettuazione delle azioni correttive e/o degli impegni di ripristino, - la tabella di riepilogo esito finale (valore degli indici di verifica, azioni correttive e/o impegni di ripristino, intenzionalità). Il controllore è tenuto a compilare la parte di Check-list Atto/Standard XX Esito del controllo solo nel caso in cui dalla compilazione della parte di Check-list Atto/Standard XX - Verifica degli impegni siano state riscontrate delle infrazioni. Scadute le tempistiche previste per le singole azioni correttive e/o degli impegni di ripristino, il funzionario controllore deve verificare l effettiva realizzazione delle prescrizioni assegnate con le seguenti modalità: - tramite controllo documentale, ove previsto, - tramite un secondo controllo in azienda. Inoltre deve compilare: 1 - le sezioni relative alla verifica delle azioni correttive e degli impegni di ripristino e la tabella di riepilogo esito finale presenti nella check-list relativa all esito del controllo; 2 - la relazione di controllo condizionalità 2010 VERIFICA AZIONI CORRETTIVE E IMPEGNI DI RIPRISTI (vedi allegato B). Tale relazione deve essere redatta in duplice copia. Una copia deve essere consegnata all agricoltore e l altra deve essere archiviata nel relativo fascicolo di domanda. Si ricorda infine che tutti gli esiti, siano essi negativi o positivi, relativi agli atti controllati devono essere registrati nella Relazione di controllo condizionalità 2010/PARTE II, presente a ARL Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto agli impegni ed alle norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nei Reg. CE 73/09, art. 23 e Reg. CE 1122/2009, art. 70 e seguenti. La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell applicazione delle riduzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza, con o senza reiterazione (art. 71 Reg. CE 1122/2009), oppure intenzionalmente (art. 72 Reg. CE 1122/2009). Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni è suddiviso in due parti, coerentemente con questa impostazione. La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili è l importo complessivo dei pagamenti degli aiuti ai settori a cui si applica la condizionalità, in base a quanto stabilito dall art. 71(1) Reg. (CE) 1122/ Calcolo della riduzione per negligenza Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile è il seguente: 1. per ogni Atto e Standard di un dato campo di condizionalità o Requisito Minimo in cui si riscontra la violazione di un impegno, viene quantificata e annotata sulla relazione di controllo il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) dell infrazione in termini di portata, gravità e durata; 2. una volta quantificati i tre indici di verifica per ogni atto o standard violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell intervallo 1-5); 3. per ciascun campo di condizionalità, in base a quanto stabilito dall art. 70 (6) Reg. (CE) 1122/2009, si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel campo di condizionalità. Il punteggio ottenuto, per ogni campo di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori: Classe Punteggio Riduzione % I Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00 1% II Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00 3% III Uguale o superiore a 5,00 5%

10 Bollettino Ufficiale Una volta definita la riduzione applicabile per ogni campo di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall art. 71 del Reg. 1122/2009, paragrafi 1, 2, 3 e 4, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non può superare il 5% dell importo complessivo dei pagamenti degli aiuti ai settori a cui si applica la condizionalità. Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all importo complessivo dei pagamenti diretti, come definiti dall art. 23, del Reg. CE 73/09, che sono stati o che dovrebbero essere erogati all agricoltore oggetto di controllo in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell anno civile in cui è stata commessa l infrazione rilevata, secondo quanto disposto dagli artt. 70(8) e 77 del Reg. 1122/2009. N.B.: Eventuali infrazioni ai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti saranno quantificate nel campo di condizionalità AMBIENTE (rif. A4 RM ), mentre per i requisiti minimi in materia di prodotti fitosanitari saranno quantificate nel campo di condizionalità SANITÀ PUBBLICA; SALUTE DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI (rif. B9 RM ) Calcolo delle riduzioni per negligenza con reiterazione Si ha reiterazione dell infrazione quando il medesimo atto o standard viene violato due o più volte nel corso dell anno o dei due anni successivi alla prima determinazione (cfr. Reg. (CE) 1122/2009, art. 71, paragrafo 6) oppure nel caso in cui sia prescritta all azienda un azione correttiva o un impegno di ripristino e l azienda non la realizzi nei termini previsti (cfr precedente punto 4). Prima reiterazione A norma di Regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca l innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile a seguito della moltiplicazione della riduzione applicata nell anno per un fattore 3 (tre). N.B.: in relazione ai diversi casi che si possono verificare, la % di riduzione da moltiplicare per 3 sarà pari a: - % calcolata per l ultima infrazione riscontrata infrazione ripetuta riscontrata in anni diversi; - % applicabile all infrazione che ha generato la necessità dell intervento correttivo infrazione ripetuta dovuta a mancata esecuzione degli interventi correttivi (azioni correttive o impegni di ripristino). Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15% ma l agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento delle stesse infrazioni, le stesse saranno considerate intenzionali. Seconda reiterazione La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione della riduzione applicata nell anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre). Anche in questo caso il limite massimo di riduzione applicabile è il 15% e nel caso in cui questo limite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sarà associata l ammonizione descritta al punto precedente Calcolo delle riduzioni per intenzionalità In applicazione di quanto stabilito dall art. 72 (1) del Reg. (CE) 1122/2009, in caso di infrazione intenzionale la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti è stabilita al 20%. Oltre a ciò, secondo quanto disposto dall art. 72 (2) del Reg. (CE) 1122/2009, l azienda è esclusa dal regime di aiuti a cui si riferisce l infrazione, per l anno in questione, secondo quanto previsto dal d.m del 22 dicembre Nel caso, infine, di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall art. 72 (2), del Reg. (CE) 1122/2009. L azienda sarà in questo caso esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l infrazione intenzionale ripetuta sia per l anno in corso che per l anno successivo Cumulo di infrazioni di diversa natura In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza (senza e con reiterazione) e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute. L impostazione dei calcoli segue le indicazioni ricevute dalla Commissione con nota AGRI del 24 ottobre Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda, nel corso dello stesso anno civile Infrazioni rilevate 1.a. Due infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti, di cui una intenzionale e una per negligenza 1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più campi di condizionalità differenti, di cui almeno una di tipo intenzionale 1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due campi di condizionalità differenti, di cui una almeno di tipo intenzionale Effetto delle infrazioni L effetto delle infrazioni si somma L effetto delle infrazioni si somma, questa volta con l applicazione del tetto del 5% sulle infrazioni per negligenza nei casi in cui la somma delle percentuali di riduzione riferite alle infrazioni per negligenza oltrepassino detto limite In questo caso, per il campo di condizionalità in cui sono considerate rilevate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall art. 70 (6) del Reg. CE 1122/09.

11 Bollettino Ufficiale Rilevazione di due o più infrazioni di cui almeno una ripetuta a carico della stessa azienda Infrazioni rilevate Effetto delle infrazioni 2.a Ripetizione di due o più infrazioni in anni diversi Per effetto di quanto stabilito all art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, si ha la triplicazione della riduzione stabilita nel primo anno per le infrazioni reiterate, fatta salva, in caso di negligenza, l applicazione della soglia del 15% 2.b Due o più infrazioni rilevate nello stesso campo di cui solo una con reiterazione Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda Infrazioni rilevate 3.a Due o più infrazioni intenzionali nello stesso campo di condizionalità 3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi campi di condizionalità Per effetto di quanto stabilito all art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, si ha la triplicazione della riduzione solo dell atto con reiterazione a cui si somma la riduzione relativa agli atti senza reiterazione, fatta salva, in caso di negligenza, l applicazione della soglia del 15% Effetto delle infrazioni In questo caso le infrazioni sono considerate come un unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall art. 70 (6), del Reg. CE 1122/09, Per cui si applica la riduzione del 20% Sommatoria delle percentuali derivante dalla applicazione delle riduzioni previste Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda Infrazioni rilevate Effetto delle infrazioni 4. Infrazioni intenzionali ripetute L azienda sarà quindi esclusa dal regime di aiuto a cui è riferita l infrazione intenzionale ripetuta sia per l anno in corso che per l anno successivo ai sensi di quanto disposto dall art. 72(2) del Reg. 1122/ PSR E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ La Regione Lombardia con d.d.u.o del 16 luglio 2010 ha approvato il manuale operativo dei controlli in loco PSR per le misure connesse a superficie, per le misure connesse a servizi e per l insediamento di giovani agricoltori. Tale manuale definisce, per la misura 214 (azioni A- B- C- E- F- H) e per la misura 221 (azioni A- B), gli impegni pertinenti di condizionalità e recepisce il d.m. 20 marzo 2008, n Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Qualora il controllore, durante il controllo di condizionalità, rilevasse, in un azienda - titolare di domanda 214 (azioni A- B- C- E- F- H-I) e/o di domanda 221 (azioni A- B) -, un infrazione relativamente agli impegni pertinenti di condizionalità (vedi relative check-list allegate al d.d.u.o. n del 16 luglio 2010) è tenuto ad informare: - i responsabili delle misure sopra richiamate che provvederanno a emanare il provvedimento di decadenza delle stesse, - OPR per conoscenza. Per quanto non espressamente riportato, si rimanda alla d.d.u.o del 16 luglio 2010 ed in particolare ai paragrafi CONTROLLO DI II LIVELLO Il lavoro degli organismi delegati incaricati di effettuare i controlli di condizionalità sarà soggetto a controllo da parte di OPR in misura non inferiore al 1% delle aziende controllate. Il controllo di II livello potrà essere svolto sia tramite: - il controllo dei dati caricati a ARL al fine di verificare l esattezza e la coincidenza di questi con quelli riportati sulle check-list, - l affiancamento durante le visite in loco. Considerata l alta specializzazione dell attività di controllo per gli Atti inerenti il Settore veterinario, OPR nell ambito della propria attività di controllo di 2 livello sugli Organismi Delegati, si avvale dei controlli effettuati dalla DG Sanità sull operato delle ASL e ne acquisisce gli esiti.

