CONVENZIONE P.A.S.I. Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile professionale e Tutela Legale

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1 CONVENZIONE P.A.S.I. Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile professionale e Tutela Legale Il presente documento contrattuale (Edizione 01/2019), contenente: Glossario Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Gruppo Assicurativo Amissima 33201A CONVENZIONE P.A.S.I. RC PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE ed. 01/2019

2 CONVENZIONE P.A.S.I. 1 / 1 Glossario Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato: ASSICURATO: l iscritto all Associazione P.A.S.I. che ha aderito alla Convenzione. ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione. CONTRAENTE: l Associazione P.A.S.I. Previdenza ed Assistenza Sanitaria Integrativa. INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. PERDITE PATRIMONIALI: il pregiudizio economico, risarcibile ai termini di polizza che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose. POLIZZA: Il documento che prova l assicurazione. PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società. SCOPERTO: parte del danno risarcibile espresso in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. SINISTRO: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l assicurazione e dal quale è derivato un danno. SOCIETÀ: Amissima Assicurazioni S.p.A.

3 CONVENZIONE P.A.S.I. 1 / 6 Condizioni di assicurazione NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO CAUSE DI NULLITÀ La Società presta il suo consenso all assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi: se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell Art c.c.; se al momento in cui l assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall Art c.c.; nei casi previsti dall Art c.c. Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI L'Assicurato, all'atto della sottoscrizione della polizza, deve comunicare alla Società l'esistenza e le ulteriori stipulazioni di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art c.c.). Art. 3 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (Art c.c.). Art. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato (Art c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto (anche a mezzo telex o telefax o all indirizzo PEC serviziosinistri@pec.amissima.it) all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro trenta giorni da quando si è verificata una di queste circostanze: a) ricevimento di informazione di garanzia; b) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato, Ente Pubblico, Corte dei Conti, ecc.); c) ricevimento di notifica dell'avviso del procedimento di responsabilità. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (Art c.c.). Art. 7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà al rimborso della parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso. Art. 8 PROROGA DELL ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 9 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art. 10 FORO COMPETENTE Foro Competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. Art. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

4 CONVENZIONE P.A.S.I. 2 / 6 SEZIONE PRIMA NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE Art. 12 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all Assicurato dei comparti Ministeri, Scuola, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Ricerca, Università e Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle aree dirigenziali I, V, VI, VII e VIII e nominativamente indicato che abbia aderito e provveduto al pagamento del premio relativo all opzione scelta di quanto questi sia tenuto a pagare per Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresa la Pubblica Amministrazione o l'ente di Appartenenza, in conseguenza di fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nella sua qualità di Dipendente o Dirigente della Pubblica Amministrazione o dell'ente di Appartenenza. La garanzia comprende, limitatamente alla quota di responsabilità dell Assicurato, l azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione o dall'ente di Appartenenza per i danni provocati a terzi dall Assicurato stesso e dalle persone delle quali debba rispondere. Si conviene inoltre, che in caso di decesso dell Assicurato rimane l obbligo della Società a tenere indenni gli eredi dalle azioni dell Amministrazione Pubblica o dall'ente di Appartenenza in sede di rivalsa o da richiesta di danni del terzo per sinistro verificatosi durante il tempo della decorrenza del contratto di assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge. La garanzia comprende inoltre le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte a terzi per errori imputabili all Assicurato. La garanzia si estende anche ai danni che l Assicurato sia tenuto a pagare alla Pubblica Amministrazione o all'ente di Appartenenza a seguito di violazioni di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo. In relazione a quest ultima estensione (violazione di obblighi di servizio) resta a carico dell Assicurato uno scoperto di 1/10 dell importo di ogni sinistro con il minimo di 300,00 ed un massimo di 3.000,00. Art. 13 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA ULTRATTIVITÀ DELLE GARANZIE L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di assicurazione relative ad atti o fatti posti in essere non anteriormente a 10 anni dalla stipula dalla presente assicurazione, è altresì operante per i sinistri denunciati alla Compagnia Assicurativa nei 10 anni successivi alla cessazione della validità della copertura assicurativa purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della validità della copertura. Quest'ultima copertura è valida nei soli casi di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie o pensionamento, e a condizione che l Assicurato durante il periodo di servizio attivo abbia regolarmente effettuato il pagamento di tutti i premi annuali senza soluzione di continuità. Qualora l'assicurato cessi dall'incarico precedentemente alla cessazione di efficacia dell'assicurazione, la stessa sarà operante per i sinistri denunciati alla Compagnia Assicurativa nei 10 anni successivi a partire dalla data di cessazione dell'incarico e a condizione che la cessazione non sia avvenuta a seguito di sinistro per dolo o colpa. Art. 14 DICHIARAZIONI Agli effetti di quanto disposto dagli Artt c.c., l Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione della presente polizza. Art. 15 LIMITI DI INDENNIZZO L assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale assicurato che rappresenta il limite di indennizzo, per singolo sinistro o per più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo. Art. 16 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana. Art. 17 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ In caso di atto collegiale, l assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell Assicurato con esclusione, quindi, di quella parte di responsabilità a carico di altre persone che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con esse. Art. 18 ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA L'assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli assicurati in rappresentanza della Pubblica Amministrazione o dell'ente di Appartenenza in altri organi collegiali. L'incarico di rappresentanza deve essere documentato da atto ufficiale.

5 CONVENZIONE P.A.S.I. 3 / 6 Art. 19 LEVATA PROTESTI L'assicurazione è estesa per le Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, fino alla concorrenza del Massimale di ,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro con il massimo non indennizzabile di 2.500,00. Art. 20 ESTENSIONE D.LGS. 81/2008 (EX LEGGE 626/94 E 494/96) Sempre che l'assicurato sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia di igiene, sicurezza e salute dei lavori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di: a) datore di lavoro e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, b) Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1966 e successive modifiche ed integrazioni. Quanto sopra non può essere considerato, in nessun caso, un impegno da parte della Compagnia Assicuratrice di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di una azione di rivalsa della Responsabilità Civile Operai o prestatori di lavoro la quale si intende, quindi, esplicitamente esclusa dalla presente copertura. Art. 21 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine a lui convivente. Art. 22 RISCHI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE L assicurazione non vale per le perdite patrimoniali conseguenti a: a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio; b) omissioni nella stipulazione o modifica di Assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi; c) circolazione dei veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore, ancorché avvenuti a causa o in occasione di servizio; d) attività connessa all assunzione del personale; e) interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi; f) inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo, nonché a danno ambientale; g) relative ad attività tecniche svolte dall Assicurato derivanti dall assolvimento degli obblighi di cui alla legge quadro num. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni; h) attività di natura tecnico-professionale, anche se svolte dall Assicurato all interno dell Amministrazione e/o dell Ente o per conto di esso, salvo quanto previsto per le normative per gli infortuni sul lavoro anche ai sensi del D. Lgs. 81/08; i) ingiuria e diffamazione; j) danni commessi con dolo dell Assicurato; k) responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non derivanti dalla legge; l) responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile. Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, molecolare o macromolecolare dell ordine da 1 a 100 nanometri(nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di controllare o manipolare su scala atomica. Art. 23 PERDITE PATRIMONIALI PER L ATTIVITÀ CONNESSA ALLA ASSUNZIONE DI PERSONALE A parziale deroga dell Art. 22 lettera d) - attività connessa all assunzione del personale, la garanzia comprende le perdite patrimoniali per l attività connessa all assunzione del personale purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. Per tali perdite la Società non risponderà, fermo il massimale di polizza, oltre il limite di ,00 indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi per anno assicurativo. Art. 24 GESTIONE DELLE VERTENZE La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

6 CONVENZIONE P.A.S.I. 4 / 6 SEZIONE SECONDA NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE PREMESSA In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 settembre Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B Verona, Numero Verde , sinistri@das.it, in seguito denominata DAS. Art. 25 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di ,00 per sinistro e per anno assicurativo, l onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro relativo alla sua attività di Dipendente o Dirigente della Pubblica Amministrazione ed assicurato nella Sezione Prima della presente polizza. Esse sono: a) le spese per l intervento di un legale; b) le spese peritali; c) le spese di giustizia nel processo penale; d) le eventuali spese dei legali di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato. Art. 26 ESCLUSIONI Sono esclusi dalla garanzia: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.); c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell Assicurato; d) le spese per controversie di diritto amministrativo fiscale e tributario (imposte, tasse, multe, ecc.); e) le spese per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società; f) le spese per le controversie di natura previdenziale (contributi, multe, ecc.); g) le spese per le controversie riguardanti la circolazione dei veicoli o natanti soggetti all assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dell Assicurato. Art. 27 LIMITI TERRITORIALI L assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana. Art. 28 COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE La garanzia prevista nella presente Sezione Seconda opera ad integrazione e dopo l esaurimento di ciò che è dovuto dall assicurazione di Responsabilità Civile (Sezione Prima) o di altre polizze eventualmente esistenti per lo stesso oggetto, per spese di resistenza e di soccombenza. Art. 29 DECORRENZA DELLA GARANZIA La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità delle garanzie (come indicato all Art. 13 della Sezione Prima) in conseguenza della attività di dipendente della Pubblica Amministrazione. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. Art. 30 GESTIONE DELLE VERTENZE L Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro (vedi Art. 6), nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale, ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le spese relative. L Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute. L Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria relativi al sinistro regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l esecuzione forzata, la Società tiene indenne l Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