12 Bollettino Ufficiale 7. SPECIFICHE TECNICHE SOGGETTO CONTROLLORE: : FUNZIONARIO DELLA PROVINCIA CAMPO DI APPLICAZIONE ATTO A1- Conservazione degli uccelli selvatici L atto si applica alle aziende agricole i cui terreni ricadono in aree classificate come Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Dir. 79/409/CEE. Le ZPS sono attualmente 66, come elencate nell All. 3 della d.g.r. 8/10949 del 30 dicembre Per ciascuna ZPS è individuato un Ente Gestore dell area. Con d.g.r. 8/7884 del 30 luglio 2008 sono state individuate 6 tipologie di ZPS sulla base delle principali caratteristiche ambientali e, per ogni tipologia, sono state approvate delle misure di conservazione generali vigenti in tutte le ZPS e delle misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS. Tali misure di conservazione resteranno valide, ai fini della condizionalità agricola, fino al 31 dicembre 2010, quando saranno aggiornate ai sensi del d.m. 184/07, nonché alla eventuale in quanto non obbligatoria - approvazione, per ogni singola ZPS, di specifiche misure di conservazione o di specifico piano di gestione da parte dell ente gestore. OBBLIGHI Il rispetto degli impegni relativi all atto A1 prevede che per i terreni ricadenti in ZPS: 1. i progetti di interventi che possono avere incidenze significative sulle ZPS siano sottoposti a valutazione di incidenza secondo la procedura di cui alla d.g.r /03; 2. siano rispettate le misure di conservazione approvate con d.g.r. 8/9275/09 e le eventuali misure di conservazione/piani di gestione di ogni singola ZPS approvate/i dal relativo ente gestore; 3. siano rispettati i seguenti impegni di natura agronomica: A. divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati; B. divieto di conversione a seminativo delle superfici a pascolo permanente; C.1. mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l anno; C.2. attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale da evitare nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi; D.1. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti; D.2. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti L agricoltore deve verificare con l Ente Gestore della ZPS se un determinato intervento (es. costruzione di una stalla, taglio di piante, recinzioni, etc.) necessita dell attivazione della procedura per la Valutazione di Incidenza. Pertanto nel caso in cui ci fosse tale necessità, l agricoltore deve presentare all Ente Gestore lo Studio di Incidenza. Valutazione di Incidenza Ai sensi della Dir. 92/43/CEE e del d.p.r. 357/97, in Regione Lombardia, a partire dal 3 aprile 2000, qualsiasi progetto di intervento che possa avere un incidenza significativa su una ZPS e che non sia previsto e regolamentato dall eventuale piano di gestione esistente, deve essere oggetto di un opportuna valutazione, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della medesima. Con d.g.r /03 la Regione Lombardia ha disciplinato la procedura di valutazione di incidenza. Tale procedura prevede che la Valutazione di Incidenza sia effettuata dall ente gestore del sito, sulla base di uno specifico Studio di Incidenza presentato dal proponente dell intervento. Le modalità relative alla redazione dello studio di incidenza e alla richiesta di valutazione sono contenute nella d.g.r /03. Nei casi dubbi, è l ente gestore del sito a determinare se un intervento sia da assoggettare o meno alla procedura di valutazione di incidenza. Nel caso di interventi soggetti ad autorizzazione (es. autorizzazione paesaggistica), il rilascio della stessa è subordinato all esito positivo della procedura di valutazione di incidenza, salvo i casi previsti nella d.g.r /03. La d.g.r /03 (All. C - art. 6, comma 6) prevede anche i casi di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza, a condizione, però, che il proponente dichiari che gli interventi proposti non abbiano incidenze significative sul sito Natura Tale esclusione riguarda gli interventi che contengono solo previsioni di: opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma. MODALITÀ OPERATIVE Prima della visita in azienda, il funzionario controllore: - verifica il codice e la denominazione della ZPS e calcola la superficie aziendale compresa nella ZPS tramite le informazioni contenute nel fascicolo aziendale e nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia (GIS ARL) e nell allegato 3 della d.g.r. 8/10949/09; - consulta l ente gestore della/e ZPS interessata/e, al fine di informarsi: sui relativi rapporti tra azienda e ente gestore,

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