7 CONVENZIONE P.A.S.I. 5 / 6 In caso di disaccordo tra l Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma delle condizioni di polizza. Ciascuna delle parti contribuirà alle metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato. La Società avvertirà l Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Art. 31 ESTENSIONE DELLE GARANZIE AI FATTI DELLA VITA PRIVATA L assicurazione riguarda inoltre i sinistri accaduti denunciati in corso di contratto nell ambito della vita privata extraprofessionale dell Assicurato e si riferisce ai seguenti casi: - controversie relative a danni subiti dall Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti; - controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell Assicurato; - difesa penale dell Assicurato per reato colposo o contravvenzione; - le controversie relative alla proprietà o locazione dell unità immobiliare costituente la dimora abituale o stagionale e quelle di lavoro con collaboratori domestici; - le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie e di controparte, per le quali il valore di non sia inferiore a 200,00 e superiore a ,00. L assicurazione si estende ai componenti il nucleo familiare (risultante dallo stato di famiglia), nonché, in quanto sia responsabile l Assicurato, ai collaboratori dell Assicurato addetti ai servizi domestici, per fatti accaduti durante l espletamento delle loro mansioni. La garanzia non è operante per le controversie: - relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni; - nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria; - individuali di lavoro dell Assicurato; - relative a danni da inquinamento dell ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale. Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. Amissima Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento. AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. Il Rappresentante Legale (dott. Alessandro Santoliquido)

8 CONVENZIONE P.A.S.I. 6 / 6 ALLEGATO A SCHEDA DI ADESIONE N... a Polizza Convenzione PASI n Scheda di Adesione - Allegato A, riservata agli Iscritti alla Contraente dei comparti Ministeri, Scuola, Agenzie Fiscali, Enti Pubblici non Economici, Ricerca, Università e Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle aree dirigenziali I, V, VI, VII e VIII, per i quali le singole Amministrazioni di appartenenza non hanno stipulato polizza di RC Professionale; Il Sottoscritto... Cod. Fisc... Domiciliato in... Località...CAP... Ente di appartenenza..qualifica Ufficio Nota bene: il massimale, la decorrenza delle garanzie e il premio di adesione devono essere scelti tra quelli indicati nella tabella che segue. Il premio delle annualità successive sarà in funzione del massimale prescelto. Periodo di copertura Dal 31/12 dell'anno adesione al 31/12 del successivo Dal 31/03 dell'anno adesione al 31/12 dell'anno di adesione Dal 30/06 dell'anno adesione al 31/12 dell'anno di adesione Dal 30/09 dell'anno adesione al 31/12 dell'anno di adesione Massimale R.C , , , , , ,00 220,00 335,00 405,00 450,00 485,00 530,00 165,00 251,00 303,75 337,50 363,75 397,50 110,00 167,50 202,50 225,00 242,50 265,00 55,00 83,75 101,25 112,50 121,25 132,50 (*) Nota bene: nei premi indicati nella soprastante tabella è compresa la Tutela Legale fino alla concorrenza di ,00 DICHIARAZIONI Con la firma del presente modulo che costituisce proposta irrevocabile di contratto ex Art c.c., l Assicurando: - conferma il carattere impegnativo della Sua adesione alla Convenzione n stipulata tra PASI e Amissima Assicurazioni S.p.A. per la copertura della Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale, che l Assicurato dichiara di aver ricevuto e letto e che, con la sottostante sottoscrizione, accetta integralmente; - dichiara di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento e/o controversie indennizzabili ai sensi di polizza; - si impegna a versare il premio di adesione ed i successivi premi annuali ad Amissima Assicurazioni S.p.A., Agenzia Trea S.r.l., Milano - Via Savona 3/A, Tel Fax Chiede che il periodo di copertura abbia inizio dal... e sceglie il massimale di copertura della sua Responsabilità Civile professionale di... - Prende atto che il premio di adesione è di... ed il premio per le annualità successive è di... Data P.A.S.I. (per presa visione) Il Socio - Contraente/Assicurato

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